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21_I_880

BGE 21 I 880

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Italiano CH
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C. Civilrechtspflege.

b) Lorsque le cn~ancier du failli est devenu son debiteur

ou celui de Ia masse posterieurement ä. l'ouverture de la

faillite.

Ces dispositions, ayant evidemment pour but de regler

d'une maniere complete Ia matiere de Ia compensation dans

Ia faillite J on doit en inferer qu'ä. teneur de la Ioi suisse

(comme du reste d'apres l'art. 47 de la Ioi allemande sur Ia

faillite, ainsi que d'apres d'autres lois sur Ia matiere), Ia com-

pensation de creances reciproques dans une faillite doit etre

admise, ä. Ia senle condition qu'elles soient nees l'une et l'autre

avant l'ouverture de la faHHte, et qu'elle n'est influencee en

rien par Ia circonstance qu'elles sontsoumises a une condition

ou ä. un terme.

n suit de tout ce qui precede qu'en prononliant ainsi qu'il

a ete dit, le tribunal cantonal n'a pas fait une fausse appli-

cation de Ia loi, et que Ie jugement attaque doit etre con-

firme.

4° Il n'echet point, enfin, de determiner sur quelle cate-

gorie des creances de dame Brandt la compensation doit porter

en premiere ligne, cette question n'etant plus litigieuse entre

parties devant 1'instance de ceans.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et Ie jugement rendu entre parties

par Ie tribunal cantonal de N eucMteI, Ie 3 juillet 1895, est

maintenu tant au fond que sur les depens.

116. Sentenza del 27 settembre 1895 nella causa

Vanetti contro Balli.

Il Tribunale di appello deI Ticino con sentenza deI 11 di-

cembre 1894 ha giudicato:

10 L'interdetto penale 26 aprile 1894 e dichiarato esau-

rito, salvo l'obbligo nei signori Vanetti di pagare ai fratelli

VI. Ohligationenrecht. No 116.

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Balli Ia meta deI muro di appoggio come aH' appuntamento

in causa intervenuto fra le parti, e ritenuto che le opere

devono essere eseguite in conformitä. deI rapporto dei Periti

deI 12 giugno 1894.

2

0 Non e ammessa Ia domanda della parte Vanetti ten-

dente aHa condanna dei signori Balli nella multa comminata

neH' interdetto penale 20 aprile prossimo passato ed aHa

riparazione dell'ingiuria e dei danni.

Appellanti dai dispositivi secondo e terzo di questo giudizio

i Coniugi Vanetti, che hanno conchiuso domandando Ia rifor-

ma dei detti dispositivi nel senso, che i fratelli Balli siano

condannati a rifondere aHa parte Vanetti tutti i danni e le

spese a lei cagionate col 101'0 interdetto penale deI 20 aprile

1894, danni e spese da liquidarsi in sede separata di giudizio

e pei quali i Coniugi Vanetti dichiarano che non chiederanno

meno di fr. 3800, colla condanna degli appellati neHe spese

giudiziali e ripetibili;

N el mentre i fratelli Balli, appeHati, domandano, che il

ricorso dei Coniugi Vanetti sia dichiarato irrecivibile 0 subor-

,

dinatamente infondato, e caricate le spese d'ufficio e ripe-

tibili, quest' ultime neH' importo di fr. 156.40, aHa parte

appellante;

Letti gli atti di causa e Ia sentenza deI Tribunale di

Appello, daHa quale risulta in linea di fatto :

1

0 L'edificio N° 324 deI catasto comunale di Locarno,

composto di un Iocale sotterraneo, deI piano terreno e di

un piano sllperiore, e proprietä. in parte dei fratelIi Balli, in

parte dei Conillgi Vanetti. .Ai primi appartiene il sotterraneo

il pian terreno ed una corte sitllata al nord della casa, ai se:

condi il piano superiore. Al sud di qllesto edificio, separato

unicmnente da un muro comune, trovasi altro fabbricato

deI fratelli BalIi, i quali in occasione della sua ricostruzione

avevano dovuto alzare considerevolmente il muro comune.

