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1B 356/2013

Bundesgericht · 2013-11-26 · Italiano CH
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Denegata e ritardata giustizia | Procedura penale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Pretura penale del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 26 novembre 2013 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione:              Il Cancelliere: Eusebio                     Crameri

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 26.11.2013 1B 356/2013 (1B_356/2013) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 26.11.2013 1B 356/2013 (1B_356/2013) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 26.11.2013 1B 356/2013 (1B_356/2013)

Denegata e ritardata giustizia | Procedura penale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_356/2013 Decreto del 26 novembre 2013 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, opponente, Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto Denegata e ritardata giustizia, ricorso contro la decisione emanata il 21marzo 2013 dalla Pretura penale del Cantone Ticino. Considerando: che, per quanto qui interessa, con decreto di accusa del 10 agosto 2011 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di A.________ per diffamazione nei confronti dell'avv. B.________; che, in seguito all'opposizione interposta da A.________, il 21 marzo 2013 ha avuto luogo il dibattimento dinanzi alla Pretura penale, conclusosi con la condanna dell'insorgente; che con scritto del 26 marzo 2013 l'interessata ha annunciato l'appello e chiesto la motivazione della sentenza, richieste ribadite in seguito; che il 9 ottobre 2013 l'interessata ha presentato un ricorso per denegata giustizia al Tribunale federale, in quanto, richiamato l'art. 84 cpv. 4 CPP, il termine di 60 giorni era scaduto e la sentenza motivata non ancora notificata; che con scritto del 18 ottobre 2013 la Pretura penale ha comunicato al Tribunale federale che nel frattempo la sentenza motivata era stata intimata alle parti e l'incarto trasmesso alla Corte di appello e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CARP); che la ricorrente, invitata a esprimersi sul fatto che in tali circostanze il ricorso parrebbe essere divenuto privo di oggetto, non si è pronunciata al riguardo; che l'emanazione della decisione motivata e la trasmissione dell'incarto alla CARP rendono privo d'oggetto il ricorso per denegata giustizia, la cui ammissibilità è peraltro più che dubbia, ricordato che, come indicato nel dispositivo della sentenza del 21 marzo 2013 intimato seduta stante alla ricorrente, la stessa può essere impugnata mediante appello: la criticata sentenza della Pretura penale non costituisce pertanto una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF); che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF); che in concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Pretura penale del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 26 novembre 2013 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione:              Il Cancelliere: Eusebio                     Crameri