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56_III_181

BGE 56 III 181

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und Konkmsrecht. N° 45.

gläubiger sei vielmehr die Deckung im Verhältnis der

.I!'orderungen sowohl dem Liegenschaften- als dem Zuge-

hörerlös zu entnehmen, wobei der Anteil der Hypothekar-

kasse am Erlös aus der Zugehör der Rekurrentin zufallen

mÜsse.

Diese Auffassung beruht indessen auf einem

Rechtsirrtum. Sie setzt nämlich voraus, dass jeder der

drei Hypothekargläubiger mit zwei selbständigen Pfand-

rechten kolloziert worden sei, einem Pfandrecht an der

Liegenschaft und einem solchen an der Kühlanlage. Dem

ist jedoch nicht so : Bei der Unterstellung jener Kühl-

anlage unter die Pfandhaft hat man es nur mit der Frage

nach dem Umfang der Grundpfandhaft zu tun. Ob sich

das Grundpfandrecht auch auf die Kühlanlage erstreckt

oder nicht, in beiden Fällen handelt es sich um das näm-

liehe, einzige Grundpfandrecht. Durch den Vergleich der

Rekurrentin mit der Hypothekarkasse ist nun lediglich

der letztem gegenüber die Ausdehnung der Pfandhaft

auf die Kühlanlage verneint worden, ohne dass dadurch

das pfandrecht an der Liegenschaft selbst irgendwie ge-

schmälert worden wäre (vgl. BGE 48 III S. 1.77 f.). Infolge-

dessen hat die Hypothekarkasse nach wie vor Anspruch

auf den Erlös aus der Liegenschaft bis zur vollen Deckung

ihrer Forderung. Damit entfällt· jede l\föglichk~it, den

Anteil der Hypothekarkasse an der Konkursmasse zu

Gunsten der Rekurrentin herabzusetzen (Art. 250 Aba. 3

RchKG).

_

Um einen Prozessgewiml im Sinn der eben genannten

Bestimmung zu erzielen, hätte die Rekurrentin mit einem

Rechtsbegehren obsiegen müssen, das auf Aberkennung

des Grundpfandrechtes der Hypothekarkasse nicht nur

bezüglich der Kühlanlage, sondern auch noch hinsichtlich

der Liegenschaft gegangen wäre -- mindestens in einem

Umfange, dass die zugelassene Forderung durch das ver-

bleibende Pfandrecht nicht mehr voll gedeckt worden

wäre. So wie die Klage jetzt gestellt war, konnte sie

überhaupt nicht zum Ziel führen.

Gegenüber den beiden alldern Grundpfandgläubigern

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 46.

181

hat die Rekurrentin infolge ihres Unterliegens im Prozess

ebenfalls keinen Anspruch auf einen Teil des Erlöses aus

der Kühlanlage.

Demnac,k f..'rkennt die Sck'Uldhetr.- 'UM Konk'U'fskammer

Der Rekurs wird abgewiesen.

46. Sentenza gS ottobre 1980

nella causa tllflCio E. 8G P. cU. Je.Llinzona.

All'Autorita. di Vigi1anza spetta 180 facolta. di decidere, se un

credito non eonte8tato rivestala qua.lita di un debito fallimenta.re

ordinario 0 di un debito della. ma88a (oonsid. 2). -

Essa €I pure

oompetente per statuire, se a.d un debito della. massa. spett i

180 priorita. di fronte alle pretese dell'Uffioio (0 deU'e:a?o,

se l'Ufficio deve versa.re allo Stato le oompetenze permplte)

per emolumenti seoondo 180 tariffa (oonsid .. 2).

Per ma.ssima, il oredito dell'Uffioio (0 dell'erario) dipendente

da.lle competenu dev'essere taoitato solo dopo il soddifUaoi-

mento integrale de-i debiti delIa massa. : le speae inveoe debbono

essere aooreditate all'Uffioio subito e definitiva.mente (oonsid. 2).

_ In ogni oa.so l'Uffioio deve restituire alla massa. inoapa.oe

di pa.gare i suoi debiti l'emolumento ~lobale (53 delIa tariffa)

accr~tatosi senza l'autorizzazione dell'autorita oompetente

(oonsid. 3).

