licenza edilizia | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 B.________,
E. 2 C.________, patrocinati dall'avv. Stefano Ferrari,
E. 3 Comune di X.________,
E. 4 Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, opponenti. Oggetto licenza edilizia, ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2010 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Considerando: che il 14 novembre 2008 il Municipio di X.________, respinta un'opposizione presentata dal vicino A.________, ha rilasciato a B.________ e C.________ una licenza in sanatoria per la costruzione, sostitutiva, di una baracca, decisione poi annullata dal Consiglio di Stato; che con giudizio del 10 marzo 2010 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione governativa, confermando il rilascio della licenza edilizia a una determinata condizione; che avverso questa sentenza A.________ inoltra un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare precise richieste di giudizio; che non sono state chieste osservazioni; che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4); che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio; che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 20 aprile 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 20.04.2010 1C 200/2010 (1C_200/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 20.04.2010 1C 200/2010 (1C_200/2010) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 20.04.2010 1C 200/2010 (1C_200/2010)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_200/2010 Sentenza del 20 aprile 2010 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Féraud, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro
1. B.________,
2. C.________, patrocinati dall'avv. Stefano Ferrari,
3. Comune di X.________,
4. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, opponenti. Oggetto licenza edilizia, ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2010 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Considerando: che il 14 novembre 2008 il Municipio di X.________, respinta un'opposizione presentata dal vicino A.________, ha rilasciato a B.________ e C.________ una licenza in sanatoria per la costruzione, sostitutiva, di una baracca, decisione poi annullata dal Consiglio di Stato; che con giudizio del 10 marzo 2010 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione governativa, confermando il rilascio della licenza edilizia a una determinata condizione; che avverso questa sentenza A.________ inoltra un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare precise richieste di giudizio; che non sono state chieste osservazioni; che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4); che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio; che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 20 aprile 2010 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Féraud Crameri