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180 Schuldbetreibungs- und Konkmsrecht. N° 45. gläubiger sei vielmehr die Deckung im Verhältnis der .I!'orderungen sowohl dem Liegenschaften- als dem Zuge- hörerlös zu entnehmen, wobei der Anteil der Hypothekar- kasse am Erlös aus der Zugehör der Rekurrentin zufallen mÜsse. Diese Auffassung beruht indessen auf einem Rechtsirrtum. Sie setzt nämlich voraus, dass jeder der drei Hypothekargläubiger mit zwei selbständigen Pfand- rechten kolloziert worden sei, einem Pfandrecht an der Liegenschaft und einem solchen an der Kühlanlage. Dem ist jedoch nicht so : Bei der Unterstellung jener Kühl- anlage unter die Pfandhaft hat man es nur mit der Frage nach dem Umfang der Grundpfandhaft zu tun. Ob sich das Grundpfandrecht auch auf die Kühlanlage erstreckt oder nicht, in beiden Fällen handelt es sich um das näm- liehe, einzige Grundpfandrecht. Durch den Vergleich der Rekurrentin mit der Hypothekarkasse ist nun lediglich der letztem gegenüber die Ausdehnung der Pfandhaft auf die Kühlanlage verneint worden, ohne dass dadurch das pfandrecht an der Liegenschaft selbst irgendwie ge- schmälert worden wäre (vgl. BGE 48 III S. 1.77 f.). Infolge- dessen hat die Hypothekarkasse nach wie vor Anspruch auf den Erlös aus der Liegenschaft bis zur vollen Deckung ihrer Forderung. Damit entfällt· jede l\föglichk~it, den Anteil der Hypothekarkasse an der Konkursmasse zu Gunsten der Rekurrentin herabzusetzen (Art. 250 Aba. 3 RchKG). _ Um einen Prozessgewiml im Sinn der eben genannten Bestimmung zu erzielen, hätte die Rekurrentin mit einem Rechtsbegehren obsiegen müssen, das auf Aberkennung des Grundpfandrechtes der Hypothekarkasse nicht nur bezüglich der Kühlanlage, sondern auch noch hinsichtlich der Liegenschaft gegangen wäre -- mindestens in einem Umfange, dass die zugelassene Forderung durch das ver- bleibende Pfandrecht nicht mehr voll gedeckt worden wäre. So wie die Klage jetzt gestellt war, konnte sie überhaupt nicht zum Ziel führen. Gegenüber den beiden alldern Grundpfandgläubigern Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 46. 181 hat die Rekurrentin infolge ihres Unterliegens im Prozess ebenfalls keinen Anspruch auf einen Teil des Erlöses aus der Kühlanlage. Demnac,k f..'rkennt die Sck'Uldhetr.- 'UM Konk'U'fskammer Der Rekurs wird abgewiesen.
