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14.
ObUptloneam:ht. N- 2(.
V~rwaltttng die Pflicht hatte, sieh solcherBörsenaufträge,
sei es flIr' Rechnung der Kasse,; sei es fÜT' Rechnung vbn
Xltl'lden. m'entbalten. Deshalb ist mit ReCht'eine-PfHch,t-
...erlefiitng a:1Igenommen'worden; die MitgliCM'ler der Ver-
waltUhg. wurden der A.-G. gegenf.!berIIäch 'der, BMiin-
mung des Art. 673 OR haftbar. ADein daraUs fotgtnoch
nieht, da!lS die A.-G. berechtigt war. die Verbindlichkeit
dieser in ihrem Namen abgeschlossenen R~htsgesehäfte
Dritten gegenüber abzulehnen. Voraussetzung hiefür War,
dass der Dritte sich nicht in gutem Glauben befand, dass
die Verwaltung vertretungsbefugt sei. Der gute Glaube
ist aber zu vermuten. Die Beklagte trägt daher die Beweis-
last dafür, dass die Organe der Klägerin von dem Mangel
der Vertretungsbefugnis Kenntnis hatten, oder nach den
Umständen hätten haben sollen. E!ne solche Kenntnis
ist jedoch nicht bewiesen. Direktor Ammann gab zwar
als Zeuge zu, die Statuten der Kasse seien der Klägerin
bekannt gewesen. Allein aus den Statuten mnsste diese
nicht die Gewissheit entnehmen, dass die Verwaltung
nicht vertretungsbefugt sei. Die Expertise stellt fest, dass
solche Anstalten durchgängig sich auch mit derartigen
Börsenaufträgen .befassen. Der Zeugenbeweis hat ergeben,
dass der Verwalter der Kasse die Organe der Klägerin
in dem Glauben liess, dass es sich um Aufträge für fremde
Rechnung handle; und,,die Organe der Kl~gerin durften
wohl davon ausgehen, dass die Kasse die Aufträge nicht
ohne genügende Deckung 'seitens der Kunden werde'
erteilt haben.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird begründet ~rklärt und damit, in
Aufhebung des Urteils des Obergerichts des Kantons
Aargau vom 7. September 1917, die Klage gutgeheissen
und das Urteil des Bezirksgerichts Lenzburg vom 14.
Februar 1916 wiederhergestellt.
ObIiIaüonenrecht. N° 25.
14,5
25. Dalla .. tena 10 Ul'IO 1111 UUa na aIioDe ciwt
nelIa causa Spar- A Lelhtasat In Bema,
contro Alfonto 1!aD.chi in Lugano.
Salvo pattuizio-..e elpiC'" 0 taeita tra le parti, l'avallante
non e fldejussOl'e den' avallato a sensi deU' art. 509 CO. -
Inapplieabilita di queste tfilpostO e delI' art. 149 cap. 1, CO.
L'attrice Spar &\ Leihkalse in Berna ha discontato nel
settembre 1912 un p&ghero di 30,000 fr. a firma di Adeo-
dato Banchini in Lugano, ehe il convenuto Alfonso Bian-
chi aveva sottoscritto per avallo. A garanzia di questo
debito Banchini aveva inoltre dato in pegno alla Banca
un credito di 10,000 fr. che professava verso i suoi fra-
telli.
11 debitore principale Banchini essendo caduto in falli-
mento, l'attrice chiese il pagamento deI residuo importo
dell'effetto (26,OOOfr.), ehe intanto era stato prolongato
piil volte e ogni volta munita dalla firma deI convenuto
«per avallo., a quest'ultimo, il quale vi si rifiutö per Ia
somma di 10,000 fr. A sostegno di ehe egli asseriva che
l'attrice aveva omesso di notificare l'avvenuta costi-
tuzione in pegno di detto credito ai terzi debitori, i quali
l'avevano soluto direttamente nelle mani deI creditore
originario e Banchini : aver pertanto l'attrice diminuito
a pregiudizio deI convenuto le garanzie assistenti origina-
riamente l'effetto : donde la responsabilitä dell'attrice
a stregua delI'art. 509 CO.
Trat1;andosi di decidere dell'applicabilitä. di questo dis-
posto e di quella delI'art. 149 cap. 1 CO. il Tribunale
federale l'escluse per i seguenti motivi:
1. La disciplina giuridica delI'avallo e delle piil con-
troverse e grande e il dissidio specialmente sulla ques-
tione, se l'avallo crei solo obbligo accessorio e di sussidio
a quello dell'avallato; sia dunque, in essenza, una fi-
deiussione, quantunque, per certi lati, di natura cam-
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ObUgatlonenreeht. Ne 25.
hiaria, oppure dia vita ad una obbligazione per se stante,
indipendente, cumulativa e solidale, la quale pertanto
potra essere valida, sibbene invalida sia per motivi di
nullita materiale (ad. es. incapacita 0 falso), non soltanto
alcuna obbligazioneeambiaria preeedente, ma pur quella
ehe eoll'avallo si vuol garantire.
