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148 Entscheidungen der SChuldbetreibungs- genommen, für weld)e tein lRetenttonßred)t Befte~e. :i:la$ au ent. fd)eiben fet aber nid)t bie I!tufitd)t$oeljörbe auftänbtg, fonbem e~ ~aoe gemä~ I!trt. 155, oeaw. 106 ff. be~ .?SetreiOuttg~gefe~e~ b(t~ @tnfprud)§;i.lerfaljren ftatt3uj1nben, ttlerd)e~ i.lom .?Setretoung~(Unt, ci.lentueU burd) I!tnjej?ung i.lon g;rtjten aur gerid)tlid)en Stlage, burd)aufüljren fei. :i:lemgemäfj wurbe mit @ntfd)eib Mm 29. ~o. i.lemoer 1898 b(l~ .?SetretBung~amt angettltefen, b(l~ genannte merfaljren etnauleiten. IIL @egen biefen @ntid)eib erljoB namen$ be~ ($;. q3recour Dr. ?ffii~ig lRefur~ Beim ~unbe§;gertd)t. @r mad)t geHenb, ba~ ~in. f'Prud)~berfaljren jei fd)on aBgewid'eIt ttlorben, unb eß ljaBe teinen formato oggetto di un istrumento di compera fra il ereditore procedente e gli eredi· di Stefano Lessi. .M:a il curatore di uno dei eoeredi, e precisamente deI prefato Lessi Giuseppe, avendo negato Ia propria ratifiea al contratto, il compratore Lessi Zefferino dichiarava, in data 3 aprile 1897, di riconoscere l'invalidita della vendita per cio ehe riguardava Ia quota parte indivisa spettante al Lessi Giu- seppe. Ora nell'eseeuzione dipendente dal preeetto eseeutivo N° 3341 essendosi realizzata un'eeeedenz3, Ia stessa venne pignorata con atto deI 9 agosto 1897, unitamente ad altre eeeedenze e erediti deI debitore, a favore dell'eseeuzione ini· ziata posteriormente il 9 maggio 1897. Cib nondimeno Ia liqui- dazione di queste eeeedenze e erediti Iasciava il creditore aHo seo perto per una somma di fr. 2085.11. Il ereditore, in- formato verso Ia fine di novembre 1897 ehe il debitore dispo- neva aneora di aIcuni altri beni pignorabili (aleuni mobili e la meta di una seiva), rinuneiava pel momento ad un pignoramento suppletorio, in vista dell'esiguita deI valore che ne avrebbe potuto ricavare. Se non ehe piu tardi, avendogli il curatore di Lessi Giuseppe promosso un'azione di rivendicazione per gli intieri beni formanti oggetto deI contratto 25 maggio 1895, e nel eorso della causa essendosi il eonvenuto persuaso, a quanta afferma egli stesso, ehe Ia quota parte spettante a Lessi Giuseppe era superiore ai tre deeimi pignorati e reaIiz- zati nell'eseeuzione N° 3341, esso ehiese, con istanza dei 3 ottobre 1898, ehe fosse pignorata, oltre ai pochi mobili ed alla selva di cui sopra, anche Ia parte indivisa ed indetermi- nata che potesse ancora spettare al debitore sugli stabili rivendicati. Tale istanza venne ammessa perb dall'Ufficio solo per cio che eoncerne i mobili e Ia selva. Per cib che riguarda invece l'interessenza deI debitore sugli stabili in questione, l'Uffieio si rifiuto di procedere al pignoramento, allegando che i beni suddetti si trovavano inseritti all'estimo non a nome deI debitore, ma dei creditori preeedenti. Questo modo di ve:lere venne confirmato anehe dal Presidente deI Tribunale di Bellinzona, quale Autorita inferiore di vigilanza. Dalla quale risoluzione avendo il creditore ricorso aH' Autorita ean- und Konkurskammer N° 26. 151 tonale superiore di vigilanza, questa con decreto deI 21 di- cembre 1898 mantenne Ia soluzione accettata dall'Ufficio per le ragioni segllenti: La domanda dell'istante tende a far pignorare delle ragioni indivise, senza specificare quanta e quali esse siano. Ora non e ammissibile tale modo di procedere, inquantoebe per far consumare un atto di pignoramento occorre stabilire speeifi- camente quanto e quali siano i beni da pignorare. Cib e asso- lutamente intuitivo, dal momento ehe il pignoramento non deve portare sopra una quantita di beni superiore a cio che e sufficiente per tacitare i1 credito per il quale si