Volltext (verifizierbarer Originaltext)
486
ObIigationenrecht. N° 62.
deshalb als unbegründet, weil auch bei der Anwen-
dung des gebrochenen Tarifes ein Kursgewinn für
den Frachtschuldner nicht erzielbar war. Vor der Aus-
führung der fraglichen Transporte, am 24. März 1916,
hat nämlich die Generaldirektion der bad i sc he n
S t a at . eis e n b ahn e n (welch'letztere diese Trans-
})Drte, soweit es sich um die deutschen Strecken handelt,
besorgten) verfügt, dass künftig die Fracht bei allen über
die genannten Staatsbahnen nach der Schweiz gehenden
Sendungen in Frankenwährung zu berechnen sei und dass
diese Berechnung auch insofern Anwenoung finde, aI~
dabei der badische Binnengüterverkehr in Betracht
komme. Dies macht für die badischen Bahnstrecken die
Berechnung in Frankenwährung bei der Anwendung
nicht nur des direkten,. sondern auch des gebrochenen
Tarifes erforderlich. Allerdings wird vom Kläger die
Rechtsgültigkeit der erwähnten Verfügung bestritten.
Das Bundesgericht hat diese Einwendung soweit zu
prüfen, als es sich fragt, ob der angefochtene Erlass vor
dem I. Ue. Bestand habe. Dies aber ist zu bejahen: Kach
.-\rL. 11 Abs. 1 des I. De. war die Fracht zu berechnen
(nach Massgabe der zu Recht bestehenden, gehörig
veröfl'elltlichtcn Tarife ». Die durch den streitigen Erlass
aufgesh'llte Tarifbestimmung, wonach die Fracht in
Frankell- statt (wie vorher) in Markwährung berechnet
werden soll, ist als eine « zu RecJü bestehende » anzusehen.
Denn inhaltlich 'widerspricht sie in keiner\Veise dem I. De.
das nichts darüber vorschreibt, ob und unter welchen
Cmständen eine Bahnverwaltung die auf ihre Strecken
t'llLfallenden Frachtbeträge statt in der einheimischen
in ausländischer 'Währung festsetzen könne. Auch in
dieser Beziehung verbleibt es vielmehr bei der Tarif-
hoheit der einzelnen Verbandsstaaten, die im Grund~atze
durch das I. De. nicht eingeschränkt wird (vergl. die
ZiHern U und UI des Schlus~protokolles vom 14. Oktober
1890 zum I. De.). Nach Art. 4 abs. 2 des I. De. aber
'haben « Bedingungen der be sondern Tarife der Eiscn-
f
"
I' \
Obllgationenreeht. N. 63.
487
,bahnen t) in Hinsicht auf den dem I. De. unterstehenden
Transportverkehr «insoweit Gel tun g. als sie diesem
Uebereinkommen nicht widersprechen lt. Was sodann das
Erfordernis der « gehörigen Veröffentlichung » betrifft. sO
behält das I. De. die Art und Weise der Tarifveröffent-
lichung der Regelung eines jeden Verbandsstaates vor
und stellt mit jenem Erfordernis lediglich ein gewis::e~
Minimalmass auf. Diesem genügt aber die hier vorge-
nommene Veröffentlichung, die darin bestanden hat, dass
der fragliche Erlass durch Schalteranschlag und durch
Herausgabe eines Nachtrages (N° 8) zum gemeinsamen
Heft N0 200 für den Wechselverkehr deutscher Bahnen
bekanntgegeben wurde. Ob damit auch den Anforde-
rungen des internen deutschen Frachtrechts hinreichend
Genüge geleistet worden sei, ist vom Bundesgericht als
Berufungsinstanz in Zivilsachen nicht zu prüfen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Gerichtspräsidenten III von Bern vom 19. März 1917
bestätigt.
63. Sentenza 13 settembre 191~ della. IIa sezione civUe
neUa causa Bezzonico, attore,
.' contro !a.nca. della. Svizzera ltaliana., convenuta.
