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Obligationenrecht. No 17.
17. Sentenza. 15 marzo 19aa della. seconda sezione civil$
nella causa Ba.nca. Popola.re di Lugano contro Ghidoni.
Obbligazione al portatore. -
Clausola ehe la domanda di
rimborso da parte deI portatore si effettua eolla presen-
tazione deI titolo alla Banea debitrice per la stampigliatura
-
Non e solo prescrizioni d'ordine: e condizione di validitit
della disdetta.
A. -
In b~se a convenzione 30 settembre 1915 stipu-
lata eolla ColIUIlissione di liquidazione della gia Banca
Popolare Tichlese in Bellinzona, la Banca Popolare
di Lugano ass!lllleva l'obbligo di versare ai creditori della
prima il 25 % dei Ioro crediti chirografari in eontanti ed
il 35 % in obbliSazioni proprie al 4 % da emettersi al
31 marzo 1916 al phI tardi, con scadenza a cinque anni.
La Banca scelse il tipo delle obbligazioni al portatore, sei
delle quali di 900 fchi. cadauna (Ni 0061, 0367-0371)
furono rimesse a Ghidoni Alessandro in Arbedo a parziale
estinzione dei credito, da lui professato verso la Banca
Popolare Ticinese. Queste obbligazioni portano in fronte,
al di sopra della firma della Banea debitrice, la menzione
seguente : «La Banca Popolare di Lugano riconosce di
» dovere al portatore dei presente titol0 Ia somma di
» franchi novecento suHa quale eorrispondera l'interesse
» deI 4 % annuo a partire ~al 10 gennaio 1916, pagabile
» al portatore delle eedole staccate dal titolo medesimo.
» La somma e rimborsabile dopo un periodo di cinque
» anni dalla data d'emissione e mediante un preavviso di
» sei mesi; non venendo dato il preavviso entro questo
» termine, il vincolo si intende reciproeamente rinnovato
» per un uguale peliodo di tempo e cosi di seguito, sempre
» mantenuto l'obbligo deI preavviso come sopra per ogni
» scadenza.» Sotto la firma della Banca ed in caratteri
minuscoli, ma chiaramente leggibili, seguono, in una
annotazione segnata da asterisco, alcune disposizioni.
delle quali oeeorre rilevare quelle ehe hanno i numeri
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2 e 3 : « 2. La domanda di rimborso da parte deI portatore
» den' obbligazione si effettua eolla presentazione deI titolo
» alla Ban ca, ehe vi appone un timbro speciale. 3. La
) denuneia di rimborso da parte della Banea si effettua
») mediante avviso sul Foglio Officiale dei Canto ne Tieino
)) per i titoli al portatore e mediante avviso diretto agli
») intestati per i titoli nominativi.)
B. -
Con Iettera 5 luglio 1920 Ghidoni preavvisava
la debitriee Banca Popolare di Lugano per il rimborso al
31 marzo 1921 delle sei obbligazioni preeitate indieandone
i numeri. La Banca gli rispondeva il giorno seguente :
« Le nostre obbligazioni 4 %, di cui ci serivete, scadono
» il31 marzo 1921 e per ottenerne il rimborso a tale epoea
)) bastera che almeno 6 mesi prima siano depositatc: ai
)) nostri sportelli per l'annotazione dei preavviso, ciö ehe
») deI resto e indieato nei titoli medesimi. Vorrete quindi
» uniformarvi a questa disposizione dei nostro regola-
) mento per le obbligazioni in vostre mani. Ci pregiamo
») perö comunicarvi ehe siamo da parte nostra volontieri
» disposti ad accordarvi gia sin d'ora la conversione delle
) nostre obbligazioni, prolungandone il vineolo per un
) altro periodo ed aumentando l'interesse al tasso deI
) 5 % % gia a partire dal 10 gennaio 1920, ciö ebe tenuto
) caleol0 dell'antieipo di tempo per il qualc;: vi viene
» eorrisposto il maggior interesse equivale ad un impiego
» deI vostro capitale ad un interesse dei 6 % circa. Rite-
» niamo ehe considerato l'elevato interesse ehe vi viene
) eorrisposto e la sieurezza assoluta ehe presentano i
» titoli di nostra emissione, vorrete voi aeeonsentire alla
» conversione ehe vi offriamo ed in attesa dell'invio dei
) titoli per le opportune modificazioni . . . » Malgrado il
monito contenuto in questa lettera, Gbidoni presentava
i titoli alla Banea solo il 3 novembre 1920, eioe solo
einque mesi prima della seadenza. La Banea ne rifiutava
la stampigliatura e, alla seadenza, il rimborso perebe era
deeorso il termine entro il quale il preavviso poteva
utilmente essere dato.
