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51_II_575

BGE 51 II 575

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N° 87.

cantonale le reIeve ä bon droit, on ne saurait assimiler

completement l'espece actuelle aux deux cas en question.

Quoi qu'il en soit du point de savoir si la difference des

obligations assumees par les parties dans un contrat de

vente et dans une simple promesse de vente suffirait ou

non ä justifier une solution differente, ce qui distingue

essentiellement l'espece actuelle des deux cas precites,

c'est qrie tandis que les circonstances permettaient alors

de contester qu'on se trouvat en presence d'un contrat

simule, l'exception de simulation apparait au contraire

comme fondee dans la presente cause. Pour refuter l'ar-

gument tire de la simulation, i1 suffisait alors, en effet,

de constater que, comme la partie non indiquee du prix

se trouvait dejä. payee lors de la passation de l'acte, le

prix qui y etait enonce correspondait bien ä ce qui res-

tait du ä ce moment-la, de teIle sorte que l'engagement

de payer cette somme devait etre considere comme l'ex-

pression exacte et complete des ob.ligations incombant

ä l'acheteur relativement ä cet element du contrat. Or

on ne saurait en dire autant en l'espece actuelle. En

ef~et, lorsque les parties declaraient s'engager, l'une ä.

ahener, l'autre ä acquerir les immeubles pour le prix de

30000 fr., elles n'exprimaient pas leurs veritables inten-

tions, car la difference de 4000 fra n'etait pas encore

payee (Ia souscription ni la remise de la reconnaissance

de dette ne pouvant evideJIlment etre assimilee ä. un

payement), et, d'autre part, l'acheteur, aussi bien que

le vendeur, savait pertinemment qu'il ne pourrait se

liberer de ses obligations moyennant le seul versement

de 30000 fr., mais qu'illui resterait encore ä. s'acquitter

du montant de la reconnaissance de dette. Et les parties

l'avaient si bien compris, qu'elles ont cru devoir rappeier

expressement dans cette piece que la somme de 4000 fra

Hait . due « pour solde du prix des immeubles que

M. Hmtzy s est engage ä. ... vendre suivant promesse

de ce jour».

Ainsi les parties etaient bien d'accord de conclure

Obligationenrechl. N° $8.

575

sur la base de 34 000 fr., mais au lieu de faire constater

cet accord dans un seul et meme acte, dans la forme

requise, elles ont en fait stipule Ie prix dans deux actes

distincts et dont l'un seulement repond aux exigences

legales. Or ce procede est evidemment contraire ä. la

prescription de l'art. 216 al. 2 CO, qui exige l'observa-

tion de la forme authentique en ce qui concerne tous les

elements essentiels du contrat et n'est des lors pas res-

pecte lorsque, sur run de ces points, cette forme n'a

servi qu'ä la constatation d'une partie seulement des

obligations incombant aux contractants.

4. -

Quant ä la question de savoir ce qu'il en serait

du cas OU la reconnaissance de dette n'indiquerait pas

la cause de l'obligation, elle ne presente pas d'interet en

l'espece et il n'est des lors pas necessaire de l'examiner.

Le Tribunal fideral prononce:

Le recours est rejete et l'arrt~t attaque est confirme.

88. Sentenzs. 29 dicembre 1925 deUs. Ia Sezione civUe

nella causa 'D'nione di Banehe Svizzere contro Xa.riotti.

Sottrazione {li titoli dati in pegno ad una Banea e loro sosti-

tuzione eon altn della stessa natura e qualita. Negato, nel

caso in esame, un danno risultante da quest'operazione al

debitore pignoratizio, quesLj, in base all'art. 423 CO, ha pero

diritto all'arriechimento ehe la Banea ne ha conseguito.

Interpretazione di questo disposto.

