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1A.6/2000

n. 2499. Infine, il fondo è incluso nel comprensorio del Monte San Giorgio, iscritto nell'in- ventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale quale oggetto n. 1804.

Bundesgericht · 2000-05-05 · Italiano CH
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Sachverhalt

A.________ è comproprietario in ragione di 1/2

- con la moglie C.________ cui appartiene l'altro 1/2 -

della particella n. xxx di Besazio. Secondo il registro

fondiario essa è costituita di un prato di 10'085 mq, di un

bosco di 1'463 mq, di un fabbricato di 24 mq e di un vigne-

to di 29'415 mq. Il piano regolatore di Besazio, approvato

dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 2 maggio 1984,

inserisce questo fondo in zona agricola, rispettivamente

forestale e improduttiva; esso è inoltre interessato dalle

zone di protezione 1 e 2 della palude di Pre Murin, iscrit-

ta nell'inventario federale delle paludi d'importanza na-

zionale come oggetto n. 2499. Infine, il fondo è incluso

nel comprensorio del Monte San Giorgio, iscritto nell'in-

ventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali

d'importanza nazionale quale oggetto n. 1804.

Nell'aprile 1998 A.________ ha presentato al Muni-

cipio di Besazio una domanda di costruzione avente per og-

getto l'edificazione sul citato fondo di una nuova cantina

vitivinicola. Egli intendeva costruire un edificio di 11.10

per 18.00 metri composto, al piano interrato, di un locale

per la vinificazione e di uno per l'invecchiamento e, al

piano terreno, di un laboratorio-esposizione, di uno spo-

gliatoio con servizi igienici e di un portico per il cari-

camento delle botti. Le murature esterne sarebbero state

realizzate in beton a vista e il tetto, a due falde, in te-

gole di colore rosso.

B.________, proprietaria della confinante particel-

la n. yyy costituita di bosco e prato, si è opposta al ri-

lascio della licenza edilizia che il Municipio di Besazio,

acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale,

ha tuttavia rilasciato. L'opponente si è allora rivolta al

Consiglio di Stato del Cantone Ticino che ne ha respinto il

ricorso con decisione del 13 ottobre 1998. Il Governo, pur

rilevando come la controversa cantina non fosse conforme

alla destinazione della zona agricola, ha ritenuto che essa

poteva beneficiare di un'autorizzazione eccezionale secondo

l'art. 24 cpv. 1 LPT .

B.-

Il Tribunale cantonale amministrativo, con

sentenza del 23 novembre 1999, ha accolto un ricorso di

B.________ e annullato sia la licenza edilizia sia la deci-

sione governativa che la confermava. Esso ha rilevato che

la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di

uva e frutta, così come dei loro succhi, costituiscono at-

tività indipendenti dal suolo, ne ha pertanto dedotto che i

relativi impianti, non conformi alla funzione prevista per

la zona agricola, dovrebbero trovare posto nella zona edi-

ficabile; ha infine ritenuto che l'edificio litigioso non

poteva beneficiare di un'autorizzazione eccezionale.

C.-

A.________ impugna questo giudizio, in quanto

concerne il gravame interposto da B.________, con un ricor-

so di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede

di annullare il corrispondente dispositivo della sentenza

cantonale e di riformarlo nel senso di confermare la licen-

za edilizia rilasciata dal Comune.

Il ricorrente contesta innanzitutto la legittima-

zione di B.________ nella procedura cantonale. Nel merito

sostiene che la cantina sarebbe conforme alla destinazione

della zona agricola e che essa andrebbe comunque eccezio-

nalmente autorizzata secondo l'art. 24 LPT . Dei motivi si

dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

D.-

L'Ufficio federale della pianificazione del

territorio non ha formulato osservazioni. Il Tribunale can-

tonale amministrativo, il Consiglio di Stato e il Municipio

di Besazio hanno dichiarato di rimettersi al giudizio del

Tribunale federale. B.________ chiede invece di respingere

il ricorso.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con

piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-

no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito,

dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF

125 II 293 consid. 1a, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid.

1a).

a) L'art. 34 cpv. 1 LPT dispone che il ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso con-

tro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti

indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT) e

autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT . A questo riguardo è

irrilevante che con l'impugnata decisione si sia rilasciata

oppure negata l'autorizzazione stessa (DTF 118 Ib 335 con-

sid. 1a). Ritenuto che il campo d'applicazione dell'art. 24

LPT dipende dalla valutazione della conformità di un pro-

getto alla destinazione della zona secondo l'art. 22 cpv. 2

lett. a LPT, anche la censura secondo cui un edificio o im-

pianto non sarebbe stato considerato a torto conforme alla

zona ai sensi della citata norma può essere sollevata nell'

ambito di un ricorso di diritto amministrativo (DTF 118 Ib

335 consid. 1a; cfr. anche DTF 121 II 67 consid. 1a non

pubblicato).

