Sachverhalt
A.
Con giudizio del 14 febbraio 2022, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha statuito sul ricorso presentato il 16 gennaio 2020 dal cittadino italiano B.________, nell'ambito di una vertenza in materia di diritto degli stranieri che lo opponeva alla Sezione della popolazione del Dipartimento cantonale delle istituzioni. In seguito, A.________, padre di B.________, si è rivolto a più riprese al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo il rilascio di una copia della predetta sentenza. Con scritto del 27 gennaio 2023, la cancelleria del Tribunale gli ha comunicato che, non essendo parte del procedimento concernente il figlio, la sentenza non poteva essergli trasmessa, precisando che ulteriori richieste in merito a tale questione non sarebbero state prese in considerazione.
B.
Il 9 febbraio 2026, A.________ ha presentato al Tribunale cantonale amministrativo un'istanza volta a ottenere l'accesso alla sentenza del 14 febbraio 2022, sostenendo di esservi espressamente menzionato. Ha postulato il rilascio di una copia integrale del giudizio e, in via subordinata, una copia limitata ai passaggi contenenti i suoi dati personali. Con scritto del 15 marzo 2026, non avendo ricevuto una conferma di ricezione, ha chiesto alla Corte cantonale di attestargli il ricevimento dell'istanza e di indicargli lo stato della procedura. Tali richieste sono rimaste senza riscontro.
C.
Il 13 aprile 2026A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso per denegata e ritardata giustizia. Chiede di "constatare che il Tribunale cantonale amministrativo è incorso in una denegata, rispettivamente ritardata giustizia, per non avere statuito entro un termine ragionevole" sull'istanza del 9 febbraio 2026, nonché di ordinare alla Corte cantonale di "emanare senza indugio una decisione formale, motivata e impugnabile" sulla stessa.
Con scritto del 29 aprile 2026, trasmesso per conoscenza alla Corte cantonale, il ricorrente ha informato il Tribunale federale di avere ottenuto una copia integrale della sentenza cantonale richiesta, senza tuttavia indicarne la provenienza. Nelle proprie osservazioni, il Tribunale cantonale amministrativo ha comunicato di avere nel frattempo statuito sull'istanza del 9 febbraio 2026 mediante decisione del 29 aprile 2026 (n. 52.2026.149), con cui ha accolto parzialmente la domanda di accesso agli atti, trasmettendo al ricorrente una copia anonimizzata della sentenza cantonale del 14 febbraio 2022 limitata ai tre passaggi nei quali è menzionato. Ha quindi postulato lo stralcio della causa dai ruoli poiché divenuta priva di oggetto, rimettendosi al giudizio di questa Corte per le spese giudiziarie. ln replica, l'insorgente ha dichiarato di non opporsi allo stralcio della causa, chiedendo tuttavia di non addossargli le spese giudiziarie.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 II Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
E. 1.2 Secondo l'art. 94 LTF, può essere interposto ricorso al Tribunale federale se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile (sulla nozione di ritardata e denegata giustizia, cfr. DTF 151 I 294 consid. 4.2; 151 IV 175 consid. 3.2.1). Chi presenta un ricorso deve avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del gravame, il quale deve sussistere non solo al momento del suo inoltro, ma anche quando il Tribunale federale statuisce sullo stesso. Se l'interesse viene meno durante la procedura ricorsuale, la causa diviene senza oggetto (DTF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1).
E. 1.3 Secondo l'art. 32 cpv. 1 LTF, il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza; egli decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli, segnatamente delle cause divenute prive d'oggetto, come nella fattispecie (art. 32 cpv. 2 LTF). Udite le parti, dichiara il processo terminato e, con motivazione sommaria, statuisce sulle spese tenendo conto dello stato delle case prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC [RS 273]); DTF 142 V 551 consid. 8.2; sentenza 5A_680/2025 del 28 aprile 2026 consid. 4).
E. 1.4 Per invalsa giurisprudenza, l'interesse pratico e attuale nell'ambito di un ricorso per ritardata o denegata giustizia viene meno quando l'autorità abbia nel frattempo emanato la decisione richiesta (DTF 125 V 373 consid. 1; sentenze 1C_203/2025 del 16 giugno 2025 consid. 3; 1D_7/2024 del 9 aprile 2025 consid. 1.2.2; 1C_496/2017 del 22 gennaio 2018 consid. 2.2). In concreto, il Tribunale cantonale amministrativo ha nel frattempo statuito nel merito dell'istanza del ricorrente con decisione del 19 aprile 2026 (n. 52.2026.149). La procedura di ricorso al Tribunale fede rale è quindi divenuta priva di oggetto poiché, come riconosciuto anche dall'insorgente, la conclusione ricorsuale volta a ottenere una decisione formale ed impugnabile è stata soddisfatta. L'assenza di un interesse degno di protezione emergeva, peraltro, già dallo scritto del 29 aprile 2026, con cui l'interessato ha informato questa Corte di avere ottenuto per altre vie una copia integrale del giudizio cantonale richiesto. Per il resto, egli non dimostra, né pretende, di disporre ancora di un interesse a fare accertare l'asserita ritardata giustizia della Corte cantonale. I n ogni caso, non sono ravvisabili circ ostanze eccezionali che giustificherebbero, in concreto, di prescindere dall'esigenza di un interesse pratico e attuale (cfr. DTF 147 I 478 consid. 2.2; sentenza 1D_7/2024, citata, consid. 1.2.2).
