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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.
Gegenstände, so kann auch diese Wirkung nicht weiter
reichen. Für die Möbel, deren Pfändung nicht angefochten
war, blieb es daher beim Lauf der Fristen des Art. 116
SchKG, gleichgültig welches der Enderfolg der nur die
Berufsgeräte betreffenden Beschwerde sei. Das Verwer-
tungsbegehren vom 7. Januar 1953 besteht somit in bezug
auf die Möbel zu Recht. Der Grundsatz, dass Streitigkei-
ten über einzelne gepfändete Gegenstände nicht über den
Rahmen des Streites hinaus die Betreibung hemmen
sollen, liegt auch dem Art. 107 Abs. 2 SchKG zugrunde,
wonach die Widerspruchsklage die Einstellung der Betrei-
bung nur ((in Hinsicht auf den streitigen Gegenstand »
nach sich zieht.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer.
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der kantonale
Entscheid, soweit angefochten, aufgehoben und das Be-
treibungsamt Klosters angewiesen wird, die Pfändung der
Gegenstände 1-4 wiederherzustellen und deren Verwertung
vorzunehmen.
37. Estratto della sentenza 29 settembre 1953
nella causa Filippini.
Procedura di rivendicazione in caso di pignoramento di crediti.
Criterio per l'assegnazione del termine per agire giudizialmente.
Prova dell'asserta cessione del credito al terzo rivendicante.
Widerspruchsverfahren bei Pfändung von Forderungen.
Kriterium für die Klagefristansetzung nach Art. 107 oder 109
SchKG.
Nachweis der behaupteten Abtretung der Forderung an den Dritt-
ansprecher.
Saisie de creances. Tierce revendication.
Critere applicable a l'assignation du delai pour introduire action.
Preuve de l'allegation selon laquelle la creance a ete cedee au tiers
revendiquant.
A. -
In tre esecuzioni promosse dal Cantone Ticino e
dalla Confederazione svizzera contro Primo Brosi l'Ufficio
di Lugano pignoro in data 27 giugno 1953 due crediti
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 37.
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vantati dall'escusso versa Roberto Forni a Cassarate e
Tiziano Molinari a Lugano.
AU'atto del pignoramento, la moglie dell'escusso dichiaro
ehe i erediti staggiti erano gia stati eeduti all'avv. Sergio
Filippini. L'uffi.ciale eseeutore ne fece menzione nel ver-
bale e assegno in seguito ai creditori procedenti il termine
per promuovere l'azione giudiziaria a norma dell'art. 109
LEF.
Contro tale provvedimento insorse la Commissione di
tassazione del circondario di Lugano, in nome dei credi-
tori, chiedendo ehe l'ufficio avesse a procedere conforme-
mente all'art. 106 LEF.
Con decisione 25 agosto 1953 l'Autorita cantonale di
vigilanza accolse il reclamo, pel motivo ehe l'asserta ces-
sione dei crediti pignorati non era stata provata~
B. -
Questa decisione e stata deferita dall'escusso e dal
terzo rivendicante alla Camera di esecuzione e dei falli-
menti del Tribunale federale, ehe ha respinto il ricorso
per i seguenti
motivi:
La precedente giurisdizione ha rettamente giudicato
ehe nella procedura di rivendicazione in caso di pigno-
ramento di crediti il termine per agire giudizialmente
dev'essere assegnato tenuto conto della maggiore verosi-
miglianza della qualita di creditore nella persona del
debitore escusso o in quella del terzo rivendicante (RU 67
III 50 sgg.). Se il terzo rivendicante pretende di essere
cessionario di un credito dell'escusso deve almeno indicare
le circostanze ehe rendano verosimile l'esistenza di una
cessione giuridicamente valida. A quest'uopo non basta
evidentemente la semplice allegazione del terzo o dell'e-
scusso, o anche solo quella di sua moglie. Si puo pretendere
dal terzo rivendicante ehe presenti l'atto di cessione o ne
produca una copia attendibile, atteso ehe la validita della
cessione e subordinata per legge alla forma scritta ...