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75_I_337

BGE 75 I 337

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Deutsch CH
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Verwa.ltungs· und Disziplinarrecht.

Zivilstandsregister zu (vgl. PLANIOL-RIPERT, Traite ele-

mentaire de droit civil, 3. A. 1946, I N. 649 H.). Diese

Bestimmungen können jedoch für die Auslegung von

Art. 34 unq. 49 ZGB nicht wegleitend sein. Das schweize-

rische Recht lässt die Verschollenerklärung einer in hoher

Todesgefahr verschwundenen Person innert viel kürzerer

Frist zu als das französische und kommt den Interessen

der Hinterbliebenen auch bei der Ausgestaltung der

Wirkungen der Verschollenerklärung weiter entgegen als

dieses letztere. Namentlich gestattet es die Auflösung

der Ehe mit dem Verschollenerklärten (Art. 102), während

sich der Gatte eines « absent» nach französischem Recht

niemals wieder verheiraten kann (PLANIOL-RIPERT a.a.O.

N. 490). Das schweizerische Recht darf daher bei der

Regelung der Todeseintragung füglich strenger sein als

das französische.

Das deutsche Gesetz über die Verschollenheit, die Todes-

erklärung und die Feststellung der Todeszeit vom 4. Juli

1939, das mit Wirkung ab 15. Juli 1939 an die Stelle der

§§ 13 bis 20 des deutschen BGB getreten ist, bestimmt

in § lAbs. 2, verschollen sei nicht, ((wessen Tod nach den

Umständen nicht zweifelhaft ist », schliesst damit die

Todeserklärung im Sinne von §§ 2 H. für solche Personen

.aus und sieht in §§ 39 H. ein gerichtliches Verfahren zur

Feststellung des Todes und des Zeitpunktes des Todes

solcher Personen vor. Im Sinne von §§ 2 H. für tot erklärt

werden kann u. a. nach § 6, « wer bei einem Fluge, insbe-

sondere infolge Zerstörurig des Luftfahrzeugs, verschollen

ist.» HierauS dürfte sich ergeben, dass der deutsche

Gesetzgeber wie im vorliegenden Falle das Bundesgericht

den biossen Umstand, dass jemand infolge Zerstörung

eines Flugzeugs verschwunden ist, nicht als genügend

.ansieht, um den Tod als unzweifelhaft erscheinen zu lassen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Registerso.ohen. N0 56.

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56. Sentenza 13 ottobre 1949 nella causa Banca dello Stato

dei Cantone Ticlno contro Dlpartimento dl giustlzla dei Cantone

Ticlno.

Art. 794 cp. 2 00. Nel caso d'un'ipoteca d'importo massimo non

si deve far Iuogo alla domanda. d'annotazione deI saggio delI'in-

teresse.

Art. 799 cp. 2 00. La modificazione di un atto ipotecario gia

esistente riehiede per la sua validita l'atto pubblico, eooettuate

Ie stipulazioni compiementari ehe liberano il gravato, quali,

ad esempio, 10 sgravio deI pegno, la rid~one deUa somma

garantita. La trasformazione d'tin'ipoteca d'importo massimo

in un'ipoteea a garanzia d'un mutuo fisso non ports 8000 uua

siffatta liberazione.

Art. 7942 ZGB. Bei Maximalhypotheken kann die Eintragung des

Zinsfusses nicht verlangt werden.

Art. 7992 ZGB. Die Anderung einer bestehenden Hypothek bedarf

zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. Ausgenom-

men sind ergänzende Vereinbaruugen, die auf Aufhebung von

. Belastungen gehen, wie etwa Pfandentlassung, Herabsetzung

der pfandgesicherten Forderuug. Die Umwandlung einer Maxi-

malhypothek in eine feste Hypothek bringt keine solche Ent-

lastung mit sich.

Art. 794 al. 2 00. S'agissant d'une hypotheqQe d'un montant

maximum, l'inseription du taux de l'interet ne peut etre

requise.

Art. 799 al. 2 00. La modification d'une hypotheque existante

nec6ssite pour sa validite un aete authentiqu.e, a moins qu'il ne

s'agisse d'une stipulation compIementaire qui libere le greve.

teUe, par exemple, que celle qui a pour effet de degrever le gage

ou de reduire la somme garantie. La transformation d'une hypo-

theque d'un montant maximum en une hypothequ.e d'un mon-

tant fixe n'entrame pas une liberation da ce genre.

A. -

Con istromento notarile 5 agosto 1930 Battista

Geninazzi concesse alla Banca dello Stato deL Cantone

Tieino un'ipoteea di primo grado per Ja somma di 5000 fr.

a garanzia di tutti i suoi impegni dipendenti da anticipi

in eonto corrente.

Nel 1941, dopo la morte deI debitore, i di lui eredi

eonelusero con la banca un accordo nel senso eh' essi si

riconoseevano debitori solidali della somma di 4000 fr.

risultante dal saldo deI conto corrente chiuso il 30 giugno

1941, impegnandosi ad ammortizzare questa somma in

ragione di 80 fr. all 'anno, con l'interesse deI 3,75 %.

