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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 42.
gemäss Art. 814Abs. 3 ZGB vereinbarten Naehrückun~
recht bestehen.
' ' '
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3. -,Muss also' ein Bestehenlassen von zu Faustpfand
gegebenen Grundpfandtiteln grundsätzlich als zulässig
erachtet werden, wenn der Faustpfandgläubiger sieh
hiemit infolge einer vom Ersteigerer der Liegenschaft
an Stelle der Leistung von Barzahlung erklärten Schuld-
übernal;une zufrieden gibt, so ist hiebei allerdings insofern
eine Einschränkung zu machen, als der betreffende
Grundpfandtitel, falls die Forderung, die durch dessen
Verpfändung sichergestellt worden war, den Nominal-
betrag des Titels nicht,erreicht, nur bis zur Höhe des
niedrigeren Forde~ungsbetrages aufrechterhalten werden
kann. Denn gemäss Art. 126 VZG ist, wenn eine dureh
einen Grundpfandtitel faustpfandversicherte Forderung
kleiner als der gepfändete Titel ist, der Mehrbetrag nicht
als grundpfandversichert zu kollozieren, woraus sich
notwendigerweise ergibt, dass eine Aufrechterhaltung
~es ~itels ~uch nur in diesem reduzierten Umfange mög-
hch 1st. Ern Bestehenlassen des Titels in seinem vollen
Betrage hätte zur Folge, dass allfällige nachgehende
Grundpfandgläubiger,
deren
Ford{'rungen dem Er-
steigerer überbunden wurden, in ihren Rechten benaeh-
teiligt würden, da diese dadurch des ihnen auf Grund
von Art. 815 ZGB erwachsenen Anspruches auf Nach-
rückung in die leere PfandsteIle, die aus der nur teil-
weisen Verfügung des Gem~inschuldners über seinen
Titel entstand, wieder verlustig gingen (abweichend
LEHMANN, Kommentar zu Art. 815 ZGB S. SOl Note
18). Aus dem bei den Akten liegenden Lastenverzeichnis
ergibt sich, dass die streitige Forderung der Gewerbe-
kasse im Momente der zweiten Steigerung 23,839 Fr.
35 Cts. betrug. Bis zu diesem Betrage erscheint daher
die Aufrechterhaltung des bestehenden Titels zulässig
und es ist infolgedessen das Konkursamt Bern-Land
anzuhalten, das zuständige Grundbuchamt zur Vor-
nahme der für die Übertragung im vorgenannten Sinne
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notwendigen Abänderungen des Titels zu veranlassen
sofern üb~rliaupt die Gewerbekasse noch willenS ist:
an ihrer Vereinbarung mit der Genossenschaftszimmerei
festzuhalten, trotzdem eine Übertraguug des Titels nur
in reduziertem Betrage zugelassen wird.
'
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer:
Der, Rekurs wird im Sinne der Motive teilweise gut-
geheissen~
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43. Sei1tmza, 17 110vembre 1926 nella causa Ja.UDWI21.
Esecuzione in' via di realizzazione di pegno immobiUare. -
Non oecorre ehe gIi aecessori siano menzionati nel pre-
oot1:,o eseeutivo: essi 10 saranno nell'eleneo-oneri in occa-
sione deI cui deposito sono da liquidarsi le con'testazioni
ehe li conoornono.
A. -
Con domanda di esecuzione deI 15 agosto 1926
Enrico Meyer in Massagno chiedeva all'ufficio di Locarno
di procedere contro Ernesto Baumann in Muralto in
via di realizzazione di pegno immobiliare per il paga-
mento di fchi '15,000 ed accessori. Nella domanda e
menzlonato, ehe oggetto deI pegno sono gli stabili
373 a---d della mappa di Muralto (casa adibita ad
albergo-pensione con giardino e rustici) «nonche tutti
i mobili eontenuti nell'albergo stessocomme da iscri-
zione ipotecaria. » AHa domanda era unito, oltre l'atto
di iscrizione ipotecaria, il titolo di credito, vale a dire
un atto notarile dei 16 ottobre 1925, col quale il debitore
aveva costituito ipoteca sui detti stabili e sui mobili
ehe vi si trovavano ed « erano adibiti all'esecizio della
pensione ll, specificati in un inventario che ',all'atto
deH'iscrizione dell'ipoteca venne deposto presso rUfficio
dei Registri di Locarno. Il precetto eseeutivo deI 27
agosto 1926, steso in base aHa domanda di esecuzione,
indica come oggetto dei pegno gli stabili predetti « non-
ehe tutti i mobiIi eontenuti nell'albergo-pensione
come da iscrizione ipotecaria ».
