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48_III_185

BGE 48 III 185

Bundesgericht (BGE) · 1922-11-08 · Français CH
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184 Schuldbetrelbungs- und Konkursrecht. N0 52.

52. Arrit du 8 novembre 1922 dans la cause Gros. Pour juger si un objet est indispensable au debiteur (art. 92 LP), iI faut se reporter aux circonstances teIles qu'elles se pre- sentent Iors de la saisie. ' A la requisition de Jean Gros, I'Office de Geneve a sequestre le 28 septembre 1922, au prejudice d'Alfred Golay, a Geneve, une bicyclette valant ~50 fr. Il l'a cependant declaree insaisissable, le 6 octobre 1922, esti- mant que le debiteur etait dans la necessite d'avoir un moyen de tra~sport bon marche. Le creancier aporte plainte contre cette mesure, en declarant que Golay, ouvrier a la « Moto-R~ve », peut se rendre a pied de son domicile a la fabrique en X heure, qu'il johlt de deux heures de repos a midi et quitte son travail a 5 h. 30 du soir. Statuant le 23 octobre 1922, I' Autorite de surveillance a maintenu la decision du prepose, en considerant ce qui suit: Le debiteur peut en effet parcourir en X heure la distance qui separe son domicile, Rue Bergalonne, des ateliers de la Moto-Reve. Toutefois cette usine Hant actuellement en liquidation, Golay se trouve expose a etre debauche du jour au Jendemain et a devoir se ehereher une autre place. Il apparait de la sorte indis- pensable qu'il ne soit pas dans l'obligation de devoir, a l'avenir, refuser un travail a raison de la distance, sa situation ne lui permettant pas le luxe couteux du tramway. Gros a recouru au Tribunal federal, en concluant a l'annulation du prononee de l'instanee cantonale. Considerant en droit : Il est admis par le Tribunal federal qu'une bicyelette peut etre declaree insaisissable, meme si elle ne sert qu'au transport de son proprietaire, lorsqu'elle est indispensable au debiteur pour l'exerciee de sa pro- Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 53. 185 fession (RO 38 I p. 193 ; ed. sp. 15 p. 7 ; 45 III p. 49). Mais tel n'est pas le cas en l'espece, du moment que Golay . peut se rendre au travail en X heure, ainsi que l'autorite de surveillance le eonstate en fait. , Pour juger de l'insaisissabilite d'un objet, il faut se reporter aux circonstanees teIles qu'eIles se presentent lors de la saisie ou de l'ouverture de la faillite (cf RO 41 111 p. 367 ss.). Il n'est done pas possible de tenir compte d'un changement eventuel dans la situation du debiteur ou dans ses conditions de travail. D'aiIleurs, si ron admettait le point de vue de l'instanee cantonale, on devrait soustraire a la saisie, indistinctement, toutes les bicyclettes appartenant ades ouvriers, parce que cesmachines pourraient peut-etre, un jour, devenir indispensables a leur proprietaire - resultat inconci- liable avec le systeme consacre a l'art. 92 LP. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est admis et la decision annulee.

53. Senteua 9 novembre 1922 in causa Oredito Bvilzero in Lugano. Un'ipoteca iscritta nel registro fondiario a garanzia deI saldo di un conto corrente deve essere menzionata d'ufficio sull'elenco-oneri. Chi contesta l'iscrizione nell'elenco, deve farsi attore. . A. -Nell'esecuzione N0 34.901 promossa dalla Banca dello Stato deI Cantone Ticino contre il Prof. Battaini, gia in Salorino, l'Ufficio di Mendrisio iscriveva nell'eleneo oneri un credito ipotecario di 20,000 fehi. a favore della banca Credito Svizzero in Lugano colla menzione: « Salvo verifiea e risultato in eonto-corrente aHa data deI riparto.» In un'esecuzione anteriore (N° 32,758), il Bankverein svizzero in Chiasso aveva chiesto la revoea 186 Sehuldbetreibungs- und Konkursrecbt. No 53. deI diritto di pegno in discorso (ipoteca del 20 gennaio

