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42_II_505

BGE 42 II 505

Bundesgericht (BGE) · 1916-05-24 · Deutsch CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Nel merito obbietta anzitutto la COHVelluta ehe, se anehe il credito dell'attrice fosse 8tato originariamentt' assistito da pegno immobiliare, questa garanzia sarebbe venuta a maneare dal momento ehe per esso {urollo rila- sciate delle eambiali e eosi il rapporto originario di diritto dvile garantito da ipoteea so:.tituito da rapporto pura- mente eambiario e ehirografario. Questa tesi e manifesta- mente erronea. A meute deU'art. 116 CO la stipulazione di un'obbligazione cambiaria non produee novazione dei credito preesistente «(salvo patto contrario I}, ehe Hel easo in esame nulla induce ad ammettere. La cireostanza invece ehe le cambiaIi precedettero la costituzione del- 1'ipoteea e ehe esse non furono ritirate, ma rinuovate mal- grado Ia eonsegna deUe obligazioni parziali, dimol'tra ehe nell'intento delle pm·ti gli effetti cambiari non Iurollo rilasciati pro soluto, sibbellc solvendi causa: essi nOIl dovevano dunque costituirt' eIlt' Ull mezzo di pagamenl0 non produttivo di novazione.

E. 3 Deeisiva invece per In sorte dclrappellaziollt' e

Ia circostanza ehe in favorc della ditta attrice e tuttor::.

. aeeesa l'ipoteea dei 15 novembre 1912, Ia cui validita HOH

fu neanehe impugnata, c ehe quest 'ipoteca, co me e paei-

fieo in atti, garantiva in origine Uil credito di 6000 fr.

Trattandosi eosi di un credito rislllt:mte dai registri fOIJ"7

diari a sensi delI'art. 246 LEF, l'amministrazione deI falli-

mento Rabhi aYrebbe dovuto iscrh'crlo d'ufficio nel piaJlo

di eolloeazioile, l'osservanza di queslo precetto non pr i-

vandola deI resLo deI diritto di nOH ammetterlo. ove (t'

fosse risuItato impugnabile ad onta dell'iscrizione. Ma a

favore di un diritto reale iscritto nel registro fondiario

sta la presunzione della sutt validitil (art. 937 e 9 ces;

WlEI.AND, i rliritti reaJi deI ces. nota 1 aU'art. 937) :

ObligatiOnenrecht. N° 77.

il ehe vale a (lire ehe il credito isctitto -

nel caso

'('onereto ammesso per l'importo originario di ?OOO' fr.

-

ed il diritto di, pegno debbono ritenersi validi fino'a

prova deI cOlllrario da fornirsi da ehi li contesta. Ora, 'äd

-inHrmare i diriUi risultanti dall'iscrizione in favore dell'at-

-iriee, Ia convenula. oltre all'eccezione di novazione so-

praccenllala, 11a sollevato due obbiezioni: ha contestato

iUlzitutto l'identita deI credito originario di 6000 fr. 'col

l~redito di 3000 rr. insinuato in graduatoria in base atIä

('::unbiale scaduia il 28 febbraio 1914, cd ha, 111 Secolldo

IHOgO, a(~campata l'estinzione deI eredito e con esso della

garanzia ipotecaria, desumendola dall'asserzioneche I'at-

lrice avesse restituito al debitore Rabbi Ie obbligazioni

IH1f7iali e aUribuelldo a questo preteso faUo presunzione

~Ii estillzio1l{' tlel erediLo r1w detti titoli erano destinati a

~aralltire,

a) L'infondatczza dellH prima ecceziOlte si appalesa

t j)sLocIH~ si (',onsideri ehe ne l'indicazione deHa causa di

Ull credHo Ilell'atto di insinuazione, ue i documcntf ehe

I'accompagnuno sono base irremovibile di un giudizio di

l'5raduazione (art. 232 df. 2e nole relative deI c6mmento

,bEGER) : ehe, deI rcsto, a11' in~inuazionc l'ath ice ha alle-

4a.lo un estratlo coneerncnte l'iscrizione ipotecaria dei

1;, novembre 1912 t'ehe, intim', data ]a presunziolle di

vülidita deI credito ipotecario, Ia sua identit:i con

'juello vantuto dalI'attrice nel fallimento deve venir

ammessa, almeno fintanto non sia dimostrato ehe,

:lll'infuori di quelli ehe diedero origille al ereditü garan-

lito da ipoteca, altri rapporti di diritto tra le parti

i:ncorsero ehe poterono dar luogo ad altro credito. Ora,

non solo tale prova IIOH fu raggiunta, ma llemmeno ten-

i ala: dana dcposizione deI teste Dressel c duUe lettere

"tesse di Rabbi deI 29 aprile e 25 maggio 1914, di poco

~i.nleriori al fallimento, risulLa inveee in modo evidente

~che il eredito notificato nel fallimento aItro non puö essere

~~he Ia parte rcstata illsoJuta di quello di 6000 fr. garantito

da ipoteca.

