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Sclmldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 34.
34. Senteua as sttitmbre 19a7 nella causa lrocher.
Art. 41 dei Regolamento 23 aprile 1920 sulla realizzazione
forzata di fondi (RRF).
Quando l'esito di eont~tazioni pendenti sopra diritti iscritti
nell'elenco onen pUO influire sulla determinazione deI prezzo
di aggindicazione 'I
L 'interesse de1 debiwre a ehe l'ineanto sia differito fino a
definizi&ne delle eontestazioni pendenti, n()n e «legittimo »
a sensi deI disposto precitato, se egli non procede di buona
fede e non fa quanta da lui dipende, perehe i litigi si svolgano
normalmente.
A. -
Nelle esecuzioni Ni 33048 e 36 133 in via di
realizzazione di pegno immobiliare dirette contro An-
tonietta St. Leger in Brissago, i pegni sono rappresentati
da due isole dirimpetto aBrissago; l'isola di San Pan-
crazio e l'isola di Santa Apollinare, cogli stabili ehe vi
si trovano. A vendo il creditore istante, Broeher Etienne
in Muralto, domandata Ia realizzazione, I'Ufficio di
Loearno proeedeva aHa pubblicazione deI bando per la
notifiea dei diritti ed oneri non iscritti a catasto. Furono
notificati i diritti seguenti, ehe. ammessi dal creditore
istante e dagli altri ereditori pignoratizi, ma contestati
dalla debitriee, diedero luogo a diverse eause ancora
pendenti davanti aHa Pretura di Locarno :
Da parte dei comune di Ascona:
a) il diritto di pesca e fermata alle rive e nei pressi delle
isole predette;
.
b) il diritto di approdo alle rive stesse, in qualunque
sia tempo e stagione, per barehe di qualsiasi genere.
rDa parte dei comune di Brissago per se e gli abitanti
di Brissago :
a) il diritto di pesca alle due isole;
b) il diritto di approdo.
Da parte dei comune di Ronco:
II diritto di approdo e fermata alle rive delle due isole
per le grosse barehe earicanti merci sulle rive di Roneo.
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B. -
A vendo rUffieio, in pendenza di queste eontesta-
zioni, sospesa l'eseeuzione. il ereditore istante rieorreva
all'Autorita eantonale di Vigilanza. domandando ehe
si proeedesse indilatamente aHa realizzazione. Questo
primo rieorso fu respinto daU' Autorita eantonale di
Vigilanza e, in ultima istanza dal Tribunale federale eon
deeisione deI 28 gennaio 1926.
C. -
eon nuovo gravame del16 maggio 1927, Broeher
ritornava aHa eariea, ehiedendo all'Autorita eantonale di
Vigilanza di ordinare Ia realizzazione anehe in pendenza
delle eause in diseorso, Ia definizione delle quali. affer-
maya il rieorrente, veniva appositamente remorata daHe
parti allo seopo di ritardare 10 svolgimento dell'eseeu-
zione e Ia realizzazione dei pegni.
Respinto dall'Autorita eantonale di Vigilanza eolla
querelata decisione, Broeher rieorse al Tribunale federale
nei termini e nei modi di legge.
Al nuovo incarto sono annessi parte degli allegati
seambiati dai litiganti nelle cause in discorso, una sen-
tenza 18 dicembre 1926 deI Pretore di Locarno su diversi
incidenti. ed una perizia 6 dieembre 1926 deI geometra
Beretta, secondo la quale l'esistenza delle servitu pre-
tese dai eomuni sopraeitati diminuerebbe di 5000 fchi.
il valore venale (109.000 fehi.) degli immobili in dis-
corso.
Considerando in diritto :
1. -
I1 primo rieorso tendente aHa realizzazione
immediata dei pegni immobiliari, respinto dal Tribunale
federale in data deI 28 gennaio 1926, non puo costituire
cosa giudicata, anzitutto perehe il gravame attuale
e basato, in gran parte, su fatti nuovi, eome si vedra
in seguito; in secondo luogo perehe, eome emerge dai
motivi della prima decisione, al momento in eui fu resa.
l'inearto non era eompleto: mancava, tra altro. al
Tribunale federale quasi ogni indieazione sulla natura
ed il valore dei diritti in contestazione.
