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56_II_351

BGE 56 II 351

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Italiano CH
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Erbrecht. N0 60.

einer analogen Anwendung des Art. 636 ZGB, die nur

mit Vorsicht gehandhabt werden darf, wie das Bundes-.

• gericht bereits ausgesprochen hat, mit Rücksicht darauf,

dass es sich um einen Einbruch in die Vertragsfreiheit

handelt (BGE 42 II S.190). Die analoge Anwendung des

Art. 636 ZGB könnte nach der Rechtsprechung zunächst

gerechtfertigt werden durch den Schutz des Erbanwärters

gegen Ausbeutung (Verpflichtung «zur Leistung des

Gegenwertes einer zukünftigen Erbschaft, also zu einer

Leistung von unbestimmbarem Werte, gegen ein ent-

sprechend niedrig angesetztes Entgelt »). Allein vorliegend

hat ja I. nicht einen ziffermässig nicht bestimmten und

zum voraus nicht bestimmbaren Bruchteil seines künf-

tigen Erbanteiles aufgeopfert, dessen Wert viel grÖ8Ser

sein könilte als die damit zu tilgende Verbindlichkeit, und

dass nicht etwa nach anderer Richtung Ausbeutung vor-

liegt, ist bereits in Erwägung 2 hievor dargetan worden.

Den weiteren Grund, der für die analoge Anwendung des

Art. 636 ZGB angeführt werden könnte, nämlich die Ver-

pönung des votum mortis, m. a.. W. dass vermieden werden

solle, das Interesse einer Drittperson am Tode des Erblas-

sers zu begründen, lässt das schweizerische Recht nicht

gelten, wie im früheren Urteil einlässlich nachg!'lwiesen

worden ist. In Bestätigung desselben kann also das

Versprechen, aus einer künftigen Erbschaft eine Schuld

zu bezahlen, nicht beanstandet werden (worüber, entgegen

der damaligen Annahme, nicht ei~al die französische

Rechtsprechung übereinstimmt; vgl. COLIN et CAPITANT.

Droit civil fran9ais 2 S.297).

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des

Obergerichtes des Kantons Aargau vom 25. August 1930

aufgehoben und die Klage zugesprochen.

Erbrecht. No 61.

351

.

61. Estra.tto da.1la sentenza 4 dicembre 1930 della IIa sezione

civile nella. causa Otöpecta.le civico di Luga.no contro Ticino.

Testamanto olografo nel quale si «raccomanda» alla persona

istituita erede di devolvere, venuta amorte, quanto resti del-

l'ereditB. a determinati anti, gravandoli di determinati legati. -

Con testamento pure olografo l'erede Iascia Ia successione

raccoita a questi enti quali eredi universali, ma non fa menzione

di legati a loro carico. -

Azione di un preteso legatario verso

gli eredi universali. -

La questione dell'interpretazione della

voIontB. deI testatore e di diritto e soggiace all'esame deI Tribu-

nale federaie. -

Il ces non eonsidera disposizione testamentaria

suffieiente il riferimento ad rutro documento, ehe non sia esso

pure un atto di ultima volontB. dello stesso testatore. -

Azione

respinta.

Ritenuto in linea di fatto :

A. -

Con testamento olografo 28 gennaio 1916 Carlo

Maggi fu Antonio in Mendrisio istituiva sua erede uni1"er-

aale la domestica Antonia Bisi. TI testament':> proseguiva :

Non obbligo, ma raccomando. semplieemente aHa mia ereile

universale di transmettere in eredita aHa mia morte quanto

potra sussistere aUora della mia piecola sostanza ...... agH

ospedali: Civieo di Lugano, San Giovanni di Bellinzona

e La. Carita, in Locarno, in parti uguali. TI disponente·

aggiungeva: Se i tre predetti ospedali avranno potuto

raggiungere questa mia credita aUa morte della Bisi,

essi dovranno immediatamente versare, in parti uguali ed

in solido, a titolo di legato : 4000 fchi. aHa Cliniea luganese

di Moneuceo, altrettanto all'ospedale di Santa Maria in

Aequarossa. e pari somma al Sanatorio deI Gottardo in

Ambri-Piotta. Per il easo ehe la. Bisi venisse a premorire,

Maggi istituiva suoi eredi universaIi i tre ospedali precitati

obbligandoli al soddisfacimento, in via solidale cd in parti

uguali, dei legati nominati.

. B. -

Maggi essendo premorto, la Bisi ne raccolse I'ere-

dita. TI giorno 8 maggio 1926 veniva eSBa pure a morire.

Con testamento olografo dei 6 giugno 1920 aveva disposto :

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Erbrecht. N° 61.

