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2_I_109

BGE 2 I 109

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Italiano CH
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Competenzüberschreitungen kantonaler Behoorden. No !l7 u. 28.

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28. Sentenza del5 Febbrajo 1876, nella causa Cheda,.

a) Dietro rielamo sporto da diversi eittadini di Maggia e

in applieazione dell'arto 6 della Legge civile-eeclesiastiea

deI 24 maggio 1855, il Consiglio di Stato deI Cantone Tieino

pronuneiava- eon Deereto 23 Iuglio 1874 -

Ia revoea

deI placet aeeordato al prete Giosue Maggini, parroeo di

Maggia.

b) Il Sacerdote revoeato se ne aggravava al Gran Consi-

glio, il quale -

neUa sua Seduta deI 28 novembre 1874 -

dichiarava pe ra « infondato il Rieorso e confermato il Decreto

Governativo. »

c) Avendo poscia il eurato Maggini rinnovato il di lni

gravame appo il nuovo Gran Consiglio -

sorlo dai Comizj

deI 2'1 febbrajo 1875, -

quest'ultimo adottava, aH'epoea

della discussione sulla Gestione « ramo Intcrni e Culto, ~

nella sua Tornata dei 5 maggio '1875, la proposta deHa

Commissione delta Geslione tendente a far risolvere:

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CI. ehe füsse da ritenersi abrogato, per virlu dell'entrata in

'l. vigore deI nuovo Codice peuale, e segnatamente alle

« Disposizioni ehe si eontengono nel capo V, Sezione II7

(Titolo III dei medesimo, l'artieolo 6° della Legge 24 maggio

« 1855, » -

Ho « non essere riehiesto nei easi eontemplati

« daH'artieolo 2° di detta Legge il plaeito governativo. »

d) eon Ufficio 22 maggio 1855, il Gran Consiglio Tieinese

avvisava il Consiglio di Stato, ehe la revoea deI plaeito in

octio deI parroco Maggini, e la interdizione fattagli di eSer-

eitare ogni funzione eeclesiastiea neUa periferia deI Cireolo

di Maggia, dovevano essere ritenute eome non efficaci e non

operative. n ripetuto üfficio riservava d'altronde al Consiglio

di Stato, ove sussistessero abusi di ministero, la facolta di

far segtüre il proeedimento giudiziario.

e) E appunto da quest'ultima Risoluzione dei Potere legis-.

lativo, ehe i Rieorrenti si aggravarono, eon Memoriale

31 maggio 1875, al Consiglio federale; Memoriale, ehe fu

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III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

poi trasmesso eon Uffieio deI 16 giugno successivo -

al

Tribunale federale, essendo questa Autorita, a termini

deU'arto 59 della Legge sulla organizzazione giudiziaria

federale, la sola eompetente a giudieare dell'oggetto in

queslione.

.

I Rieorrenti vedono nella Deeisione 22 maggio 1875 deI

Gran Consiglio Tieinese una . violazione deUa Costituzione

cantonaIe, e invocano a sostegno di questa loro affermazione

1e eonsiderazioni seguenti :

« La prima Deeisione deI Gran Consiglio -

risguardante

« la revoca deI placito aceordato al parroeo Maggini - e

« definitiva ed ha forza di Legge. Essa fu vinla entro i

~ limiti delle competenze costituzionali di questa Autorita.

« La sua annullazione per opera di un Gran Consiglio eletto

« solo posteriormente cosLituisee di conseguenza una flagrante

« restrizione dei diritti eostituzionali spettanti al cessato

« Gran Consiglio, e quindi un'aperta violazione deI Patto

(j. cantonale;

« La diehiarazione deI Gran Consiglio attuale : essere

• l'arto 6 delta Legge 24 maggio 1855 abrogato per il faUo

« dell'entrata in vigore deUe disposizioni contenute agli

« arto 135 e suceessivi deI Codice Penale deI 1873, non e

« altro -

al postutto -

che una interpretazione auteniica

« della Legge. Ora7 una simile interpretazione non puo rite-

« nersi per aUlorizzata e valida, a 'sensi di Legge, se non

« quando essa proeeda daU'.iniziativa deI Consiglio di Stato

« e sia stata messa in discussione pel corso di due sessioni

« ordinarie deI Gran Consiglio.

