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336 Verwa.ltungs· und Disziplinarrecht. Zivilstandsregister zu (vgl. PLANIOL-RIPERT, Traite ele- mentaire de droit civil, 3. A. 1946, I N. 649 H.). Diese Bestimmungen können jedoch für die Auslegung von Art. 34 unq. 49 ZGB nicht wegleitend sein. Das schweize- rische Recht lässt die Verschollenerklärung einer in hoher Todesgefahr verschwundenen Person innert viel kürzerer Frist zu als das französische und kommt den Interessen der Hinterbliebenen auch bei der Ausgestaltung der Wirkungen der Verschollenerklärung weiter entgegen als dieses letztere. Namentlich gestattet es die Auflösung der Ehe mit dem Verschollenerklärten (Art. 102), während sich der Gatte eines « absent» nach französischem Recht niemals wieder verheiraten kann (PLANIOL-RIPERT a.a.O. N. 490). Das schweizerische Recht darf daher bei der Regelung der Todeseintragung füglich strenger sein als das französische. Das deutsche Gesetz über die Verschollenheit, die Todes- erklärung und die Feststellung der Todeszeit vom 4. Juli 1939, das mit Wirkung ab 15. Juli 1939 an die Stelle der §§ 13 bis 20 des deutschen BGB getreten ist, bestimmt in § lAbs. 2, verschollen sei nicht, (( wessen Tod nach den Umständen nicht zweifelhaft ist », schliesst damit die Todeserklärung im Sinne von §§ 2 H. für solche Personen .aus und sieht in §§ 39 H. ein gerichtliches Verfahren zur Feststellung des Todes und des Zeitpunktes des Todes solcher Personen vor. Im Sinne von §§ 2 H. für tot erklärt werden kann u. a. nach § 6, « wer bei einem Fluge, insbe- sondere infolge Zerstörurig des Luftfahrzeugs, verschollen ist.» HierauS dürfte sich ergeben, dass der deutsche Gesetzgeber wie im vorliegenden Falle das Bundesgericht den biossen Umstand, dass jemand infolge Zerstörung eines Flugzeugs verschwunden ist, nicht als genügend .ansieht, um den Tod als unzweifelhaft erscheinen zu lassen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Registerso.ohen. N0 56. 337
56. Sentenza 13 ottobre 1949 nella causa Banca dello Stato dei Cantone Ticlno contro Dlpartimento dl giustlzla dei Cantone Ticlno. Art. 794 cp. 2 00. Nel caso d'un'ipoteca d'importo massimo non si deve far Iuogo alla domanda. d'annotazione deI saggio delI'in- teresse. Art. 799 cp. 2 00. La modificazione di un atto ipotecario gia esistente riehiede per la sua validita l'atto pubblico, eooettuate Ie stipulazioni compiementari ehe liberano il gravato, quali, ad esempio, 10 sgravio deI pegno, la rid~one deUa somma garantita. La trasformazione d'tin'ipoteca d'importo massimo in un'ipoteea a garanzia d'un mutuo fisso non ports 8000 uua siffatta liberazione. Art. 7942 ZGB. Bei Maximalhypotheken kann die Eintragung des Zinsfusses nicht verlangt werden. Art. 7992 ZGB. Die Anderung einer bestehenden Hypothek bedarf zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. Ausgenom- men sind ergänzende Vereinbaruugen, die auf Aufhebung von . Belastungen gehen, wie etwa Pfandentlassung, Herabsetzung der pfandgesicherten Forderuug. Die Umwandlung einer Maxi- malhypothek in eine feste Hypothek bringt keine solche Ent- lastung mit sich. Art. 794 al. 2 00. S'agissant d'une hypotheqQe d'un montant maximum, l'inseription du taux de l'interet ne peut etre requise. Art. 799 al. 2 00. La modification d'une hypotheque existante nec6ssite pour sa validite un aete authentiqu.e, a moins qu'il ne s'agisse d'une stipulation compIementaire qui libere le greve. teUe, par exemple, que celle qui a pour effet de degrever le gage ou de reduire la somme garantie. La transformation d'une hypo- theque d'un montant maximum en une hypothequ.e d'un mon- tant fixe n'entrame pas une liberation da ce genre. A. - Con istromento notarile 5 agosto 1930 Battista Geninazzi concesse alla Banca dello Stato deL Cantone Tieino un'ipoteea di primo grado per Ja somma di 5000 fr. a garanzia di tutti i suoi impegni dipendenti da anticipi in eonto corrente. Nel 1941, dopo la morte deI debitore, i di lui eredi eonelusero con la banca un accordo nel senso eh' essi si riconoseevano debitori solidali della somma di 4000 fr. risultante dal saldo deI conto corrente chiuso il 30 giugno 1941, impegnandosi ad ammortizzare questa somma in ragione di 80 fr. all 'anno , con l'interesse deI 3,75 %. Dopo ehe l'ipoteca di 5000 fr. era stata ridotta a 2740 fr. 22 AS 75 I - 1949 338 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. e che un'erede deI defunto Battista Geninazzi era stata iscritta . quale debitrice nel registro fondario, Ia Banca. dello Stato deI Cantone Ticino, con istanza 22 aprile 1949, chiese all'Ufficio dei registri di Lugano l'annotazione deI saggio d'interesse massimo dei 5 %. L'Ufficio dei registri respinse pero la richiesta, perche in realta. non si trattava della modifica. dell'interesse, ma della trasformazione d'un'ipoteca. 0. garanzia d'un conto corrente in un'ipoteca
