detenzione | Procedura penale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico del Cantone Basilea Città. Losanna, 1° aprile 2016 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico del Cantone Basilea Città. Losanna, 1° aprile 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 01.04.2016 1B 125/2016 (1B_125/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 01.04.2016 1B 125/2016 (1B_125/2016) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 01.04.2016 1B 125/2016 (1B_125/2016)
detenzione | Procedura penale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_125/2016 Sentenza del 1° aprile 2016 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Fonjallaz, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Basilea Città, Binningerstrasse 21, 4051 Basilea, opponente. Oggetto detenzione, ricorso contro la carcerazione preventiva ordinata dal Ministero pubblico del Cantone Basilea Città. Considerando: che con "istanza" del 26 marzo 2016 A.________, richiamando in particolare l'art. 147 cpv. 1 CPP relativo al diritto di partecipare all'assunzione delle prove, chiede al Tribunale federale la sua scarcerazione immediata, come pure la restituzione della somma di denaro sequestratagli; ch'egli presenta altresì una "denuncia" relativa alle modalità del suo arresto avvenuto il 12 febbraio 2016 in un non meglio specificato luogo; ch'egli rileva d'aver presentato la medesima istanza e la stessa denuncia al pubblico ministero; che in concreto è manifesto che non si è in presenza di decisioni di autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), motivo per cui il ricorso e la denuncia sono chiaramente inammissibili per mancato esaurimento delle istanze cantonali; che in assenza di decisioni cantonali impugnabili, la sentenza può eccezionalmente (cfr. art. 54 cpv. 1 LTF) essere redatta nella lingua nella quale sono state stese l'istanza e la denuncia, ossia in italiano; che il ricorso e la denuncia, manifestamente inammissibili, non possono quindi essere esaminati nel merito e possono essere decisi sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 lett. a LTF; che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico del Cantone Basilea Città. Losanna, 1° aprile 2016 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri