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1C 213/2013

Bundesgericht · 2013-03-20 · Italiano CH
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opposizione edilizia | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Comune di Bregaglia e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera. Losanna, 20 marzo 2013 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: Eusebio Crameri

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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 20.03.2013 1C 213/2013 (1C_213/2013) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 20.03.2013 1C 213/2013 (1C_213/2013) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 20.03.2013 1C 213/2013 (1C_213/2013)

opposizione edilizia | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_213/2013 Decreto del 20 marzo 2013 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento Helvetia Nostra, casella postale, 1820 Montreux, ricorrente, contro A.A.________ e B.A.________, opponenti, Comune di Bregaglia, casella postale 36, 7606 Promontogno. Oggetto opposizione edilizia, ricorso contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera. Considerando: che con decisione del 15 gennaio 2013 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni non è entrato nel merito, per carenza di legittimazione, di un ricorso sottopostogli dall'Associazione Helvetia Nostra; che avverso questo giudizio Helvetia Nostra ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale; che con scritto del 18 marzo 2013 la ricorrente dichiara di ritirare il ricorso, poiché, sulla base di determinati documenti, risulta che il progetto litigioso concerne una residenza primaria e non secondaria; che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali; per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Comune di Bregaglia e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera. Losanna, 20 marzo 2013 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: Eusebio Crameri