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Dans la pratique, l'art. 3 al. I de l'arrere attaque ne
pourra done etre applique que sous reserve d'un tel re-
eours. Mais il suffit de formuler iei eette reserve (qui est
reputee partie integrante du dispositif ci-dessous), sans
qu'il soit, pour autant, necessaire d'annuler l'arrere lui-
meme.
5. -
Sur un autre point encore, l'arrere prete a la cri-
tique. En son article 2, il interdit l'emploi des sous-titres
« Organe de lutte contre la Juiverie)), « Organe antise-
mite)). Le premier de ces termes est manifestement inju-
rieux et son interdiction est justifiee par les motifs develop-
pes dans les considerants ci-dessus. Il n'en est pas de meme
du second -
eneore que la redaction de 1'« Romme de
Droite» l'emploie coneurremment avec le premier. Le mot
d'« antisemitisme» est l'expression eonsacree pour de-
signer -
sans idee necessairement pejorative -
le mouve-
ment qui tend a limiter les droits aecordes aux Israelites
au sein de la nation. Or, comme on l'a releve sous n° 2
ei-dessus, ce mouvement n'est pas illegal, tant qu'il reste
sur le terrain de la eritique objeetive et tant qu'il ne se sert
pas de moyens illicites. En soi, l'emploi des termes « anti-
semite», « antisemitisme» n'est done pas contraire a la
paix publique et ne peut etre interdit purement et simple-
ment sans violation de rart. 55 CF. Toutefois eette eonsi-
deration ne permet pas d'annuler tout ou partie de l'arrere
a l'oeeasion du present recours. En effet, il n'est pas con-
teste que l'expression d'organe « antisemite» n'est pas
employee par « Reaction » mais seulement par 1'« Romme
de Droite)). Or, «Reaetion» (soit son editeur responsable)
etant seule en eause presentement, elle n'a pas qualite
pour demander la suppression d'une disposition qui ne la
touche pas.
Par ces moli/s, le Tribunal ficMral prononce :
Le recours est rejere dans le sens des motifs du present
arret.
Staai'lverträge. N° 46.
V. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
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46. Sentenza. d.el G nonmbre 1936 neUa causa Monioo e. 'l'icino.
La convenzione anglo·svizzera 17 ottobre 1931 non regola ehe
aIeuni easi nettamente definiti di doppia imposizione delle
agenzie e non si puo quindi dedurne una norma per i casi di
doppia imposizione non previsti in essa eome ad es. quello
risultante dal fatto ehe la legge tributaria ticinese sot.topone
entro eerti limiti all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla
rendita anche
redditi e i capitali dei ticinesi residenti
all'estero.
Estratlo dai tatti.
A. -
A. eR. Monico, eittadini tieinesi oriundi di Dongio
sono domieiliati da molti anni a Londra ove esereitano
un'attivita commereiale. Per il 1935 il fiseo tieinese li ha
assoggettati all'imposta eantonale sulla sostanza e Bulla
rendita sugli stabili da essi posseduti nel Cantone e su
. . . .. fehi. di capitali e 2500 fehi. di rendita invoeando
l'art. 17 lett. adella legge tributaria tieinese, il quale
preserive:
« Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza
e sulla rendita :
a) eoloro ehe sono domiciliati nel Cantolle.
§ I tieinesi residenti all'estero inseritti nei cataloghi
elettorali 0 Ilei registri dei fuoehi sono cOllsiderati come
domieiliati. L'imposta sulla rendita delle professioni, delle
industrie e dei eommerei da essi esercitati all'estero, sara
percepita soltanto per la meta deI suo ammontare. »)
A. e R. Monico rieorrevano contro questa tassazione
domandando ehe fosse limitata agli stabili posseduti nel
Cantone. A sostegno delle loro eonclusioni i rieorrenti
allegavano segnatamente di possedere anehe la nazionalita
inglese e di pater quindi invocare la eonvenzione eonehiusa
il17 ottobre 1931 fra Ia Confederazione e la Gran Bretagna
228
Staat~l'echt.
« allo scopo di evitare certi easi di doppia illlPOsiziolle)
fra i quali si de~e comprendere quello risultante dal fat,to
ehe essi, pur es~ndo domiciliati a Londra, erano assog-
gettati per i capitali e la rendita all'imposta anche nel
Cantone Tieino.
B. -
Con decisione 25 lllarzo 1936 Ia Comlllissione
eantonale di ricorso in materia d'imposta ha respinto il
gravRme, dichiarando ehe la convenzione internazionale
invocata dai ricorrenti non era applicabile aUa fattispecie.
