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Organisation der Bllndesbahnen N° 62.
3. -
Dame 'Roth peut donc pretendre etre complete-
ment indemmsee du dommage subi par elle. Ainsi le
jugement attaque doit etre annule et la cause renvoyee
aux juges cantonaux pour etablir le montant de ce dom-
mage.
Le Tribunal t6Ural prononce :
Le recours est admis dans le sens des considerants.
VII. ORGANISATION DER BUNDESBAHNEN
ORGANISATION DES CHEMINS DE FER
FEDERAUX
62. Sentenza 25 settembre 1934 deUs. Ia Sezion8civile
nella causa Strade farrate tederali
contro S. A.. Fratelli GJndrand..
L'art. 2 ep. 2 1. f. 1 febbraio 1923 eoneernente I'organizzazione
delle SFF non s'oppone a ehe l'abitante d'un eantone eonvenga
in giudizio le Strade ferrate federali, non davanti 801 giudiee
deI eapoluogo deI eantone, ma davanti a.d un altro giudice.
di quest'ultimo, competente in virtil d'una deroga introdott~
dalla legislazione cantonale all'ordine del1e eompetenze tern-
toriali (connessione di causa, domanda.
reconvenzionale,
azione in garanzia, ecc ...).
A. -
HI6 giugno 1933 due invii, indirizzati alla Societit
anonima internazionale di trasporti· Fratelli Gondrand
(in seguito, piu brevemente : S. A. Fratelli Gondrand) in
Chiasso, andarono distrutti nell'incendio di un magazzino
della stazione di Chiasso.
Con petizione inoltrata il 20 gennaio 1934 al Pretore
di Mendrisio, la S. A. Fratelli Gondrand ha convenuto in
giudizio tanto le Ferrovie italiane dello Stato (F. S.), con
sede aRoma, rappresentate a Chiasso dal capo gestione
Organisation der Bllndesbahnen No 62.
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titolare, quanto le Strade ferrate federali (SFF), rappre-
sentate dalla Direzione di circondario a Lucerna, per
ottenere solidalmente, a titolo di risarcimento deI danno,
L. it. 45762,35, marchi 590 e lire 73, con l'interesse al
6 % dal 1° Iuglio 1933. Partiva l'attrice dall'idea essere
il Pretore di Mendrisio solo competente a conoscere del-
l'azione contro Ie F. S. ed avvertiva essere Ia competenza
deI giudice adito data anche in confronto delle SFF, per
connessione di causa,.in base all'art. 27 cpc ticinese deI
seguente tenore: « L'azione contro piu persone ehe per
domicilio 0 residenza dovrebbero essere convenute davanti
a diverse autorita giudiziarie, pu;') essere proposta davanti
a quella deI luogo di domicilio 0 di residenza di aleune
di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda
oper il titolo 0 fatto da cui dipende ».
B. -
Con petizione incidentale deI 19 febbraio 1934
Ie SFF hanno proposto la reiezione delI' azione contro di
esse iniziata, il giudice adito essendo, a loro giudizio,
incompetente. Secondo le SFF, Ia S. A. Fratelli Gondrand
avrebbe potuto convenirle, nel fattispecie, solo a Berna
o a Bellinzona; esse invocano a sostegno della loro tesi,
l'art. 2 cp. I e 21. f. org. amm. SFF dei 10 febbraio 1923,
deI seguente tenore: « Le Strade ferrate federali hanno
il loro domicilio legale alla sede della direzione generale.
Esse sono tenute inoltre ad eleggere domicilio nel
capoluogo d'ogni Cantone, dove possono essere convenute
in giudizio dagli abitanti deI Cantone »; a questa norma
di diritto federale non potrebbe derogare, in quanto
disposizione di giure cantonale, l'art. 27 cpc ticinese;
d'altronde non esisterebbe tra le azioni proposte dalla
S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF e contro le F. S.
la connessione richiesta da quest'ultimo articolo.
Rispondendo nell'incidente, Ia S. A. Fratelli Gondrand
ha conchiuso alla reiezione della declinatoria deI foro : le
due azioni sarebbero connesse a' sensi deli 'art. 27 cpc
ticinese e l'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF creerebbe alle
SFF, in rapporto al foro, nei confronti di chi risiede nel
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cantone, una :situazione in tutto conforme a quella di chi
tiene al capoluogo il proprio domicilio.
