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59_III_12

BGE 59 III 12

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Italiano CH
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12 Schuldbetreihullgs- und KOllkursrel'ht. No 3.

3. Sentenza 4. febbrajo 1933 nella causa Volksba.nk Reiden. L'amministrazione deI fallimento non puo riconoscere una riven- ,licazione rli oggetti iscritti ad inventario se non ove nessun creditore abbia chiesto la cessione dei diritti eventualmente flpettallti aHa Inassa sui beni rivemlicati in confoI'mita del- l'art. 260 LEl:t' (art. 47 RAF). Le controversie intorno a diritti di pegno 0 di ritenzione su beni riconosciuti in proprieta ad U11 terzo sono estranee al proce- dimento fallimentare (art. 53 LEF). I.'obbligo di portarsi attrice spetta alla massa, ove intenda posse- dere delle contropretese in merito agli oggetti 1a cui riven- dicazione eSBa ha ammesso. Die Konkursverwaltung darf von der Anerkennung der Eigen- tumsansprache an einem in das KonkursinventaI' aufgenom- Inenen <klgenstande dem Drittansprecher erst Kenntnis geben, wenn kein Konkursgläubiger nach Art. 260 SchKG Abtretung der allfälligen Ansprüche der Masse auf den Gegen- stand verlangt hat (Art. 47 der Konkursverordnung). Streitigkeiten über Pfand- oder Retentionsrechte an Gegenständen, die von Dritten zu Eigentum angesprochen werden, sind ausserhalb des Konkursverfahrens auszutragen, wenn die Eigentumsansprache anerkannt wird (Art. 53 der Konkurs- verordnung). Ist eine Eigentumsansprache bereits anerkannt worden und will die Konkursmasse nachträglich Gegenansprüche bezüglich dieses ~genstandes geltend machen, so muss sie Klage erheben. L'administration de la faillite doit aviser le tiers revendiquant de la reconnaissance de sa revendication d'un objet compris dans l'invelltaire seulement lorsqu'aucun creancier du failli ne demande, confoI'Illement a I'art. 260 LP, la CessiOll des droits eventueL<; de Ia masse sur l'objet revendique (m. 47 ord. oft; de f.). Les contestatiolls portant sur des droits de gage ou de retention grevant des biens dont des tiers revendiquants sont reconnus proprietaires doivent etre videes en dehors de la procedure de faillite (m. 53 ord. cit.). C'est Ia masse qui doit intenter action Iorsqu'elle entend faire valoir apres coup des droits reiativement aux objets dont elle a deja admis Ia revendication. Schuldbetreibungs- ~nd Konkursrecht. No 3. I " ., Ritenuto in linea di fatto : A. - In data 14 luglio 1932 la Pretura di Locarno decretava giacente l'eredita relitta dalla signora Dora Brun, gia esercente l'albergo San Gottardo in Locarno. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno procedeva quindi alla liquidazione di detta eredita a' sensi de!- l'art. 193 LEF. L'inventario fuerettodall'ufficioil26luglio 1932 e comprende 566 numeri. Il 12 agosto 1932 la Volksbank Reiden' in Reiden quale cessionaria di certa Luisa Huwyler, gia in Locarno, basandosi su un contratto 13 giugno 1930 col quale la detta signora HuwyIer aveva venduto aHa signora Dora Brun, sotto riserva di proprieta, per 30 000 fehi.l'inventario (mobilio) ehe serviva ad arredare l'albergo San Gottardo, rivendicava gli oggetti iseritti ad inventario sotto 95 numeri e eome meglio al verbale d'inventario, di Ull valore eomplessivo di 7870 fchi. La riserva di proprieta fn iscritta nel registro dei patti di riserva di proprieta del- l'Ufficio di Locarno sotto la data deI 17 Iuglio 1930. La prima adunanza dei creditori ebbe Iuogo ill0 agosto 1932. L'amministrazione deI fallimento fu affidata all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno. B. - Con offieio25 ottobre 1932 I'Ufficio di Locarno comnnicava alla Volksbank in Reiden qnanto segne: {( Per comunicare ehe la rivendicazione da Voi « vantata e portante su diversi beni mobili (quelli rivendicati) - di un valore complessivo di stima di 7870 fchi. e garantita da inserizione sul Reg. Patti Ris. Proprieta - inscriz. N. 1498 - venne ammessa, ritenuta la restituzione da parte della Banca rivendicante, delI'importo di 16 000 fchi. pagato dalla signora Dora Brun, deduzion fatta di 3000 fehi. quale indennizzo per uso e deprezzamento deI mobilio - Totale da restituire 13000 fchi.: Per tale importo si trattengono i mobili a garanzia (diritto di ritenzione). - In ordine ai dispositivi delI'art. 242 della LEF vi viene assegnato un termine di giorni dieci per promuovere

u Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 3. azione giudiziaria contro la decisione di cui sopra. Non avvenendo azione giudiziaria entro il termine suddetto, la decisione di cui sopra si avra per accettata e riconos- ciuta. » Il giorno seguente veniva deposta la graduatoria. In essa figurano sotto i Nri. 2 e 3, iscritti ed ammessi come creditori garantiti da pegno immobiliare, G. B. Bonetti per un credito dipendente da locazione dell'importo di 8600 fchi e G. Loser a Svitto, parimenti per canone di locazione, di 5971 fchi. 60 : a favore di ambedue e men- zionato in graduatoria « un diritto di ritenzione sui mobili di eui all'inventario dal N. 1 al 566 ». O. - Con ricorso deI 3 novembre 1932 la Volksbank Reiden chiedeva all'Autorita cantonale di Vigilanza di pronunciare : « 1. L'assegno di termine di eui alla comunicazione deI 25 ottobre 1925 e annullato.

2. La graduatoria deposta nel eorso della liquidazione e rettifieata nel senso ehe vien esclusa dalla stessa ogni decisione eoncernente il diritto di ritenzione aecampato dai sigg. G. B. Bonetti in Locarno e G. Loser in Svitto sugli oggetti rivendicati dalla Volksbank in Reiden. » D. - L'Autorita cantonale di Vigilanza avendo respinto il ricorso con decisione deI 21 dicembre 1932, intimata alla Volksbank il 18 gennaio 1933, questa ha inoltrato rieorso al Tribunale federale domandandone l'annullamento e riproponendo a giudieare le -due conclusioni dedotte in sede eantonale. Oonsiderando in diritto :

l. - L'art. 47 deI Regolamento 13luglio 1911 sull'am- ministrazione dei faillmenti (RAF) dispone: « Se l'am- ministrazione deI fallimento intende di riconoscere Ja pretesa deI terzo, deve aspettare a dargliene communica- zione ed a restituirgli Ia cosa rivendicata fino a ehe eonsti che la seconda assemblea dei creditori non ha preso una eontraria decisione in proposito, e ehe nessun creditore Schuldbetreibnngs- und Konkursrecht. No 3. 15 ha ehiesto la cessione dei diritti della massa sulla eosa rivendicata, in eonformita dell'art. 260 LEF». Questo disposto vale anche quando la rivendicazione e basata su un diritto di riserva di proprieta : in eonereto, sulla riserva di proprieta pattuita, tra la venditrice originaria, signora Huwyler e signora Dora Brun, iscritta a registro a Loearno il 17 luglio 1930 sotto il N. 1498. Nel easo in esame la seeonda adunanza dei ereditori ebbe luogo solo il 24 novembre 1932: era dunque di un mese posteriore alla eomunieazione 25 ottobre 1932 di rieonosci- mento parziale della rivendieazione inoltrata. Sembrerebbe quindi ehe le eondizioni di cui all'art. 47 RAF predetto non furono osservate. Comunque, nessuna parte 1agnandosi dell' inosservanza di questo disposto, non occorre, su questo punto, procedere d'officio ad ulteriori indagini e si puo ritenere, ai fini dell'attuale giudizio, che il riconosci- mento della rivendieazione in diseorso sia avvenuto in modo regolare e legale e sia ormai inoppugnabile.

2. - Cio posto, l'amministrazione della liquidazione Dora Brun non aveva piu il diritto di assegnare alla Volksbank quale rivendicante, un termine di dieci giorni per procedere in giudizio. Se la massa ritiene di possedere un credito verso la rivendicante in restituzione delle rate solute dalla signora Dora Brun sul prezzo di compera dei mobili in diseorso, a lei spetta l'obbligo di portarsi attrice. Se intende esercitare un diritto di ritenzione suII'inventario in discorso a garanzia di quella sua pretesa essa potra tutt'al piu prevalersene percostringere de facto Ia Volksbank a farsi attrice. Ma in questo caso non e leeito di assegnare alla Volksbank un termine fatale per proporre l'azione e tanto meno di minaeeiarla della san- zione ehe, nel easo in eui l'aziorie non fosse iniziata entro questo termine, la pretesa della massa sarebbe da ritenersi accettata e riconosciuta. Siffatto diritto di ritenzione portando su beni ehe non spettan0 alla massa e nonessendo accampato per un'insinuazione fallimentare, non puo essere oggetto di decisione unilaterale da parte dell'ufficio in

16 sede di gracluat.oria.. L 'impugnato assegno di termine a' sellsi deHa conlUnicazione 25 ottobre 1932 aUa Volksbank, deve qUilldi essere annuHato. come a ragione chiede Ia ricorrellte.

