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43_II_257

BGE 43 II 257

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Italiano CH
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256 Versicherungsvertragsrecht. N° 37.1 Ziff. 6 - welche Vorschrift zwingender Natur ist (vergl. OSTERTAG, Note 4 zu Art. 8 und Note 1 zu Art. 97, RÖLLI, Note 1 zu Art. 8) - ungültig. Ob die Fernsichtigkeit und Sehschwäche des linken Auges des Klägers ans ich eine « erhebliche )} Gefahr- tatsache darstellte, und ob der Kläger sie {( kannte oder kennen musste », braucht bei dieser Sachlage nicht entschieden zu werden. 2 .. - Was den Umfang der Versicherungsleistungen betnfft, so ist nur die Invaliditätsentschädigung streitig. ~ach den: massgebenden ärztlichen Gutachten beträgt dIe Vermmderung der Erwerbsfähigkeit des Klägers unter Berücksichtigung seines Alters und seiner Berufs- verhäl~nisse, sowie namentlich auch der Fernsichtigkeit des mcht verletzten Auges mindestens 60%. Gemäss § 1 Abs. 3 der Police· darf aber nur derjenige Schaden berücksichtigt werden, den der Unfall dan n bewirkt h~.ben ,:ürde, wenn das nicht verletzte Auge normal ware. DIeser Schaden wäre auf Grund des Gutachtens wie auch der 'Praxis nicht höher als auf 33 1/3 % anzu: setzen, wenn nicht im vorliegenden Falle, weil es sich um einen Dachdecker handelt, der Verlust des bino- kulare~ ~ehe?s und die dadurc~ bedingte Verminderung der FahigkeIt zur Abschätzung der Distanzen ganz besonders hoch anzuschlagen· wäre. Es kann deshalb darin, dass die Vorinstanz mit Rücksicht auf den Beruf des .~lä~ers.den aus dem VeFlust des rechten Auges ohne BeruckslChhgung der Fernsichtigkeit des linken Auges resultierenden Schaden auf 40% veranschlagt hat, eine Rechtsverletzung nicht gefunden werden. Demnach hat das Bundesgericht e rk a n n t: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des zürcherischen Obergerichts vom 30. September 1916 bestätigt. Versicherungsvertragsrecht. N° 88. 257

38. Sentenza. della IIa sezione civile dellO maggio 1917 nella. causa Korandi. Interpretazione della clausola di una polizza per riguardo all'art. 85 della Iegge federale sul contratto di assicurazione· - Il diritto all'assicurazione fa parte deI patrimonio deI de-cujus e cade quindi nella massa ereditaria anche quando non sia esigibile prima della morte dell'assicurato. A. - Il 26 marzo 1889 il defunto Raimondo Morandi di Lugano conchiudeva coll'Union Assurance Society di Londra un'assicurazione sulla vita per l'importo di fr. 10,000. La polizza dispone che in caso di mOrte questa somma deve venir versata agli «esecutori 0 amministratori.» (Executors or Administrators.) Gli eredi di Morandi ripudiarono I'ereditä, la cui liquidazione fu devoluta all'ufficio dei fallimenti di Lugano in virtil dell'art. 193 LEF. Nell ' intervallo , fra il decesso di Morandi e la dichiarazione di ripudio, gli eredi avevano incaricato Ia Banca Popolare di Lugano di incassare l'importo della polizza. La Banca esegui il mandato : Ia somma le fu versata contro presentazione di certificati uffi.ciali constatanti chi fossero gli eredi diretti Morandi ed i loro rappresentanti legali. In se- guito la Banca, aHa quale la polizza era stata data in pegno dal defunto, dichiarö all 'Ufficio dei fallimenti di Lugano di tenere a disposizione di «chi· di diritto » iI residuo importo di fr. 7218, differenza tra l'ammontare da essa percepito ed il suo credito. B. - A vendo gli eredi Morandi rivendicata questa somma come loro proprietä domandando inoltre che la Banca venisse autorizzata a versarla in lin'o mani, ne segni una causa contro la Massa Morandi, nella quale gli attori fecero capo, tra altro, aHa testimonianza dell'agente in Berna della societa assicuratrice sig. Wat- tenwyl, il quale aveva dichiarato come teste, che in mancanza di esecutori testamentari, la Societä usi 258 Versicberungsvertragsrecbt. No 38. interpretare la clausola