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Sinne zugesprochen, dass die am 20. Juni 1911 an die
Beklagte erfolgte Abtretung der Forderung von 9000 Fr.,
faustpfandgesichert durch Bijouteriewaren im Werte von
ca. 9900 Fr., gegenüber der Klägerin ungültig erklärt
wird.
51. Sentenza. 27 giugno 1917 della. II lemone civile
nella causa Borrini, attore, contro Kassa Angelo Oriv.lli
figlio. convenuta.
In causa di contestazione della graduatoria a sens! del-
l'art. 250 LEF, U giudice non pud decidere di una pre-
tesa tendente a far qualiflcare un credito verso il fallito
come spesa di liquidazione giusta l'art. 262 aI. 1 LEF.
Il credito di un commissario di proroga per le sue presta-
zioni non e da considerarsi come spesa di liquidazione deI
susseguente. allimento, ne come credito priviIegiato giusta
l'art. 219 prima classe b. L. E. F.
A. -
II 13 marzo 19151'attore Prof. Francesco Borrini
in Lugano fu nominato commissario della proroga delle
esecuzioni ehe Ia Pretura di Lugano, come autorita di
concordato, aveva concessa aHa ditta Angelo Crivelli
figlio in Lugano in base al decreto federale 28 settembre
1914. La proroga non essendo stata rinnovata per una
seconda volta (eioe oltre un semestre) la ditta Crivelli
cadde nel 1916 in fallimentQ, nel quale Francesco Borrini
notifico un credito di 3700 fr. per le sue prestazioni come
commissario (vigilanza delI'azienda, controllo dei libri,
riordinamento deHa registrazione eec.) per il periodo dal
13 marzo al 31 dicembre 1915, domandando che fosse
collocato in sede privilegiata. Avendo l'amministrazione
deI fal1imento communicato il 10 luglio 1916 al creditore
ehe non riconosceva iI credito da lui vantato, questi
promosse entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 250
LEF causa a procedura accelerata contro la massa Crivelli,
colla quale domandava :
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10 Che H credito di 3700 fr. fosse iscritto in sede privi-
Iegiata quale spesa di liquidazione della massa Crivelli.
.
20 Subordinatamente : Che fosse iscritto per un semestre
(1800 fr.) in sede priviIegiata e per iI resto in va cIasse.o
« nella sua totaIitä. nella classe competente)}. A sufTraglO
di queste domande I'attore faceva capo all'art. 361 CO e
sosteneva che iI credito dovesse venir iscritto in anticIasse
perche concernente operazioni inerenti aHa liquidazion~
deI falIimento 0 per 10 me no in classe privilegiata per Il
semestre precedente alla dichiarazione deI fallimento
(art. 219 prima cIasse lett. b). Nel corso . delIa causa. l.e
parti convennero che, riservata Ia questione deI prlvl-
legio, il credito fosse tassato dal giudicie di primo grad~
(Pretore di Lugano, iu pari tempo autorita .di proroga c. dl
concordato), il quale, statuendo in scgmto sul me:'l~o
della causa, 10 fissö a 1500 fr. e l'ammise per Ia meta m
sede priviIegiiüa (prima cIasse), eonsiderando l'attore
comc impiegato deHa ditta a sel1si delI'art. 219 1a cIasse
lett. b LEF.
B. -
Colla denunziata sentenza deI 17 marzo 1917 il
Tribunale di Appello, al quale le parti hanno deferito il
giudizio di primo grado, ebbe a giudicare:
« All'attore e ric.onosciuto un compenso di 1500 fr. quale
»commissario della proroga generale delle esecuzioni
» accordata aHa ditta debitriee. § detto compenso deve
» prelevarsi sulle attivita fallimentari giusta l'art. 262
lemma primo LEF. »
C. -
Da questa sentenza Ia convenuta si appella al
Tribunale federale nei termini e modi di legge chiedendo
che il credito, riconosciuto per l'importo fissato da}
Pretore (1500 fr.), sia iscritto solo in Va cIasse.
