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62_I_227

BGE 62 I 227

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Italiano CH
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:?:?6

Dans la pratique, l'art. 3 al. I de l'arrere attaque ne

pourra done etre applique que sous reserve d'un tel re-

eours. Mais il suffit de formuler iei eette reserve (qui est

reputee partie integrante du dispositif ci-dessous), sans

qu'il soit, pour autant, necessaire d'annuler l'arrere lui-

meme.

5. -

Sur un autre point encore, l'arrere prete a la cri-

tique. En son article 2, il interdit l'emploi des sous-titres

« Organe de lutte contre la Juiverie)), « Organe antise-

mite)). Le premier de ces termes est manifestement inju-

rieux et son interdiction est justifiee par les motifs develop-

pes dans les considerants ci-dessus. Il n'en est pas de meme

du second -

eneore que la redaction de 1'« Romme de

Droite» l'emploie coneurremment avec le premier. Le mot

d'« antisemitisme» est l'expression eonsacree pour de-

signer -

sans idee necessairement pejorative -

le mouve-

ment qui tend a limiter les droits aecordes aux Israelites

au sein de la nation. Or, comme on l'a releve sous n° 2

ei-dessus, ce mouvement n'est pas illegal, tant qu'il reste

sur le terrain de la eritique objeetive et tant qu'il ne se sert

pas de moyens illicites. En soi, l'emploi des termes « anti-

semite», « antisemitisme» n'est done pas contraire a la

paix publique et ne peut etre interdit purement et simple-

ment sans violation de rart. 55 CF. Toutefois eette eonsi-

deration ne permet pas d'annuler tout ou partie de l'arrere

a l'oeeasion du present recours. En effet, il n'est pas con-

teste que l'expression d'organe « antisemite» n'est pas

employee par « Reaction » mais seulement par 1'« Romme

de Droite)). Or, «Reaetion» (soit son editeur responsable)

etant seule en eause presentement, elle n'a pas qualite

pour demander la suppression d'une disposition qui ne la

touche pas.

Par ces moli/s, le Tribunal ficMral prononce :

Le recours est rejere dans le sens des motifs du present

arret.

Staai'lverträge. N° 46.

V. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

227

46. Sentenza. d.el G nonmbre 1936 neUa causa Monioo e. 'l'icino.

La convenzione anglo·svizzera 17 ottobre 1931 non regola ehe

aIeuni easi nettamente definiti di doppia imposizione delle

agenzie e non si puo quindi dedurne una norma per i casi di

doppia imposizione non previsti in essa eome ad es. quello

risultante dal fatto ehe la legge tributaria ticinese sot.topone

entro eerti limiti all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla

rendita anche

redditi e i capitali dei ticinesi residenti

all'estero.

Estratlo dai tatti.

A. -

A. eR. Monico, eittadini tieinesi oriundi di Dongio

sono domieiliati da molti anni a Londra ove esereitano

un'attivita commereiale. Per il 1935 il fiseo tieinese li ha

assoggettati all'imposta eantonale sulla sostanza e Bulla

rendita sugli stabili da essi posseduti nel Cantone e su

. . . .. fehi. di capitali e 2500 fehi. di rendita invoeando

l'art. 17 lett. adella legge tributaria tieinese, il quale

preserive:

« Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza

e sulla rendita :

a) eoloro ehe sono domiciliati nel Cantolle.

§ I tieinesi residenti all'estero inseritti nei cataloghi

elettorali 0 Ilei registri dei fuoehi sono cOllsiderati come

domieiliati. L'imposta sulla rendita delle professioni, delle

industrie e dei eommerei da essi esercitati all'estero, sara

percepita soltanto per la meta deI suo ammontare. »)

A. e R. Monico rieorrevano contro questa tassazione

domandando ehe fosse limitata agli stabili posseduti nel

Cantone. A sostegno delle loro eonclusioni i rieorrenti

allegavano segnatamente di possedere anehe la nazionalita

inglese e di pater quindi invocare la eonvenzione eonehiusa

il17 ottobre 1931 fra Ia Confederazione e la Gran Bretagna

228

Staat~l'echt.

« allo scopo di evitare certi easi di doppia illlPOsiziolle)

fra i quali si de~e comprendere quello risultante dal fat,to

ehe essi, pur es~ndo domiciliati a Londra, erano assog-

gettati per i capitali e la rendita all'imposta anche nel

Cantone Tieino.

B. -

Con decisione 25 lllarzo 1936 Ia Comlllissione

eantonale di ricorso in materia d'imposta ha respinto il

gravRme, dichiarando ehe la convenzione internazionale

invocata dai ricorrenti non era applicabile aUa fattispecie.

G. -

Alfredo e Riccardo Monieo hallllO interposto un

ricorso di diritto pubblico con eui domandano al Tribunale

federale l'alIDullamento della decisione 25 marzo 1936 e

l'esonero dalle imposte sui capitali e sulla rendita chieste

101'0 dal fisco ticinese per l'anno 1935. A sostegno di queste

domande i rieorrenti addueono ehe l'opinione dell'autorita

cantonale seeondo eui la eonvenzione angIo-svizzera deI

17 ottobre 1931 non si applieherebbe ad essi e erronea.

Essi possiedono anche Ia nazionalita inglese ed abitano

a Londra, dove geriscono un'azienda commereiale e pagano

le imposte, tornando nel Cantone Tieino solo intermitten-

temente per brevi periodi di vacanze, senza esereitarvi

nessuna attivita eommereiale. L'art. 17 LTC ehe, nono-

stante il domieilio all'estero, li assoggetta all'imposta sulla

sostanza mobile e sulla rendita nel Cantone, e ineompatibile

eoll'art. 2 della suddetta eonvenzione, il quale vieta Ia

doppia imposta nelle relazioni fra la Svizzera e Ia Gran

Bretagna.

Lo Stato deI Cantone Tieino ha proposto il rigetto deI

rieorso.

D. -

Con ufficio 19 settembre 1936 il giudice federale

delegato all'istruzione della causa ehiedeva al Diparti-

mento politieo federale dei chiarimenti sulla portata della

convenzione internazionale 17 ottobre 1931 per quanta

riguarda Ia fattispeeie. Dalla risposta in data 23 ottobre

1936 deI Dipartimento risulta segnatamente ehe Ia eon-

venzione mira soltanto ad impedire Ia doppia imposta in

eerti casi nettamente specificati in cui una persona domi-

Sta.aJsvt'l'idige. -So 4-6.

229

eiliata in uno degli Stati contraenti possiede nell'altro

un'agenzia. Inveee essa non si appliea nei easi in cui

l'imposizione deI eontribuente nell'altro Stato non e ehe

il corollario di un domicilio fiscale risultante non dai

rapporti eeonomiei ereati da un'agenzia, ma dal meolo

personale delIa nazionalitit. Gli Stati eontraenti non

avevano potuto intendersi su una definizione eomune deI

concetto di domieilio delle persone fisiehe e, per ognuno

di essi, questa nozione restava quindi definita dalla legge

nazionale. Si era per errore ehe nel catalogo, annesso aHa

eonvenzione, delle imposte svizzere alle quali era appli-

cabile l'art. 2, erano enumerate anche le tasse eomunali

tieinesi di fuoeatico, testatieo e personale ehe avevano una

base personale e non eeonomica. Il eatalogo in questione

non aveva pero carattere eonvenzionale e sarebbe stato

modifieato nelIa prossima edizione eoll'eliminazione delle

prefate tasse.

Gonsiderando in diritto :

I rieorrenti addueono ehe Ia doppia imposizione risul-

tante dal fatto ehe, nonostante illoro domieilio a Londra,

essi sono assoggettati all'imposta tieinese sulla rendita

e sulla sostanza, e vietata dalla eonvenzione anglo-svizzera

deI 17 ottobre 1931. Quest'opinione non e fondata. Il tenore

di questa eonvenzione, il suo titolo stesso, il pream bolo da

cui e preeeduta in eui e detto ehe i contraenti sono « ani-

mati daI desiderio di eonehiudere uua convenzioue aHo

seopo di esentuare reciprocamente, in eerti casi, da impo-

sizione i redditi 0 i benefici realizzati da agenzie e di faeili-

tare in questo modo Ia conclusione di una convenzione

generale al fine di evitare Ia doppia imposizione », il suo

istoriato (cfr. il Messaggio deI Consiglio federale, F. F. ed.

fralleese 1932, vol. I, p. 95 e seg.), dimostrano ch'essa

regola unieamente alcuni easi nettamente specificati di

doppia imposizione. Nei riguardi della Confederazione

questi casi sono indieati all'art. 2 della eonvenzione ehe

eoncede, con alcune merve, I'esonero da qualsiasi imposta

230

Stnntsrecht.

diretta. federale.: eantonale e e01l1unale sul reddito e sul

patrimonio « a t~tti i redditi 0 benefici ehe una persona

domieiliata nel Regno Unito e senza domieilio in Isvizzera

ritira direttamente 0 indh'ettamente da un'agenzia in

Isvizzera, e0111e pure ai patrimoni posseduti 0 impiegati

da questa persona in Isvizzera allo seope di realizzare

questi redditi 0 benefiei.))

In concreto i rieorrenti, domiciliati in hlghilterra, non

hanno un'agenzia in Isvizzera ove, secondo le loro dichiara-

zioni, non eseroitano nessuna attivita commerciale, e non

possono quindi prevalersi deI disposto dell'art. 2.

Ne si puo inferire dal divieto d'imposizione dei redditi

ehe una persona domieiliata in Inghilterra trae da un'agen-

zia in Isvizzera, che 10 stesso divieto debba valere a fortiori

anche per i redditi realizzati in Inghilterra da una persona

domiciliata in quel paese : osta infatti ad una simile illa-

zione la cireostanza gia rilevata ehe, colla eonvenzione

17 ottobre 1931, gli Stati contraenti non hanno, con deli-

berato proposito, inteso eliminare tutti i casi di doppia

imposizione che possono sorgere nelle loro relazioni, ma

solo quelli relativi alle agenzie. La convenzione non toglie

dunque al Cantone Ticino la faeolta, saneita dall'art. 17

della legge tributaria cantonale che crea un domicilio

fiscale necessario nel Cantone ai ticinesi residenti all'estero

inscritti nei cataloghi elettorali 0 nei registri dei fuochi,

d'assoggettare, in virtu e nei limiti previsti da questa

disposizione, i ricorrenti, suoi cittadini domiciliati in

Inghilterra, all'imposta sulla sostanza e sulla rendita nel

Cantone.

II Tribunale fedel'ale pronuncia :

Il ricorso e respinto.

47. Auszug aus dem l1rt6U vom 6. November 1986

i. S. Wittmel' gegen Daege.

Art. 2 Ziff. 2 des Vollstreckungsabkommens mit Deutschland.

Rechtliebe Bedeutung und Tragweite einer in einem zivilrecht-

Rtaatsverträgc. N° 47.

231

lichen Vertrag enthaltenen Gerichtstandsklausel. Sie gilt auch

für Streitigkeiten darüber, ob der Vertrag wegen absichtlicher

Täuschung unverbindlich sei und welche Ansprüche daraus

für die getäuschte Partei entstehen. Die Ungültigkeit des Ver-

trages zieht nicht ohne weiteres die Ungültigkeit der Gericht.

standsvereinbarung nach sich.

A. -

Am 24. Februar 1933 schloss der Rekursbeklagte

Daege in Berlin mit dem Rekurrenten Wittmer, der in

Basel wohnt, einen Vertrag ab, wodurch jener sich ver-

pflichtete, sich bei der Verwertung einer Erfindung des

Wilhelm Hotz betr. eine automatische Zugsicherung mit

Kapital zu beteiligen und zwar vorläufig mit ungeIahr

70,000 Fr. Der Vertrag enthält folgende Klausel: « Als

Gerichtstand ist zwischen uns Berlin vereinbart worden ».

Der Rekursbeklagte bezahlte den erwähnten Betrag und

später noch weitere 10,000 RM. Im Dezember 1934 erhob

er vor dem Landgericht in Berlin Klage auf Zahlung von

82,000 Fr. gegen den Rekurrenten und vier andere Per-

sonen. Er machte geltend, dass er durch Betrug der

Beklagten zur Beteiligung bei der Verwertung der Erfin-

dung veranlasst worden sei.

Der Rekurrent und die

übrigen Beklagten, die sich am Verfahren beteiligten,

erhoben die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit des

Landgerichtes Berlin. Dieses erklärte sich jedoch für die

Klage gegen einzelne Beklagte, darunter den Rekurrenten,

zuständig.

Es verpflichtete am 2. Januar 1936 den

Rekurrenten und einen andem Beklagten, dem Rekurs-

beklagten als Gesamtschuldner 70,000 Fr. Schadenersatz

zu bezahlen, indem es davon ausging, dass Betrug vorliege.

Der Rekursbeklagte leitete für die Forderung von

70,000 Fr. nebst Zins zu 5 % seit 14. Juni 1936 in Basel die

Betreibung ein gegen den Rekurrenten. Nachdem dieser

Rechtsvorschlag erhoben hatte, gewährte das Dreiergericht

des Kantons Basel-Stadt dem Rekursbeklagten auf Grund

des Urtei1s des Landgerichtes Berlin am 17. August 1936

die definitive Rechtsöffnung.

B. -

Gegen diesen Entscheid hat Wittmer die staats-

rechtliche Beschwerde ergriffen mit dem Antrag, er sei