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43_III_252

BGE 43 III 252

Bundesgericht (BGE) · 1911-06-20 · Italiano CH
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252

Entscheidungen

Sinne zugesprochen, dass die am 20. Juni 1911 an die

Beklagte erfolgte Abtretung der Forderung von 9000 Fr.,

faustpfandgesichert durch Bijouteriewaren im Werte von

ca. 9900 Fr., gegenüber der Klägerin ungültig erklärt

wird.

51. Sentenza. 27 giugno 1917 della. II lemone civile

nella causa Borrini, attore, contro Kassa Angelo Oriv.lli

figlio. convenuta.

In causa di contestazione della graduatoria a sens! del-

l'art. 250 LEF, U giudice non pud decidere di una pre-

tesa tendente a far qualiflcare un credito verso il fallito

come spesa di liquidazione giusta l'art. 262 aI. 1 LEF.

Il credito di un commissario di proroga per le sue presta-

zioni non e da considerarsi come spesa di liquidazione deI

susseguente. allimento, ne come credito priviIegiato giusta

l'art. 219 prima classe b. L. E. F.

A. -

II 13 marzo 19151'attore Prof. Francesco Borrini

in Lugano fu nominato commissario della proroga delle

esecuzioni ehe Ia Pretura di Lugano, come autorita di

concordato, aveva concessa aHa ditta Angelo Crivelli

figlio in Lugano in base al decreto federale 28 settembre

1914. La proroga non essendo stata rinnovata per una

seconda volta (eioe oltre un semestre) la ditta Crivelli

cadde nel 1916 in fallimentQ, nel quale Francesco Borrini

notifico un credito di 3700 fr. per le sue prestazioni come

commissario (vigilanza delI'azienda, controllo dei libri,

riordinamento deHa registrazione eec.) per il periodo dal

13 marzo al 31 dicembre 1915, domandando che fosse

collocato in sede privilegiata. Avendo l'amministrazione

deI fal1imento communicato il 10 luglio 1916 al creditore

ehe non riconosceva iI credito da lui vantato, questi

promosse entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 250

LEF causa a procedura accelerata contro la massa Crivelli,

colla quale domandava :

der Zivilkammern. N° 51.

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10 Che H credito di 3700 fr. fosse iscritto in sede privi-

Iegiata quale spesa di liquidazione della massa Crivelli.

.

20 Subordinatamente : Che fosse iscritto per un semestre

(1800 fr.) in sede priviIegiata e per iI resto in va cIasse.o

« nella sua totaIitä. nella classe competente)}. A sufTraglO

di queste domande I'attore faceva capo all'art. 361 CO e

sosteneva che iI credito dovesse venir iscritto in anticIasse

perche concernente operazioni inerenti aHa liquidazion~

deI falIimento 0 per 10 me no in classe privilegiata per Il

semestre precedente alla dichiarazione deI fallimento

(art. 219 prima cIasse lett. b). Nel corso . delIa causa. l.e

parti convennero che, riservata Ia questione deI prlvl-

legio, il credito fosse tassato dal giudicie di primo grad~

(Pretore di Lugano, iu pari tempo autorita .di proroga c. dl

concordato), il quale, statuendo in scgmto sul me:'l~o

della causa, 10 fissö a 1500 fr. e l'ammise per Ia meta m

sede priviIegiiüa (prima cIasse), eonsiderando l'attore

comc impiegato deHa ditta a sel1si delI'art. 219 1a cIasse

lett. b LEF.

B. -

Colla denunziata sentenza deI 17 marzo 1917 il

Tribunale di Appello, al quale le parti hanno deferito il

giudizio di primo grado, ebbe a giudicare:

« All'attore e ric.onosciuto un compenso di 1500 fr. quale

»commissario della proroga generale delle esecuzioni

» accordata aHa ditta debitriee. § detto compenso deve

» prelevarsi sulle attivita fallimentari giusta l'art. 262

lemma primo LEF. »

C. -

Da questa sentenza Ia convenuta si appella al

Tribunale federale nei termini e modi di legge chiedendo

che il credito, riconosciuto per l'importo fissato da}

Pretore (1500 fr.), sia iscritto solo in Va cIasse.