46. Sentenza gS ottobre 1980 nella causa tllflCio E. 8G P. cU. Je.Llinzona. All' Autorita. di Vigi1anza spetta 180 facolta. di decidere, se un credito non eonte8tato rivestala qua.lita di un debito fallimenta.re ordinario 0 di un debito della. ma88a (oonsid. 2). - Essa €I pure oompetente per statuire, se a.d un debito della. massa. spett i 180 priorita. di fronte alle pretese dell'Uffioio (0 deU'e:a?o, se l'Ufficio deve versa.re allo Stato le oompetenze permplte) per emolumenti seoondo 180 tariffa (oonsid .. 2). Per ma.ssima, il oredito dell'Uffioio (0 dell'erario) dipendente da.lle competenu dev'essere taoitato solo dopo il soddifUaoi- mento integrale de-i debiti delIa massa. : le speae inveoe debbono essere aooreditate all'Uffioio subito e definitiva.mente (oonsid. 2). _ In ogni oa.so l'Uffioio deve restituire alla massa. inoapa.oe di pa.gare i suoi debiti l'emolumento ~lobale (53 delIa tariffa) accr~tatosi senza l'autorizzazione dell'autorita oompetente (oonsid. 3). Per qua.nto ooncerne le altre tasse 0 emolumenti, l'Uffioio do~ rifondere, all0 soopo di tacitare debiti della massa soopertl, solo quelli pel'oepiti per provvedimenti non ultimati e solta.nto a datare da! momento in oui era oonstatabile l'insufficienza della massa. 80 soddisfare debiti esistenti 0 prevedibili (oonsid. 2). Die Entsoheidtmg darüber, ob eine 11 ich t b e s tri t te n e Forderung M ass 80 ver bin d 1 ich k e i t ist, steht den Aufsiohtsbehörden zu (Erw. 2). Ebenso sind die Aufsichts- behörden zuständig zu bestimmen, ob eine Massaverbindlioh- k6it den Gebühren vorgeht, welohe das Konkursa.mt (bezw. der Fiskus, wo diesem die Gebühren vom Konkursa.mt abzu- liefern sind) gemäss Gebiihrentarif zu fordern hat (Erw. 2). G e b ü h ren f 0 r der u n g e 11 des Konkursamtes (bezw. des Fiskus) sind grundsätzlich erst zu decken, naohdem die Gläu- biger von Massa.verbindliohkeiten vollständig befriedigt sind ; die A'u s 1 a gen dagegen ka.nn sioh das Konkursa.mt sofort und endgültig gutsohreiben (Erw. 2). In jedem Fall hat das 182 Schuldbetreibungs- und Konknrsreeht. N° 46. Konkursamt der Masse, welche nicht in der Lage ist, die Massaverbindlichkeiten zu erfüllen. die' Pauschalgebühr nach Art. 53 GebT zurückzubezahlen, wenn dieselbe ohne Ge- nehmigung seitens der Aufsichtsbehörde erhoben worden ist (Erw. 3). Die übrigen Gebühren sind vom Konkursamt zur Deckung der Massaverbindlichkeiten nur insoweit zurück. zuerstatten, als sie für noch nicht beendigte Verrichtungen und nach demjenigen Zeitpunkte erhoben worden sind, in weIchem erkeunbar war, dass die vorhandenen Aktiven nicht hinreichen, um die bereits entstandenen und voraussichtlich noch entstehenden Massaverbindlichkeiten zu decken (Erw. 2). TI appartient a l'autorite de surveillance de decider si une creance non conteBt4.e est une dette de la ma88ß (consid. 2). Elle est aussi comp6tente pour dire si une dette de la masse a le pas sur les indemnites dues a l'office des faillites (ou au fisc si l'office doit verser a I'Etat les emoluments touches) conformement au tarif des frais (consid. 2). . Dans la regle, les 6moluments dus a l'office (ou au fisc) ne doivent ~tre payes qu'une fois acquitt6es toutes les dettes de la masse ; les debours en revanche doivent ~re rembourses a l'office immediatement et d6finitivement (consid. 2). L'office doit en tout cas rendre a la masse incapable de payer ses dettes l'emolument prevu par l'art. 53 du tarif des frais, lorsque cet emolument a 6te pt'lVU sans l'autorisation de l'autoriM competente (consid. 3). Les autres emoluments ne doivent etre restitues a la masse en . vue du paiement de ses dettes qu'autant qu'ils ont 6te pel'9us pour des proc6des encore en cours et posUrieurement au moment Oll ron pouvait constater que l'actif ne sliffit pas pour couvrir les dettes actuelles de la masse ou les dettes 8. prf.voir. A. - TI 2 ottobre 1923 cadeva in fallimento Ia S. A. Pastificio Camorino.:.Bellinzona e sul principio deI 1926 i creditori davano mandato all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, quale amministratore della massa, di promuovere diverse cause per responsabilita contro gli amministratori ed i fondatori della fallita. L'azione pro- mossa contro l'ex-consigliere d'amministrazione Eugenio Rüblin in Lenzburg venne respinta in tutte Ie instanze (Tribunale distrettuale di Lenzburg, Tribunale di Appello del Cantone di Argovia e, da ultimo, il Tribunale federale, con sentenza definitiva deI 12 giugno 1929) e 'la massa Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 46. 183 fallimentare procedente condannata ariEarcire aHa parte convenuta le spese (3485 fr.) Essendosi l'amministrazione fallimentare rifiutata di pagare questa somma aHa signora Edvige Hüblin, erede dei defunto Eugenio Hüblin, non esistendo, allegava, neUa massa attivo qualsiasi, la creditrice Ia escuteva con pre- cetto esecutivo N. 87818 deI 26 giugno 1929 (Ufficio di Bellinzona). Al preootto, rimasto incontestato, susseguiva il pignoramento deI 28 luglio 1929, ehe si risolveva, per mancanza di attivita della massa, in un attestato provvi- sorio di carenza di beni a stregua dell'art. 115 LEF. B. - Con ricorso 20 IugIi().o 1930 la creditrice chiedeva all'Autorita di Vigilanza dei Cantone Ticino ehe veniEse fatto obbligo all'ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, quale amministratore deI faUimento della S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona, eventualmente allo Stato deI Cantone Ticino, di pagarle la somma richiesta col precetto esecutivo N. 87818. L'amministrazione opponeva in ordine l'eecezione di tardivita, aHegando ehe l'atto di carenza deI 28 luglio 1929 era stato. notifieato alla creditriee gia molti mesi prima ohe sollevasse il reclamo (20 Iuglio 1930). Eecepiva d'incompetenza l'Autorita di Vigilanza trattandosi, even- tualmente, d'azione per danni secondo gli art. 5-7 LEF e, nel merito, pretendeva, ehe l'azione deHa ricorrente dovesse essere rivolta, non contro l'Ufficio, ma contro i creditori, ehe l'avevano incarieato, quale amministratore deI fallimento Pastificio Camorino, d'esperire la causa contro Eugenio Hüblin. O. - Con decisione deI 3 settembre 1930 I'Autorita cantonale di VigiIanza pronunciava: {( 1. E annullato l'attestato provvisorio di carenza di )} beni nell'esecuzione N. 87 818 dell'Ufficio di Eseeuzione
l) e di Fallimenti di Bellinzona. « 2. L'Ufficio Esecuzione e Fallimenti di Bellinzona,
l) nella sua qualita di amministratore deI fallimento della
l) S. A. Pastificio di Camorino, e tenuto aversare aHa 184 Schuldbetreibungs· und Konkursrecht. N° 46.
i) signora Edvige Hüblin in Lenzburg la somma di cui I) all'esecuzione N. 87 818 dell'Ufficio suddetto. ) Respinta l'eeeezione di tardivita deI ricorso per nullita radieale dell'atto di carenza di beni, nessun atto di questo genere potendo essere rilaseiato per i debiti della massa non coperti (JAEGER, Comm. 3 all'art. 265), l'Autorita eantonale di Vigilanza si dichiarava eompetente, non trattandosi dell'azione giudiziaria prevista dagli art. 5 e seg. LEF. Si tratta, afferma l'Autorita di Vigilanza, di reintegrare nella massa dei fondi, ehe l'amministrazione ha stornato a favore deHo Stato, mentre dovevano anzitutto essere impiegati a pagare i debiti della massa, vale a dire le spese e le ripetibili messe a suo earieo dalle diverse istanze. Questi crediti, continua l'Autorita eantonale di Vigilanza, possono essere oggetto d'eseeuzione eontro la massa e debbono essere pagatj prima degli emolumenti, quest'ul- timi dovendo essere aecertati e soluti solo alla ehiu- sura della proeedura fallimentare. Tale soluzione sembra neUa specie tanto pih eorretta, in quanto nel Cantone Tieino le eompetenze previste dalla tariffa e pereepite dall'Ufficio sono versate aHo Stato, il quale rimunera i funzionari degli Uffiei di Eseeuzione e Fallimenti eome impiegati a salario fisso. L'Uffieio di Bellinzona ha fatto aHo Stato, per eompetenze percepite dal "1923 in poi, i versamenti seguenti : 28 dicembre 1923 31 marzo 1924 26 giugno ) 20 settembre » 30 » » 17 maggio 1930 Fr. )) » » » » 1808,95 563,80 206,40 1245,40 130,40 182,55 Fr. -=----. 4137,50 sonllna alla quale devesi aggiungere 800 Ir. acereditati il 19 luglio 1924 all'Amministrazione fallimentare Pasti- fieio Camorino con indennita globale a'sensi delI 'art. 53 dclla tariffa 23 aprile 1919, indennita ehe quell'ammi- Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 46. 