Dopo ehe l'ipoteca di 5000 fr. era stata ridotta a 2740 fr.

22

AS 75 I -

1949

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

e che un'erede deI defunto Battista Geninazzi era stata

iscritta . quale debitrice nel registro fondario, Ia Banca.

dello Stato deI Cantone Ticino, con istanza 22 aprile 1949,

chiese all'Ufficio dei registri di Lugano l'annotazione deI

saggio d'interesse massimo dei 5 %. L'Ufficio dei registri

respinse pero la richiesta, perche in realta. non si trattava

della modifica. dell'interesse, ma della trasformazione

d'un'ipoteca. 0. garanzia d'un conto corrente in un'ipoteca

0. garanzia d'un mutuo fissö, trasformazione che esige

l'atto pubblico.

.

La Banca dello Stato deI Oantone Ticino interpose un

ricorso che il Dipartimento di giustizia, quale Autorita.

ca.ntonale di vigilanza sul registro fondiario, respingeva

essenzialmente per i seguenti motivi : TI consolidamento

d'un debito in conto corrente, ossia 10. sua trasformazione

in un mutuo fisso, e uno. modifica essenziale deI rapporto

giuridico che deve pertanto essere costatata mediante

atto pubblico. Dall'art. 799 CO si evince che l'atto pubblico

deve esprimere non soltanto 10. costituzione deI pegno,

ma anche la natura specifica. deI rapporto fondamentale

(mutuo fisso 0 conto corrente), la quale e sempre un

elemento essenziale, la cui modifica. e disciplinata dall'art.

12 CO.

B. -

La Banca dello Stato deI Cantone Ticino ha

deferito questa decisione 0.1 Tribunale federale mediante

un ricorso di diritto amministrativo, adducendo in sostanza

quanto segue: Oome risulta dal tenore dell'istanza 22

aprile 1949, fu chiesta all'Ufficio deiregistri di Lugano

soltanto l'aruiotazione deU'interesse massimo deI 5 %

senz'alcun cenno all'operazione di consolidamento deI conto

corrente, la quale deI resto era gia. stata fatta parecchi

anni prima. L'Ufficiale dei registri avrebbe quindi dovuto

limitarsi 0. costatare che nel registro fondiario era iscritta

un'ipoteca. di 2740 fr. e che si chiedeva soltanto l'anno-

tazione dei saggio dell'interesse. E irrilevante che si sio.

in presenza d'un'ipoteca. d'importo massimo: nessun

disposto vieta agli interessati di far iscrivere nel registro

Registersaohen. N0 56.

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fondiario, in luogo e vece d'un ammontare massimo, un

ammontare determinato, se questo, cogli interessi per

tre anni, non supera 10. somma massima originariamente

iscritta. Ma., anche se fosse chiesta l'iscrizione di un pegno

0. garanzia d'un mutuo fisso anziche 0. garanzia d'un

debito in conto corrente, non sa.rebbe indispensabile l'atto

pubblico. All'accordo ehe il debito possa variare libera-

mente entro i limiti dei credito concesso e che sia doroto

un interesse deI 3,5 % oitre 10. commissione subentrerebbe

un accordo secondo cui il debito e fisso (ossia non potra.

piu superare l'importo raggiunto aU'atto deI consolida-

mento) e dom essere estinto mediante ammortamenti.

Un siffatto accordo non significa un mutamento della

causa della dazione in pegno.

Tanto l'Autorita. cantonale di vigilanza, quanto il

Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno con-

cluso pel rigetto deI ricorso di diritto amministrativo.

Omuiderando in diritto :

Ne] ricorso di diritto amministrativo 1a Banca dello

Stato deI Cantone Ticino rimanda alla sua istanza 22

aprile 1949, 0. tenor della quale e stata chiesta soitanto

l'iscrizione di un saggio massimo dell'interesse deI 5 %,

e rileva espressamente di non aver menzionato 1a tra-

sformazione deI credito dipendente dal conto corrente in

un mutuo fisso. Secondo 10. banca, non si tratta adunque

di far subentrare al posto deI credito in conto corrente

garantito da ipoteca un mutuo fisso, ma di completare

l'attuale iscrizione mediante l'annotazione deI saggio

massimo dell'interesse. Una siffatta istanza non pub

essere accoIta: il diritto di pegno immobiliare presente-

mente iscritto e uno. cosiddetta ipoteca. d'importo massimo

0.' sensi dell'art. 794 cp. 2 CO, che indica 10. somma massima

(compresi gli interessi e gli accessori) per cui il pegno

immobiliare costituisce la garanzia. Siccome il credito

non e garantito neUa misura in cui eccede quest'importo.

l'annotazione deI saggio dell'interesse non ha senso in

340

Verwaltungs- und Disziplina.rrecht_

siffatti casi (cfr. LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachen-

recht, note 12-15 all'art. 794).

