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1C_117/2011

protezione della sfera privata; diniego di giustizia,

Bundesgericht · 2011-03-16 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Losanna, 16 marzo 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Fonjallaz Crameri

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione al ricorrente, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. Losanna, 16 marzo 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_117/2011

Sentenza del 16 marzo 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Fonjallaz, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Incaricato federale della protezione dei dati e

della trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna.

Oggetto

protezione della sfera privata; diniego di giustizia,

ricorso contro la decisione incidentale emanata

il 9 marzo 2011 dalla I Corte del Tribunale

amministrativo federale.

Considerando:

che, in relazione a un ricorso presentato da A.________, con decisione incidentale del 9 marzo 2011, il giudice dell'istruzione della I Corte del Tribunale amministrativo federale l'ha invitato a versare un anticipo delle spese processuali presunte di fr. 500.--;

che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullare l'anticipo delle spese;

che non sono state chieste osservazioni;

che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);

che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente, il quale non fa valere di non disporre dei mezzi necessari per pagare l'anticipo, si limita a sostenere, in maniera del tutto generica, che le possibilità di vincere la causa sarebbero assai elevate, per cui, in siffatte circostanze, il criticato anticipo, che può comportare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 135 III 603 consid. 1 inedito; 133 V 402 consid. 1.2), dovrebbe essere richiesto alla parte soccombente;

ch'egli non dimostra affatto perchè l'art. 63 cpv. 4 PA (RS 172.021), posto a fondamento dell'impugnata decisione, secondo cui l'autorità di ricorso "esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali", sarebbe stato applicato in maniera incostituzionale, ricordato che la decisione definitiva sulle spese processuali, poste di regola a carico della parte soccombente, non è pregiudicata dall'anticipo delle stesse;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Losanna, 16 marzo 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Fonjallaz Crameri