10 Causa contra Emilio ll1.ariotti, in Bellinzona.

A. -

Verso la fine deI 1908 la banca Credito Ticinese

in Locarno apriva ad Emilio Mariotti un credito di

20 000 fchi. contro costituzione in pegno di diversi

titoli, tra i quali 35 azioni deI Credito Italiano deI

valore nominale di 500 lire. Il 7 novembre 1909

E. Mariotti contraeva presso 10 stesso istituto un altro

576

Obligationenrecht. No 88.

mutuo di 40000 fehi. garantito da ipoteea. Nel 1912

il Credito Ticinese, senza avvisarne il debitore, dava

in pegno alla Banca eautonale di Zurigo, a garanzia

di obblighi propri, le 35 azioni deI Credito Italiano

ehe, in seguito deI fallimento deI Credito Ticinese avve-

nuto il 19 geunaio 1914, furono poi venduti aIl'incanto

(pare 1'8 giugno 1915), con altri valori, dalla Banea di

Zurigo,a soddisfacimento deI proprio avere verso il

Cre?ito Ticinese. Giä. precedentemente, il 20 marzo /28

apnle 1915, la Banea Svizzera-Amerieana (ehe in seguito

feee fusione eoll'attriee attuale) aVeva rilevate le attivitä

della massa fallimentare deI Credito Ticinese (dunque

anehe la posizione verso i Mariotti), dietro corrisponsione

deI 40 % ai creditori di Va classe edel 100 % ai creditori

delle classi anteriori. Ma giä. prima ehe questa operazione

fosse avvenuta, il 27 marzo 1914, l'amninistrazione

fallimentare deI Cn."ditü Ticinese aveva diffidato Emilio

Mariotti di solven entro 10 giorni il suo debito, ehe

allora raggiungeva l'importo di 69 360 fchi. e di 6041 lire

85, eontro restituziolle dei titoli di garanzia, « i quali

altrimenti sarebbero stati venduti ». La diffidante sotto-

taeeva perö ehe parte di quei titoli (le 35 azioni deI

Credito Italiano) era intanto stata data in pegno ad un

terzo. Rispondeva il :\1ariottL il 10 aprile eontestando

all'amministrazione fallimentare il diritto di porre i

suoi titoli in vendita e prometteva « di regolare il tutto

al piu presto, esselldo in trattative eon altra Banca

per il rilievo della sua posizione presso il Credito ».

Con lettera 22 aplile 1916 l'Amministrazione fallimentare

deI Credito Ticincse insisteva per la liquidazione della •

posizione fino al 30 aprile

« altrimenti saremo eos-

)) tretti a liquidare al meglio i titoli costituenti la ga-

» ranzia... vi eonsigliano vivamente a ritirare i vostri

» titoli eontro pagamento deI vostro debito ». Anehe

questa eomunieazione non faeeva parola ehe parte

dei titoli era stata sottratta, anzi, nel frattempo, giä

venduta a favore della Banea fallita : laseiava inveee

ObIigationenredlt. NI> 88.

577

supporre ehe il dossier Mariotti fosse intatto. Questi

non avendo regolata la posi?jone neanche entro i1 ter-

mine prefato. l'Amministrazione fallimentare insisteva

di nuovo presso di lui eon lette ra 10 luglio 1916. n

18 settembre 1916 essa gli eomunieava ehe la Banea

Svizzera-Americana era disposta ad assumere la sua

posizione creditoria. Mariotti rispose il 22 seguente ehe

era d'aeeordo eon questa operazione: ((darö l'auto-

» rizzazione di vendere appena il mereato si sarn discre-

» tamente rimesso. Intanto eonstato eon piaeere ehe le

J) azioni deI Credito Italiano si sostengono bene ». Poehi

giorni dopo (sembra il 27 settembre 1916), la Banca

Svizzera-Americana aequistava. per ordine delI' Ammi-

nistrazione fallimentare deI Credito Ticinese, daDa Banca

Italiana di Seonto 35 azioni deI Credito Italiano a

575 lire (totali 20 215 lire 50), somma della quale essa

addebitava, il 5 ottobre, l'Amministrazione mandante,

aggiungendo ehe i titoli restavano in deposito presso

la Banca di Seonto in Milano.

