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43_III_267

BGE 43 III 267

Bundesgericht (BGE) ·III · 1917-10-11 · Italiano CH
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Sachverhalt

In un'esecuzione promossa dalla Massa deI

fallimento della Banea eantonale ticinese in Bellinzona

eontro il comune di Biasea per l'esazione di 8765 fr.

ed aceessori, il debitore non feee apposizione e I'avviso

di pignoramento gli fu notifieato il 5 giugno per il

2 giugno 1917. In seguito, il pignoramento fu rinviato :

esso non ebbe luogo ehe il 15 giugno nel pome-

riggio, nella sala municipale, poscia ehe l'ufficiale ebbe

ad attendere due ore il vice-sindaeo sig. Silvio Rivera,

ehiamato appositamente. Il sindaeo non era presente

268

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ed il pignoramento venne eseguito sopra una somma

di 9600 fr., ehe tanto il viee-sindaco ehe l'esattore eomu-

nale rifiutarono di consegnare all'ufficio «(li Riviera):

essa non venne ritirata daU'ufficio se non il 21 seguente

dietro esplicita istanza deI ereditore. e coll'intervento

della forza pubblica.

B. -

Tanto contro il pignoramento 15 giugno ehe

contro il provvedimento succitato deI 21 giugno 1917

il debitore sollevo reclamo presso l'Autorita cantonale

di Vigilanza, so stenendo, in sostanza, che esso non era

stato avvisato deI pignoramentoeseguito il 15 giuguo.

Il debitore asserisce inoltre che il 15 giugno .Iu pignorata

somma non esistente, « ipotetica ed invisibile », perehe

in realta essa non si trovava nella cassa comunale e

ehe, deI resto, il Consiglio munieipale non aveva mai

avuto conoscenia, ne dell'esistenza deI debito, ne del-

l'esecuzione, motivi per cui esso domando in seguito

di essere ammesso a sollevare I'opposizione tardiva di

cui all'art. 77 LEF.

C. -

Con decisione deI 12 luglio l'Autorita cantonale

di Vigilanza respinse il reclamo basandosi sul rapporto

delI 'ufficio, secondo il quale il .pignoramento, avvisato

per i1 9 giugno, era stato rinviato ed istanza deI debitore,

il cui eonsiglio municipale aveva risolto .di pagare il

debito : ma che poi, avendo detto eonsiglio annullata

questa risoluzione, l'uffieio '« avverti in Munieipio ehe

»avrebbe proeeduto senz'altro al pignoramento I).

D. -

Da questa decisione il eomune di Biasca ricorre

al Tribunale federale eonehiudendo all'annullazione deI

pignoramento 15 giugno.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 -

Ornisssis.

20

-

A mente della giurisprudenza di questa Corte,

un pignoramento non preeeduto da regolare avviso e

viziato di annullabilita, quando in seguito a questa

irregolarita il debitore non lla potuto assistervi 0 farvisi

~1

I

I

und Konkurskammer. N' 54.

269

validamente rappresentare onde far valere la sue ragioni

(RU 35 I N° 40; ed. sep. 12 N0 11 e Ia sentenze ivi

cita~e.; . JA~GER, eommento 5 all'art. 90). Per quali

motiv! Il pIgnoramento, avvisato per il 9 giugno, non

ebbe luogo in quel giorno, eindifferente; sta in fatto

ehe esso fu rinviato e ehe, se I 'ufficio assevera di aver

in seguito avvertito verbalmente « in Municipio ehe

avrebbe proceduto senz'altro nei suoi incombenti I),

non e eonstatato a chi esso abbia dato quest'avviso,

ne ehe avesse indicato aHa persona, eui 10 diede, esatta-

mente il giorno e I'ora deI pignoramento, ehe venne

poi eseguito il 15. Ond'e ehe al pignoramento non assisle

il sindaeo deI eomune, ma solo il viee-sindaco, chiama-

tovi appositamente ed inaspettatamente.