0. garanzia d'un mutuo fissö, trasformazione che esige l'atto pubblico. . La Banca dello Stato deI Oantone Ticino interpose un ricorso che il Dipartimento di giustizia, quale Autorita. ca.ntonale di vigilanza sul registro fondiario, respingeva essenzialmente per i seguenti motivi : TI consolidamento d'un debito in conto corrente, ossia 10. sua trasformazione in un mutuo fisso, e uno. modifica essenziale deI rapporto giuridico che deve pertanto essere costatata mediante atto pubblico. Dall'art. 799 CO si evince che l'atto pubblico deve esprimere non soltanto 10. costituzione deI pegno, ma anche la natura specifica. deI rapporto fondamentale (mutuo fisso 0 conto corrente), la quale e sempre un elemento essenziale, la cui modifica. e disciplinata dall'art. 12 CO. B. - La Banca dello Stato deI Cantone Ticino ha deferito questa decisione 0.1 Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, adducendo in sostanza quanto segue: Oome risulta dal tenore dell'istanza 22 aprile 1949, fu chiesta all'Ufficio deiregistri di Lugano soltanto l'aruiotazione deU'interesse massimo deI 5 % senz'alcun cenno all'operazione di consolidamento deI conto corrente, la quale deI resto era gia. stata fatta parecchi anni prima. L'Ufficiale dei registri avrebbe quindi dovuto limitarsi 0. costatare che nel registro fondiario era iscritta un'ipoteca. di 2740 fr. e che si chiedeva soltanto l'anno- tazione dei saggio dell'interesse. E irrilevante che si sio. in presenza d'un'ipoteca. d'importo massimo: nessun disposto vieta agli interessati di far iscrivere nel registro Registersaohen. N0 56. 339 fondiario, in luogo e vece d'un ammontare massimo, un ammontare determinato, se questo, cogli interessi per tre anni, non supera 10. somma massima originariamente iscritta. Ma., anche se fosse chiesta l'iscrizione di un pegno
0. garanzia d'un mutuo fisso anziche 0. garanzia d'un debito in conto corrente, non sa.rebbe indispensabile l'atto pubblico. All'accordo ehe il debito possa variare libera- mente entro i limiti dei credito concesso e che sia doroto un interesse deI 3,5 % oitre 10. commissione subentrerebbe un accordo secondo cui il debito e fisso (ossia non potra. piu superare l'importo raggiunto aU'atto deI consolida- mento) e dom essere estinto mediante ammortamenti. Un siffatto accordo non significa un mutamento della causa della dazione in pegno. Tanto l'Autorita. cantonale di vigilanza, quanto il Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno con- cluso pel rigetto deI ricorso di diritto amministrativo. Omuiderando in diritto : Ne] ricorso di diritto amministrativo 1a Banca dello Stato deI Cantone Ticino rimanda alla sua istanza 22 aprile 1949, 0. tenor della quale e stata chiesta soitanto l'iscrizione di un saggio massimo dell'interesse deI 5 %, e rileva espressamente di non aver menzionato 1a tra- sformazione deI credito dipendente dal conto corrente in un mutuo fisso. Secondo 10. banca, non si tratta adunque di far subentrare al posto deI credito in conto corrente garantito da ipoteca un mutuo fisso, ma di completare l'attuale iscrizione mediante l'annotazione deI saggio massimo dell'interesse. Una siffatta istanza non pub essere accoIta: il diritto di pegno immobiliare presente- mente iscritto e uno. cosiddetta ipoteca. d'importo massimo 0.' sensi dell'art. 794 cp. 2 CO, che indica 10. somma massima (compresi gli interessi e gli accessori) per cui il pegno immobiliare costituisce la garanzia. Siccome il credito non e garantito neUa misura in cui eccede quest'importo. l'annotazione deI saggio dell'interesse non ha senso in 340 Verwaltungs- und Disziplina.rrecht_ siffatti casi (cfr. LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachen- recht, note 12-15 all'art. 794). Ma anche se, come l'Autorita. cantonale di vigilanza ha ammesso, Ia, Banca dello Stato deI Oantone Ticino avesse chiesto che l'ipoteca d'importo massimo fosse trasfor- mata in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo &so, l'istanza non potrebbe essere accolta. L'art. 799 cp. 2 00, secondo cui il contratto di costituzione deI pegno immobiliare richiade per Ia sua validita l'atto pubblico, vale in linea di massima anche per la modificazione d'un atto ipotecario gia esistente, eccettuate Ie stipulazioni complementari che liberano il gravato, quali, ad esempio, 10 sgravio deI pegno, la riduzione della somma garantita (LEEMANN, Kommentar z. ZGB, Sachenrecht nota 52 e seg. all 'art. 799 00). La trasformazione di un'ipoteca d'importo massimo in un'ipoteca a garanzia d'un mutuo fisso non porta seco una siffata liberazione, ma ha come conseguenza, anche se il debito non e aumentato, la trasformazione dell'attuale specie di pegno. Anzi, in concreto, dalla trasformazione risulterebbe un aumento deI debito, poiche all'attuale ammontare massimo di 2740 fr. verrebbero ad aggiungersi gIi interessi deI mutuo. Una siffatta modifi- cazione potrebbe essere adunque pattuita soltanto nella forma prevista dall'art. 799 cp. 200 (cfr. Giurisprudenza delle autorita amministrative della Oonfaderazione, anno 1938, fascicolo 12, pag. 82-83). 1l Tribunale federale pron'lJ,ncia : Il ricorso e respinto.