Secondo i disposti deI Codice civile ticinese, Ia parte deI muro

costrutta a spese degli appellati restava di 101'0 esclusiva

proprietä., salvo il diritto nei Coniugi Vanetti di acquistarne

Ia comunanza, pagando Ia meta deI relativo valore. N el 1894

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C. Civilrechtsplleg".

i Coniugi Vanetti decisern di alzare di due piani l'edifieio

Ko 324 e dovendo appoggiare questa loro eostruzione al muro,

la eui parte superiore era stata alzata a spese esclusive degli

appellati, feeero offrire agli stessi la meta deI valore deI

muro. Avendo pero gli attori ricusato l'offerto pagamento,

aUegando di avere dei motivi irrefutabili per opporsi a11' alza-

mento progettato, i Coniugi Vanetti malgrado detta opposi-

zione diedero principio ai lavori. In conseguenza di ehe, il

20 agosto 1894, i fratelli Balli feeero intimare agli appellanti

un interdetto penale, nel quale veniva 101'0 ordinato di cessare

dai lavori intrapresi e di ristabilire 10 stato quo ante, sotto

pena di multa di fr.500. Davanti il tribunale di Locarno gli

istanti giustificarono questo loro interdetto col dire: 1

0 ehe

i muri deH' edificio N° 324 non presentavano la solidita ne-

cessaria per la costruzione intrapresa; 20 che in ogni caso i

Coniugi Vanetti non avevano diritto di appoggiare la 101'0

costruzione al muro alzato a spese degli istanti, prima di

averne acquistato la comproprieta; 3° che i convenuti inten-

devano di aprire nei piani superiori della nUt)vlt costruzione

finestre sopra una eorte degli istanti, aggravando per tal

modo la 101'0 proprieta di una servitil, ehe es si non intende-

vano di tollerare. Nel corso della causa questi due ultimi ar-

gomenti vennero pero lasciati cadere. 11 seeondo fu abbando-

nato dagli istanti stessi dietro nuova esibizione da parte dei

Coniugi Vanetti di pagare 1a meta deI prezzo deI muro. Il

terzo risulto seartato indirettamente da un deereto inciden,

tale deI Tribunale di appello in data deI 25 maggio 1894,

col quale veniva respinta una domanda di prova degli istanti

pel motivo, ehe quanto essi addueevano riguardo alle finestre

non era stato aecennato neU' interdetto penale e quindi non

poteva formare oggetto di discussione. La questione della

solidita dei muri della casa diede luogo inveee ad un rapporto

peritale, nel quale i periti dopo aver eonstatato ehe la fab-

brica progettata dai Coniugi Vanetti sopprimeva diverse tra-

mezze e sostituiva ai pavimenti in lastrico, pavimenti di legno

ed al tetto in pietra, un tetto di tegole, si pronunciarono nel

senso ehe il peso deUa nuova fabbrica sarebbe stato appena

VI. Obligationenrecht. N° 1 W.

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eguale a queUo della vecchia, e ehe quindi i muri erano

ahbastanza solidi per sopportare l'alzamento progettato.

A vuto comunieazione di questo rap porto, i fratelli Balli feeero

notifieare ai Coniugi Vanetti un atto in data deI 10 luglio

1894, nel quale sotto riserva di ogni 101'0 ragione riguardo

alle finestre, e dei 101'0 diritti pel easo ehe la causa eon ti-

Imasse, diehiaravano di desistere dalla opposizione fatta

lasciando ehe i Coniugi Vanetti eontinuassero i lavori. Non

avendo pero i Coniugi Vanetti aeeettata la diehiarazione degli

istanti, perehe vincolata a riserve, ed avendo anzi insistito

nella 101'0 domanda ehe la parte avversaria fosse condannata

aHa l11ulta ed aUa rifusione dei danni a termini deU' art. 474

§ 2, deI Codiee di proeedura civile ticinese, la causa ebbe il

suo seguito. L'art. 474, § 2, deI Codiee di proeedura civile

ticinese, invoeato dai eonvenuti, ha il seguente tenore: « Chi

» senza rieonoseinto appoggio ha fatto intimare simili inter-

» detti « (penali) » deve dal giudiee essere eondannato nella

» muIta in essi comminata, ed e tenuto aHa riparazione, oltre

» il pagamento dei danni e delle spese.» Con sel1tenza deI

25 ottobre 1894 il Tribunale di Loearno ammisse le conclu-

sioni dei Coniugi Vanetti. Appellatisi pero gli istanti al Tri-

bunale di appello, Ia sentenza di prima istanza venne Rllillll-

lata e deeiso neI modo piil sopra riferito.

