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52_II_154

BGE 52 II 154

Bundesgericht (BGE) · 1925-03-24 · Italiano CH
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Versicherungsvertrag. No 29.

VII. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

29. Sentenza. 24 marzo 1925 della. na Sezione civile

nella causa « Zurigo » contro Bamazzina..

Termine per denunziare l'infortunio seeondo l'art. 38 legge

sul contratto di assicurazione. Quando ha principio l'obbligo

a denunzia?

Limitazione della responsabiHHl deIl'assi-

curatore agli infortuni ehe hanno prodotto delle eonse-

quenze dannose entro ranno in cui essi avvennero. Liceita

di questa clausola. Art. 38 eap. 1 e 2, 45, 46 e 98 della Iegge

sul contratto di assicurazione.

A. -

n 14 luglio 1919- Lodovico Ramazzina in Someo

conchiudeva colla Societa di Assicurazioni « La Zurigo »

un contratto di assicurazione contro gli infortuni, col

quale questa si obbligava a pagargli, in caso di invalidita

totale, la rendita di un capitale di 20,000 fehi.; in easo

di invalidita parziale, una rendita eorrispondente al

grado della ineapacita al lavoro subita, ed in easo di

incapacita temporanea, un indennizzo giornaliero di

5 fchi.

La polizza dispone nell'art. 5 delle condizioni generali,

ehe ogni infortunio deve essere denunziato aHa Societa

entro il termine di 30 giorni, « altrimenti l'assicurato

decade da ogni diritto a risarcimento ».

E l'art. 11 : « Se nel termine di unallIlO dal giorno

» in cui ebbe luogo l'infortunio esso ha per eonseguenza

» una limitazione presunta permanente della capacitä.

» al lavoro ed al guadagno (invalidita), la Compagnia

» paga, a meno ehe sia stato convenuto il risarcimento

» in forma di rendita, un'indennita in capitale .... "

ll.

B. -

n 27 settembre 1921 Ramazzina cadeva da Ull

albero sul quale era salito per coglierne le frutta. Ri-

masto un poco intontito al suolo, si riebbe in breve e,

per il momento. non risenti altre conseguenze dalb

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caduta. Solo molto tempo dopo, in epoca non precisata,

si appalesarono certi disturbi e dolori (sintomi di pesan-

tezza e di indebolimento) nel braecio e nella spalla destra.

Questi sintomi essendosi alquanto aggravati in pro-

gresso di tempo, Ramazzina si reco dal medieo, il quale

constatava un'atrofia muscolare, causata, « molto pro-

babilmente ». dal sinistro precitato. La visita avvenne

il 3 agosto 1923 ed il 21 delle stesso mese Ramazzina

denunziava l'infortunio aHa Societa.

C. -

Essendosi questa rifiutata di rieonoscergli in-

dennizzo qualsiasi, Ramazzina, con petizione 24 settembre

1923, la citava direttamente davanti al Tribunale di

Appello in Lugano per farla eondannare al pagamento :

a) di 5 fehi. al giorno, dal 10 agosto 1923 fino al

giorno in eui cessasse la cura mediea;

b) delle spese di eura;

c) di un indennizzo, per invalidita parziale permanente,

pari al 60 % della somma spettante all'attore in caso di

illvalidita totale, da solversi sotto forma di rendita.

Contestava la convenuta ogni suo obbligo, addueendo :

La denunzia e tardiva perehe l'infortunio e avvenuto il

27 settembre Hl21 e fu denunciato solo il21 agosto 1923 :

donde, secondo l'art. 5 delle condizioni generali, la deca-

denza di ogni pretesa. Inoltre, l'art. 11 ibidem limita

l'obbligo di indennizzo ai casi in cui le conseguenze del-

l'infortunio si sono manifestate entro l'anno. NeUa

fattispecie, le conseguenze dell'infortunio non si mani-

festarono ehe moHo tempo dopo, quando l'attore si

reco dal medico per farIe constatare. L'azione e quindi

infondata anche in base all'art. 11 della polizza.

D. -

Con sentenza 7 dicembre 1923 il Tribunale di

Appel10 deI Cantone Ticino pronunciava :

10 La petizione di causa e aceolta unicamente nel

senso ehe la convenuta e tenuta a pagare all'attore

une rendita di invalidita di 433 fehi. 20 all 'anno.