« In ossequio aila volonta ed ai desideri espressi nel suo

testamento 28 gennaio 1916 deI defunto 000 padrone

sig. Carlo J\.faggi ........................ io ....................... .

diehiaro ............... di prendere le seguenti disposizioni

di ultima volonta :

1. Chiamo e nomino miei eredi generali in parti eguali

fra di loro l'Ospedale Civieo di Lugano, l'Ospedale di S.

Giovanni di Bellinzona e l'Ospedale La Carita di Locarno. »

O. -

I tre ospedali aeeettarono e raeeolsero l'eredita.

della Bisi e pagarono i legati di 4000 fehi. aHa Clinica

Luganese di Moncuceo ed altrettanti all'Ospedale di

Santa Maria in Aequarossa, ma si ri fiutarono di vers are il

legato di pari somma al Sanatorio deI Gottardo, il quale, nel

frattempo, eon istromento deI 20 settembre 1919, era stato

aequistato dallo Stato, ehe da allora in poi 10 gesti sotto

la denominazione di « Sanatorio popolare)}. In seguito 10

Stato promosse eseeuzione eontro l'Ospedaie civico di

Lugano peril pagamento dei Iegato 30 favore deI Sanatorio

popolare di Ambri-Piottae, contro l'opposizione fatta dal-

Fescusso,ottenne dal Pretore di Lugano-Citta sentenza di

rigetto provvisorio, eonfermata il 15 marzo 1929 dal

Tribunale di Appello.

D. -

Con petizione 15 aprile 1929 l'Ospedale civico di

Lugano proponeva 301 Pretore diLugano-Citta l'azione del-

l'inesistenza deI debito a' sensi dell'art. 83 op. 2 LEF.

Contestava anzitutto la legittiplazione attiva dello Stato

. a pretendere unlegato, ehe, se pure valido, sareb be stato isti-

tuito 30 favore di altro ente, oggi scomparso, i1 Sanatorio

deI Gottardo ad Ambri-Piotta. Nel merito si affermava:

Non si tratta di un legato fideeommissario a favore

dell'antieo Sanatorio in Ambri-Piotta, eioe di un legato

ehe Maggi avesse imposto all'erede universale istituito,

per il caso· in cui questo raccogliesse l'eredita.. TI testa-

tore non ha gravato l'erede sua futura d'un tale obbligo,

ma le ha solo raceomandato di nominare aIla sua volta

eredi universali gli Ospedali eivici' di Locarno, Bellin-

zona e Lugano, gravandoli dei legati. Per avere valida

Erbrecht. No 61.

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elSistenza, questi legati avrebbero dovuto essere pre-

visti nel testamento deIla Bisi stessa. Ma questa segul

la raceomandazione deI padrone solo nel senso che istitui

eredi universali i detti ospedali, senza gravarli dei legati.

Di conseguenza, non esiste titolo valido sul quale 10 Stato

possa assidere le sue pretese.

E. -

L'azione per inesistenza deI debito fu respinta

dalle due istanze cantonali: dal Tribunale di Appello con

sentenza deI 28 giugno 1930.

Da questa sentenza, l'Ospedale civico di Lugano e ri-

. corso al Tribunale federale nei termini e modi di legge.

Oon8iderando in diritto :

1. -

A torto 10 Stato deI cantone Ticino, asserendosi

suecessorenei diritti dell'ente prefato, il Sanatorio deI Got-

tardo in Ambri-Piotta, fa capo al testamento dei fu Carlo

Maggi. TI solo titolo che potrebbe assistere 130 sua pretesa

dovrebbe trovarsi nel testamento della Bisi, i1 qua]e pero

si limitO a istituire eredi universali gJi ospedali civici di

Lugano, Locarno e BeIlinzona e di legati a favore deI

Sanatorio deI Gottardo 0 di altri enti non fa. parola. TI

testamento Maggi conteneva solo una raccomandazione

alla Bisi in merlto all'istituzione di eredi ed alla costitu-

zione di legati, laseiandola libera di ossequiarla. Non pu

quindi essere questione di un'istituzione fiduciaria eon

obbligo di legato fidueiario (art. 488 CC), ehe il Maggi

a vesse impa8to aIla BÜli per il caso in eui essa coneeguisse

130 sua eredita. Questa semplice raccomandazione non aveva

valore giuridico e non poteva, eome disposizione d'ultima

volonta deI Maggi, diventare essa stessa generatrice d'efIetti

giuridici per il solo motivo ehe in seguito 130 Bisi diehiaro

di ossequiarla. Non poteva acquistare valore giuridieo ehe

come disposto testamentario della Bisi stessa. E questa

l'accolse nel testamento solo in merito all'istituzione dei

tre ospedali come eredi, ehe non furono gravati da nessun

legato.