Per qua.nto ooncerne le altre tasse 0 emolumenti, l'Uffioio do~

rifondere, all0 soopo di tacitare debiti della massa soopertl,

solo quelli pel'oepiti per provvedimenti non ultimati e solta.nto

a datare da! momento in oui era oonstatabile l'insufficienza

della massa. 80 soddisfare debiti esistenti 0 prevedibili (oonsid. 2).

Die Entsoheidtmg darüber, ob eine

11 ich t b e s tri t te n e

Forderung M ass 80 ver bin d 1 ich k e i t ist, steht den

Aufsiohtsbehörden zu (Erw. 2). Ebenso sind die Aufsichts-

behörden zuständig zu bestimmen, ob eine Massaverbindlioh-

k6it den Gebühren vorgeht, welohe das Konkursa.mt (bezw.

der Fiskus, wo diesem die Gebühren vom Konkursa.mt abzu-

liefern sind) gemäss Gebiihrentarif zu fordern hat (Erw. 2).

G e b ü h ren f 0 r der u n g e 11 des Konkursamtes (bezw. des

Fiskus) sind grundsätzlich erst zu decken, naohdem die Gläu-

biger von Massa.verbindliohkeiten vollständig befriedigt sind;

die A'u s 1 a gen dagegen ka.nn sioh das Konkursa.mt sofort

und endgültig gutsohreiben (Erw. 2). In jedem Fall hat das

182

Schuldbetreibungs- und Konknrsreeht. N° 46.

Konkursamt der Masse, welche nicht in der Lage ist, die

Massaverbindlichkeiten zu erfüllen. die' Pauschalgebühr nach

Art. 53 GebT zurückzubezahlen, wenn dieselbe ohne Ge-

nehmigung seitens der Aufsichtsbehörde erhoben worden ist

(Erw. 3). Die übrigen Gebühren sind vom Konkursamt

zur Deckung der Massaverbindlichkeiten nur insoweit zurück.

zuerstatten, als sie für noch nicht beendigte Verrichtungen

und nach demjenigen Zeitpunkte erhoben worden sind, in

weIchem erkeunbar war, dass die vorhandenen Aktiven nicht

hinreichen, um die bereits entstandenen und voraussichtlich

noch entstehenden Massaverbindlichkeiten zu decken (Erw. 2).

TI appartient a l'autorite de surveillance de decider si une creance

non conteBt4.e est une dette de la ma88ß (consid. 2). Elle est aussi

comp6tente pour dire si une dette de la masse a le pas sur

les indemnites dues a l'office des faillites (ou au fisc si l'office

doit verser a I'Etat les emoluments touches) conformement

au tarif des frais (consid. 2).

.

Dans la regle, les 6moluments dus a l'office (ou au fisc) ne doivent

~tre payes qu'une fois acquitt6es toutes les dettes de la masse;

les debours en revanche doivent ~re rembourses a l'office

immediatement et d6finitivement (consid. 2). L'office doit

en tout cas rendre a la masse incapable de payer ses dettes

l'emolument prevu par l'art. 53 du tarif des frais, lorsque

cet emolument a 6te pt'lVU sans l'autorisation de l'autoriM

competente (consid. 3).

Les autres emoluments ne doivent etre restitues a la masse en

.

vue du paiement de ses dettes qu'autant qu'ils ont 6te pel'9us

pour des proc6des encore en cours et posUrieurement au

moment Oll ron pouvait constater que l'actif ne sliffit pas

pour couvrir les dettes actuelles de la masse ou les dettes 8.

prf.voir.

A. -

TI 2 ottobre 1923 cadeva in fallimento Ia S. A.

Pastificio Camorino.:.Bellinzona e sul principio deI 1926 i

creditori davano mandato all'Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Bellinzona, quale amministratore della massa,

di promuovere diverse cause per responsabilita contro gli

amministratori ed i fondatori della fallita. L'azione pro-

mossa contro l'ex-consigliere d'amministrazione Eugenio

Rüblin in Lenzburg venne respinta in tutte Ie instanze

(Tribunale distrettuale di Lenzburg, Tribunale di Appello

del Cantone di Argovia e, da ultimo, il Tribunale federale,

con sentenza definitiva deI 12 giugno 1929) e 'la massa

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 46.

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fallimentare procedente condannata ariEarcire aHa parte

convenuta le spese (3485 fr.)

Essendosi l'amministrazione fallimentare rifiutata di

pagare questa somma aHa signora Edvige Hüblin, erede

dei defunto Eugenio Hüblin, non esistendo, allegava, neUa

massa attivo qualsiasi, la creditrice Ia escuteva con pre-

cetto esecutivo N. 87818 deI 26 giugno 1929 (Ufficio di

Bellinzona). Al preootto, rimasto incontestato, susseguiva

il pignoramento deI 28 luglio 1929, ehe si risolveva, per

mancanza di attivita della massa, in un attestato provvi-

sorio di carenza di beni a stregua dell'art. 115 LEF.

B. -

Con ricorso 20 IugIi().o 1930 la creditrice chiedeva

all'Autorita di Vigilanza dei Cantone Ticino ehe veniEse

fatto obbligo all'ufficio di esecuzione e fallimenti di

Bellinzona, quale amministratore deI faUimento della

S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona, eventualmente allo

Stato deI Cantone Ticino, di pagarle la somma richiesta

col precetto esecutivo N. 87818.

L'amministrazione opponeva in ordine l'eecezione di

tardivita, aHegando ehe l'atto di carenza deI 28 luglio

1929 era stato. notifieato alla creditriee gia molti mesi

prima ohe sollevasse il reclamo (20 Iuglio 1930). Eecepiva

d'incompetenza l'Autorita di Vigilanza trattandosi, even-

tualmente, d'azione per danni secondo gli art. 5-7 LEF

e, nel merito, pretendeva, ehe l'azione deHa ricorrente

dovesse essere rivolta, non contro l'Ufficio, ma contro i

creditori, ehe l'avevano incarieato, quale amministratore

deI fallimento Pastificio Camorino, d'esperire la causa

contro Eugenio Hüblin.

O. -

Con decisione deI 3 settembre 1930 I'Autorita

cantonale di VigiIanza pronunciava:

{(1. E annullato l'attestato provvisorio di carenza di

)} beni nell'esecuzione N. 87 818 dell'Ufficio di Eseeuzione

l) e di Fallimenti di Bellinzona.

« 2. L'Ufficio Esecuzione e Fallimenti di Bellinzona,

l) nella sua qualita di amministratore deI fallimento della

l) S. A. Pastificio di Camorino, e tenuto aversare aHa

184

Schuldbetreibungs· und Konkursrecht. N° 46.

i) signora Edvige Hüblin in Lenzburg la somma di cui

I) all'esecuzione N. 87 818 dell'Ufficio suddetto.)

Respinta l'eeeezione di tardivita deI ricorso per nullita

radieale dell'atto di carenza di beni, nessun atto di questo

genere potendo essere rilaseiato per i debiti della massa

non coperti (JAEGER, Comm. 3 all'art. 265), l'Autorita

eantonale di Vigilanza si dichiarava eompetente, non

trattandosi dell'azione giudiziaria prevista dagli art. 5 e

seg. LEF.

Si tratta, afferma l'Autorita di Vigilanza, di reintegrare

nella massa dei fondi, ehe l'amministrazione ha stornato

a favore deHo Stato, mentre dovevano anzitutto essere

impiegati a pagare i debiti della massa, vale a dire le

spese e le ripetibili messe a suo earieo dalle diverse istanze.

Questi crediti, continua l'Autorita eantonale di Vigilanza,

possono essere oggetto d'eseeuzione eontro la massa e

debbono essere pagatj prima degli emolumenti, quest'ul-

timi dovendo essere aecertati e soluti solo alla ehiu-

sura della proeedura fallimentare. Tale soluzione sembra

neUa specie tanto pih eorretta, in quanto nel Cantone

Tieino le eompetenze previste dalla tariffa e pereepite

dall'Ufficio sono versate aHo Stato, il quale rimunera i

funzionari degli Uffiei di Eseeuzione e Fallimenti eome

impiegati a salario fisso. L'Uffieio di Bellinzona ha fatto

aHo Stato, per eompetenze percepite dal "1923 in poi, i

versamenti seguenti :

28 dicembre 1923

31 marzo

1924

26 giugno

)

20 settembre

»

30

»

»

17 maggio

1930

Fr.