Il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale am-

ministrativo di aver negato la conformità della cantina vi-

tivinicola alla destinazione della zona agricola e inoltre

di aver negato il rilascio di un'autorizzazione eccezionale

sulla base dell'art. 24 LPT . Entrambe le censure sono pro-

ponibili mediante ricorso di diritto amministrativo.

b) L'art. 103 lett. a OG conferisce il diritto di

ricorrere a chiunque sia toccato dalla decisione impugnata

e abbia un interesse degno di protezione al suo annullamen-

to o alla sua modificazione (DTF 122 II 130 consid. 2a). La

legittimazione del ricorrente, proprietario del fondo n.

xxx sul quale intende eseguire il contestato intervento

edilizio, è sicuramente data (DTF 121 II 39 consid. 2c/aa,

359 consid. 1a).

c) Con il ricorso di diritto amministrativo si può

far valere la violazione del diritto federale, compreso

l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104

lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale

federale se l'istanza inferiore, come in concreto, è un'au-

torità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente

inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando

norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125

II 369 consid. 2d).

d) Un sopralluogo non appare necessario ai fini

del giudizio, dato che gli atti di causa sono sufficienti a

chiarire la situazione; non si giustifica quindi di dare

seguito alla relativa richiesta delle parti (art. 113 OG in

relazione con l'art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a; 122

II 274 consid. 1 d pag. 279; 120 Ib 224 consid. 2b).

2.-

Il ricorrente rimprovera in primo luogo alla

Corte cantonale di avere ammesso a torto la legittimazione

a ricorrere della vicina, proprietaria di un terreno bo-

schivo e prativo e nemmeno domiciliata a Besazio.

L'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT dispone che il diritto

cantonale garantisce la legittimazione a ricorrere, per lo

meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso

di diritto amministrativo al Tribunale federale. Tale di-

sposizione rinvia quindi segnatamente all'art. 103 lett. a

OG (DTF 121 II 171 consid. 2a). Laddove, contro una deci-

sione cantonale di ultima istanza, è ammesso il ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale, una garanzia

analoga è prevista esplicitamente anche dall'art. 98a cpv.

3 OG (DTF 125 II 10 consid. 2b;

Heinz Aemisegger/Stephan

Haag in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, editori, Kommentar

zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 34

all'art. 33). Il diritto federale non esclude tuttavia che

quello cantonale possa prevedere un diritto di ricorrere

più ampio (

Aemisegger/Haag, op. cit., n. 38 all'art. 33).

Secondo l'art. 43 della legge cantonale di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 hanno qualità per

interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamen-

te nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.

Tale disposizione corrisponde all'art. 103 lett. a OG (de-

cisione inedita del 17 dicembre 1992 in re C., consid. 3b,

apparsa in RDAT II-1993, n. 55, pag. 140;

Marco Borghi/Gui -

do Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, pag. 215). Il Tribunale federale riconosce al

vicino, in qualità di proprietario della particella confi-

nante o sita nelle immediate vicinanze di quella oggetto

dell'edificazione, indipendentemente dal suo domicilio, il

diritto di ricorrere (DTF 124 II 293 consid. 3a, 121 II 171

consid. 2a, 112 Ib 170 consid. 5d, 270 consid. 1c). A ra-

gione la Corte cantonale ha pertanto riconosciuto alla con-

troparte, proprietaria di un mappale confinante con quello

litigioso, la legittimazione ricorsuale.

3.-

Secondo il ricorrente il Tribunale cantonale

amministrativo avrebbe a torto ritenuto la progettata can-

tina non conforme alla destinazione della zona agricola

secondo gli art. 16 e 22 LPT; si tratterebbe infatti di un

fabbricato senza funzione residenziale, destinato solo alla

vinificazione dell'uva prodotta sul fondo n. xxx, di dimen-

sioni proporzionate ai bisogni del vigneto e quindi dipen-

dente essenzialmente da esso.

a) Le zone agricole ai sensi dell'art. 16 LPT com-

prendono i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'

orticoltura (lett. a) o quelli che, nell'interesse genera-

le, devono essere utilizzati dall'agricoltura (lett. b).

Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a co-

struire edifici o impianti è rilasciata solo se essi sono

conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazio-

ne e, secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, solo se il fon-

do è urbanizzato. Un'azienda la cui attività sia in stretta

relazione con la coltivazione del suolo può disporre di lo-

cali accessori aventi un rapporto funzionale diretto con la

produzione agricola; la conformità alla zona agricola di un

edificio o di un impianto può essere ammessa qualora esso

sia in concreto obiettivamente necessario, segnatamente

quanto a ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razio-

nale del suolo; all'edificazione non devono comunque oppor-

si interessi pubblici preponderanti (DTF 125 II 278 consid.

3a, 122 II 160 consid. 3a, 121 II 307 consid. 3b).

Nel caso di aziende agricole il concetto di confor-

mità alla zona secondo l'art. 16 cpv. 1 LPT corrisponde

quindi essenzialmente con quello dell'ubicazione vincolata

ai sensi dell'art. 24 LPT; perché la conformità sia data e

riconosciuta il suolo deve perciò costituire il fattore

produttivo indispensabile (DTF 125 II 278 consid. 3a e

rinvii). Secondo la giurisprudenza sono conformi alla zona

agricola gli edifici e gli impianti necessari alla produ-

zione agricola, compresi i procedimenti lavorativi che non

possono esserne disgiunti, come la raccolta, la mungitura,

il riempimento di contenitori, il loro carico e il loro

trasporto fino al luogo della lavorazione (DTF 125 II 278

consid. 7a).

