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Erbrecht. N0 60.
einer analogen Anwendung des Art. 636 ZGB, die nur
mit Vorsicht gehandhabt werden darf, wie das Bundes-.
• gericht bereits ausgesprochen hat, mit Rücksicht darauf,
dass es sich um einen Einbruch in die Vertragsfreiheit
handelt (BGE 42 II S.190). Die analoge Anwendung des
Art. 636 ZGB könnte nach der Rechtsprechung zunächst
gerechtfertigt werden durch den Schutz des Erbanwärters
gegen Ausbeutung (Verpflichtung «zur Leistung des
Gegenwertes einer zukünftigen Erbschaft, also zu einer
Leistung von unbestimmbarem Werte, gegen ein ent-
sprechend niedrig angesetztes Entgelt »). Allein vorliegend
hat ja I. nicht einen ziffermässig nicht bestimmten und
zum voraus nicht bestimmbaren Bruchteil seines künf-
tigen Erbanteiles aufgeopfert, dessen Wert viel grÖ8Ser
sein könilte als die damit zu tilgende Verbindlichkeit, und
dass nicht etwa nach anderer Richtung Ausbeutung vor-
liegt, ist bereits in Erwägung 2 hievor dargetan worden.
Den weiteren Grund, der für die analoge Anwendung des
Art. 636 ZGB angeführt werden könnte, nämlich die Ver-
pönung des votum mortis, m. a.. W. dass vermieden werden
solle, das Interesse einer Drittperson am Tode des Erblas-
sers zu begründen, lässt das schweizerische Recht nicht
gelten, wie im früheren Urteil einlässlich nachg!'lwiesen
worden ist. In Bestätigung desselben kann also das
Versprechen, aus einer künftigen Erbschaft eine Schuld
zu bezahlen, nicht beanstandet werden (worüber, entgegen
der damaligen Annahme, nicht ei~al die französische
Rechtsprechung übereinstimmt; vgl. COLIN et CAPITANT.
Droit civil fran9ais 2 S.297).
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des
Obergerichtes des Kantons Aargau vom 25. August 1930
aufgehoben und die Klage zugesprochen.
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.
61. Estra.tto da.1la sentenza 4 dicembre 1930 della IIa sezione
civile nella. causa Otöpecta.le civico di Luga.no contro Ticino.
Testamanto olografo nel quale si «raccomanda» alla persona
istituita erede di devolvere, venuta amorte, quanto resti del-
l'ereditB. a determinati anti, gravandoli di determinati legati. -
Con testamento pure olografo l'erede Iascia Ia successione
raccoita a questi enti quali eredi universali, ma non fa menzione
di legati a loro carico. -
Azione di un preteso legatario verso
gli eredi universali. -
La questione dell'interpretazione della
voIontB. deI testatore e di diritto e soggiace all'esame deI Tribu-
nale federaie. -
Il ces non eonsidera disposizione testamentaria
suffieiente il riferimento ad rutro documento, ehe non sia esso
pure un atto di ultima volontB. dello stesso testatore. -
Azione
respinta.
Ritenuto in linea di fatto :
A. -
Con testamento olografo 28 gennaio 1916 Carlo
Maggi fu Antonio in Mendrisio istituiva sua erede uni1"er-
aale la domestica Antonia Bisi. TI testament':> proseguiva :
Non obbligo, ma raccomando. semplieemente aHa mia ereile
universale di transmettere in eredita aHa mia morte quanto
potra sussistere aUora della mia piecola sostanza ...... agH
ospedali: Civieo di Lugano, San Giovanni di Bellinzona
e La. Carita, in Locarno, in parti uguali. TI disponente·
aggiungeva: Se i tre predetti ospedali avranno potuto
raggiungere questa mia credita aUa morte della Bisi,
essi dovranno immediatamente versare, in parti uguali ed
in solido, a titolo di legato : 4000 fchi. aHa Cliniea luganese
di Moneuceo, altrettanto all'ospedale di Santa Maria in
Aequarossa. e pari somma al Sanatorio deI Gottardo in
Ambri-Piotta. Per il easo ehe la. Bisi venisse a premorire,
Maggi istituiva suoi eredi universaIi i tre ospedali precitati
obbligandoli al soddisfacimento, in via solidale cd in parti
uguali, dei legati nominati.
. B. -
Maggi essendo premorto, la Bisi ne raccolse I'ere-
dita. TI giorno 8 maggio 1926 veniva eSBa pure a morire.