1920) .. L'iscrizione precitata a favore deI Credito Svizzero in Lugano venne contestata dal Bankverein con lettera all'Ufficio deI 6 giugno. per i seguenti motivi: Non consta ehe il Credito Svizzero abbia insinuato diritto di sorta, mentre dall'iscrizione presso I'Ufficio dei re- gistri risulta soltanto che l'ipoteca fu accesa in garanzia di eventuali crediti sino a concorrenza di 20,000 fchi. La menzione : «Salvo verifica e risultato in conto cor- rente ... » non e ammissibile. Nel dare. il 26 giugno 1922, comunicazione di questa contestazione al Credito Svizzero, l'Ufficio 10 diffidava a far valere in giudizio le sue ragioni entro 10 giorni a mente delI'art. 107 LEF. B. - Con ricorso 28 giugno u. s: il Credito Svizzero domandava all' Autorita cantonale di Vigilanza l'annulla- mento di questo provvedimento allegando: Sin sial 9 maggio 1922 il rappresentante deI ricorrente ha tele- fonate all'Ufficio E. e F. ehe manteneva la notifica delI'ipoteca in discorso fatta in oceasione di un'ese- euzione precedente. L'Ufficioha quindi proceduto all'iserizione delI'ipoteca nell'elenco oneri in seguito a . regolare notifica. DeI resto, posto ehe sia ammissibile procedere asensi degli art. 107 e 109 LEF, si e alla Ditta eontestante (Bankverein svizzero in Chiasso) ehe spetta a farsi attrice. Si i quindi ad essa ehe I'Ufficio avrebbe dovuto assegnare il termine di 10 giorni. C. - Con decisione 30 agosto 1922 l' Autorita di Vigilanza respinse il ricorso. Donde l'attuale gravame interpostonei modi e termini di legge. Considerando in diritto : 10 - VUfficio eontesta e dall'inearto non risulta punto, ehe il Credito Svizzero abbia notificato, sia pure Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 53. 187 verbalmente 0 per telefono, il credito ipoteeario di nominali 20,000 fchi. Chiedesi quindi. anzitutto, se l'Ufficio E. e F. abbia rettamente agito iscrivendo questo credito nelI'elenco oneri. n dubbio proviene dalla circostanza ehe, secondo quanto risulterebbe dall'iserizione stessa al registro, l'ipoteca non sarebbe stata costituita a garanzia di un eredito definitivo, determinato e riconosciuto dal debitore, ma a favore deI saldo di un conto corrente non ancora determinato e da stabilirsi in base ad una futura liqui- dazione dei rapporti di dare ed avere tra il debitore Battaini ed il Credito Svizzero. La risposta e affermativa. n disposto dell'art. 138 LEF, secondo il quale i di- ritti risultanti dai pubblici libri devono essere iscritti d'ufficio, e generieo e tassativo ; esso non si applica solo ai diritti di pegno immobiliare, ma ad ogni specie di oneri reali, servitiI eec. A guisa ehe I'Ufficio deve is- crivere nelI' elenco onen una servitu, anche se risulta dal registro fondiario ehe fu costituita sotto certe con- dizioni 0 certi patti, cosi deve essere iscritto d'ufficio un credito ipotecario costituito a garanzia deI saldo di un conto-corrente non ancora liquidato. Siffatto diritto di pegno, infatti, puo essere considerato come costituito sotto una condizione risolutiva ; in altri termini, esiste, ma sant nullo se dalla liquidazione risultasse che il conto-corrente non eattivo a favore della banea mutuante. Pendente conditione, il diritto vige e deve quindi essere iscrittö per l'ammontare indicato nei pubblici registri. In tesi, invero, non e inconcepibile il caso ehe, al momento dell'iscrizione delI'ipoteca nel registro fon- diario, chi ha ottenuto da una banca un credito per operazioni future in canto-corrente, nulla abbia preIe- vato sul conto corrente stesso e non sia quindi ancora diventato debitore. In questo caso, non esistendo debito, non esisterlt, strettamente parlando, neanche il diritto di pegno destinato a confortarlo, poiche questo diritto 188 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 53. e accessorio a quello. Ma quest'ipotesi non rappresenta il caso ordinario enormale. Normalmente, al momento in cui siffatto diritto di pegno fu iscritto a pubblico registro, chi ha ottenuto il fido da una banca ne avra, per somma piiI 0 meno grande, gia fatto uso ; in questi limiti esso sara dunque diventato debitore della banca e esistera quindi l'ipoteea iscritta. La determinazione dell'importo deI debito, ehe suppone la Iiquidazione deI conto-corrente, non puo essere obbligo dell'Ufficio al momento in cui erige l'elenco oneri. Esso dovra limitarsi ad iscrivere il credito come esso risulta dalle menzioni nei pubblici registri, eome accadde nel caso in esame, lasciando agli interessati il compito di provocare la liquidazione deI conto-corrente nei modi previsti dalla legge, cioe contestando l'iscrizione praticata dall'Ufficio. 20 - Cio posto, chiedesi se l'Ufficio abbia fatto della Iegge buon governo impartendo al creditore ipotecario iscritto nell'eienco (Credito Svizzero) il termine di 10 gi?rni per agire in giudizio. La risposta e data dagli art. 39 e 102 RRF del 22 aprile 1920 secondo i quali la parte di attore incombe a colui ehe ha contestato l'iscri- zione fatta daU'Ufficio. Si e dunque al Bankverein e llon aUa banca deI Credito Svizzero ehe I'Ufficio avrebbe dovuto assegnare il termine ·in questione. In questo senso la diffida deI 26 giugno dev'essere annullata e i'Ufficio invitato a proceder~ nel senso suesposto. A questa soluzione non e di ostacolo la causa gia pendente tra Ie parti, perehe non risulta dagli atti ehe essa concerna, non solo Ia revocabilitä. dell'ipoteca, ma anche l'atnmontare deI credito garantito dal diritto di pegno. LaCamem Esecuzioni e Fallimenti pronllncia: Il ricorso e ammesso nel senso dei motivi. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 54. 1.89