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c. -
Donde la petizione 4 giugno 1921 proposta
direttamente in appello, colla quale Ghidoni chiedeva
alla Banca Popolare di Lugano il pagamento di 5900 fchi.
importe delle obbligazioni in discorso, cogli interessi al
6 % dal 10 aprile 1921.
Con sentenza deI 19 dicembre 1921 il Tribunale di
Appello deI Cantone Ticino aceolse la petizione ridueendo
al 5% !'interesse di mora ehiesto d all'attore, spese e
ripetibili a carico della convenuta.
D. -
Da qu€sta sentenza la Banca Popolare di Lugano
h[l interposto appelle nei modi e nei termini di legge.
DegJi argome~ti delle parti e dei motivi delJa sentenza
denunziata si dira, per quanto oeeorra, neUe seguenti
considerazioni.
Considerando in diritfo :
10 -
La disdetta di un credito 0 il proovviso per il
suo rimborso non e, per legge, vincdato all'osservanza di
forma 0 di modalita qU[ll~iasi, le quali pero pORsono,
come e ovvio, essere previste per volonta di parte. Nel
qual caso sono nel dubbio da ritenersi indispensabili per
la validita deI preavviso stesso (art. 16 CO).
Chiedesi quindi anzitutto se' la elausola eoneernente
Ie modalita dei preavviso iseritte nelle obbligazioni
in diseorso siano state validamente eonvenute dane
parti, convenzione ehe dei resto poteva avvenire sia
per esplicita stipulazione,' sia anehe solo implicita-
mente, vale a dire eon tacita aecettazione da parte
dei creditore della clausola inserita dalla Bal1ca neHe
obbligazioni. Si e invero a ragione ehe l'istanza ean-
tonale ha respinto l'ipotesi ehe gia la Commissione di
liquidazione d€ Ha Banea Popolare Ticinese avesse aeeet-
tato, in norne dei ereditori, il modo di disdt.tta proposto
dalJa eonvenuta. La eonvenzione deI 30 settembre al
10 ottobre 1915 nulla prevedeva intorno alle modalita
dei preavviso e se a qualehe membro di questa Com-
missione il modulo dell'obbligazione aHestito daHaBanca
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e stato eomunicato, e leeito ammettere ehe queste sia
avvenuto a mero titolo di informazione. La clausola in
questione era dunque il fatto unilaterale della eonvenuta
ehe pertanto non vineolerebbe l'attore se dal suo .eontegn~
non dovesse dedursi ehe l'ha aecettata. InfattJ, benche
inseritta al di sotto della firma della debitrice e in earat-
teri minori deI teste stessa dell'obbligazione, la clausola
e stampata in modo perfettamente leggibile ed intel-
ligibile, ne poteva esser dubbio ehe non emanas~e daJI~
debitriee t:, nella sua intenzione, non dovesse eonslderarSl
eome parte integrante deI titolo stesso. D'altro canto, s~
deve presumere seeondo l'ordinario andamento degli
affari, ehe rattore, rieevute in pagamento le obbligazioni
in diseorso, ne abbia preso eonoscenza; se non I'ha fatto,
non puo invoeare questa sua omissione, avvegnaeehe a
nessuno· e lecito prevalersi della propria negligenza. Se
rattore eredeva ehe tale elausola significasse un aggravio
degli obblighi assunti dalla eonvenuta eolla eonvenzione
deI 30 settembre all 0 ottobre 1915 e non voleva aecettarla,
avrebbe dovuto insorgere al momento in eui le obbliga-
zioni gli furono rimesse ed esigere un titolo ehe non
eontenesse le eondizioni, a suo parere, abusive. Ma l'at-
tore agi diversamente. Esso aeeetto i titoli senza sol-
levare obbiezione aleuna, li possedette e se ne prevalse
per oltre quattro anni per esigerne gli interessi ed
esso ebbe nulla aridire neanche quando la Banea, eon
lettera deI 6 luglio 1920, gli dichiaro esplicitamente ehe
per ottenere il rimborso dei titoli oeeorreva presentarli
ai suoi sportelli per la stampigliatura « cio ehe deI resto
e indieato nei titoli stessi). In questo eontegno dell'attore
deve ravvisarsi senza dubbio un'aeeettazione per tacito
eonsenso delle modalita eui la Banea aveva assoggettato
il preavviso.
20 -
Resta da esaminare quale sia il valore di detta
clau~ola, se essa sis solo prescrizione d'ordine 0 se invece
abbia earattere imperativo di modo ehe la sua inosser-
vanza investa di nullita il preavviso stesso.