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B. -
Con rieorso deI 6 settembre u. s. il debitore
ehiedeva aU'AutoritA eantonale di Vigilenza l'awl1illa-
mento< deI preeetto esecutivo, allegando, tra rutro,. ehe
,non vi emno menzionati dettagliamente i mobili dei
quali, eome aceessori degli stabili. era cltiesta la
realizzazione.
C. -
Con decisione deI 29 settembre 1926 l'AlitOritä
cantonale di Vigilanza respingeva iI gravame per i motivi
seguenti: La domanda di esecuzione menziona ehe
e ehiesta la realizzazione dei mobili eontenuti neU'alhergo,
eome aHa nota di iscrizione ipotecaria, ehe venne prodotta
all'ufficio, alratto della domanda di eseeuzione. Tale
indicazione e sufficiente ai fini dell'art. 151. senza ehe
sia necessario trascrivere nella domanda di esecuzione
tutte le centinaia di mobili ritenuti accessori degli stabili
eome all'inventario e sui quali venne costituita ripoteca.
D. -
Da questa decisione il debitore e ricorso al
Tribunale federale nei termini e nei modi di legge.
Considerando in diritto :
Dai eombiriati disposti degli art. 151, 152 e 69 LEF
emerge, ehe in un eseeuzione in via di realizzazione deI
pegno, il precetto eseeutivo deve menzionare « l'oggett~
deI pegno ». Giusta rart. 805 CC, come fu costantemente
interpretato dal Tribunale federale (RU 43 11 p. 602
e 603; 43 11 p. 269), stabili ed aecessori (10 siano essi
secondo l'uso deI luogo 0 seeondo l'intenzione deI pro-
prietario, art. 644 ep. 2 CCS), costituiseono un'unita
ed il pegno ehe li eolpisce e unieo ed ha per oggetto gli
stabili e gli aeeessori giuridieamente eonsideratti come
inseparabili dagli stabili.
Per soddisfare aHa esigenza degli art. 69, 151 e 152
LEF basta quindi ehe il precetto indiehi eome oggetto
di peguo, gli stabili di eui si· chiede la realizzazione.
questa designazione eomprendendo di pieno diritto
anehe gli accessori. Il preeetto in eiame soddisfa a questa
esigenza ed e quindi regolare. Con eio il debitore non
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viene privato deI diritto di contestare ehe determmati
beni abbiano carattere di aeeessori e quindi non possano
essere realizzati, ma questo diritto non deve 'e:ssere
esereitQ per via di opposizione, la quale nell'esecuzione
per Ja realizzazionedel pegno immobiliare non puo
avere per oggetto ehe la contestazione dei credito 0
dell'esistenza 0 dell'esigibilita dei pegno. Le eontesta-
zioni riguardanti gli accessori vengono liquidate in
occasione dei deposito dell'eleneo-onori. Preserive infatti
rart. 34: lett. a RRF, appIicabile in virtiI delI 'art. 102
ibidem anche alle esecuzioni di realizzazione deI pegno
immobiliare, ehe r elenco-oneri deve menzionare gli aeees-
sofi ehe sono da specificare e stimare secondo I' art. 11 RRF:
il quale dispone, tra altro, ehe se un illventario esatto
e completo e deposto presso I'Uffieio dei Registri, bastera
ehe le menzioni e le stirne siano fatte per eategorie, con
riferimento all'inventario (3rt. 11 cap. 2 RRF). L'eienco-
oneri cosi compilato sara dall'ufficio comunicato agli
interessati nominati nell'art. 37 RRF. i quali, nei termini
legali, potranno contestarlo, anehe per riguardo agli
accessori iscrittivi, sia pretendendo ehe vi vengano
menzionati, qua li aeeessori, altri oggetti, sia contestando
la qualita di accessori aquelli ivi indicati (art. 37. 38
e 102 RRF; art. 2, 10, 17-19 delle Istruzioni 7 ottobre
1920 deI Tribunale federale per l'applicazione deI RRF;
vedi anehe, ibidem, i formulari obbligatori 1, 7, 9-12).
Il seguito di questo procedimento di appuramento
degli aeeessori e indicato dagli art. 40, 41 e 102 RRF
cui, ai fini di questo giudizio, basta fare riferimento.
Per questi motivi,
La Cameraesecuzioni e· fallimenti pronuncia:
Il ricorso e respinto.