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1B 650/2022

Bundesgericht · 2023-02-07 · Italiano CH
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Procedimento penale | Procedura penale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 7 febbraio 2023 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: Chaix Crameri

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Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 07.02.2023 1B 650/2022 (1B_650/2022) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 07.02.2023 1B 650/2022 (1B_650/2022) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 07.02.2023 1B 650/2022 (1B_650/2022)

Procedimento penale | Procedura penale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_650/2022 Sentenza del 7 febbraio 2023 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Chaix, in qualità di Giudice dell'istruzione, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto Procedimento penale, ricorso contro la decisione emanata il 19 dicembre 2022 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2022.355). Considerando: che con decisione del 19 dicembre 2022 il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), ricevuto un reclamo inoltrato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore generale, non l'ha considerato valido in quanto non rispettoso delle prescrizioni minime legali di motivazione (art. 390 cpv. 1 e art. 396 cpv. 1 CPP); che, richiamato l'art. 385 cpv. 2 CPP, il Presidente della CRP ha invitato il reclamante a volerlo emendare entro 10 giorni, con la comminatoria che, altrimenti, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (vedi causa 6B_69/2023 nei confronti del ricorrente); che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare conclusioni di giudizio, inoltrando in seguito vari scritti che esulano dall'oggetto del litigio; che non sono state chieste osservazioni al ricorso; che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1); che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4); che il ricorrente, limitandosi ad accennare a fatti avvenuti oltre 13 anni orsono, non si confronta del tutto con gli argomenti della decisione impugnata, segnatamente la carenza dei requisiti imposti dall'art. 385 cpv. 2 CPP; che il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); per questi motivi, il Giudice dell'istruzione pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 7 febbraio 2023 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: Chaix Crameri