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1B 217/2012

Bundesgericht · 2012-04-16 · Italiano CH
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procedimento penale, decreto di non luogo a procedere | Procedura penale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 16 aprile 2012 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Gadoni

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 16 aprile 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 16.04.2012 1B 217/2012 (1B_217/2012) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 16.04.2012 1B 217/2012 (1B_217/2012) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 16.04.2012 1B 217/2012 (1B_217/2012)

procedimento penale, decreto di non luogo a procedere | Procedura penale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_217/2012 Sentenza del 16 aprile 2012 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Fonjallaz, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Oggetto procedimento penale, decreto di non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata il 7 marzo 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 12 agosto 2011 A.________ ha sporto una denuncia contro diverse persone per favoreggiamento, abuso di autorità, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, corruzione attiva e altri reati in relazione al rilascio di una licenza edilizia; che con decisione del 26 gennaio 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere in mancanza degli elementi costitutivi dei prospettati reati; che contro il decreto di non luogo a procedere il denunciante ha presentato l'11 febbraio 2012 un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, il 13 febbraio 2012 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo; che il 16 febbraio 2012 il reclamante ha comunicato alla CRP di non volere emendare il gravame, ribadendone sostanzialmente il contenuto; che con giudizio del 7 marzo 2012 la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo in applicazione dell'art. 385 cpv. 2 CPP; che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la sua denuncia a un altro PP affinché statuisca nuovamente al riguardo; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; che già la Corte cantonale ha rilevato che il reclamo non rispettava le esigenze di forma e di motivazione, siccome il ricorrente si limitava sostanzialmente a polemizzare contro l'operato del magistrato inquirente; che i giudici cantonali hanno quindi dichiarato irricevibile il gravame in applicazione dell'art. 385 cpv. 2 CPP; che spettava in tale circostanza al ricorrente addurre perché la CRP avrebbe accertato in modo lesivo del diritto l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe rifiutata a torto di entrare nel merito del gravame (DTF 118 Ib 134 consid. 2); che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte cantonale, spiegando per quali ragioni il rifiuto di procedere all'esame di merito violerebbe l'art. 385 CPP; che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 16 aprile 2012 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Gadoni