D. -

L'attore conchiude domandando la eonferma dclla

sentenza querelata;

Considerulldo in diritto:

10 -

L'attuaIe azione, diretta contro iI rifiuto dell'am-

ministrazione deI fallimento Crivelli di iscrivere in gra-

Entscheidungen

duatoria il credito notificato dall'attore, riveste indubbia-

mente il"earattere di azione di graduazione giusta l'art. 250

LEF. Essa ne ha Ie origini, perche e sorta in seguito aHa

comunicazione delI'amministrazione di non riconoscere

il credito vantato dall'attore: e ne riveste le forme,

perehe fu inti'odotta entro i 10 giorni dalIa pubblicazione

deI deposito deUa graduatoria di cui all'art. 250 LEF e fu

trattata coHa procedura accelerata ivi prevista, dietro

indicazione dell'attore stesso ehe chiama l'atto introdut-

tivo dell'istanza «petizione a proeedura accelerata~.

A questo concetto, ehe I'attore rettamente si faceva sulla

natura dell'azione, corrisponde iI modo in cui esso diede

opera a dimostrarne il fondamento, ovvio infatti essen-

do ehe se l'azione fosse stata concepita come procedimento

rivolto a far riconoscere al conto dell'attore il carattere di

spese « occasionate daHa liquidazione deI falIimento)

giusta l'art. 262 LEF, i fatti invocati nella petizione

(e consistenti, insomma, nel dire ehe aveva prestato

Ia sua opera aHa ditta CrivelIi, non nena fase deI

fallimento, ma in quella deHa proroga, opera ehe era

quindi compiuta all'apertura deI fallimento), sarebbero

stati senz' aItro inconcludenti. Tale azi.one sarebbe stata

inoltre intempestiva, perehe i 'provvedimenti inteniti a

determinare Ie spese e i debiti deHa massa cadono nella

fase deHa ripartizione (capo 6 deI titolo 70 LEF) e sono

di competenza, non deI giqdice, ma delle Autorita di

vigilanza (RU 37 pag.153 e seg.; ed. sep. 14 N° 10; 40 III

pag. 32 e seg.; sentenza 10 dicembre 1915, non pubblicata,

nelIa causa Zürcher Koch- und Heizungsapparate). Il

giudiee cantonale ha quindi errato ed ha anche sorpassate

le proprie attribuzioni statuendo sulla questione, se il

credito deIl'attore potesse venir considerato come spesa

di liquidazione e decidendo ehe esso, come tale, dovesse

venir preIevato dalle attivita fallimentari giusta l'art. 262

LEF. Questa questione e affatto estranea ad una contesa

di coIIocazione e ne eccede i Iimiti : ond'e ehe il giudice, .

ineompetente ratione materiae, avrebbe dovuto decli-

der Zivilkammern. No 5i.

narne d'ufficio l'esame di merito. Cio detto - e fatte eosi

le debite riserve sulle eompetenze dell'Autorita di Vigi-

lauza -

non torna superfluo. onde evitare ogni ulteriore

eontesa, l'osservare gia fin d'ora ehe, conformemente ai

principi adottati daHa suprema Autorita di Vigilanza nella

sentenza suecitata deI 10 dicembre 1915 neUa causa

Zürcher Koeh-

und Heizungsapparate, Ia querelata

decisione e indubbiamente infondata anche nel medto.

n eredito di eui si tratta trae le sue origini, non da un

contratto di lavoro a sensi degli art. 319 e seg., 361 CO,

ma da un mandato di diritto pubblico conferito all'attore

daHa eompetente autorita (Autorita dei concordati)

