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Verwa.ltungs· und Disziplinarrecht.
Zivilstandsregister zu (vgl. PLANIOL-RIPERT, Traite ele-
mentaire de droit civil, 3. A. 1946, I N. 649 H.). Diese
Bestimmungen können jedoch für die Auslegung von
Art. 34 unq. 49 ZGB nicht wegleitend sein. Das schweize-
rische Recht lässt die Verschollenerklärung einer in hoher
Todesgefahr verschwundenen Person innert viel kürzerer
Frist zu als das französische und kommt den Interessen
der Hinterbliebenen auch bei der Ausgestaltung der
Wirkungen der Verschollenerklärung weiter entgegen als
dieses letztere. Namentlich gestattet es die Auflösung
der Ehe mit dem Verschollenerklärten (Art. 102), während
sich der Gatte eines « absent» nach französischem Recht
niemals wieder verheiraten kann (PLANIOL-RIPERT a.a.O.
N. 490). Das schweizerische Recht darf daher bei der
Regelung der Todeseintragung füglich strenger sein als
das französische.
Das deutsche Gesetz über die Verschollenheit, die Todes-
erklärung und die Feststellung der Todeszeit vom 4. Juli
1939, das mit Wirkung ab 15. Juli 1939 an die Stelle der
§§ 13 bis 20 des deutschen BGB getreten ist, bestimmt
in § lAbs. 2, verschollen sei nicht, ((wessen Tod nach den
Umständen nicht zweifelhaft ist », schliesst damit die
Todeserklärung im Sinne von §§ 2 H. für solche Personen
.aus und sieht in §§ 39 H. ein gerichtliches Verfahren zur
Feststellung des Todes und des Zeitpunktes des Todes
solcher Personen vor. Im Sinne von §§ 2 H. für tot erklärt
werden kann u. a. nach § 6, « wer bei einem Fluge, insbe-
sondere infolge Zerstörurig des Luftfahrzeugs, verschollen
ist.» HierauS dürfte sich ergeben, dass der deutsche
Gesetzgeber wie im vorliegenden Falle das Bundesgericht
den biossen Umstand, dass jemand infolge Zerstörung
eines Flugzeugs verschwunden ist, nicht als genügend
.ansieht, um den Tod als unzweifelhaft erscheinen zu lassen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Registerso.ohen. N0 56.
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56. Sentenza 13 ottobre 1949 nella causa Banca dello Stato
dei Cantone Ticlno contro Dlpartimento dl giustlzla dei Cantone
Ticlno.
Art. 794 cp. 2 00. Nel caso d'un'ipoteca d'importo massimo non
si deve far Iuogo alla domanda. d'annotazione deI saggio delI'in-
teresse.
Art. 799 cp. 2 00. La modificazione di un atto ipotecario gia
esistente riehiede per la sua validita l'atto pubblico, eooettuate
Ie stipulazioni compiementari ehe liberano il gravato, quali,
ad esempio, 10 sgravio deI pegno, la rid~one deUa somma
garantita. La trasformazione d'tin'ipoteca d'importo massimo
in un'ipoteea a garanzia d'un mutuo fisso non ports 8000 uua
siffatta liberazione.
Art. 7942 ZGB. Bei Maximalhypotheken kann die Eintragung des
Zinsfusses nicht verlangt werden.
Art. 7992 ZGB. Die Anderung einer bestehenden Hypothek bedarf
zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. Ausgenom-
men sind ergänzende Vereinbaruugen, die auf Aufhebung von
. Belastungen gehen, wie etwa Pfandentlassung, Herabsetzung
der pfandgesicherten Forderuug. Die Umwandlung einer Maxi-
malhypothek in eine feste Hypothek bringt keine solche Ent-
lastung mit sich.
Art. 794 al. 2 00. S'agissant d'une hypotheqQe d'un montant
maximum, l'inseription du taux de l'interet ne peut etre
requise.
Art. 799 al. 2 00. La modification d'une hypotheque existante
nec6ssite pour sa validite un aete authentiqu.e, a moins qu'il ne
s'agisse d'une stipulation compIementaire qui libere le greve.
teUe, par exemple, que celle qui a pour effet de degrever le gage
ou de reduire la somme garantie. La transformation d'une hypo-
theque d'un montant maximum en une hypothequ.e d'un mon-
tant fixe n'entrame pas une liberation da ce genre.
A. -
Con istromento notarile 5 agosto 1930 Battista
Geninazzi concesse alla Banca dello Stato deL Cantone
Tieino un'ipoteea di primo grado per Ja somma di 5000 fr.
a garanzia di tutti i suoi impegni dipendenti da anticipi
in eonto corrente.
Nel 1941, dopo la morte deI debitore, i di lui eredi
eonelusero con la banca un accordo nel senso eh' essi si
riconoseevano debitori solidali della somma di 4000 fr.
risultante dal saldo deI conto corrente chiuso il 30 giugno
1941, impegnandosi ad ammortizzare questa somma in
ragione di 80 fr. all 'anno, con l'interesse deI 3,75 %.