2. -
Nel merito :
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Il rifiuto dell'Ufficio di procedere alla realizzazione e
basato suU'art. 41 RRF, il quale dispone, ehe la vendita
dev' essere differita sinD a definizione dellitigio, se l'esito
. delle eontestazioni pub influire suHa detenninazione
deI prezzo di aggiudieazione 0 se l'ineanto non pub aver
Iuogo senza pregiudizio di Iegittimi interessi.
.
a) E ovvio anzitutto, ehe i diritti di p~sea ~o~testat~
nulla hanno di eomune eoi beni da reallzzarsl, I quall
eonsistono negli stabili e nei terreni ehe eostituiseono
le due isoie. Non esiste in quelle isole ne stagno, ne Iago,
ne ruseeHo, sui quali un diritto di pesea possa essere
esereitato. Seeondo le affermazioni dei rivendieanti,
siffatto diritto esisterebbe neHe parti deI Lago Maggiore
ehe cireondono Ie due isole «(nei pressi delle isole »,
« alle isole »). Ma il lago. non appartiene aHa debitrice,
sibbene allo Stato, e non fa parte dei beni da realizzare.
D'altro canto, Ia debitrice non pretende di possedere
un diritto di pesca proprio su queste parti deI lago, e
meno ancora un diritto di pesca escludente quello dei
Comuni. In queste eondizioni e evidente, ehe aHa debi-
trice, neHe eause in diseorso, viene a maneare ogni
legittimazione passiva, la quale non sarebbe concepibile
che in causa tra i Comuni rivendieanti e 10 Stato deI
cantone Ticino, cui apetta l'alto dominio sulle aeque
ed il diritto di pesca sullago. Le servitu di pesca pretese
dai Comuni non concernono il patrimonio della debi-
trice, ma quello dello Stato: In ogni caso, non con-
cernono i beni da realizzare : I'Ufficio· avrebbe dunque
dovuto rifiutarsi di prenderle in considerazione.
Per gli stessi motivi le cause pendenti sull'esistenza
delle servitu di pesca non possono influire sulla deter-
minazione deI prezzo di aggiudicazione, essendo, sotto
questo aspetto, deI tutto indifferente, a chi spetti un
diritto di pesca in/oma alle isole, ai rivendicanti, aHo
Stato 0 ad altri.
b) Rimangono i diritti di approdo alle due isole con
barche di ogni portata.
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A questo riguardo oecorre anzitutto rilevare, ehe
questi diritti non possono esereitare un'influenza sulla
determinazione deI prezzo di aggiudicazione. Come
influenti sulla sua determinazione sono da considerarsi
soltanto i crediti ipotecari poziori a quello deI creditore
procedente, poiche l'aggiudicazione non pub essere pro-
nunciata, neanche al secondo incanto, se non so no
coperti daH' offerta. Le servitu pretese e eontestate
potranno ben si influire sulle offerte degli oblatori, ma
non sulla determinazione deI prezzo di aggiudicazione.
La sospensione della realizzazione sino a giudizio
definitivo suUe servitu d'approdo, non pub quindi essere
giustificata, se non nel caso previsto dall.'ar~. 41 ~RF
primo lemma in fine, cioe quando la vendIta lmmedlata
potesse ({ portare pregiudizio a legittimi interessi», nel
cui novero va compreso anche l'interesse deI debitore.
In via generica, non puo negarsi che Ia questione di
sapere se una servitu pretesa e contestata esista. 0 no:
pub esercitare un'influenza sul valore venale deI bem
da realizzarsi, ehe pub infatti variare a seconda che
l'esistenza della servitu venga 0 meno riconosciuta dal
giudizio da intervenire. Se questo si verifiehi ne~ s~n?oli
casi, e questione di fatto e teeniea e non gmndlCa.