In queste condizioni iI pignoramento non puo essere

mantenuto. Giusta l'art. 65 LEF, la notifica degli atti

esecutivi diretti contro un comune (dunque anclle di

un avviso di pignoramento) deve esser fatta al suo pre-

sidente, cioe al sindaco. Il sindaco e dunque la persona

ehe sola ha la facolta di rappresentare il comune nei

confronti di un ufficio di esecuzione e fallimenti : e se,

in virtiI della legge. l'avviso di pignoramento deve

essere notificato, per il cornune, al sindaco, ciö vuol dire

ehe la legge 10 considera come la sola persona ehe

abbia veste a rappresentarlo anche all'atto dell'ese-

euzione deI pign,oramento. E dunque dal sindaco e non

da aItra persona che l'ufficio deve recarsi per eseguire

un pignoramento contro un comune : un pignoramen.to

eseguito presso od in presenza di altri non puo quindi

eonsiderarsi valido. Che, in dati casi, il vice-sindaco

possa sostituire il sindaco nella rappresentanza deI

eomune non entra in linea di eonto 11el easo in esame

poiehe nella fattispeeie non'. si pretende nemmeno ch~

il viee-sindaco sia stato incaricato di ciö fare. Donde

segue che il pignoramento querelato deve venir annul-

lato. Vero e che, secondo l'art. 30 cu. 3 LEF, questa

Iegge non si appliea all'esecuzione forzata eontro Ull

2-;0

Entscheidungen der Schuldbetreibunga-

cOIliune • semprecche vi siano in proposito spe-ciaIi

»disposizioni eantonali.) Ma se tali speciali precetti

esistessero nel Cantone Ticino, sarebbe stato compito

delI' Autorita cantonale di Vigilanza di indicarle ed

essa l'avrebbe certamente fatto. Occorre dunque rite-

nere ehe speeiali disposti cantonali non. esistono e che

i comuni ticinesi siano sottoposti, in tema di esecuzione,

ai precetti comuni della LEF.

La Camera esecuzioni e fallimenti

pronuncia:

n ricorso e ammesso.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

54. Sentenza 11 ottobre 1917 nella causa Comun9 di Biasca.

Un pignoramento non preC€duto da regolare avviso e annul-

labile quando in seguito di questa irregolarita il debitore

non ha potuto assistervi 0 farvisi validamente rappresen-

tare. La notifica di atti esecutivi diretti contro un comune

dev'esser fatta al suo presidente (sindaco), il quale solo ha

veste per rappresentare il comune all'atto deI pignoramento.

Annullabilita di un pignoramento avvenuto senza regolare

avviso e solo in presenza deI vice-sindaco.

A. -

In un'esecuzione promossa dalla Massa deI

fallimento della Banea eantonale ticinese in Bellinzona

eontro il comune di Biasea per l'esazione di 8765 fr.

ed aceessori, il debitore non feee apposizione e I'avviso

di pignoramento gli fu notifieato il 5 giugno per il

2 giugno 1917. In seguito, il pignoramento fu rinviato :

esso non ebbe luogo ehe il 15 giugno nel pome-

riggio, nella sala municipale, poscia ehe l'ufficiale ebbe

ad attendere due ore il vice-sindaeo sig. Silvio Rivera,

ehiamato appositamente. Il sindaeo non era presente

268

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ed il pignoramento venne eseguito sopra una somma

di 9600 fr., ehe tanto il viee-sindaco ehe l'esattore eomu-

nale rifiutarono di consegnare all'ufficio «(li Riviera):

essa non venne ritirata daU'ufficio se non il 21 seguente

dietro esplicita istanza deI ereditore. e coll'intervento

della forza pubblica.

B. -

Tanto contro il pignoramento 15 giugno ehe

contro il provvedimento succitato deI 21 giugno 1917

il debitore sollevo reclamo presso l'Autorita cantonale

di Vigilanza, so stenendo, in sostanza, che esso non era

stato avvisato deI pignoramentoeseguito il 15 giuguo.

Il debitore asserisce inoltre che il 15 giugno .Iu pignorata

somma non esistente, « ipotetica ed invisibile », perehe

in realta essa non si trovava nella cassa comunale e

ehe, deI resto, il Consiglio munieipale non aveva mai

avuto conoscenia, ne dell'esistenza deI debito, ne del-

l'esecuzione, motivi per cui esso domando in seguito

di essere ammesso a sollevare I'opposizione tardiva di

cui all'art. 77 LEF.

