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114 Obligationenrecht. No 17.
17. Sentenza. 15 marzo 19aa della. seconda sezione civil$ nella causa Ba.nca. Popola.re di Lugano contro Ghidoni. Obbligazione al portatore. - Clausola ehe la domanda di rimborso da parte deI portatore si effettua eolla presen- tazione deI titolo alla Banea debitrice per la stampigliatura - Non e solo prescrizioni d'ordine: e condizione di validitit della disdetta. A. - In b~se a convenzione 30 settembre 1915 stipu- lata eolla ColIUIlissione di liquidazione della gia Banca Popolare Tichlese in Bellinzona, la Banca Popolare di Lugano ass!lllleva l' obbligo di versare ai creditori della prima il 25 % dei Ioro crediti chirografari in eontanti ed il 35 % in obbliSazioni proprie al 4 % da emettersi al 31 marzo 1916 al phI tardi, con scadenza a cinque anni. La Banca scelse il tipo delle obbligazioni al portatore, sei delle quali di 900 fchi. cadauna (Ni 0061, 0367-0371) furono rimesse a Ghidoni Alessandro in Arbedo a parziale estinzione dei credito, da lui professato verso la Banca Popolare Ticinese. Queste obbligazioni portano in fronte, al di sopra della firma della Banea debitrice, la menzione seguente : «La Banca Popolare di Lugano riconosce di » dovere al portatore dei presente titol0 Ia somma di » franchi novecento suHa quale eorrispondera l'interesse » deI 4 % annuo a partire ~al 10 gennaio 1916, pagabile » al portatore delle eedole staccate dal titolo medesimo. » La somma e rimborsabile dopo un periodo di cinque » anni dalla data d'emissione e mediante un preavviso di » sei mesi ; non venendo dato il preavviso entro questo » termine, il vincolo si intende reciproeamente rinnovato » per un uguale peliodo di tempo e cosi di seguito, sempre » mantenuto l' obbligo deI preavviso come sopra per ogni » scadenza.» Sotto la firma della Banca ed in caratteri minuscoli, ma chiaramente leggibili, seguono, in una annotazione segnata da asterisco, alcune disposizioni. delle quali oeeorre rilevare quelle ehe hanno i numeri Obligationenrecht. N° 17. 115 2 e 3 : « 2. La domanda di rimborso da parte deI portatore » den' obbligazione si effettua eolla presentazione deI titolo » alla Ban ca, ehe vi appone un timbro speciale. 3. La ) denuneia di rimborso da parte della Banea si effettua ») mediante avviso sul Foglio Officiale dei Canto ne Tieino )) per i titoli al portatore e mediante avviso diretto agli ») intestati per i titoli nominativi. ) B. - Con Iettera 5 luglio 1920 Ghidoni preavvisava la debitriee Banca Popolare di Lugano per il rimborso al 31 marzo 1921 delle sei obbligazioni preeitate indieandone i numeri. La Banca gli rispondeva il giorno seguente : « Le nostre obbligazioni 4 %, di cui ci serivete, scadono » il31 marzo 1921 e per ottenerne il rimborso a tale epoea )) bastera che almeno 6 mesi prima siano depositatc: ai )) nostri sportelli per l'annotazione dei preavviso, ciö ehe ») deI resto e indieato nei titoli medesimi. Vorrete quindi » uniformarvi a questa disposizione dei nostro regola- ) mento per le obbligazioni in vostre mani. Ci pregiamo ») perö comunicarvi ehe siamo da parte nostra volontieri » disposti ad accordarvi gia sin d'ora la conversione delle ) nostre obbligazioni, prolungandone il vineolo per un ) altro periodo ed aumentando l'interesse al tasso deI ) 5 % % gia a partire dal 10 gennaio 1920, ciö ebe tenuto ) caleol0 dell'antieipo di tempo per il qualc;: vi viene » eorrisposto il maggior interesse equivale ad un impiego » deI vostro capitale ad un interesse dei 6 % circa. Rite- » niamo ehe considerato l'elevato interesse ehe vi viene ) eorrisposto e la sieurezza assoluta ehe presentano i » titoli di nostra emissione, vorrete voi aeeonsentire alla » conversione ehe vi offriamo ed in attesa dell'invio dei ) titoli per le opportune modificazioni . . . » Malgrado il monito contenuto in questa lettera, Gbidoni presentava i titoli alla Banea solo il 3 novembre 1920, eioe solo einque mesi prima della seadenza. La Banea ne rifiutava la stampigliatura e, alla seadenza, il rimborso perebe era deeorso il termine entro il quale il preavviso poteva utilmente essere dato. 116 Obligationenrecht. N° 17.
