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77_III_125

BGE 77 III 125

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Deutsch CH
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124 Schuldbetreibungs- und Konkursr.,.,ht_ N° 3L nahmen an das Betreibungsamt denken. Allein hiefür bie- ten die geltenden Vorschriften gleichfalls keine Handhabe, und es ist hier nicht zu prüfen, ob sich auf dem' Wege der Gesetzgebung oder der Verordnung (sofern Art. 806 ZGB als genügende Grundlage erscheinen könnte ) geeignete Regeln solcher Art aufstellen liessen. Jedenfalls beim gegen- wärtigen Stand der Rechtsordnung müssen die Forderun- gen an Hotelgäste als unteilbares Entgelt für eine einheit- liche gewerbliche Leistung betrachtet werden, die in ihrer Gesamtheit keine Vermietung darstellt. Noch weniger fällt der auf Rechnung des Eigentümers gehende Restaurations- betrieb unter den Begriff einer Miete oder Pacht.

3. - Der vom Rekurrenten demgegenüber verfochtene Gedanke einer umfassenden Zwangsverwaltung findet in Art. 806 ZGB und in den Vorschriften über die Miet- und Pachtzinssperre keine Stütze, auch nicht in der abge- schwächten Form einer Betriebskontrolle, wie sie bei ver- änderlicher Verzinsung nach den Art. 18 ff. des Hotel- schutzgesetzes stattfindet. Endlich kann zu solchen Mass- nahmen nicht die vom Rekurrenten erwähnte Unzukömm- lichkeit Anlass geben, dass das Betreibungsamt aus den von den eigentlichen Mietern des nicht dem Hotelbetrieb gewidmeten Teiles des Hauses eingezogenen Mieterträg- nissen auch die Hotel- und Restaurationsräume heizen müsse. Die Grundeigentümerin hat natürlich an die Kosten der Heizung beizutragen, soweit sie dem Hotel- und Re- staurationsbetriebe dient. Sollten sich der Beschaffung dieser Beiträge Schwierigkeiten in den Weg stellen, so muss dem Betreibungsamt anheimgestellt werden, was für Mass- nahmen es ergreifen zu sollen glaubt. Jedenfalls kommt aber, wie dargetan, eine Ausdehnung der Mietzinssperre auf die Forderungen aus dem Hotel- und Restaurations- betriebe nicht in Frage. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkur8lcammet' : Der Rekurs wird abgewiesen. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 32. 125.

32. Sentenza 8 novembre 1951 nella causa Jaquet. Art. 265 cp. 3 LEF. Se, nell'esecuzione promossa in base ad un attestato di carenza di beni rilasciato in un fallimento, l'escusso ha motivato l'opposizione al precetto contestando di aver acquistato nuovi beni, l'esecuzione non puo essere proseguita prima che quest'eccezione sia stata respinta dal giudice compe- tente neUa procedura accelerata. Art. 265 Abs. 3 SchKG. Erhebt in der Betreibung für die Forderung aus einem Konkursverlustschein der Schuldner Rechtsvorschlag mit der Bestreitung, zu neuem Vermögen gekommen zu ~in, so kann die Betreibung nicht fortgesetzt werden, bevor diese Einrede vom zuständigen Richter im beschleunigten Verfahren verworfen worden ist. Art. 265 al. 3 LP. Si, dans une poursuite en payement d'une crea.uce ayant fait l'obJet d'un acte de defaut de biens delivre apres une faillite, le debiteur motive son opposition par le defaut de retour a meilleure fortune, la poursuite De peut 8tre continuee avant que cette exception ait eM rejeMe par le juge competent, dans la procedure acceleree. A. - Con decreto 18 giugno 1951 il Pretore di Locarno pronuncio il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da Enrico Jaquet nell'esecuzione 4315 dell'Ufficio di Locarno, promossa in base ad un attestato di carenza di beni rilasciato contro il debitore escusso. Sulla scorta di questo decreto, il creditore chiese il prose- guimento dell'esecuzione. L'ufficio notifico al debitore, in data 30 luglio 1951, l'avviso di pignoramento. B. - Il debitore insorse contro questo provvedimento con reclamo 6 agosto 1951. A motivazione deI suo gravame, il debitore adduceva che, avendo motivato l'opposizione al precetto con la mancanza di nuovi beni, l'ufficio non avrebbe dovuto proseguire l'esecuzione prima che il giudice competente avesse respinto l'eccezione nella procedura accelerata. O. - Con decisione 28 settembre 1951 l'Autorita can- tonale di vigilanza respinse il reclamo in ordine enel merito, essenzialmente per i seguenti motivi: Nella motivazione deI decreto di rigetto dell'opposizione si legge ehe {( nessuna eccezione esiste in giudizio ». 11 recla- mante, ehe pretende di aver motivato l'opposizione oon 126 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32. la mancanza di nuovi beni, avrebbe dovuto insorgere in tempo utile contro il decreto dei Pretore 0 contro I'ope- rato dell'uffieio; poiehe non ha esperito na l'uno, na I'altro rimedio, il reelamo e tardivo. DeI resto, esso sarebbe infondato anehe nel merito, atteso ehe non spetta alle autorita di eseeuzione dl sindaeare il deereto di rigetto delI' opposizione. D. - Il debitore ha deferito questa decisione alla Camera di eseeuzione e dei fallimenti deI Tribunale federale, ehiedendo che I'avviso di pignoramento SUt annullato per i motivi fatti valere in sede cantonale. Oonsiderando in diritto :