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Obligatil)nenr'~cht. N° 17.
Aparte il tenore dell'art. 16 CO, seeondo il qt,ale la
forma eonvenuta e presunta essenziale, per il earattere
imperative della clausola stanno anzitutto i termini nei
quall e redatta «(la domanda di rimborso si effettua »,
non: «PUD effettuarsi»), dovendosi inoltre osserv~re ehe
in analoghi termini, pure imperativi, e redatta I· clausola
3 sulle formalit:i ehe la Banea deve osservare per la
denunzia deI rimborso. A favore di questa tesi sta anehe
la ragione della clausola e 10 seopo eui tende. Trattandosi
di titoli al portatore, la Banca doveva, onde aeeertare la
veste deI denunziante ad esigere il rimborso, ehiedere ehe
i titoli le fossero da lui presentati, l'indieazione dei
numeri delle obbligazioni non potendo bastare a questo
seopo perehe non eseludeva Ia possibilita ehe la disdetta
fosse data da persona ehe piu non li possedesse. E affinehe
la Banca potesse poi aneh'essa prevalersi dell'avvenuta
denunzia verso un possessore deI titolo ehe 10 fosse
diventato dopo la disdetta, oeeorreva ehe il fatto del-
l'avvenuto preavviso risultasse dall'obbllgazione mede-
sima, poiehe in virtu dell'art. 847 CO il debitore di un
titolo al portatore non pUD opporre al ereditore ehe le
eeeezioni desunte dal titolo stesso. Se dunque tali sono
Ia ragione e 10 seopo della elausola in discorso e vano il
pretendere ehe essa sia solo misura d'ordine. Essa era
condizione di validita ehe doveva essere osservata rigo-
rosamente, pena la nullita deI preavviso stesso. E paeifieo
ehe la eondizione non fu adempiuta; la presentaziOl edel
titolo non ebbe luogo sei mesi, ma appena einque mesi
prima della seadenza.
3° -
A torto l'istanza eantonale sospetta d'incorret-
tezza il modo di agire ddla eonvenuta. Vaddebito
potrebbe avere qualehe fondamento se la Banea avesse
tentato di prevalersi di un errore dell'attore sulla portata
o sul senso della clausola preeitata. Ma ciö non e e Ia
perfetta rettitudine della eonvenuta risulta dal fatto ehe,
molto tempo prima ehe principiasse il termine di disdetta,
cssa rese attento l'attore sulle modalita deI preavviso
Obligationenrecht. N° 18.
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indicandogli cosa dov~ fare (lettera 6 luglio 1920). Ne
miglior fondamentoha l'obbiezione ehe Ia eonvenut.a
abbia aooettato la dennnzia deI debito offrendo .aI credl-
tore la conversione dei titoli al tasso deI 5 % % apartire
dal 10 gennaio 1920. Facendo questa proposta, Ia Banea
supponeva e-wdentemente ehe l'attore si fosse poi confor-
mato alla elausola 2. DeI resto, se anche in questa pro-
posta vuclsi ravvisare 1Hl riconosdmento deI preavviso,
queste riconoscimento mm era ineondizionato~ ma dipe~
deva dall'aecettazione della proposta, ehe pOl non segul.
11 Tribunale federale l'rQnuncia :
L'appello e ammesso.
18. Amt de la Ire section civUe du 97 mars 1999
dans la eause «Atar,. contre Societe misse des Publicationl
nlustr6es.
Art. 373 al. 2 CO. Ue.ntrepreneur n'est pas oblige d'at-
tendre que le juge l'a.utorise a resilier l~ co~~at, mais le
juge doit apprecier si la resiliation est Justifiee en se re-
portant a l'epoque ou elle est intervenue.
L'entrepreneur qui, en plein temps de crise, renouvelle pour
trois ans sans modification ni reserve, un contrat conclu
avant la' guerre, ne saurait apres coup se prevaloir d'u~e
hausse de prix qui, pour lui, n'etait ni imp~ssible a pre-
vok, ni exclue par les previsions qu'il a admlses.
A. -
Des 1893, la .aison Atar, a Geneve, a imprime
les journaux illustres
Cl. La Patrie Suisse)) et {('!-e .Pa-
pillon» publies par Ia- Societe suisse des publicatio~s
illustrees, a Geneve (S.P:I.). A partir de 1904, la «Patne
Suisse» fut imprimee sur (papier eouche» allemand,
foumi par la fabrique Carl ScheufeIen dans,le, Wu~
temberg. L'impressioß~ se faisait selon le procede, O,f?l-
naire de la typographie et non au moyen de 1 helio-