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486 ObIigationenrecht. N° 62. deshalb als unbegründet, weil auch bei der Anwen- dung des gebrochenen Tarifes ein Kursgewinn für den Frachtschuldner nicht erzielbar war. Vor der Aus- führung der fraglichen Transporte, am 24. März 1916, hat nämlich die Generaldirektion der bad i sc he n S t a at . eis e n b ahn e n (welch'letztere diese Trans- })Drte, soweit es sich um die deutschen Strecken handelt, besorgten) verfügt, dass künftig die Fracht bei allen über die genannten Staatsbahnen nach der Schweiz gehenden Sendungen in Frankenwährung zu berechnen sei und dass diese Berechnung auch insofern Anwenoung finde, aI~ dabei der badische Binnengüterverkehr in Betracht komme. Dies macht für die badischen Bahnstrecken die Berechnung in Frankenwährung bei der Anwendung nicht nur des direkten,. sondern auch des gebrochenen Tarifes erforderlich. Allerdings wird vom Kläger die Rechtsgültigkeit der erwähnten Verfügung bestritten. Das Bundesgericht hat diese Einwendung soweit zu prüfen, als es sich fragt, ob der angefochtene Erlass vor dem I. Ue. Bestand habe. Dies aber ist zu bejahen: Kach .-\rL. 11 Abs. 1 des I. De. war die Fracht zu berechnen ( nach Massgabe der zu Recht bestehenden, gehörig veröfl'elltlichtcn Tarife ». Die durch den streitigen Erlass aufgesh'llte Tarifbestimmung, wonach die Fracht in Frankell- statt (wie vorher) in Markwährung berechnet werden soll, ist als eine « zu RecJü bestehende » anzusehen. Denn inhaltlich 'widerspricht sie in keiner\Veise dem I. De. das nichts darüber vorschreibt, ob und unter welchen Cmständen eine Bahnverwaltung die auf ihre Strecken t'llLfallenden Frachtbeträge statt in der einheimischen in ausländischer 'Währung festsetzen könne. Auch in dieser Beziehung verbleibt es vielmehr bei der Tarif- hoheit der einzelnen Verbandsstaaten, die im Grund~atze durch das I. De. nicht eingeschränkt wird (vergl. die ZiHern U und UI des Schlus~protokolles vom 14. Oktober 1890 zum I. De.). Nach Art. 4 abs. 2 des I. De. aber 'haben « Bedingungen der be sondern Tarife der Eiscn- f " I' \ Obllgationenreeht. N. 63. 487 ,bahnen t) in Hinsicht auf den dem I. De. unterstehenden Transportverkehr «insoweit Gel tun g. als sie diesem Uebereinkommen nicht widersprechen lt. Was sodann das Erfordernis der « gehörigen Veröffentlichung » betrifft. sO behält das I. De. die Art und Weise der Tarifveröffent- lichung der Regelung eines jeden Verbandsstaates vor und stellt mit jenem Erfordernis lediglich ein gewis::e~ Minimalmass auf. Diesem genügt aber die hier vorge- nommene Veröffentlichung, die darin bestanden hat, dass der fragliche Erlass durch Schalteranschlag und durch Herausgabe eines Nachtrages (N° 8) zum gemeinsamen Heft N0 200 für den Wechselverkehr deutscher Bahnen bekanntgegeben wurde. Ob damit auch den Anforde- rungen des internen deutschen Frachtrechts hinreichend Genüge geleistet worden sei, ist vom Bundesgericht als Berufungsinstanz in Zivilsachen nicht zu prüfen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Gerichtspräsidenten III von Bern vom 19. März 1917 bestätigt.
