Sachverhalt
Nell'esecuzione N0 34.901 promossa dalla Banca
dello Stato deI Cantone Ticino contre il Prof. Battaini,
gia in Salorino, l'Ufficio di Mendrisio iscriveva nell'eleneo
oneri un credito ipotecario di 20,000 fehi. a favore della
banca Credito Svizzero in Lugano colla menzione:
« Salvo verifiea e risultato in eonto-corrente aHa data
deI riparto.» In un'esecuzione anteriore (N° 32,758),
il Bankverein svizzero in Chiasso aveva chiesto la revoea
186
Sehuldbetreibungs- und Konkursrecbt. No 53.
deI diritto di pegno in discorso (ipoteca del 20 gennaio
1920) ..
L'iscrizione precitata a favore deI Credito Svizzero
in Lugano venne contestata dal Bankverein con lettera
all'Ufficio deI 6 giugno. per i seguenti motivi: Non
consta ehe il Credito Svizzero abbia insinuato diritto
di sorta, mentre dall'iscrizione presso I'Ufficio dei re-
gistri risulta soltanto che l'ipoteca fu accesa in garanzia
di eventuali crediti sino a concorrenza di 20,000 fchi.
La menzione : «Salvo verifica e risultato in conto cor-
rente ... » non e ammissibile.
Nel dare. il 26 giugno 1922, comunicazione di questa
contestazione al Credito Svizzero, l'Ufficio 10 diffidava
a far valere in giudizio le sue ragioni entro 10 giorni a
mente delI'art. 107 LEF.
B. -
Con ricorso 28 giugno u. s: il Credito Svizzero
domandava all'Autorita cantonale di Vigilanza l'annulla-
mento di questo provvedimento allegando: Sin sial
9 maggio 1922 il rappresentante deI ricorrente ha tele-
fonate all'Ufficio E. e F. ehe manteneva la notifica
delI'ipoteca in discorso fatta in oceasione di un'ese-
euzione precedente. L'Ufficioha quindi proceduto
all'iserizione delI'ipoteca nell'elenco oneri in seguito
a . regolare notifica. DeI resto, posto ehe sia ammissibile
procedere asensi degli art. 107 e 109 LEF, si e alla
Ditta eontestante (Bankverein svizzero in Chiasso)
ehe spetta a farsi attrice. Si i quindi ad essa ehe I'Ufficio
avrebbe dovuto assegnare il termine di 10 giorni.
C. -
Con decisione 30 agosto 1922 l'Autorita di
Vigilanza respinse il ricorso.
Donde l'attuale gravame interpostonei modi e termini
di legge.
Considerando in diritto :
10 -
VUfficio eontesta e dall'inearto non risulta
punto, ehe il Credito Svizzero abbia notificato, sia pure
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 53.
187
verbalmente 0 per telefono, il credito ipoteeario di
nominali 20,000 fchi.
Chiedesi quindi. anzitutto, se l'Ufficio E. e F. abbia
rettamente agito iscrivendo questo credito nelI'elenco
oneri. n dubbio proviene dalla circostanza ehe, secondo
quanto risulterebbe dall'iserizione stessa al registro,
l'ipoteca non sarebbe stata costituita a garanzia di un
eredito definitivo, determinato e riconosciuto dal debitore,
ma a favore deI saldo di un conto corrente non ancora
determinato e da stabilirsi in base ad una futura liqui-
dazione dei rapporti di dare ed avere tra il debitore
Battaini ed il Credito Svizzero.
La risposta e affermativa.
n disposto dell'art. 138 LEF, secondo il quale i di-
ritti risultanti dai pubblici libri devono essere iscritti
d'ufficio, e generieo e tassativo; esso non si applica solo
ai diritti di pegno immobiliare, ma ad ogni specie di
oneri reali, servitiI eec. A guisa ehe I'Ufficio deve is-
crivere nelI' elenco onen una servitu, anche se risulta
dal registro fondiario ehe fu costituita sotto certe con-
dizioni 0 certi patti, cosi deve essere iscritto d'ufficio
un credito ipotecario costituito a garanzia deI saldo di
un conto-corrente non ancora liquidato. Siffatto diritto
di pegno, infatti, puo essere considerato come costituito
sotto una condizione risolutiva; in altri termini, esiste,
ma sant nullo se dalla liquidazione risultasse che il
conto-corrente non eattivo a favore della banea mutuante.
