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Schuldbetreibungs- und Konkursr.,.,ht_ N° 3L
nahmen an das Betreibungsamt denken. Allein hiefür bie-
ten die geltenden Vorschriften gleichfalls keine Handhabe,
und es ist hier nicht zu prüfen, ob sich auf dem' Wege der
Gesetzgebung oder der Verordnung (sofern Art. 806 ZGB
als genügende Grundlage erscheinen könnte) geeignete
Regeln solcher Art aufstellen liessen. Jedenfalls beim gegen-
wärtigen Stand der Rechtsordnung müssen die Forderun-
gen an Hotelgäste als unteilbares Entgelt für eine einheit-
liche gewerbliche Leistung betrachtet werden, die in ihrer
Gesamtheit keine Vermietung darstellt. Noch weniger fällt
der auf Rechnung des Eigentümers gehende Restaurations-
betrieb unter den Begriff einer Miete oder Pacht.
3. -
Der vom Rekurrenten demgegenüber verfochtene
Gedanke einer umfassenden Zwangsverwaltung findet in
Art. 806 ZGB und in den Vorschriften über die Miet- und
Pachtzinssperre keine Stütze, auch nicht in der abge-
schwächten Form einer Betriebskontrolle, wie sie bei ver-
änderlicher Verzinsung nach den Art. 18 ff. des Hotel-
schutzgesetzes stattfindet. Endlich kann zu solchen Mass-
nahmen nicht die vom Rekurrenten erwähnte Unzukömm-
lichkeit Anlass geben, dass das Betreibungsamt aus den
von den eigentlichen Mietern des nicht dem Hotelbetrieb
gewidmeten Teiles des Hauses eingezogenen Mieterträg-
nissen auch die Hotel- und Restaurationsräume heizen
müsse. Die Grundeigentümerin hat natürlich an die Kosten
der Heizung beizutragen, soweit sie dem Hotel- und Re-
staurationsbetriebe dient. Sollten sich der Beschaffung
dieser Beiträge Schwierigkeiten in den Weg stellen, so muss
dem Betreibungsamt anheimgestellt werden, was für Mass-
nahmen es ergreifen zu sollen glaubt. Jedenfalls kommt
aber, wie dargetan, eine Ausdehnung der Mietzinssperre
auf die Forderungen aus dem Hotel- und Restaurations-
betriebe nicht in Frage.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkur8lcammet' :
Der Rekurs wird abgewiesen.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 32.
125.
32. Sentenza 8 novembre 1951 nella causa Jaquet.
Art. 265 cp. 3 LEF. Se, nell'esecuzione promossa in base ad un
attestato di carenza di beni rilasciato in un fallimento, l'escusso
ha motivato l'opposizione al precetto contestando di aver
acquistato nuovi beni, l'esecuzione non puo essere proseguita
prima che quest'eccezione sia stata respinta dal giudice compe-
tente neUa procedura accelerata.
Art. 265 Abs. 3 SchKG. Erhebt in der Betreibung für die Forderung
aus einem Konkursverlustschein der Schuldner Rechtsvorschlag
mit der Bestreitung, zu neuem Vermögen gekommen zu ~in,
so kann die Betreibung nicht fortgesetzt werden, bevor diese
Einrede vom zuständigen Richter im beschleunigten Verfahren
verworfen worden ist.
Art. 265 al. 3 LP. Si, dans une poursuite en payement d'une crea.uce
ayant fait l'obJet d'un acte de defaut de biens delivre apres
une faillite, le debiteur motive son opposition par le defaut de
retour a meilleure fortune, la poursuite De peut 8tre continuee
avant que cette exception ait eM rejeMe par le juge competent,
dans la procedure acceleree.
A. -
Con decreto 18 giugno 1951 il Pretore di Locarno
pronuncio il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta
da Enrico Jaquet nell'esecuzione 4315 dell'Ufficio di
Locarno, promossa in base ad un attestato di carenza di
beni rilasciato contro il debitore escusso.
Sulla scorta di questo decreto, il creditore chiese il prose-
guimento dell'esecuzione. L'ufficio notifico al debitore, in
data 30 luglio 1951, l'avviso di pignoramento.
B. -
Il debitore insorse contro questo provvedimento
con reclamo 6 agosto 1951. A motivazione deI suo gravame,
il debitore adduceva che, avendo motivato l'opposizione
al precetto con la mancanza di nuovi beni, l'ufficio non
avrebbe dovuto proseguire l'esecuzione prima che il giudice
competente avesse respinto l'eccezione nella procedura
accelerata.
