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25_I_149

BGE 25 I 149

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Italiano CH
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 Sentenza del 23 mano 1899 nella ca'usa

Banca Popolare Ticinese.

Pignorabilita di beni indivisi, non ancora accertati. Obbligo delle

Autorita cantonali di vigilanza di stabilire illoro roodo di rea-

lizzazione (art. 132 della L. E. e F.)

1. Con precetto esecutivo 11 maggio 1898 la Banca Popo-

lare Ticinese chiedeva al sig. Oscar Strauss la somma di

3600 fr. ed accessori. Al precetto non venne fatto opposi-

zione, per cui, il 23 Iuglio successivo, l'avv. A. GianateIli,

quale rappresentante Ia Banca suddetta, domandava all'Uf-

und Konkurskammer. No 27.

155

ficio di Locarno di procedere all'oppignorazione della quota

parte di ereditä. materna deI debitore, quota che si affermava

trovarsi presso il padre di quest'ultimo, sig. Adolfo Strauss

in Muralto. L'Ufficiale avvertiva il 25 Iuglio il sig. notaio

A. Buetti, quale rappresentante deI debitore, che il 25 di

quel mese sarebbe proceduto, nel proprio ufficio in Locarno,

al pignoramento, ed il giorno previsto fu eretto l'atto di pigno-

ramento nel quale come oggetto pignorato e indicata esclusi-

vamente Ia quota parte di eredita materna deI debitore,

senza ehe sia precisato ne l'importo, ne in qual genere di

beni (titoli, beni mobili od immobili) consista Ia detta eredita.

DeI pignoramento fu poi data comunica7jone al padre Adolfo

Strauss ed al notaio Buetti, i quali non fecero alcuna oppo-

sizione. In seguito avendo l'Avvocato Gianatelli chiesto Ia

realizzazione deI pegno, l'Ufficio trasmise gli atti aHa Presi-

denza deI Tribunale di Locarno perche stabilisse i1 modoin

cui Ia realizzazione dovesse avvenire; la Presidenza, uditi gli

interessati, ordinava all'Ufficio di procedere in via di pubblico

in canto aHa vendita della quota ereditaria pignorata. Se non

ehe il padre deI debitore, i1 Sig. Adolfo Strauss, ricorse contro

tale provvedimento all'Autorita superiore cantonale di vigi-

lanza, ottenendo in data dell'8 febb. un decreto col quale

l'ol'dine di procedere all'incanto, impartito dalla Presidenza

deI Tribunale di Locarno, veniva annullato. Questo decreto

dell'Autorita superiore di vigilanza, dal quale l'Avvocato

Gianatelli si aggrava attualmente al Tribunale federale, si

fonda essenzialmente sull'impossibilita di dar seguito all'or-

dine presidenziale e sull'impossibilita di raggiungere coll'in-

canto 10 s~opo voluto dalla legge, cioe l'aggiudicazione e

realizzazione deI bene pignorato. Infatti, osserva l'Autoritä.

di vigilanza, col pignoramento non venne appreso material-

mente nessun bene; l'ufficiale non puo quindi sapere se Ia

procedura da seguirsi sia quella relativa alla realizzazione

degli immobili, 0 di beni mobili. Non esistendo la stima del-

l'ente oppignorato ed essendo impossibile ehe si faccia, l'uffi-

ciale e costituito nella materiale impossibilita eIi aprire l'asta,

occorrendo per tale apenura di stabilire un prezzo, e segna-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

148

Entscheidungen der SChuldbetreibungs-

genommen, für weld)e tein lRetenttonßred)t

Befte~e. :i:la$ au ent.

fd)eiben fet aber nid)t bie I!tufitd)t$oeljörbe auftänbtg, fonbem

e~

~aoe gemä~ I!trt. 155, oeaw. 106 ff. be~ .?SetreiOuttg~gefe~e~ b(t~

@tnfprud)§;i.lerfaljren ftatt3uj1nben,

ttlerd)e~ i.lom

.?Setretoung~(Unt,

ci.lentueU burd) I!tnjej?ung i.lon g;rtjten aur gerid)tlid)en Stlage,

burd)aufüljren fei. :i:lemgemäfj wurbe mit @ntfd)eib Mm 29. ~o.

i.lemoer 1898

b(l~

.?SetretBung~amt angettltefen,

b(l~ genannte

merfaljren etnauleiten.