in questione nel senso ehe iI pagamento debba farsi neUe mani degli eredi diretti dell'assicurato. AHa domanda, se nel caso in esame non siano stati considerati dalla Societa. i figli co me diretti benefieiarii della polizza, il teflte rispose negati- vamente. C. - Con sentenza deI 9 febbraio 1917 il Tribunale di AppelIo dei Cantone Ticino, eonfermando iI giudizio di primo grado, aceoglieva la petizione, mettendo spese e ripetibili a earico della massa eonvenuta. D. - Contro questa sentenza la convenuta ha pro- dotto appello al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Considerando in diritto: 10 - Le parti sono concordi neIl'ammettere ehe la presente causa e retta dal diritto svizzero (vedi le con- clusioni degli attori 30 ottobre 1916 e quelle della con- venuta 25 luglio 1916) : il ehe edel resto incontestabiIe, attesoehe il eontratto di assicurazione venne adem- piuto in Svizzera ed e sottoposto aHa giurisdizione dei tribunali svizzeri giusta rart. 2, cif. 4 della legge 25 giu- gno 1885 sulla sorveglianza delle imprese di assicura- zione. D'aItro canto, la legge -2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione e applieabile anche ai contratti eon- ehiusi prima ehe essa entrasse in vigore, per quanta eoncerne i patti relativi all'assieurazione a beneficio di terzi (Art. 76-86 e 102) : si e dunque in base all 'art. 85 delIa legge dei 2 aprile 1908 ehe la presente eontro- versia dev'essere risolta. 20 - A mente di questo disposto, quando i discen- denti, {( ehe hanno diritto aHa sueeessione i) (0 il conjuge, i genitori eee.), hanno ripudiata l'eredita dell'assicurato, l'importo dell'assieurazione non e devoluto in loro favore se non ove essi siano da eonsiderarsi come i beneficiari della polizza. II concetto cui s'informa questo disposto . e quindi iI seguente : in via di massima, gli eredi come Versicherungsvertragsrecht. N° 38. 259 tali e eioe. de jure hereditorio, non possono rivendicare I'assicurazione se non quando abbiano accettato l'ere- ditä: se· I'hanno ripudiata, l'assieurazione spettera loro soItan.to . se . po~sono valersi di un titolo speeiale (jus proprzum), mdlpendente dalla loro qualita di discendenti od eredi : iI quale titolo la legge ravvede nella lorD desi- gnazione a beneficiari della polizza. Nel easo in esame non e contestato ehe gli attori non siano i discendenti prossimi deI de-cujus ehe avft3bbero diritto aHa sua successione se non l'avessero ripudiata: d'altro canto, essi non pretendono nemmeno di essere designati beneficiari neIla polizza 0 in altro atto equi- valente (Vedi OSTERTAG, Commentario deHa legge sul contratto di. assicurazione p. 56), ne esplicitamente per nome e neanche solo in modo generico a sensi delI'art. 83 della citata legge: ma essi ravvedono una designazione sufficiente in Ioro favore nella circostanza ehe, l'importo dell'assicurazione era da consegnarsi agli esecutori od amministratori e ne deducono ehe, poiche gli esecutori ?d amministratori di una suceessione non possono vantare m norne proprio dei diritti sui beni della successione, l'im- porto della pOlizza avrebbe dovuto essere loro versalo uni- camente come rappresentanti dei discendenti prossimi deI de-cujus, dunque degli attori, i quali pertanto dovreb- bero essere considerati come i beneficiarii dell'assicura- zione. Ma il ragionamento non regge. Ammesso pure ch~ gli -:secutori testamentari non abbiano diritti proprii Sul bem deHa sueeessione ehe amministrano, non ne segue punto ehe essi rappresentino le persone ehe, avendo defmitivamente ripudiata l'eredita, non ponno, vantare delle ragioni se non in virtil di un titolo indipendente dalla 101"0 qualita di eredi, e eioe come terze persone. Questi ({ esecutori » debbono piuttosto ritenersi rappresen- ~ti.anziche degli eredi ripudianti, della massa dere- litta, di eui essi curano gli interessi, e qualora, co me nel caso in esame, Ia suecessione sia da liquidarsi