20 Spese a <'arieo della eonvenuta.

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Da questa sentenza solo la eonvenuta ha inoltrato

rieorso al Tribunale federale, demandando il rigetto

totale della petizione, spese e ripetibili a earico dell'attore.

Considerando in diritto :

10 -

L'attore si e adagiato alla sentenza eantonale, la

quale gli ha negato ogni ragione ad indennizzo per

invalidita temporanea e per Ie spese mediehe e di cura.

Rimane quindi solo di esaminare, se l'istanza eantonale

abbia sanamente giudicato, aceogliendo, per principio,

la domanda di indennizzo per invalidita parziale perma-

nente e respingendo le due eccezioni preliminari pre-

citate, ehe la convenuta ha dedotte dagli art. 5 e 11 delle

eondizioni generali deI contratto; l'esame delle quali

deve precedere ogni altro poieht\ ne anche une sola

risultasse fondata, superflua tornerebbe ogni indagine

ulteriore.

a) Per quanto ha tratto alla plima eccezione, il giu-

dizio cantonale dev'essere confermato.

Trattasi di sapere, se il termino di 30 giorni entro il

quale. sotto pena di decadenza dai suoi diritti, l'assi-

curato deve denunziare l'infortunio all'assicuratore,

decorra dal giorno in eui l'infortunio avvenne 0 da quello

in cui egli ebbe eonoscenza delle sue eonseguenze.

La risposta non puö essere dubbia. L'art. 38 della

legge sul contratto di assicurazione dispone ehe, avvenuto

il sinistro, l'avente diritto deve darne avviso aH'assieura-

tore tosto ehe egli sia venuto a ({ conoscenza » deI me-

desimo edel diritto derivante per lui dall'assieurazione.

Oceorre quindi, perehe l'assieurato sia tenuto aHa denun-

zia, ehe sia dalla natura e gravita delle Iesioni subite, sia.

se queste non sono palesi, delle Ioro eonseguenze, egli

possa inferire ehe si tratta di un caso dal quale potrebbe

sorgere un diritto a risarcimento verso l'assicuratore.

Non ogni aceidente quindi, per quanto insignifieante,

non ogni lesione, per quanto lieve, dovra essere denun-

ziata. ma solo quelli di gravita tale da Iasciar presumere

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ehe potranno avere qualehe eonseguenza dannosa: e

se questa possibilita non e manifesta al momento dell'in-

fortunio, il sinistro dom essere dichiarato alla Societa

in quello in cui essa venne a « conoseenza » deI sinistrato

(RU 23 II p. 1839: RffiLLI, Commento aHa legge sul

contratto di assicurazione, pag. 463-467).

Nel caso in esame l'infortunio (la caduta dall'albero)

non ha prodotto lesione esterna visibile, ne avuto delle

conseguenze, di cui il sinistrato si fosse aeeorto sul mo-

mento. Di esse egli ebbe ({ conoscenza) solo molto tempo

dopo, eioe quando furono constatate dal medieo. E bensi

vero ehe gia prima della visita medica deI 3 agosto 1923

l'attore risenti qualehe debolezza e qualehe dolore nel-

l'arto, ehe, nell'infortunio deI 27 settembre 1921, aveva

subito l'urte maggiore. Ma dato illungo tempo trascorso

senza che quel fatto avesse manifestato eonseguenza

qualsiasi, l'attore poteva in buona fede attribuire quei

disturbi ad altra causa, per es. ad affezione reumatiea

o articolare (eonf. art. 38 a1. 2 e 45 Iegge sul contr. di

assic.). Nella fattispecie, la eomunieazione dell'infor-

tunio aHa convenuta era dunque tempestiva, eome ha

rettamente ammesso l'istanza eantonale.

b) A torto i.nveee il giudice eantonale ha respinto

l'eeeezione dedotta dall'art. 11 della polizza.