c. - Donde la petizione 4 giugno 1921 proposta direttamente in appello, colla quale Ghidoni chiedeva alla Banca Popolare di Lugano il pagamento di 5900 fchi. importe delle obbligazioni in discorso, cogli interessi al 6 % dal 10 aprile 1921. Con sentenza deI 19 dicembre 1921 il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino aceolse la petizione ridueendo al 5% !'interesse di mora ehiesto d all' attore , spese e ripetibili a carico della convenuta. D. - Da qu€sta sentenza la Banca Popolare di Lugano h[l interposto appelle nei modi e nei termini di legge. DegJi argome~ti delle parti e dei motivi delJa sentenza denunziata si dira, per quanto oeeorra, neUe seguenti considerazioni. Considerando in diritfo : 10 - La disdetta di un credito 0 il proovviso per il suo rimborso non e, per legge, vincdato all'osservanza di forma 0 di modalita qU[ll~iasi, le quali pero pORsono, come e ovvio, essere previste per volonta di parte. Nel qual caso sono nel dubbio da ritenersi indispensabili per la validita deI preavviso stesso (art. 16 CO). Chiedesi quindi anzitutto se' la elausola eoneernente Ie modalita dei preavviso iseritte nelle obbligazioni in diseorso siano state validamente eonvenute dane parti, convenzione ehe dei resto poteva avvenire sia per esplicita stipulazione,' sia anehe solo implicita- mente, vale a dire eon tacita aecettazione da parte dei creditore della clausola inserita dalla Bal1ca neHe obbligazioni. Si e invero a ragione ehe l'istanza ean- tonale ha respinto l'ipotesi ehe gia la Commissione di liquidazione d€ Ha Banea Popolare Ticinese avesse aeeet- tato, in norne dei ereditori, il modo di disdt.tta proposto dalJa eonvenuta. La eonvenzione deI 30 settembre al 10 ottobre 1915 nulla prevedeva intorno alle modalita dei preavviso e se a qualehe membro di questa Com- missione il modulo dell'obbligazione aHestito daHaBanca Obligationenrecht. N° 17. 117 e stato eomunicato, e leeito ammettere ehe queste sia avvenuto a mero titolo di informazione. La clausola in questione era dunque il fatto unilaterale della eonvenuta ehe pertanto non vineolerebbe l'attore se dal suo .eontegn~ non dovesse dedursi ehe l'ha aecettata. InfattJ, benche inseritta al di sotto della firma della debitrice e in earat- teri minori deI teste stessa dell'obbligazione, la clausola e stampata in modo perfettamente leggibile ed intel- ligibile, ne poteva esser dubbio ehe non emanas~e daJI~ debitriee t:, nella sua intenzione, non dovesse eonslderarSl eome parte integrante deI titolo stesso. D'altro canto, s~ deve presumere seeondo l'ordinario andamento degli affari, ehe rattore, rieevute in pagamento le obbligazioni in diseorso, ne abbia preso eonoscenza ; se non I'ha fatto, non puo invoeare questa sua omissione, avvegnaeehe a nessuno· e lecito prevalersi della propria negligenza. Se rattore eredeva ehe tale elausola significasse un aggravio degli obblighi assunti dalla eonvenuta eolla eonvenzione deI 30 settembre all 0 ottobre 1915 e non voleva aecettarla, avrebbe dovuto insorgere al momento in eui le obbliga- zioni gli furono rimesse ed esigere un titolo ehe non eontenesse le eondizioni, a suo parere, abusive. Ma l'at- tore agi diversamente. Esso aeeetto i titoli senza sol- levare obbiezione aleuna, li possedette e se ne prevalse per oltre quattro anni per esigerne gli interessi ed esso ebbe nulla aridire neanche quando la Banea, eon lettera deI 6 luglio 1920, gli dichiaro esplicitamente ehe per ottenere il rimborso dei titoli oeeorreva presentarli ai suoi sportelli per la stampigliatura « cio ehe deI resto e indieato nei titoli stessi ). In questo eontegno dell'attore deve ravvisarsi senza dubbio un'aeeettazione per tacito eonsenso delle modalita eui la Banea aveva assoggettato il preavviso. 20 - Resta da esaminare quale sia il valore di detta clau~ola, se essa sis solo prescrizione d'ordine 0 se invece abbia earattere imperativo di modo ehe la sua inosser- vanza investa di nullita il preavviso stesso. 