C. -
Con sentenza 27 aprilej3 maggio 1934 il Pretore
di Mendrisio ha respinto la petizione incidentale delle
SFF.
Questa sentenza e stata confermata dalla Camera civile
deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino, su rieorso
delle SFF, eon giudieato deI 29 maggioj20 giugno 1934·
D. -
Contro questo giudieato le SFF hanno inoltrato
al Tribunale federale, il 3 luglio 1934, un rieorso, ehe
hanno qualificato, in linea prineipale, di diritto civile
a' sensi dell'art. 87 ep. 3 OGF, in linea subordinata di
diritto pubblieo a' sensi dell'art. 175 eseg. OGF. 11 rieorso
conclude a ehe sia annullata la sentenza della Camera
eivile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino deI
29 maggioj20 giugno 1934.
Rispondendo al gravame, la S. A. Fratelli Gondrand
ne ha proposto la reiezione.
Oonsiderando in diritto :
1. -
A' sensi dell'art. 87 cifra 3 OGF, il rieorso di
diritto civile al Tribunale federale e dato, nelle cause
eivili giudieate in ultima istanza cantonale, per le quali
non e ammissibile l'appello,
« ove siano state violate
disposizioni deI diritto federale in materia di foro ».
Le rieorrenti pretendono per l'appunto ehe sarebbe
stata violata una di tali disposizioni, l'artieolo 2 1. f.
org. amm. SFF deI 1° febbraio 1923.
D'altra parte la quereiata sentenza e stata resa in una
causa eivile, dall'ultima istanza tieinese, e contro di essa
non era ammissibile l'appello al Tribunale federale, non
trattandosi di un giudizio di merito (art. 58 ep. 1 OGF).
Il rieorso di diritto eivile e dunque ricevibile, siffatto
rimedio non essendo dato soltanto contro i giudizi di merito,
ne unieamente nelle cause nelle quali il giudizio di merito
non sara appellabile al Tribunale federale (efr. RO 41 II
p. 298; 41 II p. 762; 48 II p. 340; 50 II p. 97). La
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questione di sapere se contro il giudizio di merito neUa
causa incoata dalla S. A. Fratelli Gondrand contro le
SFF sara ammissibile l'appello al Tribunale federale e
dunque senza portata neUa controversia attuale e PU'J
essere laseiata aperta.
Il rieorso presenta invero una peeca formale in quanto
conclude soltanto all'annullamento della querelata sen-
tenza e non anche all'ammissione deUa petizione inciden-
tale deI 19 febbraio 1934: ma non pu:) essern dubbio
ehe, ehiedendo quell'annullamento, le SFF hanno inteso
chiedere quest'ammissione.
Il Tribunale federale entrando in materia sul rieorso
di diritto eivile, il ricorso di diritto pubblico eade, questo
essendo stato inoltrato solo nell'ipotesi d'irricevibilita di
quello : la questione sollevata dalla S. A. Fratelli Gon-
drand della rieevibilita deI rieorso di diritto pubblieo pUD
dunque essere laseiata insoluta.
2. -
Il quesito sottoposto al giudizio deI Tribunale
federale e uno solo: se l'art. 2cp. 2 1. f. org. amm. SFF
deI 1° febbraio 1923 s'opponga a ehe sia applieato alle
SFF, nel territorio deI Cantone Ticino, l'art. 27 epc tiei-
nese. NeU'esaminare questo quesito oeeorre rammentare
anzitutto ehe l'art. 64 ultimo capoverso cost. fed. lascia
nella eompetenza dei eantoni l'ordinamento dei tribunali
e l'amministrazione deHa giustizia. Rientra certamente
in siffatte materie Ia determinazione deI foro cantonale,
davanti al quale pUD essere portata l'azione in personam
contro il domieiliato elettivamente nel cantone da chi di
taleelezione di domieilio e autorizzato a prevalersi.
L'art. 2 ep. 21. f. org. amm. SFF deI 10 febbraio 1923, se
interpretato eome vorrebbero le ricorrenti, costituirebbe
un'intaceatura nella sovranita cantonale. Quest'intacca-
tura potrebbe dal giudice essere ammessa, solo se risul-
tasse chiara Ia volonta deI legislatore federale di produrla.