Pendente conditione, il diritto vige e deve quindi
essere iscrittö per l'ammontare indicato nei pubblici
registri. In tesi, invero, non e inconcepibile il caso ehe,
al momento dell'iscrizione delI'ipoteca nel registro fon-
diario, chi ha ottenuto da una banca un credito per
operazioni future in canto-corrente, nulla abbia preIe-
vato sul conto corrente stesso e non sia quindi ancora
diventato debitore. In questo caso, non esistendo debito,
non esisterlt, strettamente parlando, neanche il diritto
di pegno destinato a confortarlo, poiche questo diritto
188
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 53.
e accessorio a quello. Ma quest'ipotesi non rappresenta
il caso ordinario enormale. Normalmente, al momento
in cui siffatto diritto di pegno fu iscritto a pubblico
registro, chi ha ottenuto il fido da una banca ne avra,
per somma piiI 0 meno grande, gia fatto uso; in questi
limiti esso sara dunque diventato debitore della banca
e esistera quindi l'ipoteea iscritta. La determinazione
dell'importo deI debito, ehe suppone la Iiquidazione deI
conto-corrente, non puo essere obbligo dell'Ufficio al
momento in cui erige l'elenco oneri. Esso dovra limitarsi
ad iscrivere il credito come esso risulta dalle menzioni
nei pubblici registri, eome accadde nel caso in esame,
lasciando agli interessati il compito di provocare la
liquidazione deI conto-corrente nei modi previsti dalla
legge, cioe contestando l'iscrizione praticata dall'Ufficio.
20 -
Cio posto, chiedesi se l'Ufficio abbia fatto della
Iegge buon governo impartendo al creditore ipotecario
iscritto nell'eienco (Credito Svizzero) il termine di 10
gi?rni per agire in giudizio. La risposta e data dagli
art. 39 e 102 RRF del 22 aprile 1920 secondo i quali la
parte di attore incombe a colui ehe ha contestato l'iscri-
zione fatta daU'Ufficio. Si e dunque al Bankverein e
llon aUa banca deI Credito Svizzero ehe I'Ufficio avrebbe
dovuto assegnare il termine ·in questione. In questo
senso la diffida deI 26 giugno dev'essere annullata e
i'Ufficio invitato a proceder~ nel senso suesposto.
A questa soluzione non e di ostacolo la causa gia
pendente tra Ie parti, perehe non risulta dagli atti ehe
essa concerna, non solo Ia revocabilitä. dell'ipoteca,
ma anche l'atnmontare deI credito garantito dal diritto
di pegno.
LaCamem Esecuzioni e Fallimenti pronllncia:
Il ricorso e ammesso nel senso dei motivi.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 54.
1.89
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 VUfficio eontesta e dall'inearto non risulta
punto, ehe il Credito Svizzero abbia notificato, sia pure
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 53.
187
verbalmente 0 per telefono, il credito ipoteeario di
nominali 20,000 fchi.
Chiedesi quindi. anzitutto, se l'Ufficio E. e F. abbia
rettamente agito iscrivendo questo credito nelI'elenco
oneri. n dubbio proviene dalla circostanza ehe, secondo
quanto risulterebbe dall'iserizione stessa al registro,
l'ipoteca non sarebbe stata costituita a garanzia di un
eredito definitivo, determinato e riconosciuto dal debitore,
ma a favore deI saldo di un conto corrente non ancora
determinato e da stabilirsi in base ad una futura liqui-
dazione dei rapporti di dare ed avere tra il debitore
Battaini ed il Credito Svizzero.
La risposta e affermativa.
n disposto dell'art. 138 LEF, secondo il quale i di-
ritti risultanti dai pubblici libri devono essere iscritti
d'ufficio, e generieo e tassativo; esso non si applica solo
ai diritti di pegno immobiliare, ma ad ogni specie di
oneri reali, servitiI eec. A guisa ehe I'Ufficio deve is-
crivere nelI' elenco onen una servitu, anche se risulta
dal registro fondiario ehe fu costituita sotto certe con-
dizioni 0 certi patti, cosi deve essere iscritto d'ufficio
un credito ipotecario costituito a garanzia deI saldo di
un conto-corrente non ancora liquidato. Siffatto diritto
di pegno, infatti, puo essere considerato come costituito
sotto una condizione risolutiva; in altri termini, esiste,
ma sant nullo se dalla liquidazione risultasse che il
conto-corrente non eattivo a favore della banea mutuante.
