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65_I_125

BGE 65 I 125

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Deutsch CH
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Staamrecht.

schen. Die inbezug auf die letztere gemachten Ausführun-

gen treffen auch hier zu und führen zur Verneinung der

kantonalen Kompetenz. Diese Folge kann aber nur ausge-

sprochen werden für den sachlich angefochtenen Teil der

Initiative, nicht für den Rest. Ob die teilweise Ungültig-

keit der Initiative bewirkt, dass die ganze Initiative dahin-

fällt, ist eine Frage des kantonalen Staatsrechtes (s. BGE

61 I 338), die mit der Kompetenzfrage nichts zu tun hat.

Demnach erkennt das Bund.esgericht :

1. Der Kanton Basel-Stadt ist unzuständig, ein Gesetz

im Sinne der sog. « sozialdemokratischen Initiative» betr.

Verbot der « nationalsozialistischen, vorwiegend von Aus-

ländern gebildeten Organisationen und Vereine, die als

Auslandstellen, Ortsgruppen oder Stützpunkte deutscher

Reichsorganisationen tätig sind, wie Nationalsozialistische

Deutsche Arbeiterpartei, Nationalsozialistische Frauen-

schaft, Hitler-J ugend, Bund deutscher Mädchen, Deutsche

Arbeitsfront, Nationalsozialistische Gemeinschaft Kraft

durch Freude, Nationalsozialistischer Frontkämpferbund,

Deutsche Studentenschaft» sowie der « Organisationen

anderer Art, die tatsächlich oder ihrer Zweckbestimmung

nach eine ähnliche Tätigkeit wie die genannten Organisa-

tionen und Vereine entfalten, sofern ihre Mitglieder vor-

wiegend Ausländer sind », zu erlassen.

2. Der Kanton Basel-Stadt ist unzuständig, ein Gesetz

im Sinne von § 1 der sog. « bürgerlichen Initiative» zu er-

lassen, soweit damit dieselben Auslandsorganisationen in

Basel-Stadt verboten werden wie durch § 1 der sog.« sozial-

demokratischen » Initiative.

3. Der Grosse Rat von Basel-Stadt wird angewiesen, den

beiden Initiativen im Sinne der vorstehenden Unzustän-

digkeitserklärungen keine weitere Folge zu geben.

r

Staatsverträge. N0 20.

VII. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

20. Sentenza deI 12 Iuglio 1939

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nella causa Antonio Sonvico e liteconsorti contro Edoardo Sonvico.

L'art. 17 cp. 3 deI trattato di domicilio e conso~re conclnso tra

l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868 non V1e~a .una pror?ga

di foro in virtu di un accordo unanime degli mteressatl.

Art 17 Ahs. 3 des Niederlassungs- und Konsularvertrages mit

italien vom 22. Juli 1868 steht einer Vereinbarung sämtlicher

Beteiligten über die Wahl eines andern Gerichtstandes nicht

im Wege.

L'art. 17 al. 3 de la Convention d'etablissement et consulaire

entre la Suisse et l'Italje, du 22 juillet 1868: n'exclut pas la

validite d'un accord coneIu entre tons les interesses et portant

prorogation de for.

A. -

Il 4 gennaio 1935, moriva a Cadorago (Italia),

ov'era domiciliato, Luigi Sonvico, di nazionalita italiana,

istituendo con testamento olografo 30 novembre 1933

usufruttuaria dei suoi beni sua moglie Laura ed erede

universale suo figlio Edoardo.

Gli altri figli deI de cujus, eccettuata Marina, e eioe

Antonio, Ernesto, Orsolina, come pure gli eredi della

predefunta figlia Florinda promovevano, in data 31

luglio 1935, davanti alla Pretura di Mendrisio, azione

di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti

di Laura ed Edoardo Sonvico. Per giustificare la compe-

tenza deI giudice adito, gli attori invocavano una conven-

zione deI seguente tenore :

« Mendrisio 28 marzo 1935.

I sottoscritti Eredi deI defunto Sonvico Luigi fu

Giosue dichiarano di eleggere come foro i Tribunali

Ticinesi per ogni eventuale azione relativa alla succes-

sione dello stesso defunto Sonvico ed in relazione al

suo testamento pubblicato presso la Pretura di Mendri-

sio in data 12 gennaio 1935 come da rogito N. 1442

deI Notaio Avv. Siro Mantegazza.

126

Staatsrecht.

La presente per ogni effetto di legge, rimossa ogni

eeeezione.