B. -

In seguito i rapporti giä. esistenti fra Emilio

Mariotti eil Credito Ticinese furOllO proseguiti tra Mariotti

e la Banca Svizzera-Amerieana. n 4 novembre 1918

Mariotti invitava Ia Banea a diehiarargli quali fossero

esattamente i numeri delle azioni deI Credito Italiano

al suo dossier. Rispondeva la Banea Svizzera-Amerieana

eommieandogli, per la prima volta, ehe le azioni in

questione erano state sottratte dal Credito Ticinese

e ehe, in 10ro veee, erano state eomperate 35 altre azioni,

le quali, naturalmente, non portavano i numeri delle

azioni primitive. Replieava subito Mariotti ehe

(e la

distrazione dei titoli e il 10ro rimpiazzo era per lui eosa

nuova l): ehe rendeva la Banea responsabile di tutti i

danni : ehe si rifiutava di riconoseere non solo il eonto

titoli, ma neppure quello ipoteeario, e ehe invitava la

Banea a sottomettergli una proposta di bonale aeeo-

modamento.

C. -

Donde la causa attuale, nella quale la Svizzera-

578

Obligationenrecht. N° 88.

Americana (ora Umone di Banche), con petizione

9 ottobre 1920, chiedeva che Emilio Mariotti fosse

condannato al pagamento di 60 657 fchi., cogli interessi

al 6 % % dal 30 novembre 1918 (ultim{) C JC rilasciato

al convenuto) ed accessori, e come meglio al precetto

esecutivo N° 51 010 dell'Ufficio di Bellinzona.

n convenuto contestava la domanda, opponendole

conclusioni, delle quali, modificate a parecchie riprese

nel corso della causa, si dira pi il sotto.

20 Causa contra gli Eredi tu Giov. l.Yariotti

e Mariotti Emilio.

A. -

A garanzia di un conto corrente presso il

prefato Credito Ticinese in Locarno,l'Ingegnere Giovanni

Mariotti in Milano aveva deposto 62 azioni della Societa

Lombarda per la Distribuzione dell'Energia Elettrica

(chiamata, per abbreviazione, Societa « Vizzola »). Anche

in questo caso, il creditore pignorati~o, Credito Ticinese,

sottrasse dal dossier Giovanni Mariotti Ie azioni in

questione. Secondo le asserzioni dei convenuti, 50 di

esse sarabbero state date in pegno il 10 gennaio 1911

alla Banca Popolare di Luino e 12 aHa Bancaria in Milano

il 10 luglio 1912. Con lette ra 22 maggio 1916 Ia Banca

Svizzera-Americana scriveva a Giovanni Mariotti, che

era disposta ad assumere la sua posizione verso la massa

fallimentare deI Credito Ticinese a condizione che il

debitore le firmasse un riconoscimento deI debito a

C jC e che i1 fratello suo Emilio ne assumesse la garanzia

solidale. Queste condizioni essendo state adempiute

dal debitore e da Emilio Mariotti, la Banca Svizzera-

Americana, rilevava il 10 giugno 1916 Ia posizione

Giovanni Mariotti, dichiarando all'Amministrazione falli-

mentare cedente « di aver ricevuto 12 azioni Vizzola,

)) le quali, unitamente alle 50 ultimamente acquistate,

» fanno 62 azioni Vizzola, che uniamo al dossier cauzionale

» deI sig. Giovanni Mariotti I).

R. -

Della sottrazione di quei titoli edella 10ro

Obligationenrecht. N° 88.

579

sostituzione, gIi Eredi Giovanni Mariotti, suecessi intanto

al padre defunto, ebbero eonoscenza solo nell'agosto

dei 1919, quando chiesero la comunicazione dei numeri

dei titoli allora esistenti all'incarto. Avendo protestato

i danni 10ro derivanti dalla manomissione dei dossiers,

eon precetto esecutivo N° 24 572 dell'Ufficio di Locarno

i debitori furono escussi per il pagamento di 84474 fchi.

con interessi aI. 6 % ed un quarta % provvigione tri-

mestrale dal 30 settembre 1919. Nel precetto esecutivo

vien indicato come oggetto deI pegno: «N. 62 azioni

Vizzola di nom. 500 lire.» n precetto essendo stato

contestato, l'attrice Unione di Banche, successa alla

Banca Svizzera-Americana, con petizione 30 gennaio

1920, citava in giudizio i debitori Eredi fu Giovanni

Mariotti e Emilio Mariotti come loro fideiussore solidale,

per il pagamento delle somme portate dal precetto

esecutivo.

C. -

I convenuti contestarono la domanda, oppo-

nendole delle conclusioni ehe, anche in questa causa,

subirono vicende parecchie e delle quali si dira in seguitO.

