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60_III_15

BGE 60 III 15

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und KonkUl'Srecht. No 4. Masseaktivum festzustellen im Verhältnis zur Masse und im Verhältnis zu den übrigen Gläubigern (einerseits den nicht zugeln,esenen, anderseits den ebenfalls zugelassenen). Dagegen wird im Verhältnis zum einzahlungs- bezw. rückgewährspflichtigen früheren Kommanditär nichts prä- judiziert. Dies folgt schon daraus, dass der frühere Kommanditär als Nicht-Konkurs- bezw. Nachlassgläubiger gar nicht zur Anfechtung des Kollokationsplanes legiti- miert ist. (Ist er ebenfalls ein Altgläubiger oder behauptet er mindestens, es zu sein, so kann auf diesen ganz zufälligen Umstand nichts ankommen.) Daher vermag, die rechts- kräftige Zulassung von Gläubigern im Separat-Kollo- kationsplan nichts daran zu ändern, dass der frühere Kommanditär, wenn er auf (Wieder-) Einzahlung der Kommandite belangt wird, sei es von der Masseverwal- tung selbst, sei es von deren Zessionaren, zu seiner Vertei- digung geltend machen kann, er hafte dem einen oder anderen oder diesen sämtlichen Gläubigern nicht, weil ihre Forderungen nicht schon vor seinem Austritt ent- standen seien. Ob er überhaupt etwas und allfallig wie viel er einzuwerfen hat, hängt ja, ebensogut wie z. B. vom erfolgten Rückbezug und dessen Ausmass, davon ab, ,ob noch solche Altgläubiger vorhanden und wie gross ihre ·Forderungenseien. Insoweit werden also die Rechte des Rekurrenten durch das separate Kollokationsverfahren nicht berührt, wie schon ,die Vorinstanz zutreffenq. an- genommen hat. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen. Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 5. 15

5. Sentlnza deI 15 marzo 1934 in causa Panizza. Art. 6 delIa convenzione internazionale delI'Aja deI 17 Iuglio 1905 relativa alla procedura civile. - Questo disposto ha derogato al trattato italo-svizzero deI 1868 in merito al modo di notificazione di atti di procedura. In quaii ipotesi e lecita tra gli Stati aderenti Ia notifica per via postale. A differenza della Germania, l'Italia non ha mai sollevata opposizione' contro la notifica Si mezzo postale. Art. 6 der Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht vom

17. Juli 1905. - Diese Bestimmung hat für die Zustellung von Gerichtsakten zwischen der Schweiz und Italien neues Recht geschaffen und die nach dem Staatsvertmge von 1868 anerkannte Ordnung abgeändert. - Voraussetzungen, unter denen die unmittelbare Zustellung durch die Post zwischen den der Übereinkunft beigetretenen Staaten zulässig ist: - Im Unterschiede zu Deutschland hat Italien gegen diese Art der Zustellung nie Einspruch erhoben. Art. 6 de la Convention internationale de La Haye du' 17 juillet 1905, concernant la procedure civile. - Cette disposition a modifie le mode de notification des actes de procooure t~I qu'il etait prevu par le Tmite italo-suisse de 1868. - Hypo- theses dans lesquelles la notification par la poste est autorisee entre les Etats contmctants. - A la diff~rence de l'Allemagne, l'Italie ne s'est jamais opposee a ce mode de notification. A. - Nel fallimento di Enrico Colombo, negozio di calzature in Locarno, furono inventariati N° 133 cappelli da uomo portanti la marca di fabbrica « Panizza ». Con ufficio deI 2 settembre 1933 la ditta G. Panizza & C. in Ghiffa rivendicava in proprieta « circa N° 100») di detti cappelli, ehe affermava essere stati dati soltanto in deposito al fallito. In data deI .5 dicembre 1933 l'Ufficio di Esecuzioni e Fallimenti di Locarno notificava alla ditta Panizza, a mezzo di lettera raccomandata, che la rivendicazione era contestata ed impartiva alla rivendicante un termine di 10 giorni per agire in giudizio a' sensi dell'art. 246 LEF.

16 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 5. L'azione : non venne introdotta. Ma eon rieorso deI 29 dicembre 1933 la rivendieante domandava all'Autorita ealltonale di Vigilanza di annullare la diffida dei 5 dieembre 1933 asserendo ehe per essere valida avrebbe dovuto essere fatta per via diplomatiea. B. - Con deeisione deI 1° febbraio 1934 I'Autorita cantonale di Vigilanza respinse il reclamo : donde l'attuale ricorso inoltrato nei termini e modi di legge. Gonsiderando in diritto :

1. - La diffida fu spedita per posta da Locarno. il 5 dieembre 1933 all'indirizzo della ditta ricorrente in Ghiffa, la quale, eome non e contestato, dovette riceverla il 6 0 il 7 dieembre al piu tardi. Il reclamo fu m,oltrato presso l' Autorita eantonale di Vigilanza solo il 29 dieembre. La prima obbiezione ehe si affaccia e queUa della sua tardivita. Ma non oecorre eonoseerne, poiche il ricorso e infondato nel merito, la notifica essendo perfettamente regolare.

2. - Come il Tribunale federale ha diehiarato a piu riprese (v. ad es. sentenza 17 giugno 1918 in causa Sutter, RU 44 III p. 75 e seg.), la convenzione internazionale dell'Aja deI 17 luglio 1905, eui Svizzera ed Italia hanno aderito, ha derogato alle disposizioni deI trattato italo- svizzero deI 1868 - eui il ricorrente fa capo - in merito al modo di notificare gli atti procedurali, eompresi gli atti esecutivi. Giusta il disposto dell'art. 6 della eonvenzione 17 luglio 1905, la notificazione di tali atti per via postale e leeita in due ipotesi :

a) Ove i due Stati interessati l'abbiano ·ammessa per reciproco aecordo ;

b) Ove 10 Stato, in cui la notifiea dev'essere fatta, non abbia fatto opposizione contro questo modo di notifica. La prima di queste ipotesi non entra in linea di conto, poiche tale accordo tra la Svizzera e l'Italia non esiste. Entra invece in eonsiderazione la seeonda : la mancanza di opposizione da parte dell'Italia. E in merito alla natura Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 5. 17 di siffatta opposizione, il Tribunale federale (sentenza precitata RU 44 III p. 78) eosi si esprime : L'art. 6 della eonvenzione internazionale dell'Aja non esige una dichia- razione positiva di autorizzazione dello Stato in cui la notifica dev'essere fatta, ma significa solo che ogni Stato aderente alla convenzione ha la facolta di vietare sul suo territorio la notificazione di atti giudiziari per via postale purche faccia una dichiarazione generiea di opposizione. Non occorre ehe 10 Stato (neUa speeie la Svizzera), da cui emana la notifieazione per via postale, abbia preventiva- mente soUecitato 10 Stato straniero (neUa speciel'Italia) di coneederla, e neanehe ehe questo Stato abbia conoseenza positiva di un easo eonereto. In altri termini : basta il fatto meramente negativo dell'assenza di opposizione da parte dello Stato estero per rendere valida e regolare una notifiea fatta a mezzo postale ad una persona ehe si trova in queUo Stato. Ora, a differenza deUa Germania (v. eir- eolare N° 4, 12 giugno 1913, deI Tribunale federale alle Autorita di Vigilanza cantonali), l'Italia non ha mai soUevato opposizione eontro siffatto modo di notificazione. La Gamera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: Il rieorso e respinto.