2. I motivi della sentenza d'appello si possono riassumere

eome segne:

L'interdetto penale era evidentemente fondato fino a tanto

ehe i eonvenuti non avevano aequistato la comunanza deI

muro. Quindi gli stessi non potrebbero in ogni easo doman-

dare la rifusione dei danni ehe per Ia sospensione dei Iavori

postedore aU' epoca in cui questo punto fu toIto per aeeordo

delle parti. Ma anehe posteriormente a quest' epoea l'inter-

detto ha eontinuato ad essere giustificato. Il Codiee ticinese

non prevede espressamente il easo d'inalzamento di un edi-

fido, i cui piani differenti appartengono a diversi proprietari.

Il proprietario deI piano superiore non puo dunque inalzare

l'edifieio senza aver ottenuto prima l'autorizzazione deI pro-

prietario deI piano inferiore, 0 senza essere stato autorizzato

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C. Civilrechtspflege.

dal giudice. In easo di eontestazione e a questi ehe appartiene

di conoscere, se la nuova eostruzione e eontraria 0 meno

agli interessi deI eomproprietario. Se il proprietario deI piano

supeliore proeede a nuova opera senza l'autorizzazione deI

giudice, 0 senza il eonsenso deI proprio eondomino, quest' ul-

timo e in diritto di opporvisi mediante interdetto penale

quand' anehe in appoggio deI proprio interdetto non abbi~

ehe il difetto di eonsenso 0 di autorizzazione giudiziaria. Se

dal.lato delle Ieggi ticinesi fosse possibile un dubbio in pro-

posIto, questo dubbio dovrebbe seomparire di fronte al dis-

posto dell'art. 68 deI Codice fed. obbl., ehe istituisce l'azione

di danno temuto. Dna simile azione non pUD essere esercitata

meglio ehe coll' interdetto penale. Per conseguenza Pinter-

detto intimato dai fratelli Balli doveva ritenersi fondato fino

a tanto ehe pel giudizio dei periti veniva a scomparire il ti-

more di un danno per Ia loro proprieta. Se in seguito aves-

sero mantenuto aneora l'interdizione dei Iavori i fratelli Balli

.

'

SI troverebbero nel torto. M:a invece vi hanno desistito col-

l'atto dei 10 Iuglio 1894. Da quel giorno era in facolta dei

Coniugi Vanetti di continuare i Iavori. Se non 10 feeero e se

da cib subirono un danno, 10 devono imputare a 101'0 colpa.

L'interdetto dovendosi eosl ritenere fondato, non vi e motivo

per applicare agli istanti il disposto dell'art. 474 deI Codice

di proeedura civile.

In diritto :

1. II solo punto aneora controverso e quello ehe riguarda Ia

questione di indennizzo. Anche sotto questo rapporto bisogna

pero esaminare prima di tutto se il Tribunale federale e

competente ad occuparsi dellitigio. Dei dubbi si elevano gia

dal punto di vista deI valore litigioso. Davanti le istanze ean-

tonali i convenuti non hanno precisata Ia somma ehe essi

chiedevano a titolo d'indenllizzo, ma si sono contentati di

domandare in massima la eondanna dell'attore nei danni,

risel'vandosi di farne stabilire l'importo in sede separata.