Dopo ehe l'ipoteca di 5000 fr. era stata ridotta a 2740 fr.
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AS 75 I -
1949
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
e che un'erede deI defunto Battista Geninazzi era stata
iscritta . quale debitrice nel registro fondario, Ia Banca.
dello Stato deI Cantone Ticino, con istanza 22 aprile 1949,
chiese all'Ufficio dei registri di Lugano l'annotazione deI
saggio d'interesse massimo dei 5 %. L'Ufficio dei registri
respinse pero la richiesta, perche in realta. non si trattava
della modifica. dell'interesse, ma della trasformazione
d'un'ipoteca. 0. garanzia d'un conto corrente in un'ipoteca
0. garanzia d'un mutuo fissö, trasformazione che esige
l'atto pubblico.
.
La Banca dello Stato deI Oantone Ticino interpose un
ricorso che il Dipartimento di giustizia, quale Autorita.
ca.ntonale di vigilanza sul registro fondiario, respingeva
essenzialmente per i seguenti motivi : TI consolidamento
d'un debito in conto corrente, ossia 10. sua trasformazione
in un mutuo fisso, e uno. modifica essenziale deI rapporto
giuridico che deve pertanto essere costatata mediante
atto pubblico. Dall'art. 799 CO si evince che l'atto pubblico
deve esprimere non soltanto 10. costituzione deI pegno,
ma anche la natura specifica. deI rapporto fondamentale
(mutuo fisso 0 conto corrente), la quale e sempre un
elemento essenziale, la cui modifica. e disciplinata dall'art.
12 CO.
B. -
La Banca dello Stato deI Cantone Ticino ha
deferito questa decisione 0.1 Tribunale federale mediante
un ricorso di diritto amministrativo, adducendo in sostanza
quanto segue: Oome risulta dal tenore dell'istanza 22
aprile 1949, fu chiesta all'Ufficio deiregistri di Lugano
soltanto l'aruiotazione deU'interesse massimo deI 5 %
senz'alcun cenno all'operazione di consolidamento deI conto
corrente, la quale deI resto era gia. stata fatta parecchi
anni prima. L'Ufficiale dei registri avrebbe quindi dovuto
limitarsi 0. costatare che nel registro fondiario era iscritta
un'ipoteca. di 2740 fr. e che si chiedeva soltanto l'anno-
tazione dei saggio dell'interesse. E irrilevante che si sio.
in presenza d'un'ipoteca. d'importo massimo: nessun
disposto vieta agli interessati di far iscrivere nel registro
Registersaohen. N0 56.
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fondiario, in luogo e vece d'un ammontare massimo, un
ammontare determinato, se questo, cogli interessi per
tre anni, non supera 10. somma massima originariamente
iscritta. Ma., anche se fosse chiesta l'iscrizione di un pegno
0. garanzia d'un mutuo fisso anziche 0. garanzia d'un
debito in conto corrente, non sa.rebbe indispensabile l'atto
pubblico. All'accordo ehe il debito possa variare libera-
mente entro i limiti dei credito concesso e che sia doroto
un interesse deI 3,5 % oitre 10. commissione subentrerebbe
un accordo secondo cui il debito e fisso (ossia non potra.
piu superare l'importo raggiunto aU'atto deI consolida-
mento) e dom essere estinto mediante ammortamenti.
Un siffatto accordo non significa un mutamento della
causa della dazione in pegno.
Tanto l'Autorita. cantonale di vigilanza, quanto il
Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno con-
cluso pel rigetto deI ricorso di diritto amministrativo.
Omuiderando in diritto :
Ne] ricorso di diritto amministrativo 1a Banca dello
Stato deI Cantone Ticino rimanda alla sua istanza 22
aprile 1949, 0. tenor della quale e stata chiesta soitanto
l'iscrizione di un saggio massimo dell'interesse deI 5 %,
e rileva espressamente di non aver menzionato 1a tra-
sformazione deI credito dipendente dal conto corrente in
un mutuo fisso. Secondo 10. banca, non si tratta adunque
di far subentrare al posto deI credito in conto corrente
garantito da ipoteca un mutuo fisso, ma di completare
l'attuale iscrizione mediante l'annotazione deI saggio
massimo dell'interesse. Una siffatta istanza non pub
essere accoIta: il diritto di pegno immobiliare presente-
mente iscritto e uno. cosiddetta ipoteca. d'importo massimo
0.' sensi dell'art. 794 cp. 2 CO, che indica 10. somma massima
(compresi gli interessi e gli accessori) per cui il pegno
immobiliare costituisce la garanzia. Siccome il credito
non e garantito neUa misura in cui eccede quest'importo.
l'annotazione deI saggio dell'interesse non ha senso in
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Verwaltungs- und Disziplina.rrecht_
siffatti casi (cfr. LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachen-
recht, note 12-15 all'art. 794).
