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1B 598/2011

Bundesgericht · 2011-10-31 · Italiano CH
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Decreto di non luogo a procedere | Procedura penale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 31 ottobre 2011 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 31 ottobre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 31.10.2011 1B 598/2011 (1B_598/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 31.10.2011 1B 598/2011 (1B_598/2011) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 31.10.2011 1B 598/2011 (1B_598/2011)

Decreto di non luogo a procedere | Procedura penale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_598/2011 Sentenza del 31 ottobre 2011 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Fonjallaz, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto decreto di non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata il 17 ottobre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 30 agosto 2011 A.________ ha denunciato funzionari di autorità estere per titolo di favoreggiamento, falsa testimonianza e abuso di autorità; che il 23 settembre 2011, il Procuratore generale del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere, sia per mancanza di competenza del Ministero pubblico sia perché non sono ravvisabili gli estremi dei reati ipotizzati; che la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), adita dal denunciante, con giudizio del 17 ottobre 2011, dopo aver invitato l'insorgente a emendare il reclamo, l'ha dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 385 cpv. 2 CPP; che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale senza formulare alcuna proposta di giudizio; che non sono state chieste osservazioni; che, come noto al ricorrente (sentenza 1B_368/2011 del 18 luglio 2011 nei suoi confronti) secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); che dette esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della CRP, né dall'atto di "ricorso" è possibile comprendere la fattispecie oggetto del litigio; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 31 ottobre 2011 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri