procedimento penale, decreto di non luogo a procedere | Procedura penale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico della Confederazione. Losanna, 29 novembre 2011 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico della Confederazione. Losanna, 29 novembre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 29.11.2011 1B 655/2011 (1B_655/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 29.11.2011 1B 655/2011 (1B_655/2011) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 29.11.2011 1B 655/2011 (1B_655/2011)
procedimento penale, decreto di non luogo a procedere | Procedura penale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_655/2011 Sentenza del 29 novembre 2011 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale, Fonjallaz, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. Oggetto procedimento penale, decreto di non luogo a procedere, ricorso contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 3 ottobre 2011 dal Ministero pubblico della Confederazione. Considerando: che, pronunciandosi su una denuncia inoltrata il 14 settembre 2011 da A.________, il 3 ottobre seguente il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), richiamato l'art. 301 cpv. 2 e l'art. 310 CPP, ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi di un reato; che, con ricorso del 21 novembre 2011, A.________ impugna questo decreto dinanzi al Tribunale federale, senza formulare alcuna proposta di giudizio; che non sono state chieste osservazioni al gravame; che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii); che il ricorrente non si esprime sulla tempestività, per nulla manifesta, del ricorso, ossia la sua impugnazione entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 100 cpv. 1 LTF), né sulla competenza del Tribunale federale (art. 79 e 80 LTF), questioni che non devono comunque essere esaminate oltre, ritenuta la manifesta inammissibilità del ricorso; che secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente neppure tenta di dimostrare perché il MPC non avrebbe, a torto, dato seguito alla sua denuncia; ch'egli si limita infatti a rilevare semplicemente d'aver impugnato, dinanzi alla Corte dei reclami penali, un altro decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, per cui, come peraltro sottolineato in sostanza dal ricorrente, in tale ambito non si è in presenza di una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF); che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 secondo periodo LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico della Confederazione. Losanna, 29 novembre 2011 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri