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62_I_227

BGE 62 I 227

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Italiano CH
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:?:?6 Dans la pratique, l'art. 3 al. I de l'arrere attaque ne pourra done etre applique que sous reserve d'un tel re- eours. Mais il suffit de formuler iei eette reserve (qui est reputee partie integrante du dispositif ci-dessous), sans qu'il soit, pour autant, necessaire d'annuler l'arrere lui- meme.

5. - Sur un autre point encore, l'arrere prete a la cri- tique. En son article 2, il interdit l'emploi des sous-titres « Organe de lutte contre la Juiverie)), « Organe antise- mite )). Le premier de ces termes est manifestement inju- rieux et son interdiction est justifiee par les motifs develop- pes dans les considerants ci-dessus. Il n'en est pas de meme du second - eneore que la redaction de 1'« Romme de Droite» l'emploie coneurremment avec le premier. Le mot d'« antisemitisme» est l'expression eonsacree pour de- signer - sans idee necessairement pejorative - le mouve- ment qui tend a limiter les droits aecordes aux Israelites au sein de la nation. Or, comme on l'a releve sous n° 2 ei-dessus, ce mouvement n'est pas illegal, tant qu'il reste sur le terrain de la eritique objeetive et tant qu'il ne se sert pas de moyens illicites. En soi, l'emploi des termes « anti- semite», « antisemitisme» n'est done pas contraire a la paix publique et ne peut etre interdit purement et simple- ment sans violation de rart. 55 CF. Toutefois eette eonsi- deration ne permet pas d'annuler tout ou partie de l'arrere a l'oeeasion du present recours. En effet, il n'est pas con- teste que l'expression d'organe « antisemite» n'est pas employee par « Reaction » mais seulement par 1'« Romme de Droite)). Or, «Reaetion» (soit son editeur responsable) etant seule en eause presentement, elle n'a pas qualite pour demander la suppression d'une disposition qui ne la touche pas. Par ces moli/s, le Tribunal ficMral prononce : Le recours est rejere dans le sens des motifs du present arret. Staai'lverträge. N° 46. V. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 227

46. Sentenza. d.el G nonmbre 1936 neUa causa Monioo e. 'l'icino. La convenzione anglo·svizzera 17 ottobre 1931 non regola ehe aIeuni easi nettamente definiti di doppia imposizione delle agenzie e non si puo quindi dedurne una norma per i casi di doppia imposizione non previsti in essa eome ad es. quello risultante dal fatto ehe la legge tributaria ticinese sot.topone entro eerti limiti all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla rendita anche redditi e i capitali dei ticinesi residenti all'estero. Estratlo dai tatti. A. - A. eR. Monico, eittadini tieinesi oriundi di Dongio sono domieiliati da molti anni a Londra ove esereitano un'attivita commereiale. Per il 1935 il fiseo tieinese li ha assoggettati all'imposta eantonale sulla sostanza e Bulla rendita sugli stabili da essi posseduti nel Cantone e su . . . .. fehi. di capitali e 2500 fehi. di rendita invoeando l'art. 17 lett. adella legge tributaria tieinese, il quale preserive: « Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza e sulla rendita :

a) eoloro ehe sono domiciliati nel Cantolle. § I tieinesi residenti all'estero inseritti nei cataloghi elettorali 0 Ilei registri dei fuoehi sono cOllsiderati come domieiliati. L'imposta sulla rendita delle professioni, delle industrie e dei eommerei da essi esercitati all'estero, sara percepita soltanto per la meta deI suo ammontare. ») A. e R. Monico rieorrevano contro questa tassazione domandando ehe fosse limitata agli stabili posseduti nel Cantone. A sostegno delle loro eonclusioni i rieorrenti allegavano segnatamente di possedere anehe la nazionalita inglese e di pater quindi invocare la eonvenzione eonehiusa il17 ottobre 1931 fra Ia Confederazione e la Gran Bretagna 228 Staat~l'echt. « allo scopo di evitare certi easi di doppia illlPOsiziolle ) fra i quali si de~e comprendere quello risultante dal fat,to ehe essi, pur es~ndo domiciliati a Londra, erano assog- gettati per i capitali e la rendita all'imposta anche nel Cantone Tieino. B. - Con decisione 25 lllarzo 1936 Ia Comlllissione eantonale di ricorso in materia d'imposta ha respinto il gravRme, dichiarando ehe la convenzione internazionale invocata dai ricorrenti non era applicabile aUa fattispecie. G. - Alfredo e Riccardo Monieo hallllO interposto un ricorso di diritto pubblico con eui domandano al Tribunale federale l'alIDullamento della decisione 25 marzo 1936 e l'esonero dalle imposte sui capitali e sulla rendita chieste 101'0 dal fisco ticinese per l'anno 1935. A sostegno di queste domande i rieorrenti addueono ehe l'opinione dell'autorita cantonale seeondo eui la eonvenzione angIo-svizzera deI 17 ottobre 1931 non si applieherebbe ad essi e erronea. Essi possiedono anche Ia nazionalita inglese ed abitano a Londra, dove geriscono un'azienda commereiale e pagano le imposte, tornando nel Cantone Tieino solo intermitten- temente per brevi periodi di vacanze, senza esereitarvi nessuna attivita eommereiale. L'art. 17 LTC ehe, nono- stante il domieilio all'estero, li assoggetta all'imposta sulla sostanza mobile e sulla rendita nel Cantone, e ineompatibile eoll'art. 2 della suddetta eonvenzione, il quale vieta Ia doppia imposta nelle relazioni fra la Svizzera e Ia Gran Bretagna. Lo Stato deI Cantone Tieino ha proposto il rigetto deI rieorso. D. - Con ufficio 19 settembre 1936 il giudice federale delegato all'istruzione della causa ehiedeva al Diparti- mento politieo federale dei chiarimenti sulla portata della convenzione internazionale 17 ottobre 1931 per quanta riguarda Ia fattispeeie. Dalla risposta in data 23 ottobre 1936 deI Dipartimento risulta segnatamente ehe Ia eon- venzione mira soltanto ad impedire Ia doppia imposta in eerti casi nettamente specificati in cui una persona domi- Sta.aJsvt'l'idige. -So 4-6. 229 eiliata in uno degli Stati contraenti possiede nell'altro un'agenzia. Inveee essa non si appliea nei easi in cui l'imposizione deI eontribuente nell'altro Stato non e ehe il corollario di un domicilio fiscale risultante non dai rapporti eeonomiei ereati da un'agenzia, ma dal meolo personale delIa nazionalitit. Gli Stati eontraenti non avevano potuto intendersi su una definizione eomune deI concetto di domieilio delle persone fisiehe e, per ognuno di essi, questa nozione restava quindi definita dalla legge nazionale. Si era per errore ehe nel catalogo, annesso aHa eonvenzione, delle imposte svizzere alle quali era appli- cabile l'art. 2, erano enumerate anche le tasse eomunali tieinesi di fuoeatico, testatieo e personale ehe avevano una base personale e non eeonomica. Il eatalogo in questione non aveva pero carattere eonvenzionale e sarebbe stato modifieato nelIa prossima edizione eoll'eliminazione delle prefate tasse. Gonsiderando in diritto : I rieorrenti addueono ehe Ia doppia imposizione risul- tante dal fatto ehe, nonostante illoro domieilio a Londra, essi sono assoggettati all'imposta tieinese sulla rendita e sulla sostanza, e vietata dalla eonvenzione anglo-svizzera deI 17 ottobre 1931. Quest'opinione non e fondata. Il tenore di questa eonvenzione, il suo titolo stesso, il pream bolo da cui e preeeduta in eui e detto ehe i contraenti sono « ani- mati daI desiderio di eonehiudere uua convenzioue aHo seopo di esentuare reciprocamente, in eerti casi, da impo- sizione i redditi 0 i benefici realizzati da agenzie e di faeili- tare in questo modo Ia conclusione di una convenzione generale al fine di evitare Ia doppia imposizione », il suo istoriato (cfr. il Messaggio deI Consiglio federale, F. F. ed. fralleese 1932, vol. I, p. 95 e seg.), dimostrano ch'essa regola unieamente alcuni easi nettamente specificati di doppia imposizione. Nei riguardi della Confederazione questi casi sono indieati all'art. 2 della eonvenzione ehe eoncede, con alcune merve, I'esonero da qualsiasi imposta 230 Stnntsrecht. diretta. federale.: eantonale e e01l1unale sul reddito e sul patrimonio « a t~tti i redditi 0 benefici ehe una persona domieiliata nel Regno Unito e senza domieilio in Isvizzera ritira direttamente 0 indh'ettamente da un'agenzia in Isvizzera, e0111e pure ai patrimoni posseduti 0 impiegati da questa persona in Isvizzera allo seope di realizzare questi redditi 0 benefiei. )) In concreto i rieorrenti, domiciliati in hlghilterra, non hanno un'agenzia in Isvizzera ove, secondo le loro dichiara- zioni, non eseroitano nessuna attivita commerciale, e non possono quindi prevalersi deI disposto dell'art. 2. Ne si puo inferire dal divieto d'imposizione dei redditi ehe una persona domieiliata in Inghilterra trae da un'agen- zia in Isvizzera, che 10 stesso divieto debba valere a fortiori anche per i redditi realizzati in Inghilterra da una persona domiciliata in quel paese : osta infatti ad una simile illa- zione la cireostanza gia rilevata ehe, colla eonvenzione 17 ottobre 1931, gli Stati contraenti non hanno, con deli- berato proposito, inteso eliminare tutti i casi di doppia imposizione che possono sorgere nelle loro relazioni, ma solo quelli relativi alle agenzie. La convenzione non toglie dunque al Cantone Ticino la faeolta, saneita dall'art. 17 della legge tributaria cantonale che crea un domicilio fiscale necessario nel Cantone ai ticinesi residenti all'estero inscritti nei cataloghi elettorali 0 nei registri dei fuochi, d'assoggettare, in virtu e nei limiti previsti da questa disposizione, i ricorrenti, suoi cittadini domiciliati in Inghilterra, all'imposta sulla sostanza e sulla rendita nel Cantone. II Tribunale fedel'ale pronuncia : Il ricorso e respinto.

47. Auszug aus dem l1rt6U vom 6. November 1986

i. S. Wittmel' gegen Daege. Art. 2 Ziff. 2 des Vollstreckungsabkommens mit Deutschland. Rechtliebe Bedeutung und Tragweite einer in einem zivilrecht- Rtaatsverträgc. N° 47. 231 lichen Vertrag enthaltenen Gerichtstandsklausel. Sie gilt auch für Streitigkeiten darüber, ob der Vertrag wegen absichtlicher Täuschung unverbindlich sei und welche Ansprüche daraus für die getäuschte Partei entstehen. Die Ungültigkeit des Ver- trages zieht nicht ohne weiteres die Ungültigkeit der Gericht. standsvereinbarung nach sich. A. - Am 24. Februar 1933 schloss der Rekursbeklagte Daege in Berlin mit dem Rekurrenten Wittmer, der in Basel wohnt, einen Vertrag ab, wodurch jener sich ver- pflichtete, sich bei der Verwertung einer Erfindung des Wilhelm Hotz betr. eine automatische Zugsicherung mit Kapital zu beteiligen und zwar vorläufig mit ungeIahr 70,000 Fr. Der Vertrag enthält folgende Klausel: « Als Gerichtstand ist zwischen uns Berlin vereinbart worden ». Der Rekursbeklagte bezahlte den erwähnten Betrag und später noch weitere 10,000 RM. Im Dezember 1934 erhob er vor dem Landgericht in Berlin Klage auf Zahlung von 82,000 Fr. gegen den Rekurrenten und vier andere Per- sonen. Er machte geltend, dass er durch Betrug der Beklagten zur Beteiligung bei der Verwertung der Erfin- dung veranlasst worden sei. Der Rekurrent und die übrigen Beklagten, die sich am Verfahren beteiligten, erhoben die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit des Landgerichtes Berlin. Dieses erklärte sich jedoch für die Klage gegen einzelne Beklagte, darunter den Rekurrenten, zuständig. Es verpflichtete am 2. Januar 1936 den Rekurrenten und einen andem Beklagten, dem Rekurs- beklagten als Gesamtschuldner 70,000 Fr. Schadenersatz zu bezahlen, indem es davon ausging, dass Betrug vorliege. Der Rekursbeklagte leitete für die Forderung von 70,000 Fr. nebst Zins zu 5 % seit 14. Juni 1936 in Basel die Betreibung ein gegen den Rekurrenten. Nachdem dieser Rechtsvorschlag erhoben hatte, gewährte das Dreiergericht des Kantons Basel-Stadt dem Rekursbeklagten auf Grund des Urtei1s des Landgerichtes Berlin am 17. August 1936 die definitive Rechtsöffnung. B. - Gegen diesen Entscheid hat Wittmer die staats- rechtliche Beschwerde ergriffen mit dem Antrag, er sei