185 nistrazione si e aggiudieata d'autorita, senza sottoporla alla sede eompetente. Si raggiunge pertanto - eonchiude l'Autorita eantonale di Vigilanza -la somma di 3937 fr. 50 (recte 4937 fr. 50) ehe l'Uffieio, e per esso 10 Stato, deve mettere a disposizione della rieorrente fino a coneorrenza deI di lei eredito eome all'eseeuzione N. 87818. D. - Con rieorso 8 ottobre 1930 l'Ufficio di Bellinzona, quale amministrazione deI fallimento Pastifieio Camorino, eonehiude domandando ehe, annullata la deeisione denun- ziata, il pagamento delle spese e delle ripetibili reclamate dalla signora Hüblin, venga, in proporzione dei 10ro erediti, messo a earieo dei ereditori deHa fallita, ehe hanno voluto le azioni di responsabilita in questione. Oonsiderando in diritto :
1. - Rettifieato l'errore di ealeolo in eui e ineorsa l'istanza eantonale (v. sopra, sotto lettera C in fine) concernente le somme ehe l'Uffieio di BeHinzona ha devo- lute aHo Stato 0 gli ha aeereditate per tasse ineassate dal 1923 al 1930, devesi anzitutto esaminare, se le autorita di vigilanza si~no competenti a decidere le questioni seguenti:
a) se il eredito deHa signora Hüblin a dipendenza delle spese e ripetibili processuali aggiudicatele a earieo della massa fallita S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona, prevalga sul diritto deHo Stato deI Cantone Tieino alle competenze in questione ;
b) se la signora Hüblin abbia aneora la faeolta di {ar valere le sue pretese nei eonfronti deHo Stato poseia ehe queste somme gli furono devolute.
2. - In merito aHa eompetenza, la risposta non puo essere ehe affermativa. Si tratta di una questione di riparto, non di eolloeazione, poieh~ il proeedimento di eolloeazione 0 di graduatoria non riflette ehe eontroversie tra i creditori eoneernenti il loro grado. Per quanto ha tratto al soddisfaeimento dei debiti e delle spese della massa, la legge parte dalla supposizione ~he l'Ufficio AS 56 m - 1930 186 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46. debba ognora disporre dei mezzi suffieienti per taeitarli : essa ha quindi fatto astrazione d'un proeedimento di eolloeazione a loro riguardo. Questa laeuna della legge dev'essere eolmata dalla giurisprudenza e la soluzione non puo essere diversa da quella aeeolta da! diritto germa- nieo (legge germaniea sul fallimento § 60; KOHLER, Commento, p. 384/385) nel senso ehe, ai debiti della massa spetta, per prineipio, la priorita sulle spese della massa. Le spese della massa eonsistone in spese propriamente dette ed in tasse od emolumenti : e si vedra, piu sotto, ehe tra questi e quelle oceorre fare una distinzione. Per quanta specialmente eonceme i debiti della massa, e fuori dubbio ehe, secondo i principi di una prudente gestione, l'amministrazione non deve mettersi nella situazione di doverne contrarre - speeialmentea eagione di cause iniziate 0 da iniziarsi - se non puo disporre ognora di fondi sufficienti a coprirli: obbligo di previdenza incombentele tanto piu, in quanto, secondo la maggior parte delle procedure civili vigenti, essa puo procedere quale attrice senza essere tenuta gia a limine della lite aHa prestazione di una cautio judicatum solvi, garanzia aHa quale non pUD essere astretta neanche in base all 'art. 83 CO. Che poi l'Autorita di Vigilanza, cui spetta la facolta di conoscere, se un credito non conte8tato rivesta la qualita d'un debito fallimentare ordinario 0 d'un debito della massa in senso.proprio (RU 48 III N. 66), sia anche eompetente a d~cidere la questione, rülettente il ripßrto, se il pagamellto dei debiti della massa debba prevaiere su quello delle spese 0 viceversa, e fuori di dubbio. Ed in questa questione la Corte si chiarisce nel senso ehe, per principio, in easo d'insufficienza dell'attivo, il eredito dell'Ufficio (nel Cantone Ticino, de110 Stato) dispendente dalle tas8e (emolumenti) deve essere tacitato solo dopo i1 soddi8faeimento integrale dei debiti delIs. massa, mentre, per contro, le spese della massa (p. es. per sborsi postali, eompere in eontanti, eec.), ehe, regolarmente, debbono es!?ere solute tosto incontrate, devono essere Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. )("0 46. 187 subito e definitivamente aecreditate all'Uffido (RU 53 III N. 14).
3. - Cio posto, ehiedesi quale sia la eonseguenza giuri- diea deI fatto ehe nel easo eonereto 1 'Uffieio ha distratto dalla massa, per versare aHo Stato non solo le spese, ma gli emolumenti pereepiti, ponendosi quindi nell'impossi- bilita di pagare il debito in questione.
a) Eanzitutto fuori di dubbio, ehe l'importo di 800 fr., pereepito daH'Uffieio di Bellinzona in base all'art. 53 della tarufa senza la debita autorizzazione (ed e questo un modo di procedere irregolare, gia sovente eonstatato presso certi Uffiei dei Cantone Tieino in oceasione delle ispezioni), dev'essere riversato dall'Ufficio aHa massa a soddisfaei- mento dei debiti di quest'ultima.
b) Pili dubbia e la questione di sapere, se 10 stesso obbligo incomba all'Ufficio in merito a tasse pereepitü per provvedimenti ultimati. Sarebbe eeces&ivo l'ammetter" che in ogni fallimento, l'uffieiale debba liquidare 1e tasfW ehe gli spettano e pereepirle solo aHa chiusura deI proce- dimento. E omo, ehe questa soluzione sarebbe inaeeetta- bile in tutti qq.ei eantoni in eui la rinumerazione degli impiegati dell'Uffieio consiste, non in un sa1ario fisso, ma negli emolumenti previsti daHa tariffa : e, per prineipio, la soluzione non puo essere diversa, per gli Uffiei di qllei eantoni in eui, come nel Tieino, quegli impiegati sono eonsiderati come funzionari a mercede fissa, 10 Stato facendosi attribuire le tasse pereepite. Dall' art. 16 deI regolamento -13 luglio 1911 eoncernente l'amministra- zione degli uffici dei falHmenti (seeondo eui, oltre le spese, anche le competenze sono da registrare 8enza indugio nel libro-cassa), sembra risultare, ehe 1e tasse per procedimenti ultimati possano essere attribuite definitivamente all'Ufficio. Si potra tutt'al piu am- mettere ehe, ove in questo momento, dei debiti della massa siano gia esistenti 0 possano essere previsti in modo sicuro, questi importi siano da riservarsi per il loro sod- disfacimento. Se inveee dei debiti della massa, non previ- 188 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 46. dibili in modo indubbio, vengono a naseere dopo un aecreditamento regolare e legale degli emolumenti a favore
• deU'Uffieio (0 dello Stato), sarebbe eccessivo l'esigere ehe questi importi debbano essere stornati e riversati neUa massa a taeitamento di siffatti debiti. In questo senso dispone ildiritto germanieo, ehe ai debiti della massa spetta la priorita sulle spese 80lo dopo ehe siasi rivelato, ehe gli attivi della massa non bastano per soddisfarne i debiti. Le tasse potranno dunque essere pereepite definiti- vamente fintanto che un'insuffieienza della massa non e eonstatabile. Se, eseguiti questi aeereditamenti definitivi, da decisioni dei creditori puo nascere la possibilita d'insuf- ficienza degli attivi per assunzione di obblighi (debiti) di qualche importanza, I'Uffieio deve rendere attenti i ereditori a quest'eventuafita e ehieder loro degli antieipi per un eventuale taeitamento di siffatti debiti.
