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48_III_185

BGE 48 III 185

Bundesgericht (BGE) ·III · 1922-11-09 · Français CH
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Sachverhalt

Nell'esecuzione N0 34.901 promossa dalla Banca

dello Stato deI Cantone Ticino contre il Prof. Battaini,

gia in Salorino, l'Ufficio di Mendrisio iscriveva nell'eleneo

oneri un credito ipotecario di 20,000 fehi. a favore della

banca Credito Svizzero in Lugano colla menzione:

« Salvo verifiea e risultato in eonto-corrente aHa data

deI riparto.» In un'esecuzione anteriore (N° 32,758),

il Bankverein svizzero in Chiasso aveva chiesto la revoea

186

Sehuldbetreibungs- und Konkursrecbt. No 53.

deI diritto di pegno in discorso (ipoteca del 20 gennaio

1920) ..

L'iscrizione precitata a favore deI Credito Svizzero

in Lugano venne contestata dal Bankverein con lettera

all'Ufficio deI 6 giugno. per i seguenti motivi: Non

consta ehe il Credito Svizzero abbia insinuato diritto

di sorta, mentre dall'iscrizione presso I'Ufficio dei re-

gistri risulta soltanto che l'ipoteca fu accesa in garanzia

di eventuali crediti sino a concorrenza di 20,000 fchi.

La menzione : «Salvo verifica e risultato in conto cor-

rente ... » non e ammissibile.

Nel dare. il 26 giugno 1922, comunicazione di questa

contestazione al Credito Svizzero, l'Ufficio 10 diffidava

a far valere in giudizio le sue ragioni entro 10 giorni a

mente delI'art. 107 LEF.

B. -

Con ricorso 28 giugno u. s: il Credito Svizzero

domandava all'Autorita cantonale di Vigilanza l'annulla-

mento di questo provvedimento allegando: Sin sial

9 maggio 1922 il rappresentante deI ricorrente ha tele-

fonate all'Ufficio E. e F. ehe manteneva la notifica

delI'ipoteca in discorso fatta in oceasione di un'ese-

euzione precedente. L'Ufficioha quindi proceduto

all'iserizione delI'ipoteca nell'elenco oneri in seguito

a . regolare notifica. DeI resto, posto ehe sia ammissibile

procedere asensi degli art. 107 e 109 LEF, si e alla

Ditta eontestante (Bankverein svizzero in Chiasso)

ehe spetta a farsi attrice. Si i quindi ad essa ehe I'Ufficio

avrebbe dovuto assegnare il termine di 10 giorni.

C. -

Con decisione 30 agosto 1922 l'Autorita di

Vigilanza respinse il ricorso.

Donde l'attuale gravame interpostonei modi e termini

di legge.

Considerando in diritto :

10 -

VUfficio eontesta e dall'inearto non risulta

punto, ehe il Credito Svizzero abbia notificato, sia pure

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 53.

187

verbalmente 0 per telefono, il credito ipoteeario di

nominali 20,000 fchi.

Chiedesi quindi. anzitutto, se l'Ufficio E. e F. abbia

rettamente agito iscrivendo questo credito nelI'elenco

oneri. n dubbio proviene dalla circostanza ehe, secondo

quanto risulterebbe dall'iserizione stessa al registro,

l'ipoteca non sarebbe stata costituita a garanzia di un

eredito definitivo, determinato e riconosciuto dal debitore,

ma a favore deI saldo di un conto corrente non ancora

determinato e da stabilirsi in base ad una futura liqui-

dazione dei rapporti di dare ed avere tra il debitore

Battaini ed il Credito Svizzero.

La risposta e affermativa.

n disposto dell'art. 138 LEF, secondo il quale i di-

ritti risultanti dai pubblici libri devono essere iscritti

d'ufficio, e generieo e tassativo; esso non si applica solo

ai diritti di pegno immobiliare, ma ad ogni specie di

oneri reali, servitiI eec. A guisa ehe I'Ufficio deve is-

crivere nelI' elenco onen una servitu, anche se risulta

dal registro fondiario ehe fu costituita sotto certe con-

dizioni 0 certi patti, cosi deve essere iscritto d'ufficio

un credito ipotecario costituito a garanzia deI saldo di

un conto-corrente non ancora liquidato. Siffatto diritto

di pegno, infatti, puo essere considerato come costituito

sotto una condizione risolutiva; in altri termini, esiste,

ma sant nullo se dalla liquidazione risultasse che il

conto-corrente non eattivo a favore della banea mutuante.