La prima opinione prevale nella dottrina e nella giu-
risprudenza
franeese ed anehe in quella italiana
(droit commerciaI, 2a ed. vol. IV N° 250; VIDARI,
diritto eommerciale vol. 7 N° 3959 pag. 397 e seg.) : la
seeonda nel diritto tedeseo (vedi' STAUB, eommentario
della Iegge germaniea sulla cambiale, 88 ed. osserv. 15
all'art. 81 eIe sentenze egli autori eitati in quel capitolo).
Per quanto eoncerne il CO, deeisivo eil tenore delI'art. 808,
il quale, eome e noto, e una riproduzione testuale dei § 81
della legge germaniea 'sulla eambiale (deutsche Wechsel-
ordnung deI 5 giugno 1869, riformata eolla novella deI
30 maggio 1908). Quest'artieolo dispone ehe « sono ohbli-
({ gati in via eambiaria tutti eoloro ehe abbiano aggiunto
l) la propria firma aHa cambiale, alla eopia, all'aeeeUa-
» zione od aHa girata, sebbene si siano indieati soltanto
» eome fideiussori (per avallo) ».
Di fronte a questo testo, e\le non ammette, sembra,
diversa interpretazione, e difficile il sostenere ehe, seeondo
il diritto svizzero, l'avallo altro non sia ehe una fideius-
sione : se il rigore eambiario eolpisce anehe chi' abbia
solo sottoseritto eome fideinssore, ciö significa ehe il CO
intende, per prineipio, equiparare l'avallante ad ogni
altro obhligato in via eambiaria, traente, accettante,
girante ece: come ognuno di essi, l'avallante assume
quindi, non una obbligazione aeeessoria 0 una fideius-
sione degli altri obbligati cambiari, ma una obbligazione
propria, eumulativa e solidale : onde e ehe, per principio,
l'avallante non potra invocare Ie eeeezioni ehe, come
quelle delI'art; 509 CO, stanno di eonforto al solo fideius-
sore. .
Questa interpretazione trova sostegno anche nella
Obligationenrecht. N° 25.
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eonsiderazione ehe nel diritto moderno eambiario tende
a prevalere il principio posto dall'art. 808. Infatti l'art. 31
delIa convenzione internazionale dell'Aja sul diritto cam-
biario deI 29 l11g1io 1912 diehiara ehe l'avallante «e
obbligato nello stesso modo in eui e tenuto eolui per il
quale ha prestato garanzia)} e (capov. 2 dell'art. 31),
(! ehe la Bua obbligazione e valida anehe se invalido sia
l'obbligo dell'avallato, salvo si tratti di nullitä. formale &:
la convenzione ammette quindi ehe l'av?llante non e
fideiussor~, ma eobbligato solidale e cumulativo.,
Invano l'istanza cantonale fa ca po in contrario all'art.
809 CO, seeondo il quale le azioni di regre~so verso l'aval-
lato 0 eofideiussori di eolui ehe ha fJ,fmato per avallo
sono regolate dalle disposizioni eoneernenti la fideills-
sione. L'argomento non regge, e appare senz'altro errato
qualora si eonsideri ehe il disposto suddetto non eoneerne
ehe le azioni di regresso, onde sembrerebbe piu consen-
taneo con retta interpretazione delle leggi l'argomento
« e eontrario » : se la legge in un ca so specialmente deter-
mi nato (eioe per le azioni di regresso) assimila l'avallante
al fideiussore, ciö significa ehe di regola e per principio
essa non 10 eonsidera tale. E, invero, il disposto delI'art.
809 ha una portata affatto speciale : esso non mira se non
a sciogliere l'antica eontroversia, diversamente risolta
neHe diverse Iegislazioni, se il rapporto giuridico dell'aval-
lante ehe ha pagato sia, di fronte all'avallato ed eventuali
eoavallanti, di indole eambiaria oppure da regolarsi
secondo le norme della fideiussione. L'art. 809 intende
rispondere a qllesta sofa questione. Esso ha dunque una
portata affatto limitata e non e leeito dedurre daesso delle
conseguenze generali sulla natura giuridica dell'avallo.