procede, e dal momento ehe deve essere fatta una stima dei beui appresi. L'art. 132 della legge designa bensl l' Autorita incaricata per determinare il modo della realizzazione di una quota di ere- dita indivisa, ma non esclude punto ehe il creditore e, nelle sulle sue indicazioni, l'Ufficio abbia l'obbligo di determinare quale sia l'interessenza che intendesi pignorare. L'istanza deI ereditore e poi strana per un altro rifiesso. Sta un atto di vendita a favore deI creditore, atto quereiato, e vero, ma che non fu per anco annullato dalla competente Autorita giudi- ziaria. Pel momento i beni oggetto della vendita sono dunque in proprieta deI creditore, il quale vuole che su di essi si pro- ceda a pignoramento, senza modificare tuttavia Ia posizione da lui acquisita nelIa causa vertente, vale a dire senza am- mettm'e ne ne gare i diritti di proprieta vantati dal debitore. Sono due posizioni in antitesi l'una coll'altra quelle che in- tende aqnistare il signor Lessi Zefferino: Ia prima di proprieta degli enti da escutere, Ia seconda di ereditore avente un di- ritto di pegno sugli stessi. Ne e detto dall'istante cosa intenda ehe sia per accadere della causa gia in corso allorquando il pignoramento fosse eseguito. Vorrassi far Iuogo ad nna nnova azione in base agli art. 106 e seguenti, 0 devesi continnare Ia causa gia intrapresa? I beni da escutere essendo in possesso, non deI debitore, ma deI creditore, I'Ufficio dovrebbe asse- gnare a Lessi Zefferino un termine di dieci giorni per agire giudizialmente contro .... se stesso aHo scopo di far dichiarare Ia sua proprieta.
2. Contro tale decisione Lessi Zefferino, per Se e coeredi, 152 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- rieorre attuaimente al Tribunale federale, domandando: int via principale, ehe venga ordinato all'Uffieio di procedere ab pignoramento in eonformita dell'istanza, salvo, se ne e il easo, adeterminare Ia quota parte indivisa appresa, in qual modo credera migliore; e in via suom'dinata, ehe vengano pigno-- rati i due deeimi indivisi dei beni indicati. In diritto: Le istanze cantonali hanno respinto la domanda deI rieor- rente, tendente ad ottenere il pignoramento dei diritti spettanti ancora al debitore sugli immobili in questione, per due mo- tivi: l'istanza inferiore, perehe i detti stabili figurano inscritti all'estimo a nome deI ereditore proeedente, e non deI debi- tore; l' Autorita superiore, perehe si tratta di ragioni indeter- minate, litigiose, di eui non si puo precisare il valore e ehe· quindi non si possono staggire in un importo corrispondente all'ammontare deI eredito. Si puo essere in dubbio sulI'atten- dibilita si deIl'una ehe dell'altra opinione. Dato pero anche ehe Ie stesse non fossero aecettabili, iI ricorso dovrebbesi respingere egualmente per un altro motivo : - Il creditore e, eioe, in ogni easo, perento nel diritto di ehie- dere un pignoramento suppletorio. L'art. 88 della Legge Esecuzione e Fallimento eoncede a1 creditore un termine di un anno, apartire dalla llotificazione deI precetto esecutivo, per chiedere il pignoramento. Questo termine vale tanto pel prima pignoramento quanta per i pigno- ramenti posteriori, quando gli oggetti pignorati non sono suf-· ficienti ed e necessario percio di staggirne degli altri. UDa eccezione a tale principio non si da ehe in clue casi: nel caso delI'art. 145, iI quale permette all'Ufficio, a realizzazione av- venuta, di eompletare il pignoramento qualora la somma rica- vata non basti a coprire l'ammontare deI credito ; ed nel easo- dell'art. 149, neI quaIe, entro sei mesi dopo che venne rua- seiato l'attestato di earenza de beni, l'esecuzione puo essere eontinuata senza bisogno di un nuovo preeetto.
