Sachverhalt
In un'esecuzione promossa dalla Massa deI
fallimento della Banea eantonale ticinese in Bellinzona
eontro il comune di Biasea per l'esazione di 8765 fr.
ed aceessori, il debitore non feee apposizione e I'avviso
di pignoramento gli fu notifieato il 5 giugno per il
2 giugno 1917. In seguito, il pignoramento fu rinviato :
esso non ebbe luogo ehe il 15 giugno nel pome-
riggio, nella sala municipale, poscia ehe l'ufficiale ebbe
ad attendere due ore il vice-sindaeo sig. Silvio Rivera,
ehiamato appositamente. Il sindaeo non era presente
268
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ed il pignoramento venne eseguito sopra una somma
di 9600 fr., ehe tanto il viee-sindaco ehe l'esattore eomu-
nale rifiutarono di consegnare all'ufficio «(li Riviera):
essa non venne ritirata daU'ufficio se non il 21 seguente
dietro esplicita istanza deI ereditore. e coll'intervento
della forza pubblica.
B. -
Tanto contro il pignoramento 15 giugno ehe
contro il provvedimento succitato deI 21 giugno 1917
il debitore sollevo reclamo presso l'Autorita cantonale
di Vigilanza, so stenendo, in sostanza, che esso non era
stato avvisato deI pignoramentoeseguito il 15 giuguo.
Il debitore asserisce inoltre che il 15 giugno .Iu pignorata
somma non esistente, « ipotetica ed invisibile », perehe
in realta essa non si trovava nella cassa comunale e
ehe, deI resto, il Consiglio munieipale non aveva mai
avuto conoscenia, ne dell'esistenza deI debito, ne del-
l'esecuzione, motivi per cui esso domando in seguito
di essere ammesso a sollevare I'opposizione tardiva di
cui all'art. 77 LEF.
C. -
Con decisione deI 12 luglio l'Autorita cantonale
di Vigilanza respinse il reclamo basandosi sul rapporto
delI 'ufficio, secondo il quale il .pignoramento, avvisato
per i1 9 giugno, era stato rinviato ed istanza deI debitore,
il cui eonsiglio municipale aveva risolto .di pagare il
debito : ma che poi, avendo detto eonsiglio annullata
questa risoluzione, l'uffieio '« avverti in Munieipio ehe
»avrebbe proeeduto senz'altro al pignoramento I).
D. -
Da questa decisione il eomune di Biasca ricorre
al Tribunale federale eonehiudendo all'annullazione deI
pignoramento 15 giugno.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 -
Ornisssis.
20
-
A mente della giurisprudenza di questa Corte,
un pignoramento non preeeduto da regolare avviso e
viziato di annullabilita, quando in seguito a questa
irregolarita il debitore non lla potuto assistervi 0 farvisi
~1
I
I
und Konkurskammer. N' 54.
269
validamente rappresentare onde far valere la sue ragioni
(RU 35 I N° 40; ed. sep. 12 N0 11 e Ia sentenze ivi
cita~e.; . JA~GER, eommento 5 all'art. 90). Per quali
motiv! Il pIgnoramento, avvisato per il 9 giugno, non
ebbe luogo in quel giorno, eindifferente; sta in fatto
ehe esso fu rinviato e ehe, se I 'ufficio assevera di aver
in seguito avvertito verbalmente « in Municipio ehe
avrebbe proceduto senz'altro nei suoi incombenti I),
non e eonstatato a chi esso abbia dato quest'avviso,
ne ehe avesse indicato aHa persona, eui 10 diede, esatta-
mente il giorno e I'ora deI pignoramento, ehe venne
poi eseguito il 15. Ond'e ehe al pignoramento non assisle
il sindaeo deI eomune, ma solo il viee-sindaco, chiama-
tovi appositamente ed inaspettatamente.
In queste condizioni iI pignoramento non puo essere
mantenuto. Giusta l'art. 65 LEF, la notifica degli atti
esecutivi diretti contro un comune (dunque anclle di
un avviso di pignoramento) deve esser fatta al suo pre-
sidente, cioe al sindaco. Il sindaco e dunque la persona
ehe sola ha la facolta di rappresentare il comune nei
confronti di un ufficio di esecuzione e fallimenti : e se,
in virtiI della legge. l'avviso di pignoramento deve
essere notificato, per il cornune, al sindaco, ciö vuol dire
ehe la legge 10 considera come la sola persona ehe
abbia veste a rappresentarlo anche all'atto dell'ese-
euzione deI pign,oramento. E dunque dal sindaco e non
da aItra persona che l'ufficio deve recarsi per eseguire
un pignoramento contro un comune : un pignoramen.to
eseguito presso od in presenza di altri non puo quindi
eonsiderarsi valido. Che, in dati casi, il vice-sindaco
possa sostituire il sindaco nella rappresentanza deI
eomune non entra in linea di eonto 11el easo in esame
poiehe nella fattispeeie non'. si pretende nemmeno ch~
il viee-sindaco sia stato incaricato di ciö fare. Donde
segue che il pignoramento querelato deve venir annul-
lato. Vero e che, secondo l'art. 30 cu. 3 LEF, questa
Iegge non si appliea all'esecuzione forzata eontro Ull
2-;0
Entscheidungen der Schuldbetreibunga-
cOIliune • semprecche vi siano in proposito spe-ciaIi
»disposizioni eantonali.) Ma se tali speciali precetti
esistessero nel Cantone Ticino, sarebbe stato compito
delI' Autorita cantonale di Vigilanza di indicarle ed
essa l'avrebbe certamente fatto. Occorre dunque rite-
nere ehe speeiali disposti cantonali non. esistono e che
i comuni ticinesi siano sottoposti, in tema di esecuzione,
ai precetti comuni della LEF.
La Camera esecuzioni e fallimenti
pronuncia:
n ricorso e ammesso.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
54. Sentenza 11 ottobre 1917 nella causa Comun9 di Biasca.
Un pignoramento non preC€duto da regolare avviso e annul-
labile quando in seguito di questa irregolarita il debitore
non ha potuto assistervi 0 farvisi validamente rappresen-
tare. La notifica di atti esecutivi diretti contro un comune
dev'esser fatta al suo presidente (sindaco), il quale solo ha
veste per rappresentare il comune all'atto deI pignoramento.
Annullabilita di un pignoramento avvenuto senza regolare
avviso e solo in presenza deI vice-sindaco.
A. -
In un'esecuzione promossa dalla Massa deI
fallimento della Banea eantonale ticinese in Bellinzona
eontro il comune di Biasea per l'esazione di 8765 fr.
ed aceessori, il debitore non feee apposizione e I'avviso
di pignoramento gli fu notifieato il 5 giugno per il
2 giugno 1917. In seguito, il pignoramento fu rinviato :
esso non ebbe luogo ehe il 15 giugno nel pome-
riggio, nella sala municipale, poscia ehe l'ufficiale ebbe
ad attendere due ore il vice-sindaeo sig. Silvio Rivera,
ehiamato appositamente. Il sindaeo non era presente
268
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ed il pignoramento venne eseguito sopra una somma
di 9600 fr., ehe tanto il viee-sindaco ehe l'esattore eomu-
nale rifiutarono di consegnare all'ufficio «(li Riviera):
essa non venne ritirata daU'ufficio se non il 21 seguente
dietro esplicita istanza deI ereditore. e coll'intervento
della forza pubblica.
B. -
Tanto contro il pignoramento 15 giugno ehe
contro il provvedimento succitato deI 21 giugno 1917
il debitore sollevo reclamo presso l'Autorita cantonale
di Vigilanza, so stenendo, in sostanza, che esso non era
stato avvisato deI pignoramentoeseguito il 15 giuguo.
Il debitore asserisce inoltre che il 15 giugno .Iu pignorata
somma non esistente, « ipotetica ed invisibile », perehe
in realta essa non si trovava nella cassa comunale e
ehe, deI resto, il Consiglio munieipale non aveva mai
avuto conoscenia, ne dell'esistenza deI debito, ne del-
l'esecuzione, motivi per cui esso domando in seguito
di essere ammesso a sollevare I'opposizione tardiva di
cui all'art. 77 LEF.