IIL @egen biefen @ntid)eib erljoB namen$ be~ ($;. q3recour Dr.

?ffii~ig lRefur~ Beim ~unbe§;gertd)t. @r mad)t geHenb, ba~ ~in.

f'Prud)~berfaljren jei fd)on aBgewid'eIt ttlorben, unb eß ljaBe teinen

<Sinn,

e~ 3u wieberljolen. 3m @runbe Bel)au'Pte benn aud) bie

:i:lrittanjpred)erin ~Ugung ber g;orberung; iljre ~inrebe fei alfo

bte niimUd)e, bte gegeBenen

g;aU~ bem <Sd)ulbner nad) Illrt. 85

be~

!8etreiBungßgefet~e$ auftel)e.

,~n ba$ g;orberung§;lJerljiiltni$

ottlifd)en @(iiuBtger unb 6d)ulbner aBer rönne ftd) bie :i:lrittan.

fpred)erin nid)t einmifd)en.

IV.;vie fantonale llluffid)t$Beljörbe entgegnet ljterauf, ber <streit

brelje fid) um ben Umfang eine§; an fid) nid)t Befttittenen q3fanb.

Beattl. lRete»tion$reel)t$, b. lj. gerabc um ben q3unft, ber feiner

ßeit in bem \.)om 1ll:p:peUatton$gertd)te gefh'id)eneu

Bufa~e 3um

erftinftanaUd)en Urtei1 geregelt ttlar unb ber uunmeljr einer Befon~

bem gertd)t1id)en lHege(ung Bebürfe, Me im

merfa~ren ber

Illrt. 106 ff. 3U erfolgen ljaBe. :i:las .?SetreiBung$amt

~aBe benn

(md) bereit§; bas ~inl:Prud)§;tlerfaljren eingeleitet, unb es ~a6e in~

folge beffen bie I.maria 6d)neiber, nad)bem iE. jßrecour i9re

Illn~

f:prüd)e ueftritteu, Strage er~oben. :i:liefe iei aUerbing$ nod) nid)t

6eurteilt; immerlj!n fei burd) biefe morgänge bie !8eid)ttlerbe

gegenftanb$lo$ geworben.

:i:lie <Sd)u{b6etrei6ung$~ unb Stonfursfammer 3ieljt

in ~rwngung:

1. :i:la bits gemii% bem angcfod)tenen

~ntfd)eibe eingefettete

~inf:prud)$lJerfa~ren nod) nid)t 3um IllBfd)Iu% gelangt tft, tann

nid)t gefagt ttlerbcu, ~af3 bcr lJMur$ bes iE. !J5recour, mit bem

geHenb gemad)t ttltrb, baß bie :i:lurd)füljrung btefes

merfa~renß

gegen ba:.3 @efe~ bcrftofle, gcgenftanb$Io$ geworben fei.

und Konkurskammer. No 26.

149

2. <streitig tft I

\1,)ie bie fantona(e lllufftd)tsBeljörbe rid)tig

ClU$gefüljrt 9itt, nid)t bie %rage, oB bie BetrieBene g;orberung

getilgt fei, unb es tann be~~a{6 teine lRebe batlon fein, baß nitd)

Illrt. 85 bes !8etreioung$geie~e~ ~ntte tlorgegangen werben foUen.