3. -'- Se il legislatore federale si fosse limitato aporre
il prineipio ehe le SFF hanno il loro domieilio legale aHa
sede della direzione generale (art. 2 cp. 1 1. f. org. amm.
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Organi.. eantone di domieilio, diverso dal giudice
deI eapoIuogo, ma eompetente, a norma della legislazione
eantonaIe, ove eonvenuta fosse, anziehe Ie SFF, un'altra
persona domieiliata effettivamente od elettivamente in
detto eapoluogo. Ne si vede quale Iegittimo interesse le
SFF abbiano ad essere trattate, nei eonfronti dell'abitante
deI eantone, diversamente da ogni altra persona avente
nel eapoluogo di questo il suo domieilio, effettivo od
elettivo: le rieorrenti stesse non pretendono ehe arre-
eherebbe loro un sensibile maggior disturbo il dover
eomparire, in ipotesi d'altronde eeeezionali, anziehe
davanti al giudice deI capoluogo d'un cantone diverso da
quello di Berna, davanti al giudice d'un'altra localita
dello stesso cantone. L'interpretazione proposta dalle
ricorrenti non significherebbe pertanto per esse un van-
taggio di qualche momento, rappresenterebbe, in deter-
minati casi, un ineonveniente per le persone domieiliate
in Isvizzera, ehiamate ad esercitare eontro le SFF delle
azioni personali, e, per quel ehe eoncerne piu specialmente
le deroghe eantonali per eonnessione di causa all'ordine
delle eompetenze territoriali, metterebbe intralcio ad una
solleeita e sana amministrazione della giustizia: l'eeo-
nomia dei giudizi, la maggiore possibile celerita nella
spedizione delle cause, il bisogno di evitare l'eventualita
di due 0 piu sentenze fra di ioro eontradditorie eonsigliano
infatti manifestamente la riunione di liti, ehe presentano
una determinata parentela, in un sol giudizio (M.A.TTIROLO,
diritto giudiziario eivile I p. 624). La volonta di produrre
siffatte eonseguenze, invadendo, eome si disse, un terreno
della Costituzione federale riservato ai eantoni, potrebbe
essere attribuita al legislatore federale, solo ove essa
risultasse dai Iavori preparatori. TI ehe non e. L'art. 8
ep. 2 della 1. f. sulla costruzione e l'esercizio delle strade
ferrate deI 23 dicembre 1872 -
il quale, eome gia detto,
e all'origine della disposizione dell'art. 2 ep. 2 1. f. org.
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amm. SFF deI 1° febbraio 1923 -
er& steso nei termini
seguenti: (Le soeieta devono pero in eiascun cantone,
di eui la loro impresa toeca il territorio, designare un
domieilio, dove i rispettivi abitanti dei eantone possano
far capo per eitarli in giudizio » (testo francese : «(Nean-
moins les societes auront a elire domicile dans ehacun des
eantons dont leurs entreprises empruntent le territoire,
afin qu'elles puissent y etre aetionnees par les habitants
de ee eanton »). I testi italiano e franeese deI eitato art. 8
ep. 2 indicavano dunque ehiaramente 10 seopo della dis-
posizione: eh'era di permettere agli abitanti d'ogni
cantone di trarre dall'elezione obbligatoria di domieilio
della eompagnia nel cantone le eonseguenze di foro pre-
viste dalla Costituzione federale (allora l'art. 50 della
eost. fed. deI 1848) e dalla legislazione eantonale, e non
anehe di eoneedere alla eompagnia nel cantone, rimpetto
agli abitanti di questo, il benefieio d'un foro esclusivo
d'ogni altro foro eantonale. Se neUe suceessive e piu
volte richiamate 1. f. deI 15 ottobre 1897 edel 10 febbraio
1923 illegislatore, mettendo in consonanza i testi italiano
e francese con il tedesco, ha, per ovvie ragioni di tecnica
legislativa (i motivi d'une disposizione non hanno il loro
posto nel testo di questa), tralaseiato in esse ogni aecenno
allo seopo della norma, cio non significa affatto ehe al
veechio fine fosse, ai suoi oeehi, venuto ad aggiungersene
uno nuovo: di un tal mutamento sarebbe rimasta nei
lavori preparatori una traceia, che fa eompletamente
difetto.
