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376 Organisation der Bllndesbahnen N° 62.
3. - Dame 'Roth peut donc pretendre etre complete- ment indemmsee du dommage subi par elle. Ainsi le jugement attaque doit etre annule et la cause renvoyee aux juges cantonaux pour etablir le montant de ce dom- mage. Le Tribunal t6Ural prononce : Le recours est admis dans le sens des considerants. VII. ORGANISATION DER BUNDESBAHNEN ORGANISATION DES CHEMINS DE FER FEDERAUX
62. Sentenza 25 settembre 1934 deUs. Ia Sezion8civile nella causa Strade farrate tederali contro S. A.. Fratelli GJndrand.. L'art. 2 ep. 2 1. f. 1 febbraio 1923 eoneernente I'organizzazione delle SFF non s'oppone a ehe l'abitante d'un eantone eonvenga in giudizio le Strade ferrate federali, non davanti 801 giudiee deI eapoluogo deI eantone, ma davanti a.d un altro giudice. di quest'ultimo, competente in virtil d'una deroga introdott~ dalla legislazione cantonale all'ordine del1e eompetenze tern- toriali (connessione di causa, domanda. reconvenzionale, azione in garanzia, ecc ... ). A. - HI6 giugno 1933 due invii, indirizzati alla Societit anonima internazionale di trasporti· Fratelli Gondrand (in seguito, piu brevemente : S. A. Fratelli Gondrand) in Chiasso, andarono distrutti nell'incendio di un magazzino della stazione di Chiasso. Con petizione inoltrata il 20 gennaio 1934 al Pretore di Mendrisio, la S. A. Fratelli Gondrand ha convenuto in giudizio tanto le Ferrovie italiane dello Stato (F. S.), con sede aRoma, rappresentate a Chiasso dal capo gestione Organisation der Bllndesbahnen No 62. 377 titolare, quanto le Strade ferrate federali (SFF), rappre- sentate dalla Direzione di circondario a Lucerna, per ottenere solidalmente, a titolo di risarcimento deI danno, L. it. 45762,35, marchi 590 e lire 73, con l'interesse al 6 % dal 1° Iuglio 1933. Partiva l'attrice dall'idea essere il Pretore di Mendrisio solo competente a conoscere del- l'azione contro Ie F. S. ed avvertiva essere Ia competenza deI giudice adito data anche in confronto delle SFF, per connessione di causa,.in base all'art. 27 cpc ticinese deI seguente tenore: « L'azione contro piu persone ehe per domicilio 0 residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorita giudiziarie, pu;') essere proposta davanti a quella deI luogo di domicilio 0 di residenza di aleune di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda oper il titolo 0 fatto da cui dipende ». B. - Con petizione incidentale deI 19 febbraio 1934 Ie SFF hanno proposto la reiezione delI' azione contro di esse iniziata, il giudice adito essendo, a loro giudizio, incompetente. Secondo le SFF, Ia S. A. Fratelli Gondrand avrebbe potuto convenirle, nel fattispecie, solo a Berna o a Bellinzona ; esse invocano a sostegno della loro tesi, l'art. 2 cp. I e 21. f. org. amm. SFF dei 10 febbraio 1923, deI seguente tenore: « Le Strade ferrate federali hanno il loro domicilio legale alla sede della direzione generale. Esse sono tenute inoltre ad eleggere domicilio nel capoluogo d'ogni Cantone, dove possono essere convenute in giudizio dagli abitanti deI Cantone » ; a questa norma di diritto federale non potrebbe derogare, in quanto disposizione di giure cantonale, l'art. 27 cpc ticinese; d'altronde non esisterebbe tra le azioni proposte dalla S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF e contro le F. S. la connessione richiesta da quest'ultimo articolo. Rispondendo nell'incidente, Ia S. A. Fratelli Gondrand ha conchiuso alla reiezione della declinatoria deI foro : le due azioni sarebbero connesse a' sensi deli 'art. 27 cpc ticinese e l'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF creerebbe alle SFF, in rapporto al foro, nei confronti di chi risiede nel 378 Organisation der Bundesbahnen No 62. cantone, una :situazione in tutto conforme a quella di chi tiene al capoluogo il proprio domicilio. C. - Con sentenza 27 aprilej3 maggio 1934 il Pretore di Mendrisio ha respinto la petizione incidentale delle SFF. Questa sentenza e stata confermata dalla Camera civile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino, su rieorso delle SFF, eon giudieato deI 29 maggioj20 giugno 1934· D. - Contro questo giudieato le SFF hanno inoltrato al Tribunale federale, il 3 luglio 1934, un rieorso, ehe hanno qualificato, in linea prineipale, di diritto civile a' sensi dell'art. 87 ep. 3 OGF, in linea subordinata di diritto pubblieo a' sensi dell'art. 175 eseg. OGF. 11 rieorso conclude a ehe sia annullata la sentenza della Camera eivile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino deI 29 maggioj20 giugno 1934. Rispondendo al gravame, la S. A. Fratelli Gondrand ne ha proposto la reiezione. Oonsiderando in diritto :
1. - A' sensi dell'art. 87 cifra 3 OGF, il rieorso di diritto civile al Tribunale federale e dato, nelle cause eivili giudieate in ultima istanza cantonale, per le quali non e ammissibile l'appello, « ove siano state violate disposizioni deI diritto federale in materia di foro ». Le rieorrenti pretendono per l'appunto ehe sarebbe stata violata una di tali disposizioni, l'artieolo 2 1. f. org. amm. SFF deI 1° febbraio 1923. D'altra parte la quereiata sentenza e stata resa in una causa eivile, dall'ultima istanza tieinese, e contro di essa non era ammissibile l'appello al Tribunale federale, non trattandosi di un giudizio di merito (art. 58 ep. 1 OGF). Il rieorso di diritto eivile e dunque ricevibile, siffatto rimedio non essendo dato soltanto contro i giudizi di merito, ne unieamente nelle cause nelle quali il giudizio di merito non sara appellabile al Tribunale federale (efr. RO 41 II
p. 298; 41 II p. 762 ; 48 II p. 340; 50 II p. 97). La Organisation der Bundesbahnen No 62. :li9 questione di sapere se contro il giudizio di merito neUa causa incoata dalla S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF sara ammissibile l'appello al Tribunale federale e dunque senza portata neUa controversia attuale e PU'J essere laseiata aperta. Il rieorso presenta invero una peeca formale in quanto conclude soltanto all'annullamento della querelata sen- tenza e non anche all'ammissione deUa petizione inciden- tale deI 19 febbraio 1934: ma non pu:) essern dubbio ehe, ehiedendo quell'annullamento, le SFF hanno inteso chiedere quest'ammissione. Il Tribunale federale entrando in materia sul rieorso di diritto eivile, il ricorso di diritto pubblico eade, questo essendo stato inoltrato solo nell'ipotesi d'irricevibilita di quello : la questione sollevata dalla S. A. Fratelli Gon- drand della rieevibilita deI rieorso di diritto pubblieo pUD dunque essere laseiata insoluta.
2. - Il quesito sottoposto al giudizio deI Tribunale federale e uno solo: se l'art. 2cp. 2 1. f. org. amm. SFF deI 1° febbraio 1923 s'opponga a ehe sia applieato alle SFF, nel territorio deI Cantone Ticino, l'art. 27 epc tiei- nese. NeU'esaminare questo quesito oeeorre rammentare anzitutto ehe l'art. 64 ultimo capoverso cost. fed. lascia nella eompetenza dei eantoni l'ordinamento dei tribunali e l'amministrazione deHa giustizia. Rientra certamente in siffatte materie Ia determinazione deI foro cantonale, davanti al quale pUD essere portata l'azione in personam contro il domieiliato elettivamente nel cantone da chi di taleelezione di domieilio e autorizzato a prevalersi. L'art. 2 ep. 21. f. org. amm. SFF deI 10 febbraio 1923, se interpretato eome vorrebbero le ricorrenti, costituirebbe un'intaceatura nella sovranita cantonale. Quest'intacca- tura potrebbe dal giudice essere ammessa, solo se risul- tasse chiara Ia volonta deI legislatore federale di produrla.