Non intendesi sostenere con eiö ehe in nessun easo il
rapporto tra il creditore cambiario e l'avallante non
possa soggiacere alle norme ehe reggono la fideiussione
di diritto civile. La natura giuridica deI rapporto fra
l'avallante ed iI ereditore cambiario e anzitutto regolata
dalla loro volonta e eioe dalle speeiali pattuizioni ehe fra
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ObUgaUonenrecht. Ne 25.
di loro possono sussistere. In questo ordine di idee il
eonvenuto ha preteso che il5 settembre 1912, al momento
della firma dell'effetto, il debitore Banchini, presente ed
annuente il Vice-direttore dell'attrice, avesse dichiarato
non trattarsi che di una pura formalita voluta dai rego-
lamenti della Spar- und Leihkasse, il debito essendo
largamente eoperto dai pegni. Ma di questa allegazione
(ehe, se provata, non sarebbe indifferente, avvegIiacche, se
l'attriee avesse veramente indotto il convenuto aHa firma
di avallo garantendogli la suffieienza dei pegni, difficile
sarebbe svineolarla dalla responsabilita dell'art. 509), il
eonvenuto non ha nemmeno tentata laprova : eadono
quindi senz'altro le illazioni che esso ha inteso dedurne.
2. Esclusa l'applicazione delI 'art. 509 CO sostanzial-
mente per il motivo ehe l'avallante non e fideiussore
dell'avallato ma, eon esso, debitore solidale deI creditore
eambiario, chiedesi se la tesi deI convenuto non possa
trovare eonforto nell'art. 149 CO. A prima vista se mb re-
rebbe sussistere qualche analogia tra il caso in esame e
quello in cui il creditore abbia dimesso un eodebitore
solidale, ehe ha costituito dei pegni, dal suo obbligo (art. 149
a1. 2) : collo svincolo di questo debitore cadranno, anehe
di fronte ai codebitori, le garanzie reali da esso prestate
(OSER, oss. 2 all'art. 149) : ma l'analogia e meramente
apparente. In realta altro e dimettere un debitore dal
suo obbligo, rinunciando, co!). atto positivo, ai pegni da
esso costituiti, alt1'o il diminuire le garanzie esistenti per
omissione 0 negligenza : l'un caso e l'altro sono previsti
da disposti speciali di legge (art. 149 e 509 CO), ehe non
possono venir interpretati estensivamente ne applicati
sussidiariamen te.
Obliptionenrecht. N- 26.
26. Orteil dar I. Zi1'i1a.bteilung vom 27. Kirz 1918
i. S. Kosima.nn gegen Tanner.
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Art. 52 OR. Begriff der berechtigten Notwehr und der sog.
Putativnotwehr. Schadenersatz. Rektifikationsvorbehalt
nach Art. 46 Abs. 2 OR.
A. -
Der Kläger Mosimann, der die Käserei auf der
Mutten zu Signau leitet, nahm jeweilen die Milch in Emp-
fang, die ihm der Beklagte Tanner als Knecht des Christian
Neuenschwander brachte. Am 24. September 1916, als
der Beklagte vor der Käserei mit einem Mädchen sprach,
bevor er die Milch dem Kläger übergab, rief ihm dieser,
ungeduldig über die Verzögerung der Milchabgabe, zu :
« Chum Gödel du Möff. » Es entstand infolgedessen ein
Wortwechsel zwischen den beiden. Einige Tage nachher.
am 28. September, reizte die Ehefrau des Klägers den
Beklagten, indem sie ihm u. a. vorhielt, dass seine Gross-
eltern von ihrem Vater unterstützt worden seien. Schon
am folgenden Tage erneuerte sie ihre Sticheleien, als der
Beklagte abends in die Käserei kam; sie sagte ihm u. u.,
« er gebe nicht die Füeteri zu ihrem Manne)}. Infolge-
dessen ballte der Beklagte im Zorn die Faust gt:,gen sie.
Dies veranlasste den Kläger, ihn am Kragen zu packen
und von hinten zu umfa&Sen. Dje beiden Männer rangen
mit einander, da sich der BEklagte gegen die Umklam-
merung wehrte. Der HüttenknechtBaur. von der Ehefrau
des Kläge:,s zu Hilfe gerufen, trennte die Streitenden und
beförderte den Beklagten zur Türe hinaus und über die
davor liegende Treppe hinunter. Der Beklagte Tanner
leistete dabei keinen ernstlichen \Viderstand, ergriff aber,
nachdem ihn Baur losgela~sen hatte, ein grosses, scharf-
kantiges, buchenes Scheit und versetzte damit dem
Kläger einen Schlag auf den Kopf. Dieser war ihm und
Baur nachgefolgt und stand gerade auf der obersten
Treppenstufe, als er den Schlag erhielt. Er erlitt eine
Verletzung und eine Gehirnerschütterung, die für ihn