63. Sentenza 13 settembre 191~ della. IIa sezione civUe neUa causa Bezzonico, attore, .' contro !a.nca. della. Svizzera ltaliana., convenuta. Domanda di annullazione della vendita di azioni per preteso dolo del vend,itore. La sola scienza in esso che gli affari della societa, ehe ha emesso i titoH venduti, non so no floridi e ehe essa si trova, momentaneamente, in istrettezze finan- ziarie, non vizia il eontratto nel senso d,ell'~rt. 28 CO" Ammissibilita d,i errore essenziale concerncnte glI dementI neeessari deI contratto giusta l'art. 24 cif. 4 CO. A. - Nel novembre 1913 Attilio Rimoldi, agente in Locarno delIa Banca della Svizzera italiana in Luganü. 488 Obligationenrecht. N° 63. offriva in norne di detta banca ad Antonio Rezzonico negoziante in Loearno, un certo numero di azioni dell~ Banca deI Credito Ticinese in Locarno al prezzo di 515 fr. (eioe 15 fr. in piu deI valore nominale). L'offerta nOn fu ~ccettata : ma le trattative furono riprese piu tardi, il a gennaio 1914, ed approdarono la mattina deI 7 geIlllaio 1914, nella quale Rezzonico comperava 6 azioni deI Cre- dito Ticinese a 495 fr. l'una, versandone l'importo (2970 fr.) neHe mani di Rimoldi per conto deHa venditrice 10 stesso giorno. Tre giorni piu tardi (10 gennaio 1914) il Credito Ticinese düudeva gli sportelli, il 12 si dichiarava insolvente ed il 17 veniva aperto il fallimento. B. - Con petizione deI 19 marzo 1914 Rezzonico eou- ycniva in giudizio la Banea della Svizzera italiana, chie- dendo l'annullaziolle deI- contratto compera-vendita sur- riferito e Ia restituzione deIIa somma di 2970 fr. La do- manda poggia agli art. 28, 41e 21 CO e si basa, in sostanza, sull'allegaziolle ehe la COllyenuta, al momellto deHa 'ven- dita, era perfettamellte al corrente della situazione disastrosa deI Credito e che aveva quindi tratto in in- ga~o l'at~ore .offrendogli ed indueendolo ad acquistare un t11010 dl CUl essa eonosceva ilnessUli valore. . S~lIe c~rcostanze che immediatamente precedettero la ~lchIaraZlOUe di falHmento deI Credito Ticinese e dalle quali 1 attore preteude dedurre che la eouveuuta (e precisa- meute il suo direttore sig. Pa.l'llsch) avesse conoscenza della si~uazionedisastrosa di quell'istituto gia prima della eoncluslOne deI contratto in questione, l'istruzione della c~usa ha assodato ci6 ehe segue : La gravita della situa- z:one ve~n.e a c~n.oseenza di alcuni membri deI cOllsiglio dl ammmlstrazlOne deI Credito il 2 gennaio 1914. Lo stesso giorno iJ direttore di quelI'istituto, sig. Sehmid, si recava a Lugan.o, presso il direttore della convelluta, sig. ~erns?h, aHo scopo di ottenere da quella banca un pres- bto dl 200 000 0 300 000 fr., esponendo che il Credito era momentaneamente in istrettezze finanziarie, e offrelldo \ ~. I l Obligationenrecht. N° 63. 489 copertura in buoni titoli ipotecari. Le trattative non approdarono, il sig. Pernsch avendo dichiarato di non essere competente a eoncedere dei prestiti superiori a 100 000 fr. e avendo poscia il Credito considerato inutile di insistere presso l'organo competente, il consiglio di ammillistrazione della convenuta. Sehmid, sentito come teste, diehiara di aver trattato « la cosa eol sig. Pernseh molto delieatamente », senza entrare in particolari, aHo scopo di non destare sospetti sulla vera situazione dei Credito. Soggiunge ehe, data l'epoea in eui avvenne e il modo in cui fu presentata, la riehiesta poteva auehe non sollevare sospetti. Il 6 gennaio 1914 aveva Iuogo una seduta dei Consiglio di Ammiuistrazione dei Credito Tici- nese, in eui il presidente esponeva 10 stato disastroso della Banea ehe, diehiarava, era passivo per due 0 tre milioni all'incirea (eioe per il totale dei eapitale azioni). Il giorno seguente, 7 gennaio, nel pomeriggio, fn tenuto in Bellin- zona una cOllferenza tra i rappresentanti deI Credito ed i direttori delle altre bauche ticinesi, aBa qnale assistette anche il sig. Pernseh. I rappresentanti deI Credito esposero Ia situazione dichiarando ehe senza un forte aiuto delle banehe ticinesi sarebbe fallito. Il giorno 10 si riunivano nuovamente i rappresentanti delle banche tid- nesi e quelli dialcune altre banche (banca nazionale svizzera, rappresentata dal sig. Kundert, il Bankverein. dal suo direttore sig. Dubois). Avendo il sig. Dubois, ehe era stato incarieatodi riferire sulla situazione deI Credito Ticinese, diehiarato ehe 10 sbilancio di quell'istituto fosse di cirea 5 000 000 fr. il sig. Pernseh asseri ehe egli riteneva la situazione « peggiore di quella prospettata dal sig. Du- bois » ed addusse alcuni argomenti in favore di questa sua asserzione accennando, fra altro, aHa sua supposizione ehe il Credito avesse in bilancio come erediti ipotecari suoi propri, certi grossi mutui, nei quali Ia Banea figurava solo come prestanome, mentre in realta il denaro pro- venira da banche di Zurigo. C. - Il giudiee di primo grado (Pretore di Lugano- 490 Obligationenrecht. No 6::1. Citta) aeeolse Ia domanda : la respinse il Tribunale di Appello con sentenza deI 19 ottobre 1916, mettendo le spese proeessuali a carieo dell'attore, eompensate le ripe- tibili. D. - Da questa sentenza l'attore si appella al Tribunale federale eon rieorso dell'8 maggio 1917 nei termini e nei modi di legge. La eonvenuta eonehiude nel suo eontrorieorso al rigetto de1 rimedio. Considerando in diritto: 1 0 - La questione di sapere, se gli organi della eon- venuta eonoseessero od ignorassero Ia situazione deI Cre- dito Ticinese al momento hi cui fu eonehiusa Ia vendita in esame e, nel suo complesso, una questione di faUo decisa defi~itivamente dall'istanza cantonale (art. 81 OG): ~ questo flg~ardo il giudice di appello eonstata, non avere I attore formto la prova ehe la eOllvenuta, al momento della conclusione deI eontratto, avesse eonoseenza dello stato disastroso deI Credito e dell'imminenza deI falli- mento. Non si puö ammettere ehe questa eonstatazione sia eontraria agli atti 0 risuUi da una valutazione delle ~:ove inconeiliabile eoll'inearto. A l;agione anzitutto ] lstanza eantonale considera eome ineoneludenti le illa- zioni ehe l'attore deduee dalla eonferenza deI 7 gennaio ~ ~14: poiehe. e ~ssodato in fatto - e anehe questo punto e msmdaeablle m sede federale ,- ehe il eontratto era gift perletlo la mattina deI 7 gennaio, mentre quella eonferenza non ave~ne ehe ~e.l pomeriggio. In seeondo luogo non a~p~re l.neo~pabblle eogli atti ne logieamente inam- mISSIle 11 ntenere. ehe il sig. Pernseh abbia avuto conoseenza dei fatti ehe esso addusse aHa eonferenza deI 10 asostegno della sua tesi (vedi stato di fatto B) solamente nell'intervallo di tempo tra il 7 e il 10 in eui la situazione deI Credito ed i suoi rapporti eolle aItr; h.an~he furono evidentemente sottoposti ad investiga- zlOm molto accurate. E pure rettamente ha avvisato J I I Obligationenrecht. N° 63. 