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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
payer. Faute par lui de recourir dans ce delai, la poursuite
continne dans la voie Oll elle a ete entreprise (voir par
exemple rarret du Tribunal federal du 18 fevrier 1896, dans
la cause Banque fondere du Jura: Rec. off. XXlt page 315,
consid. 1). Le recourant actuel n'ayant pas porte plainte
dans les dix jours de la notmcation du commandement de
payer, l'Autorite cantonale de surveillance a considere a bon
droit son recours comme tardif. L'opposition soulevee par
Wuillemin ne pouvait evidemment pas remplacer un recours
contre le mode de poursuite.
3. -
Enfin, le recourant ne saurait demander la revoca-
tion de Ia saisie provisoire en se fondant sur le fait que,
ensuite du prononce de mainlevee provisoire, il a ouvert
action en liberation de dette. L'art. 83 LP. donne expresse-
me nt au ereaneier le droit de requerir Ia saisie provisoire
lorsque la mainIevee provisoire a ete aecordee et que le
delai de paiement est ecouIe et il n'existe aueun motif pour
admettre que le creancier est prive de ce droit Iorsque le
debiteur a ouvert action en liberation de dette.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est eearte.
27. Sentenza deZ 15 febbraio 1898 nella causa
fratelli Marconi.
Vendita di uno stabile gravato da ipoteche.
Art. 106, 107 et 140 della legge di esecuzione e fallimento.
A. Con sentenza deI 10 gennaio 1898 l'Autorita superiore
di vigilanza deI cantone Ticino in materia di esecuzione e
'fallimento respingeva un ricorso dei fratelli Marconi, tendente
a far obbligare l'Uffido di eseeuzione e fallimento di Locarno
a consegnar 101'0 l'eeeedenza risultante dalla vendita di uno
und Konkurskammer. No 27.
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stabile in due esecuzioni, Nri 1299 e 2499 contro di 101'0
. . .
,
llllzlate. Sul detto stabile gravavano diverse ipoteehe inscritte
~ei. registri . p~bblici, ma ehe, a quanto pare, non vennero
msmuate da! rIspettivi creditori all'eleneo degli oneri. D'altra
parte le dette ipoteehe non furono eontestate dai rieorrenti.
~.ra l'Autol'ita superiore di vigilanza ritenne ehe a giustifieare
I mvoeata eonsegna deI danaro esistente presso l'Ufficio di
Locarno e insufficiente il fatto delI'inesistenza attuale di ese-
euzioni in eorso contro Marconi, poiche rappresentando il
danaro suddetto beni affetti da ipoteche, queste preeisamente
per l~ maneanza di proeedura eseeutiva non potendo impu-
guarsl od essere in a1t1'O legittimo modo Iiquidate eontinuano
.
.
,
a spIegare 1 loro effetti; ehe, rifiutando la detta eonseO'na
l'uffieiale non ha misconosciuto ne contestato i diritti Marc~n/
ma ha a~ito solo a salvaguardia della propria responsabilita;
potendo Il danaro essere distratto 0 fatto scomparire senza
Pos~ibilita di ricupero; ehe se i fratelli Marconi vogliono met-
ters1 al possesso deI danaro di eui sopra, 10 possono senza
porr.e .a .repentaglio Ia responsabiliti dell'ufficiale e quella
sussldlana dello Stato, promovendo azione per 1a eancellazione
delle. ipot~e~e od ottenendo I'autorizzazione dei creditori ipo-
tecan al fltlro deI danaro dalle mani dell'Ufficio.
B. Contro questo giudizio i fratelli Mareoni rieorrono al
~ri.bunale ~edera1e ed espongono: L'Autorita superiore di
vlgllanza fleonosce essa stessa ehe l'Ufficio di eseeuzione e
fallimento non poteva tutelare in modo ultroneo, vale a dire
sel1za ehe ne fosse riehiesto, i diritti delle persone ehe figu-
rano di avere dei erediti ipotecari sopra tali benL Per soste-
nere il rifiuto dell'Uffieio dovette trineerarsi dietro alla even-
tuale responsabiliti dell'Ufficio 0 dello Stato. Ma all'Uffieio
non ineombe nessuna responsabilita se, in eonformita del-
1'art. 119, lascia ehe i beni dei debitOl"i ritornino a questi in
assoluto dominio tosto ehe sia estinta l'esecuzione pella quale
i beni furono appresi. L'art. 5 della legge eseeuzione e falli-
mento stabilisee ehe l'Ufficio e risponsevole solo quando non
abbia ossequiato alle disposizioni ehe la legge gli attribut sue,
ossia quando vi e eolpa. Ora questa eolpa non pub e::;istere
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neUa fattispecie, dal momento ehe non vi e piu nessuna do-
manda di eseeuzione eontro i fratelli Mareoni e ehe l'Uffieio
deve restituire al debitore le eeeedenze delle eseeuzioni
ehiuse. I ereditori ipoteeari non avendo nulla reeiamato, l'Uf-
fieio non puo essere risponsevole se il danaro restante da
consegnarsi al debitore sara distratto. Non e giusto neppure
di pretendere ehe i fratelli Mareoni debbano spurgare prima
il 101'0 stato ipoteeario per ottenere Ia libera disposizione dei
101'0 beni. Primieramente perehe non vi e nessuna disposi-
zione di legge ehe li obblighi, anzi l'art. 129 suona in senso-
affatto eontrario. Poi perehe sarebbe fuori di luogo di preten-
dere ehe i fratelli Mareoni procedano a eause e spese per
ottenere la eaneellazione di quelle ipoteehe ehe le persone
ehe figurano eome ereditori non si eurarono ne si eurano di
rar valere. I rieorrenti domandano percio :
I. Che sia riformato il giudizio querelato ed obbligato l'Uf-
ficio di eseeuzione e fallimento a eonsegnare ai fratelli Mar-
eoni i 101'0 beni (danaro) eeeedenza nelle esecuzioni precitate,
coi reiativi interessi.