Per quanto concerne più precisamente la viticoltu-

ra, il Tribunale federale ha ammesso la conformità alla zo-

na agricola di una baracca-tettoia, di dimensioni propor-

zionate ai bisogni del vigneto, per il deposito di macchi-

nari e attrezzi che servivano alla sua coltivazione (sen-

tenza del 6 maggio 1993 in re L., consid. 2b, pubblicata in

RDAT I-1994, n. 25, pag. 53 segg.), mentre l'ha negata a un

impianto per la produzione e la conservazione del vino, in

mancanza di un legame diretto con la coltivazione del suolo

(sentenza inedita del 16 dicembre 1991 in re UFPT c. Comune

di Féchy; cfr. anche DTF 125 II 278 consid. 7b, con riferi-

menti alla dottrina).

b) Il manufatto litigioso è costituito essenzial-

mente di locali e attrezzature destinate alla vinificazio-

ne, al deposito e all'invecchiamento del vino. Questi pro-

cedimenti, pur avendo una certa relazione con l'uso agrico-

lo del suolo e permettendo, in ultima analisi, di commer-

cializzarne i frutti, non comportano tuttavia un rapporto

diretto con la produzione agricola, dalla quale si allonta-

no troppo, cosicché il legame diretto con l'agricoltura non

può essere stabilito (sentenza inedita del 16 dicembre

1991, già citata). Nessuno dei menzionati procedimenti com-

porta attività che utilizzino il suolo come fattore di pro-

duzione immediato, ciò che pone in evidenza il carattere

artigianale o industriale dell'attività medesima e rende

conseguentemente gli edifici necessari al suo esercizio non

costruibili in zona agricola. Ne segue che, in considera-

zione della giurisprudenza esposta, la contestata cantina

vitivinicola, anche se limitata alla lavorazione dell'uva

prodotta dal vigneto del ricorrente, non serve direttamente

alla coltivazione del suolo quale fattore produttivo. La

Corte cantonale ha pertanto applicato correttamente il di-

ritto federale, negando all'opera la conformità alla desti-

nazione della zona agricola secondo gli art. 16 e 22 LPT .

4.-

a) Il ricorrente sostiene che la licenza edi-

lizia andrebbe comunque rilasciata sulla base dell'art. 24

LPT . Poiché quella litigiosa è una nuova costruzione che

non presenta alcun legame con la baracca per il deposito di

attrezzi e di macchinari sita attualmente sul fondo, un'au-

torizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT non entrava

in linea di conto.

b) Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPT possono essere ri-

lasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento

di destinazione di edifici o impianti in deroga all'art. 22

cpv. 2 lett. a LPT, se la loro destinazione esige un'ubica-

zione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si

oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di

ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realiz-

zazione di tale presupposto la giurisprudenza pone severe

esigenze. Occorre infatti che sia necessario costruire

l'edificio o l'impianto fuori della zona a cui normalmente

apparterrebbe, per motivi tecnici o inerenti al suo eserci-

zio, o per natura del terreno (DTF 124 II 252 consid. 4a);

il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'

esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid.

3a e c); motivi puramente finanziari, personali o di como-

dità non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a).

Tenuto conto di quanto esposto nel considerando

precedente e dell'interpretazione giurisprudenziale re-

strittiva del concetto di ubicazione vincolata, non si può

ritenere che la cantina vitivinicola litigiosa adempia que-

sto requisito. Essa può essere costruita altrove, in zona

adatta all'edificazione, mentre non vi sono necessità og-

gettive per cui l'opera debba sorgere proprio lì, sulla

particella n. xxx, al di fuori della zona edificabile. Il

ricorrente adduce poi, genericamente, che il luogo prescel-

to per la cantina sarebbe preferibile rispetto a una sua

ubicazione in zona edificata, segnatamente per il prezzo

del terreno: ragioni di natura finanziaria e di opportunità

sono tuttavia irrilevanti (DTF 124 II 252 consid. 4a).

Invano il ricorrente si richiama alla giurispruden-

za del Tribunale federale pubblicata in DTF 117 Ib 270

segg., alla quale si era riferito il Consiglio di Stato

nella sua decisione e che riguarda una fattispecie diversa

da quella che ci occupa. In concreto non risulta, e del re-

sto il ricorrente non lo sostiene, che senza l'edificazione

dell'opera litigiosa l'esistenza del vigneto non sarebbe

più garantita. Nemmeno risulta che la cantina progettata

permetterebbe, come era il caso nella decisione invocata,

un aumento della produzione, necessario ad assicurare la

sopravvivenza del vigneto; del resto, il ricorrente da al-

cuni anni già vende a terzi l'intero raccolto.

c) Ci si potrebbe chiedere se all'edificazione

della contestata cantina non si oppongano anche interessi

pubblici preponderanti, ritenuto come il vigneto faccia

parte della palude di Pre Murin e del comprensorio del Mon-

te San Giorgio, iscritti nell'inventario federale delle pa-

ludi, rispettivamente in quello dei paesaggi, siti e monu-

menti naturali d'importanza nazionali. Il quesito può tut-

tavia rimanere indeciso, visto l'esito del ricorso.