"

Obligatloneiirecht; NQ'77;

b) All'eccezione di estinzione vieH meno il fondamento

stessodi JaUo. I, testi (l\;Jarcacci e Ga~li). assuu~i a dimo-

strarlo de,pongono bensi eh~ Rabbi ebbe a Iar 101'0 allalog~~

diclrlarazioni e ehe essi videro aleune obligazionj nelle

sue mani : ma nOll S311HO sc fossern pr~eisamcntc quell~'

deU'attricc. E dunque inutlle esamillare se Ia nOll dimos-

rrata restituzione del1e obbligaziolli al fallilo avrcbbe

PfltutO, per se sola, produlTt' J'estinziollc deI lTcdito,

Da quer.te consideraziolli risulla ehe, inammissibih

('sscndo le eccezioni accampate dalla convenuta {'ünll'o hi

validita dell'iscrizionc ipotecarin, questa fa rede da soJa

dei' diritto di pegllo immobiliare in litigio c ehe, a dimos-

trame Ja consistenza, all'attrice non occorreva produrre

h? obJigazioni parziali, qnalunque He sia Ia natma ghlrj':'

dica,

,,

1.

- "\mmesso il pegllo immobiliare per i1 capitaledl

;iOOOfr. chiedesi, infine, se 10 si debba riconoseere aucbe

per le spese di 77 fr. e per gli inleressi insinuati. L'importa

delle spese non cssendo stato contcstato daHa COl1venu{ä

('he 10 ammise in V classe, l'estensione deI pegno in SUd

favorc deriva daIla leggi (art. 68 c 157 LEF e JAEGlm;

\:Ilmmcnto 1° ull'art. 219 LEF). Meno ovvia e la ques-

tione di sapere se il diriLlo di ipotceu l>i estenda anche

agli intercssi vantati dall'attrice, l'importo dei quali nOIl

fu contestnto. Il dubbio sorge daHa c.ireostanza ehe l'i~cri.l

ziotlc ipoteearia sulla qualc si basalto i diriU i di pegnu

dell'aUricc, non porta ehe snl eapitalc t'non indica se

t'SSO dovesse esserc fmUHero,

~on occo1'rc tnLtavia risolverc (LUCSUI delieala quc~­

hone (vedi art. 937 l~ 818 ces t'cOllferenzc deI professori-

HtJBEH sui diritti rt'ali p. 61) poiche e pacifieo in atti eht;

l'ipoteca in favorc dcll'attricc ganmtivu Ult credito di

6000 Ir.; qucsta somlllU C lUllgi dall'esscrc raggiunta.

anehc tCllcndo <:alcolo dcgli interessi inshlllati nel falli~

mt~nto Rabbi:

prnllUIlt'ia:

L'appellaziout' c accolta.

E. 3a L'infondatczza dellH prima ecceziOlte si appalesa t j)sLocIH~ si (',onsideri ehe ne l'indicazione deHa causa di Ull credHo Ilell'atto di insinuazione, ue i documcntf ehe I'accompagnuno sono base irremovibile di un giudizio di l'5raduazione (art. 232 df. 2e nole relative deI c6mmento,bEGER) : ehe, deI rcsto, a11' in~inuazionc l'ath ice ha alle- 4a.lo un estratlo coneerncnte l'iscrizione ipotecaria dei 1;, novembre 1912 t'ehe, intim', data ]a presunziolle di vülidita deI credito ipotecario, Ia sua identit:i con 'juello vantuto dalI'attrice nel fallimento deve venir ammessa, almeno fintanto non sia dimostrato ehe, :lll'infuori di quelli ehe diedero origille al ereditü garan- lito da ipoteca, altri rapporti di diritto tra le parti i:ncorsero ehe poterono dar luogo ad altro credito. Ora, non solo tale prova IIOH fu raggiunta, ma llemmeno ten- i ala: dana dcposizione deI teste Dressel c duUe lettere "tesse di Rabbi deI 29 aprile e 25 maggio 1914, di poco ~i.nleriori al fallimento, risulLa inveee in modo evidente ~che il eredito notificato nel fallimento aItro non puö essere ~~he Ia parte rcstata illsoJuta di quello di 6000 fr. garantito da ipoteca. " Obligatloneiirecht; NQ'77;