Con testamento olografo dei 6 giugno 1920 aveva disposto :
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« In ossequio aila volonta ed ai desideri espressi nel suo
testamento 28 gennaio 1916 deI defunto 000 padrone
sig. Carlo J\.faggi ........................ io ....................... .
diehiaro ............... di prendere le seguenti disposizioni
di ultima volonta :
1. Chiamo e nomino miei eredi generali in parti eguali
fra di loro l'Ospedale Civieo di Lugano, l'Ospedale di S.
Giovanni di Bellinzona e l'Ospedale La Carita di Locarno. »
O. -
I tre ospedali aeeettarono e raeeolsero l'eredita.
della Bisi e pagarono i legati di 4000 fehi. aHa Clinica
Luganese di Moncuceo ed altrettanti all'Ospedale di
Santa Maria in Aequarossa, ma si ri fiutarono di vers are il
legato di pari somma al Sanatorio deI Gottardo, il quale, nel
frattempo, eon istromento deI 20 settembre 1919, era stato
aequistato dallo Stato, ehe da allora in poi 10 gesti sotto
la denominazione di « Sanatorio popolare)}. In seguito 10
Stato promosse eseeuzione eontro l'Ospedaie civico di
Lugano peril pagamento dei Iegato 30 favore deI Sanatorio
popolare di Ambri-Piottae, contro l'opposizione fatta dal-
Fescusso,ottenne dal Pretore di Lugano-Citta sentenza di
rigetto provvisorio, eonfermata il 15 marzo 1929 dal
Tribunale di Appello.
D. -
Con petizione 15 aprile 1929 l'Ospedale civico di
Lugano proponeva 301 Pretore diLugano-Citta l'azione del-
l'inesistenza deI debito a' sensi dell'art. 83 op. 2 LEF.
Contestava anzitutto la legittiplazione attiva dello Stato
. a pretendere unlegato, ehe, se pure valido, sareb be stato isti-
tuito 30 favore di altro ente, oggi scomparso, i1 Sanatorio
deI Gottardo ad Ambri-Piotta. Nel merito si affermava:
Non si tratta di un legato fideeommissario a favore
dell'antieo Sanatorio in Ambri-Piotta, eioe di un legato
ehe Maggi avesse imposto all'erede universale istituito,
per il caso· in cui questo raccogliesse l'eredita.. TI testa-
tore non ha gravato l'erede sua futura d'un tale obbligo,
ma le ha solo raceomandato di nominare aIla sua volta
eredi universali gli Ospedali eivici' di Locarno, Bellin-
zona e Lugano, gravandoli dei legati. Per avere valida
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elSistenza, questi legati avrebbero dovuto essere pre-
visti nel testamento deIla Bisi stessa. Ma questa segul
la raceomandazione deI padrone solo nel senso che istitui
eredi universali i detti ospedali, senza gravarli dei legati.
Di conseguenza, non esiste titolo valido sul quale 10 Stato
possa assidere le sue pretese.
E. -
L'azione per inesistenza deI debito fu respinta
dalle due istanze cantonali: dal Tribunale di Appello con
sentenza deI 28 giugno 1930.
Da questa sentenza, l'Ospedale civico di Lugano e ri-
. corso al Tribunale federale nei termini e modi di legge.
Oon8iderando in diritto :
1. -
A torto 10 Stato deI cantone Ticino, asserendosi
suecessorenei diritti dell'ente prefato, il Sanatorio deI Got-
tardo in Ambri-Piotta, fa capo al testamento dei fu Carlo
Maggi. TI solo titolo che potrebbe assistere 130 sua pretesa
dovrebbe trovarsi nel testamento della Bisi, i1 qua]e pero
si limitO a istituire eredi universali gJi ospedali civici di
Lugano, Locarno e BeIlinzona e di legati a favore deI
Sanatorio deI Gottardo 0 di altri enti non fa. parola. TI
testamento Maggi conteneva solo una raccomandazione
alla Bisi in merlto all'istituzione di eredi ed alla costitu-
zione di legati, laseiandola libera di ossequiarla. Non pu
quindi essere questione di un'istituzione fiduciaria eon
obbligo di legato fidueiario (art. 488 CC), ehe il Maggi
a vesse impa8to aIla BÜli per il caso in eui essa coneeguisse
130 sua eredita. Questa semplice raccomandazione non aveva
valore giuridico e non poteva, eome disposizione d'ultima
volonta deI Maggi, diventare essa stessa generatrice d'efIetti
giuridici per il solo motivo ehe in seguito 130 Bisi diehiaro
di ossequiarla. Non poteva acquistare valore giuridieo ehe
come disposto testamentario della Bisi stessa. E questa
l'accolse nel testamento solo in merito all'istituzione dei
tre ospedali come eredi, ehe non furono gravati da nessun
legato.
