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60_II_376

BGE 60 II 376

Bundesgericht (BGE) · 1934-09-25 · Italiano CH
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376

Organisation der Bllndesbahnen N° 62.

3. -

Dame 'Roth peut donc pretendre etre complete-

ment indemmsee du dommage subi par elle. Ainsi le

jugement attaque doit etre annule et la cause renvoyee

aux juges cantonaux pour etablir le montant de ce dom-

mage.

Le Tribunal t6Ural prononce :

Le recours est admis dans le sens des considerants.

VII. ORGANISATION DER BUNDESBAHNEN

ORGANISATION DES CHEMINS DE FER

FEDERAUX

62. Sentenza 25 settembre 1934 deUs. Ia Sezion8civile

nella causa Strade farrate tederali

contro S. A.. Fratelli GJndrand..

L'art. 2 ep. 2 1. f. 1 febbraio 1923 eoneernente I'organizzazione

delle SFF non s'oppone a ehe l'abitante d'un eantone eonvenga

in giudizio le Strade ferrate federali, non davanti 801 giudiee

deI eapoluogo deI eantone, ma davanti a.d un altro giudice.

di quest'ultimo, competente in virtil d'una deroga introdott~

dalla legislazione cantonale all'ordine del1e eompetenze tern-

toriali (connessione di causa, domanda.

reconvenzionale,

azione in garanzia, ecc ...).

A. -

HI6 giugno 1933 due invii, indirizzati alla Societit

anonima internazionale di trasporti· Fratelli Gondrand

(in seguito, piu brevemente : S. A. Fratelli Gondrand) in

Chiasso, andarono distrutti nell'incendio di un magazzino

della stazione di Chiasso.

Con petizione inoltrata il 20 gennaio 1934 al Pretore

di Mendrisio, la S. A. Fratelli Gondrand ha convenuto in

giudizio tanto le Ferrovie italiane dello Stato (F. S.), con

sede aRoma, rappresentate a Chiasso dal capo gestione

Organisation der Bllndesbahnen No 62.

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titolare, quanto le Strade ferrate federali (SFF), rappre-

sentate dalla Direzione di circondario a Lucerna, per

ottenere solidalmente, a titolo di risarcimento deI danno,

L. it. 45762,35, marchi 590 e lire 73, con l'interesse al

6 % dal 1° Iuglio 1933. Partiva l'attrice dall'idea essere

il Pretore di Mendrisio solo competente a conoscere del-

l'azione contro Ie F. S. ed avvertiva essere Ia competenza

deI giudice adito data anche in confronto delle SFF, per

connessione di causa,.in base all'art. 27 cpc ticinese deI

seguente tenore: « L'azione contro piu persone ehe per

domicilio 0 residenza dovrebbero essere convenute davanti

a diverse autorita giudiziarie, pu;') essere proposta davanti

a quella deI luogo di domicilio 0 di residenza di aleune

di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda

oper il titolo 0 fatto da cui dipende ».

B. -

Con petizione incidentale deI 19 febbraio 1934

Ie SFF hanno proposto la reiezione delI' azione contro di

esse iniziata, il giudice adito essendo, a loro giudizio,

incompetente. Secondo le SFF, Ia S. A. Fratelli Gondrand

avrebbe potuto convenirle, nel fattispecie, solo a Berna

o a Bellinzona; esse invocano a sostegno della loro tesi,

l'art. 2 cp. I e 21. f. org. amm. SFF dei 10 febbraio 1923,

deI seguente tenore: « Le Strade ferrate federali hanno

il loro domicilio legale alla sede della direzione generale.

Esse sono tenute inoltre ad eleggere domicilio nel

capoluogo d'ogni Cantone, dove possono essere convenute

in giudizio dagli abitanti deI Cantone »; a questa norma

di diritto federale non potrebbe derogare, in quanto

disposizione di giure cantonale, l'art. 27 cpc ticinese;

d'altronde non esisterebbe tra le azioni proposte dalla

S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF e contro le F. S.

la connessione richiesta da quest'ultimo articolo.

Rispondendo nell'incidente, Ia S. A. Fratelli Gondrand

ha conchiuso alla reiezione della declinatoria deI foro : le

due azioni sarebbero connesse a' sensi deli 'art. 27 cpc

ticinese e l'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF creerebbe alle

SFF, in rapporto al foro, nei confronti di chi risiede nel

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Organisation der Bundesbahnen No 62.

cantone, una :situazione in tutto conforme a quella di chi

tiene al capoluogo il proprio domicilio.