O. -
Con decisione 28 settembre 1951 l'Autorita can-
tonale di vigilanza respinse il reclamo in ordine enel
merito, essenzialmente per i seguenti motivi:
Nella motivazione deI decreto di rigetto dell'opposizione
si legge ehe {(nessuna eccezione esiste in giudizio ». 11 recla-
mante, ehe pretende di aver motivato l'opposizione oon
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la mancanza di nuovi beni, avrebbe dovuto insorgere in
tempo utile contro il decreto dei Pretore 0 contro I'ope-
rato dell'uffieio; poiehe non ha esperito na l'uno, na I'altro
rimedio, il reelamo e tardivo. DeI resto, esso sarebbe
infondato anehe nel merito, atteso ehe non spetta alle
autorita di eseeuzione dl sindaeare il deereto di rigetto
delI' opposizione.
D. -
Il debitore ha deferito questa decisione alla Camera
di eseeuzione e dei fallimenti deI Tribunale federale,
ehiedendo che I'avviso di pignoramento SUt annullato per
i motivi fatti valere in sede cantonale.
Oonsiderando in diritto :
1. -
Quando l'eseeuzione e promossa in base ad un
attestato ~ earenza di beni rilaseiato in un fallimento,
il debitore escusso puo eontestare, faeendo opposizione
al preeetto, non soltanto il eredito 0 la sua eseeutorieta
(art. 74 sgg. LEF), ma anehe il diritto di far valere in via
eseeutiva il eredito di eui all'attestato di earenza, e cio
pel motivo ehe il debitore non ha acquistato nuovi beni
(art. 265 ep. 2 e 3 LEF). Secondo il sistema della legge
d'eseeuzione, queste due forme di opposizione debbono
essere risolte in due proeedure distinte; quella sommaria
per l'opposizione ordinaria (rigetto dell'opposizione) e
quella aecelerata per l'opposizione fondata sulla mancanza
di nuovi beni. Se il debitore solleva entrambe le oppo-
sizioni, l'eseeuzione puo essere proseguita soitanto dopo
che ciaseuna di esse sia stata rimossa dal giudice compe-
tente (RU 35 I 804 = Ed. spec. XII, 262).
2. -
Nel suo ricorso, il debitore ribadisee l'allegazione,
fatta gia in sede di reelamo, secondo la quale egli avrebbe
motivato l'opposizione al preeetto eseeutivo contestando
espressamente di aver acquistato nuovi beni. Se quest'alle-
gazione fosse esatta, il ehe l'Autorita cantonale di vigi-
lanza ha omesso di aecertare, l'uffieio non avrebbe dovuto
proseguire I'eseeuzione prima ehe quest'opposizione fosse
stata respinta.
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E bensi vero ehe il Pretore aveva aeeordato il rigetto
provvisorio dell'opposizione, avvertendo nei motivi della
deeisione ehe « nessuna eceezione esiste in giudizio ». Questa
deeisione non era pero opponibile al debitore escusso, in
quanta non eoncerneva e non poteva coneernere la que-
stione dell'aequisto di nuovi beni. Infatti, anehe se il Pre-
tore avesse avuto eonoscenza dell'eecezione di eui all'art.265
LEF (eio ehe non sembra essere stato il caso), non avrebbe
potuto pronuneiarsi sulla sua fondatezza in sede di rigetto
provvisorio dell'opposizione (proeedura sommaria), atteso
ehe, seeondo la legge, siffatta eceezione dev'essere deeisa
nella proeedura aeceierata. Ne segue ehe, in marieanza di
una deeisione deI giudiee eompetente, l'opposizione, se
effettivamente motivata eon la maneanza di nuovi beni,
sussisteva e eontinuava ad essere di ostaeolo al prose-
guimento dell'eseeuzione.
3. -
Il rieorrente ha avuto conoseenza dell'intenzione
dell'uffieio di proseguire l'eseeuzione soitanto con la noti-
fica dell'avviso di pignoramento. Il reclamo, da lui inter-
posto entro 10 giorni dalla comunieazione di questo provve-
dimento, era quindi tempestivo. Di conseguenza, la deci-
sione querelata dev'essere annullata e Ia causa rimandata
all'Autorita cantonale di vigilanza per nuovo giudizio. Se
dovesse risultare che il debitore aveva effettivamente moti-
vato l'opposizione col mancato aequisto di nuovi beni, il
reelamo dovra essere aeeolto.
La Oamera di esec'Uzione e dei fallimenti pron'Uncia :
11 rieorso e aceolto, la deeisione querelata e annullata e
gli atti sono rimandati all'Autorita cantonale di vigilanza
per nuovo giudizio.