Ma anche se, come l'Autorita. cantonale di vigilanza ha
ammesso, Ia, Banca dello Stato deI Oantone Ticino avesse
chiesto che l'ipoteca d'importo massimo fosse trasfor-
mata in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo &so, l'istanza
non potrebbe essere accolta. L'art. 799 cp. 2 00, secondo
cui il contratto di costituzione deI pegno immobiliare
richiade per Ia sua validita l'atto pubblico, vale in linea
di massima anche per la modificazione d'un atto ipotecario
gia esistente, eccettuate Ie stipulazioni complementari che
liberano il gravato, quali, ad esempio, 10 sgravio deI
pegno, la riduzione della somma garantita (LEEMANN,
Kommentar z. ZGB, Sachenrecht nota 52 e seg. all 'art.
799 00). La trasformazione di un'ipoteca d'importo
massimo in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso non
porta seco una siffata liberazione, ma ha come conseguenza,
anche se il debito non e aumentato, la trasformazione
dell'attuale specie di pegno. Anzi, in concreto, dalla
trasformazione risulterebbe un aumento deI debito, poiche
all'attuale ammontare massimo di 2740 fr. verrebbero ad
aggiungersi gIi interessi deI mutuo. Una siffatta modifi-
cazione potrebbe essere adunque pattuita soltanto nella
forma prevista dall'art. 799 cp. 200 (cfr. Giurisprudenza
delle autorita amministrative della Oonfaderazione, anno
1938, fascicolo 12, pag. 82-83).
1l Tribunale federale pron'lJ,ncia :
Il ricorso e respinto.
57. Ardt de Ja Ie Cour eiVile du 29 novembre 1949 dans la cause
Suchard HoJding S. A. contre Bureau fMeral de la propriete
intelJectueUe.
Marquea de jabriqm. TraruJfert (art. 11 LMF). Enregistrement au
, nom du cessionnaire (art. 7, 7bis et 16 LMF).
Non-cessibiliM de 13 marque sa.ns l'entreprise; principe et excep-
tions (consid. 2).
Regiatersachen. N0 57.
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Cession d'une marque de fabrique par une societ6 d'exploitation a
une BOciet6 holding qui 13 contröle et a. qui appartient deja le
procede de fabrication des produits munis de 13 marque, celle-ci
devant continuer a. etre utilisee par 1a socieM d'exploitation en
vertu d'une licence (consid. 3).
Conditions auxquelles une societ6 holding est autorls6e a faire
enregistrer en son nom des marques individuelles destinees a
des produits fabriques ou mis dans le commerce par des BOcie-tes-
filles. sans s'exposer a. l'action en radiation pour non-usage
de l'art. 9 LMF (consid. 4).
Fabrikmarken, Uebertragung (AXt. 11 MSchG). Eintragung auf
den Namen des Ze88ionars (Art. 7, 7bis, 16 MSchG).
Nichtübertragbarkeit der Marke ohne das Unternehmen; Grund-
satz und Ausnahmen (Erw. 2).
Übertragung einer Marke durch eine Betriebsgesellschaft auf die
Holdinggesellschaft, von der sie kontrolliert wird und der
bereits das Fabrikationsverfa.hren der mit der Marke ver-
sehenen Produkte gehört, wobei die Marke auch weiterhin von
der Betriebsgesellschaft gebraucht werden soll auf Grund einer
Lizenz (Erw. 3).
.
Voraussetzungen, unter denen eine Holdinggesellschaft befugt
ist, auf ihren Namen individuelle, für die Erzeugnisse oder
Handelswaren von Tochtergesellschaften bestimmte Marken
eintragen zu lassen, ohne sich dabei der Gefahr einer Löschungs-
klage wegen Nichtgebrauchs (Art. 9 MSchG) auszusetzen
(Erw. 4).
Marche di fabbrica. Trasferimento (art. 11 LMF). Iacrizione al
nome del cessionario (art. 7, 7bis, 16 LMF).
Incedibilita. della marca senza l'azienda.; principio ed eccezioni
(consid. 2).
Cessione d'una, marca di fabbrica da parte d'nna. societ8. di sfrutta-
mento ad una societa. holding che la controlla e alla quale
appartiene giB. il procedimento di fab?ricazione dei prod?~ti
muniti deUa marca, la quale deve contmuare ad essere utiliz-
zata dalla societa. di sfruttamento in virtU d'una licenza.
(consid. 3).
Condizioni, alle quali' nna. societ8. holding e autorizzata a fare
iscrivere a suo nome marche individuali destinate a prodotti
fabbricati 0 messi in commercio da societ8. affiliate senz'esporsi
all'azione di ca.ncellazione per mancato uso a norms. dell'art. 9
LMF (consid. 4).
A. -
Philippe Suchard pare a cree en 1826 a Serriere8
(NeucM.tel) une fabrique de chocolat. L'entreprise s'est
considerablement developpee en Suisse et a l'etranger. Elle
a pris enfin la forme d'une socieM anonyme, « Suchard
Societß anonyme)), avec siege a Neuchatel, et ayant pour
but, d'apres l'art. 3 M. 1 des statuts du 300ctobre 1926,
« Ia preparation, la fabrication et la vente du cacao, des
diverlles especes de chocolat et de tous articles simi1aires »,
avec la possibilite de « creer elle-meme d'autres entreprises