II. Che le spese siano a earieo di chi di diritto e da rim-
borS3re quelle pagate dai fratelli Mareoni.
In diritto:
Il rieorso dei fratelli Mareoni non potrebbesi ritenere fon-
dato ehe qualora la decisione delle Autoritä. eantonali di vigi-
lanza implicasse a eIanno dei rieorrenti un diniego di giustizia
o la lesione di un disposto della legge eseeuzione e fallimento.
Nel easo attuale non si verifica pero ne l'una ne l'altra di
queste eondizioni. Dal fatto ehe i creditori non hanno insi-
nuato le 101'0 ipoteche e ehe quest'ultime non furono inseritte
nell'eleneo oneri, i rieorrenti non possono derivare nessun
argomento in 101'0 favore. Il disposto dell'art. 140, alinea 2°,
o meglio degli art. 106 e 107 legge eseeuzione e fallimento~
non trova applieazione ehe a favore delle persone ehe hanno
eontestato l'eleneo oneri, 0 a pro' delle quali e avvenuta la
confezione dell'eleneo. Il debitore inveee dal quale l'eleneo
oneri non venne eontestato non ha qualitä. per valersi della
non iseriziooe dello stesso di un onere qualunque 0 deI fatto.
und Konkurskammer. N° 28.
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ehe non fu intentata alcun'azione in proposito. 11 diritto ean-
tonale e libero percio di stabilire, senza mettersi eon cio in
opposizione coi disposti degli art. 106 e 107 della Legge fe-
derale, ehe il rieavo di uno stabile gravato di ipoteehe rap-
presenta} clopo la vendita, 10 stabile stesso, e ehe deve essere
impiegato a favore dei creditori ipoteeari ehe non partecipa-
rono all'eseeuzione. Non e dunque possibile di ravvisare una
lesione della Legge federale 0 un easo di denegata giustizia
nel giudizio delle Autoritä. cantonali talmente ehe l'eecedenza
risultante dalla vendita dello stabile rappresenti la parte dei
creditori ipotecari insoddisfatti e ehe non si possa percio
consegnare al debitore eseusso fintanto ehe non sia estinta
l'iserizione nei pubbliei registri 0 che i ereditori ipotecari non
,abbiano diehiarato di aeeonsentirvi.
Per questi motivi,
la Camera cli eseeuzione e fallimento
pronuncia:
Il ricorso dei fratelli Marconi e respinto.
28. ~ntfd)eib l)om 21. tjeoruar 1898 in ®ad)eu .\tod).
Pfandverwel'l'tmg; Stellung des Dl'itteigentümers der Pfänder.
I. tjriebrid) iletmaun in Daeberutbotf f d)ufbet bel' ileil}fajf e
meumünfter 1500 tjr. au~ :Dadel}n. tjür bie ®d)u(b l}aftet ein ber
6 d)ttl ef tel' bei3 6d)uHmerß, tj\'au '[),atia .\tod) in 9remfd)eib, ge~
~ötenber ®d)uIborief i)on 3000 tjr. auf tj. ileimann fe(6ft alß
tjauf~fanb. ~ie ileU)taffe leitete gegen ben ®d)ulbner ~etrei6ung
auf \l5fanbuer\l.Jcrtung ein, unb eß ttlurbe bie metfteigetung auf
ben 8. :üftooet 1897
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~inf~rad)e, ttleif i9t feine mu~fertt~
gung be~ Ba9{ungß6efel}re~ 3ugefterrt ttlotben fei. ®ie ttlutbe \)on
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&uffid)t~oel)ßrbe a6gcttliefen, ttleU aUt
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~ußfertigung be~ 3al)lungßbefel)lß ber msol}nort bet
~efd)ttlerbefül)rerilt ttleber ber @(&u6igetin, nod) bem ~ettei6ungi3~