54. Entscheid vom aa. November 1922

i. S. Aeppli und Xonsorten. SchKG Art. 17: Die Frist zur Beschwerde gegen Verfü- gungen, deren Vornahme die Konkursverwaltung den Konkursgläubigern durch Zirkular oder öffentliche Publi- kation auf einen bestimmten Zeitpunkt ankündigt, beginnt mit dem angekündigten Zeitpunkt zu laufen, auch wenn ihr Inhalt dem Beschwerdeführer nicht sofort bekannt geworden ist. A. - Im Erbschaftskonkurs über L. Dreifuss in Vitz- nau beanspruchte dessen Witwe eine Anzahl Gegen- stände, worunter vor allem Schmucksachen, die schon vor der Liquidationseröffnung für die Gläubigerin Jules Metzger & Oe arrestiert worden waren, zu Eigen- tum. « Mit Rücksicht auf den Stand » des von Witwe Dreifuss gegen diese Arrestierung angehobenen Wider- spruchsprozesses lehnte es das Konkursamt Weggis als Konkursverwaltung durch Verfügung vom 5. April 1922 ab, die Schmucksachen zu admassieren, mit dem Beifügen, dass « bezügliche Begehren um Abtretung der Massarechte binnen zehn Tagen vom Tage der zweiten Gläubigerversammlung an gerechnet schriftlich beim unterzeichneten Konkursamte einzureichen sind, an- sonst auch seitens der einzelnen Gläubiger Verzicht auf Admassierung angenommen wird. » Am 12. April lud das Konkursamt auf den 6. Mai zur zweiten Gläu- bigerversammlung ein durch vorgedrucktes Zirkular, in welchem als Traktandum 8 genannt war: « Beschluss- fassung über Verzicht auf Geltendmachung beziehungs- weise Stellung von Begehren um Abtretung streitiger Rechtsansprüche gemäss Art. 260 SchKG; ») dabei wurde auf eine Fussnote hingewiesen, lautend: « Abtretungs- begehren im Sinne von Ziff. 8 der Traktanden sind bei Vermeidung des Ausschlusses an der Versammlung selbst oder binnen zehn Tagen nach ihrer Abhaltung zu