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41_III_414

BGE 41 III 414

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Italiano CH
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~tlcheldungen der Schuldbetreibungs-

92. BentenD 10 iicembre 1916 in causa Donet! t OonaortL Competenza delle Autorita eantonali di Vigilanza non solo di annuUare una deliberazione della prima adunanza dei eredi. tori coDa quale fu istituita un'amministrazione speciale a sens I delI' art. 237 LEF. ma di ordinare ehe l' amministra. zione deI fallimento venga gerita daIl'Ufficio. - Facoltä. delle ;Autorita eantonali di Vigilanza di intervenire d'uffieio. A. - NeUa prima adunanza dei ereditori 28 settembre 1915 del fallimento della ditta Fratelli Be1lorini e Fra- telli Bernasconi, in Caslano, una proposta dell'avv. Mario Rusea in Lugano di affidare la liquidazione aU'Uffieio dei fallimenti di Lugano rimase eon 23 voti soccombente verso quella (adottata eon 46 voti) di incaricare della liquidazione una speciale amministrazione. L'amminstra- zione speciale riesei composta dall'avv. Basilio Donati in Lugano, Giuseppe Franzi . in Lugano e Bay-Bossi in Como. B. - Contro questa deeisione si aggravava l'avv. Mario Rusea per se equale rappresentante di altri 6 ereditori presso r Autorita eantonale di Vigilanza domandandone l'annullazione e chiedendo che rUfficio dei fallimenti fosse invitato ad indire altra riunione per procedere aUa no.- mina di un'amministrazione eomposta di una sola per- sona. Nel rieorso si allega ehe la poca importanza deI fallimento non giustifica l'istituzione di un'amministra- zione di tre membri e ehe provvedimento piil. adeguato aUe eireostanze sarebbe di affidare la liquidazione al- l'ufficio di Lugano. 11 ricorrente eritiea inoltre il modo con cui si formo Ja maggioranza ehe prese la decisione. Essa sarebbe stata composta di voti aecaparrati e di quelli di persone speeialmente interessatf. aUa scelta di un'ammi- nistrazione spec:ale. C. - Con decisione 150ttobre 1915 I'Autorita di vigi- lanza aeeolse il ricorso, annullö la querelata risoluzione dell'adunanza dei creditori e devolse l'amministrazione deI und ROllkur_ammer. N0 92. 416 faDimento all'ttfficio dei fallimenti di Lugano. Rivendi- cata per se la competenza di . annullare tall ri$Oluzioni quando esse si appalesano contrarie alle Iegge 0 non ade- guate aUe eircostanze e eonstatata la tendenza nei falli- menti deI Cantone di sostitnire un'amministrazione spe- ciale a quella ordinaria e di legge (uffieio dei fallimenti). tendenza nella maggior parte dei casi nociva agli interessi della massa, r Autorita di vigilanza aecerta ehe nel easo in esame la nomina di una speciale amministrazione non si giustifiea affatto, stantecche l'attivo fallimentare rag- giunge appena fr. 60,000 e le operazioni di liquidazione si ridueono al realizzo di immobili ed 81 riparto. Infine constata ehe difatti ci fu ineetta di voti e ehe uno dei liquidatori non pote contestare di essere patroeinatore in una grave questione contro la ditta fallita, ossia contra la massa dei ereditori. D. - Col presente rieorso 24 novembre 1915 Donati e consorti contestano anzitutto all'Autorita di vigilanza cantonale il diritto di sostituirsi aU'assemblea dei eredi- tori deeretando ehe l'amministrazione deve essere gerita daU'Uffieio dei falJim~ti ad eselusione di un'amministra- zione speciale. Essi pretendono inoltre ehe l' Autorita ha giudicato ultra petita e sorpassate cosi le sue eompetenze perehe Rusea e consorti non le avevano chiesto di eosti- tuire l'amministrazione speeiale eoll'Uffieio, ma solo la destituzione di quella nominata e la scelta di una nuova amministrazione composta da un solo amministratore. Infine i rieorrenti danno opera f dimostrare ehe la riso- luzione querelata e eonfonne alle eircostanze. ehe non vi fu iJlecita ineetta di voti e che Je persone seelte non sono incompatibili eolla cariea eui furono nominate. Considerando in diritto: 10 - A torto i ricorrenti sostengono ehe se l' Autorita di vigilanza ha il diritto di annullare una decisione del- I' assemblea dei creditori colla quale venne istituita una amministrazione fallimentare speciale. non le spetta la Entscheidungen der Scbllldbetreibungs- faeolta di sostituirsi all'assemblea &tessa e di deeretare ehe iI fallimento debba venir amministrate dall'Ufficio.