C. -
Con decisione deI 12 luglio l'Autorita cantonale
di Vigilanza respinse il reclamo basandosi sul rapporto
delI 'ufficio, secondo il quale il .pignoramento, avvisato
per i1 9 giugno, era stato rinviato ed istanza deI debitore,
il cui eonsiglio municipale aveva risolto .di pagare il
debito : ma che poi, avendo detto eonsiglio annullata
questa risoluzione, l'uffieio '« avverti in Munieipio ehe
»avrebbe proeeduto senz'altro al pignoramento I).
D. -
Da questa decisione il eomune di Biasca ricorre
al Tribunale federale eonehiudendo all'annullazione deI
pignoramento 15 giugno.
Considerando in diritto:
10
-
Ornisssis.
20
-
A mente della giurisprudenza di questa Corte,
un pignoramento non preeeduto da regolare avviso e
viziato di annullabilita, quando in seguito a questa
irregolarita il debitore non lla potuto assistervi 0 farvisi
~1
I
I
und Konkurskammer. N' 54.
269
validamente rappresentare onde far valere la sue ragioni
(RU 35 I N° 40; ed. sep. 12 N0 11 e Ia sentenze ivi
cita~e.; . JA~GER, eommento 5 all'art. 90). Per quali
motiv! Il pIgnoramento, avvisato per il 9 giugno, non
ebbe luogo in quel giorno, eindifferente; sta in fatto
ehe esso fu rinviato e ehe, se I 'ufficio assevera di aver
in seguito avvertito verbalmente « in Municipio ehe
avrebbe proceduto senz'altro nei suoi incombenti I),
non e eonstatato a chi esso abbia dato quest'avviso,
ne ehe avesse indicato aHa persona, eui 10 diede, esatta-
mente il giorno e I'ora deI pignoramento, ehe venne
poi eseguito il 15. Ond'e ehe al pignoramento non assisle
il sindaeo deI eomune, ma solo il viee-sindaco, chiama-
tovi appositamente ed inaspettatamente.
In queste condizioni iI pignoramento non puo essere
mantenuto. Giusta l'art. 65 LEF, la notifica degli atti
esecutivi diretti contro un comune (dunque anclle di
un avviso di pignoramento) deve esser fatta al suo pre-
sidente, cioe al sindaco. Il sindaco e dunque la persona
ehe sola ha la facolta di rappresentare il comune nei
confronti di un ufficio di esecuzione e fallimenti : e se,
in virtiI della legge. l'avviso di pignoramento deve
essere notificato, per il cornune, al sindaco, ciö vuol dire
ehe la legge 10 considera come la sola persona ehe
abbia veste a rappresentarlo anche all'atto dell'ese-
euzione deI pign,oramento. E dunque dal sindaco e non
da aItra persona che l'ufficio deve recarsi per eseguire
un pignoramento contro un comune : un pignoramen.to
eseguito presso od in presenza di altri non puo quindi
eonsiderarsi valido. Che, in dati casi, il vice-sindaco
possa sostituire il sindaco nella rappresentanza deI
eomune non entra in linea di eonto 11el easo in esame
poiehe nella fattispeeie non'. si pretende nemmeno ch~
il viee-sindaco sia stato incaricato di ciö fare. Donde
segue che il pignoramento querelato deve venir annul-
lato. Vero e che, secondo l'art. 30 cu. 3 LEF, questa
Iegge non si appliea all'esecuzione forzata eontro Ull
2-;0
Entscheidungen der Schuldbetreibunga-
cOIliune • semprecche vi siano in proposito spe-ciaIi
»disposizioni eantonali.) Ma se tali speciali precetti
esistessero nel Cantone Ticino, sarebbe stato compito
delI' Autorita cantonale di Vigilanza di indicarle ed
essa l'avrebbe certamente fatto. Occorre dunque rite-
nere ehe speeiali disposti cantonali non. esistono e che
i comuni ticinesi siano sottoposti, in tema di esecuzione,
ai precetti comuni della LEF.
La Camera esecuzioni e fallimenti
pronuncia:
n ricorso e ammesso.