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56_II_351

BGE 56 II 351

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Italiano CH
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360 Erbrecht. N0 60. einer analogen Anwendung des Art. 636 ZGB, die nur mit Vorsicht gehandhabt werden darf, wie das Bundes-.

• gericht bereits ausgesprochen hat, mit Rücksicht darauf, dass es sich um einen Einbruch in die Vertragsfreiheit handelt (BGE 42 II S.190). Die analoge Anwendung des Art. 636 ZGB könnte nach der Rechtsprechung zunächst gerechtfertigt werden durch den Schutz des Erbanwärters gegen Ausbeutung (Verpflichtung «zur Leistung des Gegenwertes einer zukünftigen Erbschaft, also zu einer Leistung von unbestimmbarem Werte, gegen ein ent- sprechend niedrig angesetztes Entgelt »). Allein vorliegend hat ja I. nicht einen ziffermässig nicht bestimmten und zum voraus nicht bestimmbaren Bruchteil seines künf- tigen Erbanteiles aufgeopfert, dessen Wert viel grÖ8Ser sein könilte als die damit zu tilgende Verbindlichkeit, und dass nicht etwa nach anderer Richtung Ausbeutung vor- liegt, ist bereits in Erwägung 2 hievor dargetan worden. Den weiteren Grund, der für die analoge Anwendung des Art. 636 ZGB angeführt werden könnte, nämlich die Ver- pönung des votum mortis, m. a.. W. dass vermieden werden solle, das Interesse einer Drittperson am Tode des Erblas- sers zu begründen, lässt das schweizerische Recht nicht gelten, wie im früheren Urteil einlässlich nachg!'lwiesen worden ist. In Bestätigung desselben kann also das Versprechen, aus einer künftigen Erbschaft eine Schuld zu bezahlen, nicht beanstandet werden (worüber, entgegen der damaligen Annahme, nicht ei~al die französische Rechtsprechung übereinstimmt; vgl. COLIN et CAPITANT. Droit civil fran9ais 2 S.297). Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des Obergerichtes des Kantons Aargau vom 25. August 1930 aufgehoben und die Klage zugesprochen. Erbrecht. No 61. 351 .

61. Estra.tto da.1la sentenza 4 dicembre 1930 della IIa sezione civile nella. causa Otöpecta.le civico di Luga.no contro Ticino. Testamanto olografo nel quale si «raccomanda» alla persona istituita erede di devolvere, venuta amorte, quanto resti del- l'ereditB. a determinati anti, gravandoli di determinati legati. - Con testamento pure olografo l'erede Iascia Ia successione raccoita a questi enti quali eredi universali, ma non fa menzione di legati a loro carico. - Azione di un preteso legatario verso gli eredi universali. - La questione dell'interpretazione della voIontB. deI testatore e di diritto e soggiace all'esame deI Tribu- nale federaie. - Il ces non eonsidera disposizione testamentaria suffieiente il riferimento ad rutro documento, ehe non sia esso pure un atto di ultima volontB. dello stesso testatore. - Azione respinta. Ritenuto in linea di fatto : A. - Con testamento olografo 28 gennaio 1916 Carlo Maggi fu Antonio in Mendrisio istituiva sua erede uni1"er- aale la domestica Antonia Bisi. TI testament':> proseguiva : Non obbligo, ma raccomando. semplieemente aHa mia ereile universale di transmettere in eredita aHa mia morte quanto potra sussistere aUora della mia piecola sostanza ...... agH ospedali: Civieo di Lugano, San Giovanni di Bellinzona e La. Carita, in Locarno, in parti uguali. TI disponente· aggiungeva: Se i tre predetti ospedali avranno potuto raggiungere questa mia credita aUa morte della Bisi, essi dovranno immediatamente versare, in parti uguali ed in solido, a titolo di legato : 4000 fchi. aHa Cliniea luganese di Moneuceo, altrettanto all'ospedale di Santa Maria in Aequarossa. e pari somma al Sanatorio deI Gottardo in Ambri-Piotta. Per il easo ehe la. Bisi venisse a premorire, Maggi istituiva suoi eredi universaIi i tre ospedali precitati obbligandoli al soddisfacimento, in via solidale cd in parti uguali, dei legati nominati. . B. - Maggi essendo premorto, la Bisi ne raccolse I'ere- dita. TI giorno 8 maggio 1926 veniva eSBa pure a morire. Con testamento olografo dei 6 giugno 1920 aveva disposto : 352 Erbrecht. N° 61. « In ossequio aila volonta ed ai desideri espressi nel suo testamento 28 gennaio 1916 deI defunto 000 padrone sig. Carlo J\.faggi ........................ io ....................... . diehiaro ............... di prendere le seguenti disposizioni di ultima volonta :