5.-

Ne segue che il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il

ricorrente rifonderà a B.________ un'indennità a titolo di

ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Non si

assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 159

cpv. 2 OG).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con

piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-

no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito,

dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF

125 II 293 consid. 1a, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid.

1a).

a) L'art. 34 cpv. 1 LPT dispone che il ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso con-

tro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti

indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT) e

autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT . A questo riguardo è

irrilevante che con l'impugnata decisione si sia rilasciata

oppure negata l'autorizzazione stessa (DTF 118 Ib 335 con-

sid. 1a). Ritenuto che il campo d'applicazione dell'art. 24

LPT dipende dalla valutazione della conformità di un pro-

getto alla destinazione della zona secondo l'art. 22 cpv. 2

lett. a LPT, anche la censura secondo cui un edificio o im-

pianto non sarebbe stato considerato a torto conforme alla

zona ai sensi della citata norma può essere sollevata nell'

ambito di un ricorso di diritto amministrativo (DTF 118 Ib

335 consid. 1a; cfr. anche DTF 121 II 67 consid. 1a non

pubblicato).

Il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale am-

ministrativo di aver negato la conformità della cantina vi-

tivinicola alla destinazione della zona agricola e inoltre

di aver negato il rilascio di un'autorizzazione eccezionale

sulla base dell'art. 24 LPT . Entrambe le censure sono pro-

ponibili mediante ricorso di diritto amministrativo.

b) L'art. 103 lett. a OG conferisce il diritto di

ricorrere a chiunque sia toccato dalla decisione impugnata

e abbia un interesse degno di protezione al suo annullamen-

to o alla sua modificazione (DTF 122 II 130 consid. 2a). La

legittimazione del ricorrente, proprietario del fondo n.

xxx sul quale intende eseguire il contestato intervento

edilizio, è sicuramente data (DTF 121 II 39 consid. 2c/aa,

359 consid. 1a).

c) Con il ricorso di diritto amministrativo si può

far valere la violazione del diritto federale, compreso

l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104

lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale

federale se l'istanza inferiore, come in concreto, è un'au-

torità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente

inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando

norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125

II 369 consid. 2d).

d) Un sopralluogo non appare necessario ai fini

del giudizio, dato che gli atti di causa sono sufficienti a

chiarire la situazione; non si giustifica quindi di dare

seguito alla relativa richiesta delle parti (art. 113 OG in

relazione con l'art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a; 122

II 274 consid. 1 d pag. 279; 120 Ib 224 consid. 2b).

E. 2 Il ricorrente rimprovera in primo luogo alla

Corte cantonale di avere ammesso a torto la legittimazione

a ricorrere della vicina, proprietaria di un terreno bo-

schivo e prativo e nemmeno domiciliata a Besazio.

L'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT dispone che il diritto

cantonale garantisce la legittimazione a ricorrere, per lo

meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso

di diritto amministrativo al Tribunale federale. Tale di-

sposizione rinvia quindi segnatamente all'art. 103 lett. a

OG (DTF 121 II 171 consid. 2a). Laddove, contro una deci-

sione cantonale di ultima istanza, è ammesso il ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale, una garanzia

analoga è prevista esplicitamente anche dall'art. 98a cpv.

E. 3 Secondo il ricorrente il Tribunale cantonale

amministrativo avrebbe a torto ritenuto la progettata can-

tina non conforme alla destinazione della zona agricola

secondo gli art. 16 e 22 LPT; si tratterebbe infatti di un

fabbricato senza funzione residenziale, destinato solo alla

vinificazione dell'uva prodotta sul fondo n. xxx, di dimen-

sioni proporzionate ai bisogni del vigneto e quindi dipen-

dente essenzialmente da esso.

a) Le zone agricole ai sensi dell'art. 16 LPT com-

prendono i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'

orticoltura (lett. a) o quelli che, nell'interesse genera-

le, devono essere utilizzati dall'agricoltura (lett. b).

Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a co-

struire edifici o impianti è rilasciata solo se essi sono

conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazio-

ne e, secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, solo se il fon-

do è urbanizzato. Un'azienda la cui attività sia in stretta

relazione con la coltivazione del suolo può disporre di lo-

cali accessori aventi un rapporto funzionale diretto con la

produzione agricola; la conformità alla zona agricola di un

edificio o di un impianto può essere ammessa qualora esso

sia in concreto obiettivamente necessario, segnatamente

quanto a ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razio-

nale del suolo; all'edificazione non devono comunque oppor-

si interessi pubblici preponderanti (DTF 125 II 278 consid.

3a, 122 II 160 consid. 3a, 121 II 307 consid. 3b).

Nel caso di aziende agricole il concetto di confor-

mità alla zona secondo l'art. 16 cpv. 1 LPT corrisponde

quindi essenzialmente con quello dell'ubicazione vincolata

ai sensi dell'art. 24 LPT; perché la conformità sia data e

riconosciuta il suolo deve perciò costituire il fattore

produttivo indispensabile (DTF 125 II 278 consid. 3a e

rinvii). Secondo la giurisprudenza sono conformi alla zona

agricola gli edifici e gli impianti necessari alla produ-

zione agricola, compresi i procedimenti lavorativi che non

possono esserne disgiunti, come la raccolta, la mungitura,

il riempimento di contenitori, il loro carico e il loro

trasporto fino al luogo della lavorazione (DTF 125 II 278

consid. 7a).

