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1B_630/2012

procedimento penale, non luogo a procedere,

Bundesgericht · 2012-10-30 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

Il Cancelliere: Crameri

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_630/2012

Sentenza del 30 ottobre 2012

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Eusebio, Giudice unico,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

procedimento penale, non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 6 agosto 2012 A.________ ha sporto denuncia contro la B.________ SA di X.________, poiché il 2 febbraio 2012 sarebbe stato allontanato dalla casa da gioco senza motivo;

che il 17 agosto 2012 il Procuratore pubblico, non ritenendo dati comportamenti penalmente rilevanti, ha emanato un decreto di non luogo a procedere;

che il denunciante ha allora adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, ritenuto che lo scritto dell'insorgente non adempiva alle condizioni di motivazione previste dagli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, l'ha invitato a emendarlo;

che la Corte cantonale, accertato che neppure lo scritto successivo presentato dal reclamante rispettava quanto richiesto dalle citate norme, ha dichiarato irricevibile il reclamo;

che avverso questa decisione A.________ presenta un "appello" al Tribunale federale senza formulare conclusioni di giudizio, chiedendo in sostanza di procedere a ulteriori indagini;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento dell'impugnato giudizio, segnatamente la carenza di motivazione dei suoi scritti e il mancato rispetto delle citate norme;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF;

che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

Il Cancelliere: Crameri