Domanda di annullazione della vendita di azioni per preteso
dolo del vend,itore. La sola scienza in esso che gli affari
della societa, ehe ha emesso i titoH venduti, non so no floridi
e ehe essa si trova, momentaneamente, in istrettezze finan-
ziarie, non vizia il eontratto nel senso d,ell'~rt. 28 CO"
Ammissibilita d,i errore essenziale concerncnte glI dementI
neeessari deI contratto giusta l'art. 24 cif. 4 CO.
A. -
Nel novembre 1913 Attilio Rimoldi, agente in
Locarno delIa Banca della Svizzera italiana in Luganü.
488
Obligationenrecht. N° 63.
offriva in norne di detta banca ad Antonio Rezzonico
negoziante in Loearno, un certo numero di azioni dell~
Banca deI Credito Ticinese in Locarno al prezzo di 515 fr.
(eioe 15 fr. in piu deI valore nominale). L'offerta nOn fu
~ccettata : ma le trattative furono riprese piu tardi, il
a gennaio 1914, ed approdarono la mattina deI 7 geIlllaio
1914, nella quale Rezzonico comperava 6 azioni deI Cre-
dito Ticinese a 495 fr. l'una, versandone l'importo
(2970 fr.) neHe mani di Rimoldi per conto deHa venditrice
10 stesso giorno.
Tre giorni piu tardi (10 gennaio 1914) il Credito Ticinese
düudeva gli sportelli, il 12 si dichiarava insolvente ed
il 17 veniva aperto il fallimento.
B. -
Con petizione deI 19 marzo 1914 Rezzonico eou-
ycniva in giudizio la Banea della Svizzera italiana, chie-
dendo l'annullaziolle deI- contratto compera-vendita sur-
riferito e Ia restituzione deIIa somma di 2970 fr. La do-
manda poggia agli art. 28, 41e 21 CO e si basa, in sostanza,
sull'allegaziolle ehe la COllyenuta, al momellto deHa 'ven-
dita, era perfettamellte al corrente della situazione
disastrosa deI Credito e che aveva quindi tratto in in-
ga~o l'at~ore .offrendogli ed indueendolo ad acquistare
un t11010 dl CUl essa eonosceva ilnessUli valore.
. S~lIe c~rcostanze che immediatamente precedettero la
~lchIaraZlOUe di falHmento deI Credito Ticinese e dalle quali
1 attore preteude dedurre che la eouveuuta (e precisa-
meute il suo direttore sig. Pa.l'llsch) avesse conoscenza
della si~uazionedisastrosa di quell'istituto gia prima della
eoncluslOne deI contratto in questione, l'istruzione della
c~usa ha assodato ci6 ehe segue : La gravita della situa-
z:one ve~n.e a c~n.oseenza di alcuni membri deI cOllsiglio
dl ammmlstrazlOne deI Credito il 2 gennaio 1914. Lo
stesso giorno iJ direttore di quelI'istituto, sig. Sehmid, si
recava a Lugan.o, presso il direttore della convelluta, sig.
~erns?h, aHo scopo di ottenere da quella banca un pres-
bto dl 200 000 0 300 000 fr., esponendo che il Credito era
momentaneamente in istrettezze finanziarie, e offrelldo
\
~.
I
l
Obligationenrecht. N° 63.
489
copertura in buoni titoli ipotecari. Le trattative non
approdarono, il sig. Pernsch avendo dichiarato di non
essere competente a eoncedere dei prestiti superiori a
100 000 fr. e avendo poscia il Credito considerato inutile
di insistere presso l'organo competente, il consiglio di
ammillistrazione della convenuta. Sehmid, sentito come
teste, diehiara di aver trattato « la cosa eol sig. Pernseh
molto delieatamente », senza entrare in particolari, aHo
scopo di non destare sospetti sulla vera situazione dei
Credito. Soggiunge ehe, data l'epoea in eui avvenne e il
modo in cui fu presentata, la riehiesta poteva auehe non
sollevare sospetti. Il 6 gennaio 1914 aveva Iuogo una
seduta dei Consiglio di Ammiuistrazione dei Credito Tici-
nese, in eui il presidente esponeva 10 stato disastroso della
Banea ehe, diehiarava, era passivo per due 0 tre milioni
all'incirea (eioe per il totale dei eapitale azioni). Il giorno
seguente, 7 gennaio, nel pomeriggio, fn tenuto in Bellin-
zona una cOllferenza tra i rappresentanti deI Credito ed i
direttori delle altre bauche ticinesi, aBa qnale assistette
anche il sig. Pernseh. I rappresentanti deI Credito esposero
Ia situazione dichiarando ehe senza un forte aiuto
delle banehe ticinesi sarebbe fallito. Il giorno 10 si
riunivano nuovamente i rappresentanti delle banche tid-
nesi e quelli dialcune altre banche (banca nazionale
svizzera, rappresentata dal sig. Kundert, il Bankverein.
