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8_I_10

BGE 8 I 10

Bundesgericht (BGE) ·I · 1882-01-01 · Italiano CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 15 - essersi eioe fatta offesa a]l'art. 08 (2° alinea) deI paHo fe- derale, riposa deI resto sulla confusione di due eriteri giuri- dici ben distinti, quali sono il « diritto » e la « giurisdizione,)} ne giova tornare su quest'uItima, avvegnacche la medesi,?a non formi nella fattispecie - come fu gia lautamente ragIO- nato - oggeLto di eontroversia. Per tutti questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso U novemhre 188t deI comune di Cademario, in causa col sacerdote sig. Giuseppe RamelJi, eontro i giudieati 5 1\)IJlio e 15 ottobre detto anno dei tribunali di prima e se~ conda istanza dei cantone Ticino, e rejetto per mancanza di fondamento.

E. 3 Urt~eH 'Dom 24. IDUiq 1882 in ~ad)cn IDtartin.~igtift unb ®cnoHcn. A. mad) bem m3irtf)fd)afttlgefe~e be~ stantontl ~d)aff6auien 'Don 1868 f)attcn bie bodigen m3htf)c für bie ~ul3Übung if)te~ ®e\Uerbel3 eiuenad) bem Umfange bel3 ®e\Uetbebeitiebetl AU be: mefjenbe ~atentgebüf)t an ben ~taat öU bcöaf)len, \Uefd)e für ®aft\Uirtf)e 50 {lig 600 ~t., für .8a'Pfen\Uirt~e 10 Mg 50 ~r. bettug; an bie ®emeinbe f)atten fte bei @tf)ebung einet ein- fad)en ®emeinbefteuer einett metrag 'Oon '1/10 ber ~atentta~e ~u entrid)ten. :!>agegen \Uaren nad) IDtitgal.ie beg ®efe~e~ l.ie= treffenb bie @tf)ebung ber bireften ~teuern i)om 20. :!>eöember 1862 bie W3id~fd)aften 'Oon ber me~ar,{ung ber (biretten) @in- fommenßfteuer befreit. B. :!>Utd) bal3 auf 1. .3anuar 1880 in straft getretene lI®e= fe~ über bie birdten ~taat~fteuetlt" \Uurbe nun aber ber ®tun'oialj aufgeftefft, bau eine ~atentallgalie nid)t 'Don 'oer @intommentlfteuer befreie 11n'o eg \Uurbe baraufQin burd) me< id)luU beg ®roUetl ffiatf)eg bel3 stantolltl ~d)affQau,en).10m 15. :!>e3cmlier 1880 feftgefe§t, bau bie SJör,e ber big~erigen ~atent~

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2. Sentenza del 24 {ebbraio 1882 nella causa del comune di Cademario contro Ramelli. A. Imperando la legge dei 7 giugno 1815, che stabiliva- « spettare le elezioni dei curati e beneficiati ecclesiastici -)} di diritto pnramente popolare - esclusivamente ai patrizi }) divenuti all'atto delle medesime cittadini attivi, }) - l'as- semblea patriziale di Cademario procedeva, sulIo scorcio del- l'anno 1845, a1la nomina dei proprio parroco nella persona deI sacerdote Ramelli. Con successivo istromento deI 13 gen- naio venivano poi determinate le condizioni della nomina e stabilito - parte in denaro, parte in prestazioni naturaJi - I'onorario annuo da corrispondersi all'eletto. B. Promlligata addi 13 gil1gno H!ö4 la legge organico- comunale e ai 22 di maggio dei 1855 la civile-ecclesiastica, in virtiI delle quali dichiaravansi « comunali)} i beni delle parrocchie e deferivasi all'assemblea comunale la nomina dei parroci, gli oneri ed i diritti derivanti dall'istromento deI,1846 passarono - in concreto caso - dal patriziato al co- mune di Cademario. I rapporti contrattuali di quest' esso col proprio parroco (signor RamelJi) continuarono pero immu- tati fino al giorno 28 marzo i 878, sotto la qual' data si addi- venne ad una convenzione, cui mediante, soppresse tutte le, I. Gleichheit vor dem Gesetze, ~o 2. 11 prestazioni in natura, il comune di Cademario obbligavasi a pagare al parroco Ramelli l'annua somma di fr. 870. C. Nel febbraio dei 1880, ritenendo per fermo - « essere » la elezione deI parroco in cura d'anime di diritto popolare » e civilmente equiparabile al mandato, che puo essere per » I'art. 1.088 deI codice ticinese revocato ad ogni momento, }) -l'assemblea deI comune di Cademario risolveva : « di dare » avviso al sacerdote Ramelli che col 28 marzo successivo in- }) tendevasi cessata la scritta di locazione dei 1878; - di » offrirgli fr. 700 per un nuovo anno, cioe fino al 28 marzo » 188:1.; - di dichiararlo, in ca so di rifiuto, fuori di servi- l! zio e in obbligo di abbandonare i beni dei comune. » D. Scaduta aHa fine di marzo la prima rata trimestrale e rifiutandosi il comune di farne il pagamento sulla base degli 810 fr. di cui sopra, il signor Ramelli spiccava libello 7 aprile 1880, col quale chiedeva l'adempimento delJa convenzione 28 marzo 1818 e quindi l'integrale pagamento deli' annuo ~anone per essa determinato. Vi si opponeva, dal canto suo, il comune di Cademario e conchiudeva, nelI' allegato di rispo- sta, dimandando - ehe fosse annullato iI libello medesimo, « siccome quello ehe aveva per base una convenzione esau-)} rita e non piu rinnovata. }) E. In tale stadio di discussione il sacerdote Ramelli solle- vava incidentalmente la domanda « ehe salve e::l impregiudi- }) eate le ragioni delle parti, da discutersi col merito della » causa, il comune di Cademario venisse condannato ad ese- » guire in via provvisionale, duranLe la litispendenza, la con-)} venzione 28 marzo 1878, dietro cauzione da prestarsi da » es so istante, per la restituzione di quelle somme, ehe a » causa finita risultassero essere state indebitamente pagate. » F. Acconsentita I' istanza incidentale e dal tribunale di Lugano (sentenza 51uglio 1881) e dalla Camer.a civile di appello (pronunciato deI 15 susseguente ottobre), 11 comune dl Ca- demario inoltrava ricorso eontro i loro giudizi presso questo Tribunale federale e ne chiedeva la cassazione, perehe pro- 1ati in urto e ofIesa agli art. 8 e 10 della costituzione ticinese, 4, 49 e 58 della federale. « Codesti giudizi,)} e detto nelle

'12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. eonclusionali deI rieorso, « sono in manifesta eontraddizione » eon la nostra Jegge eivile e riposano in modo evidente nel » solo diritto eanonico, ehe non puo essere da noi invocato » e meno applicato e ehe, contrariamente alle Ieggi vigenti » nel Ticino, eonsidera l'investizione di un saeerdote sieeome }) fatta a vita e daI eomune irrevocabile. L'applieazione deI » diritto eanonieo torna aJ postutto, e non astante l'art. 58 » deI patto federale. ad ammettere e proelamare ehe il eo- » mune di Cademario debba farsi rendere giustizia dai tribu- » nali eeclesiastiei e significa, di eonseguenza, sottrazione deI » medesimo al suo giudice naturale (art. 58 ibidem e 10 della » eostituzione eantonale). La provvisionale aeeordata dal giu- » diee eantonale spoglia, da ultimo, il comune rieorrente dei }) suo legale e costituzionale diritto di eleggere nel frattempo » tm altro parroco di suo gradimento. }} G. Nella sua allegazione responsiva deI ö dicembre il sa- eerdote Ramelli solleva innanzitutto una eccezione d'incompe- tenza, desumendola dall'asserta inapplieabilita deli' art. 29 della legge d'organizzazione giudiziaria federale al easo eon- ereto, ovverosia dall'assenza in quest'esso di tutti e tre gli estremi per la medesima riehiesti e massime di quelJo ehe vuole - si tratti nella fattispeeie di un « giudizio di tnerito » profferto dall'ultima istanza giudiziaria cantonale. » Pas- sando al merito deI rieorso, egli si appIiea poi a dimostrare ehe « Ja provvisionale emanata da entrambe Ie istanze can- }) tonali e perfettamente giustificata, avvegnaccbe il eontratto)} - sulla eui ulteriore esislenza appunto si piatisee - debba » neeessariamente spiegare i suoi effetti fino a eompleto esau- » rimento di eodesta eontroversia e cio tanto phi ehe, conti- » nuando iI parroeo ad esereitare in quel eomune le sue }) funzioni, giustizia vuole ehe il comune dal canto suo » (garantito deI resto dall'ordinato deposito di eauzione) eon- » tinui a eorrispondergliene l'equivalente. » Osserva da ul- timo il convenuto « ehe se il Tribunale federaJe avesse ad » oceuparsi - gia in questo stadio deI Iitigio - della natura » della eonvenzione 28 marzo 1878 edella di lei effieaeia 0 » meno, verrebbe a portare un prematuro giudizio sulla

1. Gleichheit vor dem Gesetze. No 2. 13 » questione di merito ehe non e aneora istrutta e vnlnererebbe » di eonseguenza la posizione giuridica dell'una 0 delI' altra » parte, il ehe ripugna aIl'indoIe dei giudizio provvisionale. }} Prernessi in diritto i seguenti ragionamenti : 10 La parte eonvenuta impugna Ia competenza deI Tribu- nale federale, argomentando dall'art. 29 della legge sulla 01'- ganizzazione giudiziaria federale, gli estremi deI quale non trovano, a parer suo e in quanta aHa competenza medesima si riferiscano, riscontro alcuno nelle cireostanze in eui si aggira la fattispecie. Senone he, non trattasi in concreto caso di eontroversia a cui torni applieabile il prescritto delI' ae- cennato art. 29 e nemmeno, in generale, di qualsivoglia causa deH' ordine delle eivili, eui contempla il capo Ho della ridetta legge, ma sibbene ed unieamente di un ricorso di di- ritto pubblieo introdotto a sensi delI' art. 59 lett. a leg. eil. La declinatoria desunta dal ripetllto art. 29 e dunque irriee- vibile. 2° Le argomentazioni addotte, nel merito, dal eomune ri- corrente a suffragio della sua domanda di annullazione della misura provvisionale dai tribunali ticincsi emanata, hanno per fondamento una pretesa violazione dei disposti agli arti- eoli 8 e 10 della costituzione eantona!e, 4, 49 e 58 della fe- derale. 3° 01' bene l'art. 8 della costituzione ticinese e eosi eOfi- ~epito : « Vi sara un codiee eriminale, eorrezionale, e.ivile e)} di proeedura, uni forme in tutto il cantone: la legge VI prov- » vedera solleeitamente. ») In qual modo e senso la querelata provvisionale possa eadere sotto la sanzione di codesto pre- scritto eostituzionale, non la e cosa ehe appaia comeehessia manifesta; la parte rieorrente ha deI resto omesso di addurre qualsivoglia prova a eonforto dell'asserita ~iolazione ... 40 L'arL. 10 deHo statuto ticinese guarentlsee ad ogm eltta- dino il diritto di « non esse re sottratto al suo giudiee natu- }) rale,}) e eoineide sotto que3to rapporto eol disposto al primo capoverso deli' art. ö8 dello statuto fed~ra~e. Al. co- mune rieorrente fu pero forza riconoseere ehe 1 tflbunah da cui venne emanatala provvisionale, oggetto deli' attuale liti-

14 A. Staatsrechtliche Entscheidun~en. I. Abschnitt. Bundesverfassung. gio, costituivano al riguardo il giudiee costituzionaIe, e ehe anzi a loro soli spettava la eompetenza di pronuneiare - nella contestazione da lui sollevata - un giudiziario verdetto. Con- seguentemente anche rispetto agli art. 10 della eostituzione cantonale e 58 (1° alinea) della federale non puo farsi parola in concreto di nessuna violazione. 5° Giusta rart. 4 deI patto federale {(tutti gli Svizzeri sono » eguali innanzi alla legge e non havvi neIIa Svizzera suddi- » tanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di fami- » glia 0 di perBona. » Siffatto principio deve, al dire dei reelamanti, aver subito un' offesa pel fatto che il giudice tici- nese, aeeordando la provvisionale in querela, mediante pre- terizione deI eomune diritto per tutti vigente, sulla base ed in virtit deI giure canonico, si e reso colpevole di un diniego di giuslizia e reco violenza all'eguaglianza dei cittadini da- vanli aHa legge. Essi riclamanti non sono tuttavia in grado di segnalare fra i motivati della provvisionale medesima uno solo, ehe sia desunto dal diritto canonico e neppure un'uniea frase, la quale si trovi per avventura in contraddizione eon un qualsiasi disposto deI dirilto comune in vi go re nel cantone Ticino; la disanima deI giudizio incidenlale, contro eui si reclama, dovette poi rendere anche per questa Corte in- dubitato, non riscontrarsi nlj! medesimo traccia veruna di un' applicazione di giure canonico od ecclesiastico. 6° Assevera, da ultimo, la rappresentanza di Cademario = violare il giudizio incidentale di cui sopra la disposizione ehe sta consegnata nel secondo inciso dei gia eitato art. 58 della eostituzione federale e suona: « la giurisdizione eccle- » siastica 13 abolita; » dappoiche il giudice ticinese ha fon- dato la sua provvisionale sulle diseipline deI diritto canonico, argomenta Ia detta rappresentanza, ha eompiuto un atto di ecclesiastiea giurisdizione. Ma siccome fu gia dimostro in- nanzi non potersi discorrere in casu di nessuna appIicazione di gi ure eanonico, cosll'accusa procedente dall'affermata vio- lazione deI surriferito inciso costituzionale si appalesa gia per questa sola ragione inattendibile. La supposizione da eui si parte in argomento il ricorrente ..

1. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 15 - essersi eioe fatta offesa a]l'art. 08 (2° alinea) deI paHo fe- derale, riposa deI resto sulla confusione di due eriteri giuri- dici ben distinti, quali sono il « diritto » e la « giurisdizione,)} ne giova tornare su quest'uItima, avvegnacche la medesi,?a non formi nella fattispecie - come fu gia lautamente ragIO- nato - oggeLto di eontroversia. Per tutti questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso U novemhre 188t deI comune di Cademario, in causa col sacerdote sig. Giuseppe RamelJi, eontro i giudieati 5 1\)IJlio e 15 ottobre detto anno dei tribunali di prima e se~ conda istanza dei cantone Ticino, e rejetto per mancanza di fondamento.

3. Urt~eH 'Dom 24. IDUiq 1882 in ~ad)cn IDtartin.~igtift unb ®cnoHcn. A. mad) bem m3irtf)fd)afttlgefe~e be~ stantontl ~d)aff6auien 'Don 1868 f)attcn bie bodigen m3htf)c für bie ~ul3Übung if)te~ ®e\Uerbel3 eiuenad) bem Umfange bel3 ®e\Uetbebeitiebetl AU be: mefjenbe ~atentgebüf)t an ben ~taat öU bcöaf)len, \Uefd)e für ®aft\Uirtf)e 50 {lig 600 ~t., für .8a'Pfen\Uirt~e 10 Mg 50 ~r. bettug; an bie ®emeinbe f)atten fte bei @tf)ebung einet ein- fad)en ®emeinbefteuer einett metrag 'Oon '1/10 ber ~atentta~e ~u entrid)ten. :!>agegen \Uaren nad) IDtitgal.ie beg ®efe~e~ l.ie= treffenb bie @tf)ebung ber bireften ~teuern i)om 20. :!>eöember 1862 bie W3id~fd)aften 'Oon ber me~ar,{ung ber (biretten) @in- fommenßfteuer befreit. B. :!>Utd) bal3 auf 1. .3anuar 1880 in straft getretene lI®e= fe~ über bie birdten ~taat~fteuetlt" \Uurbe nun aber ber ®tun'oialj aufgeftefft, bau eine ~atentallgalie nid)t 'Don 'oer @intommentlfteuer befreie 11n'o eg \Uurbe baraufQin burd) me< id)luU beg ®roUetl ffiatf)eg bel3 stantolltl ~d)affQau,en).10m 15. :!>e3cmlier 1880 feftgefe§t, bau bie SJör,e ber big~erigen ~atent~