Pendente conditione, il diritto vige e deve quindi

essere iscrittö per l'ammontare indicato nei pubblici

registri. In tesi, invero, non e inconcepibile il caso ehe,

al momento dell'iscrizione delI'ipoteca nel registro fon-

diario, chi ha ottenuto da una banca un credito per

operazioni future in canto-corrente, nulla abbia preIe-

vato sul conto corrente stesso e non sia quindi ancora

diventato debitore. In questo caso, non esistendo debito,

non esisterlt, strettamente parlando, neanche il diritto

di pegno destinato a confortarlo, poiche questo diritto

188

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 53.

e accessorio a quello. Ma quest'ipotesi non rappresenta

il caso ordinario enormale. Normalmente, al momento

in cui siffatto diritto di pegno fu iscritto a pubblico

registro, chi ha ottenuto il fido da una banca ne avra,

per somma piiI 0 meno grande, gia fatto uso; in questi

limiti esso sara dunque diventato debitore della banca

e esistera quindi l'ipoteea iscritta. La determinazione

dell'importo deI debito, ehe suppone la Iiquidazione deI

conto-corrente, non puo essere obbligo dell'Ufficio al

momento in cui erige l'elenco oneri. Esso dovra limitarsi

ad iscrivere il credito come esso risulta dalle menzioni

nei pubblici registri, eome accadde nel caso in esame,

lasciando agli interessati il compito di provocare la

liquidazione deI conto-corrente nei modi previsti dalla

legge, cioe contestando l'iscrizione praticata dall'Ufficio.

20 -

Cio posto, chiedesi se l'Ufficio abbia fatto della

Iegge buon governo impartendo al creditore ipotecario

iscritto nell'eienco (Credito Svizzero) il termine di 10

gi?rni per agire in giudizio. La risposta e data dagli

art. 39 e 102 RRF del 22 aprile 1920 secondo i quali la

parte di attore incombe a colui ehe ha contestato l'iscri-

zione fatta daU'Ufficio. Si e dunque al Bankverein e

llon aUa banca deI Credito Svizzero ehe I'Ufficio avrebbe

dovuto assegnare il termine ·in questione. In questo

senso la diffida deI 26 giugno dev'essere annullata e

i'Ufficio invitato a proceder~ nel senso suesposto.

A questa soluzione non e di ostacolo la causa gia

pendente tra Ie parti, perehe non risulta dagli atti ehe

essa concerna, non solo Ia revocabilitä. dell'ipoteca,

ma anche l'atnmontare deI credito garantito dal diritto

di pegno.

LaCamem Esecuzioni e Fallimenti pronllncia:

Il ricorso e ammesso nel senso dei motivi.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 54.

1.89

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 VUfficio eontesta e dall'inearto non risulta

punto, ehe il Credito Svizzero abbia notificato, sia pure

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 53.

187

verbalmente 0 per telefono, il credito ipoteeario di

nominali 20,000 fchi.

Chiedesi quindi. anzitutto, se l'Ufficio E. e F. abbia

rettamente agito iscrivendo questo credito nelI'elenco

oneri. n dubbio proviene dalla circostanza ehe, secondo

quanto risulterebbe dall'iserizione stessa al registro,

l'ipoteca non sarebbe stata costituita a garanzia di un

eredito definitivo, determinato e riconosciuto dal debitore,

ma a favore deI saldo di un conto corrente non ancora

determinato e da stabilirsi in base ad una futura liqui-

dazione dei rapporti di dare ed avere tra il debitore

Battaini ed il Credito Svizzero.

La risposta e affermativa.

n disposto dell'art. 138 LEF, secondo il quale i di-

ritti risultanti dai pubblici libri devono essere iscritti

d'ufficio, e generieo e tassativo; esso non si applica solo

ai diritti di pegno immobiliare, ma ad ogni specie di

oneri reali, servitiI eec. A guisa ehe I'Ufficio deve is-

crivere nelI' elenco onen una servitu, anche se risulta

dal registro fondiario ehe fu costituita sotto certe con-

dizioni 0 certi patti, cosi deve essere iscritto d'ufficio

un credito ipotecario costituito a garanzia deI saldo di

un conto-corrente non ancora liquidato. Siffatto diritto

di pegno, infatti, puo essere considerato come costituito

sotto una condizione risolutiva; in altri termini, esiste,

ma sant nullo se dalla liquidazione risultasse che il

conto-corrente non eattivo a favore della banea mutuante.

Pendente conditione, il diritto vige e deve quindi

essere iscrittö per l'ammontare indicato nei pubblici

registri. In tesi, invero, non e inconcepibile il caso ehe,

al momento dell'iscrizione delI'ipoteca nel registro fon-

diario, chi ha ottenuto da una banca un credito per

operazioni future in canto-corrente, nulla abbia preIe-

vato sul conto corrente stesso e non sia quindi ancora

diventato debitore. In questo caso, non esistendo debito,

non esisterlt, strettamente parlando, neanche il diritto

di pegno destinato a confortarlo, poiche questo diritto

188

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 53.

e accessorio a quello. Ma quest'ipotesi non rappresenta

il caso ordinario enormale. Normalmente, al momento

in cui siffatto diritto di pegno fu iscritto a pubblico

registro, chi ha ottenuto il fido da una banca ne avra,

per somma piiI 0 meno grande, gia fatto uso; in questi

limiti esso sara dunque diventato debitore della banca

e esistera quindi l'ipoteea iscritta. La determinazione

dell'importo deI debito, ehe suppone la Iiquidazione deI

conto-corrente, non puo essere obbligo dell'Ufficio al

momento in cui erige l'elenco oneri. Esso dovra limitarsi

ad iscrivere il credito come esso risulta dalle menzioni

nei pubblici registri, eome accadde nel caso in esame,

lasciando agli interessati il compito di provocare la

liquidazione deI conto-corrente nei modi previsti dalla

legge, cioe contestando l'iscrizione praticata dall'Ufficio.

20 -

Cio posto, chiedesi se l'Ufficio abbia fatto della

Iegge buon governo impartendo al creditore ipotecario

iscritto nell'eienco (Credito Svizzero) il termine di 10

gi?rni per agire in giudizio. La risposta e data dagli

art. 39 e 102 RRF del 22 aprile 1920 secondo i quali la

parte di attore incombe a colui ehe ha contestato l'iscri-

zione fatta daU'Ufficio. Si e dunque al Bankverein e

llon aUa banca deI Credito Svizzero ehe I'Ufficio avrebbe

dovuto assegnare il termine ·in questione. In questo

senso la diffida deI 26 giugno dev'essere annullata e

i'Ufficio invitato a proceder~ nel senso suesposto.

A questa soluzione non e di ostacolo la causa gia

pendente tra Ie parti, perehe non risulta dagli atti ehe

essa concerna, non solo Ia revocabilitä. dell'ipoteca,

ma anche l'atnmontare deI credito garantito dal diritto

di pegno.

LaCamem Esecuzioni e Fallimenti pronllncia:

Il ricorso e ammesso nel senso dei motivi.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 54.

1.89

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

53. Senteua 9 novembre 1922

in causa Oredito Bvilzero in Lugano.

Un'ipoteca iscritta nel registro fondiario a garanzia deI saldo

di un conto corrente deve essere menzionata d'ufficio

sull'elenco-oneri. Chi contesta l'iscrizione nell'elenco, deve

farsi attore. .

A. -Nell'esecuzione N0 34.901 promossa dalla Banca

dello Stato deI Cantone Ticino contre il Prof. Battaini,

gia in Salorino, l'Ufficio di Mendrisio iscriveva nell'eleneo

oneri un credito ipotecario di 20,000 fehi. a favore della

banca Credito Svizzero in Lugano colla menzione:

« Salvo verifiea e risultato in eonto-corrente aHa data

deI riparto.» In un'esecuzione anteriore (N° 32,758),

il Bankverein svizzero in Chiasso aveva chiesto la revoea

186

Sehuldbetreibungs- und Konkursrecbt. No 53.

deI diritto di pegno in discorso (ipoteca del 20 gennaio

1920) ..

L'iscrizione precitata a favore deI Credito Svizzero

in Lugano venne contestata dal Bankverein con lettera

all'Ufficio deI 6 giugno. per i seguenti motivi: Non

consta ehe il Credito Svizzero abbia insinuato diritto

di sorta, mentre dall'iscrizione presso I'Ufficio dei re-

gistri risulta soltanto che l'ipoteca fu accesa in garanzia

di eventuali crediti sino a concorrenza di 20,000 fchi.

La menzione : «Salvo verifica e risultato in conto cor-

rente ... » non e ammissibile.

Nel dare. il 26 giugno 1922, comunicazione di questa

contestazione al Credito Svizzero, l'Ufficio 10 diffidava

a far valere in giudizio le sue ragioni entro 10 giorni a

mente delI'art. 107 LEF.

B. -

Con ricorso 28 giugno u. s: il Credito Svizzero

domandava all'Autorita cantonale di Vigilanza l'annulla-

mento di questo provvedimento allegando: Sin sial

9 maggio 1922 il rappresentante deI ricorrente ha tele-

fonate all'Ufficio E. e F. ehe manteneva la notifica

delI'ipoteca in discorso fatta in oceasione di un'ese-

euzione precedente. L'Ufficioha quindi proceduto

all'iserizione delI'ipoteca nell'elenco oneri in seguito

a . regolare notifica. DeI resto, posto ehe sia ammissibile

procedere asensi degli art. 107 e 109 LEF, si e alla

Ditta eontestante (Bankverein svizzero in Chiasso)

ehe spetta a farsi attrice. Si i quindi ad essa ehe I'Ufficio

avrebbe dovuto assegnare il termine di 10 giorni.