mteImc9r fragt e$ fid), oB bie retinierten @egenftänbe ber I.mariit

6d)neiber aud) für Me jßro3efjfoftenforberung be$ @Iäu6igers

~aften. :i:lteje eBmfaUß c[i.lHred)tnd)e g;rage aoer tft mit lReel)t \.)on

ber morinfh'tno in ba$ ~infpruO)soerfllljren nad) Illrt. 106 ff. bes

.?Setrei6ung$gefe~e~ i.lemtefen \norben. ~s fann aud) ntO)t gefagt

ttlerben, baß ber 6treit fd)on entfd)ieben jei, benn mit bel' 15rage

be~ ~igentum$ war bie be$ ffi:etention~red)t$ ntd)t gelöft, Ie~tere

war 6i$

je~t nid)t gefteIIt unb ttlurbe nid)t Beurteilt, offenBar

be$ljaf6 nid)t, ttleit bie W(aria <Sd)netber nid)t 6ertritt, bClU für

bie 'lmetain$forberung ein lRetention~red)t bC$

@{(i.u6igcr~ an ilj~

ren @egenjtänben 6eftelje. :nad)bem nun aoer ba$ ~Retentionsred)t

in ttleiterem i)Raue aud) für eine g;orberung geltenb gemad)t wero

ben ttliU, für bte e$ nael) Illnftd)t ber ~igentümertn nid)t Befteljt,

muute nael) Illufeltung i.lon Illrt. 155 ba$ merfaljren gemn%

Illrt. 106 ff. angeorbnet ttlerben.

:i:lemnad) 9at bie 6d)u(bbetreiBun9~~ unb Stonfurßfitmmer

erfannt:

:i:ler lRerur$ wirb aBgewtefen.

26. Sentcnza del, 7 marzo 1899 nella cattsa Lessi Zefferino.

Art. 88 Legge Esecuzione e Fallimento; termine per chiedere il

pignoramento. Art. 145 e 1119 eod. n tribunale deve osservare

ex officio la regoh. dell'art. 88 1. c.

1. Il 10 maggio 1897 Lessi Zefferino, di Camerino, per se e

eredi fu Pietro, procedeva ad esecuzione in odio di Lessi Giu-

seppe per un credito di fr. 3260.85 ed accessori. Anteceden-

temente a tale esecuzione era stato spiccato da Lessi Zeffe-

rino contro 10 stesso debitore altro p1'ecetto esecutivo N° 3341,

in continuazione deI quale vennero pignorati il 19 maggio 1897

t1'e decimi di alcuni stabili formanti parte della successiolle

]50

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

deI padre deI debitore, Stefano Lessi. I detti stabili avevano,

in data deI 25 maggio 1895> formato oggetto di un istrumento

di compera fra il ereditore procedente e gli eredi· di Stefano

Lessi. .M:a il curatore di uno dei eoeredi, e precisamente deI

prefato Lessi Giuseppe, avendo negato Ia propria ratifiea al

contratto, il compratore Lessi Zefferino dichiarava, in data

3 aprile 1897, di riconoscere l'invalidita della vendita per cio

ehe riguardava Ia quota parte indivisa spettante al Lessi Giu-

seppe. Ora nell'eseeuzione dipendente dal preeetto eseeutivo

N° 3341 essendosi realizzata un'eeeedenz3, Ia stessa venne

pignorata con atto deI 9 agosto 1897, unitamente ad altre

eeeedenze e erediti deI debitore, a favore dell'eseeuzione ini·

ziata posteriormente il 9 maggio 1897. Cib nondimeno Ia liqui-

dazione di queste eeeedenze e erediti Iasciava il creditore

aHo seo perto per una somma di fr. 2085.11. Il ereditore, in-

formato verso Ia fine di novembre 1897 ehe il debitore dispo-

neva aneora di aIcuni altri beni pignorabili (aleuni mobili e la

meta di una seiva), rinuneiava pel momento ad un pignoramento

suppletorio, in vista dell'esiguita deI valore che ne avrebbe

potuto ricavare. Se non ehe piu tardi, avendogli il curatore

di Lessi Giuseppe promosso un'azione di rivendicazione per

gli intieri beni formanti oggetto deI contratto 25 maggio 1895,

e nel eorso della causa essendosi il eonvenuto persuaso, a

quanta afferma egli stesso, ehe Ia quota parte spettante a

Lessi Giuseppe era superiore ai tre deeimi pignorati e reaIiz-

zati nell'eseeuzione N° 3341, esso ehiese, con istanza dei

3 ottobre 1898, ehe fosse pignorata, oltre ai pochi mobili ed

alla selva di cui sopra, anche Ia parte indivisa ed indetermi-

nata che potesse ancora spettare al debitore sugli stabili

rivendicati. Tale istanza venne ammessa perb dall'Ufficio solo

per cio che eoncerne i mobili e Ia selva. Per cib che riguarda

invece l'interessenza deI debitore sugli stabili in questione,

l'Uffieio si rifiuto di procedere al pignoramento, allegando che

i beni suddetti si trovavano inseritti all'estimo non a nome

deI debitore, ma dei creditori preeedenti. Questo modo di

ve:lere venne confirmato anehe dal Presidente deI Tribunale

di Bellinzona, quale Autorita inferiore di vigilanza. Dalla

quale risoluzione avendo il creditore ricorso aH' Autorita ean-

und Konkurskammer N° 26.

