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1B_752/2012

procedimento penale, non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2013-02-27 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.

E. 3 Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_752/2012

Decreto del 27 febbraio 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Eusebio,

in qualità di Giudice dell'istruzione,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Corrado Moretti,

opponente,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona.

Oggetto

procedimento penale, non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione del 7 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________, presentato contro il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2012 emanato dal Procuratore pubblico, nell'ambito di un procedimento penale avviato dal reclamante nei confronti di B.________ per diffamazione, calunnia e ingiuria;

che avverso questo giudizio A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia penale;

che dopo essere stato invitato a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte, con scritto del 9 gennaio 2013 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;

che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

che in concreto si può rinunciare a prelevare spese processuali;

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.

3.

Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri