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79_III_28

BGE 79 III 28

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Italiano CH
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28 Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. No 8. une dette qui n'est pas la leur et qu'ils n'ont pas garantie. Une teile operation ne se justi:fie que s'ils ne peuvent ou ne veulent pas reprendre l'immeuble entier avec les gages qui le grevent. Dans ce cas, en effet, l'interet des creanciers gagistes exige des encheres publiques. Mais, des le moment ou les gages qui grevent l'immeuble sont couverts, l'interet des tiers coproprietaires prime celui des creanciers saisis- sants, meme si ces derniers risquent d'etre prives ainsi du bene:fice de la saisie. On doit donc s'en tenir en principe a une application stricte des art. 34 et 35 des Instructions precitees. Le Tribunal fäderal n'a apporte des temperaments a cette regle que dans des cas exceptionnels : ainsi, lorsqu'il n'y a que deux coproprietaires, l'un etant le debiteur, et que des encheres ne peuvent donc avoir lieu entre eux (cf. RO 51 III llO). En l'espece, en revanche, rien ne justi- :fierait des conditions de vente autres que celles qui sont prevues par les art. 34 et 35 des Instructions. La decision attaquee est donc fondee.

8. Sentenza 30 gennaio 1953 nella causa Tanzi. Art. _224 e 9~ LEF. Non spetta all'ufficio, richiesto per rogatoria di enfere . I m:ve~tario de~ ben.i appartenenti alla massa, ma all ~~no r~chie~e~te di decidere quali beni debbano essere lasciat1 a dISpos1z10ne del fallito. Art. 224 und 92 SchK G. Lässt das den Konkurs durchführende Amt das Konkursinventar (ganz oder teilweise) auf dem Wege der Rechtshilfe durch ein anderes Amt aufnehmen, so hat den- noch es .~elbst, nicht das ersuchte Amt, zu entscheiden, welche Gegenstände dem Schuldner zu belassen seien. Art. 224 et 92 LP. Lorsque l'office qui s'occupe de la faillite requiert ~ autre office d~ proceder a l'inventaire de tout ou partie des b1ens, c'~t a lm; et non pas a l'office requis de decider quels sont les b1ens qm seront laisses a la disposition du debiteur. A. - Nel fallimento di Maria Barblan l'Ufficio di Ginevra, in esecuzione di una commissione rogatoria dell'Ufficio di Lugano, eresse l'inventario (art. 221 LEF) e Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N<> 8. 29 designo diversi beni inventariati come indispensabili alla debitrice (art. 224 e 92 LEF). L'Ufficio di Lugano completo l'inventario e dichiaro impignorabili alcuni altri beni. I1 creditore Alfredo Tanzi interpose reclamo all' Auto- rita di vigilanza del Cantone Ticino, adducendo ehe i mobili e gli oggetti esclusi dalla massa fallimentare non erano indispensabili alla debitrice. Con decisione 17 dicembre 1952 il gravame fu dichiarato irricevibile, essenzialmente per i seguenti motivi : Oggetto della controversia e l'esclusione di determinati beni dalla massa in virtu dell'art. 92 LEF. La designazione di questi beni impignorabili spettava indubbiamente all'ufficio roga- to. Siccome il reclamo e diretto in realta contro un provve- dimento dell'Ufficio di Ginevra, esso avrebbe dovuto essere presentato all'Autorita di vigilanza ginevrina. B. - Alfredo Tanzi sie aggravato alla Camera diese- cuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione querelata e il rinvio degli atti all'autorita cantonale affinche si pronunci sul merito del reclamo. Oonsiderando in diritto :

1. - Il giudizio querelato muove da una considerazione errata. L'autorita cantonale ha infatti ritenuto ehe spetta all'ufficio, incaricato per rogatoria di erigere l'inventario dei beni appartenenti alla massa, di decidere quali beni debbano essere lasciati al fallito a norma dell'art. 224 LEF. Questo modo di vedere non puo essere condiviso, poiche equipara l'erezione dell'inventario fallimentare al pigno- ramento. Nell'esecuzione in via di pignoramento i beni sono sottratti alla disposizione del debitore soltanto dal momento in cui sono staggiti. L'ufficiale ehe presta la sua cooperazione a norma dell'art. 89 LEF deve pertanto escludere dal pignoramento, all'atto stesso in cui vi procede, i beni ehe per legge non soggiacciono all'esecu- zione forzata (art. 92 LEF). Diversa e invece la situazione nel fallimento. I beni sono sottratti alla disposizione del

