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1B 302/2016

Bundesgericht · 2016-08-25 · Italiano CH
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procedura penale; sequestro; denegata/ritardata giustizia | Procedura penale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 25 agosto 2016 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 25 agosto 2016
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Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 25.08.2016 1B 302/2016 (1B_302/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 25.08.2016 1B 302/2016 (1B_302/2016) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 25.08.2016 1B 302/2016 (1B_302/2016)

procedura penale; sequestro; denegata/ritardata giustizia | Procedura penale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_302/2016 Sentenza del 25 agosto 2016 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Fonjallaz, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto procedura penale; sequestro; denegata/ritardata giustizia, ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che in seguito a una denuncia sporta il 16 giugno 2014 da A.________ nei confronti di una determinata persona per fatti avvenuti due anni e mezzo prima, il Procuratore pubblico Andrea Minesso (PP) il 20 ottobre seguente ha decretato l'apertura dell'istruzione penale; che, adita dal denunciante con un reclamo per denegata/ritardata giustizia, mediante decisione dell'11 luglio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino lo ha respinto, ritenendo che nel suo insieme l'inchiesta è avanzata a rilento, ma non con un ritardo scioccante tale da configurare una situazione di denegata o ritardata giustizia, precisando che se il PP ritiene indispensabile un interrogatorio di confronto, dovrà citare le parti a comparire (art. 205 CPP); che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare particolari conclusioni; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1); che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 I 320 consid. 3.2); che il ricorrente, limitandosi a criticare l'agire del PP, a esporre un riepilogo dei fatti del procedimento penale, a insistere sul fatto che non intenderebbe sottoporsi a un confronto con il denunciato e a rinviare, in maniera inammissibile poiché la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo, al gravame presentato nella sede cantonale (DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 440 in alto e consid. 3.2), non si confronta del tutto con le differenti considerazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, unica decisione che può essere oggetto d'impugnazione (art. 80 cpv. 1 LTF); che il ricorso, manifestamente non motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che vista la situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 25 agosto 2016 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri