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53_III_132

BGE 53 III 132

Bundesgericht (BGE) · 1920-04-23 · Italiano CH
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Sclmldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 34.

34. Senteua as sttitmbre 19a7 nella causa lrocher.

Art. 41 dei Regolamento 23 aprile 1920 sulla realizzazione

forzata di fondi (RRF).

Quando l'esito di eont~tazioni pendenti sopra diritti iscritti

nell'elenco onen pUO influire sulla determinazione deI prezzo

di aggindicazione 'I

L 'interesse de1 debiwre a ehe l'ineanto sia differito fino a

definizi&ne delle eontestazioni pendenti, n()n e «legittimo »

a sensi deI disposto precitato, se egli non procede di buona

fede e non fa quanta da lui dipende, perehe i litigi si svolgano

normalmente.

A. -

Nelle esecuzioni Ni 33048 e 36 133 in via di

realizzazione di pegno immobiliare dirette contro An-

tonietta St. Leger in Brissago, i pegni sono rappresentati

da due isole dirimpetto aBrissago; l'isola di San Pan-

crazio e l'isola di Santa Apollinare, cogli stabili ehe vi

si trovano. A vendo il creditore istante, Broeher Etienne

in Muralto, domandata Ia realizzazione, I'Ufficio di

Loearno proeedeva aHa pubblicazione deI bando per la

notifiea dei diritti ed oneri non iscritti a catasto. Furono

notificati i diritti seguenti, ehe. ammessi dal creditore

istante e dagli altri ereditori pignoratizi, ma contestati

dalla debitriee, diedero luogo a diverse eause ancora

pendenti davanti aHa Pretura di Locarno :

Da parte dei comune di Ascona:

a) il diritto di pesca e fermata alle rive e nei pressi delle

isole predette;

.

b) il diritto di approdo alle rive stesse, in qualunque

sia tempo e stagione, per barehe di qualsiasi genere.

rDa parte dei comune di Brissago per se e gli abitanti

di Brissago :

a) il diritto di pesca alle due isole;

b) il diritto di approdo.

Da parte dei comune di Ronco:

II diritto di approdo e fermata alle rive delle due isole

per le grosse barehe earicanti merci sulle rive di Roneo.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 34.

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B. -

A vendo rUffieio, in pendenza di queste eontesta-

zioni, sospesa l'eseeuzione. il ereditore istante rieorreva

all'Autorita eantonale di Vigilanza. domandando ehe

si proeedesse indilatamente aHa realizzazione. Questo

primo rieorso fu respinto daU' Autorita eantonale di

Vigilanza e, in ultima istanza dal Tribunale federale eon

deeisione deI 28 gennaio 1926.

C. -

eon nuovo gravame del16 maggio 1927, Broeher

ritornava aHa eariea, ehiedendo all'Autorita eantonale di

Vigilanza di ordinare Ia realizzazione anehe in pendenza

delle eause in diseorso, Ia definizione delle quali. affer-

maya il rieorrente, veniva appositamente remorata daHe

parti allo seopo di ritardare 10 svolgimento dell'eseeu-

zione e Ia realizzazione dei pegni.

Respinto dall'Autorita eantonale di Vigilanza eolla

querelata decisione, Broeher rieorse al Tribunale federale

nei termini e nei modi di legge.

Al nuovo incarto sono annessi parte degli allegati

seambiati dai litiganti nelle cause in discorso, una sen-

tenza 18 dicembre 1926 deI Pretore di Locarno su diversi

incidenti. ed una perizia 6 dieembre 1926 deI geometra

Beretta, secondo la quale l'esistenza delle servitu pre-

tese dai eomuni sopraeitati diminuerebbe di 5000 fchi.

il valore venale (109.000 fehi.) degli immobili in dis-

corso.

Considerando in diritto :

1. -

I1 primo rieorso tendente aHa realizzazione

immediata dei pegni immobiliari, respinto dal Tribunale

federale in data deI 28 gennaio 1926, non puo costituire

cosa giudicata, anzitutto perehe il gravame attuale

e basato, in gran parte, su fatti nuovi, eome si vedra

in seguito; in secondo luogo perehe, eome emerge dai

motivi della prima decisione, al momento in eui fu resa.

l'inearto non era eompleto: mancava, tra altro. al

Tribunale federale quasi ogni indieazione sulla natura

ed il valore dei diritti in contestazione.

2. -

Nel merito :

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SchuIdbetreibungs- und Konkursrecht. N° 34.

Il rifiuto dell'Ufficio di procedere alla realizzazione e

basato suU'art. 41 RRF, il quale dispone, ehe la vendita

dev' essere differita sinD a definizione dellitigio, se l'esito

. delle eontestazioni pub influire suHa detenninazione

deI prezzo di aggiudieazione 0 se l'ineanto non pub aver

Iuogo senza pregiudizio di Iegittimi interessi.

.

a) E ovvio anzitutto, ehe i diritti di p~sea ~o~testat~

nulla hanno di eomune eoi beni da reallzzarsl, I quall

eonsistono negli stabili e nei terreni ehe eostituiseono

le due isoie. Non esiste in quelle isole ne stagno, ne Iago,

ne ruseeHo, sui quali un diritto di pesea possa essere

esereitato. Seeondo le affermazioni dei rivendieanti,

siffatto diritto esisterebbe neHe parti deI Lago Maggiore

ehe cireondono Ie due isole «(nei pressi delle isole »,

« alle isole »). Ma il lago. non appartiene aHa debitrice,

sibbene allo Stato, e non fa parte dei beni da realizzare.

D'altro canto, Ia debitrice non pretende di possedere

un diritto di pesca proprio su queste parti deI lago, e

meno ancora un diritto di pesca escludente quello dei

Comuni. In queste eondizioni e evidente, ehe aHa debi-

trice, neHe eause in diseorso, viene a maneare ogni

legittimazione passiva, la quale non sarebbe concepibile

che in causa tra i Comuni rivendieanti e 10 Stato deI

cantone Ticino, cui apetta l'alto dominio sulle aeque

ed il diritto di pesca sullago. Le servitu di pesca pretese

dai Comuni non concernono il patrimonio della debi-

trice, ma quello dello Stato: In ogni caso, non con-

cernono i beni da realizzare : I'Ufficio· avrebbe dunque

dovuto rifiutarsi di prenderle in considerazione.

Per gli stessi motivi le cause pendenti sull'esistenza

delle servitu di pesca non possono influire sulla deter-

minazione deI prezzo di aggiudicazione, essendo, sotto

questo aspetto, deI tutto indifferente, a chi spetti un

diritto di pesca in/oma alle isole, ai rivendicanti, aHo

Stato 0 ad altri.

b) Rimangono i diritti di approdo alle due isole con

barche di ogni portata.

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A questo riguardo oecorre anzitutto rilevare, ehe

questi diritti non possono esereitare un'influenza sulla

determinazione deI prezzo di aggiudicazione. Come

influenti sulla sua determinazione sono da considerarsi

soltanto i crediti ipotecari poziori a quello deI creditore

procedente, poiche l'aggiudicazione non pub essere pro-

nunciata, neanche al secondo incanto, se non so no

coperti daH' offerta. Le servitu pretese e eontestate

potranno ben si influire sulle offerte degli oblatori, ma

non sulla determinazione deI prezzo di aggiudicazione.

La sospensione della realizzazione sino a giudizio

definitivo suUe servitu d'approdo, non pub quindi essere

giustificata, se non nel caso previsto dall.'ar~. 41 ~RF

primo lemma in fine, cioe quando la vendIta lmmedlata

potesse ({ portare pregiudizio a legittimi interessi», nel

cui novero va compreso anche l'interesse deI debitore.

In via generica, non puo negarsi che Ia questione di

sapere se una servitu pretesa e contestata esista. 0 no:

pub esercitare un'influenza sul valore venale deI bem

da realizzarsi, ehe pub infatti variare a seconda che

l'esistenza della servitu venga 0 meno riconosciuta dal

giudizio da intervenire. Se questo si verifiehi ne~ s~n?oli

casi, e questione di fatto e teeniea e non gmndlCa.