E. 3b All'eccezione di estinzione vieH meno il fondamento

stessodi JaUo. I, testi (l\;Jarcacci e Ga~li). assuu~i a dimo-

strarlo de,pongono bensi eh~ Rabbi ebbe a Iar 101'0 allalog~~

diclrlarazioni e ehe essi videro aleune obligazionj nelle

sue mani : ma nOll S311HO sc fossern pr~eisamcntc quell~'

deU'attricc. E dunque inutlle esamillare se Ia nOll dimos-

rrata restituzione del1e obbligaziolli al fallilo avrcbbe

PfltutO, per se sola, produlTt' J'estinziollc deI lTcdito,

Da quer.te consideraziolli risulla ehe, inammissibih

('sscndo le eccezioni accampate dalla convenuta {'ünll'o hi

validita dell'iscrizionc ipotecarin, questa fa rede da soJa

dei' diritto di pegllo immobiliare in litigio c ehe, a dimos-

trame Ja consistenza, all'attrice non occorreva produrre

h? obJigazioni parziali, qnalunque He sia Ia natma ghlrj':'

dica,

,,

1.

- "\mmesso il pegllo immobiliare per i1 capitaledl

;iOOOfr. chiedesi, infine, se 10 si debba riconoseere aucbe

per le spese di 77 fr. e per gli inleressi insinuati. L'importa

delle spese non cssendo stato contcstato daHa COl1venu{ä

('he 10 ammise in V classe, l'estensione deI pegno in SUd

favorc deriva daIla leggi (art. 68 c 157 LEF e JAEGlm;

\:Ilmmcnto 1° ull'art. 219 LEF). Meno ovvia e la ques-

tione di sapere se il diriLlo di ipotceu l>i estenda anche

agli intercssi vantati dall'attrice, l'importo dei quali nOIl

fu contestnto. Il dubbio sorge daHa c.ireostanza ehe l'i~cri.l

ziotlc ipoteearia sulla qualc si basalto i diriU i di pegnu

dell'aUricc, non porta ehe snl eapitalc t'non indica se

t'SSO dovesse esserc fmUHero,

~on occo1'rc tnLtavia risolverc (LUCSUI delieala quc~­

hone (vedi art. 937 l~ 818 ces t'cOllferenzc deI professori-

HtJBEH sui diritti rt'ali p. 61) poiche e pacifieo in atti eht;

l'ipoteca in favorc dcll'attricc ganmtivu Ult credito di

6000 Ir.; qucsta somlllU C lUllgi dall'esscrc raggiunta.

anehc tCllcndo <:alcolo dcgli interessi inshlllati nel falli~

mt~nto Rabbi:

prnllUIlt'ia:

L'appellaziout' c accolta.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

501

Obligationenr.echt. N0 76.

brochen hätte, nicht· aber, wenn die Erwartungen • .die

der Beklagte an die Schenkung knüpfte, sich nicht· E'Z,..

füllen.

:,:

2. -

Wenn aber auch angenommen werden wollte, es

liege eine Schenknng mit der Auflage an die KIägerfu

vor, die schwachsinnige Tochter des Beklagten zu pflegen..:

so müsste der Rückforderungsanspruch des Beklagten

doch aus den von der Vorinstanz genannten Gründen

abgewiesen werden. Diese Auflage konnte nur den Sinn

haben, dass die KIägerin in ihrer Eigenschaft als Ehe ..

fra u des Beklagten, neben ihm und nicht etwa an seiner

Stelle, diese Pflege auszuüben habe. Die Erfüllung dieser

Auflage ist nun allerdings durch die Scheidung der Ehe

der Parteien unmöglich geworden. Gemäss Art. 249

Ziff. 3 OR genügt jedoch die Tatsache allein, dass eine

Auflage nicht erfüllt wird, nicht zum Widerruf der Sehen·

kUllg, sondern es muss sich dabei um eine ungerecht.,

f t~ l't i g t e Nichterfüllung handeln, was hier nicht der

Fall ist. Zwar beruht dieSeheidung zunächst auf dem

freien 'Villensentschluss der Klägerin d. h. auf dem Von

ihr. gestellten Scheidungsbegehren. Allein nach dem

rechtskräftigen Scheidungsurteil der ersten Instanz· ist

der B e k 1 ag t e als der al~ der Zerrüttung der Ehe schul-

dige Teil erklärt und die Scheidung bezw. die Unmög":

1ichkeit der Erfüllung der Auflage durch .die Klägerin

daher von ihm und nicht von der Klägerin schuldhafter ..

weise herbeigeführt worden.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Solothurn vom 24. Mai 1916

bestätigt.