Per quanto concerne più precisamente la viticoltu-

ra, il Tribunale federale ha ammesso la conformità alla zo-

na agricola di una baracca-tettoia, di dimensioni propor-

zionate ai bisogni del vigneto, per il deposito di macchi-

nari e attrezzi che servivano alla sua coltivazione (sen-

tenza del 6 maggio 1993 in re L., consid. 2b, pubblicata in

RDAT I-1994, n. 25, pag. 53 segg.), mentre l'ha negata a un

impianto per la produzione e la conservazione del vino, in

mancanza di un legame diretto con la coltivazione del suolo

(sentenza inedita del 16 dicembre 1991 in re UFPT c. Comune

di Féchy; cfr. anche DTF 125 II 278 consid. 7b, con riferi-

menti alla dottrina).

b) Il manufatto litigioso è costituito essenzial-

mente di locali e attrezzature destinate alla vinificazio-

ne, al deposito e all'invecchiamento del vino. Questi pro-

cedimenti, pur avendo una certa relazione con l'uso agrico-

lo del suolo e permettendo, in ultima analisi, di commer-

cializzarne i frutti, non comportano tuttavia un rapporto

diretto con la produzione agricola, dalla quale si allonta-

no troppo, cosicché il legame diretto con l'agricoltura non

può essere stabilito (sentenza inedita del 16 dicembre

1991, già citata). Nessuno dei menzionati procedimenti com-

porta attività che utilizzino il suolo come fattore di pro-

duzione immediato, ciò che pone in evidenza il carattere

artigianale o industriale dell'attività medesima e rende

conseguentemente gli edifici necessari al suo esercizio non

costruibili in zona agricola. Ne segue che, in considera-

zione della giurisprudenza esposta, la contestata cantina

vitivinicola, anche se limitata alla lavorazione dell'uva

prodotta dal vigneto del ricorrente, non serve direttamente

alla coltivazione del suolo quale fattore produttivo. La

Corte cantonale ha pertanto applicato correttamente il di-

ritto federale, negando all'opera la conformità alla desti-

nazione della zona agricola secondo gli art. 16 e 22 LPT .

E. 4 a) Il ricorrente sostiene che la licenza edi-

lizia andrebbe comunque rilasciata sulla base dell'art. 24

LPT . Poiché quella litigiosa è una nuova costruzione che

non presenta alcun legame con la baracca per il deposito di

attrezzi e di macchinari sita attualmente sul fondo, un'au-

torizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT non entrava

in linea di conto.

b) Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPT possono essere ri-

lasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento

di destinazione di edifici o impianti in deroga all'art. 22

cpv. 2 lett. a LPT, se la loro destinazione esige un'ubica-

zione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si

oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di

ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realiz-

zazione di tale presupposto la giurisprudenza pone severe

esigenze. Occorre infatti che sia necessario costruire

l'edificio o l'impianto fuori della zona a cui normalmente

apparterrebbe, per motivi tecnici o inerenti al suo eserci-

zio, o per natura del terreno (DTF 124 II 252 consid. 4a);

il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'

esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid.

3a e c); motivi puramente finanziari, personali o di como-

dità non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a).

Tenuto conto di quanto esposto nel considerando

precedente e dell'interpretazione giurisprudenziale re-

strittiva del concetto di ubicazione vincolata, non si può

ritenere che la cantina vitivinicola litigiosa adempia que-

sto requisito. Essa può essere costruita altrove, in zona

adatta all'edificazione, mentre non vi sono necessità og-

gettive per cui l'opera debba sorgere proprio lì, sulla

particella n. xxx, al di fuori della zona edificabile. Il

ricorrente adduce poi, genericamente, che il luogo prescel-

to per la cantina sarebbe preferibile rispetto a una sua

ubicazione in zona edificata, segnatamente per il prezzo

del terreno: ragioni di natura finanziaria e di opportunità

sono tuttavia irrilevanti (DTF 124 II 252 consid. 4a).

Invano il ricorrente si richiama alla giurispruden-

za del Tribunale federale pubblicata in DTF 117 Ib 270

segg., alla quale si era riferito il Consiglio di Stato

nella sua decisione e che riguarda una fattispecie diversa

da quella che ci occupa. In concreto non risulta, e del re-

sto il ricorrente non lo sostiene, che senza l'edificazione

dell'opera litigiosa l'esistenza del vigneto non sarebbe

più garantita. Nemmeno risulta che la cantina progettata

permetterebbe, come era il caso nella decisione invocata,

un aumento della produzione, necessario ad assicurare la

sopravvivenza del vigneto; del resto, il ricorrente da al-

cuni anni già vende a terzi l'intero raccolto.

c) Ci si potrebbe chiedere se all'edificazione

della contestata cantina non si oppongano anche interessi

pubblici preponderanti, ritenuto come il vigneto faccia

parte della palude di Pre Murin e del comprensorio del Mon-

te San Giorgio, iscritti nell'inventario federale delle pa-

ludi, rispettivamente in quello dei paesaggi, siti e monu-

menti naturali d'importanza nazionali. Il quesito può tut-

tavia rimanere indeciso, visto l'esito del ricorso.

E. 5 Ne segue che il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il

ricorrente rifonderà a B.________ un'indennità a titolo di

ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Non si

assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 159

cpv. 2 OG).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 4000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 2000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
  3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Besazio, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della pianificazione del territorio. Losanna, 5 maggio 2000 VIZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 0]

1A.6/2000

I C O R T E D I   D I R I T T O   P U B B L I C O

*****************************************************

5 maggio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-

sidente della Corte, Catenazzi e Favre.

Cancelliere: Gadoni.