30 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 8. debitore gia eon la dichiarazione del fallimento; l'erezione dell'inventario ha quindi la sola funzione di aeeertare l'attivo della massa. Sebbene l'art. 197 ep. 1 LEF statuisea ehe la massa e formata da tutti i beni (( pignorabili )) spettanti al debitore, questi puo disporre liberamente di quelli impignorabili soltanto in base ad un provvedimento formale dell'uffieio (art. 224 LEF e 31/32 Reg. Fall.). E bensi vero ehe a norma dell'art. 31 ep. 1 Reg. Fall. gli oggetti eselusi dal pignoramento debbono essere indieati ((in fine dell'inventario >l; eio non signifiea tuttavia ehe tale designazione debba avvenire eontemporaneamente all'erezione dell'inventario. Gia nella sua sentenza pubbli- eata in RU 33 I 851 (Ed. spee. vol. X 275) il Tribunale federale ebbe a diehiarare ehe nel fallimento la deeisione relativa all'impignorabilita puo essere differita, quando le eireostanze lo giustifi.eano, pel motivo ehe l'art. 224 LEF non eontiene una disposizione analoga a quella dell'art. 112 cp. 3 LEF. None quindi neeessario ehe l'ufficio, inearieato per rogatoria di erigere l'inventario fallimentare, proeeda anehe all'eselusione dei beni impignorabili. Esso deve limitarsi, in via di massima, ad eseguire gli atti di proeedura ehe non possono essere eompiuti dall'uffieio richiedente ; tra questi non puo essere noverata la designazione dei beni indispensabili al debitore. E bensi possibile ehe talvolta l'uffieio rogato sia ben posto per conoseere i bisogni del debitore e possa quindi pronunciarsi anehe sulla questione dell'impignorabilita ; generalmente pero l'uffieio richie- dente sara meglio in grado di deeidere siffatta questione, poiehe dispone di tutti gli elementi per valutare la situa- zione del debitore nel suo insieme. Tale e segnatamente il easo quando - eome in eonereto - si tratta di eseludere dei beni dal profilo dell'art. 92 eifra 3 LEF, deeisione ehe dev'essere presa avuto riguardo ad eventuali altri redditi del fallito. Spetta inveee all'uffieio rogato, nel quadro della cooperazione prevista dall'art. 221 ep. 2 LEF, di fornire all'uffieio riehiedente tutte le informazioni neees- sarie. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 9. 31

2. - In applieazione dei prineipi suesposti la designa- zione degli oggetti impignorabili da parte dell'uffieio rogato di Ginevra non puo essere eonsiderata eome un provvedimento a norma degli art. 31 e 32 Reg. Fall., ma soltanto eome una sempliee informazione destinata all'Uffi- eio di Lugano. La questione dell'impignorabilita e inveee stata deeisa eol provvedimento 28 ottobre 1952 dell'Uffieio di Lugano, e eiO relativamente a tutti i beni eselusi dalla massa. La deeisione del reelamo interposto eontro quest'e- selusione era quindi di eompetenza dell'Autorita di vigi- lanza del Cantone Tieino. Di eonseguenza, gli atti debbono essere rinviati alla giurisdizione eantonale affinehe esamini il reelamo nel merito. La Oamera d' esecuzione e dei fallimenti pronuncia : II rieorso e aeeolto, la deeisione querelata e annullata e gli atti sono rinviati all'autorita eantonale per nuovo giudizio a' sensi dei eonsiderandi.

9. Entscheid vom 10. Januar 1953 i.S. Konkursamt Bern. Aufstellung des Kollokationsplans. Falls der Ehefrau des Gemein- schuldners für einen Teil ihrer Frauengutsforderung ein Na- mensschuldbrief errichtet wurde und die Konkursverwaltung die Grundpfandforderung gestützt auf Art. 285 ff. SchKG abweisen will, hat sie womöglich sogleich auch über die ganze Frauengutsforderung eine Kollokationsverfügung zu erlassen, gleichgültig, ob die Ehefrau sich auf Neuerung gemäss Art. 855 Abs. 1 ZGB beruft oder die Frauenguts- und die Grundpfand- forderung als konkurrierende Ansprüche geltend macht (Art. 59 Abs. 2 KV; Kreisschreiben Nr. 10 des Bundesgerichts vom

9. Juli 1915). Etablissement de l'etat de collocation: Si une cedule hypothecaire nominative a ete constituee en faveur de la femme du failli en garantie d'une partie de la creance qu'elle possede contre ce dernier en vertu du regime matrimonial et que l'administration entende contester le droit de gage pour les causes prevues par les art. 285 et suiv. LP, eile doit autant que possible rendre immediatement une decision sur la totalite de la ereanee, sans egard a la question de savoir si la femme se prevaut de la novation selon l'art. 855 al. 1 CC ou fait valoir la creance decou-