Obllgationenrecht. N° 77.

77~ Sentenza 18 ottobre 1916 della IIa sezione civlle

nella causa Akkumulatorenfabrik Oerlikon

. contra Massa. Rabbi.

:\ccordo deHc parti sul valorc deI I1tigio c sua influenza

süW appellabilita della causa. '- La stipulazionc di otibli~

gazione cambiaria non c per se stessa produttiva di

novazione .. -

Di fronte aregolare iscrizione a pubblico

registro iJ credito iscritto cd il diritto di pegno debbono

ritenersi validi fino a prova deI contrario. -

Art. :'9, al. 2

OG; 116 CO; 9 e n:n ces.

.{. -- Per garantire uu debito di 22000 fr. verso diversi

ereditori. Roberto Rabbi in Lugano costituiva ipotec~

sui suoi stabili, impianti elettriei ed aecessori siti in Isone

l'MedegIia eon brevetto notarile deI 25 ottobre 1912 nel

quäle sono indieati i creditori nominativamente eoll'am~

montare delloro credito. Il debito (prestito) fu diviso iu

ubligazioni parziali nominative di 500 fr. al 4% % ehe iI

debitore rimise ai suoi creditori in proporzione deI loro

:lVt~re : l'Akkul11ulatorenfabrik ne ricevette dodici (N° 21-

:~2), corrispOlldenti a 6000 fr. L'iscrizione delI' ipoteca

l'blfe luogo il 15 novembre 1912 : essa porta sul capitale

l'omplessivo di 22000 fr. e nOll fa menzione di interessL

i Jn impiegato della Akkumulatorenfabrik. certo Dressel.

assunto come teste, ebbe H dichiarare ehe il credito dell'at-

trjt~e. I)reesistcnte aU'emissione dei titoli. era in origine di

:-)900 fr.· per il quale il debitore aveva rilasciato delle

eümbiali ehe, insolute, venivano poi rillIlovate a sca-

denza. Al 28 llovembre 1913 i1 debito Rabbi era ridotto

a 3000 fr. per la qual somma il debitore rinnovo uua cam-

hiale a tre mesi (28 fcbbraio 1914), ehe poi cadde in pro-

ksto per maneallza di pagamento. Per questo importo

awndo la creditrice escusso il debitore in via ordinaria di

pignoramento, questi, COll leUere dei 29 aprile edel

25·maggio 1914 si lagnavadi questo modo di procedere~

preteridendo ehe Ia creditriee possedesse garanzia ipote-:-

caria per tutto l'importo di 6000 fr.

506

Obügationenreeht. N0 77.

B. -

Nel settembre 1914 intervenne il fallimento der

debitore e I'Akkumulatorenfabrik, ehe nell'esecu:ziolle

aveva ottenuto un certificato di earenza di ben i a mente

delI'art. 115 LEF, insinuava il credito di 3000 fr. cogli

interessi al 6 % dal 28 febbraio 1914 al giorno dei

fallimento e 77 fr. per spese di esecuzione, e reclamava

collocazione in sede ipotecaria, facendo capo all'effetto

cambiario e ad un estratto deI registro ipotecario COll-

cernente l'iscrizione deI 15 novembre 1912. L'aIll-

ministrazione deI fallimento ammetteva il credito solo

in V classe, contestando ehe Iosse assistito da pegno

ipotecario. Donde la petizione 6 giugno 1915 coUa

quale l'attriee domandava ehe la cOllvenuta Amminis-

trazione dei fallimento Rabbi avesse a colloeare iI suo

credito in alltielasse siccome garantito da ipoteca c,

subordinatamente, che Ie venisse concesso congruo ter-

mine per iniziare Ia procedura di ammortamento delle

obbligazioni parziali summentovate, gifl in suo possesso,

e ehe essa diehiarava di avere smarrite.