C. -

Con decisione deI 12 luglio l'Autorita cantonale

di Vigilanza respinse il reclamo basandosi sul rapporto

delI 'ufficio, secondo il quale il .pignoramento, avvisato

per i1 9 giugno, era stato rinviato ed istanza deI debitore,

il cui eonsiglio municipale aveva risolto .di pagare il

debito : ma che poi, avendo detto eonsiglio annullata

questa risoluzione, l'uffieio '« avverti in Munieipio ehe

»avrebbe proeeduto senz'altro al pignoramento I).

D. -

Da questa decisione il eomune di Biasca ricorre

al Tribunale federale eonehiudendo all'annullazione deI

pignoramento 15 giugno.

Considerando in diritto:

10

-

Ornisssis.

20

-

A mente della giurisprudenza di questa Corte,

un pignoramento non preeeduto da regolare avviso e

viziato di annullabilita, quando in seguito a questa

irregolarita il debitore non lla potuto assistervi 0 farvisi

~1

I

I

und Konkurskammer. N' 54.

269

validamente rappresentare onde far valere la sue ragioni

(RU 35 I N° 40; ed. sep. 12 N0 11 e Ia sentenze ivi

cita~e.; . JA~GER, eommento 5 all'art. 90). Per quali

motiv! Il pIgnoramento, avvisato per il 9 giugno, non

ebbe luogo in quel giorno, eindifferente; sta in fatto

ehe esso fu rinviato e ehe, se I 'ufficio assevera di aver

in seguito avvertito verbalmente « in Municipio ehe

avrebbe proceduto senz'altro nei suoi incombenti I),

non e eonstatato a chi esso abbia dato quest'avviso,

ne ehe avesse indicato aHa persona, eui 10 diede, esatta-

mente il giorno e I'ora deI pignoramento, ehe venne

poi eseguito il 15. Ond'e ehe al pignoramento non assisle

il sindaeo deI eomune, ma solo il viee-sindaco, chiama-

tovi appositamente ed inaspettatamente.

In queste condizioni iI pignoramento non puo essere

mantenuto. Giusta l'art. 65 LEF, la notifica degli atti

esecutivi diretti contro un comune (dunque anclle di

un avviso di pignoramento) deve esser fatta al suo pre-

sidente, cioe al sindaco. Il sindaco e dunque la persona

ehe sola ha la facolta di rappresentare il comune nei

confronti di un ufficio di esecuzione e fallimenti : e se,

in virtiI della legge. l'avviso di pignoramento deve

essere notificato, per il cornune, al sindaco, ciö vuol dire

ehe la legge 10 considera come la sola persona ehe

abbia veste a rappresentarlo anche all'atto dell'ese-

euzione deI pign,oramento. E dunque dal sindaco e non

da aItra persona che l'ufficio deve recarsi per eseguire

un pignoramento contro un comune : un pignoramen.to

eseguito presso od in presenza di altri non puo quindi

eonsiderarsi valido. Che, in dati casi, il vice-sindaco

possa sostituire il sindaco nella rappresentanza deI

eomune non entra in linea di eonto 11el easo in esame

poiehe nella fattispeeie non'. si pretende nemmeno ch~

il viee-sindaco sia stato incaricato di ciö fare. Donde

segue che il pignoramento querelato deve venir annul-

lato. Vero e che, secondo l'art. 30 cu. 3 LEF, questa

Iegge non si appliea all'esecuzione forzata eontro Ull

2-;0

Entscheidungen der Schuldbetreibunga-

cOIliune • semprecche vi siano in proposito spe-ciaIi

»disposizioni eantonali.) Ma se tali speciali precetti

esistessero nel Cantone Ticino, sarebbe stato compito

delI' Autorita cantonale di Vigilanza di indicarle ed

essa l'avrebbe certamente fatto. Occorre dunque rite-

nere ehe speeiali disposti cantonali non. esistono e che

i comuni ticinesi siano sottoposti, in tema di esecuzione,

ai precetti comuni della LEF.

La Camera esecuzioni e fallimenti

pronuncia:

n ricorso e ammesso.