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 21 maggio 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: M. Piatti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_194/2026
Decreto del 21 maggio 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Giudice Presidente,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
Accesso a documenti; denegata e ritardata giustizia,
ricorso per ritardata e denegata giustizia contro il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con giudizio del 14 febbraio 2022, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha statuito sul ricorso presentato il 16 gennaio 2020 dal cittadino italiano B.________, nell'ambito di una vertenza in materia di diritto degli stranieri che lo opponeva alla Sezione della popolazione del Dipartimento cantonale delle istituzioni. In seguito, A.________, padre di B.________, si è rivolto a più riprese al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo il rilascio di una copia della predetta sentenza. Con scritto del 27 gennaio 2023, la cancelleria del Tribunale gli ha comunicato che, non essendo parte del procedimento concernente il figlio, la sentenza non poteva essergli trasmessa, precisando che ulteriori richieste in merito a tale questione non sarebbero state prese in considerazione.
B.
Il 9 febbraio 2026, A.________ ha presentato al Tribunale cantonale amministrativo un'istanza volta a ottenere l'accesso alla sentenza del 14 febbraio 2022, sostenendo di esservi espressamente menzionato. Ha postulato il rilascio di una copia integrale del giudizio e, in via subordinata, una copia limitata ai passaggi contenenti i suoi dati personali. Con scritto del 15 marzo 2026, non avendo ricevuto una conferma di ricezione, ha chiesto alla Corte cantonale di attestargli il ricevimento dell'istanza e di indicargli lo stato della procedura. Tali richieste sono rimaste senza riscontro.
C.
Il 13 aprile 2026A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso per denegata e ritardata giustizia. Chiede di "constatare che il Tribunale cantonale amministrativo è incorso in una denegata, rispettivamente ritardata giustizia, per non avere statuito entro un termine ragionevole" sull'istanza del 9 febbraio 2026, nonché di ordinare alla Corte cantonale di "emanare senza indugio una decisione formale, motivata e impugnabile" sulla stessa.
Con scritto del 29 aprile 2026, trasmesso per conoscenza alla Corte cantonale, il ricorrente ha informato il Tribunale federale di avere ottenuto una copia integrale della sentenza cantonale richiesta, senza tuttavia indicarne la provenienza. Nelle proprie osservazioni, il Tribunale cantonale amministrativo ha comunicato di avere nel frattempo statuito sull'istanza del 9 febbraio 2026 mediante decisione del 29 aprile 2026 (n. 52.2026.149), con cui ha accolto parzialmente la domanda di accesso agli atti, trasmettendo al ricorrente una copia anonimizzata della sentenza cantonale del 14 febbraio 2022 limitata ai tre passaggi nei quali è menzionato. Ha quindi postulato lo stralcio della causa dai ruoli poiché divenuta priva di oggetto, rimettendosi al giudizio di questa Corte per le spese giudiziarie. ln replica, l'insorgente ha dichiarato di non opporsi allo stralcio della causa, chiedendo tuttavia di non addossargli le spese giudiziarie.
Diritto:
1.
1.1. II Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Secondo l'art. 94 LTF, può essere interposto ricorso al Tribunale federale se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile (sulla nozione di ritardata e denegata giustizia, cfr. DTF 151 I 294 consid. 4.2; 151 IV 175 consid. 3.2.1). Chi presenta un ricorso deve avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del gravame, il quale deve sussistere non solo al momento del suo inoltro, ma anche quando il Tribunale federale statuisce sullo stesso. Se l'interesse viene meno durante la procedura ricorsuale, la causa diviene senza oggetto (DTF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1).
1.3. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LTF, il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza; egli decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli, segnatamente delle cause divenute prive d'oggetto, come nella fattispecie (art. 32 cpv. 2 LTF). Udite le parti, dichiara il processo terminato e, con motivazione sommaria, statuisce sulle spese tenendo conto dello stato delle case prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC [RS 273]); DTF 142 V 551 consid. 8.2; sentenza 5A_680/2025 del 28 aprile 2026 consid. 4).
1.4. Per invalsa giurisprudenza, l'interesse pratico e attuale nell'ambito di un ricorso per ritardata o denegata giustizia viene meno quando l'autorità abbia nel frattempo emanato la decisione richiesta (DTF 125 V 373 consid. 1; sentenze 1C_203/2025 del 16 giugno 2025 consid. 3; 1D_7/2024 del 9 aprile 2025 consid. 1.2.2; 1C_496/2017 del 22 gennaio 2018 consid. 2.2). In concreto, il Tribunale cantonale amministrativo ha nel frattempo statuito nel merito dell'istanza del ricorrente con decisione del 19 aprile 2026 (n. 52.2026.149). La procedura di ricorso al Tribunale fede rale è quindi divenuta priva di oggetto poiché, come riconosciuto anche dall'insorgente, la conclusione ricorsuale volta a ottenere una decisione formale ed impugnabile è stata soddisfatta. L'assenza di un interesse degno di protezione emergeva, peraltro, già dallo scritto del 29 aprile 2026, con cui l'interessato ha informato questa Corte di avere ottenuto per altre vie una copia integrale del giudizio cantonale richiesto. Per il resto, egli non dimostra, né pretende, di disporre ancora di un interesse a fare accertare l'asserita ritardata giustizia della Corte cantonale. I n ogni caso, non sono ravvisabili circ ostanze eccezionali che giustificherebbero, in concreto, di prescindere dall'esigenza di un interesse pratico e attuale (cfr. DTF 147 I 478 consid. 2.2; sentenza 1D_7/2024, citata, consid. 1.2.2).
2.
Ne consegue che il ricorso è divenuto privo di oggetto. La questione delle spese giudiziarie non dev'essere esaminata oltre poiché, viste le particolari circostanze della fattispecie, si giustifica eccezionalmente di rinunciare al loro prelievo (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).
Per questi motivi, il Giudice Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 21 maggio 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: M. Piatti