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1B_701/2012

procedimento penale, non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2013-04-30 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è divenuto privo di oggetto e la causa 1B_701/2012 è stralciata dai ruoli.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Non si assegnano ripetibili della sede federale.

E. 4 Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 aprile 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Gadoni

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_701/2012

Decreto del 30 aprile 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Marco Mona,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli,

opponente,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

procedimento penale, non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 15 ottobre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che, con sentenza del 15 ottobre 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico nei confronti di B.________, per reati contro l'onore e discriminazione razziale;

che A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla CRP per un nuovo giudizio;

che, dopo lo scambio degli allegati, l'opponente è deceduto;

che, potendo la causa essere divenuta senza oggetto, è stata concessa alle parti la facoltà di esprimersi al riguardo;

che il rappresentante dell'opponente ha comunicato di non avere alcuna obiezione allo stralcio dai ruoli, mentre il ricorrente non si è espresso al proposito;

che la Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni;

che il decesso dell'opponente comporta lo stralcio della causa, non essendo più dati gli estremi per procedere penalmente nei suoi confronti;

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF);

che, secondo l'art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che pone fine alla lite;

che gli interessati non si sono espressi al riguardo e che si giustifica in tale circostanza di non assegnare ripetibili della sede federale;

che si può inoltre prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:

1.

Il ricorso è divenuto privo di oggetto e la causa 1B_701/2012 è stralciata dai ruoli.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Non si assegnano ripetibili della sede federale.

4.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 aprile 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Gadoni