In fede: Laura ved. Sonvieo

. Sonvieo Marina in Terzaghi

E. Sonvieo».

Con sentenza 11 luglio 1938 il Pretore di Mendrisio

ammetteva parzialmente la petizione nei eonfronti di

Edoardo Sonvieo (nel frattempo la eonvenuta Laura

Sonvieo era decessa). Riguardo alla sua eompetenza, il

giudice di prime eure osservava ehe, trattandosi di una

vertenza relativa alla sueeessione di un eittadino morto

in Italia ove era domieiliato, i tribunali tieinesi sarebbero

ineompetenti a norma deI trattato di domieilio e eonsolare

coneluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868; ma

ehe la loro competenza e d9ta dane diehiarazione 28

marzo 1935 dei eonvenuti, ritenuto ehe il diritto appli-

cabile in eonereto, ed anehe su questo punto le parti

sono d'aceordo, sia quello italiano.

Tanto gli attori, quanta il eonvenuto si aggravavano

alla Camera eivile dei Tribunale di appello, la quale, eon

sentenza 9 maggio 1939, dichiarava ineompetente il

giudiee ticinese a conoseere dell'azione proposta, in

sostanza per i seguenti motivi : La eontestazione tra le

parti e strettamente di natura sueeessoria. Nei rapporti

eon l'Italia la Svizzera e vineolata dal trattato di domi-

cilio e eonsolare deI 22 luglio 1868 che stabilisce per tutta

la sueeessione il prineipio della legge deI luogo di origine

e la giurisdizione dei tribunali rispettivamente svizzeri

od italiani, secondo la nazionalita deI de cujU8 (art. 17

deI trattato e art. IV deI protoeollo annesso). Si tratta

di una competenza partieolare ratione 'flI!1teriae, ehe non

pUD essere prorogata dalla volonta delle parti. Potrebbesi

obbiettare ehe al easo in esame non torna applicabile

l'art. 17 deI trattato, poiche il de cujus e morto in Italia,

ov'era domiciliato. Ma anche se cosi fosse, la conclusione

non potrebbe essere diversa. Infatti, se la giurisdizione

e la legge italiana sono esclusivamente applicabili alla.

I

Staatsverträge. No 20.

sueeessione di un italiano morto in Isvizzera, a maggion-

ragione esse debbono applicarsi nel caso in cui il defunto,

era domieiliato in Italia .

O. -

Gli attori hanno interposto tempestivo ricorso'

di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo·

l'annuUamento della suddetta sentenza, siccome in urto

col trattato italo-svizzero deI 22 luglio 1868 e contraria:.

all'art. 4 CF. Secondo i ricorrenti, ci si trova di fronte-

ad una competenza ratione loci, la quale e prorogabile

dalle parti.

Considerando in diritto :

Si tratta di una vertenza coneernente la suecessione--

di un italiano morto in Italia, ov'era domiciliato.

Ci si chiede anzitutto se queste caso sia eontemplato

dall'art. 17 ep. 3 deI trattato di domicilio e eonsolare

concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868.

Per una risposta negativa a tale quesito si pUD invocare'

ehe, dato il suo tenore, la norma di foro prevista dal

suddetto articolo non regola la questione della eompetenza

per tutti i easi di eontestazioni sueeessorie ehe possono--

sorgere tra i eittadini dei due stati eontraenti, ma si

riferisee soltanto alle eontestazioni relative alla succes.,

sione di un italiano morto (e domieiliato) in Isvizzera 0.-

di uno svizzero morto (e domieiliato) in Italia.

D'altro canto perD l'applieabilita deI trattato potrebbe ..

sostenersi ragionando « a fortiori»; se l'art. 17 ep. 3 e

applieabile gia al caso in eui si tratti di una sueeessione

d'un italiano morto e domieiliato in Isvizzera, a piu forte

ragione esso e applieabile quando il de cujus e morto

in Italia, ove aveva il suo domieilio.

Cheeehe ne sia, e eioe si neghi 0 si ammetta l'appliea-

bilita dell'art. 17 ep. 3 deI trattato alle vertenze coneer-

nenti la sueeessione di un italiano morto e domieiliato

in Italia, la sentenza della Camera eivile deI Tribunale

di appelle va annullata.

E' chiaro che se il trattato e inapplieabile, il Giudice

128

Staatsrecht.

di appello l'ha violato, applieandolo a torto in eonereto.