C. -

Con sentenza 27 aprilej3 maggio 1934 il Pretore

di Mendrisio ha respinto la petizione incidentale delle

SFF.

Questa sentenza e stata confermata dalla Camera civile

deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino, su rieorso

delle SFF, eon giudieato deI 29 maggioj20 giugno 1934·

D. -

Contro questo giudieato le SFF hanno inoltrato

al Tribunale federale, il 3 luglio 1934, un rieorso, ehe

hanno qualificato, in linea prineipale, di diritto civile

a' sensi dell'art. 87 ep. 3 OGF, in linea subordinata di

diritto pubblieo a' sensi dell'art. 175 eseg. OGF. 11 rieorso

conclude a ehe sia annullata la sentenza della Camera

eivile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino deI

29 maggioj20 giugno 1934.

Rispondendo al gravame, la S. A. Fratelli Gondrand

ne ha proposto la reiezione.

Oonsiderando in diritto :

1. -

A' sensi dell'art. 87 cifra 3 OGF, il rieorso di

diritto civile al Tribunale federale e dato, nelle cause

eivili giudieate in ultima istanza cantonale, per le quali

non e ammissibile l'appello,

« ove siano state violate

disposizioni deI diritto federale in materia di foro ».

Le rieorrenti pretendono per l'appunto ehe sarebbe

stata violata una di tali disposizioni, l'artieolo 2 1. f.

org. amm. SFF deI 1° febbraio 1923.

D'altra parte la quereiata sentenza e stata resa in una

causa eivile, dall'ultima istanza tieinese, e contro di essa

non era ammissibile l'appello al Tribunale federale, non

trattandosi di un giudizio di merito (art. 58 ep. 1 OGF).

Il rieorso di diritto eivile e dunque ricevibile, siffatto

rimedio non essendo dato soltanto contro i giudizi di merito,

ne unieamente nelle cause nelle quali il giudizio di merito

non sara appellabile al Tribunale federale (efr. RO 41 II

p. 298; 41 II p. 762; 48 II p. 340; 50 II p. 97). La

Organisation der Bundesbahnen No 62.

:li9

questione di sapere se contro il giudizio di merito neUa

causa incoata dalla S. A. Fratelli Gondrand contro le

SFF sara ammissibile l'appello al Tribunale federale e

dunque senza portata neUa controversia attuale e PU'J

essere laseiata aperta.

Il rieorso presenta invero una peeca formale in quanto

conclude soltanto all'annullamento della querelata sen-

tenza e non anche all'ammissione deUa petizione inciden-

tale deI 19 febbraio 1934: ma non pu:) essern dubbio

ehe, ehiedendo quell'annullamento, le SFF hanno inteso

chiedere quest'ammissione.

Il Tribunale federale entrando in materia sul rieorso

di diritto eivile, il ricorso di diritto pubblico eade, questo

essendo stato inoltrato solo nell'ipotesi d'irricevibilita di

quello : la questione sollevata dalla S. A. Fratelli Gon-

drand della rieevibilita deI rieorso di diritto pubblieo pUD

dunque essere laseiata insoluta.

2. -

Il quesito sottoposto al giudizio deI Tribunale

federale e uno solo: se l'art. 2cp. 2 1. f. org. amm. SFF

deI 1° febbraio 1923 s'opponga a ehe sia applieato alle

SFF, nel territorio deI Cantone Ticino, l'art. 27 epc tiei-

nese. NeU'esaminare questo quesito oeeorre rammentare

anzitutto ehe l'art. 64 ultimo capoverso cost. fed. lascia

nella eompetenza dei eantoni l'ordinamento dei tribunali

e l'amministrazione deHa giustizia. Rientra certamente

in siffatte materie Ia determinazione deI foro cantonale,

davanti al quale pUD essere portata l'azione in personam

contro il domieiliato elettivamente nel cantone da chi di

taleelezione di domieilio e autorizzato a prevalersi.

L'art. 2 ep. 21. f. org. amm. SFF deI 10 febbraio 1923, se

interpretato eome vorrebbero le ricorrenti, costituirebbe

un'intaceatura nella sovranita cantonale. Quest'intacca-

tura potrebbe dal giudice essere ammessa, solo se risul-

tasse chiara Ia volonta deI legislatore federale di produrla.