dal- l'ufficio dei fallimenti, questo ufficio e certamente l' organo 260 ~ Versicherungsvertragsrecht. N° 38. II!: ~-- ehe piiI si avvicina aHa funzione di esecutore 0 amminis- tratore di cui aHa polizza. Ora e affatto inammissibile ehe l'uffieio, i1 quale e istituzione statale e-agisce diret- tamente in forza della Iegge e non per incarico degli eredi, possa venir considerato come rappresentante di que- st'ultimi. Invano gli attori e con essi l'istanza cantonale adducono che a norma deI diritto illglese, ogni succes- sione sia devoluta dapprima agliesecutori testamentarii od amministratori delegati dalI'autorita, i quali avreb- bero poi l'obbligo di trasmetterla agli eredi. L'argomento non vale, anzitutto perche Ia causa e retta dal diritto svizzero: ed e poi anche inconcludente avvegnache, comunque, non serve a dimostrare l'assunto e eioe che questi esecutori deI diritto inglese rapprese~tino gli eredi ripudianti anziehe la massa ereditaria 0 gli interessi di. terzi nei confronti di una credita giacente. In queste condizioni e affatto indifferente ricercare quaIe sia stata l'intenzione deI de-cujus, costituendo l'assicurazione. Anche ammettendo che egli avesse inteso favorire i suoi discendenti diretti, la sua intenzione non e espressa nelle forme di Iegge (Ioro designazione come beneficiari) ed e quindi inefficace. Ne miglior conforto trova la- tesi degli attori nell'as- serzione che nessun diritto possa vantare la convenuta sull'importo del1a polizza per il fatto ehe, giuridicamente, esso non puo essere ritenuto parte deI patrimonio succes- sorale. Il diritto al versamento della somma assicurata, dicono gli attori, non nacque e non divenne esigibile se non colla morte deI de-cujus: non avendo quindi mai appartenuto alsuo patrimono, esso non potra neppure venir considerato come bene della sueeessione. Ma questa tesi - ehe invero e sostenuta da qualche autore (vedi ad es. per il diritto svizzero Curti-Forrer, il CCS, com- mento 1 all'art. 476), non e prevalente : essa e ripudiata dalla dottrina piiI autorevole (vedi sentenza deI Tri- bunale federale deI 19 gennaio 1894 nella causa Conradin contra Conradin, RU 20 p. 115 egli autori citati a pagina. -!ersicherungsvertragsrecht. N° 38. 2dl llö) e non tu accolta nemmeno dalla giurisprudenza di questacorte (RU 20 p.190e 191,31 II p. 80ece.), Ia quale ha costantemente ammesso ehe anche i diritti esigibili dopo la morte deI de-cujus e specialmente iI diritto all'as: sicurazione fanno parte deI suo patrimonio e quindi delI'asse ereditario e sono acquisiti dagli eredi, se ess1 hanno accettato la successione, eome eOntinuatori della persona deI defunto e non quali terze persone. Che tale sia anche il principio aecettato dal ces risulta in modo non dubbio dagli art. 476 e 529 i quali dispongono che le polizze di assicurazione sono da computarsi nella suecessione per il valore deI riscatto e soggiaciono all'a- zione di riduzione per pregiudizio della Iegittima nella misura di questo valore anche quando furono eostituite a favore di terzi; disposti questi ineomprensibili ove non si voglia ammettere ehe nel eoneetto della nostra Iegge i diritti seatenti da una polizza di assicurazione sulla vita fanno parte deI patrimonio suecessorale anche se esigibili solo dopo la morte dell'assicurato. A torto in fine gli appellanti rilevano la circostanza che fu a Ioro in carico che la Banca Popolare di Lugano procedette all'incasso. Il latto che, giacente la successione, gli eredi credettero poter compiere opera di amministrazione 0 gestione (che tale si appalesa il mandato da essi cOllferito aHa Banca) non vale punto a dimostrare che, ripudiata l'eredita, es si possano vantare un diritto qualsiasi sull'assicurazione, che fa parte della massa ereditaria. Parimente inconcludente e I'argomento ehe gli attori credono poter dedurre dalla summenzionata testimonianza deI rappresen- tante della Societa assicuratriee in Berna (eostituto WattenwyI). Occorre appena rilevare ehe l'opinione di un teste in eontroversia di diritto non ha valore ed e poi affatto indifferente eome la societa sia usa inter- pretare la cIausola in questione e in quale modo essa abbia creduto di dover agire onde tenersi sollevata da ogni responsabilita per la consegna dell'importo aHa_ '262 Eisenbahntransportrecht. No 39. Banca «per chi diritto.)