C. -- Con sentenza deI 19 maggio 1916 il Tribunale di

Appello deI Cantolle Tieino respingeva)a petizione, in

sostanza per il motivo ehe l'attriee non ha fornito la proya

ehe l'ipoteea eostituita a garanziä di uu eredito eomples-

sivo di 22000 fr. assistesse anche il credito di 3000 fr.,

derivante dalla eambialc.

D. -

Da questa sentellza l:attriee si appella al Tribu-

--nale federale eon appellazione motivata deI 15luglio 1 ~16.

La eonvenuta propone il rigetto deI rimedio.

11 Tribunale federale cOllsidemndo

in diritto:

1. -

L'appellante sostiene la competellza deI Tribu-

nale federale asserendo ehe il valore della causa superi

2000 fr. essendo il valore deI pegno in litigio di gran lunga

superiore a questa somma. La eonveuuta llonha conte~­

tato questa asserzione, ne la eompetenza di questa Corte.

Essendo eosi le parti d'aecordo eh<.' il yalore della causa

Obligatiollenrecht. ~o 77.

supera il limite per il quale l'appellazione e eoneessa,

questa eorte deve ritenersi eompetente, quantunque non

risulti dagli atti quale sarä il dividendo da attribuirsi ai

creditori di V classe, ehe dovrebbe venir dedotto dall'im-

porto di 3000 fr. (RU 42 II p. 78).

2. -

Nel merito obbietta anzitutto la COHVelluta ehe,

se anehe il credito dell'attrice fosse 8tato originariamentt'

assistito da pegno immobiliare, questa garanzia sarebbe

venuta a maneare dal momento ehe per esso {urollo rila-

sciate delle eambiali e eosi il rapporto originario di diritto

dvile garantito da ipoteea so:.tituito da rapporto pura-

mente eambiario e ehirografario. Questa tesi e manifesta-

mente erronea. A meute deU'art. 116 CO la stipulazione

di un'obbligazione cambiaria non produee novazione dei

credito preesistente «(salvo patto contrario I}, ehe Hel easo

in esame nulla induce ad ammettere. La cireostanza

invece ehe le cambiaIi precedettero la costituzione del-

1'ipoteea e ehe esse non furono ritirate, ma rinuovate mal-

grado Ia eonsegna deUe obligazioni parziali, dimol'tra ehe

nell'intento delle pm·ti gli effetti cambiari non Iurollo

rilasciati pro soluto, sibbellc solvendi causa: essi nOIl

dovevano dunque costituirt' eIlt' Ull mezzo di pagamenl0

non produttivo di novazione.

3. -

Deeisiva invece per In sorte dclrappellaziollt' e

Ia circostanza ehe in favorc della ditta attrice e tuttor::.

. aeeesa l'ipoteea dei 15 novembre 1912, Ia cui validita HOH

fu neanehe impugnata, c ehe quest 'ipoteca, co me e paei-

fieo in atti, garantiva in origine Uil credito di 6000 fr.

Trattandosi eosi di un credito rislllt:mte dai registri fOIJ"7

diari a sensi delI'art. 246 LEF, l'amministrazione deI falli-

mento Rabhi aYrebbe dovuto iscrh'crlo d'ufficio nel piaJlo

di eolloeazioile, l'osservanza di queslo precetto non pr i-

vandola deI resLo deI diritto di nOH ammetterlo. ove (t'

fosse risuItato impugnabile ad onta dell'iscrizione. Ma a

favore di un diritto reale iscritto nel registro fondiario

sta la presunzione della sutt validitil (art. 937 e 9 ces;

WlEI.AND, i rliritti reaJi deI ces. nota 1 aU'art. 937) :

ObligatiOnenrecht. N° 77.

il ehe vale a (lire ehe il credito isctitto -

nel caso

'('onereto ammesso per l'importo originario di ?OOO' fr.