151

tonale superiore di vigilanza, questa con decreto deI 21 di-

cembre 1898 mantenne Ia soluzione accettata dall'Ufficio per

le ragioni segllenti:

La domanda dell'istante tende a far pignorare delle ragioni

indivise, senza specificare quanta e quali esse siano. Ora non

e ammissibile tale modo di procedere, inquantoebe per far

consumare un atto di pignoramento occorre stabilire speeifi-

camente quanto e quali siano i beni da pignorare. Cib e asso-

lutamente intuitivo, dal momento ehe il pignoramento non

deve portare sopra una quantita di beni superiore a cio che

e sufficiente per tacitare i1 credito per il quale si procede, e

dal momento ehe deve essere fatta una stima dei beui appresi.

L'art. 132 della legge designa bensl l'Autorita incaricata per

determinare il modo della realizzazione di una quota di ere-

dita indivisa, ma non esclude punto ehe il creditore e, nelle

sulle sue indicazioni, l'Ufficio abbia l'obbligo di determinare

quale sia l'interessenza che intendesi pignorare. L'istanza deI

ereditore e poi strana per un altro rifiesso. Sta un atto di

vendita a favore deI creditore, atto quereiato, e vero, ma che

non fu per anco annullato dalla competente Autorita giudi-

ziaria. Pel momento i beni oggetto della vendita sono dunque

in proprieta deI creditore, il quale vuole che su di essi si pro-

ceda a pignoramento, senza modificare tuttavia Ia posizione

da lui acquisita nelIa causa vertente, vale a dire senza am-

mettm'e ne ne gare i diritti di proprieta vantati dal debitore.

Sono due posizioni in antitesi l'una coll'altra quelle che in-

tende aqnistare il signor Lessi Zefferino: Ia prima di proprieta

degli enti da escutere, Ia seconda di ereditore avente un di-

ritto di pegno sugli stessi. Ne e detto dall'istante cosa intenda

ehe sia per accadere della causa gia in corso allorquando il

pignoramento fosse eseguito. Vorrassi far Iuogo ad nna nnova

azione in base agli art. 106 e seguenti, 0 devesi continnare Ia

causa gia intrapresa? I beni da escutere essendo in possesso,

non deI debitore, ma deI creditore, I'Ufficio dovrebbe asse-

gnare a Lessi Zefferino un termine di dieci giorni per agire

giudizialmente contro .... se stesso aHo scopo di far dichiarare

Ia sua proprieta.

2. Contro tale decisione Lessi Zefferino, per Se e coeredi,

152

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

rieorre attuaimente al Tribunale federale, domandando: int

via principale, ehe venga ordinato all'Uffieio di procedere ab

pignoramento in eonformita dell'istanza, salvo, se ne e il easo,

adeterminare Ia quota parte indivisa appresa, in qual modo

credera migliore; e in via suom'dinata, ehe vengano pigno--

rati i due deeimi indivisi dei beni indicati.

In diritto:

Le istanze cantonali hanno respinto la domanda deI rieor-

rente, tendente ad ottenere il pignoramento dei diritti spettanti

ancora al debitore sugli immobili in questione, per due mo-

tivi: l'istanza inferiore, perehe i detti stabili figurano inscritti

all'estimo a nome deI ereditore proeedente, e non deI debi-

tore; l'Autorita superiore, perehe si tratta di ragioni indeter-

minate, litigiose, di eui non si puo precisare il valore e ehe·

quindi non si possono staggire in un importo corrispondente

all'ammontare deI eredito. Si puo essere in dubbio sulI'atten-

dibilita si deIl'una ehe dell'altra opinione. Dato pero anche

ehe Ie stesse non fossero aecettabili, iI ricorso dovrebbesi

respingere egualmente per un altro motivo :

-

Il creditore e, eioe, in ogni easo, perento nel diritto di ehie-

dere un pignoramento suppletorio.