Ma anche se, come l'Autorita. cantonale di vigilanza ha

ammesso, Ia, Banca dello Stato deI Oantone Ticino avesse

chiesto che l'ipoteca d'importo massimo fosse trasfor-

mata in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo &so, l'istanza

non potrebbe essere accolta. L'art. 799 cp. 2 00, secondo

cui il contratto di costituzione deI pegno immobiliare

richiade per Ia sua validita l'atto pubblico, vale in linea

di massima anche per la modificazione d'un atto ipotecario

gia esistente, eccettuate Ie stipulazioni complementari che

liberano il gravato, quali, ad esempio, 10 sgravio deI

pegno, la riduzione della somma garantita (LEEMANN,

Kommentar z. ZGB, Sachenrecht nota 52 e seg. all 'art.

799 00). La trasformazione di un'ipoteca d'importo

massimo in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso non

porta seco una siffata liberazione, ma ha come conseguenza,

anche se il debito non e aumentato, la trasformazione

dell'attuale specie di pegno. Anzi, in concreto, dalla

trasformazione risulterebbe un aumento deI debito, poiche

all'attuale ammontare massimo di 2740 fr. verrebbero ad

aggiungersi gIi interessi deI mutuo. Una siffatta modifi-

cazione potrebbe essere adunque pattuita soltanto nella

forma prevista dall'art. 799 cp. 200 (cfr. Giurisprudenza

delle autorita amministrative della Oonfaderazione, anno

1938, fascicolo 12, pag. 82-83).

1l Tribunale federale pron'lJ,ncia :

Il ricorso e respinto.

57. Ardt de Ja Ie Cour eiVile du 29 novembre 1949 dans la cause

Suchard HoJding S. A. contre Bureau fMeral de la propriete

intelJectueUe.

Marquea de jabriqm. TraruJfert (art. 11 LMF). Enregistrement au

, nom du cessionnaire (art. 7, 7bis et 16 LMF).

Non-cessibiliM de 13 marque sa.ns l'entreprise; principe et excep-

tions (consid. 2).

Regiatersachen. N0 57.

341

Cession d'une marque de fabrique par une societ6 d'exploitation a

une BOciet6 holding qui 13 contröle et a. qui appartient deja le

procede de fabrication des produits munis de 13 marque, celle-ci

devant continuer a. etre utilisee par 1a socieM d'exploitation en

vertu d'une licence (consid. 3).

Conditions auxquelles une societ6 holding est autorls6e a faire

enregistrer en son nom des marques individuelles destinees a

des produits fabriques ou mis dans le commerce par des BOcie-tes-

filles. sans s'exposer a. l'action en radiation pour non-usage

de l'art. 9 LMF (consid. 4).

Fabrikmarken, Uebertragung (AXt. 11 MSchG). Eintragung auf

den Namen des Ze88ionars (Art. 7, 7bis, 16 MSchG).

Nichtübertragbarkeit der Marke ohne das Unternehmen; Grund-

satz und Ausnahmen (Erw. 2).

Übertragung einer Marke durch eine Betriebsgesellschaft auf die

Holdinggesellschaft, von der sie kontrolliert wird und der

bereits das Fabrikationsverfa.hren der mit der Marke ver-

sehenen Produkte gehört, wobei die Marke auch weiterhin von

der Betriebsgesellschaft gebraucht werden soll auf Grund einer

Lizenz (Erw. 3).

.

Voraussetzungen, unter denen eine Holdinggesellschaft befugt

ist, auf ihren Namen individuelle, für die Erzeugnisse oder

Handelswaren von Tochtergesellschaften bestimmte Marken

eintragen zu lassen, ohne sich dabei der Gefahr einer Löschungs-

klage wegen Nichtgebrauchs (Art. 9 MSchG) auszusetzen

(Erw. 4).

Marche di fabbrica. Trasferimento (art. 11 LMF). Iacrizione al

nome del cessionario (art. 7, 7bis, 16 LMF).

Incedibilita. della marca senza l'azienda.; principio ed eccezioni

(consid. 2).

Cessione d'una, marca di fabbrica da parte d'nna. societ8. di sfrutta-

mento ad una societa. holding che la controlla e alla quale

appartiene giB. il procedimento di fab?ricazione dei prod?~ti

muniti deUa marca, la quale deve contmuare ad essere utiliz-

zata dalla societa. di sfruttamento in virtU d'una licenza.

(consid. 3).

Condizioni, alle quali' nna. societ8. holding e autorizzata a fare

iscrivere a suo nome marche individuali destinate a prodotti

fabbricati 0 messi in commercio da societ8. affiliate senz'esporsi

all'azione di ca.ncellazione per mancato uso a norms. dell'art. 9

LMF (consid. 4).

A. -

Philippe Suchard pare a cree en 1826 a Serriere8

(NeucM.tel) une fabrique de chocolat. L'entreprise s'est

considerablement developpee en Suisse et a l'etranger. Elle

a pris enfin la forme d'une socieM anonyme, « Suchard

Societß anonyme)), avec siege a Neuchatel, et ayant pour

but, d'apres l'art. 3 M. 1 des statuts du 300ctobre 1926,

« Ia preparation, la fabrication et la vente du cacao, des

diverlles especes de chocolat et de tous articles simi1aires »,

avec la possibilite de « creer elle-meme d'autres entreprises