dal suo direttore sig. Dubois). Avendo il sig. Dubois, ehe
era stato incarieatodi riferire sulla situazione deI Credito
Ticinese, diehiarato ehe 10 sbilancio di quell'istituto fosse
di cirea 5 000 000 fr. il sig. Pernseh asseri ehe egli riteneva
la situazione « peggiore di quella prospettata dal sig. Du-
bois » ed addusse alcuni argomenti in favore di questa sua
asserzione accennando, fra altro, aHa sua supposizione
ehe il Credito avesse in bilancio come erediti ipotecari
suoi propri, certi grossi mutui, nei quali Ia Banea figurava
solo come prestanome, mentre in realta il denaro pro-
venira da banche di Zurigo.
C. -
Il giudiee di primo grado (Pretore di Lugano-
490
Obligationenrecht. No 6::1.
Citta) aeeolse Ia domanda : la respinse il Tribunale di
Appello con sentenza deI 19 ottobre 1916, mettendo le
spese proeessuali a carieo dell'attore, eompensate le ripe-
tibili.
D. - Da questa sentenza l'attore si appella al Tribunale
federale eon rieorso dell'8 maggio 1917 nei termini e nei
modi di legge.
La eonvenuta eonehiude nel suo eontrorieorso al rigetto
de1 rimedio.
Considerando in diritto:
1
0
-
La questione di sapere, se gli organi della eon-
venuta eonoseessero od ignorassero Ia situazione deI Cre-
dito Ticinese al momento hi cui fu eonehiusa Ia vendita
in esame e, nel suo complesso, una questione di faUo
decisa defi~itivamente dall'istanza cantonale (art. 81 OG):
~ questo flg~ardo il giudice di appello eonstata, non avere
I attore formto la prova ehe la eOllvenuta, al momento
della conclusione deI eontratto, avesse eonoseenza dello
stato disastroso deI Credito e dell'imminenza deI falli-
mento. Non si puö ammettere ehe questa eonstatazione
sia eontraria agli atti 0 risuUi da una valutazione delle
~:ove inconeiliabile eoll'inearto. A l;agione anzitutto
] lstanza eantonale considera eome ineoneludenti le illa-
zioni ehe l'attore deduee dalla eonferenza deI 7 gennaio
~ ~14: poiehe. e ~ssodato in fatto - e anehe questo punto
e msmdaeablle m sede federale,- ehe il eontratto era gift
perletlo la mattina deI 7 gennaio, mentre quella eonferenza
non ave~ne ehe ~e.l pomeriggio. In seeondo luogo non
a~p~re l.neo~pabblle eogli atti ne logieamente inam-
mISSIle
11 ntenere. ehe il sig. Pernseh abbia avuto
conoseenza dei fatti ehe esso addusse aHa eonferenza
deI 10 asostegno della sua tesi (vedi stato di fatto
B) solamente nell'intervallo di tempo tra il 7 e il 10
in eui la situazione deI Credito ed i suoi rapporti eolle aItr;
h.an~he furono evidentemente sottoposti ad investiga-
zlOm molto accurate. E pure rettamente ha avvisato
J
I
I
Obligationenrecht. N° 63.