2. -

Il Tribunale di Appello ritiene, ehe riferendosi al

testamento Maggi, 130 testatriee Bisi avesse inteso far suoi

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Erbrecht. N0 61.

anche i Iegati di cui a parola in quel testamento. Il conve-

nuto condivide questo modo di vedere e 10 ritieneammis-

. sione di fatto, la quale quindi sfuggirebbe all'esame di

questa Corte. Questa tesi e errata. Secondo la costante

pratica deI Tribunale federale, l'interpretazione della

volonta deI disponente e una questione concernente la

interpretazione deUa disposizione stessa: essa soggiace

quindi al giudizio deI Tribunale federale.

Nel caso in esame non occorre tuttavia scendere al-

l'esame di questo quesito. Ove pure si voglia ritenere ehe,

secondo la tesi deI convenuto Ia disponente Bi~i abbia

inteso accogliere nel suo. testamento Ia raccomandazione

deI Maggi nel suo completo tenore (cioe compresi i

legati), questa intenzione non bastava per costituire

valida disposizione mortis causa. Infatti, a differenza deI

diritto . comune (testamento mistico deI diritto romano .

DERNBURG, System des römischen Rechts, Vol. H, p. 94~

cifra 5), il CCS non considera come valida disposizione

testamentare il riferimento ad altro documento. I disposti

deI CCS, art. 498 e seg. concernenti Ia forma dei testamenti

non lasciano dubbio, che Ia disposizione dev'essere conte-

nuta neU'atto stesso d'ultima volonta (neUo stesso senso

il diritto germanico, v. VON Tumi, parte generale II 506,

commento deI eodice germanieo; ENNECCERUS, System des

bürgerlichen Rechts H, 3 p. 48). Ebensi vero che, all'in-

fuori deI testamento, anche .un altro documento puo

servire come mezzo d'interpretazione d'nna disposizione

di senso dubbio (RU 47 H p. 28); ma non e leeito ripor-

tarsi ad altro documento, ehe non sia esso pure un atto di

ultima volonta dello stesso testatore, per aggiungere al

eostui testamento una disposizione che non contiene. Il ehe

e ovvio qualora si eonsideri, che le garanzie previste dalle

diverse forme testamentarie onde fissare solennemente la

volonta deI disponente, sarebbero deI tutto superflue,

qualora fosse lecito' determinare il eontenuto deI testa-

mento in base ad un altro documento qualsiasi. Nel caso

in esame quest'altro documento e bensl un testamento

Sachenrecht. N° 62.

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(testamento Maggi), ma non e un testamento della .

disponente (Bisi).

Il Tribunale federale pronuncia :

Il rieorso e accolto.

ill. SACHENRECHT

DROITS REELS

62. Urteil der II. Zivilabteilung vom 9. Oktober 1930

i. S. Häusermann gegen Grimm.

HMt eine Schweinema.stanstalt vor Art. 684 ZGB stand !

Abgrenzung von Ta.t- und Rechtsfrage (Abs. 1).

Was ist Ortsgebrauch in Ba.uerndörfern? (Erw. 2).

Begriff der « schädlichen Einwirkungen» (Erw. 3).

Bedeutung der Stellungnahme zum Bauprojekt (Erw. 4).

Inwiefern sind Ma.ssna.bmen zu berücksichtigen, die zur Abwehr

während des Prozesses getroffen worden sind oder noch

getroffen werden wollen? (Erw. 5 und 6).

A. -

Der Beklagte ist Eigentümer der Käsereiliegen-

schaft im Dorfe Birmenstorf. Vor einigen Jahren Hess er

einen modern eingerichteten Schweinestall aus Beton

anbauen, worin er nun jeweilen bis gegen 100 Schweine

mästet.

Der Kläger ist Eigentümer eines Wohnhauses mit

Spezereiladengeschäft, das von den Gebäulichkeiten des

Beklagten durch einen 6 bis 7 Meter breiten Weg getrennt

ist. Gegen das ihm bekannte Bauvorhaben des Beklagten

hat er seinerzeit keine Einwendungen erhoben.

Am 12. ApriI1926 erhob er die vorliegende, auf Art. 684

ZGB gestützte Kla.ge mit den Anträgen : « Dem Beklagten

sei zu verbieten, in den jetzt von ihm dazu benützten

Lokalitäten eine Schweinezüchterei und Schweinemast-

ansta.lt zu betreiben. Eventuell: Der Beklagte sei zu