D. -
L'attore conchiude domandando la eonferma dclla
sentenza querelata;
Considerulldo in diritto:
10 -
L'attuaIe azione, diretta contro iI rifiuto dell'am-
ministrazione deI fallimento Crivelli di iscrivere in gra-
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duatoria il credito notificato dall'attore, riveste indubbia-
mente il"earattere di azione di graduazione giusta l'art. 250
LEF. Essa ne ha Ie origini, perche e sorta in seguito aHa
comunicazione delI'amministrazione di non riconoscere
il credito vantato dall'attore: e ne riveste le forme,
perehe fu inti'odotta entro i 10 giorni dalIa pubblicazione
deI deposito deUa graduatoria di cui all'art. 250 LEF e fu
trattata coHa procedura accelerata ivi prevista, dietro
indicazione dell'attore stesso ehe chiama l'atto introdut-
tivo dell'istanza «petizione a proeedura accelerata~.
A questo concetto, ehe I'attore rettamente si faceva sulla
natura dell'azione, corrisponde iI modo in cui esso diede
opera a dimostrarne il fondamento, ovvio infatti essen-
do ehe se l'azione fosse stata concepita come procedimento
rivolto a far riconoscere al conto dell'attore il carattere di
spese « occasionate daHa liquidazione deI falIimento)
giusta l'art. 262 LEF, i fatti invocati nella petizione
(e consistenti, insomma, nel dire ehe aveva prestato
Ia sua opera aHa ditta CrivelIi, non nena fase deI
fallimento, ma in quella deHa proroga, opera ehe era
quindi compiuta all'apertura deI fallimento), sarebbero
stati senz' aItro inconcludenti. Tale azi.one sarebbe stata
inoltre intempestiva, perehe i 'provvedimenti inteniti a
determinare Ie spese e i debiti deHa massa cadono nella
fase deHa ripartizione (capo 6 deI titolo 70 LEF) e sono
di competenza, non deI giqdice, ma delle Autorita di
vigilanza (RU 37 pag.153 e seg.; ed. sep. 14 N° 10; 40 III
pag. 32 e seg.; sentenza 10 dicembre 1915, non pubblicata,
nelIa causa Zürcher Koch- und Heizungsapparate). Il
giudiee cantonale ha quindi errato ed ha anche sorpassate
le proprie attribuzioni statuendo sulla questione, se il
credito deIl'attore potesse venir considerato come spesa
di liquidazione e decidendo ehe esso, come tale, dovesse
venir preIevato dalle attivita fallimentari giusta l'art. 262
LEF. Questa questione e affatto estranea ad una contesa
di coIIocazione e ne eccede i Iimiti : ond'e ehe il giudice, .
ineompetente ratione materiae, avrebbe dovuto decli-
der Zivilkammern. No 5i.
narne d'ufficio l'esame di merito. Cio detto - e fatte eosi
le debite riserve sulle eompetenze dell'Autorita di Vigi-
lauza -
non torna superfluo. onde evitare ogni ulteriore
eontesa, l'osservare gia fin d'ora ehe, conformemente ai
principi adottati daHa suprema Autorita di Vigilanza nella
sentenza suecitata deI 10 dicembre 1915 neUa causa
Zürcher Koeh-
und Heizungsapparate, Ia querelata
decisione e indubbiamente infondata anche nel medto.