Pendente conditione, il diritto vige e deve quindi
essere iscrittö per l'ammontare indicato nei pubblici
registri. In tesi, invero, non e inconcepibile il caso ehe,
al momento dell'iscrizione delI'ipoteca nel registro fon-
diario, chi ha ottenuto da una banca un credito per
operazioni future in canto-corrente, nulla abbia preIe-
vato sul conto corrente stesso e non sia quindi ancora
diventato debitore. In questo caso, non esistendo debito,
non esisterlt, strettamente parlando, neanche il diritto
di pegno destinato a confortarlo, poiche questo diritto
188
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 53.
e accessorio a quello. Ma quest'ipotesi non rappresenta
il caso ordinario enormale. Normalmente, al momento
in cui siffatto diritto di pegno fu iscritto a pubblico
registro, chi ha ottenuto il fido da una banca ne avra,
per somma piiI 0 meno grande, gia fatto uso; in questi
limiti esso sara dunque diventato debitore della banca
e esistera quindi l'ipoteea iscritta. La determinazione
dell'importo deI debito, ehe suppone la Iiquidazione deI
conto-corrente, non puo essere obbligo dell'Ufficio al
momento in cui erige l'elenco oneri. Esso dovra limitarsi
ad iscrivere il credito come esso risulta dalle menzioni
nei pubblici registri, eome accadde nel caso in esame,
lasciando agli interessati il compito di provocare la
liquidazione deI conto-corrente nei modi previsti dalla
legge, cioe contestando l'iscrizione praticata dall'Ufficio.
20 -
Cio posto, chiedesi se l'Ufficio abbia fatto della
Iegge buon governo impartendo al creditore ipotecario
iscritto nell'eienco (Credito Svizzero) il termine di 10
gi?rni per agire in giudizio. La risposta e data dagli
art. 39 e 102 RRF del 22 aprile 1920 secondo i quali la
parte di attore incombe a colui ehe ha contestato l'iscri-
zione fatta daU'Ufficio. Si e dunque al Bankverein e
llon aUa banca deI Credito Svizzero ehe I'Ufficio avrebbe
dovuto assegnare il termine ·in questione. In questo
senso la diffida deI 26 giugno dev'essere annullata e
i'Ufficio invitato a proceder~ nel senso suesposto.
A questa soluzione non e di ostacolo la causa gia
pendente tra Ie parti, perehe non risulta dagli atti ehe
essa concerna, non solo Ia revocabilitä. dell'ipoteca,
ma anche l'atnmontare deI credito garantito dal diritto
di pegno.
LaCamem Esecuzioni e Fallimenti pronllncia:
Il ricorso e ammesso nel senso dei motivi.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 54.
1.89
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
53. Senteua 9 novembre 1922
in causa Oredito Bvilzero in Lugano.
Un'ipoteca iscritta nel registro fondiario a garanzia deI saldo
di un conto corrente deve essere menzionata d'ufficio
sull'elenco-oneri. Chi contesta l'iscrizione nell'elenco, deve
farsi attore. .
A. -Nell'esecuzione N0 34.901 promossa dalla Banca
dello Stato deI Cantone Ticino contre il Prof. Battaini,
gia in Salorino, l'Ufficio di Mendrisio iscriveva nell'eleneo
oneri un credito ipotecario di 20,000 fehi. a favore della
banca Credito Svizzero in Lugano colla menzione:
« Salvo verifiea e risultato in eonto-corrente aHa data
deI riparto.» In un'esecuzione anteriore (N° 32,758),
il Bankverein svizzero in Chiasso aveva chiesto la revoea
186
Sehuldbetreibungs- und Konkursrecbt. No 53.
deI diritto di pegno in discorso (ipoteca del 20 gennaio
1920) ..
L'iscrizione precitata a favore deI Credito Svizzero
in Lugano venne contestata dal Bankverein con lettera
all'Ufficio deI 6 giugno. per i seguenti motivi: Non
consta ehe il Credito Svizzero abbia insinuato diritto
di sorta, mentre dall'iscrizione presso I'Ufficio dei re-
gistri risulta soltanto che l'ipoteca fu accesa in garanzia
di eventuali crediti sino a concorrenza di 20,000 fchi.
La menzione : «Salvo verifica e risultato in conto cor-
rente ... » non e ammissibile.
Nel dare. il 26 giugno 1922, comunicazione di questa
contestazione al Credito Svizzero, l'Ufficio 10 diffidava
a far valere in giudizio le sue ragioni entro 10 giorni a
mente delI'art. 107 LEF.
B. -
Con ricorso 28 giugno u. s: il Credito Svizzero
domandava all'Autorita cantonale di Vigilanza l'annulla-
mento di questo provvedimento allegando: Sin sial
9 maggio 1922 il rappresentante deI ricorrente ha tele-
fonate all'Ufficio E. e F. ehe manteneva la notifica
delI'ipoteca in discorso fatta in oceasione di un'ese-
euzione precedente. L'Ufficioha quindi proceduto
all'iserizione delI'ipoteca nell'elenco oneri in seguito
a . regolare notifica. DeI resto, posto ehe sia ammissibile
procedere asensi degli art. 107 e 109 LEF, si e alla
Ditta eontestante (Bankverein svizzero in Chiasso)
ehe spetta a farsi attrice. Si i quindi ad essa ehe I'Ufficio
avrebbe dovuto assegnare il termine di 10 giorni.