3° Con sentenza 27 aprile 1925 il Tribunale di Appello

deI Cantone Ticino pronunciava:

« 1 ° La domanda della petizione di causa (incarto

)) N° 799) e accolta nel senso che al conto corrente Emilio

)) Mariotti deve essere accreditato il ricavo della vendita

)) delle 35 azioni della Banca Credito ltaliano, in 550 fchi.

» cadauna, valuta 8 giugno 1915.

» § Il relativo C JC deve essere modificato in conse-

)) guenza ed il sig. Emilio Mariotti paghera il saldo

)) risultante.

» 2° La domanda della petizione di causa (incarto

)) N° 832) e accolta nel senso che al conto corrente Eredi

» fu Giovanni Mariotti deve esse re aecreditato i1 ricavo

» della vendita delle 50 azioni Vizzola in 818 lire cadauna.

) tramutato in franchi al corso dei giorno 29 gennaio

» 1914, valuta al detto giorno.

» § n relativo C /C deve 'essere modificato in conse-

AB 51 11 -

1925

39

580

Obligationenrecht. N0 88.

» guenza ed i convenuti pagheranno il saldo risul-

»)'tante.

» 3° La tassa di giustizia di 1500 fchi., oltre le spese

» giudiziali, di copie e bolli, sono caricate alla parte

» attrice la quale rifondera 250 fehi. per ripetibili a cias-

» cuna delle parti convenute. »

40 D~ questa sentenza ambedue Ie parti si appellarono

al Tribunale federale nei modi e nei termini di legge.

Nella discussione orale della causa, il rappresentante

dell'attrice conchiuse domandando la conferma pura

e semplice delle due domande.

TI rappresentante delle parti convenute, ultimata

l'arringa di risposta, deponeva le seguenti conclusioni :

1 ° TI dispositivo primo della sentenza quereiata e

confermato colla variante ehe la valuta, alla quale deve

essere determinato i1 rieavo della vendita delle 35 azioni

Credito ltaliano da aeereditarsi ad Emilio Mariotti,

e fissata al 19 gennaio 1914, giorno deI fallimento del

Credito Ticinese.

2° TI dispositivo secondo della sentenza cantonale

e confermato colla variante che le azioni VizzoIa, da

aeereditarsi ai eonvenuti, sono portate a 62 e raeeredito

per 12 di esse e da farsi al 19 gennaio 1914 e per Ie altre

50 al 29 stesso.

3° Spese a carieo dell'att~ce.

Considerando in diritto :

1° Omissis.

2° Ristretta l'indagine entro i termini ehe risultano

dal dibattito delle cause in questa sede,occorre esaminare,

se e entro quali limiti la sottrazione dei titoli commessa

dal Credito Ticinese possa costituire motivo di riduzione

per compensazione delle somme v'antate dall'attriee

nei confronti dei eonvenuti.

a) Per quali ragioni l'istanza cantonale sia giunta

ai dispositivi sopraindieati (deduzione dal debito dei

eonvenuti deI valore dei titoli sottratti al momento

Obligationenrecht. N° 88.

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della Ioro realizzazione a favore deI Credito Ticinese)

non risulta in mndo indubbio dai considerandi, assai

suceinti. A pagina 3 in fine e 4 della sentenza cantonale

viene asserito, che era dovere deI ereditore (Credito

Ticinese)

« di rendere edotto Mariotti Emilio del-

» l'avvenuta distrazione dei titoli, dandogli eredito

» della eventuale differenza fra il prezzo di realizzazione

» dei titoli distratti e quello deI nuovo aequisto». Ma

eon quest'argomentazione, ehe forma la base deI ragio-

namento dell'istanza eantonale, punto si aeeordano

i dispositivi della sentenza. Da quella premessa avrebbe

logicamente dovuto essere inferito, non ehe l'attriee

deve lasciar dedurre dai suoi erediti il rieavo dei titoli

eomputato al momento della vendita, ma solo la diffe-

renza tra questo rieavo e il prezzo di riaequisto. n

dispositivo della sentenza non si eomprende se non

supponendo ehe l'istanza eantonale abbia ravvisato

nella sottrazione e poi nella vendita dei titoli la liqui-

dazione delle posizioni Mariotti e quindi fissati al giorno

della realizzazione i rapporti di dare ed avere fra le parti.