))

»

»

»

»

1808,95

563,80

206,40

1245,40

130,40

182,55

Fr.

-=----.

4137,50

sonllna alla quale devesi aggiungere 800 Ir. acereditati

il 19 luglio 1924 all'Amministrazione fallimentare Pasti-

fieio Camorino con indennita globale a'sensi delI 'art. 53

dclla tariffa 23 aprile 1919, indennita ehe quell'ammi-

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 46.

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nistrazione si e aggiudieata d'autorita, senza sottoporla

alla sede eompetente. Si raggiunge pertanto -

eonchiude

l'Autorita eantonale di Vigilanza -la somma di 3937 fr.

50 (recte 4937 fr. 50) ehe l'Uffieio, e per esso 10 Stato, deve

mettere a disposizione della rieorrente fino a coneorrenza

deI di lei eredito eome all'eseeuzione N. 87818.

D. -

Con rieorso 8 ottobre 1930 l'Ufficio di Bellinzona,

quale amministrazione deI fallimento Pastifieio Camorino,

eonehiude domandando ehe, annullata la deeisione denun-

ziata, il pagamento delle spese e delle ripetibili reclamate

dalla signora Hüblin, venga, in proporzione dei 10ro

erediti, messo a earieo dei ereditori deHa fallita, ehe hanno

voluto le azioni di responsabilita in questione.

Oonsiderando in diritto :

1. -

Rettifieato l'errore di ealeolo in eui e ineorsa

l'istanza eantonale (v. sopra, sotto lettera C in fine)

concernente le somme ehe l'Uffieio di BeHinzona ha devo-

lute aHo Stato 0 gli ha aeereditate per tasse ineassate dal

1923 al 1930, devesi anzitutto esaminare, se le autorita

di vigilanza si~no competenti a decidere le questioni

seguenti:

a) se il eredito deHa signora Hüblin a dipendenza

delle spese e ripetibili processuali aggiudicatele a earieo

della massa fallita S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona,

prevalga sul diritto deHo Stato deI Cantone Tieino alle

competenze in questione;

b) se la signora Hüblin abbia aneora la faeolta di {ar

valere le sue pretese nei eonfronti deHo Stato poseia ehe

queste somme gli furono devolute.

2. -

In merito aHa eompetenza, la risposta non puo

essere ehe affermativa. Si tratta di una questione di

riparto, non di eolloeazione, poieh~ il proeedimento di

eolloeazione 0 di graduatoria non riflette ehe eontroversie

tra i creditori eoneernenti il loro grado. Per quanto ha

tratto al soddisfaeimento dei debiti e delle spese della

massa, la legge parte dalla supposizione ~he l'Ufficio

AS 56 m -

1930

186

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46.

debba ognora disporre dei mezzi suffieienti per taeitarli :

essa ha quindi fatto astrazione d'un proeedimento di

eolloeazione a loro riguardo. Questa laeuna della legge

dev'essere eolmata dalla giurisprudenza e la soluzione

non puo essere diversa da quella aeeolta da! diritto germa-

nieo (legge germaniea sul fallimento § 60; KOHLER,

Commento, p. 384/385) nel senso ehe, ai debiti della massa

spetta, per prineipio, la priorita sulle spese della massa.

Le spese della massa eonsistone in spese propriamente

dette ed in tasse od emolumenti : e si vedra, piu sotto, ehe

tra questi e quelle oceorre fare una distinzione.