3. -'- Se il legislatore federale si fosse limitato aporre il prineipio ehe le SFF hanno il loro domieilio legale aHa sede della direzione generale (art. 2 cp. 1 1. f. org. amm. 380 Organi.. eantone di domieilio, diverso dal giudice deI eapoIuogo, ma eompetente, a norma della legislazione eantonaIe, ove eonvenuta fosse, anziehe Ie SFF, un'altra persona domieiliata effettivamente od elettivamente in detto eapoluogo. Ne si vede quale Iegittimo interesse le SFF abbiano ad essere trattate, nei eonfronti dell'abitante deI eantone, diversamente da ogni altra persona avente nel eapoluogo di questo il suo domieilio, effettivo od elettivo: le rieorrenti stesse non pretendono ehe arre- eherebbe loro un sensibile maggior disturbo il dover eomparire, in ipotesi d'altronde eeeezionali, anziehe davanti al giudice deI capoluogo d'un cantone diverso da quello di Berna, davanti al giudice d'un'altra localita dello stesso cantone. L'interpretazione proposta dalle ricorrenti non significherebbe pertanto per esse un van- taggio di qualche momento, rappresenterebbe, in deter- minati casi, un ineonveniente per le persone domieiliate in Isvizzera, ehiamate ad esercitare eontro le SFF delle azioni personali, e, per quel ehe eoncerne piu specialmente le deroghe eantonali per eonnessione di causa all'ordine delle eompetenze territoriali, metterebbe intralcio ad una solleeita e sana amministrazione della giustizia: l'eeo- nomia dei giudizi, la maggiore possibile celerita nella spedizione delle cause, il bisogno di evitare l'eventualita di due 0 piu sentenze fra di ioro eontradditorie eonsigliano infatti manifestamente la riunione di liti, ehe presentano una determinata parentela, in un sol giudizio (M.A.TTIROLO, diritto giudiziario eivile I p. 624). La volonta di produrre siffatte eonseguenze, invadendo, eome si disse, un terreno della Costituzione federale riservato ai eantoni, potrebbe essere attribuita al legislatore federale, solo ove essa risultasse dai Iavori preparatori. TI ehe non e. L'art. 8 ep. 2 della 1. f. sulla costruzione e l'esercizio delle strade ferrate deI 23 dicembre 1872 - il quale, eome gia detto, e all'origine della disposizione dell'art. 2 ep. 2 1. f. org. Organisation der Bundesbahnen No 62. amm. SFF deI 1° febbraio 1923 - er& steso nei termini seguenti: ( Le soeieta devono pero in eiascun cantone, di eui la loro impresa toeca il territorio, designare un domieilio, dove i rispettivi abitanti dei eantone possano far capo per eitarli in giudizio » (testo francese : «( Nean- moins les societes auront a elire domicile dans ehacun des eantons dont leurs entreprises empruntent le territoire, afin qu'elles puissent y etre aetionnees par les habitants de ee eanton »). I testi italiano e franeese deI eitato art. 8 ep. 2 indicavano dunque ehiaramente 10 seopo della dis- posizione: eh'era di permettere agli abitanti d'ogni cantone di trarre dall'elezione obbligatoria di domieilio della eompagnia nel cantone le eonseguenze di foro pre- viste dalla Costituzione federale (allora l'art. 50 della eost. fed. deI 1848) e dalla legislazione eantonale, e non anehe di eoneedere alla eompagnia nel cantone, rimpetto agli abitanti di questo, il benefieio d'un foro esclusivo d'ogni altro foro eantonale. Se neUe suceessive e piu volte richiamate 1. f. deI 15 ottobre 1897 edel 10 febbraio 1923 illegislatore, mettendo in consonanza i testi italiano e francese con il tedesco, ha, per ovvie ragioni di tecnica legislativa (i motivi d'une disposizione non hanno il loro posto nel testo di questa), tralaseiato in esse ogni aecenno allo seopo della norma, cio non significa affatto ehe al veechio fine fosse, ai suoi oeehi, venuto ad aggiungersene uno nuovo: di un tal mutamento sarebbe rimasta nei lavori preparatori una traceia, che fa