491
l'istanza cantonale ritenendo ehe anehe le trattative deI
2 gennaio tra il sig. Pernseh ed il sig. Sehmid, direttore
dei Credito, come esse furono riferite da quest'ultimo,
non costituiscano prova irrefutabile dell'assunto deIl'at.:.
tore, ma dimostrino solo ehe gli organi della eonvenuta,
dal modo in eui furono eondotte quelletrattative hanno
dovuto arguire «(eha gli affaTi deI Credito non fossero
floridi e I'istituto si trovasse momentaneamente in istret-
tezze finanziarie)}.
2° -
Ridotta eosi Ia questione di fatto nei limiti trac-
ciati dalle constatazioni dell'istanza eantonale, chiedesi se
la convenuta abhia agito dolosamente giusta l'art. 28
CO sottotaeendo aIl'attore ciö ehe essa sapeva sulla situa-
zione deI Credito Ticinese e eioe ehe esso si trovasse mo-
mentaneamente in istrettezze di eassa e ehe i suoi affari
non fossero floridi.
Che RimoIdi, per mezzo deI quale la eonvenuta ha COll-
tratto, fosse in huona fede, e irrilevante. Esso non ha
stipulato in proprio norne eper proprio eonto, ma in rap-
presentanza della convel1uta : ora, il rappresentato non
puö prevalersi della buona fede deI suo rappresentallte
qualora - ed e questo il quesito ehe oecorre seiogliere -
esso stesso versi in mala fede.
'
3°. -
Dottrilla e giurisprudenza (confronta RU 27
II p. 566 e seg. 39 II p. 277, Praxis I p. 28 e 29, BECKER,
diritto delle obligazioni nel eommentario GMÜR, COl1l-
mento 12 all'art.28) sono eoneordi nell'ammettere ehe hl
parte, Ia quale eeli all'altra qualche circostanza am'lw
non irrilevante per la conclusione
deI
contratto.
agisce con dolo solo 'ove esista per . essa, seeondo i
dettami deHa buona fede negli affari, l'obbligo di renden'
palese Ia cireostallza sottotaciuta all'altro contraellte. In
quali eondizioni quesl'obbligo esista, dipende da\Ie cir-
eostanze deI easo (natura dell'affare, cireostanza eelala
eee. vedi RU 38 II p. 614 ~ 615 e gIi autori ivi citati) e
non puö deterIl}inarsi in via di mas~ima : tuttavia puossi
dtenere ehe neinegozi cO~lcernenti titoli e valOI'i finan-
492
Obligationenrecht. N° 63.
ziari e speeialmente azioni, iI venditore non sia tenuto
a eomunieare al eompratore le circostanze dalle quali
quest'ultimo potrebbe formarsi un giudizio sul valore dei
titolo ehe intende acquistare : a meno ehe queste circos-
tanze non siano tali da doversi supporre ehe esse tolgano
in modo eerto all'azione ogni valore 0 10 diminuisca in
grave misura (situazione irrimediabilmente disastrosa
dell'istituto ehe ha emesso i titoli, avvenimento atto a
scuotere in modo grave e eerto le sue basi finanziarie eee.).
Il venditore (anehe quando esso sia un istituto baneario
e negozii eon persona non speeialmente versata in affari)
puo ritenere in buona fede, ehe ove il eompratore non
domandi sehiarimenti sul v~lore deI titolo, la prosperita
dell'azienda ehe I'ha emesso ece., ne possegga abbas-
tanza -
e forse da fonte partieolare -
per formarsi un
giudizio sull'operazione ehe vuol compiere e sulla misura
dei rischi ehe intende assumere. Dalla cireostanza ehe il
Credito si trovava momentaneamente in imbarazzo e ehe
i suoi affari non erano floridi la eonvenuta non poteva ne
doveva necessariamente arguire ehe il valore delle azioni
fosse nullo 0 gravemente diminuito : essa non ha quindi
agito eon dolo sottotaeendo all'attore eio ehe sapeva.
4° -
Altrimenti si presenta la questione qualora la si
yoglia esaminare in relazione all'art. 24 eif. 4 n CO, ehe
ha tratto all'annullabilita per errore essenziale negli ele-
menti « necessari)} deI contratto.