G. -
Alfredo e Riccardo Monieo hallllO interposto un
ricorso di diritto pubblico con eui domandano al Tribunale
federale l'alIDullamento della decisione 25 marzo 1936 e
l'esonero dalle imposte sui capitali e sulla rendita chieste
101'0 dal fisco ticinese per l'anno 1935. A sostegno di queste
domande i rieorrenti addueono ehe l'opinione dell'autorita
cantonale seeondo eui la eonvenzione angIo-svizzera deI
17 ottobre 1931 non si applieherebbe ad essi e erronea.
Essi possiedono anche Ia nazionalita inglese ed abitano
a Londra, dove geriscono un'azienda commereiale e pagano
le imposte, tornando nel Cantone Tieino solo intermitten-
temente per brevi periodi di vacanze, senza esereitarvi
nessuna attivita eommereiale. L'art. 17 LTC ehe, nono-
stante il domieilio all'estero, li assoggetta all'imposta sulla
sostanza mobile e sulla rendita nel Cantone, e ineompatibile
eoll'art. 2 della suddetta eonvenzione, il quale vieta Ia
doppia imposta nelle relazioni fra la Svizzera e Ia Gran
Bretagna.
Lo Stato deI Cantone Tieino ha proposto il rigetto deI
rieorso.
D. -
Con ufficio 19 settembre 1936 il giudice federale
delegato all'istruzione della causa ehiedeva al Diparti-
mento politieo federale dei chiarimenti sulla portata della
convenzione internazionale 17 ottobre 1931 per quanta
riguarda Ia fattispeeie. Dalla risposta in data 23 ottobre
1936 deI Dipartimento risulta segnatamente ehe Ia eon-
venzione mira soltanto ad impedire Ia doppia imposta in
eerti casi nettamente specificati in cui una persona domi-
Sta.aJsvt'l'idige. -So 4-6.
229
eiliata in uno degli Stati contraenti possiede nell'altro
un'agenzia. Inveee essa non si appliea nei easi in cui
l'imposizione deI eontribuente nell'altro Stato non e ehe
il corollario di un domicilio fiscale risultante non dai
rapporti eeonomiei ereati da un'agenzia, ma dal meolo
personale delIa nazionalitit. Gli Stati eontraenti non
avevano potuto intendersi su una definizione eomune deI
concetto di domieilio delle persone fisiehe e, per ognuno
di essi, questa nozione restava quindi definita dalla legge
nazionale. Si era per errore ehe nel catalogo, annesso aHa
eonvenzione, delle imposte svizzere alle quali era appli-
cabile l'art. 2, erano enumerate anche le tasse eomunali
tieinesi di fuoeatico, testatieo e personale ehe avevano una
base personale e non eeonomica. Il eatalogo in questione
non aveva pero carattere eonvenzionale e sarebbe stato
modifieato nelIa prossima edizione eoll'eliminazione delle
prefate tasse.
Gonsiderando in diritto :
I rieorrenti addueono ehe Ia doppia imposizione risul-
tante dal fatto ehe, nonostante illoro domieilio a Londra,
essi sono assoggettati all'imposta tieinese sulla rendita
e sulla sostanza, e vietata dalla eonvenzione anglo-svizzera
deI 17 ottobre 1931. Quest'opinione non e fondata. Il tenore
di questa eonvenzione, il suo titolo stesso, il pream bolo da
cui e preeeduta in eui e detto ehe i contraenti sono « ani-
mati daI desiderio di eonehiudere uua convenzioue aHo
seopo di esentuare reciprocamente, in eerti casi, da impo-
sizione i redditi 0 i benefici realizzati da agenzie e di faeili-
tare in questo modo Ia conclusione di una convenzione
generale al fine di evitare Ia doppia imposizione », il suo
istoriato (cfr. il Messaggio deI Consiglio federale, F. F. ed.
fralleese 1932, vol. I, p. 95 e seg.), dimostrano ch'essa
regola unieamente alcuni easi nettamente specificati di
doppia imposizione. Nei riguardi della Confederazione
questi casi sono indieati all'art. 2 della eonvenzione ehe
eoncede, con alcune merve, I'esonero da qualsiasi imposta
230
Stnntsrecht.
diretta. federale.: eantonale e e01l1unale sul reddito e sul
patrimonio « a t~tti i redditi 0 benefici ehe una persona
domieiliata nel Regno Unito e senza domieilio in Isvizzera
ritira direttamente 0 indh'ettamente da un'agenzia in
Isvizzera, e0111e pure ai patrimoni posseduti 0 impiegati
da questa persona in Isvizzera allo seope di realizzare
questi redditi 0 benefiei.))