3. -'- Se il legislatore federale si fosse limitato aporre

il prineipio ehe le SFF hanno il loro domieilio legale aHa

sede della direzione generale (art. 2 cp. 1 1. f. org. amm.

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Organi.. eantone di domieilio, diverso dal giudice

deI eapoIuogo, ma eompetente, a norma della legislazione

eantonaIe, ove eonvenuta fosse, anziehe Ie SFF, un'altra

persona domieiliata effettivamente od elettivamente in

detto eapoluogo. Ne si vede quale Iegittimo interesse le

SFF abbiano ad essere trattate, nei eonfronti dell'abitante

deI eantone, diversamente da ogni altra persona avente

nel eapoluogo di questo il suo domieilio, effettivo od

elettivo: le rieorrenti stesse non pretendono ehe arre-

eherebbe loro un sensibile maggior disturbo il dover

eomparire, in ipotesi d'altronde eeeezionali, anziehe

davanti al giudice deI capoluogo d'un cantone diverso da

quello di Berna, davanti al giudice d'un'altra localita

dello stesso cantone. L'interpretazione proposta dalle

ricorrenti non significherebbe pertanto per esse un van-

taggio di qualche momento, rappresenterebbe, in deter-

minati casi, un ineonveniente per le persone domieiliate

in Isvizzera, ehiamate ad esercitare eontro le SFF delle

azioni personali, e, per quel ehe eoncerne piu specialmente

le deroghe eantonali per eonnessione di causa all'ordine

delle eompetenze territoriali, metterebbe intralcio ad una

solleeita e sana amministrazione della giustizia: l'eeo-

nomia dei giudizi, la maggiore possibile celerita nella

spedizione delle cause, il bisogno di evitare l'eventualita

di due 0 piu sentenze fra di ioro eontradditorie eonsigliano

infatti manifestamente la riunione di liti, ehe presentano

una determinata parentela, in un sol giudizio (M.A.TTIROLO,

diritto giudiziario eivile I p. 624). La volonta di produrre

siffatte eonseguenze, invadendo, eome si disse, un terreno

della Costituzione federale riservato ai eantoni, potrebbe

essere attribuita al legislatore federale, solo ove essa

risultasse dai Iavori preparatori. TI ehe non e. L'art. 8

ep. 2 della 1. f. sulla costruzione e l'esercizio delle strade

ferrate deI 23 dicembre 1872 -

il quale, eome gia detto,

e all'origine della disposizione dell'art. 2 ep. 2 1. f. org.

Organisation der Bundesbahnen No 62.

amm. SFF deI 1° febbraio 1923 -

er& steso nei termini

seguenti: (Le soeieta devono pero in eiascun cantone,

di eui la loro impresa toeca il territorio, designare un

domieilio, dove i rispettivi abitanti dei eantone possano

far capo per eitarli in giudizio » (testo francese : «(Nean-

moins les societes auront a elire domicile dans ehacun des

eantons dont leurs entreprises empruntent le territoire,

afin qu'elles puissent y etre aetionnees par les habitants

de ee eanton »). I testi italiano e franeese deI eitato art. 8

ep. 2 indicavano dunque ehiaramente 10 seopo della dis-

posizione: eh'era di permettere agli abitanti d'ogni

cantone di trarre dall'elezione obbligatoria di domieilio

della eompagnia nel cantone le eonseguenze di foro pre-

viste dalla Costituzione federale (allora l'art. 50 della

eost. fed. deI 1848) e dalla legislazione eantonale, e non

anehe di eoneedere alla eompagnia nel cantone, rimpetto

agli abitanti di questo, il benefieio d'un foro esclusivo

d'ogni altro foro eantonale. Se neUe suceessive e piu

volte richiamate 1. f. deI 15 ottobre 1897 edel 10 febbraio

1923 illegislatore, mettendo in consonanza i testi italiano

e francese con il tedesco, ha, per ovvie ragioni di tecnica

legislativa (i motivi d'une disposizione non hanno il loro

posto nel testo di questa), tralaseiato in esse ogni aecenno

allo seopo della norma, cio non significa affatto ehe al

veechio fine fosse, ai suoi oeehi, venuto ad aggiungersene

uno nuovo: di un tal mutamento sarebbe rimasta nei

lavori preparatori una traceia, che fa eompletamente

difetto.