CI. L'interpretazione autentica, {li eui si tratta nel fattispecie,

« non soddisfa invece ne all'una ne all'allra di quesle due

« condizioni. Di la dunque una seconda violazione della

« Costituzione Cantonale, non essendo stato che in seguito

« alla ridetta interpretazione ch'ei fu possibile al Gran Con-

« siglio di annullare 1a revoca dei placito al parroco l\1aggini.

f) Nel suo Allegato di Hisposta, in data 19 gennajo 1876,

il Gran Consiglio Ticinese, parlando per l'organo deI suo

/,

Competenzüberschreilungen kantonaler Behrerden. No 28.

iH

Presidente, diehiara di non ammettere la competenza deI

'Tribunale federale in materia, se non in quanta il (jaso con-

Consiglio costituiscano, 0 meno, una

violazione della Costituzione eantonale Ticinese:

'

2. I Rieorrenti opinano ehe una siffatta :iolazlOne ~Ia stata

infatti commessa dal nuovO Gran Consigho, ed anZI da un

doppio punto di vista, eioe

.,'

a) eol faUo della interpretazione autentIea. eh ess,? dlede

aHa Legge civile -

ecclesiastica deI 24 magglO 185?" e

b) col fatto delta reintegrazione dei, par~oco MagglUl nelle

sue funzioni, reintegrazione pronunclata m urto aHa cosa

giudieata e ai diritti costituzionali dei precedente Gran

Consialio e dei eittadini.

3 Per ciö che riguarda la prima di queste aceuse..

a) La Costituzione dei Cantone Ticino .non

eont~ene

alcun articolo speciale ehe si riferisca alla mte~pretazIO~e

autentica delle Leggi. Anche supponendo ehe SI possa fl-

guardare la Decisione dei 5 maggio 1875 come un DeGre~o

legislativo, non ne segue anco.ra ch'.ella sia stata ~r~8a In

to e violazione della CostituzlOne nformata deI

~8t>5, l~

~~ale ultima fa dipendere la validit~ delle Le~gl e .de~

Decreti dalla loro acceltazione in segmto a due dlSCUSSlOUl

Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 28.

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ehe abbiano avuto luogo in due sessioni ordinarie. Nulla

prova, infatti, ehe il Gran Consiglio non vorra sottoporre,

al easo, la ridetta sua Risoluzione ad una seconda Iettnra,

a termini della precitata disposizione costituzionale.

b) Quantunque il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino

sia stato egli stesso direttamente colpito, per opera della

querelata Risoluzione deI Gran Consiglio, nel suo diritto di

revoca deI placitoagli ecclesiastici, pure non mosse alcun

riclamo da parte sua contro la Risoluzione medesima;

c) La Decisione contro eui mira il Ricorso Cheda e Con-

sorti non viola di eonseguenza nessuna fra le disposizioni

della Costituzione Ticinese, e non ispetta dei resto al Tribu-

nale federale di esaminare se codesta Decisione implichi, 0

meno, la violazione di altri disposti legislativi in vigore nel

Cantone Ticino.

4. In punto al secondo gravame dei Ricorrenti,

La reintegrazione dei Curato Maggini nelle sue funzioni

parrocchiali non puö essere considerata come fatta in vioIa-

zione dei diritti eostituzionali dei precedente Gran Consiglio,

atteso ehe eodesta Autorita aveva gia cessato di esercitare

le sue aUribuzioni costituzionali ed era stata sostituita da un

nuovo Corpo, a eui solo spettava nel Cantone, a tenore

dell'arto 24 della vigente Costituzione, il potere sovrano.

Ma questa reintegrazione non viola neppure i diritti costi-

tuzionali dei eittadini. E valga il vero, La revoca deI piacito

accordato al parroco fMaggini, -

revoea emanante da una

decisione amministrativa e di polizia -

non ebbe faeolta

ne di ereare in alcun cittadino dei diritti costituzionali qua-

lunque, ne di rivestire della cosa giudieata l'Autorita ehe la

pronunciava, per diventare cosi ella stessa, eome si pretende,

definitiva e irrevocabile, Ammettere una siffatta eonseguenza

sarebbe infliggere il piu grave intacco alle attribuzioni dei

Poteri deHo Stato. Purche restino entro i Iimiti segnati dalla

Costituzione e dalle Leggi, le Autorita hanno sempre il

diritto di prendere tutte quelle Huove Dec.isioni ehe loro

sembreranno vantaggiose per la Nazione ed utili aHa buona

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III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

amministrazione degli affari cantonali, senza punto preoccu-

parsi di altre circostanze. L'Autorita della cosa giudicata non

e. ammessa che in materia di diritti privati; gli e pero certo

ed evidente, che una quistione di plaeito ecclesiastico non

ha potuto creare akun diritto privato in favore di quei eitta-

dini di Maggia, i quali ricorrono contro la Deeisione deI

Gran Consiglio presa nel Maggio 1875. I Ricorrenti si limi-

ta no deI resto essi medesimi ad allegare in modo assai

generico e vago ehe i loro diritti costituzionali furono lesi,

e tutto cio senza addurre aIcuna prova e senza citare alcun

disposto deUa Costituzione.

Il Tribunale Federale

dichiara e pronuncia:

Il Ricorso interposto da Giovan Battista Cheda e ConsOI'ti

contro le Decisioni prese dal Gran Consiglio deI Cantone

Ticino, addi 5 e 22 maggio 1875, in punto aHa revoca deI

placito al parroco Giosue Maggini, e respinto nel senso dei

suesposti Considerandi.