n eredito di eui si tratta trae le sue origini, non da un
contratto di lavoro a sensi degli art. 319 e seg., 361 CO,
ma da un mandato di diritto pubblico conferito all'attore
daHa eompetente autorita (Autorita dei concordati)
neH'interesse esc1usivo di chi ha chiesto Ia proroga, eioe
deHa debitrice. O1'a Ia mereede dovuta ad un mandatario
di diritto pubblico quale e il eommissario di proroga, non
ha nulla di comune con una spesa occasionata da! susse-
guente fallimento : essa deve piuttosto equipararsi al
risarcimento dovuto ad un ufficio di esecuzioni per prov-
vedimenti presi prima deI fallimento e ehe con esso non
stiano hl rapporto diretto (per es. : erezione di inventario
secondo l'art. 830 l'art. 283 LEF). In questi casi la legge
da al mandatario di diritto pubblico la possibilita di farsi
garantire il pagamellto dellefutureprestazioniesigendoper
esse adeguato anticipo daHa persona per Ia quale si deb-
bono prelldere. E ehe, nell'eventualita di una proroga
delle esecuzioni, questa persona sia il debitore ehe I'ha
ottelluta non e seriamente discutibile. Trattandosi quindi
di un debito deI fallito e non deHa massa, l'applieazione
dell'art. 262 e esc1usa. Indarno l'attore invoca in contrario
l'art. 85 deI regolamento 13 luglio 1911 per l'ammini-
strazione degli uffici di fallimento, secondo il quale l~
spese dell'inventario pubblico successorale a mente degh
art. 582 CCS e 234 LEF sono da eomputarsi tra le spese
dena susseguente liquidazione della successione ripudiata:
Aeeettando il disposto den'art. 85 si illtese d~r fo;za dl
legge ad un precetto da lungo tempo adottato dall Auto-
rita suprema di vigilanza (vedi Archivio 3 N° 138; RU
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ed. sep. 1 N0 30; 13 N° 43 *),in casi s p e e i a 1 i: esso
e di diritto singolare ed eccezionale, onde quell'Autoritä.
si e eostantemente rifiutata ad interpretario in senso
lato e quindi ad applicarl0 ad altri casi all'infuori di quello
tassativamente previsto. DeI resto, le ragioni ehe 10
motivano, non valgono nella fattispecie. Le spese causate
dall'allestimento di un inventario successorale giusta
l'art. 234 LEF possono a buon diritto venir considerate
come spese della susseguente Iiquidazione dell'ereditä.
neUe forme deI fallimento, perehe quell'inventario serve
anche di inventario della liquidazione e esonera quindi la
massa successorale da un provvedimento indispensabile.
Cio non vale per l'opera di un commissario di proroga, il
quale ha agito neU'esclusivo interesse deI debitore e Ia eui
opera (sorveglianza dell'azienda prima deI fallimento,
controllo dei libri, riordinamento della registrazione)
e intesa piuttosto aHa continuazione ehe aHa liquidazione
dell'azienda deI debitore e non puo quindi, se non forse
Iontanamente ed indirettamente, ridondare a vantaggio
della massa fallimentare.
20 -
Da queste considerazioni risulta aneora l'inam-
missibilitä. della tesi subordinata dell'attore tendente a
far iscrivere il suo credito nella.classe privilegiata delI'art.
219 classe prima b LEF. n commissario di proroga non e
commesso 0 impiegato deI fallito nel senso di quel disposto:
come fu detto, esso e mandatario di diritto pubblico, ehe
poteva far dipendere l'accettazione deI mandalo dal-
l'anticipo delle sue competenze : Ia sua posizione pUO
essere assimilata a quella di un commissario deI concor-
dato, per il quale pure non esiste privilegio. La ragione
dominante, per Ia quale Ia legge ha creduto di accordare
agli impiegati e commessi deI fallito il privilegio di cui
all'art. 219 (stato di dipendenza e soggezione ehe rende
10ro maiagevole l'esigere da} padrone regolare pagamento
della mereede ecc.), non vale per il commissario di proroga
o di concordato, il quale, non trovandosi in siffatti rap-
• Ed. gen. 24 I N° 68, ao I N° 83.
der Zivilkammern. N° 51.
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porti co. I de~it~re, non ha nes'sun motivo speciaIe per
astenerSl dalI eSIgere da esso, per iI tramite delI' autorita
che I'ha nominato, adeguata garanzia pelle sue future
'competenze; -
iI Tribunale federale
pronuncia:
. L'ap~l~o e ammesso e' annullata la querelata sentenza.
Vlen dlehiarato ehe il credito dell'attore deve essere
ammesso per l'importo di 1500 fr. nella quinta classe della
graduatoria della convenuta.
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