Questo modo di vedere non puo essere ammesso. La

liquidazione delle posizioni in questione non poteva

avvenire ehe, 0 pacificamente, per aeeordo delle parti

(pagamento deI debito da parte Mariotti e ritiro delle

garanzie prestate) 0 in via di vendita forzata dei pegni

da parte deI creditore ove, dietro rifiuto dei debitori,

debitamente e tempestivamente diffidati, Ia Banca li

avesse realizzati. Ma ne l'una ne l'altra ipotesi di

liquidazione trova rjscontro nella fattispecie, come

risulta dall'esposizione dei fattL DeI resto, se Ia Corte

cantonale ha ritenuto il giorno della vendita dei titoli c

eome quello della liquidazione delle posizioni, essa

doveva Iogicamente ammettere ehe la riduzione doveva

farsi, non dall'amontare attuale dei crediti in questione,

ma da quello ehe avevano al momento della rea-

lizzazione dei titoli.

b) Omissis.

582

Obligationenrecht. N° 88.

30 Chiedesi se, non potendo venir ammessa per i

motivi aecolti dalla sentenza querelata, la riduzione dei

erediti non possa trovar conforto in altre eonsidera-

zioni.

a) f: fuori dubbio ehe, sottraendo i pegni dai loro

dossiers per disporne nel suo interesse, il Credito Ticinese

ha agito in modo illegale. Nella fattispecie non si tratta

invero, .Come erroneamente affermano i convenuti, di una

vera e propria dazione in suppegno (pignus pignoris),

poiehe il Credito Ticinese ha dato in pegno a terzi,

non il diritto di pegno ehe possedeva sui titoli in discorso,

ma solo gli oggetti, da eui il pegno era eostituito. AppIi-

eabile e dunque, non rart.· 899 invoeato dai eonvenuti,

ma l'art. 887 CCS, pacifico deI resto essendo, ehe il

Credito ha disposto delle eose impegnate senza il eonsenso

dei debitori. Cosi facendo, esso si e reso eolpevole di atto

illecito a sensi dell'art. 41 CO (WIELAND, C<>mmento

all 'art. 590 note 1) e, in eoneorrenza, di violazione

dell'obligo, eui il ereditore pignoratizio e tenuto in virtu

deI eontratto di pegno stesso, di eustodire e conservare

i pegni per restituirli al debitore al momento deI paga-

mento deI debito 0 per realizzarli neUe forme di legge

o nei modi previsti dal eontratto. Se altro non fosse

avvenuto, i debitori avrebbero' quindi, per principio,

ragione a risarcimento (art. 890 CCS; 42 e 97 CO).

Senonehe, eome e pacifico, i pegni sottratti furon<> sosti-

tuiti eon altri di eguale natura e di eguale valore nominale

e questa sostituzione ha reintegrato 10 stato ehe esisteva

prima ehe i titoli fossero distolti. Che i titoli di sostitu-

zione non porti no i medesimi numeri dei primitivi, non

monta. Titoli e valori sono muniti di numeri d'ordine

solo per la loro identificazione; la diversita dei numeri

non ha nessuna importanza ne eeonomiea ne giuridiea.

In queste condizioni non si seorge in ehe possa eonsistere

il danno patito dai convenuti per la manomissione dei

dossiers. Se danno ne segui, fu eliminato dalla reinte-

grazione degli' incartL La soluzione potrebbe essere

Obligationeurecht. N° 88.

583

diversa solo nel caso in cui, nel frattempo, e eioe

nell'in~rvallo tra la sottrazione e la sostituzione, i

debitori avessero inteso svincolare i titoli, pagando

i debiti per i quali erano impegnati. Ma ciö non avvenne.

Essi non ehiesero mai la liquidazione delle posizioni.