1. Chiamo e nomino miei eredi generali in parti eguali fra di loro l'Ospedale Civieo di Lugano, l'Ospedale di S. Giovanni di Bellinzona e l'Ospedale La Carita di Locarno. » O. - I tre ospedali aeeettarono e raeeolsero l'eredita. della Bisi e pagarono i legati di 4000 fehi. aHa Clinica Luganese di Moncuceo ed altrettanti all'Ospedale di Santa Maria in Aequarossa, ma si ri fiutarono di vers are il legato di pari somma al Sanatorio deI Gottardo, il quale, nel frattempo, eon istromento deI 20 settembre 1919, era stato aequistato dallo Stato, ehe da allora in poi 10 gesti sotto la denominazione di « Sanatorio popolare )}. In seguito 10 Stato promosse eseeuzione eontro l'Ospedaie civico di Lugano peril pagamento dei Iegato 30 favore deI Sanatorio popolare di Ambri-Piottae, contro l'opposizione fatta dal- Fescusso,ottenne dal Pretore di Lugano-Citta sentenza di rigetto provvisorio, eonfermata il 15 marzo 1929 dal Tribunale di Appello. D. - Con petizione 15 aprile 1929 l'Ospedale civico di Lugano proponeva 301 Pretore diLugano-Citta l'azione del- l'inesistenza deI debito a' sensi dell'art. 83 op. 2 LEF. Contestava anzitutto la legittiplazione attiva dello Stato . a pretendere unlegato, ehe, se pure valido, sareb be stato isti- tuito 30 favore di altro ente, oggi scomparso, i1 Sanatorio deI Gottardo ad Ambri-Piotta. Nel merito si affermava: Non si tratta di un legato fideeommissario a favore dell'antieo Sanatorio in Ambri-Piotta, eioe di un legato ehe Maggi avesse imposto all'erede universale istituito, per il caso· in cui questo raccogliesse l'eredita.. TI testa- tore non ha gravato l'erede sua futura d'un tale obbligo, ma le ha solo raceomandato di nominare aIla sua volta eredi universali gli Ospedali eivici' di Locarno, Bellin- zona e Lugano, gravandoli dei legati. Per avere valida Erbrecht. No 61. 353 elSistenza, questi legati avrebbero dovuto essere pre- visti nel testamento deIla Bisi stessa. Ma questa segul la raceomandazione deI padrone solo nel senso che istitui eredi universali i detti ospedali, senza gravarli dei legati. Di conseguenza, non esiste titolo valido sul quale 10 Stato possa assidere le sue pretese. E. - L'azione per inesistenza deI debito fu respinta dalle due istanze cantonali: dal Tribunale di Appello con sentenza deI 28 giugno 1930. Da questa sentenza, l'Ospedale civico di Lugano e ri- . corso al Tribunale federale nei termini e modi di legge. Oon8iderando in diritto :

1. - A torto 10 Stato deI cantone Ticino, asserendosi suecessorenei diritti dell'ente prefato, il Sanatorio deI Got- tardo in Ambri-Piotta, fa capo al testamento dei fu Carlo Maggi. TI solo titolo che potrebbe assistere 130 sua pretesa dovrebbe trovarsi nel testamento della Bisi, i1 qua]e pero si limitO a istituire eredi universali gJi ospedali civici di Lugano, Locarno e BeIlinzona e di legati a favore deI Sanatorio deI Gottardo 0 di altri enti non fa. parola. TI testamento Maggi conteneva solo una raccomandazione alla Bisi in merlto all'istituzione di eredi ed alla costitu- zione di legati, laseiandola libera di ossequiarla. Non pu quindi essere questione di un'istituzione fiduciaria eon obbligo di legato fidueiario (art. 488 CC), ehe il Maggi a vesse impa8to aIla BÜli per il caso in eui essa coneeguisse 130 sua eredita. Questa semplice raccomandazione non aveva valore giuridico e non poteva, eome disposizione d'ultima volonta deI Maggi, diventare essa stessa generatrice d'efIetti giuridici per il solo motivo ehe in seguito 130 Bisi diehiaro di ossequiarla. Non poteva acquistare valore giuridieo ehe come disposto testamentario della Bisi stessa. E questa l'accolse nel testamento solo in merito all'istituzione dei tre ospedali come eredi, ehe non furono gravati da nessun legato.