C. -

Con decisione 30 agosto 1922 l'Autorita di

Vigilanza respinse il ricorso.

Donde l'attuale gravame interpostonei modi e termini

di legge.

Considerando in diritto :

10 -

VUfficio eontesta e dall'inearto non risulta

punto, ehe il Credito Svizzero abbia notificato, sia pure

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 53.

187

verbalmente 0 per telefono, il credito ipoteeario di

nominali 20,000 fchi.

Chiedesi quindi. anzitutto, se l'Ufficio E. e F. abbia

rettamente agito iscrivendo questo credito nelI'elenco

oneri. n dubbio proviene dalla circostanza ehe, secondo

quanto risulterebbe dall'iserizione stessa al registro,

l'ipoteca non sarebbe stata costituita a garanzia di un

eredito definitivo, determinato e riconosciuto dal debitore,

ma a favore deI saldo di un conto corrente non ancora

determinato e da stabilirsi in base ad una futura liqui-

dazione dei rapporti di dare ed avere tra il debitore

Battaini ed il Credito Svizzero.

La risposta e affermativa.

n disposto dell'art. 138 LEF, secondo il quale i di-

ritti risultanti dai pubblici libri devono essere iscritti

d'ufficio, e generieo e tassativo; esso non si applica solo

ai diritti di pegno immobiliare, ma ad ogni specie di

oneri reali, servitiI eec. A guisa ehe I'Ufficio deve is-

crivere nelI' elenco onen una servitu, anche se risulta

dal registro fondiario ehe fu costituita sotto certe con-

dizioni 0 certi patti, cosi deve essere iscritto d'ufficio

un credito ipotecario costituito a garanzia deI saldo di

un conto-corrente non ancora liquidato. Siffatto diritto

di pegno, infatti, puo essere considerato come costituito

sotto una condizione risolutiva; in altri termini, esiste,

ma sant nullo se dalla liquidazione risultasse che il

conto-corrente non eattivo a favore della banea mutuante.

Pendente conditione, il diritto vige e deve quindi

essere iscrittö per l'ammontare indicato nei pubblici

registri. In tesi, invero, non e inconcepibile il caso ehe,

al momento dell'iscrizione delI'ipoteca nel registro fon-

diario, chi ha ottenuto da una banca un credito per

operazioni future in canto-corrente, nulla abbia preIe-

vato sul conto corrente stesso e non sia quindi ancora

diventato debitore. In questo caso, non esistendo debito,

non esisterlt, strettamente parlando, neanche il diritto

di pegno destinato a confortarlo, poiche questo diritto

188

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 53.

e accessorio a quello. Ma quest'ipotesi non rappresenta

il caso ordinario enormale. Normalmente, al momento

in cui siffatto diritto di pegno fu iscritto a pubblico

registro, chi ha ottenuto il fido da una banca ne avra,

per somma piiI 0 meno grande, gia fatto uso; in questi

limiti esso sara dunque diventato debitore della banca

e esistera quindi l'ipoteea iscritta. La determinazione

dell'importo deI debito, ehe suppone la Iiquidazione deI

conto-corrente, non puo essere obbligo dell'Ufficio al

momento in cui erige l'elenco oneri. Esso dovra limitarsi

ad iscrivere il credito come esso risulta dalle menzioni

nei pubblici registri, eome accadde nel caso in esame,

lasciando agli interessati il compito di provocare la

liquidazione deI conto-corrente nei modi previsti dalla

legge, cioe contestando l'iscrizione praticata dall'Ufficio.

20 -

Cio posto, chiedesi se l'Ufficio abbia fatto della

Iegge buon governo impartendo al creditore ipotecario

iscritto nell'eienco (Credito Svizzero) il termine di 10

gi?rni per agire in giudizio. La risposta e data dagli

art. 39 e 102 RRF del 22 aprile 1920 secondo i quali la

parte di attore incombe a colui ehe ha contestato l'iscri-

zione fatta daU'Ufficio. Si e dunque al Bankverein e

llon aUa banca deI Credito Svizzero ehe I'Ufficio avrebbe

dovuto assegnare il termine ·in questione. In questo

senso la diffida deI 26 giugno dev'essere annullata e

i'Ufficio invitato a proceder~ nel senso suesposto.

A questa soluzione non e di ostacolo la causa gia

pendente tra Ie parti, perehe non risulta dagli atti ehe

essa concerna, non solo Ia revocabilitä. dell'ipoteca,

ma anche l'atnmontare deI credito garantito dal diritto

di pegno.

LaCamem Esecuzioni e Fallimenti pronllncia:

Il ricorso e ammesso nel senso dei motivi.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 54.

1.89