a) Il ricorrente ha fondato infatti Ia propria istanza sopra il disposto dell'art. 145 della Legge Esecuzione e Fallimento;_ ma gli estremi di questo articolo non si riseontrano nel cas!)- und Konkurskammer. N° 26. 153 presente. L'art. 145 dispone che l'Ufficio abbia a completare incontanente l'avvenuto pignoramento e ehe abbia a ven- dere i relativi oggetti a breve distanza, dopo averli staggiti. Nel caso eonereto l'Ufficio di Bellinzona si e offerto di osse- quiare al disposto dell'art. 145 per i beni ehe a quell'epoca sapeva di proprieta deI debitore, e se il pignoramento sup- pletorio non e avvenuto, 10 si ueve esclusivamente all'inter- vento deI ereditore, il quale riconosce egli ~tesso di avere rinunciato provvisoriamente a tale eompietazione. Ora non e leeito al ereditore di prolungare in tal modo i termini stabiliti dalla Iegge per procedere al pignoramento suppietorio, ritar- tando neUo stesso tempo Ia chiusma dell'esecuzione. Come risulta ehiaramente dall'art. 88, Ia Legge Eseeuzione e Falli- mento vuoIe ehe le operazioni di pignoramento siano ultimate entro il termine di un anno, 0 almenD ehe entro detto termine siano presentate le relative domande. Se l'art. 145 permette un'eecezione nel easo ehe, in seguito al risultato della ven- dita, si abbia dovuto eonstatare l'insufficienza dei pignoramenti operati, esso 10 fa all'esplicita condizione che il pignorament<r suppletorio debba venire imrnantinente dopo Ia vendita e non, eorne si yorrebbe nel easo eoncreto, un anno dopo. Lessi non era dunque piiI in tempo per chiedere l'applicazione del- l'art. 145, e cio tanto meno ehe i termini piiI sopra menzio- nati avendo iscopo di proteggere anche i diritti di terzi, eostitniseono una regola di stretto diritto, ehe non puo modi- fiearsi secondo Ia volonta deI debitore 0 ereditore. Da tale earattere vincolante scaturisce anche Ia faeolta per iI Tribunale federale di occuparsi ex officio della questione di perenzione, malgrado ehe la stessa non sia stata sollevata dalle palti. (Vedasi Ia sentenza nella causa Legler, race. uif., vol. XXIII,
p. 1947.)
b) Il ricorso dovendosi COSl respingere in base all'art. 145, sul quale e esclusivamente fondato, non sarebbe piiI neees- sario di esaminare se rieorrono i eriteri dell'art.149, il eui disposto non venne invocato. Anche a tale riguardo ebene pero di osservare: Da quanta rilevasi dagli atti, nessun attestato di earenza di beni venne eomunicato finora al rieor- 154 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- rente, ad eccezione della lettera 20 ottobre 1897, che non ne riveste i caratteri Iegali. La ragione di tale procedere de- vesi cercare evidentemente neUa sospensione degli atti ese- cutivi concessa erroneamente daU'Ufficio. Il ricorrente sapeva pero, apartire dal 20 ottobre, quale fosse il risultato dell'ese- cuzione. Cio nondimeno avendo egli col proprio intervento impedito allUfficio di procedere in tempo debito al pignora- mento suppletorio e, a realizzazione avvenuta, di rilasciargli regolarmente l'attestato di carenza dei beni, non puo piu essere ammesso ora, dopo il tempo trascorso, al beneficio delI 'art. 149, nel senso che possa domandare semplicemente il proseguimento dell'esecuzione entro sei mesi dopo ehe avra ricevuto l'attestato suddetto. Se cio si ammettesse, si avrebbe anche qui una prolungazione dei termini Iegali per piu di un anno per opera esclusiva deI creditore, nel mentre l'inten- zione delI'art. 149 e di esigere esso pure che l'attestato di carenza di beni venga rilasciato subito dopo chiusa la proce- dura di realizzazione, od a breve distanza dalla medesima. Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: Il ricorso di Lessi Zefferino e respinto.