Vero e ehe l'attore non ha invoeato questo disposto in
sede eantonale : esso fa eenno per la prima volta all'art. 24
CO nella memoria motivante Ia sua diehiarazione di
deOl'so al Tribunale federale. Ma eio non puo essere di
ostacol0 a ehe questa sede possa, anzi debba esaminare Ia
questione anehe sotto questo aspetto. L'attore investe il
contratto di annullabilita per vizio consensuale : quest'im-
pugnativa abbraeeia tanto l'annullabilita per erro1'e non
essenziale, ma p1'odotto da dol0 (art. 28), quanta quella
per errore essenziale (art. 24). D'altro canto, 10 stato di
faUo e le eonclusioni delle parti restano invariate : si
O~ligationenrecht. ~o 63.
493
tratta quindi solo dell'appIieazione della legge, sulla quaie
il tribunale p1'onuneia liberamente giusta l'assioma:
« iura novit curia » (eonfr. RU 38 II p. 729; 33 II p. 660).
Sull'applieabilita dell'art. 24 eil. 4 si osserva: Gli
estremi di questo disposto riehiedono, da un canto, che
l'errore porti su una determinata condizione di fatto e,
dall'altra, ehe questa eondizione abbia dovuto essere eon-
siderata dalla parte ineorsa in errore eome un elemento
necessario deI eontratto secondo la buona fede nei rap-
porti d'affari. Non oeeorre ind::J,gare nel easo in esame,
quale sia il signifieato della eireostanza ehe il n CO (il
quale non ha aceoIto il disposto dell'art. 21 v CO) non
diehiara espressamente non essenziale l'er1'ore sul valore
della prestazione, poiehe Ia giurisprudenza deI Tribunale
federale ammette (RU 41 II p. 575) ehe nei negozi con-
cernenti delle azioni l'errore sul valore della eosa non sia
errore essenziale e non infrrmi quindi la stipulazione.
::S-el easo in esame inveee chiedesi se non si sia di fronte
ad un errore sugli elementi neeessari deI negozio a sensi
deI preeitato disposto dell'art. 24 eif. 4.
E ovvio infatti ehe ehi acquista un'azione illtende ac-
quistare i diritti ehe in essa si trovano ineorporati e non
solo la cosa, Ia veste materiale ehe li rappresenta. O1'a.
tra quest i diritti alcuni sono essenzialmente pecuniari
(diritto ad eventuale interesse 0 dividendo ed aHa parte-
cipazione all'attivo in caso di seioglimento della societa).
ma incerti quanta al 101'0 godimento, poiehe dipendono
dalle eondizioni della soeieta e da avvenimenti futuri
(prosperita degli affari dell'istituto ehe ha emesso i titoli
eec.); aItri invece (e eioe quelli ehe hanno tratto aHa
faeoIta deI possessore dei titoli di eooperare all'ammi-
nistrazione della societa neUe adunanze degli azionisti.
nel eontrollo degli organi ees.) sono stabili e eerti, inquan-
toeehe esistono per legge finehe esiste la societa. Anche
ammettendo ehe chi acquista un'azione miri sopratutto
a rendersi aequirente dei diritti pecuniari ehe essa rap-
presellta, e mestieri dtenere ehe non intenda pertanto
AS 43 U -
1917
33
.,.
Obligationenrecht. N° 63.
rinuncml'e al pacifico possesso ed a1l' esercizio degli aliri
(diritto di cooperazione all'amministrazione den~ so~
deUI ecc.) : diritti ehe gli spettano per legge e, Plu deI
primi, sono sottratti alle vicissitudini dell'impre~. Or~,
quando l'istituto ehe ha emesso i titoli, e ~~duto l~ falh-
mento" questi diritti piil non esistono : o?d,e ehe. ChI eom~
pera delle azioni ignoralldo ehe la socleta. emlttente SI
trova in fallimento, versa in errore essenzIale a mente
dell'art. 24 eif. 4.
