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Staamrecht.
schen. Die inbezug auf die letztere gemachten Ausführun-
gen treffen auch hier zu und führen zur Verneinung der
kantonalen Kompetenz. Diese Folge kann aber nur ausge-
sprochen werden für den sachlich angefochtenen Teil der
Initiative, nicht für den Rest. Ob die teilweise Ungültig-
keit der Initiative bewirkt, dass die ganze Initiative dahin-
fällt, ist eine Frage des kantonalen Staatsrechtes (s. BGE
61 I 338), die mit der Kompetenzfrage nichts zu tun hat.
Demnach erkennt das Bund.esgericht :
1. Der Kanton Basel-Stadt ist unzuständig, ein Gesetz
im Sinne der sog. « sozialdemokratischen Initiative» betr.
Verbot der « nationalsozialistischen, vorwiegend von Aus-
ländern gebildeten Organisationen und Vereine, die als
Auslandstellen, Ortsgruppen oder Stützpunkte deutscher
Reichsorganisationen tätig sind, wie Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei, Nationalsozialistische Frauen-
schaft, Hitler-J ugend, Bund deutscher Mädchen, Deutsche
Arbeitsfront, Nationalsozialistische Gemeinschaft Kraft
durch Freude, Nationalsozialistischer Frontkämpferbund,
Deutsche Studentenschaft» sowie der « Organisationen
anderer Art, die tatsächlich oder ihrer Zweckbestimmung
nach eine ähnliche Tätigkeit wie die genannten Organisa-
tionen und Vereine entfalten, sofern ihre Mitglieder vor-
wiegend Ausländer sind », zu erlassen.
2. Der Kanton Basel-Stadt ist unzuständig, ein Gesetz
im Sinne von § 1 der sog. « bürgerlichen Initiative» zu er-
lassen, soweit damit dieselben Auslandsorganisationen in
Basel-Stadt verboten werden wie durch § 1 der sog.« sozial-
demokratischen » Initiative.
3. Der Grosse Rat von Basel-Stadt wird angewiesen, den
beiden Initiativen im Sinne der vorstehenden Unzustän-
digkeitserklärungen keine weitere Folge zu geben.
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Staatsverträge. N0 20.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
20. Sentenza deI 12 Iuglio 1939
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nella causa Antonio Sonvico e liteconsorti contro Edoardo Sonvico.
L'art. 17 cp. 3 deI trattato di domicilio e conso~re conclnso tra
l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868 non V1e~a .una pror?ga
di foro in virtu di un accordo unanime degli mteressatl.
Art 17 Ahs. 3 des Niederlassungs- und Konsularvertrages mit
italien vom 22. Juli 1868 steht einer Vereinbarung sämtlicher
Beteiligten über die Wahl eines andern Gerichtstandes nicht
im Wege.
L'art. 17 al. 3 de la Convention d'etablissement et consulaire
entre la Suisse et l'Italje, du 22 juillet 1868: n'exclut pas la
validite d'un accord coneIu entre tons les interesses et portant
prorogation de for.
A. -
Il 4 gennaio 1935, moriva a Cadorago (Italia),
ov'era domiciliato, Luigi Sonvico, di nazionalita italiana,
istituendo con testamento olografo 30 novembre 1933
usufruttuaria dei suoi beni sua moglie Laura ed erede
universale suo figlio Edoardo.
Gli altri figli deI de cujus, eccettuata Marina, e eioe
Antonio, Ernesto, Orsolina, come pure gli eredi della
predefunta figlia Florinda promovevano, in data 31
luglio 1935, davanti alla Pretura di Mendrisio, azione
di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti
di Laura ed Edoardo Sonvico. Per giustificare la compe-
tenza deI giudice adito, gli attori invocavano una conven-
zione deI seguente tenore :
« Mendrisio 28 marzo 1935.
I sottoscritti Eredi deI defunto Sonvico Luigi fu
Giosue dichiarano di eleggere come foro i Tribunali
Ticinesi per ogni eventuale azione relativa alla succes-
sione dello stesso defunto Sonvico ed in relazione al
suo testamento pubblicato presso la Pretura di Mendri-
sio in data 12 gennaio 1935 come da rogito N. 1442
deI Notaio Avv. Siro Mantegazza.
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Staatsrecht.
La presente per ogni effetto di legge, rimossa ogni
eeeezione.
In fede: Laura ved. Sonvieo
. Sonvieo Marina in Terzaghi
E. Sonvieo».
Con sentenza 11 luglio 1938 il Pretore di Mendrisio
ammetteva parzialmente la petizione nei eonfronti di
Edoardo Sonvieo (nel frattempo la eonvenuta Laura
Sonvieo era decessa). Riguardo alla sua eompetenza, il
giudice di prime eure osservava ehe, trattandosi di una
vertenza relativa alla sueeessione di un eittadino morto
in Italia ove era domieiliato, i tribunali tieinesi sarebbero
ineompetenti a norma deI trattato di domieilio e eonsolare
coneluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868; ma
ehe la loro competenza e d9ta dane diehiarazione 28
marzo 1935 dei eonvenuti, ritenuto ehe il diritto appli-
cabile in eonereto, ed anehe su questo punto le parti
sono d'aceordo, sia quello italiano.
Tanto gli attori, quanta il eonvenuto si aggravavano
alla Camera eivile dei Tribunale di appello, la quale, eon
sentenza 9 maggio 1939, dichiarava ineompetente il
giudiee ticinese a conoseere dell'azione proposta, in
sostanza per i seguenti motivi : La eontestazione tra le
parti e strettamente di natura sueeessoria. Nei rapporti
eon l'Italia la Svizzera e vineolata dal trattato di domi-
cilio e eonsolare deI 22 luglio 1868 che stabilisce per tutta
la sueeessione il prineipio della legge deI luogo di origine
e la giurisdizione dei tribunali rispettivamente svizzeri
od italiani, secondo la nazionalita deI de cujU8 (art. 17
deI trattato e art. IV deI protoeollo annesso). Si tratta
di una competenza partieolare ratione 'flI!1teriae, ehe non
pUD essere prorogata dalla volonta delle parti. Potrebbesi
obbiettare ehe al easo in esame non torna applicabile
l'art. 17 deI trattato, poiche il de cujus e morto in Italia,
ov'era domiciliato. Ma anche se cosi fosse, la conclusione
non potrebbe essere diversa. Infatti, se la giurisdizione
e la legge italiana sono esclusivamente applicabili alla.
I
Staatsverträge. No 20.
sueeessione di un italiano morto in Isvizzera, a maggion-
ragione esse debbono applicarsi nel caso in cui il defunto,
era domieiliato in Italia .
O. -
Gli attori hanno interposto tempestivo ricorso'
di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo·
l'annuUamento della suddetta sentenza, siccome in urto
col trattato italo-svizzero deI 22 luglio 1868 e contraria:.
all'art. 4 CF. Secondo i ricorrenti, ci si trova di fronte-
ad una competenza ratione loci, la quale e prorogabile
dalle parti.
Considerando in diritto :
Si tratta di una vertenza coneernente la suecessione--
di un italiano morto in Italia, ov'era domiciliato.
Ci si chiede anzitutto se queste caso sia eontemplato
dall'art. 17 ep. 3 deI trattato di domicilio e eonsolare
concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868.
Per una risposta negativa a tale quesito si pUD invocare'
ehe, dato il suo tenore, la norma di foro prevista dal
suddetto articolo non regola la questione della eompetenza
per tutti i easi di eontestazioni sueeessorie ehe possono--
sorgere tra i eittadini dei due stati eontraenti, ma si
riferisee soltanto alle eontestazioni relative alla succes.,
sione di un italiano morto (e domieiliato) in Isvizzera 0.-
di uno svizzero morto (e domieiliato) in Italia.
D'altro canto perD l'applieabilita deI trattato potrebbe ..
sostenersi ragionando « a fortiori»; se l'art. 17 ep. 3 e
applieabile gia al caso in eui si tratti di una sueeessione
d'un italiano morto e domieiliato in Isvizzera, a piu forte
ragione esso e applieabile quando il de cujus e morto
in Italia, ove aveva il suo domieilio.
Cheeehe ne sia, e eioe si neghi 0 si ammetta l'appliea-
bilita dell'art. 17 ep. 3 deI trattato alle vertenze coneer-
nenti la sueeessione di un italiano morto e domieiliato
in Italia, la sentenza della Camera eivile deI Tribunale
di appelle va annullata.
E' chiaro che se il trattato e inapplieabile, il Giudice
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Staatsrecht.
di appello l'ha violato, applieandolo a torto in eonereto.
Ma anehe se il trattato fosse per se stesso applieabile,
nel fattispeeie quest'applieazione va eselusa pel tenore
della proroga· di foro sottoseritta dalla parte eonvenuta
a favore degli attori. Infatti I'art. 17 ep. 3 deI trattato
italo-svizzero non signifiea ehe un tribunale ineompetente
non possa esser reso eompetente da una eonvenzione
delle parti: quando tutti gli interessati sono d'aeeordo
di rinunciare alla tutela della giurisdizione nazionale deI
de cujus, viene a maneare la necessita di sottoporre la
suecessione ad un foro ehe pua essere diseomodo alla
totalita degli eredi. Questa interpretazione appare tanto
piil giustifieata in quanto il Tribunale federale, eon sen-
tenza 16 febbraio 1899, ha ammesso ehe l'art. II deI
trattato franeo-svizzero, il quale stabilisce ehe il tribunale
svizzero 0 francese incompetente a norma deI trattato
dovra d'ufficio ed anche in assenza deI convenuto nman-
dare le parti al giudice eompetente, non eselude una
deroga in virtil di una convenzione tra Ie parti, ma signi-
nea soltanto ehe, se non si trova in presenza di una volonta
delle parti ehe stabilisea la sua eompetenza, il tribunale
ineompetente seeondo il trattato deve rifiutaisi di esami-
nare Ia eontroversia nel merito. Non si vede perehe tale
:soluzione non debba valere anehe per l'art. 17 ep. 3 001
trattato italo-svizzero.
Devesi pera avvertire ehe, annullando in virtil di
quanto sopra l'impugnato giudizio, non segne senz'altro
la competenza dei tribunali tieinesi a pronunciarsi sul
merito della eontestazione in parola. La Camera civile
deI Tribunale di appello deve anzitutto esaminare se
questa eompetenza e data, astraendo da} trattato itaIo-
svizzero deI 22 luglio 1868.
Il Tribunale federale rpronuncia :
Il rieorso e ammesso e la querelata sentenza 9 maggio
1939 della Camera eivile deI Tribunale di appello deI
Cantone Tieino e annullata.
T
i
Organisation der Bundesrechtspflege. N0 21.
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VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
21. Entscheid vom 12. l\lai 1939 i. S. Gemeinde Hondwil gegen
Säntis-Sehwebebahn A.-G. und Regierungsrat von Apllcnzell
A.-Rh.
Legitimation (Art. 178 Ziff. 2 OG) :
Sie bestimmt sich nicht nach der Partei stellung im kantonalen
Verfahren (Erw. 1);
Als Rechtsmittel zum Schutze des Bürgers gegen Übergriffe der
öffentlichen Gewalt fehlt sie der Gemeinde zur Anfechtung von
Entscheiden kantonaler Behörden über den gemeindlichen
Steueranspruch (Erw. 3);
Gegen blosse Zwischenverjügungen ist die staatsrechtliche Be-
schwerde mangels eines bleibenden rechtlichen Nachteils unzu-
lässig (Erw. 4);
Gemeindeautonomie : sie wird nicht verletzt durch Steuerentscheide
kantonaler Behörden, denen nach der kantonalen Gesetzgebung
die verbindliche Veranlagung zur Gemeindesteuer obliegt
(Erw. 2).
La qualite pour agir (art. 178 ch. 2 OJ)se determine independam-
ment de la position des pani es clans la procedure cantonale
(consid. 1).
Le recours de droit public devant servir essentiellement a proteger
les citoyens contre les empietements de Ja puissance publique,
les communes ne peuvent attaquer par cette voie de droit les
decisions prises par les autorites cantonales en matiere d'im-
pöts communaux (consid. 3).
Les iugements pretj'udiciels ne peuvent etre attaques par la voie du
recours de droit public, sauf s'iIs portent une atteinte durable
a la situation juridique du recourant (consid. 4).
A ~~tonomie communale: Les decisions d'autorites cantonales
relatives aux impöts communaux n'y portent pas atteinte
lorsque ces autorites sont competentes en cette matie.re de par
le droit calltonal (consid. 2). '
La qualitd per agire (art. 178 cifra 2 OGF) si determina indipen-
dentemente daUa posizione delle parti neUa procedura canto-
nale (consid. 1).
l\1irando essenzialmente a proteggere i cittadini dagli abusi dei
poteri pubblici, iI ricorso di diritto pubblico non pue. essere
interposto dai comuni contro le decisioni prese dalle autorita
cantonali in materia d'imposte comunali (consid. 3).
Le sentenze interlocutorie non possono essere impugnate mediante
ricorso di diritto pubblico, salvo se pregiudicano in modo
duraturo i1 ricorrente (consid. 4).
L'autonomia comunale non e lesa dalle decisioni di autorita can-
tonali relative alle imposte comunali se queste autorita sono
competenti in tale materia in virtu deI diritto cantonale (con-
sid. 2).
AS 65 I -
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