1. - Quando l' eseeuzione e promossa in base ad un attestato ~ earenza di beni rilaseiato in un fallimento, il debitore escusso puo eontestare, faeendo opposizione al preeetto, non soltanto il eredito 0 la sua eseeutorieta (art. 74 sgg. LEF), ma anehe il diritto di far valere in via eseeutiva il eredito di eui all'attestato di earenza, e cio pel motivo ehe il debitore non ha acquistato nuovi beni (art. 265 ep. 2 e 3 LEF). Secondo il sistema della legge d'eseeuzione, queste due forme di opposizione debbono essere risolte in due proeedure distinte ; quella sommaria per l'opposizione ordinaria (rigetto dell'opposizione) e quella aecelerata per l'opposizione fondata sulla mancanza di nuovi beni. Se il debitore solleva entrambe le oppo- sizioni, l'eseeuzione puo essere proseguita soitanto dopo che ciaseuna di esse sia stata rimossa dal giudice compe- tente (RU 35 I 804 = Ed. spec. XII, 262).

2. - Nel suo ricorso, il debitore ribadisee l'allegazione, fatta gia in sede di reelamo, secondo la quale egli avrebbe motivato l'opposizione al preeetto eseeutivo contestando espressamente di aver acquistato nuovi beni. Se quest'alle- gazione fosse esatta, il ehe l' Autorita cantonale di vigi- lanza ha omesso di aecertare, l'uffieio non avrebbe dovuto proseguire I'eseeuzione prima ehe quest'opposizione fosse stata respinta. Schuldbetreibungs- und Konkurarecht. N0 32. 127 E bensi vero ehe il Pretore aveva aeeordato il rigetto provvisorio dell'opposizione, avvertendo nei motivi della deeisione ehe « nessuna eceezione esiste in giudizio ». Questa deeisione non era pero opponibile al debitore escusso, in quanta non eoncerneva e non poteva coneernere la que- stione dell'aequisto di nuovi beni. Infatti, anehe se il Pre- tore avesse avuto eonoscenza dell'eecezione di eui all'art.265 LEF (eio ehe non sembra essere stato il caso), non avrebbe potuto pronuneiarsi sulla sua fondatezza in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione (proeedura sommaria), atteso ehe, seeondo la legge, siffatta eceezione dev'essere deeisa nella proeedura aeceierata. Ne segue ehe, in marieanza di una deeisione deI giudiee eompetente, l'opposizione, se effettivamente motivata eon la maneanza di nuovi beni, sussisteva e eontinuava ad essere di ostaeolo al prose- guimento dell'eseeuzione.

3. - Il rieorrente ha avuto conoseenza dell'intenzione dell'uffieio di proseguire l'eseeuzione soitanto con la noti- fica dell'avviso di pignoramento. Il reclamo, da lui inter- posto entro 10 giorni dalla comunieazione di questo provve- dimento, era quindi tempestivo. Di conseguenza, la deci- sione querelata dev'essere annullata e Ia causa rimandata all'Autorita cantonale di vigilanza per nuovo giudizio. Se dovesse risultare che il debitore aveva effettivamente moti- vato l'opposizione col mancato aequisto di nuovi beni, il reelamo dovra essere aeeolto. La Oamera di esec'Uzione e dei fallimenti pron'Uncia : 11 rieorso e aceolto, la deeisione querelata e annullata e gli atti sono rimandati all'Autorita cantonale di vigilanza per nuovo giudizio.