491 l'istanza cantonale ritenendo ehe anehe le trattative deI 2 gennaio tra il sig. Pernseh ed il sig. Sehmid, direttore dei Credito, come esse furono riferite da quest'ultimo, non costituiscano prova irrefutabile dell'assunto deIl'at.:. tore, ma dimostrino solo ehe gli organi della eonvenuta, dal modo in eui furono eondotte quelletrattative hanno dovuto arguire «( eha gli affaTi deI Credito non fossero floridi e I'istituto si trovasse momentaneamente in istret- tezze finanziarie )}. 2° - Ridotta eosi Ia questione di fatto nei limiti trac- ciati dalle constatazioni dell'istanza eantonale, chiedesi se la convenuta abhia agito dolosamente giusta l'art. 28 CO sottotaeendo aIl'attore ciö ehe essa sapeva sulla situa- zione deI Credito Ticinese e eioe ehe esso si trovasse mo- mentaneamente in istrettezze di eassa e ehe i suoi affari non fossero floridi. Che RimoIdi, per mezzo deI quale la eonvenuta ha COll- tratto, fosse in huona fede, e irrilevante. Esso non ha stipulato in proprio norne eper proprio eonto, ma in rap- presentanza della convel1uta : ora, il rappresentato non puö prevalersi della buona fede deI suo rappresentallte qualora - ed e questo il quesito ehe oecorre seiogliere - esso stesso versi in mala fede. ' 3°. - Dottrilla e giurisprudenza (confronta RU 27 II p. 566 e seg. 39 II p. 277, Praxis I p. 28 e 29, BECKER, diritto delle obligazioni nel eommentario GMÜR, COl1l- mento 12 all'art.28) sono eoneordi nell'ammettere ehe hl parte, Ia quale eeli all'altra qualche circostanza am'lw non irrilevante per la conclusione deI contratto. agisce con dolo solo 'ove esista per . essa, seeondo i dettami deHa buona fede negli affari, l'obbligo di renden' palese Ia cireostallza sottotaciuta all'altro contraellte. In quali eondizioni quesl'obbligo esista, dipende da\Ie cir- eostanze deI easo (natura dell'affare, cireostanza eelala eee. vedi RU 38 II p. 614 ~ 615 e gIi autori ivi citati) e non puö deterIl}inarsi in via di mas~ima : tuttavia puossi dtenere ehe neinegozi cO~lcernenti titoli e valOI'i finan- 492 Obligationenrecht. N° 63. ziari e speeialmente azioni, iI venditore non sia tenuto a eomunieare al eompratore le circostanze dalle quali quest'ultimo potrebbe formarsi un giudizio sul valore dei titolo ehe intende acquistare : a meno ehe queste circos- tanze non siano tali da doversi supporre ehe esse tolgano in modo eerto all'azione ogni valore 0 10 diminuisca in grave misura (situazione irrimediabilmente disastrosa dell'istituto ehe ha emesso i titoli, avvenimento atto a scuotere in modo grave e eerto le sue basi finanziarie eee.). Il venditore (anehe quando esso sia un istituto baneario e negozii eon persona non speeialmente versata in affari) puo ritenere in buona fede, ehe ove il eompratore non domandi sehiarimenti sul v~lore deI titolo, la prosperita dell'azienda ehe I'ha emesso ece., ne possegga abbas- tanza - e forse da fonte partieolare - per formarsi un giudizio sull'operazione ehe vuol compiere e sulla misura dei rischi ehe intende assumere. Dalla cireostanza ehe il Credito si trovava momentaneamente in imbarazzo e ehe i suoi affari non erano floridi la eonvenuta non poteva ne doveva necessariamente arguire ehe il valore delle azioni fosse nullo 0 gravemente diminuito : essa non ha quindi agito eon dolo sottotaeendo all'attore eio ehe sapeva. 4° - Altrimenti si presenta la questione qualora la si yoglia esaminare in relazione all'art. 24 eif. 4 n CO, ehe ha tratto all'annullabilita per errore essenziale negli ele- menti « necessari )} deI contratto. Vero e ehe l'attore non ha invoeato questo disposto in sede eantonale : esso fa eenno per la prima volta all'art. 24 CO nella memoria motivante Ia sua diehiarazione di deOl'so al Tribunale federale. Ma eio non puo essere di ostacol0 a ehe questa sede possa, anzi debba esaminare Ia questione anehe sotto questo aspetto. L'attore investe il contratto di annullabilita per vizio consensuale : quest'im- pugnativa abbraeeia tanto l'annullabilita per erro1'e non essenziale, ma p1'odotto da dol0 (art. 28), quanta quella per errore essenziale (art. 24). D'altro canto, 10 stato di faUo e le eonclusioni delle parti restano invariate : si O~ligationenrecht. ~o 63. 493 tratta quindi solo dell'appIieazione della legge, sulla quaie il tribunale p1'onuneia liberamente giusta l'assioma: « iura novit curia » (eonfr. RU 38 II p. 729 ; 33 II p. 660). Sull'applieabilita dell'art. 24 eil. 4 si osserva: Gli estremi di questo disposto riehiedono, da un canto, che l'errore porti su una determinata condizione di fatto e, dall'altra, ehe questa eondizione abbia dovuto essere eon- siderata dalla parte ineorsa in errore eome un elemento necessario deI eontratto secondo la buona fede nei rap- porti d'affari. Non oeeorre ind::J,gare nel easo in esame, quale sia il signifieato della eireostanza ehe il n CO (il quale non ha aceoIto il disposto dell'art. 21 v CO) non diehiara espressamente non essenziale l'er1'ore sul valore della prestazione, poiehe Ia giurisprudenza deI Tribunale federale ammette (RU 41 II p. 575) ehe nei negozi con- cernenti delle azioni l'errore sul valore della eosa non sia errore essenziale e non infrrmi quindi la stipulazione. ::S-el easo in esame inveee chiedesi se non si sia di fronte ad un errore sugli elementi neeessari deI negozio a sensi deI preeitato disposto dell'art. 24 eif. 4. E ovvio infatti ehe ehi acquista un'azione illtende ac- quistare i diritti ehe in essa si trovano ineorporati e non solo la cosa, Ia veste materiale ehe li rappresenta. O1'a. tra quest i diritti alcuni sono essenzialmente pecuniari (diritto ad eventuale interesse 0 dividendo ed aHa parte- cipazione all'attivo in caso di seioglimento della societa). ma incerti quanta al 101'0 godimento, poiehe dipendono dalle eondizioni della soeieta e da avvenimenti futuri (prosperita degli affari dell'istituto ehe ha emesso i titoli eec.); aItri invece (e eioe quelli ehe hanno tratto aHa faeoIta deI possessore dei titoli di eooperare all'ammi- nistrazione della societa neUe adunanze degli azionisti. nel eontrollo degli organi ees.) sono stabili e eerti, inquan- toeehe esistono per legge finehe esiste la societa. Anche ammettendo ehe chi acquista un'azione miri sopratutto a rendersi aequirente dei diritti pecuniari ehe essa rap- presellta, e mestieri dtenere ehe non intenda pertanto AS 43 U - 1917 33 .,. Obligationenrecht. N° 63. rinuncml'e al pacifico possesso ed a1l' esercizio degli aliri (diritto di cooperazione all'amministrazione den~ so~ deUI ecc.) : diritti ehe gli spettano per legge e, Plu deI primi, sono sottratti alle vicissitudini dell'impre~. Or~, quando l'istituto ehe ha emesso i titoli, e ~~duto l~ falh- mento" questi diritti piil non esistono : o?d ,e ehe. ChI eom~ pera delle azioni ignoralldo ehe la socleta. emlttente SI trova in fallimento, versa in errore essenzIale a mente dell'art. 24 eif. 4. Nel easo in esame invero, allorche,il 7 gennaio 1914, l'attore compero le azioni in contestazione, il Cr~~i~o Tieinese non era ancora iil fallimento : ma era gIa 11l istato di progredita ed irriIpediabile insolvenza, in uno stato dunque, sotto molteplici aspetti, affatto ~nalogo aHo stato di liquidazione. 