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79_III_162

BGE 79 III 162

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-07 · Italiano CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.

Gegenstände, so kann auch diese Wirkung nicht weiter

reichen. Für die Möbel, deren Pfändung nicht angefochten

war, blieb es daher beim Lauf der Fristen des Art. 116

SchKG, gleichgültig welches der Enderfolg der nur die

Berufsgeräte betreffenden Beschwerde sei. Das Verwer-

tungsbegehren vom 7. Januar 1953 besteht somit in bezug

auf die Möbel zu Recht. Der Grundsatz, dass Streitigkei-

ten über einzelne gepfändete Gegenstände nicht über den

Rahmen des Streites hinaus die Betreibung hemmen

sollen, liegt auch dem Art. 107 Abs. 2 SchKG zugrunde,

wonach die Widerspruchsklage die Einstellung der Betrei-

bung nur ((in Hinsicht auf den streitigen Gegenstand »

nach sich zieht.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer.

Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der kantonale

Entscheid, soweit angefochten, aufgehoben und das Be-

treibungsamt Klosters angewiesen wird, die Pfändung der

Gegenstände 1-4 wiederherzustellen und deren Verwertung

vorzunehmen.

37. Estratto della sentenza 29 settembre 1953

nella causa Filippini.

Procedura di rivendicazione in caso di pignoramento di crediti.

Criterio per l'assegnazione del termine per agire giudizialmente.

Prova dell'asserta cessione del credito al terzo rivendicante.

Widerspruchsverfahren bei Pfändung von Forderungen.

Kriterium für die Klagefristansetzung nach Art. 107 oder 109

SchKG.

Nachweis der behaupteten Abtretung der Forderung an den Dritt-

ansprecher.

Saisie de creances. Tierce revendication.

Critere applicable a l'assignation du delai pour introduire action.

Preuve de l'allegation selon laquelle la creance a ete cedee au tiers

revendiquant.

A. -

In tre esecuzioni promosse dal Cantone Ticino e

dalla Confederazione svizzera contro Primo Brosi l'Ufficio

di Lugano pignoro in data 27 giugno 1953 due crediti

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 37.

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vantati dall'escusso versa Roberto Forni a Cassarate e

Tiziano Molinari a Lugano.

AU'atto del pignoramento, la moglie dell'escusso dichiaro

ehe i erediti staggiti erano gia stati eeduti all'avv. Sergio

Filippini. L'uffi.ciale eseeutore ne fece menzione nel ver-

bale e assegno in seguito ai creditori procedenti il termine

per promuovere l'azione giudiziaria a norma dell'art. 109

LEF.

Contro tale provvedimento insorse la Commissione di

tassazione del circondario di Lugano, in nome dei credi-

tori, chiedendo ehe l'ufficio avesse a procedere conforme-

mente all'art. 106 LEF.

Con decisione 25 agosto 1953 l'Autorita cantonale di

vigilanza accolse il reclamo, pel motivo ehe l'asserta ces-

sione dei crediti pignorati non era stata provata~

B. -

Questa decisione e stata deferita dall'escusso e dal

terzo rivendicante alla Camera di esecuzione e dei falli-

menti del Tribunale federale, ehe ha respinto il ricorso

per i seguenti

motivi:

La precedente giurisdizione ha rettamente giudicato

ehe nella procedura di rivendicazione in caso di pigno-

ramento di crediti il termine per agire giudizialmente

dev'essere assegnato tenuto conto della maggiore verosi-

miglianza della qualita di creditore nella persona del

debitore escusso o in quella del terzo rivendicante (RU 67

III 50 sgg.). Se il terzo rivendicante pretende di essere

cessionario di un credito dell'escusso deve almeno indicare

le circostanze ehe rendano verosimile l'esistenza di una

cessione giuridicamente valida. A quest'uopo non basta

evidentemente la semplice allegazione del terzo o dell'e-

scusso, o anche solo quella di sua moglie. Si puo pretendere

dal terzo rivendicante ehe presenti l'atto di cessione o ne

produca una copia attendibile, atteso ehe la validita della

cessione e subordinata per legge alla forma scritta ...