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65_I_125

BGE 65 I 125

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Deutsch CH
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124 Staamrecht. schen. Die inbezug auf die letztere gemachten Ausführun- gen treffen auch hier zu und führen zur Verneinung der kantonalen Kompetenz. Diese Folge kann aber nur ausge- sprochen werden für den sachlich angefochtenen Teil der Initiative, nicht für den Rest. Ob die teilweise Ungültig- keit der Initiative bewirkt, dass die ganze Initiative dahin- fällt, ist eine Frage des kantonalen Staatsrechtes (s. BGE 61 I 338), die mit der Kompetenzfrage nichts zu tun hat. Demnach erkennt das Bund.esgericht :

1. Der Kanton Basel-Stadt ist unzuständig, ein Gesetz im Sinne der sog. « sozialdemokratischen Initiative» betr. Verbot der « nationalsozialistischen, vorwiegend von Aus- ländern gebildeten Organisationen und Vereine, die als Auslandstellen, Ortsgruppen oder Stützpunkte deutscher Reichsorganisationen tätig sind, wie Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Nationalsozialistische Frauen- schaft, Hitler-J ugend, Bund deutscher Mädchen, Deutsche Arbeitsfront, Nationalsozialistische Gemeinschaft Kraft durch Freude, Nationalsozialistischer Frontkämpferbund, Deutsche Studentenschaft» sowie der « Organisationen anderer Art, die tatsächlich oder ihrer Zweckbestimmung nach eine ähnliche Tätigkeit wie die genannten Organisa- tionen und Vereine entfalten, sofern ihre Mitglieder vor- wiegend Ausländer sind », zu erlassen.

2. Der Kanton Basel-Stadt ist unzuständig, ein Gesetz im Sinne von § 1 der sog. « bürgerlichen Initiative» zu er- lassen, soweit damit dieselben Auslandsorganisationen in Basel-Stadt verboten werden wie durch § 1 der sog.« sozial- demokratischen » Initiative.

3. Der Grosse Rat von Basel-Stadt wird angewiesen, den beiden Initiativen im Sinne der vorstehenden Unzustän- digkeitserklärungen keine weitere Folge zu geben. r Staatsverträge. N0 20. VII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX

20. Sentenza deI 12 Iuglio 1939 125 nella causa Antonio Sonvico e liteconsorti contro Edoardo Sonvico. L'art. 17 cp. 3 deI trattato di domicilio e conso~re conclnso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868 non V1e~a .una pror?ga di foro in virtu di un accordo unanime degli mteressatl. Art 17 Ahs. 3 des Niederlassungs- und Konsularvertrages mit italien vom 22. Juli 1868 steht einer Vereinbarung sämtlicher Beteiligten über die Wahl eines andern Gerichtstandes nicht im Wege. L'art. 17 al. 3 de la Convention d'etablissement et consulaire entre la Suisse et l'Italje, du 22 juillet 1868: n'exclut pas la validite d'un accord coneIu entre tons les interesses et portant prorogation de for. A. - Il 4 gennaio 1935, moriva a Cadorago (Italia), ov'era domiciliato, Luigi Sonvico, di nazionalita italiana, istituendo con testamento olografo 30 novembre 1933 usufruttuaria dei suoi beni sua moglie Laura ed erede universale suo figlio Edoardo. Gli altri figli deI de cujus, eccettuata Marina, e eioe Antonio, Ernesto, Orsolina, come pure gli eredi della predefunta figlia Florinda promovevano, in data 31 luglio 1935, davanti alla Pretura di Mendrisio, azione di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti di Laura ed Edoardo Sonvico. Per giustificare la compe- tenza deI giudice adito, gli attori invocavano una conven- zione deI seguente tenore : « Mendrisio 28 marzo 1935. I sottoscritti Eredi deI defunto Sonvico Luigi fu Giosue dichiarano di eleggere come foro i Tribunali Ticinesi per ogni eventuale azione relativa alla succes- sione dello stesso defunto Sonvico ed in relazione al suo testamento pubblicato presso la Pretura di Mendri- sio in data 12 gennaio 1935 come da rogito N. 1442 deI Notaio Avv. Siro Mantegazza. 126 Staatsrecht. La presente per ogni effetto di legge, rimossa ogni eeeezione. In fede: Laura ved. Sonvieo . Sonvieo Marina in Terzaghi E. Sonvieo». Con sentenza 11 luglio 1938 il Pretore di Mendrisio ammetteva parzialmente la petizione nei eonfronti di Edoardo Sonvieo (nel frattempo la eonvenuta Laura Sonvieo era decessa). Riguardo alla sua eompetenza, il giudice di prime eure osservava ehe, trattandosi di una vertenza relativa alla sueeessione di un eittadino morto in Italia ove era domieiliato, i tribunali tieinesi sarebbero ineompetenti a norma deI trattato di domieilio e eonsolare coneluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868; ma ehe la loro competenza e d9ta dane diehiarazione 28 marzo 1935 dei eonvenuti, ritenuto ehe il diritto appli- cabile in eonereto, ed anehe su questo punto le parti sono d'aceordo, sia quello italiano. Tanto gli attori, quanta il eonvenuto si aggravavano alla Camera eivile dei Tribunale di appello, la quale, eon sentenza 9 maggio 1939, dichiarava ineompetente il giudiee ticinese a conoseere dell'azione proposta, in sostanza per i seguenti motivi : La eontestazione tra le parti e strettamente di natura sueeessoria. Nei rapporti eon l'Italia la Svizzera e vineolata dal trattato di domi- cilio e eonsolare deI 22 luglio 1868 che stabilisce per tutta la sueeessione il prineipio della legge deI luogo di origine e la giurisdizione dei tribunali rispettivamente svizzeri od italiani, secondo la nazionalita deI de cujU8 (art. 17 deI trattato e art. IV deI protoeollo annesso). Si tratta di una competenza partieolare ratione 'flI!1teriae, ehe non pUD essere prorogata dalla volonta delle parti. Potrebbesi obbiettare ehe al easo in esame non torna applicabile l'art. 17 deI trattato, poiche il de cujus e morto in Italia, ov'era domiciliato. Ma anche se cosi fosse, la conclusione non potrebbe essere diversa. Infatti, se la giurisdizione e la legge italiana sono esclusivamente applicabili alla. I Staatsverträge. No 20. sueeessione di un italiano morto in Isvizzera, a maggion- ragione esse debbono applicarsi nel caso in cui il defunto, era domieiliato in Italia . O. - Gli attori hanno interposto tempestivo ricorso' di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo· l'annuUamento della suddetta sentenza, siccome in urto col trattato italo-svizzero deI 22 luglio 1868 e contraria:. all'art. 4 CF. Secondo i ricorrenti, ci si trova di fronte- ad una competenza ratione loci, la quale e prorogabile dalle parti. Considerando in diritto : Si tratta di una vertenza coneernente la suecessione-- di un italiano morto in Italia, ov'era domiciliato. Ci si chiede anzitutto se queste caso sia eontemplato dall'art. 17 ep. 3 deI trattato di domicilio e eonsolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868. Per una risposta negativa a tale quesito si pUD invocare' ehe, dato il suo tenore, la norma di foro prevista dal suddetto articolo non regola la questione della eompetenza per tutti i easi di eontestazioni sueeessorie ehe possono-- sorgere tra i eittadini dei due stati eontraenti, ma si riferisee soltanto alle eontestazioni relative alla succes., sione di un italiano morto (e domieiliato) in Isvizzera 0.- di uno svizzero morto (e domieiliato) in Italia. D'altro canto perD l'applieabilita deI trattato potrebbe .. sostenersi ragionando « a fortiori» ; se l'art. 17 ep. 3 e applieabile gia al caso in eui si tratti di una sueeessione d'un italiano morto e domieiliato in Isvizzera, a piu forte ragione esso e applieabile quando il de cujus e morto in Italia, ove aveva il suo domieilio. Cheeehe ne sia, e eioe si neghi 0 si ammetta l'appliea- bilita dell'art. 17 ep. 3 deI trattato alle vertenze coneer- nenti la sueeessione di un italiano morto e domieiliato in Italia, la sentenza della Camera eivile deI Tribunale di appelle va annullata. E' chiaro che se il trattato e inapplieabile, il Giudice 128 Staatsrecht. di appello l'ha violato, applieandolo a torto in eonereto. Ma anehe se il trattato fosse per se stesso applieabile, nel fattispeeie quest'applieazione va eselusa pel tenore della proroga· di foro sottoseritta dalla parte eonvenuta a favore degli attori. Infatti I'art. 17 ep. 3 deI trattato italo-svizzero non signifiea ehe un tribunale ineompetente non possa esser reso eompetente da una eonvenzione delle parti: quando tutti gli interessati sono d'aeeordo di rinunciare alla tutela della giurisdizione nazionale deI de cujus, viene a maneare la necessita di sottoporre la suecessione ad un foro ehe pua essere diseomodo alla totalita degli eredi. Questa interpretazione appare tanto piil giustifieata in quanto il Tribunale federale, eon sen- tenza 16 febbraio 1899, ha ammesso ehe l'art. II deI trattato franeo-svizzero, il quale stabilisce ehe il tribunale svizzero 0 francese incompetente a norma deI trattato dovra d'ufficio ed anche in assenza deI convenuto nman- dare le parti al giudice eompetente, non eselude una deroga in virtil di una convenzione tra Ie parti, ma signi- nea soltanto ehe, se non si trova in presenza di una volonta delle parti ehe stabilisea la sua eompetenza, il tribunale ineompetente seeondo il trattato deve rifiutaisi di esami- nare Ia eontroversia nel merito. Non si vede perehe tale :soluzione non debba valere anehe per l'art. 17 ep. 3 001 trattato italo-svizzero. Devesi pera avvertire ehe, annullando in virtil di quanto sopra l'impugnato giudizio, non segne senz'altro la competenza dei tribunali tieinesi a pronunciarsi sul merito della eontestazione in parola. La Camera civile deI Tribunale di appello deve anzitutto esaminare se questa eompetenza e data, astraendo da} trattato itaIo- svizzero deI 22 luglio 1868. Il Tribunale federale rpronuncia : Il rieorso e ammesso e la querelata sentenza 9 maggio 1939 della Camera eivile deI Tribunale di appello deI Cantone Tieino e annullata. T i Organisation der Bundesrechtspflege. N0 21. 129 VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

21. Entscheid vom 12. l\lai 1939 i. S. Gemeinde Hondwil gegen Säntis-Sehwebebahn A.-G. und Regierungsrat von Apllcnzell A.-Rh. Legitimation (Art. 178 Ziff. 2 OG) : Sie bestimmt sich nicht nach der Partei stellung im kantonalen Verfahren (Erw. 1) ; Als Rechtsmittel zum Schutze des Bürgers gegen Übergriffe der öffentlichen Gewalt fehlt sie der Gemeinde zur Anfechtung von Entscheiden kantonaler Behörden über den gemeindlichen Steueranspruch (Erw. 3); Gegen blosse Zwischenverjügungen ist die staatsrechtliche Be- schwerde mangels eines bleibenden rechtlichen Nachteils unzu- lässig (Erw. 4) ; Gemeindeautonomie : sie wird nicht verletzt durch Steuerentscheide kantonaler Behörden, denen nach der kantonalen Gesetzgebung die verbindliche Veranlagung zur Gemeindesteuer obliegt (Erw. 2). La qualite pour agir (art. 178 ch. 2 OJ)se determine independam- ment de la position des pani es clans la procedure cantonale (consid. 1). Le recours de droit public devant servir essentiellement a proteger les citoyens contre les empietements de Ja puissance publique, les communes ne peuvent attaquer par cette voie de droit les decisions prises par les autorites cantonales en matiere d'im- pöts communaux (consid. 3). Les iugements pretj'udiciels ne peuvent etre attaques par la voie du recours de droit public, sauf s'iIs portent une atteinte durable a la situation juridique du recourant (consid. 4). A ~~tonomie communale: Les decisions d'autorites cantonales relatives aux impöts communaux n'y portent pas atteinte lorsque ces autorites sont competentes en cette matie.re de par le droit calltonal (consid. 2). ' La qualitd per agire (art. 178 cifra 2 OGF) si determina indipen- dentemente daUa posizione delle parti neUa procedura canto- nale (consid. 1). l\1irando essenzialmente a proteggere i cittadini dagli abusi dei poteri pubblici, iI ricorso di diritto pubblico non pue. essere interposto dai comuni contro le decisioni prese dalle autorita cantonali in materia d'imposte comunali (consid. 3). Le sentenze interlocutorie non possono essere impugnate mediante ricorso di diritto pubblico, salvo se pregiudicano in modo duraturo i1 ricorrente (consid. 4). L'autonomia comunale non e lesa dalle decisioni di autorita can- tonali relative alle imposte comunali se queste autorita sono competenti in tale materia in virtu deI diritto cantonale (con- sid. 2). AS 65 I - 1939 9