C. -
Con decisione 30 agosto 1922 l'Autorita di
Vigilanza respinse il ricorso.
Donde l'attuale gravame interpostonei modi e termini
di legge.
Considerando in diritto :
10 -
VUfficio eontesta e dall'inearto non risulta
punto, ehe il Credito Svizzero abbia notificato, sia pure
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 53.
187
verbalmente 0 per telefono, il credito ipoteeario di
nominali 20,000 fchi.
Chiedesi quindi. anzitutto, se l'Ufficio E. e F. abbia
rettamente agito iscrivendo questo credito nelI'elenco
oneri. n dubbio proviene dalla circostanza ehe, secondo
quanto risulterebbe dall'iserizione stessa al registro,
l'ipoteca non sarebbe stata costituita a garanzia di un
eredito definitivo, determinato e riconosciuto dal debitore,
ma a favore deI saldo di un conto corrente non ancora
determinato e da stabilirsi in base ad una futura liqui-
dazione dei rapporti di dare ed avere tra il debitore
Battaini ed il Credito Svizzero.
La risposta e affermativa.
n disposto dell'art. 138 LEF, secondo il quale i di-
ritti risultanti dai pubblici libri devono essere iscritti
d'ufficio, e generieo e tassativo; esso non si applica solo
ai diritti di pegno immobiliare, ma ad ogni specie di
oneri reali, servitiI eec. A guisa ehe I'Ufficio deve is-
crivere nelI' elenco onen una servitu, anche se risulta
dal registro fondiario ehe fu costituita sotto certe con-
dizioni 0 certi patti, cosi deve essere iscritto d'ufficio
un credito ipotecario costituito a garanzia deI saldo di
un conto-corrente non ancora liquidato. Siffatto diritto
di pegno, infatti, puo essere considerato come costituito
sotto una condizione risolutiva; in altri termini, esiste,
ma sant nullo se dalla liquidazione risultasse che il
conto-corrente non eattivo a favore della banea mutuante.
Pendente conditione, il diritto vige e deve quindi
essere iscrittö per l'ammontare indicato nei pubblici
registri. In tesi, invero, non e inconcepibile il caso ehe,
al momento dell'iscrizione delI'ipoteca nel registro fon-
diario, chi ha ottenuto da una banca un credito per
operazioni future in canto-corrente, nulla abbia preIe-
vato sul conto corrente stesso e non sia quindi ancora
diventato debitore. In questo caso, non esistendo debito,
non esisterlt, strettamente parlando, neanche il diritto
di pegno destinato a confortarlo, poiche questo diritto
188
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 53.
e accessorio a quello. Ma quest'ipotesi non rappresenta
il caso ordinario enormale. Normalmente, al momento
in cui siffatto diritto di pegno fu iscritto a pubblico
registro, chi ha ottenuto il fido da una banca ne avra,
per somma piiI 0 meno grande, gia fatto uso; in questi
limiti esso sara dunque diventato debitore della banca
e esistera quindi l'ipoteea iscritta. La determinazione
dell'importo deI debito, ehe suppone la Iiquidazione deI
conto-corrente, non puo essere obbligo dell'Ufficio al
momento in cui erige l'elenco oneri. Esso dovra limitarsi
ad iscrivere il credito come esso risulta dalle menzioni
nei pubblici registri, eome accadde nel caso in esame,
lasciando agli interessati il compito di provocare la
liquidazione deI conto-corrente nei modi previsti dalla
legge, cioe contestando l'iscrizione praticata dall'Ufficio.
20 -
Cio posto, chiedesi se l'Ufficio abbia fatto della
Iegge buon governo impartendo al creditore ipotecario
iscritto nell'eienco (Credito Svizzero) il termine di 10
gi?rni per agire in giudizio. La risposta e data dagli
art. 39 e 102 RRF del 22 aprile 1920 secondo i quali la
parte di attore incombe a colui ehe ha contestato l'iscri-
zione fatta daU'Ufficio. Si e dunque al Bankverein e
llon aUa banca deI Credito Svizzero ehe I'Ufficio avrebbe
dovuto assegnare il termine ·in questione. In questo
senso la diffida deI 26 giugno dev'essere annullata e
i'Ufficio invitato a proceder~ nel senso suesposto.
A questa soluzione non e di ostacolo la causa gia
pendente tra Ie parti, perehe non risulta dagli atti ehe
essa concerna, non solo Ia revocabilitä. dell'ipoteca,
ma anche l'atnmontare deI credito garantito dal diritto
di pegno.
LaCamem Esecuzioni e Fallimenti pronllncia:
Il ricorso e ammesso nel senso dei motivi.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 54.
1.89