Questo modo di agire era determinato dal fatto, che non era

possibile ai convenuti di fissare l'importo dei dallni, fintanto

ehe non conoseevano Ia durata dell'interdetto penale, di

VI. Obligationenrecht. No 116.

885

eonseguenza quella delI' interruzione dei lavori. In simili casi

perD l'art. 63, N° 1, delia Iegge org. giud. fed. dispone che

Ia domanda debba indieare almeno, se Ia somma ehe sara

esposta piu tardi raggiunga l'importo di fr. 2000. Questo dis-

posto ha evidentemente per iseopo di far conoscere alle parti

ed al giudiee gia dal principio delia causa se Ia stessa sia

suseettibile di rieorso al Tribunale federale. Üra non avendo

i convenuti ottemperato aHa prescrizione sucldetta) ne po-

trebbe naseere Ia questione, se eon cib essi siano decaduti

dal 101'0 diritto di ricorso. Dna simile conseguenza non puo

tuttavia essere ammessa. L'art. 64 della legge org. giud. fed.

non eontiene detta sanzione pel easo ehe i disposti deli' ar-

tieolo precedente non siano stati osservati. Esso non fa ehe

stabilire, ehe qualora Ia sentenza pecelri in uno dei punti

menzionati all'articolo precedente, possa essere rimandata

al giudiee cantonale per essere rettificata. La sola eosa di

eui si potrebbe essere in dubbio anche nel easo conereto

sarebbe dunque Ia questione di sapere, se la sentenza non

debba essere rinviata al Tribunale eantonale, perehe vi sia

indicata l'importanza deH' oggetto litigioso. Dn rinvio non eon-

durrebbe pero ehe aHa conferma di quantoi convenuti hanno

gia dichiarato nel 101'0 ricorso relativamente alla somma ehe

essi intendono di domandare (eioe non meno di fr. 3800),

per eui la detta misura si deve ritenere come inutile.

2. Piu importanti sono i dubbi ai quali da Iuogo Ia ques-

tione di eompetenza relativamente al diritto applieabile. E

eerto e non pUD essere contestato, ehe davanti le istanze ean-

tonali i convenuti hanno appoggiato Ia 101'0 domanda di in-

dennizzo all'art. 474 della proe. civ. ticinese. Essi sosten-

gonG perb che il Tribunale federale sia cib nondimeno compe-

tente ad oecuparsi dellitigio per un dupliee motivo: t ° per-

ehe il disposto delI' art. 474 della proeedura civile cantonale

sul risarcimento dei danni non fa che riepigolare i principi

degli art. 50 e seg. deI Cod. übbl.; 20 perehe il giudice ean-

tonale pronuneiando sulla domanda proposta dai eonvenuti, ha

invoeato anche disposti di diritto federale, e precisamente

l'art, 68 deI eod. übbl. Per eiD ehe riguarda questa seeonda

886

C. Civilrechtspflege.

ragione €I pero evidente ehe la semplice eitazione di disposti

di una Iegge federale da parte deU' istanza cantonale non

basta a fondare la competenza deI Tribunale federale, ma

che €I neeessario inoltre che i disposti citati siano anehe real-

mente applieabili, cio ehe nel easo conereto non €I stato soste-

nuto neppure dai eonvenuti. Poi nel easo presente non si

puo dire ehe il punto in litigio sia stato deciso dal giudiee di

appello anche in base al diritto federale, l'art. 68 deI C. O.

essendo stato invoeato solamente neU' esame della questione

principale eoncernente la fondatezza dell'interdetto penale,

nel mentre Ia questione dei danni, Ia sola aneora pendente,

ha avuto Ia sua soluzione anche davanti al giudiee di appelIQ

esclusivamente in base al diritto eantonale. Il punto deeisivQ

per la eompetenza deI Tribunale federale e dunque quello di

sapere, se la 'domanda di danni formulata dai Coniugi Vanetti

si possa ritenere come una domanda dipendente da un atto

illeeito,

0 in altri termini quale un' azione ex delieto.

L'opinione sostenuta dai rieorrenti si €I, ehe l'invoeazione

dell'art. 474 della procedura civile ticinese impliehi nello

stesso tempo anehe l'invocazione degH art. 50 e seg. deI

C. 0., perche l'art. 474 proe. eiv. non fa altro ehe riassumere

i principi saneiti dal C. O. per cio che riguarda l'obbligo del-

I' interdicente aHa rifusione dei danni. Tuttavia questo modo

di veclere non pu!> esse re ammesso. L'azione seatente dall'ar-

ticolo 474 e affatto diversa da q'lella degli art. 50 e seg. deI

C. O. L'art. 474 statuisee un' obbligazione ex lege, non ex de-

ticto. Perche una domanda di danni appoggiata a quest' ar-

ticolo POSS:l essere aceolta, basta, seeondo il tenore esplicito

dell'art. 474, ehe l'interdetto penale sia stato riconosciuto

infondato, senza ehe sia neeessario di provare ehe il dalll}()