L'art. 88 della Legge Esecuzione e Fallimento eoncede a1

creditore un termine di un anno, apartire dalla llotificazione

deI precetto esecutivo, per chiedere il pignoramento. Questo

termine vale tanto pel prima pignoramento quanta per i pigno-

ramenti posteriori, quando gli oggetti pignorati non sono suf-·

ficienti ed e necessario percio di staggirne degli altri. UDa

eccezione a tale principio non si da ehe in clue casi: nel caso

delI'art. 145, iI quale permette all'Ufficio, a realizzazione av-

venuta, di eompletare il pignoramento qualora la somma rica-

vata non basti a coprire l'ammontare deI credito; ed nel easo-

dell'art. 149, neI quaIe, entro sei mesi dopo che venne rua-

seiato l'attestato di earenza de beni, l'esecuzione puo essere

eontinuata senza bisogno di un nuovo preeetto.

a) Il ricorrente ha fondato infatti Ia propria istanza sopra

il disposto dell'art. 145 della Legge Esecuzione e Fallimento;_

ma gli estremi di questo articolo non si riseontrano nel cas!)-

und Konkurskammer. N° 26.

153

presente. L'art. 145 dispone che l'Ufficio abbia a completare

incontanente l'avvenuto pignoramento e ehe abbia a ven-

dere i relativi oggetti a breve distanza, dopo averli staggiti.

Nel caso eonereto l'Ufficio di Bellinzona si e offerto di osse-

quiare al disposto dell'art. 145 per i beni ehe a quell'epoca

sapeva di proprieta deI debitore, e se il pignoramento sup-

pletorio non e avvenuto, 10 si ueve esclusivamente all'inter-

vento deI ereditore, il quale riconosce egli ~tesso di avere

rinunciato provvisoriamente a tale eompietazione. Ora non e

leeito al ereditore di prolungare in tal modo i termini stabiliti

dalla Iegge per procedere al pignoramento suppietorio, ritar-

tando neUo stesso tempo Ia chiusma dell'esecuzione. Come

risulta ehiaramente dall'art. 88, Ia Legge Eseeuzione e Falli-

mento vuoIe ehe le operazioni di pignoramento siano ultimate

entro il termine di un anno, 0 almenD ehe entro detto termine

siano presentate le relative domande. Se l'art. 145 permette

un'eecezione nel easo ehe, in seguito al risultato della ven-

dita, si abbia dovuto eonstatare l'insufficienza dei pignoramenti

operati, esso 10 fa all'esplicita condizione che il pignorament<r

suppletorio debba venire imrnantinente dopo Ia vendita e non,

eorne si yorrebbe nel easo eoncreto, un anno dopo. Lessi non

era dunque piiI in tempo per chiedere l'applicazione del-

l'art. 145, e cio tanto meno ehe i termini piiI sopra menzio-

nati avendo iscopo di proteggere anche i diritti di terzi,

eostitniseono una regola di stretto diritto, ehe non puo modi-

fiearsi secondo Ia volonta deI debitore 0 ereditore. Da tale

earattere vincolante scaturisce anche Ia faeolta per iI Tribunale

federale di occuparsi ex officio della questione di perenzione,

malgrado ehe la stessa non sia stata sollevata dalle palti.

(Vedasi Ia sentenza nella causa Legler, race. uif., vol. XXIII,

p. 1947.)