2. - Il Tribunale di Appello ritiene, ehe riferendosi al testamento Maggi, 130 testatriee Bisi avesse inteso far suoi 354 Erbrecht. N0 61. anche i Iegati di cui a parola in quel testamento. Il conve- nuto condivide questo modo di vedere e 10 ritieneammis- . sione di fatto, la quale quindi sfuggirebbe all'esame di questa Corte. Questa tesi e errata. Secondo la costante pratica deI Tribunale federale, l'interpretazione della volonta deI disponente e una questione concernente la interpretazione deUa disposizione stessa: essa soggiace quindi al giudizio deI Tribunale federale. Nel caso in esame non occorre tuttavia scendere al- l'esame di questo quesito. Ove pure si voglia ritenere ehe, secondo la tesi deI convenuto Ia disponente Bi~i abbia inteso accogliere nel suo. testamento Ia raccomandazione deI Maggi nel suo completo tenore (cioe compresi i legati), questa intenzione non bastava per costituire valida disposizione mortis causa. Infatti, a differenza deI diritto . comune (testamento mistico deI diritto romano . DERNBURG, System des römischen Rechts, Vol. H, p. 94~ cifra 5), il CCS non considera come valida disposizione testamentare il riferimento ad altro documento. I disposti deI CCS, art. 498 e seg. concernenti Ia forma dei testamenti non lasciano dubbio, che Ia disposizione dev'essere conte- nuta neU'atto stesso d'ultima volonta (neUo stesso senso il diritto germanico, v. VON Tumi, parte generale II 506, commento deI eodice germanieo ; ENNECCERUS, System des bürgerlichen Rechts H, 3 p. 48). Ebensi vero che, all'in- fuori deI testamento, anche .un altro documento puo servire come mezzo d'interpretazione d'nna disposizione di senso dubbio (RU 47 H p. 28) ; ma non e leeito ripor- tarsi ad altro documento, ehe non sia esso pure un atto di ultima volonta dello stesso testatore, per aggiungere al eostui testamento una disposizione che non contiene. Il ehe e ovvio qualora si eonsideri, che le garanzie previste dalle diverse forme testamentarie onde fissare solennemente la volonta deI disponente, sarebbero deI tutto superflue, qualora fosse lecito' determinare il eontenuto deI testa- mento in base ad un altro documento qualsiasi. Nel caso in esame quest'altro documento e bensl un testamento Sachenrecht. N° 62. 355 (testamento Maggi), ma non e un testamento della . disponente (Bisi). Il Tribunale federale pronuncia : Il rieorso e accolto. ill. SACHENRECHT DROITS REELS

62. Urteil der II. Zivilabteilung vom 9. Oktober 1930

i. S. Häusermann gegen Grimm. HMt eine Schweinema.stanstalt vor Art. 684 ZGB stand ! Abgrenzung von Ta.t- und Rechtsfrage (Abs. 1). Was ist Ortsgebrauch in Ba.uerndörfern? (Erw. 2). Begriff der « schädlichen Einwirkungen» (Erw. 3). Bedeutung der Stellungnahme zum Bauprojekt (Erw. 4). Inwiefern sind Ma.ssna.bmen zu berücksichtigen, die zur Abwehr während des Prozesses getroffen worden sind oder noch getroffen werden wollen? (Erw. 5 und 6). A. - Der Beklagte ist Eigentümer der Käsereiliegen- schaft im Dorfe Birmenstorf. Vor einigen Jahren Hess er einen modern eingerichteten Schweinestall aus Beton anbauen, worin er nun jeweilen bis gegen 100 Schweine mästet. Der Kläger ist Eigentümer eines Wohnhauses mit Spezereiladengeschäft, das von den Gebäulichkeiten des Beklagten durch einen 6 bis 7 Meter breiten Weg getrennt ist. Gegen das ihm bekannte Bauvorhaben des Beklagten hat er seinerzeit keine Einwendungen erhoben. Am 12. ApriI1926 erhob er die vorliegende, auf Art. 684 ZGB gestützte Kla.ge mit den Anträgen : « Dem Beklagten sei zu verbieten, in den jetzt von ihm dazu benützten Lokalitäten eine Schweinezüchterei und Schweinemast- ansta.lt zu betreiben. Eventuell: Der Beklagte sei zu