_______

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 12 gennaio

2000 presentato da

A.________, Balerna, patrocinato dall'

avv. dott. Carlo Solcà, Mendrisio, contro la decisione

emessa il 23 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo del

Cantone Ticino, nella causa che oppone il ricorrente a

B.________, Chiasso, patrocinata dall'avv. Fiorenza Bergo-

mi, Mendrisio, e al

Comune di Besazio, rappresentato dal

Municipio, in merito all'edificazione di una cantina viti-

vinicola in zona agricola;

R i t e n u t o i n f a t t o :

A.-

A.________ è comproprietario in ragione di 1/2

- con la moglie C.________ cui appartiene l'altro 1/2 -

della particella n. xxx di Besazio. Secondo il registro

fondiario essa è costituita di un prato di 10'085 mq, di un

bosco di 1'463 mq, di un fabbricato di 24 mq e di un vigne-

to di 29'415 mq. Il piano regolatore di Besazio, approvato

dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 2 maggio 1984,

inserisce questo fondo in zona agricola, rispettivamente

forestale e improduttiva; esso è inoltre interessato dalle

zone di protezione 1 e 2 della palude di Pre Murin, iscrit-

ta nell'inventario federale delle paludi d'importanza na-

zionale come oggetto n. 2499. Infine, il fondo è incluso

nel comprensorio del Monte San Giorgio, iscritto nell'in-

ventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali

d'importanza nazionale quale oggetto n. 1804.

Nell'aprile 1998 A.________ ha presentato al Muni-

cipio di Besazio una domanda di costruzione avente per og-

getto l'edificazione sul citato fondo di una nuova cantina

vitivinicola. Egli intendeva costruire un edificio di 11.10

per 18.00 metri composto, al piano interrato, di un locale

per la vinificazione e di uno per l'invecchiamento e, al

piano terreno, di un laboratorio-esposizione, di uno spo-

gliatoio con servizi igienici e di un portico per il cari-

camento delle botti. Le murature esterne sarebbero state

realizzate in beton a vista e il tetto, a due falde, in te-

gole di colore rosso.

B.________, proprietaria della confinante particel-

la n. yyy costituita di bosco e prato, si è opposta al ri-

lascio della licenza edilizia che il Municipio di Besazio,

acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale,

ha tuttavia rilasciato. L'opponente si è allora rivolta al

Consiglio di Stato del Cantone Ticino che ne ha respinto il

ricorso con decisione del 13 ottobre 1998. Il Governo, pur

rilevando come la controversa cantina non fosse conforme

alla destinazione della zona agricola, ha ritenuto che essa

poteva beneficiare di un'autorizzazione eccezionale secondo

l'art. 24 cpv. 1 LPT .

B.-

Il Tribunale cantonale amministrativo, con

sentenza del 23 novembre 1999, ha accolto un ricorso di

B.________ e annullato sia la licenza edilizia sia la deci-

sione governativa che la confermava. Esso ha rilevato che

la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di

uva e frutta, così come dei loro succhi, costituiscono at-

tività indipendenti dal suolo, ne ha pertanto dedotto che i

relativi impianti, non conformi alla funzione prevista per

la zona agricola, dovrebbero trovare posto nella zona edi-

ficabile; ha infine ritenuto che l'edificio litigioso non

poteva beneficiare di un'autorizzazione eccezionale.

C.-

A.________ impugna questo giudizio, in quanto

concerne il gravame interposto da B.________, con un ricor-

so di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede

di annullare il corrispondente dispositivo della sentenza

cantonale e di riformarlo nel senso di confermare la licen-

za edilizia rilasciata dal Comune.

Il ricorrente contesta innanzitutto la legittima-

zione di B.________ nella procedura cantonale. Nel merito

sostiene che la cantina sarebbe conforme alla destinazione

della zona agricola e che essa andrebbe comunque eccezio-

nalmente autorizzata secondo l'art. 24 LPT . Dei motivi si

dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

D.-

L'Ufficio federale della pianificazione del

territorio non ha formulato osservazioni. Il Tribunale can-

tonale amministrativo, il Consiglio di Stato e il Municipio

di Besazio hanno dichiarato di rimettersi al giudizio del

Tribunale federale. B.________ chiede invece di respingere

il ricorso.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con

piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-

no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito,

dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF

125 II 293 consid. 1a, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid.

1a).

a) L'art. 34 cpv. 1 LPT dispone che il ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso con-

tro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti

indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT) e

autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT . A questo riguardo è

irrilevante che con l'impugnata decisione si sia rilasciata

oppure negata l'autorizzazione stessa (DTF 118 Ib 335 con-

sid. 1a). Ritenuto che il campo d'applicazione dell'art. 24

LPT dipende dalla valutazione della conformità di un pro-

getto alla destinazione della zona secondo l'art. 22 cpv. 2

lett. a LPT, anche la censura secondo cui un edificio o im-

pianto non sarebbe stato considerato a torto conforme alla

zona ai sensi della citata norma può essere sollevata nell'

ambito di un ricorso di diritto amministrativo (DTF 118 Ib

335 consid. 1a; cfr. anche DTF 121 II 67 consid. 1a non

pubblicato).