Esistono indubbiamente servitiI di co si lieve impor-

tanza ehe la loro esistenza od inesistenza no puo eser-

citare' un'influenza apprezzabile sul valore venale dei

beni da realizzarsi. Nel caso in esame, questo punto non

eben chiarito. Secondo il rapporto deI perito, lutte

insieme le servitu in contestazione potranno, se riconon-

seiute, determinare una diminuziolle di 5000 fehL deI

valore venale delle due isole. Non potendosi tener conto,

per le ragioni gia indicate, delle servitu di pesca, questa

somma dovrebbe verosimilmente essere ridotta circa

alla meta e rappresenterebbe quindi solo il due e mezzo

per cento circa deI valore di stima. Gia da questo punto

di vista puo sembrare dubbio, che l'int~resse della d~­

bitrice a che Ia vendita non avvenga pnma della defl-

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mZIOne delle liti concernenti l'esistenza delle servitu

di approdo, sia abbastanza importante per giustificarne

Ia sospensione; tanto piil ove si avverta, ehe, se attri-

buiseono importanza qualsiasi alle servitu, gli eventuali

oblatori non mancheranno di prendere conoscenza degli

atti delle cause pendenti, per formarsi un eoncetto della

maggiore 0 minore probabilitä deI loro riconoseimento e

di tenerne eonto nelle loro offerte.

Ma, anehe astraendo da queste eonsiderazioni, la

sospensione non appare giustifieata per i seguenti motivi :

L'interesse deI debitore ad ottenere il rinvio della

vendita sino a giudizio definitivo sull'esistenza di servitu

riconosciute dai ereditori preeedenti e da lui solo eontes-

tato, non e legittimo, se non in quanto egli agisea in

buona fede, faccia quanto da lui dipenda perche le cause

in eorso si svolgano con ritmo regolare e non se ne valga

eome mezzo per remorare 0 rendere impossibile l'eser-

cizio dei diritti dei creditori proeedenti, ehe, al pari

deI suo, so no degni di protezione: Non e ammissibile,

ehe in un sistema di proeedura, seeondo il quale le parti

sono quasi padrone assolute deI proeedimento, il debi-

tore, colla eonnivenza tacita od espressa dell'altra parte,

se ne valga per remorare l'istruzione della causa e rendere

eosi impossibile l'ulteriore syiluppo dell'eseeuzione.

Questo modo di procedere, contrario aHa buona fede,

costituisce un vero abuso di diritto, non puö essere pro-

tetto e toglie il earattere di legittimitä all'interesse che

il debitore puö avere nel rinvio della vendita sino a deei-

sione delle cause pendenti.

Nel caso attuale, questo abuso di diritto e evident€:'o

Le domande tendenti al rinonoscimento dei diritti con-

testati daUa debitrice sono state introdotte il 18 marzo

1925. Secondo i disposti degli art. 80, 81 e 82 deI eodiee

di proeedura civile ticinese, il termine per la riposta,

che e al massimo di 30 giorni, poteva essere prorogato

di altrettanto dalla eonvenuta eon semplice notifiea

aHa eontroparte. Inoltre, per circostanze eceezionali,

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i1 giudice poteva aecordare un nuovo termine, anche

superiore al primo. Non risulta dagli atti, se eiö sia avve-

nuto,· ma anche supponendo ehe sia stata aecordata, una

terza proroga doveva, nel sistema della legge, essere

l'ultima e scadere nell'autunno deI 1925, al piu tardi.

La riposta non venne perö presentata; in urto manifesto

della legge, i rappresentanti delle parti s'intesero per

prorogarne nuovamente il termine, e la riposta venne

finalmente presentata solo il 28 agosto 1926, senza ehe

il giudiee intervenisse per riehiamarli al rispetto della

Iegge. Dal 28 agosto 1926 in poi, l'istruzione deI merito

della causa non ha fatto un passo e nulla permette di

prevedere quando si giungerä finalmente ad una solu-

zione.

L'Autoritä superiore di Vigilanza non puö ammettere,

ehe il debitore, il quale abusa in siffatto modo deI suo

diritto proeedurale, possa ancora, in buona fede, invocare

un interesse legittimo e degno di protezione per ottenere

la sospensione di una vendita che, per sua colpa, ha

giä subito un eosi lungo ritardo.

Il rieorso deve dunque essere ammesso, ritenuto perö,

ehe nelle eondizioni di vendita dovra essere indieato,

ehe le isole vengono vendute eolle eventuali servihl

d'approdo, nel easo ehe siano dal giudiee rieonosciute.

Il ereditore procedente e d'accordo con tale modo di

procedere : non vi ha dunque motivo per opporvisi.

La Camera esecuzioni e lallimenti pronuncia :

Il ricorso e ammesso nel senso deI eonsiderandi.