• Gia il Consiglio federale nella qualita ehe gli competeva di Autorita di vigilanza in materia di esecuzioni e falU- menti ha accettata l'opinione opposta (decisione 17 no- vembre 1893 nell'affare Berthier, Arehivio III N° 28). Ed il Tribunale federale ha eostantemente ammesso ehe le deeisioni della prima assemblea dei ereditori coJIe quali fu nominata una amministrazione speeiale, pos- SOIlO venir impugnate con gravame ai sensi dell'art. 17 LEF presso l'Autorita eantonale di vigilanza e che queste Autorita hanno il diritto di annullarle quand' esse siano irregolari 0 ingiustifieate (RU 24 p. 521, 27 I p. 382, 31 I p. 742; sentenza deI Tribunale federaie 13 novembre 1915 nella causa Rusca;- JiEGER, Comm. III a ed., oss. 7 all'art. 237 *). La restrizione surriferita delle attribuzioni delle Autorita cantonali di vigilanza non trova appoggio nella legge. La risoluzione delI' assemblea dei ereditori colla quale essa affida la liquidazione di un fallimento ad amministrazione speeiale e, per se stessa ed indipendente- mente dalla scelta delle persone a questa carica, un prov- vedimento ehe, eome tale, puo essere non giustificato dalle circostanze 0 non eonforme agli in(eressi della massa. Ora, rart. 239 LEF da ad ogni creditore il diritto di aggravarsi contro tutte le decisioni indistintamente dell'assemblea ed in questo diritto risiede unß garanzia di legge ehe la minoranza dei creditori non abbia a sub ire la legge della maggioranza quand' essa e eontraria agli interessi comuni. Indarno si obbietta ehe la facolta di affidare la liquida- zione ad amministrazione speciale e un diritto aequisito delI'assemblea dei creditori : essa non e una persona giu- ridica cui possono spettare dei diritti nel vero sense deUa parola, sibbene un organo di liquidazione al quale la legge eoncede, non dei diritti propriamente detti, ma delle attri- buzioni aUo scopo di meglio ordinare 0 sorvegliare il rego- lare andamento diuna liquidazione; attribuzioni ehe, per

* Ed. spec. 1 p. 253, " p. 146, 8 p. 288. 41'1 il fine stesso per cui furono date, devono cessare quando il loro esercizio sia contrario agli interessi della massa: E di questi interessl none giudice in· ultima istanza Ia .maggioranza q~i creditori, sibbene, per il preciso .disposto .dell' art, 239 (vedi anche 8rt. i3 LEF), l' AutoritA di vigi- lanza. . Nel caso in esame l' Autorita cantonale di vigilanza ha accertato ehe la nomina di una speciale amministrazione nDn e giustificata. Questa deeisione - e quindi anehe gli appunti ehe i ricorrenti le muovono - sfuggono all'apprez- zazione di questa Corte perehe Ia questione di sapere se un provvedimento sia conforme alle eireostanze e ques- tione di apprezzamento dei fatti della causa che non e sindacabile da questa Corte (art. 17 e 19 LEF).

- 2° - Anche il rimprovero ehe l' Autorita di vigilanza ha giudieato ultra petita e cosi ecceduto dalle sue eom- petenze e ingiustifieato in fatto e infondato in diritto. I ricorrenti presso l' Autorita cantonale di vigilanzo hanno Bostenuto ne i m 0 t i vi de1 rieorso, ehe nelle circostanze della specie l' u f f i ci 0 presenta garanzie maggiori di un'amministrazione speeiale per la eorretta liquidazione dei fallimento. DeI reste l' Autorita di vigilanza sarebbe stata competente ad intervenire com' essa feee anche senza formale proposta· da parte degli interessati (art. 13 LEF; art. 43 deI regolamento 13 luglio 1911 sull'amministra- zione degli Uffiei dei falliment i ; JiEGER, IIla ed. oss. 1 a all'art. 13 e le sentenze ivi eitate). Pronuncia: Il ricorso e respinto.