Il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale am-

ministrativo di aver negato la conformità della cantina vi-

tivinicola alla destinazione della zona agricola e inoltre

di aver negato il rilascio di un'autorizzazione eccezionale

sulla base dell'art. 24 LPT . Entrambe le censure sono pro-

ponibili mediante ricorso di diritto amministrativo.

b) L'art. 103 lett. a OG conferisce il diritto di

ricorrere a chiunque sia toccato dalla decisione impugnata

e abbia un interesse degno di protezione al suo annullamen-

to o alla sua modificazione (DTF 122 II 130 consid. 2a). La

legittimazione del ricorrente, proprietario del fondo n.

xxx sul quale intende eseguire il contestato intervento

edilizio, è sicuramente data (DTF 121 II 39 consid. 2c/aa,

359 consid. 1a).

c) Con il ricorso di diritto amministrativo si può

far valere la violazione del diritto federale, compreso

l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104

lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale

federale se l'istanza inferiore, come in concreto, è un'au-

torità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente

inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando

norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125

II 369 consid. 2d).

d) Un sopralluogo non appare necessario ai fini

del giudizio, dato che gli atti di causa sono sufficienti a

chiarire la situazione; non si giustifica quindi di dare

seguito alla relativa richiesta delle parti (art. 113 OG in

relazione con l'art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a; 122

II 274 consid. 1 d pag. 279; 120 Ib 224 consid. 2b).

2.-

Il ricorrente rimprovera in primo luogo alla

Corte cantonale di avere ammesso a torto la legittimazione

a ricorrere della vicina, proprietaria di un terreno bo-

schivo e prativo e nemmeno domiciliata a Besazio.

L'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT dispone che il diritto

cantonale garantisce la legittimazione a ricorrere, per lo

meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso

di diritto amministrativo al Tribunale federale. Tale di-

sposizione rinvia quindi segnatamente all'art. 103 lett. a

OG (DTF 121 II 171 consid. 2a). Laddove, contro una deci-

sione cantonale di ultima istanza, è ammesso il ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale, una garanzia

analoga è prevista esplicitamente anche dall'art. 98a cpv.

3 OG (DTF 125 II 10 consid. 2b;

Heinz Aemisegger/Stephan

Haag in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, editori, Kommentar

zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 34

all'art. 33). Il diritto federale non esclude tuttavia che

quello cantonale possa prevedere un diritto di ricorrere

più ampio (

Aemisegger/Haag, op. cit., n. 38 all'art. 33).

Secondo l'art. 43 della legge cantonale di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 hanno qualità per

interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamen-

te nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.

Tale disposizione corrisponde all'art. 103 lett. a OG (de-

cisione inedita del 17 dicembre 1992 in re C., consid. 3b,

apparsa in RDAT II-1993, n. 55, pag. 140;

Marco Borghi/Gui -

do Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, pag. 215). Il Tribunale federale riconosce al

vicino, in qualità di proprietario della particella confi-

nante o sita nelle immediate vicinanze di quella oggetto

dell'edificazione, indipendentemente dal suo domicilio, il

diritto di ricorrere (DTF 124 II 293 consid. 3a, 121 II 171

consid. 2a, 112 Ib 170 consid. 5d, 270 consid. 1c). A ra-

gione la Corte cantonale ha pertanto riconosciuto alla con-

troparte, proprietaria di un mappale confinante con quello

litigioso, la legittimazione ricorsuale.

3.-

Secondo il ricorrente il Tribunale cantonale

amministrativo avrebbe a torto ritenuto la progettata can-

tina non conforme alla destinazione della zona agricola

secondo gli art. 16 e 22 LPT; si tratterebbe infatti di un

fabbricato senza funzione residenziale, destinato solo alla

vinificazione dell'uva prodotta sul fondo n. xxx, di dimen-

sioni proporzionate ai bisogni del vigneto e quindi dipen-

dente essenzialmente da esso.

a) Le zone agricole ai sensi dell'art. 16 LPT com-

prendono i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'

orticoltura (lett. a) o quelli che, nell'interesse genera-

le, devono essere utilizzati dall'agricoltura (lett. b).

Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a co-

struire edifici o impianti è rilasciata solo se essi sono

conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazio-

ne e, secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, solo se il fon-

do è urbanizzato. Un'azienda la cui attività sia in stretta

relazione con la coltivazione del suolo può disporre di lo-

cali accessori aventi un rapporto funzionale diretto con la

produzione agricola; la conformità alla zona agricola di un

edificio o di un impianto può essere ammessa qualora esso

sia in concreto obiettivamente necessario, segnatamente

quanto a ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razio-

nale del suolo; all'edificazione non devono comunque oppor-

si interessi pubblici preponderanti (DTF 125 II 278 consid.

3a, 122 II 160 consid. 3a, 121 II 307 consid. 3b).

Nel caso di aziende agricole il concetto di confor-

mità alla zona secondo l'art. 16 cpv. 1 LPT corrisponde

quindi essenzialmente con quello dell'ubicazione vincolata

ai sensi dell'art. 24 LPT; perché la conformità sia data e

riconosciuta il suolo deve perciò costituire il fattore

produttivo indispensabile (DTF 125 II 278 consid. 3a e

rinvii). Secondo la giurisprudenza sono conformi alla zona

agricola gli edifici e gli impianti necessari alla produ-

zione agricola, compresi i procedimenti lavorativi che non

possono esserne disgiunti, come la raccolta, la mungitura,

il riempimento di contenitori, il loro carico e il loro

trasporto fino al luogo della lavorazione (DTF 125 II 278

consid. 7a).