Egli parte dal eoneetto, ehe i1 termine di un anno,

di eui all 'art. 11, sia eome quello di un mese dall'art. 5

un termine di perenzione dei diritti dell'assieurato, e,

ragionando come nel easo dell'art. 5, diehiara, ehe

eomincia a decorrere, non dal giorno dell'infortunio

(27 settembre 1921), ma dall'epoea in eui gli effetti deI

sinistro Vennero a eonoseenza dell'assieurato (agosto

1923). Il ragionamento e errato perehe ineompatibile

col tenore indubbio e colla natura giuridica della clausola

in discorso, seeondo Ia quale, sono compresi nell'assi-

curazione solo gli infortuni, ehe entro l'anno in cui av-

vennero, « hanno avuto per conseguenza una diminu-

zione della capaeita al lavoro)). Si tratta quindi, non di

lrJ8

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Ull termine, la cui inosservanza possa produrre la deca-

denza di un diritto acquisito (come nell'ipotesi dell'art. 5

o in altri casi di prescrizione e di perenzione), sibbene

di una limitazione contrattuale e liberamente accettata

dalle parti della responsabilitä. dell'assicuratore. La

differenza delle due ipotesi e manifesta : nella prima, si

tratta della perdUa di un diritto, nella seconda non

esiste diritto veruno.

Che siffatte restrizioni

della

responsabilitä. degli

assicuratori,

usuali

nei

contratti di assicurazione,

siano vietate dalla legge, non e stato nerrmeno asserito

(confronta deI resto Schweiz. Juristenzeitung, vol. 14

pag. 353 e seg.). Esse non soggiaciono al divieto dell'art.

98 della legge sul contratto di assicurazione, e, appunto

perehe non sono disposizioni di prescrizione, non possono

essere impugnate neanche in base all'art. 46 ibidem.

A suffragio della tesi sostenuta dall'istanza calltonale,

l'attore ha preteso nell'odierna discussione della causa,

ehe nel caso in esame l'infortunio sia avvenuto in real ta,

non quando Ramazzina cadde dall'albero, ma quando

si manifestarono le conseguenze dannose della caduta

(agosto 1923), le quali costituirebbero « la disgrazia » 0

infortunio nel vero senso dei· termine. L'argomento

non regge : Secondo la definizione, aceettata dalle parti

perehe contenuta nel eontratto di assieurazione stesso

(art. 1 delle condizioni ge ne.rali), « per infortunio agli

) effetti dell'assicurazione s'intende una lesione eorporale

» avvenuta contro la volonta dell'asslcurato fortuita-

» mente e repentinamente, per effetto di forza esterna. »

Questa defillizione non puo applicarsi ehe aHa eaduta

dall'albero, la quale causo una lesione eorporea, quantun-

que non manifesta, dovuta a forza esterna. In quel mo-

mento avvenne l'infortunio e si e dUllque da quel mo-

mento che decorreva il termine previsto dall'art. 11

della polizza.

Il Tribunale jederale pronuncia:

11 ricorso e ammesso.

Milrkenschutz. N0 30.

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VIII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

30. t1rteU cier L Zivi1&bteiluuS vom 8. Kirz 1926

i. S. Eouervenfa.brik Borachach gegen Eonservenf&'brlk

Laums·

::'IISchG Art. 6, 24, OR Art. 48. Marken für Frucht- und Ge-

müsekonserven. Die Wortmarke «Coro » unterscheidet sich

nicht in genügender Weise von der Wortmarke «Hero •.

Die naturgetreue Darstellung der Früchte und Gemüse

auf den Etiketten der Konservenbüchsen ist an sich nicht

geschützt, wohl aber, sei es markenrechtlich, sei es aus

dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbes, in ihrer

originellen Verbindung mit dem Firmenzeichen.

.4. -

Die Klägerin, Konservenfabrik Lenzburg, vorm.

Henckell und Roth, ist Inhaberin der am 14. Februar

1910 unter Nr. 26,099 beim Eidg. Amt für geistiges

Eigentum eingetragenen Wortmarke «Hero») (gebildet

aus den Anfangsbuchstaben der Namen Henckell und

Roth). Die Marke ist seit dem 21. Dezember 1910 unter

Nr. 10,148 auch im internationalen Markenregister ein-

getragen.

Die Klägerin hat ferner folgt'ude kombinielten Marken

eintragen lassen:

a) Am 14. Februar 1910 unter Nr.26,908 eine Marke,

die das Wort «Hero » in weissen Buchstaben, umgeben

von zwei konzentrischen Kreisen trägt, deren innerer

mit schwarzer wagrechter Schraffierung ausgefüllt ist.

Unter dem Worte « Hero» befindet sich ein schwarz-

umrahmter, mit schräger schwarzer Schraffierung aus-

gefüllter Balken. Vom inneren gegen den äusseren Kreis

gehen strahlenförmig kleine schwarze Striche aus (inter-

nationale Eintragung am 21. Dezember 1910 unter

NI'. 10,147).