57. Ardt de Ja Ie Cour eiVile du 29 novembre 1949 dans la cause Suchard HoJding S. A. contre Bureau fMeral de la propriete intelJectueUe. Marquea de jabriqm. TraruJfert (art. 11 LMF). Enregistrement au , nom du cessionnaire (art. 7, 7bis et 16 LMF). Non-cessibiliM de 13 marque sa.ns l'entreprise ; principe et excep- tions (consid. 2). Regiatersachen. N0 57. 341 Cession d'une marque de fabrique par une societ6 d'exploitation a une BOciet6 holding qui 13 contröle et a. qui appartient deja le procede de fabrication des produits munis de 13 marque, celle-ci devant continuer a. etre utilisee par 1a socieM d'exploitation en vertu d'une licence (consid. 3). Conditions auxquelles une societ6 holding est autorls6e a faire enregistrer en son nom des marques individuelles destinees a des produits fabriques ou mis dans le commerce par des BOcie-tes- filles. sans s'exposer a. l'action en radiation pour non-usage de l'art. 9 LMF (consid. 4). Fabrikmarken, Uebertragung (AXt. 11 MSchG). Eintragung auf den Namen des Ze88ionars (Art. 7, 7bis, 16 MSchG). Nichtübertragbarkeit der Marke ohne das Unternehmen; Grund- satz und Ausnahmen (Erw. 2). Übertragung einer Marke durch eine Betriebsgesellschaft auf die Holdinggesellschaft, von der sie kontrolliert wird und der bereits das Fabrikationsverfa.hren der mit der Marke ver- sehenen Produkte gehört, wobei die Marke auch weiterhin von der Betriebsgesellschaft gebraucht werden soll auf Grund einer Lizenz (Erw. 3). . Voraussetzungen, unter denen eine Holdinggesellschaft befugt ist, auf ihren Namen individuelle, für die Erzeugnisse oder Handelswaren von Tochtergesellschaften bestimmte Marken eintragen zu lassen, ohne sich dabei der Gefahr einer Löschungs- klage wegen Nichtgebrauchs (Art. 9 MSchG) auszusetzen (Erw. 4). Marche di fabbrica. Trasferimento (art. 11 LMF). Iacrizione al nome del cessionario (art. 7, 7bis, 16 LMF). Incedibilita. della marca senza l'azienda.; principio ed eccezioni (consid. 2). Cessione d'una, marca di fabbrica da parte d'nna. societ8. di sfrutta- mento ad una societa. holding che la controlla e alla quale appartiene giB. il procedimento di fab?ricazione dei prod?~ti muniti deUa marca, la quale deve contmuare ad essere utiliz- zata dalla societa. di sfruttamento in virtU d'una licenza. (consid. 3). Condizioni, alle quali' nna. societ8. holding e autorizzata a fare iscrivere a suo nome marche individuali destinate a prodotti fabbricati 0 messi in commercio da societ8. affiliate senz'esporsi all'azione di ca.ncellazione per mancato uso a norms. dell'art. 9 LMF (consid. 4). A. - Philippe Suchard pare a cree en 1826 a Serriere8 (NeucM.tel) une fabrique de chocolat. L'entreprise s'est considerablement developpee en Suisse et a l'etranger. Elle a pris enfin la forme d'une socieM anonyme, « Suchard Societß anonyme )), avec siege a Neuchatel, et ayant pour but, d'apres l'art. 3 M. 1 des statuts du 300ctobre 1926, « Ia preparation, la fabrication et la vente du cacao, des diverlles especes de chocolat et de tous articles simi1aires », avec la possibilite de « creer elle-meme d'autres entreprises