Per quanto concerne più precisamente la viticoltu-

ra, il Tribunale federale ha ammesso la conformità alla zo-

na agricola di una baracca-tettoia, di dimensioni propor-

zionate ai bisogni del vigneto, per il deposito di macchi-

nari e attrezzi che servivano alla sua coltivazione (sen-

tenza del 6 maggio 1993 in re L., consid. 2b, pubblicata in

RDAT I-1994, n. 25, pag. 53 segg.), mentre l'ha negata a un

impianto per la produzione e la conservazione del vino, in

mancanza di un legame diretto con la coltivazione del suolo

(sentenza inedita del 16 dicembre 1991 in re UFPT c. Comune

di Féchy; cfr. anche DTF 125 II 278 consid. 7b, con riferi-

menti alla dottrina).

b) Il manufatto litigioso è costituito essenzial-

mente di locali e attrezzature destinate alla vinificazio-

ne, al deposito e all'invecchiamento del vino. Questi pro-

cedimenti, pur avendo una certa relazione con l'uso agrico-

lo del suolo e permettendo, in ultima analisi, di commer-

cializzarne i frutti, non comportano tuttavia un rapporto

diretto con la produzione agricola, dalla quale si allonta-

no troppo, cosicché il legame diretto con l'agricoltura non

può essere stabilito (sentenza inedita del 16 dicembre

1991, già citata). Nessuno dei menzionati procedimenti com-

porta attività che utilizzino il suolo come fattore di pro-

duzione immediato, ciò che pone in evidenza il carattere

artigianale o industriale dell'attività medesima e rende

conseguentemente gli edifici necessari al suo esercizio non

costruibili in zona agricola. Ne segue che, in considera-

zione della giurisprudenza esposta, la contestata cantina

vitivinicola, anche se limitata alla lavorazione dell'uva

prodotta dal vigneto del ricorrente, non serve direttamente

alla coltivazione del suolo quale fattore produttivo. La

Corte cantonale ha pertanto applicato correttamente il di-

ritto federale, negando all'opera la conformità alla desti-

nazione della zona agricola secondo gli art. 16 e 22 LPT .

4.-

a) Il ricorrente sostiene che la licenza edi-

lizia andrebbe comunque rilasciata sulla base dell'art. 24

LPT . Poiché quella litigiosa è una nuova costruzione che

non presenta alcun legame con la baracca per il deposito di

attrezzi e di macchinari sita attualmente sul fondo, un'au-

torizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT non entrava

in linea di conto.

b) Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPT possono essere ri-

lasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento

di destinazione di edifici o impianti in deroga all'art. 22

cpv. 2 lett. a LPT, se la loro destinazione esige un'ubica-

zione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si

oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di

ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realiz-

zazione di tale presupposto la giurisprudenza pone severe

esigenze. Occorre infatti che sia necessario costruire

l'edificio o l'impianto fuori della zona a cui normalmente

apparterrebbe, per motivi tecnici o inerenti al suo eserci-

zio, o per natura del terreno (DTF 124 II 252 consid. 4a);

il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'

esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid.

3a e c); motivi puramente finanziari, personali o di como-

dità non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a).

Tenuto conto di quanto esposto nel considerando

precedente e dell'interpretazione giurisprudenziale re-

strittiva del concetto di ubicazione vincolata, non si può

ritenere che la cantina vitivinicola litigiosa adempia que-

sto requisito. Essa può essere costruita altrove, in zona

adatta all'edificazione, mentre non vi sono necessità og-

gettive per cui l'opera debba sorgere proprio lì, sulla

particella n. xxx, al di fuori della zona edificabile. Il

ricorrente adduce poi, genericamente, che il luogo prescel-

to per la cantina sarebbe preferibile rispetto a una sua

ubicazione in zona edificata, segnatamente per il prezzo

del terreno: ragioni di natura finanziaria e di opportunità

sono tuttavia irrilevanti (DTF 124 II 252 consid. 4a).

Invano il ricorrente si richiama alla giurispruden-

za del Tribunale federale pubblicata in DTF 117 Ib 270

segg., alla quale si era riferito il Consiglio di Stato

nella sua decisione e che riguarda una fattispecie diversa

da quella che ci occupa. In concreto non risulta, e del re-

sto il ricorrente non lo sostiene, che senza l'edificazione

dell'opera litigiosa l'esistenza del vigneto non sarebbe

più garantita. Nemmeno risulta che la cantina progettata

permetterebbe, come era il caso nella decisione invocata,

un aumento della produzione, necessario ad assicurare la

sopravvivenza del vigneto; del resto, il ricorrente da al-

cuni anni già vende a terzi l'intero raccolto.

c) Ci si potrebbe chiedere se all'edificazione

della contestata cantina non si oppongano anche interessi

pubblici preponderanti, ritenuto come il vigneto faccia

parte della palude di Pre Murin e del comprensorio del Mon-

te San Giorgio, iscritti nell'inventario federale delle pa-

ludi, rispettivamente in quello dei paesaggi, siti e monu-

menti naturali d'importanza nazionali. Il quesito può tut-

tavia rimanere indeciso, visto l'esito del ricorso.

5.-

Ne segue che il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il

ricorrente rifonderà a B.________ un'indennità a titolo di

ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Non si

assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 159

cpv. 2 OG).

Per questi motivi

i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 4000.-- è posta a

carico del ricorrente, il quale rifonderà a B.________

un'indennità di fr. 2000.-- a titolo di ripetibili della

sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al

Municipio di Besazio, al Consiglio di Stato, al Tribunale

amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale

della pianificazione del territorio.

Losanna, 5 maggio 2000

VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente, Il Cancelliere