Per quanta specialmente eonceme i debiti della massa,

e fuori dubbio ehe, secondo i principi di una prudente

gestione, l'amministrazione non deve mettersi nella

situazione di doverne contrarre -

speeialmentea

eagione di cause iniziate 0 da iniziarsi -

se non puo

disporre ognora di fondi sufficienti a coprirli: obbligo di

previdenza incombentele tanto piu, in quanto, secondo

la maggior parte delle procedure civili vigenti, essa puo

procedere quale attrice senza essere tenuta gia a limine

della lite aHa prestazione di una cautio judicatum solvi,

garanzia aHa quale non pUD essere astretta neanche in

base all 'art. 83 CO. Che poi l'Autorita di Vigilanza, cui

spetta la facolta di conoscere, se un credito non conte8tato

rivesta la qualita d'un debito fallimentare ordinario 0

d'un debito della massa in senso.proprio (RU 48 III N. 66),

sia anche eompetente a d~cidere la questione, rülettente

il ripßrto, se il pagamellto dei debiti della massa debba

prevaiere su quello delle spese 0 viceversa, e fuori di

dubbio. Ed in questa questione la Corte si chiarisce nel

senso ehe, per principio, in easo d'insufficienza dell'attivo,

il eredito dell'Ufficio (nel Cantone Ticino, de110 Stato)

dispendente dalle tas8e (emolumenti) deve essere tacitato

solo dopo i1 soddi8faeimento integrale dei debiti delIs.

massa, mentre, per contro, le spese della massa (p. es. per

sborsi postali, eompere in eontanti, eec.), ehe, regolarmente,

debbono es!?ere solute tosto incontrate, devono essere

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht.)("0 46.

187

subito e definitivamente aecreditate all'Uffido (RU 53

III N. 14).

3. -

Cio posto, ehiedesi quale sia la eonseguenza giuri-

diea deI fatto ehe nel easo eonereto 1 'Uffieio ha distratto

dalla massa, per versare aHo Stato non solo le spese, ma

gli emolumenti pereepiti, ponendosi quindi nell'impossi-

bilita di pagare il debito in questione.

a) Eanzitutto fuori di dubbio, ehe l'importo di 800 fr.,

pereepito daH'Uffieio di Bellinzona in base all'art. 53 della

tarufa senza la debita autorizzazione (ed e questo un modo

di procedere irregolare, gia sovente eonstatato presso

certi Uffiei dei Cantone Tieino in oceasione delle ispezioni),

dev'essere riversato dall'Ufficio aHa massa a soddisfaei-

mento dei debiti di quest'ultima.

b) Pili dubbia e la questione di sapere, se 10 stesso

obbligo incomba all'Ufficio in merito a tasse pereepitü

per provvedimenti ultimati. Sarebbe eeces&ivo l'ammetter"

che in ogni fallimento, l'uffieiale debba liquidare 1e tasfW

ehe gli spettano e pereepirle solo aHa chiusura deI proce-

dimento. E omo, ehe questa soluzione sarebbe inaeeetta-

bile in tutti qq.ei eantoni in eui la rinumerazione degli

impiegati dell'Uffieio consiste, non in un sa1ario fisso, ma

negli emolumenti previsti daHa tariffa : e, per prineipio,

la soluzione non puo essere diversa, per gli Uffiei di qllei

eantoni in eui, come nel Tieino, quegli impiegati sono

eonsiderati come funzionari a mercede fissa, 10 Stato

facendosi attribuire le tasse pereepite. Dall'art. 16 deI

regolamento -13 luglio 1911 eoncernente l'amministra-

zione degli uffici dei falHmenti

(seeondo eui, oltre

le spese, anche le competenze sono da registrare 8enza

indugio nel libro-cassa), sembra risultare, ehe 1e tasse

per procedimenti ultimati possano

essere attribuite

definitivamente all'Ufficio. Si potra tutt'al piu am-

mettere ehe, ove in questo momento, dei debiti della

massa siano gia esistenti 0 possano essere previsti in modo

sicuro, questi importi siano da riservarsi per il loro sod-

disfacimento. Se inveee dei debiti della massa, non previ-

188

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 46.

dibili in modo indubbio, vengono a naseere dopo un

aecreditamento regolare e legale degli emolumenti a favore

• deU'Uffieio (0 dello Stato), sarebbe eccessivo l'esigere ehe

questi importi debbano essere stornati e riversati neUa

massa a taeitamento di siffatti debiti. In questo senso

dispone ildiritto germanieo, ehe ai debiti della massa

spetta la priorita sulle spese 80lo dopo ehe siasi rivelato,

ehe gli attivi della massa non bastano per soddisfarne i

debiti. Le tasse potranno dunque essere pereepite definiti-

vamente fintanto che un'insuffieienza della massa non e

eonstatabile. Se, eseguiti questi aeereditamenti definitivi,

da decisioni dei creditori puo nascere la possibilita d'insuf-

ficienza degli attivi per assunzione di obblighi (debiti)

di qualche importanza, I'Uffieio deve rendere attenti i

ereditori a quest'eventuafita e ehieder loro degli antieipi

per un eventuale taeitamento di siffatti debiti.