Ma anehe se il trattato fosse per se stesso applieabile,

nel fattispeeie quest'applieazione va eselusa pel tenore

della proroga· di foro sottoseritta dalla parte eonvenuta

a favore degli attori. Infatti I'art. 17 ep. 3 deI trattato

italo-svizzero non signifiea ehe un tribunale ineompetente

non possa esser reso eompetente da una eonvenzione

delle parti: quando tutti gli interessati sono d'aeeordo

di rinunciare alla tutela della giurisdizione nazionale deI

de cujus, viene a maneare la necessita di sottoporre la

suecessione ad un foro ehe pua essere diseomodo alla

totalita degli eredi. Questa interpretazione appare tanto

piil giustifieata in quanto il Tribunale federale, eon sen-

tenza 16 febbraio 1899, ha ammesso ehe l'art. II deI

trattato franeo-svizzero, il quale stabilisce ehe il tribunale

svizzero 0 francese incompetente a norma deI trattato

dovra d'ufficio ed anche in assenza deI convenuto nman-

dare le parti al giudice eompetente, non eselude una

deroga in virtil di una convenzione tra Ie parti, ma signi-

nea soltanto ehe, se non si trova in presenza di una volonta

delle parti ehe stabilisea la sua eompetenza, il tribunale

ineompetente seeondo il trattato deve rifiutaisi di esami-

nare Ia eontroversia nel merito. Non si vede perehe tale

:soluzione non debba valere anehe per l'art. 17 ep. 3 001

trattato italo-svizzero.

Devesi pera avvertire ehe, annullando in virtil di

quanto sopra l'impugnato giudizio, non segne senz'altro

la competenza dei tribunali tieinesi a pronunciarsi sul

merito della eontestazione in parola. La Camera civile

deI Tribunale di appello deve anzitutto esaminare se

questa eompetenza e data, astraendo da} trattato itaIo-

svizzero deI 22 luglio 1868.

Il Tribunale federale rpronuncia :

Il rieorso e ammesso e la querelata sentenza 9 maggio

1939 della Camera eivile deI Tribunale di appello deI

Cantone Tieino e annullata.

T

i

Organisation der Bundesrechtspflege. N0 21.

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VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

21. Entscheid vom 12. l\lai 1939 i. S. Gemeinde Hondwil gegen

Säntis-Sehwebebahn A.-G. und Regierungsrat von Apllcnzell

A.-Rh.

Legitimation (Art. 178 Ziff. 2 OG) :

Sie bestimmt sich nicht nach der Partei stellung im kantonalen

Verfahren (Erw. 1);

Als Rechtsmittel zum Schutze des Bürgers gegen Übergriffe der

öffentlichen Gewalt fehlt sie der Gemeinde zur Anfechtung von

Entscheiden kantonaler Behörden über den gemeindlichen

Steueranspruch (Erw. 3);

Gegen blosse Zwischenverjügungen ist die staatsrechtliche Be-

schwerde mangels eines bleibenden rechtlichen Nachteils unzu-

lässig (Erw. 4);

Gemeindeautonomie : sie wird nicht verletzt durch Steuerentscheide

kantonaler Behörden, denen nach der kantonalen Gesetzgebung

die verbindliche Veranlagung zur Gemeindesteuer obliegt

(Erw. 2).

La qualite pour agir (art. 178 ch. 2 OJ)se determine independam-

ment de la position des pani es clans la procedure cantonale

(consid. 1).

Le recours de droit public devant servir essentiellement a proteger

les citoyens contre les empietements de Ja puissance publique,

les communes ne peuvent attaquer par cette voie de droit les

decisions prises par les autorites cantonales en matiere d'im-

pöts communaux (consid. 3).

Les iugements pretj'udiciels ne peuvent etre attaques par la voie du

recours de droit public, sauf s'iIs portent une atteinte durable

a la situation juridique du recourant (consid. 4).

A ~~tonomie communale: Les decisions d'autorites cantonales

relatives aux impöts communaux n'y portent pas atteinte

lorsque ces autorites sont competentes en cette matie.re de par

le droit calltonal (consid. 2). '

La qualitd per agire (art. 178 cifra 2 OGF) si determina indipen-

dentemente daUa posizione delle parti neUa procedura canto-

nale (consid. 1).

l\1irando essenzialmente a proteggere i cittadini dagli abusi dei

poteri pubblici, iI ricorso di diritto pubblico non pue. essere

interposto dai comuni contro le decisioni prese dalle autorita

cantonali in materia d'imposte comunali (consid. 3).

Le sentenze interlocutorie non possono essere impugnate mediante

ricorso di diritto pubblico, salvo se pregiudicano in modo

duraturo i1 ricorrente (consid. 4).

L'autonomia comunale non e lesa dalle decisioni di autorita can-

tonali relative alle imposte comunali se queste autorita sono

competenti in tale materia in virtu deI diritto cantonale (con-

sid. 2).

AS 65 I -

1939

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