A torto le rieorrenti invoeano, asostegno della loro tesi,

la sentenza 22 giugno 1911 deI Tribunale federale nella

eausa SFF c. Hurter (RO 37 I p. 280 e seg.). Vi si legge

invero ehe l'art. 12 della legge federale eoneernente

l'aequisto e l'esereizio di strade ferrate per eonto deUa

Confederazione ecc. dei 15 ottobre 1897 regola in modo

esauriente il foro delle SFF (ib. p. 282); ma eon cb il

Tribunale federale ha voluto unicamente affermare, come

risulta dal eontesto, ehe tutte le norme di diritto federale

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Organisation der Bundesbahnen No 62.

sul foro delle SFF si trovano, 0 meglio si trovavano prima

dell'attuazione della 1. f. org. amID. SFF deI 10 febbraio

1923, nel citato art. 12, ad esclusione in particolar modo

dell'art. 59 cost. fed. NeI fattispecie, non si tratta di

sapere se l'art. 59 cost. fed. sia applicabile accanto all 'art. 2

I. f. org. amm. SFF deI 1° febbraio 1923, ma se questo

determini, adesclusione della legislazione cantonale, tutte

le conseguenze dei domicilio elettivo delle SFF al capo-

luogo d'ogni cantone in cospetto degli abitanti di quest'ul-

timo. Dalla ricordata sentenza dei 22 giugno 1911 e per

contro lecito trarre un argomento contro la tesi delle

ricorrenti; che vi si legge avere l'art. 59 cost. fed. rice-

vuto con l'art. 12 1. f. conc. l'acquisto e l'esercizio di

strade ferrate per conto della Confederazione ecc. deI

15 ottobre 1897 « insoweit die Gerichtstandverhältnisse

der SBB in Frage kommen. . . in analoger Weise seine

Ausführung, wie z. B. (vgl. BGE 29 I S. 434 ff.) durch

Art. 271 SchKG hinsichtlich der ZuIässigkeit des Arrestes »;

se l'articolo 2 1. f. org. amm. SFF dei 1° febbraio 1923

-

che ha preso il posto dell'art. 12 1. f. conc. l'acquisto

e l'esercizio di strade ferrate ·per conto della Confede-

razione ecc. dei 15 ottobre 1897 -

si propone unicamente

di risolvere per le SFF, in quanto convenute su pretese

personali, il problema che per gli altri debitori e risolto

dall'art. 59 cost. fed., esso pub avere soltanto, come

questo, importanza intercantonale e non intracantonale

(BURCKHARDT, Kommentar 2 a ediz. pp. 558 e 559).

L'interpretazione patrocinata dalle ricorrenti condur-

rebbe infine ad un'ineguaglianza di trattamento, da

nulla giustificata, tra gli abitanti deI cantone di Berna e

quelli degli altri eantoni : il cp. I dell'art. 2 I. f. org. amm.

SFF dei 1° febbraio 1923 non contiene infatti aleuna

aggiunta sulle eonseguenze, quanto al foro, deI domieilio

legale delle SFF alla sede della direzione generale: ne

segue ehe gli abitanti deI cantone di Berna potrebbero

eonvenire le SFF davanti ad un giudice diverso da quello

dei capoluogo in easo ad es. di connessione di causa

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht.

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(art. 22 e 36 cpe bernese) 0 di domanda rieonvenzionale

(art. 33 cpe bernese), mentre analoga faeolta non spette-

rebbe, nel loro eantone, agli abitanti degli altri eantoni.

Va dunque confermata la giurisprudenza ehe la Camera

eivile deI Tribunale d'appello dei Cantone Tieino ha

inaugurato eon sentenza 5 marzo 1929 in causa Agustoni

c. Stato dei Ticino e SFF (Rep. giur. patria 1929 p. 266

e seg.).

4. -

Poiehe l'interpretazione dell'art. 2 cp. 2 I. f. org.

amm. SFF dei 1° febbraio 1923 propugnata dalle rieorrenti

non pUD essere ammessa pei motivi suesposti, non spetta

al Tribunale federale sindacare se il giudice eantonale

abbia rettamente giudieato eonsiderando raggiunti nel

fattispeeie gli estremi delI 'art. 27 epe ticinese : una tale

indagine e infatti di puro diritto formale eantonale.

Il Tribunale lederale 'JYI'onuncia :

Il ricorso e respinto e l'appellata sentenza e confermata.

VIII. SCHULDBETREIBUNGS. UND

KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 34. -

Voir IIIe partie N0 34.