2. -
Il Tribunale di Appello ritiene, ehe riferendosi al
testamento Maggi, 130 testatriee Bisi avesse inteso far suoi
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anche i Iegati di cui a parola in quel testamento. Il conve-
nuto condivide questo modo di vedere e 10 ritieneammis-
. sione di fatto, la quale quindi sfuggirebbe all'esame di
questa Corte. Questa tesi e errata. Secondo la costante
pratica deI Tribunale federale, l'interpretazione della
volonta deI disponente e una questione concernente la
interpretazione deUa disposizione stessa: essa soggiace
quindi al giudizio deI Tribunale federale.
Nel caso in esame non occorre tuttavia scendere al-
l'esame di questo quesito. Ove pure si voglia ritenere ehe,
secondo la tesi deI convenuto Ia disponente Bi~i abbia
inteso accogliere nel suo. testamento Ia raccomandazione
deI Maggi nel suo completo tenore (cioe compresi i
legati), questa intenzione non bastava per costituire
valida disposizione mortis causa. Infatti, a differenza deI
diritto . comune (testamento mistico deI diritto romano .
DERNBURG, System des römischen Rechts, Vol. H, p. 94~
cifra 5), il CCS non considera come valida disposizione
testamentare il riferimento ad altro documento. I disposti
deI CCS, art. 498 e seg. concernenti Ia forma dei testamenti
non lasciano dubbio, che Ia disposizione dev'essere conte-
nuta neU'atto stesso d'ultima volonta (neUo stesso senso
il diritto germanico, v. VON Tumi, parte generale II 506,
commento deI eodice germanieo; ENNECCERUS, System des
bürgerlichen Rechts H, 3 p. 48). Ebensi vero che, all'in-
fuori deI testamento, anche .un altro documento puo
servire come mezzo d'interpretazione d'nna disposizione
di senso dubbio (RU 47 H p. 28); ma non e leeito ripor-
tarsi ad altro documento, ehe non sia esso pure un atto di
ultima volonta dello stesso testatore, per aggiungere al
eostui testamento una disposizione che non contiene. Il ehe
e ovvio qualora si eonsideri, che le garanzie previste dalle
diverse forme testamentarie onde fissare solennemente la
volonta deI disponente, sarebbero deI tutto superflue,
qualora fosse lecito' determinare il eontenuto deI testa-
mento in base ad un altro documento qualsiasi. Nel caso
in esame quest'altro documento e bensl un testamento
Sachenrecht. N° 62.
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(testamento Maggi), ma non e un testamento della .
disponente (Bisi).
Il Tribunale federale pronuncia :
Il rieorso e accolto.
ill. SACHENRECHT
DROITS REELS
62. Urteil der II. Zivilabteilung vom 9. Oktober 1930
i. S. Häusermann gegen Grimm.
HMt eine Schweinema.stanstalt vor Art. 684 ZGB stand !
Abgrenzung von Ta.t- und Rechtsfrage (Abs. 1).
Was ist Ortsgebrauch in Ba.uerndörfern? (Erw. 2).
Begriff der « schädlichen Einwirkungen» (Erw. 3).
Bedeutung der Stellungnahme zum Bauprojekt (Erw. 4).
Inwiefern sind Ma.ssna.bmen zu berücksichtigen, die zur Abwehr
während des Prozesses getroffen worden sind oder noch
getroffen werden wollen? (Erw. 5 und 6).
A. -
Der Beklagte ist Eigentümer der Käsereiliegen-
schaft im Dorfe Birmenstorf. Vor einigen Jahren Hess er
einen modern eingerichteten Schweinestall aus Beton
anbauen, worin er nun jeweilen bis gegen 100 Schweine
mästet.
Der Kläger ist Eigentümer eines Wohnhauses mit
Spezereiladengeschäft, das von den Gebäulichkeiten des
Beklagten durch einen 6 bis 7 Meter breiten Weg getrennt
ist. Gegen das ihm bekannte Bauvorhaben des Beklagten
hat er seinerzeit keine Einwendungen erhoben.
Am 12. ApriI1926 erhob er die vorliegende, auf Art. 684
ZGB gestützte Kla.ge mit den Anträgen : « Dem Beklagten
sei zu verbieten, in den jetzt von ihm dazu benützten
Lokalitäten eine Schweinezüchterei und Schweinemast-
ansta.lt zu betreiben. Eventuell: Der Beklagte sei zu