subito abbia la sua origine in un dolo 0 in una eolpa delI' au-

tore. Conseguentemente i Coniugi Vanetti nelloro allegato di

risposta non hanno punto sostenuto ehe l'intimazione delI' in-

terdetto penale doveva ritenersi infondata. Ora seeondo la

giurisprudenza eostante deI Tribunale federale una domancla

in giudizio, quantunque priva di fondamento, non eostituisce

un fatto illeeito ehe allorquando vi sill, dolo 0 eolpa da parte

VI. ObligatIOnen recht. N° 116.

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dell'attore. Una risponsabilitä. ulteriore derivante dal fatto di

avere proposta una domanda infondata, non pu!> risultare

ehe da un disposto speciale di legge, ed e quindi regolata es-

clusivamente dal diritto eantonale. Se si dovesse stare percio

al punto di vista assunto dai eonvenuti nel 101'0 allegato di

risposta, Ia domanda di danni si dovrebbe eonsiderare come

appoggiata unieamente all'art. 474 della proc. ticinese e

percio fuori degli attributi deI Tribunale federale. Senonche

da diverse aeeuse sollevate dai convenuti contro gli attori

nelloro allegato di duplica, consistenti nel dire che quest' ul-

timi abbiano agito per }juro capriccio, ehe l'interdetto penale

abbia avuto solo per iseopo di intimorire i Coruugi Vanetti per

obbligarli a cedere la 101'0 porzione di easa, che prima di ri-

correre al rimedio estremo di un interdetto penale i fratelli

BalIi avrebbero dovuto indicare i motivi pei quali es si si cre-

devano autorizzati ad opporsi aHa eostruzione Vanetti ecc.,

sembra in realtä. essere stata intenzione dei eonvenuti di

intentare eontem})oraneamente a11' azione delI' art. 474 della.

proe. civ., anehe quella degli art. 50 e seg. deI C. O. Ora il

Tribunale federale sarebbe indubbiamente competente per

ein ehe riguarda questa seeonda domanda, e in questa incer-

tezza e perci!> preferibile di entrare nel merito della

questione.

3. Un indennizzo a termini degli art. 50 e seg. deI C. O.

puo essere ehiesto dai eonvenuti solo in base di un faUo ille-

cito da parte degli attori. L'esistenza di un fatto iIIeeito pre-

suppone aHa sua volta il concorso di un doppio elemento :

l'uno oggettivo consistente in un atto contrario al diritto,

l'altro soggettivo implicante colpa 0 dolo da parta di chi l'ha

commesso. Ora non vi e dubbio che l'elemento oggettivo pub

eonsistere tanto neUa violazione di un diritto garantito per

legge eantonale, quanto,neUa lesione di un disposto cU una

legge federale. Tutte le volte pero ehe l'esistenza di un atto.

illecito vien fatto dipendere dalla lesione di un diritto sancito

per legge cantonale, Ia questione pregiudiziale di sapere, se

ed in quale misura il diritto in questione sia stato violato,

seeondo la pratica eostante di questo tribunale deve essere

C. Civilrechtspllege.

decisa eonformemente ai disposti di diritto cantonale, e la

soluzione aecettata dal tribunale eantonale e percib vincolante

per questa Corte Supl'ema. Tale e anehe il easo in eoncreto.

L'argomento sul quale i Coniugi Vanetti hanno appoggiato il

101'0 ricorso, ehe eioe gli attori non avevano motivo ne diritto

per staeeare l'interdetto penale deI 20 agosto 1894, e una

questione puramente di diritto ticinese e ehe quindi e stata

decisa in modo definitivo dal giudiee di appello. Vero e benSl

ehe quest' ultimo ha fatto capo anche al disposto delI' art. 68

deI C. 0., perb i ricorrenti eoneordano anehe 101'0 nel rieo-

noscere ehe questa invocazione e affatto fuori di posto.