In concreto i rieorrenti, domiciliati in hlghilterra, non
hanno un'agenzia in Isvizzera ove, secondo le loro dichiara-
zioni, non eseroitano nessuna attivita commerciale, e non
possono quindi prevalersi deI disposto dell'art. 2.
Ne si puo inferire dal divieto d'imposizione dei redditi
ehe una persona domieiliata in Inghilterra trae da un'agen-
zia in Isvizzera, che 10 stesso divieto debba valere a fortiori
anche per i redditi realizzati in Inghilterra da una persona
domiciliata in quel paese : osta infatti ad una simile illa-
zione la cireostanza gia rilevata ehe, colla eonvenzione
17 ottobre 1931, gli Stati contraenti non hanno, con deli-
berato proposito, inteso eliminare tutti i casi di doppia
imposizione che possono sorgere nelle loro relazioni, ma
solo quelli relativi alle agenzie. La convenzione non toglie
dunque al Cantone Ticino la faeolta, saneita dall'art. 17
della legge tributaria cantonale che crea un domicilio
fiscale necessario nel Cantone ai ticinesi residenti all'estero
inscritti nei cataloghi elettorali 0 nei registri dei fuochi,
d'assoggettare, in virtu e nei limiti previsti da questa
disposizione, i ricorrenti, suoi cittadini domiciliati in
Inghilterra, all'imposta sulla sostanza e sulla rendita nel
Cantone.
II Tribunale fedel'ale pronuncia :
Il ricorso e respinto.
47. Auszug aus dem l1rt6U vom 6. November 1986
i. S. Wittmel' gegen Daege.
Art. 2 Ziff. 2 des Vollstreckungsabkommens mit Deutschland.
Rechtliebe Bedeutung und Tragweite einer in einem zivilrecht-
Rtaatsverträgc. N° 47.
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lichen Vertrag enthaltenen Gerichtstandsklausel. Sie gilt auch
für Streitigkeiten darüber, ob der Vertrag wegen absichtlicher
Täuschung unverbindlich sei und welche Ansprüche daraus
für die getäuschte Partei entstehen. Die Ungültigkeit des Ver-
trages zieht nicht ohne weiteres die Ungültigkeit der Gericht.
standsvereinbarung nach sich.
A. -
Am 24. Februar 1933 schloss der Rekursbeklagte
Daege in Berlin mit dem Rekurrenten Wittmer, der in
Basel wohnt, einen Vertrag ab, wodurch jener sich ver-
pflichtete, sich bei der Verwertung einer Erfindung des
Wilhelm Hotz betr. eine automatische Zugsicherung mit
Kapital zu beteiligen und zwar vorläufig mit ungeIahr
70,000 Fr. Der Vertrag enthält folgende Klausel: « Als
Gerichtstand ist zwischen uns Berlin vereinbart worden ».
Der Rekursbeklagte bezahlte den erwähnten Betrag und
später noch weitere 10,000 RM. Im Dezember 1934 erhob
er vor dem Landgericht in Berlin Klage auf Zahlung von
82,000 Fr. gegen den Rekurrenten und vier andere Per-
sonen. Er machte geltend, dass er durch Betrug der
Beklagten zur Beteiligung bei der Verwertung der Erfin-
dung veranlasst worden sei.
Der Rekurrent und die
übrigen Beklagten, die sich am Verfahren beteiligten,
erhoben die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit des
Landgerichtes Berlin. Dieses erklärte sich jedoch für die
Klage gegen einzelne Beklagte, darunter den Rekurrenten,
zuständig.
Es verpflichtete am 2. Januar 1936 den
Rekurrenten und einen andem Beklagten, dem Rekurs-
beklagten als Gesamtschuldner 70,000 Fr. Schadenersatz
zu bezahlen, indem es davon ausging, dass Betrug vorliege.
Der Rekursbeklagte leitete für die Forderung von
70,000 Fr. nebst Zins zu 5 % seit 14. Juni 1936 in Basel die
Betreibung ein gegen den Rekurrenten. Nachdem dieser
Rechtsvorschlag erhoben hatte, gewährte das Dreiergericht
des Kantons Basel-Stadt dem Rekursbeklagten auf Grund
des Urtei1s des Landgerichtes Berlin am 17. August 1936
die definitive Rechtsöffnung.
B. -
Gegen diesen Entscheid hat Wittmer die staats-
rechtliche Beschwerde ergriffen mit dem Antrag, er sei