-

ed il diritto di, pegno debbono ritenersi validi fino'a

prova deI cOlllrario da fornirsi da ehi li contesta. Ora, 'äd

-inHrmare i diriUi risultanti dall'iscrizione in favore dell'at-

-iriee, Ia convenula. oltre all'eccezione di novazione so-

praccenllala, 11a sollevato due obbiezioni: ha contestato

iUlzitutto l'identita deI credito originario di 6000 fr. 'col

l~redito di 3000 rr. insinuato in graduatoria in base atIä

('::unbiale scaduia il 28 febbraio 1914, cd ha, 111 Secolldo

IHOgO, a(~campata l'estinzione deI eredito e con esso della

garanzia ipotecaria, desumendola dall'asserzioneche I'at-

lrice avesse restituito al debitore Rabbi Ie obbligazioni

IH1f7iali e aUribuelldo a questo preteso faUo presunzione

~Ii estillzio1l{' tlel erediLo r1w detti titoli erano destinati a

~aralltire,

a) L'infondatczza dellH prima ecceziOlte si appalesa

t j)sLocIH~ si (',onsideri ehe ne l'indicazione deHa causa di

Ull credHo Ilell'atto di insinuazione, ue i documcntf ehe

I'accompagnuno sono base irremovibile di un giudizio di

l'5raduazione (art. 232 df. 2e nole relative deI c6mmento

,bEGER) : ehe, deI rcsto, a11' in~inuazionc l'ath ice ha alle-

4a.lo un estratlo coneerncnte l'iscrizione ipotecaria dei

1;, novembre 1912 t'ehe, intim', data ]a presunziolle di

vülidita deI credito ipotecario, Ia sua identit:i con

'juello vantuto dalI'attrice nel fallimento deve venir

ammessa, almeno fintanto non sia dimostrato ehe,

:lll'infuori di quelli ehe diedero origille al ereditü garan-

lito da ipoteca, altri rapporti di diritto tra le parti

i:ncorsero ehe poterono dar luogo ad altro credito. Ora,

non solo tale prova IIOH fu raggiunta, ma llemmeno ten-

i ala: dana dcposizione deI teste Dressel c duUe lettere

"tesse di Rabbi deI 29 aprile e 25 maggio 1914, di poco

~i.nleriori al fallimento, risulLa inveee in modo evidente

~che il eredito notificato nel fallimento aItro non puö essere

~~he Ia parte rcstata illsoJuta di quello di 6000 fr. garantito

da ipoteca.

"

Obligatloneiirecht; NQ'77;

b) All'eccezione di estinzione vieH meno il fondamento

stessodi JaUo. I, testi (l\;Jarcacci e Ga~li). assuu~i a dimo-

strarlo de,pongono bensi eh~ Rabbi ebbe a Iar 101'0 allalog~~

diclrlarazioni e ehe essi videro aleune obligazionj nelle

sue mani : ma nOll S311HO sc fossern pr~eisamcntc quell~'

deU'attricc. E dunque inutlle esamillare se Ia nOll dimos-

rrata restituzione del1e obbligaziolli al fallilo avrcbbe

PfltutO, per se sola, produlTt' J'estinziollc deI lTcdito,

Da quer.te consideraziolli risulla ehe, inammissibih

('sscndo le eccezioni accampate dalla convenuta {'ünll'o hi

validita dell'iscrizionc ipotecarin, questa fa rede da soJa

dei' diritto di pegllo immobiliare in litigio c ehe, a dimos-

trame Ja consistenza, all'attrice non occorreva produrre

h? obJigazioni parziali, qnalunque He sia Ia natma ghlrj':'

dica,

,,

1.

- "\mmesso il pegllo immobiliare per i1 capitaledl

;iOOOfr. chiedesi, infine, se 10 si debba riconoseere aucbe

per le spese di 77 fr. e per gli inleressi insinuati. L'importa

delle spese non cssendo stato contcstato daHa COl1venu{ä

('he 10 ammise in V classe, l'estensione deI pegno in SUd

favorc deriva daIla leggi (art. 68 c 157 LEF e JAEGlm;

\:Ilmmcnto 1° ull'art. 219 LEF). Meno ovvia e la ques-

tione di sapere se il diriLlo di ipotceu l>i estenda anche

agli intercssi vantati dall'attrice, l'importo dei quali nOIl

fu contestnto. Il dubbio sorge daHa c.ireostanza ehe l'i~cri.l

ziotlc ipoteearia sulla qualc si basalto i diriU i di pegnu

dell'aUricc, non porta ehe snl eapitalc t'non indica se

t'SSO dovesse esserc fmUHero,

~on occo1'rc tnLtavia risolverc (LUCSUI delieala quc~­

hone (vedi art. 937 l~ 818 ces t'cOllferenzc deI professori-

HtJBEH sui diritti rt'ali p. 61) poiche e pacifieo in atti eht;

l'ipoteca in favorc dcll'attricc ganmtivu Ult credito di

6000 Ir.; qucsta somlllU C lUllgi dall'esscrc raggiunta.

anehc tCllcndo <:alcolo dcgli interessi inshlllati nel falli~

mt~nto Rabbi:

prnllUIlt'ia:

L'appellaziout' c accolta.