neH'interesse esc1usivo di chi ha chiesto Ia proroga, eioe

deHa debitrice. O1'a Ia mereede dovuta ad un mandatario

di diritto pubblico quale e il eommissario di proroga, non

ha nulla di comune con una spesa occasionata da! susse-

guente fallimento : essa deve piuttosto equipararsi al

risarcimento dovuto ad un ufficio di esecuzioni per prov-

vedimenti presi prima deI fallimento e ehe con esso non

stiano hl rapporto diretto (per es. : erezione di inventario

secondo l'art. 830 l'art. 283 LEF). In questi casi la legge

da al mandatario di diritto pubblico la possibilita di farsi

garantire il pagamellto dellefutureprestazioniesigendoper

esse adeguato anticipo daHa persona per Ia quale si deb-

bono prelldere. E ehe, nell'eventualita di una proroga

delle esecuzioni, questa persona sia il debitore ehe I'ha

ottelluta non e seriamente discutibile. Trattandosi quindi

di un debito deI fallito e non deHa massa, l'applieazione

dell'art. 262 e esc1usa. Indarno l'attore invoca in contrario

l'art. 85 deI regolamento 13 luglio 1911 per l'ammini-

strazione degli uffici di fallimento, secondo il quale l~

spese dell'inventario pubblico successorale a mente degh

art. 582 CCS e 234 LEF sono da eomputarsi tra le spese

dena susseguente liquidazione della successione ripudiata:

Aeeettando il disposto den'art. 85 si illtese d~r fo;za dl

legge ad un precetto da lungo tempo adottato dall Auto-

rita suprema di vigilanza (vedi Archivio 3 N° 138; RU

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ed. sep. 1 N0 30; 13 N° 43 *),in casi s p e e i a 1 i: esso

e di diritto singolare ed eccezionale, onde quell'Autoritä.

si e eostantemente rifiutata ad interpretario in senso

lato e quindi ad applicarl0 ad altri casi all'infuori di quello

tassativamente previsto. DeI resto, le ragioni ehe 10

motivano, non valgono nella fattispecie. Le spese causate

dall'allestimento di un inventario successorale giusta

l'art. 234 LEF possono a buon diritto venir considerate

come spese della susseguente Iiquidazione dell'ereditä.

neUe forme deI fallimento, perehe quell'inventario serve

anche di inventario della liquidazione e esonera quindi la

massa successorale da un provvedimento indispensabile.

Cio non vale per l'opera di un commissario di proroga, il

quale ha agito neU'esclusivo interesse deI debitore e Ia eui

opera (sorveglianza dell'azienda prima deI fallimento,

controllo dei libri, riordinamento della registrazione)

e intesa piuttosto aHa continuazione ehe aHa liquidazione

dell'azienda deI debitore e non puo quindi, se non forse

Iontanamente ed indirettamente, ridondare a vantaggio

della massa fallimentare.

20 -

Da queste considerazioni risulta aneora l'inam-

missibilitä. della tesi subordinata dell'attore tendente a

far iscrivere il suo credito nella.classe privilegiata delI'art.

219 classe prima b LEF. n commissario di proroga non e

commesso 0 impiegato deI fallito nel senso di quel disposto:

come fu detto, esso e mandatario di diritto pubblico, ehe

poteva far dipendere l'accettazione deI mandalo dal-

l'anticipo delle sue competenze : Ia sua posizione pUO

essere assimilata a quella di un commissario deI concor-

dato, per il quale pure non esiste privilegio. La ragione

dominante, per Ia quale Ia legge ha creduto di accordare

agli impiegati e commessi deI fallito il privilegio di cui

all'art. 219 (stato di dipendenza e soggezione ehe rende

10ro maiagevole l'esigere da} padrone regolare pagamento

della mereede ecc.), non vale per il commissario di proroga

o di concordato, il quale, non trovandosi in siffatti rap-

• Ed. gen. 24 I N° 68, ao I N° 83.

der Zivilkammern. N° 51.

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porti co. I de~it~re, non ha nes'sun motivo speciaIe per

astenerSl dalI eSIgere da esso, per iI tramite delI' autorita

che I'ha nominato, adeguata garanzia pelle sue future

'competenze; -

iI Tribunale federale

pronuncia:

. L'ap~l~o e ammesso e' annullata la querelata sentenza.

Vlen dlehiarato ehe il credito dell'attore deve essere

ammesso per l'importo di 1500 fr. nella quinta classe della

graduatoria della convenuta.

-

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