A torto le rieorrenti invoeano, asostegno della loro tesi,
la sentenza 22 giugno 1911 deI Tribunale federale nella
eausa SFF c. Hurter (RO 37 I p. 280 e seg.). Vi si legge
invero ehe l'art. 12 della legge federale eoneernente
l'aequisto e l'esereizio di strade ferrate per eonto deUa
Confederazione ecc. dei 15 ottobre 1897 regola in modo
esauriente il foro delle SFF (ib. p. 282); ma eon cb il
Tribunale federale ha voluto unicamente affermare, come
risulta dal eontesto, ehe tutte le norme di diritto federale
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sul foro delle SFF si trovano, 0 meglio si trovavano prima
dell'attuazione della 1. f. org. amID. SFF deI 10 febbraio
1923, nel citato art. 12, ad esclusione in particolar modo
dell'art. 59 cost. fed. NeI fattispecie, non si tratta di
sapere se l'art. 59 cost. fed. sia applicabile accanto all 'art. 2
I. f. org. amm. SFF deI 1° febbraio 1923, ma se questo
determini, adesclusione della legislazione cantonale, tutte
le conseguenze dei domicilio elettivo delle SFF al capo-
luogo d'ogni cantone in cospetto degli abitanti di quest'ul-
timo. Dalla ricordata sentenza dei 22 giugno 1911 e per
contro lecito trarre un argomento contro la tesi delle
ricorrenti; che vi si legge avere l'art. 59 cost. fed. rice-
vuto con l'art. 12 1. f. conc. l'acquisto e l'esercizio di
strade ferrate per conto della Confederazione ecc. deI
15 ottobre 1897 « insoweit die Gerichtstandverhältnisse
der SBB in Frage kommen. . . in analoger Weise seine
Ausführung, wie z. B. (vgl. BGE 29 I S. 434 ff.) durch
Art. 271 SchKG hinsichtlich der ZuIässigkeit des Arrestes »;
se l'articolo 2 1. f. org. amm. SFF dei 1° febbraio 1923
-
che ha preso il posto dell'art. 12 1. f. conc. l'acquisto
e l'esercizio di strade ferrate ·per conto della Confede-
razione ecc. dei 15 ottobre 1897 -
si propone unicamente
di risolvere per le SFF, in quanto convenute su pretese
personali, il problema che per gli altri debitori e risolto
dall'art. 59 cost. fed., esso pub avere soltanto, come
questo, importanza intercantonale e non intracantonale
(BURCKHARDT, Kommentar 2 a ediz. pp. 558 e 559).
L'interpretazione patrocinata dalle ricorrenti condur-
rebbe infine ad un'ineguaglianza di trattamento, da
nulla giustificata, tra gli abitanti deI cantone di Berna e
quelli degli altri eantoni : il cp. I dell'art. 2 I. f. org. amm.
SFF dei 1° febbraio 1923 non contiene infatti aleuna
aggiunta sulle eonseguenze, quanto al foro, deI domieilio
legale delle SFF alla sede della direzione generale: ne
segue ehe gli abitanti deI cantone di Berna potrebbero
eonvenire le SFF davanti ad un giudice diverso da quello
dei capoluogo in easo ad es. di connessione di causa
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht.
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(art. 22 e 36 cpe bernese) 0 di domanda rieonvenzionale
(art. 33 cpe bernese), mentre analoga faeolta non spette-
rebbe, nel loro eantone, agli abitanti degli altri eantoni.
Va dunque confermata la giurisprudenza ehe la Camera
eivile deI Tribunale d'appello dei Cantone Tieino ha
inaugurato eon sentenza 5 marzo 1929 in causa Agustoni
c. Stato dei Ticino e SFF (Rep. giur. patria 1929 p. 266
e seg.).
4. -
Poiehe l'interpretazione dell'art. 2 cp. 2 I. f. org.
amm. SFF dei 1° febbraio 1923 propugnata dalle rieorrenti
non pUD essere ammessa pei motivi suesposti, non spetta
al Tribunale federale sindacare se il giudice eantonale
abbia rettamente giudieato eonsiderando raggiunti nel
fattispeeie gli estremi delI 'art. 27 epe ticinese : una tale
indagine e infatti di puro diritto formale eantonale.
Il Tribunale lederale 'JYI'onuncia :
Il ricorso e respinto e l'appellata sentenza e confermata.
VIII. SCHULDBETREIBUNGS. UND
KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Vgl. III. Teil Nr. 34. -
Voir IIIe partie N0 34.