b) Il ricorso dovendosi COSl respingere in base all'art. 145,

sul quale e esclusivamente fondato, non sarebbe piiI neees-

sario di esaminare se rieorrono i eriteri dell'art.149, il eui

disposto non venne invocato. Anche a tale riguardo ebene

pero di osservare: Da quanta rilevasi dagli atti, nessun

attestato di earenza di beni venne eomunicato finora al rieor-

154

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

rente, ad eccezione della lettera 20 ottobre 1897, che non

ne riveste i caratteri Iegali. La ragione di tale procedere de-

vesi cercare evidentemente neUa sospensione degli atti ese-

cutivi concessa erroneamente daU'Ufficio. Il ricorrente sapeva

pero, apartire dal 20 ottobre, quale fosse il risultato dell'ese-

cuzione. Cio nondimeno avendo egli col proprio intervento

impedito allUfficio di procedere in tempo debito al pignora-

mento suppletorio e, a realizzazione avvenuta, di rilasciargli

regolarmente l'attestato di carenza dei beni, non puo piu

essere ammesso ora, dopo il tempo trascorso, al beneficio

delI 'art. 149, nel senso che possa domandare semplicemente

il proseguimento dell'esecuzione entro sei mesi dopo ehe avra

ricevuto l'attestato suddetto. Se cio si ammettesse, si avrebbe

anche qui una prolungazione dei termini Iegali per piu di un

anno per opera esclusiva deI creditore, nel mentre l'inten-

zione delI'art. 149 e di esigere esso pure che l'attestato di

carenza di beni venga rilasciato subito dopo chiusa la proce-

dura di realizzazione, od a breve distanza dalla medesima.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento

pronuncia:

Il ricorso di Lessi Zefferino e respinto.

27. Sentenza del 23 mano 1899 nella ca'usa

Banca Popolare Ticinese.

Pignorabilita di beni indivisi, non ancora accertati. Obbligo delle

Autorita cantonali di vigilanza di stabilire illoro roodo di rea-

lizzazione (art. 132 della L. E. e F.)

1. Con precetto esecutivo 11 maggio 1898 la Banca Popo-

lare Ticinese chiedeva al sig. Oscar Strauss la somma di

3600 fr. ed accessori. Al precetto non venne fatto opposi-

zione, per cui, il 23 Iuglio successivo, l'avv. A. GianateIli,

quale rappresentante Ia Banca suddetta, domandava all'Uf-

und Konkurskammer. No 27.

155

ficio di Locarno di procedere all'oppignorazione della quota

parte di ereditä. materna deI debitore, quota che si affermava

trovarsi presso il padre di quest'ultimo, sig. Adolfo Strauss

in Muralto. L'Ufficiale avvertiva il 25 Iuglio il sig. notaio

A. Buetti, quale rappresentante deI debitore, che il 25 di

quel mese sarebbe proceduto, nel proprio ufficio in Locarno,

al pignoramento, ed il giorno previsto fu eretto l'atto di pigno-

ramento nel quale come oggetto pignorato e indicata esclusi-

vamente Ia quota parte di eredita materna deI debitore,

senza ehe sia precisato ne l'importo, ne in qual genere di

beni (titoli, beni mobili od immobili) consista Ia detta eredita.

DeI pignoramento fu poi data comunica7jone al padre Adolfo

Strauss ed al notaio Buetti, i quali non fecero alcuna oppo-

sizione. In seguito avendo l'Avvocato Gianatelli chiesto Ia

realizzazione deI pegno, l'Ufficio trasmise gli atti aHa Presi-

denza deI Tribunale di Locarno perche stabilisse i1 modoin

cui Ia realizzazione dovesse avvenire; la Presidenza, uditi gli

interessati, ordinava all'Ufficio di procedere in via di pubblico

in canto aHa vendita della quota ereditaria pignorata. Se non

ehe il padre deI debitore, i1 Sig. Adolfo Strauss, ricorse contro

tale provvedimento all'Autorita superiore cantonale di vigi-

lanza, ottenendo in data dell'8 febb. un decreto col quale

l'ol'dine di procedere all'incanto, impartito dalla Presidenza

deI Tribunale di Locarno, veniva annullato. Questo decreto

dell'Autorita superiore di vigilanza, dal quale l'Avvocato

Gianatelli si aggrava attualmente al Tribunale federale, si

fonda essenzialmente sull'impossibilita di dar seguito all'or-

dine presidenziale e sull'impossibilita di raggiungere coll'in-

canto 10 s~opo voluto dalla legge, cioe l'aggiudicazione e

realizzazione deI bene pignorato. Infatti, osserva l'Autoritä.

di vigilanza, col pignoramento non venne appreso material-

mente nessun bene; l'ufficiale non puo quindi sapere se Ia

procedura da seguirsi sia quella relativa alla realizzazione

degli immobili, 0 di beni mobili. Non esistendo la stima del-

l'ente oppignorato ed essendo impossibile ehe si faccia, l'uffi-

ciale e costituito nella materiale impossibilita eIi aprire l'asta,

occorrendo per tale apenura di stabilire un prezzo, e segna-