} DeI resto, dalla citata testi- monianza non risulta ehe Ia societä avrebhe considerato gIi attori come beneficiari pur sapendo. ehe avessero ripudiato I'ereditä 0 intendessero farIo. Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia: L'appellazione e accolta. VIII. EISENBAHNTRANSPORTRECHT TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER

39. Arret de 1a. Ire seetion civile du ler juin1917 dans Ia cause Na.tura.l. Lecoultre et (Jie, S. A., contre Chemins de fer federa.ux et Fourchet, fils a.ine. 0 .. J. F. art. 56 et suiv. Recours -en reforme depose par un mter,:,enant au proces. - Convent. intern. de transport par chemms de fer, art. 15 et 16. Notion du destinataire de la march.andise et fixation du moment Oll l'expediteur ne peut p.lus dlsposer de ceIle-ci. - ~on application des regles spe- clale~ du contrat de transport par chemin de fer aux con- ventlOns relatives a l'usage de wagons speciaux n'appar- tenallt pas au transporteur. A. - Le 31 juillet 1914, un wagon citerne No 508370 c~nteIiant de Ia benzine et expedie par Ia Societe Colum- bm ä Cernavoda (Roumanie) ä Ia Societe anonyme Natu- ral, Le~oultre et Oe ä Geneve" arrivait dans Ia gare de cette :llle ; Ie lendemain, un autre wagon de meme mar- ehandlse portant Ie N° 502278 expedie par la Societe Saturne ä Buzan (Roumanie) arrivait ä la meme gare et pour les memes destinataires. Les Iettres de voiture qui Eisenbahntransportrecht. N° 39. 263 accompagnaient ces envois indiquaient qu'ils devaient etre reexpedies ä Fourehet fIls aine, a Lyon. La benzine contenue dans ces deux wagons fut requisitionnee par le Departement militaire fMeral selon Iettres adressees aux C.F.F. les 3 ef: 11 aout. La Societe Natural, Lecoultre et oe, a laquelle la lettre de voiture du premier wagon avait dejäete remise, l'a restituee aux C.F.F. contre rembour- sement des frais de transport qu'elle avait acquittes ; elle n'a jamais eu en main la leUre de voiture relative au deuxit~me wagon. Par lettres des 7 et 12 aout 1914, les demandeurs ont reclame aux C.F.F. le versement entre leurs mains de la valeur de Ia marchandise requisitionnee, et l'Etat-major de l'armee suisse a annonce le 31 octobre 1914 que Ie Serviee des transportseffectuerait ce paiement aux C.F.F. etant bien entendu que, sauf la substitution d'une somme d'argent ä la marchandise, la situation juridique des par- ties etait toujours celle existant lors de la requisition. Une somme de 10,571 fr. a ete effectivement versee aux defen- deurs acette epoque. B. - Par exploit du 28 novembre 1914 Ia Societe ano- nyme Natural, Lecoultre et oe a Geneve a intente action aux C.F.F. devant les tribunaux genevois en paiement de la dite somme avec interets et accessoires, comme contra valeur de la benzine qui eut du leur etre livree en qualite de destinataires des deux wagons-citernes requisitionnes ; elle a ensuite amplifie ses conclusions le 22 decembre de la meme annee en rec1amanten outre 680 fr. avec interet de droit pour Ioeation des deux wagons. Les defendeurs -ont conc1u ä. l'irrecevabilite et au mal fonde des conclu- sions des demandeurs, tout en se declarant prets a verser en m~ins de qui Justice connaitra la somme remise par I'Etat-major. Fourehet flls aine a Lyon est intervenu au proces le 10 mars 1915 en se pretendant proprietaire de la. marchandise expediee et en alleguant en outre que les deuxexpMitrices (les Societes Saturne et Colombia) lui avaient cecte leurs droits eventuels. Il a. produit, en effet, AS 43 II - 1917 18