Esistono indubbiamente servitiI di co si lieve impor-
tanza ehe la loro esistenza od inesistenza no puo eser-
citare' un'influenza apprezzabile sul valore venale dei
beni da realizzarsi. Nel caso in esame, questo punto non
eben chiarito. Secondo il rapporto deI perito, lutte
insieme le servitu in contestazione potranno, se riconon-
seiute, determinare una diminuziolle di 5000 fehL deI
valore venale delle due isole. Non potendosi tener conto,
per le ragioni gia indicate, delle servitu di pesca, questa
somma dovrebbe verosimilmente essere ridotta circa
alla meta e rappresenterebbe quindi solo il due e mezzo
per cento circa deI valore di stima. Gia da questo punto
di vista puo sembrare dubbio, che l'int~resse della d~
bitrice a che Ia vendita non avvenga pnma della defl-
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mZIOne delle liti concernenti l'esistenza delle servitu
di approdo, sia abbastanza importante per giustificarne
Ia sospensione; tanto piil ove si avverta, ehe, se attri-
buiseono importanza qualsiasi alle servitu, gli eventuali
oblatori non mancheranno di prendere conoscenza degli
atti delle cause pendenti, per formarsi un eoncetto della
maggiore 0 minore probabilitä deI loro riconoseimento e
di tenerne eonto nelle loro offerte.
Ma, anehe astraendo da queste eonsiderazioni, la
sospensione non appare giustifieata per i seguenti motivi :
L'interesse deI debitore ad ottenere il rinvio della
vendita sino a giudizio definitivo sull'esistenza di servitu
riconosciute dai ereditori preeedenti e da lui solo eontes-
tato, non e legittimo, se non in quanto egli agisea in
buona fede, faccia quanto da lui dipenda perche le cause
in eorso si svolgano con ritmo regolare e non se ne valga
eome mezzo per remorare 0 rendere impossibile l'eser-
cizio dei diritti dei creditori proeedenti, ehe, al pari
deI suo, so no degni di protezione: Non e ammissibile,
ehe in un sistema di proeedura, seeondo il quale le parti
sono quasi padrone assolute deI proeedimento, il debi-
tore, colla eonnivenza tacita od espressa dell'altra parte,
se ne valga per remorare l'istruzione della causa e rendere
eosi impossibile l'ulteriore syiluppo dell'eseeuzione.
Questo modo di procedere, contrario aHa buona fede,
costituisce un vero abuso di diritto, non puö essere pro-
tetto e toglie il earattere di legittimitä all'interesse che
il debitore puö avere nel rinvio della vendita sino a deei-
sione delle cause pendenti.
Nel caso attuale, questo abuso di diritto e evident€:'o
Le domande tendenti al rinonoscimento dei diritti con-
testati daUa debitrice sono state introdotte il 18 marzo
1925. Secondo i disposti degli art. 80, 81 e 82 deI eodiee
di proeedura civile ticinese, il termine per la riposta,
che e al massimo di 30 giorni, poteva essere prorogato
di altrettanto dalla eonvenuta eon semplice notifiea
aHa eontroparte. Inoltre, per circostanze eceezionali,
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i1 giudice poteva aecordare un nuovo termine, anche
superiore al primo. Non risulta dagli atti, se eiö sia avve-
nuto,· ma anche supponendo ehe sia stata aecordata, una
terza proroga doveva, nel sistema della legge, essere
l'ultima e scadere nell'autunno deI 1925, al piu tardi.
La riposta non venne perö presentata; in urto manifesto
della legge, i rappresentanti delle parti s'intesero per
prorogarne nuovamente il termine, e la riposta venne
finalmente presentata solo il 28 agosto 1926, senza ehe
il giudiee intervenisse per riehiamarli al rispetto della
Iegge. Dal 28 agosto 1926 in poi, l'istruzione deI merito
della causa non ha fatto un passo e nulla permette di
prevedere quando si giungerä finalmente ad una solu-
zione.
L'Autoritä superiore di Vigilanza non puö ammettere,
ehe il debitore, il quale abusa in siffatto modo deI suo
diritto proeedurale, possa ancora, in buona fede, invocare
un interesse legittimo e degno di protezione per ottenere
la sospensione di una vendita che, per sua colpa, ha
giä subito un eosi lungo ritardo.
Il rieorso deve dunque essere ammesso, ritenuto perö,
ehe nelle eondizioni di vendita dovra essere indieato,
ehe le isole vengono vendute eolle eventuali servihl
d'approdo, nel easo ehe siano dal giudiee rieonosciute.
Il ereditore procedente e d'accordo con tale modo di
procedere : non vi ha dunque motivo per opporvisi.
La Camera esecuzioni e lallimenti pronuncia :
Il ricorso e ammesso nel senso deI eonsiderandi.