4. - Applieando questi prineipi al easo in esame, risulta : La deeidone dei ereditori d'iniziare le cause di responsabilita in discorso fu presa solo nel 1926. Non e ammissibile, ehe gia negli anni 1923 e 1924 (nei quall certe somme furono aeereditate aHo Stato a titolo di emolumenti (v. sopra sotto lettera C), I'Uffieio ;:t.bbia potuto prevedere, che per siffatti accreditamenti la massa sarebbe talmente impoverita, da non poter saldare le spese.di queste cause, iniziate solo nel1927 e definite ne11929. Non esiste quindi un obfiligo den' Ufficio di rifondere le somme devolute- gli a titolo di tasse nel 1923 e 1924. Per eontro, non potevano essere accreditate allo Stato le tasse che gli furono. versate solo il 17 maggio 1930 (v. sopra sotto lett. C), perehe, come sembra, iI relativo importo rappre- sentava allora il solo attivo rimanente e l'Ufficio doveva prevedere iI caso che dovesse rifondere alla parte Hüblin le spese da questa incontrate neUa causa. Infatti la sentenza deI Tribunale federale, eo11a quale queste spese furono addossate aHa massa attrice definitivamente, data deI 12 giugno 1929, seguita a breve scadenza (26 giugno
1929) dall'eseeuzione N. 87818. Schuldbetreibungs- und KonkllI'Srecbt. Ko 47. 189 A questa soluzione non e di ostacolo la eireostanza, ehe, come fu detto, quest'importi di 800 fr. e 182 fr. 55 sono gia stati devoluti aHo Stato, la posizione giuridiea dei creditori della massa non potendo essere diversa da quella ehe fosse se gli emolumenti in discorso fossero rimasti nella cassa deH'Ufficio. La giurisprudenza di questa Corte ha deI resto contante- mente ammesso ehe, ove l'Ufficio abbia erroneamente versato apersone non Iegittimate a riceverli degl'importi percepiti, le Stato pUD esser tenuto dall' Autorita di Vigi- lanza a rifonderli alle persone eui spettano, ove non si possa piu rivendiearli dal terzo non legittimato. A fortiori, 10 Stato dovra rifonderli quando egli stesso li ha a torto pereepiti (v. in questa materia, JAEGER, Comm. 3 all'art. 263 e supplemento II dei 1921 ; le sentenze egli autori ivi citati e specialmente RU 43 III N. 7 ; 50 III N. 15). La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia : TI ricorso e accolto nel senso ehe l'obbligo dell'Uffieio di solvere aHa rieorrente il credito litigioso (esecuzione N. 87818) e funitato a 982 fr. 55 (800 fr. devoluti aHo Stato nell924 e 182 fr. ill7 maggio 1930), senza interessi.
47. Entscheid vom 29. Oktober 1930 i. S. Ofenfabrik: Sursee' Eine Akt i eng e s e 11 sc h a f t. über die das K 0 n kur s- ver f a h ren eröffnet, mangels (zur Kostendeckung genü- gender) Aktiven ein g e s i; e 11 t und hernach mangels Sicherheitsleistung geschlossen worden ist., kan.n nicht mehr betrieben werden. Ne peut plus etre poursuivie 1a socieM anonyme declaree en faillite, dont 1a liquidation s eM suspendue pour cause d'in- suffisance des biens (pour couvrir 1es frais), puis clöturoo faute de sUretes. Non pub essere eseussa la. soeieta snonima dichiarata in fa.llimento, 1a cui liquidazione fu sospesa per insufficienzs di beni (per coprire 1e spese), poi chiusa per mancanza. di garanzie.