Anzi, diffidati piil volte a pagare, si adoperarono ripetu-

tamente (vedi stato di fatto) a proerastinare la liquida-

zione, sia ehe non avessero i fondiper farle fronte, sia

ehe sperassero in un rialzo dei valori impegnati, assai

deprezzati, dal 1914 in avanti, per causa di guerra.

b) Ond'e ehe le ragioni di riduzione 0 di compensazione

vantate dai convenuti non possono trovar eonforto

in un'azione per risarcimento dei danni che essi pre-

tendono aver patit<>. Ma possono essere dedotte, entro

determinati limiti, dall'art. 423 CO. Questo disposto

mira ad impedire ehe chi assume una gestione, non

nell'interesse deI padrone, ma nel propri<>, dalla gestione

consegua arrieehimento. La giurisprudenza di questa

C<>rte ha interpretato il disposto in modo lato, dando

alle nozioni di « gestione » 0 di « padrone » una signifi-

eazione assai ampia. Seeondo la pratiea,gli estremi di

applicazione dell'art. 423 CO si verificano ogni qualvolta

alcuno stipula un affare 0 passa ad atto giuridico cui

non poteva addivenire senza violare diritti 0 senza

illvadere la sfera giuridica altrui, traer.do poi profitto

dall'atto indebito (RU 26 11 p. 39; 45 11 p. 206; 47 II

p. 198). Si tratta, in sostanza, di una forma speciale

dell'azione di arricehimento indebito.

Quest'ipotesi trova riseontro nel easo in esame. n

Credito Ticinese ha disposto delle azioni dategli in pegno

dai convenuti nel proprio interesse, per garantire e

taeitare obblighi propri. Esso ha violato, operando in

tal modo, i diritti dei debitori pignoratizi ed ha intaccato

la loro sfera giuridica (efr. speeialmente RU 4711 p. 198).

Non e quindi ledto ehe l'attriee, la quale subentro nei

diritti e negli obblighi deI Credito, da quest'operazione

consegua arriechimento 0 vantaggio qualsiasi.

584

Obligationenreeht. No 88.

40 Dai motivi ehe precedono risulta :

a) L'attriee deve lasciarsi dedurre dai suoi crediti

(di 60 657 fehi. verso E.Mariotti e di 84 474 fehl. verso

,gli Eredi fu Giovanni Mariotti eogli interessi eome ai

relativi preeetti esecutivi N° 51 010 dell'Ufficio di Bel-

linzona e N° 24572 dell'Ufficio di Locarno),la differenza

tra il prezzo al quale sono stati realizzati i titoli sottratti

e quello per i quali furono riacquistati, il valore dei

titoli dovendo essere computato al giorno di dette opera-

zioni.

b) I titoli esistenti nei dossiers dei convenuti rimangono

loro proprieta ma, fino ad estinzione dei debiti restano

gravati dal diritto di pegno a favore dell'attriee.

c) Dai conti correnti dovranno essere stornati a

favore dell'attrice i frutti (dividendi, eventualmente

anche il valore dei diritti di opzione) accreditati ai

convenuti durante il periodo di tempo intercorso tra la

realizzazione ed il riacquisto dei titoli.

d) DeI debito residuante a carieo degli Eredi fn

Giovanni Mariotti, Emilio Mariotti e fideiussore solidale.

5° La querelata sentenza, troppo laeonica in fatto

ed in diritto, non contenendo le constatazioni indispen-

sabili per procedere al eomputo Qi dare ad avere nel

senso suesposto, ne essendo possibile dedurre tali dati

in parte contestati, dall'inincarto, la causa deve esser~

rinviata all'istanza cantonale per complemento d'is-

truzione e nuovo giudizio.

Essa dovra completare l'istruzione della causa e rendere

nuovo giudizio anche intorno aHa controversia, se le

azioni Vizzola sottratte siano state 62, eome pretendono

i convenuti, e solo 50, come vuole l'attrice. NeHa plima

ipotesi, l'iroporto da aecreditarsi ai convenuti in base

alle considerazioni ehe precedono sara basato sulla

differenza tra il prezzo di realizzazione e quello di riac-

quisto di 62 azioni Vizzola e non solo di 50.

Obligationenrecht. N° 88.

585

11 Tribunale jederale pronuncia :

L'appellazione dei convenuti e respinta, quella del-

l'attrice aromessa parzialmente nel senso dei motivi. La

querelata sentenza 27 aprile 1925 della Caroera civile deI

Tribunale di Appello e annullata e la causa e rinviata

all'istanza cantonale per coroplemento d'istruzione e

nuovo giudizio a sensi dei considerandi.

I

I