Nel easo in esame invero, allorche,il 7 gennaio 1914,
l'attore compero le azioni in contestazione, il Cr~~i~o
Tieinese non era ancora iil fallimento : ma era gIa 11l
istato di progredita ed irriIpediabile insolvenza, in uno
stato dunque, sotto molteplici aspetti, affatto ~nalogo
aHo stato di liquidazione. 11 2 genllaio il suo Dlrettor:e
Hveva palesato ad alcuni membri deI Consiglio di Am~ll
nistrazione le gravi condizioni dell'istituto : il 6, falhle
le pratiehe per ottenere i fondi necessari Ol~de far fron1.~
anche solo ai prossimi impegni, Ia situaZlone el:a eOSl
eritiea ehe si credette llecessario svelarla a tutto Il eÜIl-
siglio di amministrazione e eomunieargli ehe .il pa~sivo
era di 2 a 3 milioni ed assorbiva co si tutto Il capltale
azioni. Il 7 gennaio, di mattiu~, allorche .il contr?tto
in questione fu conchiuso, la situazione preYIS~a dal~ar~.
657 CO (stato d'insolvenza ehe rende obbhgatono 11
deposito deI bilancio in tribunale per l'immediata
dichiarazione di fallimento) non solo esisteva, ma era
nota al Consiglio di Amministrazione ehe l'avev.a ~s~li~
citamente riconosciuta. Nei rapporti speciali deI dmttl
spettanti agIi azionisti non si ravvede dunque, di faU?,
diversita essenziale tra 10 statü dell'istituto al 7 gelmmo
e quello ehe l'apertura dei fallimento. d~v~v~ .crear~
qua1che giorno dopo. In tesi, il 7 gennalO 1 dmttI d~gl,l
azionisti a cooperare all'amministrazione della SOCIeta
esistevano ancora: ma quei diritti erano oramai deI
1 utto illusori poiche 10 stato dell'istituto era tale da
rendere illevitabile il fallimell,to entro brevissimo te1'-
Obligationenreeht. Ne 63.
mine. In queste condizioni, gia il 7 gellnaio non poteva
piil essen' questione di convoeare uu'assemblea di azio-
nisti, ma solo di deporre il biIancio e di provocare il
fallimellto, col quale l'amministrazione dell'istituto do-
veva passare dalle mani degli organi statutari in quelle
dell'ufficio dei falliment i per la liquidazione. L'attore
dunque aveva comperato il 7 gennaio delle azioni gia
prive, di fatto, di quei diritti esseniiali Ia eui esistenza
esso doveva legittimamente supporre : e eio per l'igno-
ranza, in cui versava, di delerminate condizioni di fatto
ehe esso doveva rit~mere eome elementi necessari deI
contratto (art. 24 eif. 4).
Per questi motivi e data la condizione affatto speeiale
deI caso sembra Iecito e consentaneo con equa apprez-
zamento di tutti gli elementi deHa causa (principio cui
si ispira esplicitamente l'art. 24 eif. 4 dichiarando ehe
gli estremi deHa sua appUcazione debbono considerarsi
«seoondo la buona fede nei rapporti d'affari I»
l'assi-
milare 10 stato in cui versava il Credito il 7 gennaio a
queJIo ehe doveva sorgere dopo l'apertura deI falli-
mento : e se, in questa ipotesi, il negozio sm'ebbe staLlI
annullabile per errore essenziale, la stessa soluzione e
da aceettarsi in quella deHa fattispecie.
50 -
Il contratto 7 gennaio deve quindi essen: allllul-
lato : Ia eonvenuta e tenuta a restituire il prezzo {'he
J'attore le ha versaro cogli interessi legali dal gi01'llo
5 febbraio 1914, giorno nel quale essa cadde in mora
(vedi lettera 5 febbraio 1914 dell'attore aHa eOllvenula,
acL a).
Il Tribunale federale
pro n u:n c i:a :
L'appeHazionee ammessa e, annullata Ja querelabl
sentenza 19 ottobre 1916 deI Tribunale di Appello dei
Cantone Ticino, Ia eonvenuta vien cOlldallnata a rifon-
dere all'attore, dietro restituzione dei HtoH venduti,
2970 fr. cogli illteressi "al 5% dal 5 febbraio 1914.