eompletamente difetto. A torto le rieorrenti invoeano, asostegno della loro tesi, la sentenza 22 giugno 1911 deI Tribunale federale nella eausa SFF c. Hurter (RO 37 I p. 280 e seg.). Vi si legge invero ehe l'art. 12 della legge federale eoneernente l'aequisto e l'esereizio di strade ferrate per eonto deUa Confederazione ecc. dei 15 ottobre 1897 regola in modo esauriente il foro delle SFF (ib. p. 282) ; ma eon cb il Tribunale federale ha voluto unicamente affermare, come risulta dal eontesto, ehe tutte le norme di diritto federale 384 Organisation der Bundesbahnen No 62. sul foro delle SFF si trovano, 0 meglio si trovavano prima dell'attuazione della 1. f. org. amID. SFF deI 10 febbraio 1923, nel citato art. 12, ad esclusione in particolar modo dell'art. 59 cost. fed. NeI fattispecie, non si tratta di sapere se l'art. 59 cost. fed. sia applicabile accanto all 'art. 2 I. f. org. amm. SFF deI 1° febbraio 1923, ma se questo determini, adesclusione della legislazione cantonale, tutte le conseguenze dei domicilio elettivo delle SFF al capo- luogo d'ogni cantone in cospetto degli abitanti di quest'ul- timo. Dalla ricordata sentenza dei 22 giugno 1911 e per contro lecito trarre un argomento contro la tesi delle ricorrenti; che vi si legge avere l'art. 59 cost. fed. rice- vuto con l'art. 12 1. f. conc. l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione ecc. deI 15 ottobre 1897 « insoweit die Gerichtstandverhältnisse der SBB in Frage kommen. . . in analoger Weise seine Ausführung, wie z. B. (vgl. BGE 29 I S. 434 ff.) durch Art. 271 SchKG hinsichtlich der ZuIässigkeit des Arrestes » ; se l'articolo 2 1. f. org. amm. SFF dei 1° febbraio 1923 - che ha preso il posto dell'art. 12 1. f. conc. l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate ·per conto della Confede- razione ecc. dei 15 ottobre 1897 - si propone unicamente di risolvere per le SFF, in quanto convenute su pretese personali, il problema che per gli altri debitori e risolto dall'art. 59 cost. fed., esso pub avere soltanto, come questo, importanza intercantonale e non intracantonale (BURCKHARDT, Kommentar 2 a ediz. pp. 558 e 559). L'interpretazione patrocinata dalle ricorrenti condur- rebbe infine ad un'ineguaglianza di trattamento, da nulla giustificata, tra gli abitanti deI cantone di Berna e quelli degli altri eantoni : il cp. I dell'art. 2 I. f. org. amm. SFF dei 1° febbraio 1923 non contiene infatti aleuna aggiunta sulle eonseguenze, quanto al foro, deI domieilio legale delle SFF alla sede della direzione generale: ne segue ehe gli abitanti deI cantone di Berna potrebbero eonvenire le SFF davanti ad un giudice diverso da quello dei capoluogo in easo ad es. di connessione di causa Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. 385 (art. 22 e 36 cpe bernese) 0 di domanda rieonvenzionale (art. 33 cpe bernese), mentre analoga faeolta non spette- rebbe, nel loro eantone, agli abitanti degli altri eantoni. Va dunque confermata la giurisprudenza ehe la Camera eivile deI Tribunale d'appello dei Cantone Tieino ha inaugurato eon sentenza 5 marzo 1929 in causa Agustoni
c. Stato dei Ticino e SFF (Rep. giur. patria 1929 p. 266 e seg.).
4. - Poiehe l'interpretazione dell'art. 2 cp. 2 I. f. org. amm. SFF dei 1° febbraio 1923 propugnata dalle rieorrenti non pUD essere ammessa pei motivi suesposti, non spetta al Tribunale federale sindacare se il giudice eantonale abbia rettamente giudieato eonsiderando raggiunti nel fattispeeie gli estremi delI 'art. 27 epe ticinese : una tale indagine e infatti di puro diritto formale eantonale. Il Tribunale lederale 'JYI'onuncia : Il ricorso e respinto e l'appellata sentenza e confermata. VIII. SCHULDBETREIBUNGS. UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. III. Teil Nr. 34. - Voir IIIe partie N0 34.