L'art. 68 C. O. non ha nulla a vedere eol easo attuale,l'inter-

detto penale non essendo una domanda di eauzione danni in-

feeti nomine, ma un' azione reale 0 possessoria, eompleta-

mente estranea alle materie regolate dal C. O. Ora dovendosi

ammettere eol giurliee cantonale ehe gli attori avevano il

diritto di staecare l'interdetto penale 20 agosto 1894, e ehiaro

ehe non esiste aleun fatto illecito a 101'0 earieo e ehe di eon-

seguenza l'azione in risareimento di danni non puo essere

ammessa. Anche la domanda eventuale degli attori, ehe la

causa sia rinviata al giudiee eantonale nel senso delI' art. 79

della legge org. giud. fed. non puo essere aeeolta. In prima

linea perehe la questione relativa al fondamentodell'inter-

detto penale, riguardo alle quale e avvenuta l'invocazione

dell'art. 68 C. 0, non forma oggetto di ricorso, poi perehe

il giudizio di appello e fondato in sostanza sopra disposti di

diritto cantonale e non sopra l'art. 68 C. 0., la cui invoeazione

fu fatta solo in via abbondanziale. Difatti non vi pub essere

dubbio, ehe il giudiee cantonale sarebbe arrivato aHo stesso

risultato, anche applicando solo i disposti deI Codiee civile

ticinese. Non e dunque il easo di invocare l'art.79 della legge

Qrganiea giudiziaria federale.

Per questi motivi,

Il Trilnmale federale pronuncia :

TI ricorso dei Coniugi Vanetti e respinto.

VII. Haftpflicht für den l'abrik- und Gewerbebetrieb. N° 07.

889

®. auel) iTCr. 121, U rtei! \,)om 13. ~un 1895 in 6ael)en

\l5f~ffer gegen 58unb.

vn, Haftpflicht für den Fabrik- und

Gewerbebetrieb.

Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.

117. Urteif \,)om 17.,'Juxt 1895 in 6ad)en

~rno(b gegen

(~H~(er.

A. SDurel) UrieH tlom 13. Sll1är3 1895 l)at

ba~ Dbergeriel)t

'oe~ j'fanton~ Ud edannt: :va~ erftinjtan3Hd)e UrteU roirb be~

ftätigt mit bel' ~bänberung jeboel), bnj3 bie .))nf!:pflid)tentfd)äbigung

ftatt auf 1500 ~r. nur auf 1300 ~r. feftgefe~t rotrb.

B. @egen 'oiefe~ nm 27, ~rH 1895 3ugefteffte Urteil edlärte

'oer 58efragte unterm 15. 'Dlai 1895 bie merufung an bai3 58un~

be~gerid)t mit bem 'Xntrnge, e~ fei ba~ j'flagbegel)ren gänafiel) ao~

5 uroeifen, el>entueU nur

bi~ 3um metrage \,)on 300 ~r. But3u~

l)eij3en.

SDer merufung~bef(agte lieantragt ~limeif1tng bel' 58erufung.

SDa~ munbe~gerid)t aiel)t t n ~rm Ci. gun 9 :

L SDer 58efhtgte ~.,'J. 'Xrno(b betreibt in 58ürgten, -ltanton

Uri, eine BiegeHättel)enfao,rit

~a~ ~abrifgebäu'oe entl)lilt im

steUergefd)oj3 einen 'lRafd)htenraum, in me(el)em fief}

ba~ ~rieli~

mere liefinbet; genannter ~Raum tft bunfeL,Sm L 6tocl' befinbet

fiel) bie (1)eUe) mserfftatt mit 3roei)grilfen un'o ben @erfOiiltren.

~n bel')galirit arbeitet, unter &uffid)t

eine~ @erffül)rerß, eine

gemiHe .3al)1 junger murfd)en; biefeloen fittb im mefentnd)en ba~

mit befd)äftigt, 2ättel)en au ßiegefrCi.l)md)en 5ufammenaunage(n,

<tuf melel)en bann Biege! getrocl'net merben. Unter biefen &rbeitern

liefan'oen fid) auel) brei 58rüber @!ß(er, 6öl)ne beß l)eutigen j'flib

gerß jßeter @iß(er; fie aroeiteten teUß im ~ccorb, teH~ im ~ag~