4. -

Applieando questi prineipi al easo in esame,

risulta : La deeidone dei ereditori d'iniziare le cause di

responsabilita in discorso fu presa solo nel 1926. Non e

ammissibile, ehe gia negli anni 1923 e 1924 (nei quall certe

somme furono aeereditate aHo Stato a titolo di emolumenti

(v. sopra sotto lettera C), I'Uffieio;:t.bbia potuto prevedere,

che per siffatti accreditamenti la massa sarebbe talmente

impoverita, da non poter saldare le spese.di queste cause,

iniziate solo nel1927 e definite ne11929. Non esiste quindi

un obfiligo den' Ufficio di rifondere le somme devolute-

gli a titolo di tasse nel 1923 e 1924. Per eontro, non

potevano essere accreditate allo Stato le tasse che

gli furono. versate solo il 17 maggio 1930 (v. sopra sotto

lett. C), perehe, come sembra, iI relativo importo rappre-

sentava allora il solo attivo rimanente e l'Ufficio doveva

prevedere iI caso che dovesse rifondere alla parte Hüblin

le spese da questa incontrate neUa causa. Infatti la

sentenza deI Tribunale federale, eo11a quale queste spese

furono addossate aHa massa attrice definitivamente, data

deI 12 giugno 1929, seguita a breve scadenza (26 giugno

1929) dall'eseeuzione N. 87818.

Schuldbetreibungs- und KonkllI'Srecbt. Ko 47.

189

A questa soluzione non e di ostacolo la eireostanza,

ehe, come fu detto, quest'importi di 800 fr. e 182 fr. 55

sono gia stati devoluti aHo Stato, la posizione giuridiea

dei creditori della massa non potendo essere diversa da

quella ehe fosse se gli emolumenti in discorso fossero

rimasti nella cassa deH'Ufficio.

La giurisprudenza di questa Corte ha deI resto contante-

mente ammesso ehe, ove l'Ufficio abbia erroneamente

versato apersone non Iegittimate a riceverli degl'importi

percepiti, le Stato pUD esser tenuto dall'Autorita di Vigi-

lanza a rifonderli alle persone eui spettano, ove non si

possa piu rivendiearli dal terzo non legittimato. A fortiori,

10 Stato dovra rifonderli quando egli stesso li ha a torto

pereepiti (v. in questa materia, JAEGER, Comm. 3 all'art.

263 e supplemento II dei 1921; le sentenze egli autori

ivi citati e specialmente RU 43 III N. 7; 50 III N. 15).

La Camera esecuzioni e fallimenti

pronuncia :

TI ricorso e accolto nel senso ehe l'obbligo dell'Uffieio

di solvere aHa rieorrente il credito litigioso (esecuzione

N. 87818) e funitato a 982 fr. 55 (800 fr. devoluti aHo

Stato nell924 e 182 fr. ill7 maggio 1930), senza interessi.

47. Entscheid vom 29. Oktober 1930 i. S. Ofenfabrik: Sursee'

Eine Akt i eng e s e 11 sc h a f t. über die das K 0 n kur s-

ver f a h ren eröffnet, mangels (zur Kostendeckung genü-

gender) Aktiven ein g e s i; e 11 t

und hernach mangels

Sicherheitsleistung geschlossen worden ist., kan.n nicht mehr

betrieben werden.

Ne peut plus etre poursuivie 1a socieM anonyme declaree en

faillite, dont 1a liquidation s eM suspendue pour cause d'in-

suffisance des biens (pour couvrir 1es frais), puis clöturoo faute

de sUretes.

Non pub essere eseussa la. soeieta snonima dichiarata in fa.llimento,

1a cui liquidazione fu sospesa per insufficienzs di beni (per

coprire 1e spese), poi chiusa per mancanza. di garanzie.