11 2 genllaio il suo Dlrettor:e Hveva palesato ad alcuni membri deI Consiglio di Am~ll nistrazione le gravi condizioni dell'istituto : il 6, falhle le pratiehe per ottenere i fondi necessari Ol~de far fron1.~ anche solo ai prossimi impegni, Ia situaZlone el:a eOSl eritiea ehe si credette llecessario svelarla a tutto Il eÜIl- siglio di amministrazione e eomunieargli ehe .il pa~sivo era di 2 a 3 milioni ed assorbiva co si tutto Il capltale azioni. Il 7 gennaio, di mattiu~, allorche .il contr?tto in questione fu conchiuso, la situazione preYIS~a dal~ar~. 657 CO (stato d'insolvenza ehe rende obbhgatono 11 deposito deI bilancio in tribunale per l'immediata dichiarazione di fallimento) non solo esisteva, ma era nota al Consiglio di Amministrazione ehe l'avev.a ~s~li~ citamente riconosciuta. Nei rapporti speciali deI dmttl spettanti agIi azionisti non si ravvede dunque, di faU?, diversita essenziale tra 10 statü dell'istituto al 7 gelmmo e quello ehe l'apertura dei fallimento. d~v~v~ .crear~ qua1che giorno dopo. In tesi, il 7 gennalO 1 dmttI d~gl,l azionisti a cooperare all'amministrazione della SOCIeta esistevano ancora: ma quei diritti erano oramai deI 1 utto illusori poiche 10 stato dell'istituto era tale da rendere illevitabile il fallimell,to entro brevissimo te1'- Obligationenreeht. Ne 63. mine. In queste condizioni, gia il 7 gellnaio non poteva piil essen' questione di convoeare uu'assemblea di azio- nisti, ma solo di deporre il biIancio e di provocare il fallimellto, col quale l'amministrazione dell'istituto do- veva passare dalle mani degli organi statutari in quelle dell'ufficio dei falliment i per la liquidazione. L'attore dunque aveva comperato il 7 gennaio delle azioni gia prive, di fatto, di quei diritti esseniiali Ia eui esistenza esso doveva legittimamente supporre : e eio per l'igno- ranza, in cui versava, di delerminate condizioni di fatto ehe esso doveva rit~mere eome elementi necessari deI contratto (art. 24 eif. 4). Per questi motivi e data la condizione affatto speeiale deI caso sembra Iecito e consentaneo con equa apprez- zamento di tutti gli elementi deHa causa (principio cui si ispira esplicitamente l'art. 24 eif. 4 dichiarando ehe gli estremi deHa sua appUcazione debbono considerarsi «seoondo la buona fede nei rapporti d'affari I» l'assi- milare 10 stato in cui versava il Credito il 7 gennaio a queJIo ehe doveva sorgere dopo l'apertura deI falli- mento : e se, in questa ipotesi, il negozio sm'ebbe staLlI annullabile per errore essenziale, la stessa soluzione e da aceettarsi in quella deHa fattispecie. 50 - Il contratto 7 gennaio deve quindi essen: allllul- lato : Ia eonvenuta e tenuta a restituire il prezzo {'he J'attore le ha versaro cogli interessi legali dal gi01'llo 5 febbraio 1914, giorno nel quale essa cadde in mora (vedi lettera 5 febbraio 1914 dell'attore aHa eOllvenula, acL a). Il Tribunale federale pro n u:n c i:a : L'appeHazionee ammessa e, annullata Ja querelabl sentenza 19 ottobre 1916 deI Tribunale di Appello dei Cantone Ticino, Ia eonvenuta vien cOlldallnata a rifon- dere all'attore, dietro restituzione dei HtoH venduti, 2970 fr. cogli illteressi "al 5% dal 5 febbraio 1914.