27. Sentenza del 23 mano 1899 nella ca'usa Banca Popolare Ticinese. Pignorabilita di beni indivisi, non ancora accertati. Obbligo delle Autorita cantonali di vigilanza di stabilire illoro roodo di rea- lizzazione (art. 132 della L. E. e F.)
1. Con precetto esecutivo 11 maggio 1898 la Banca Popo- lare Ticinese chiedeva al sig. Oscar Strauss la somma di 3600 fr. ed accessori. Al precetto non venne fatto opposi- zione, per cui, il 23 Iuglio successivo, l'avv. A. GianateIli, quale rappresentante Ia Banca suddetta, domandava all'Uf- und Konkurskammer. No 27. 155 ficio di Locarno di procedere all'oppignorazione della quota parte di ereditä. materna deI debitore, quota che si affermava trovarsi presso il padre di quest'ultimo, sig. Adolfo Strauss in Muralto. L'Ufficiale avvertiva il 25 Iuglio il sig. notaio A. Buetti, quale rappresentante deI debitore, che il 25 di quel mese sarebbe proceduto, nel proprio ufficio in Locarno, al pignoramento, ed il giorno previsto fu eretto l'atto di pigno- ramento nel quale come oggetto pignorato e indicata esclusi- vamente Ia quota parte di eredita materna deI debitore, senza ehe sia precisato ne l'importo, ne in qual genere di beni (titoli, beni mobili od immobili) consista Ia detta eredita. DeI pignoramento fu poi data comunica7jone al padre Adolfo Strauss ed al notaio Buetti, i quali non fecero alcuna oppo- sizione. In seguito avendo l'Avvocato Gianatelli chiesto Ia realizzazione deI pegno, l'Ufficio trasmise gli atti aHa Presi- denza deI Tribunale di Locarno perche stabilisse i1 modoin cui Ia realizzazione dovesse avvenire ; la Presidenza, uditi gli interessati, ordinava all'Ufficio di procedere in via di pubblico in canto aHa vendita della quota ereditaria pignorata. Se non ehe il padre deI debitore, i1 Sig. Adolfo Strauss, ricorse contro tale provvedimento all' Autorita superiore cantonale di vigi- lanza, ottenendo in data dell'8 febb. un decreto col quale l'ol'dine di procedere all'incanto, impartito dalla Presidenza deI Tribunale di Locarno, veniva annullato. Questo decreto dell'Autorita superiore di vigilanza, dal quale l'Avvocato Gianatelli si aggrava attualmente al Tribunale federale, si fonda essenzialmente sull'impossibilita di dar seguito all'or- dine presidenziale e sull'impossibilita di raggiungere coll'in- canto 10 s~opo voluto dalla legge, cioe l'aggiudicazione e realizzazione deI bene pignorato. Infatti, osserva l' Autoritä. di vigilanza, col pignoramento non venne appreso material- mente nessun bene; l'ufficiale non puo quindi sapere se Ia procedura da seguirsi sia quella relativa alla realizzazione degli immobili, 0 di beni mobili. Non esistendo la stima del- l'ente oppignorato ed essendo impossibile ehe si faccia, l'uffi- ciale e costituito nella materiale impossibilita eIi aprire l'asta, occorrendo per tale apenura di stabilire un prezzo, e segna-