118 Obligatil)nenr'~cht. N° 17. Aparte il tenore dell'art. 16 CO, seeondo il qt,ale la forma eonvenuta e presunta essenziale, per il earattere imperative della clausola stanno anzitutto i termini nei quall e redatta «( la domanda di rimborso si effettua », non: «PUD effettuarsi»), dovendosi inoltre osserv~re ehe in analoghi termini, pure imperativi, e redatta I· clausola 3 sulle formalit:i ehe la Banea deve osservare per la denunzia deI rimborso. A favore di questa tesi sta anehe la ragione della clausola e 10 seopo eui tende. Trattandosi di titoli al portatore, la Banca doveva, onde aeeertare la veste deI denunziante ad esigere il rimborso, ehiedere ehe i titoli le fossero da lui presentati, l'indieazione dei numeri delle obbligazioni non potendo bastare a questo seopo perehe non eseludeva Ia possibilita ehe la disdetta fosse data da persona ehe piu non li possedesse. E affinehe la Banca potesse poi aneh'essa prevalersi dell'avvenuta denunzia verso un possessore deI titolo ehe 10 fosse diventato dopo la disdetta, oeeorreva ehe il fatto del- l'avvenuto preavviso risultasse dall'obbllgazione mede- sima, poiehe in virtu dell'art. 847 CO il debitore di un titolo al portatore non pUD opporre al ereditore ehe le eeeezioni desunte dal titolo stesso. Se dunque tali sono Ia ragione e 10 seopo della elausola in discorso e vano il pretendere ehe essa sia solo misura d'ordine. Essa era condizione di validita ehe doveva essere osservata rigo- rosamente, pena la nullita deI preavviso stesso. E paeifieo ehe la eondizione non fu adempiuta ; la presentaziOl edel titolo non ebbe luogo sei mesi, ma appena einque mesi prima della seadenza. 3° - A torto l'istanza eantonale sospetta d'incorret- tezza il modo di agire ddla eonvenuta. Vaddebito potrebbe avere qualehe fondamento se la Banea avesse tentato di prevalersi di un errore dell'attore sulla portata o sul senso della clausola preeitata. Ma ciö non e e Ia perfetta rettitudine della eonvenuta risulta dal fatto ehe, molto tempo prima ehe principiasse il termine di disdetta, cssa rese attento l'attore sulle modalita deI preavviso Obligationenrecht. N° 18. 119 indicandogli cosa dov~ fare (lettera 6 luglio 1920). Ne miglior fondamentoha l'obbiezione ehe Ia eonvenut.a abbia aooettato la dennnzia deI debito offrendo .aI credl- tore la conversione dei titoli al tasso deI 5 % % apartire dal 10 gennaio 1920. Facendo questa proposta, Ia Banea supponeva e-wdentemente ehe l' attore si fosse poi confor- mato alla elausola 2. DeI resto, se anche in questa pro- posta vuclsi ravvisare 1Hl riconosdmento deI preavviso, queste riconoscimento mm era ineondizionato~ ma dipe~ deva dall'aecettazione della proposta, ehe pOl non segul. 11 Tribunale federale l'rQnuncia : L'appello e ammesso.
18. Amt de la Ire section civUe du 97 mars 1999 dans la eause «Atar,. contre Societe misse des Publicationl nlustr6es. Art. 373 al. 2 CO. Ue.ntrepreneur n'est pas oblige d'at- tendre que le juge l'a.utorise a resilier l~ co~~at, mais le juge doit apprecier si la resiliation est Justifiee en se re- portant a l'epoque ou elle est intervenue. L'entrepreneur qui, en plein temps de crise, renouvelle pour trois ans sans modification ni reserve, un contrat conclu avant la' guerre, ne saurait apres coup se prevaloir d'u~e hausse de prix qui, pour lui, n'etait ni imp~ssible a pre- vok, ni exclue par les previsions qu'il a admlses. A. - Des 1893, la .aison Atar, a Geneve, a imprime les journaux illustres Cl. La Patrie Suisse)) et {( '!-e .Pa- pillon» publies par Ia- Societe suisse des publicatio~s illustrees, a Geneve (S.P:I.). A partir de 1904, la «Patne Suisse» fut imprimee sur ( papier eouche» allemand, foumi par la fabrique Carl ScheufeIen dans ,le, Wu~ temberg. L'impressioß~ se faisait selon le procede, O,f?l- naire de la typographie et non au moyen de 1 helio-