3. - Anche i diritti di ritenzione vantati dai loeatori delI 'albergo San Gottardo Bonetti e Loser sul mobiglio, non possono essere liquidati llell'attuale procedimento faUiment.are per quanto essi eoncernono oggetti ehe non spettano aHa massa, ma furono rieonosciuti di proprieta di 1m terzo (Ia Volksbank). Seeondo l'art. 53 RAF siffatta controversia dev'essere definita all'infuori deI fallimento : e eioe dev'essere definita fuori deI procedimento fallimen- tare tanto Ia controversia che puo sorgere tra il proprie- tario degli oggetti ed i loeatori suH'esistenza di un diritto di ritenzione, quanto quella che possa concernere i1 grado delle due pretese di ritenzione. In quale modo poi queste due controversie debbano essere iniziate e liquidate, non 13 questione da decidersi in questo proeedimento. Ne segne, che anche Ia seeonda conclusione della ricor- rente (v. sopra stato di fatto lett. C, cifra 2) dev'essere accolta e viene quindi annullata, nel senso suesposto, e cioe nei confronti degli oggetti rivendicati daHa ricorrente, la decisione contenuta nella graduatoria concernente le pretese di un diritto di ritenzione a favore di G. B. Bonetti e G. Loser. La Camera esecuzioni -e falliment;' prommcia : Il ricorso e ammesso.

4. Entscheid vom 4. Febrcar 1933

i. S. So ... iete financiere pour valeurs scanctinaves en Suisse. Hat der Faustpfandgläubiger auf sein F aus t p fan d r e c h t ver z ich t e t, so kann er gewöhnliche Betreibung auf Pfändung oder Konkurs anheben, auch wenn die Faustpfand- gegenstände dem Verpfänder noch nicht zurückgegeben sind. SchuIdbetreibungs- und Konkul'Brecht. No 4_ }. Der Verzicht auf das Faustpfandrecht kar.n wirksam noch im Betreibungsbegehren erklärt werden. Art. 41 SchKG. Lo~que le creancier gagiste a renonce a. son droit de gage, il peut mtenter une poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite alors meme que l'objet dont il est nanti n'aurait pas encor; et6 rendu au constituant du gage. La renonciation au droit de gage peut avoir encore lieu valable- ment dans la requisition de poursuite. Art. 41 LP; Ove il creditore pignoratizio abbia rinunciato al suo diritto di pegno, potra introdurre un' esecuzione in via ordinaria di pignoramento 0 di fallimento, anche quando gli oggetti deI pegno non sono ancora stati restituiti a chi li ha costituiti in pegno. La rinuncia al diritto di pegno e valida anche se fatta solo neUa domanda di esecuzione. A. - Auf Begehren der Rekurrentin stellte das Betrei- bungsamt Bern-Stadt dem Schuldner de Grenus einen Zahlungsbefehl (auf Pfändung oder Konkurs) No. 35955 für eine Forderung von 2025 Fr. 80 Cts. zu. Auf demselben war nach Angabe des Forderungsgrundes vermerkt, die Gläuberin verzichte auf ihr Faustpfandrecht an 225 in ihren Händen befindlichen Aktien des Consortium de Meunerie. Der Schuldner erhob Rechtsvorschlag und führte gleichzeitig Beschwerde mit de~ Antrag, den Zahlungsbefehl aufzuheben und die Gläubigerin auf eine Pfandverwertungsbetreibung zu verweisen. B. - Mit Entscheid vom 30. Dezember 1932 hat die kantonale Aufsichtsbehörde die Beschwerde gutgeheiRsen, im Wesentlichen mit der Begründung, der Verzicht auf das Faustpfandrecht sei nicht perfekt, solange dem Schuldner das Faustpfand nicht ausgehändigt worden sei; hieran fehle es im vorliegenden Fall. Das blosse Angebot, dem Schuldner die Pfandsache zur Verfügung zu halten, genüge nicht, abgesehen davon, dass es hier erst nach Anlegung des Zahlungsbefehls erfolgt und deswegen nicht beachtlich sei. AS 59 III 1933