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1A.95/2001

Bundesgericht · 2001-06-05 · Italiano CH
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Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Municipio di Monteggio. Losanna, 5 giugno 2001 VIZ
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 05.06.2001 1A.95/2001 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 05.06.2001 1A.95/2001 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 05.06.2001 1A.95/2001

Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

[AZA 0/2] 1A.95/2001 I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO ***************************************************** 5 giugno 2001 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente. Cancelliere: Gadoni. _______ Visto il ricorso di diritto amministrativo del 21 maggio 2001 presentato da A.________, Monteggio, patrocinata dall' avv. Filippo Solari, Lugano, contro la decisione emanata il 3 aprile 2001 dal Municipio di Monteggio, nella causa che oppone la ricorrente alla X.________ SA, Monteggio, patrocinata dall'avv. Claudio Cereghetti, Lugano, in materia di attività edilizia svolta al di fuori della zona edificabile; Ritenuto in fatto : che questa Corte si è già pronunciata, nella vicenda che oppone la ricorrente alla X.________ SA, in tre sentenze, alle quali si rinvia (cause n. 1A.257/1999, 1A.279/ 1999 e 1P.39/2000, quest'ultima apparsa in RDAT II-2000, n. 62, pag. 235 segg.); che, per quanto interessa la presente vertenza, con giudizio dell'8 marzo 2001 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un ricorso di A.________ contro l'inattività del Comune di Monteggio e del Consiglio di Stato del Cantone Ticino nell'ambito dell' attività edilizia svolta dalla X.________ SA sulla particella n. YYY di Monteggio, situata fuori della zona edificabile; che nella citata sentenza il Tribunale amministrativo ha ingiunto al Municipio di Monteggio di decidere, entro un mese dall'intimazione del giudizio, se vietare l'ulteriore attività nello stabilimento litigioso e se ordinare il ripristino del suo stato antecedente; che, con decisione del 3 aprile 2001, l'Esecutivo comunale ha dato seguito all'ingiunzione della Corte cantonale e ha comunicato ad A.________ che non sussisteva alcuna ragione per vietare l'attività contestata, rispettivamente per ordinare il ripristino della situazione precedente; che il Municipio ha in particolare tenuto conto sia dell' approvazione governativa, avvenuta il 10 novembre 1999, della variante di piano regolatore che includeva il fondo litigioso nella zona artigianale-industriale, sia della nuova licenza edilizia nel frattempo rilasciata alla società; che A.________ impugna la decisione municipale con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; che la ricorrente postula inoltre di ordinare il ripristino della situazione precedente alle modifiche eseguite senza autorizzazione; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; e considerando in diritto : che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1); che il previgente art. 34 cpv. 1 LPT ammetteva il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale secondo l' art. 97 OG contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà ( art. 5 LPT ) e autorizzazioni giusta l' art. 24 LPT ( DTF 124 II 252 consid. 1), in quest'ultimo caso essendo secondo la giurisprudenza irrilevante che con l'impugnata decisione si sia rilasciata oppure negata l'autorizzazione ( DTF 118 Ib 335 consid. 1a); che il nuovo testo dell' art. 34 cpv. 1 LPT , in vigore dal 1° settembre 2000, non ha, per quanto riguarda la fattispecie, una portata diversa; che l'eventuale eliminazione di costruzioni vietate dalla LPT può essere ordinata sulla base dell' art. 24 LPT , senza che sia necessaria un'ulteriore disposizione esplicita ( DTF 111 Ib 213 consid. 6c, 105 Ib 272 consid. 1b; decisione inedita del 20 dicembre 1995 in re M., consid. 5a, apparsa in RDAT II-1996, n. 30, pag. 102); che la richiesta della ricorrente di ripristinare una situazione di legalità, segnatamente con l'eventuale rimozione di interventi edilizi non conformi alla zona, si fonda sull' art. 24 LPT ; che il Tribunale federale esamina tale quesito, di principio, nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo ( art. 34 cpv. 1 LPT , art. 97 segg. OG; cfr. anche decisione del 13 aprile 2000 nella causa n. 1A.279/1999, citata), sicché, da questo profilo, il presente ricorso è ammissibile; che il ricorso di diritto amministrativo può tuttavia essere interposto unicamente contro le decisioni delle ultime istanze cantonali, in quanto autorità giudiziarie (art. 98 lett. g e 98a cpv. 1 OG; Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, pag. 100 n. 3.30 segg.); che tale esigenza non è adempiuta in concreto poiché il ricorrente, impugnando una decisione municipale, non ha esaurito le istanze cantonali; che, secondo l'indicazione contenuta nella decisione municipale, essa avrebbe potuto essere impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, contro la cui decisione, in quest'ambito, è di massima ammissibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 208 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987; art. 43 e 45 in relazione con l'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991); che, d'altra parte, il Tribunale amministrativo, con giudizio dell'8 marzo 2001, ha statuito su un ricorso della ricorrente per ritardata giustizia, limitandosi a ordinare al Municipio di decidere entro un mese l'eventuale divieto dell'attività o il ripristino dello stato anteriore; che la Corte cantonale ha in sostanza unicamente imposto all'Esecutivo comunale di pronunciarsi tempestivamente sulle richieste formulate dalla ricorrente, ma non gli ha dato concrete e precise indicazioni sulla decisione da prendere (cfr. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 81 seg.); che, in tali circostanze, l'esigenza di esaurire le istanze cantonali non costituisce una formalità inutile e superflua alla quale si potrebbe in concreto anche rinunciare ( DTF 97 I 286 consid. 1 pag. 290; cfr. anche DTF 113 V 198 consid. 3d pag. 203 seg. , 102 Ib 231 consid. 1c pag. 236; Karlen, loc. cit. , pag. 100 n. 3.31); che, in ogni caso, nella fattispecie non ricorrono gli estremi per un ricorso diretto al Tribunale federale; che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per il mancato esaurimento delle istanze cantonali e che le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ). Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Municipio di Monteggio. Losanna, 5 giugno 2001 VIZ In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,