Volltext (verifizierbarer Originaltext)
880
C. Civilrechtspflege.
b) Lorsque le cn~ancier du failli est devenu son debiteur
ou celui de Ia masse posterieurement ä. l'ouverture de la
faillite.
Ces dispositions, ayant evidemment pour but de regler
d'une maniere complete Ia matiere de Ia compensation dans
Ia faillite J on doit en inferer qu'ä. teneur de la Ioi suisse
(comme du reste d'apres l'art. 47 de la Ioi allemande sur Ia
faillite, ainsi que d'apres d'autres lois sur Ia matiere), Ia com-
pensation de creances reciproques dans une faillite doit etre
admise, ä. Ia senle condition qu'elles soient nees l'une et l'autre
avant l'ouverture de la faHHte, et qu'elle n'est influencee en
rien par Ia circonstance qu'elles sontsoumises a une condition
ou ä. un terme.
n suit de tout ce qui precede qu'en prononliant ainsi qu'il
a ete dit, le tribunal cantonal n'a pas fait une fausse appli-
cation de Ia loi, et que Ie jugement attaque doit etre con-
firme.
4° Il n'echet point, enfin, de determiner sur quelle cate-
gorie des creances de dame Brandt la compensation doit porter
en premiere ligne, cette question n'etant plus litigieuse entre
parties devant 1'instance de ceans.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et Ie jugement rendu entre parties
par Ie tribunal cantonal de N eucMteI, Ie 3 juillet 1895, est
maintenu tant au fond que sur les depens.
116. Sentenza del 27 settembre 1895 nella causa
Vanetti contro Balli.
Il Tribunale di appello deI Ticino con sentenza deI 11 di-
cembre 1894 ha giudicato:
10 L'interdetto penale 26 aprile 1894 e dichiarato esau-
rito, salvo l'obbligo nei signori Vanetti di pagare ai fratelli
VI. Ohligationenrecht. No 116.
881
Balli Ia meta deI muro di appoggio come aH' appuntamento
in causa intervenuto fra le parti, e ritenuto che le opere
devono essere eseguite in conformitä. deI rapporto dei Periti
deI 12 giugno 1894.
2
0 Non e ammessa Ia domanda della parte Vanetti ten-
dente aHa condanna dei signori Balli nella multa comminata
neH' interdetto penale 20 aprile prossimo passato ed aHa
riparazione dell'ingiuria e dei danni.
Appellanti dai dispositivi secondo e terzo di questo giudizio
i Coniugi Vanetti, che hanno conchiuso domandando Ia rifor-
ma dei detti dispositivi nel senso, che i fratelli Balli siano
condannati a rifondere aHa parte Vanetti tutti i danni e le
spese a lei cagionate col 101'0 interdetto penale deI 20 aprile
1894, danni e spese da liquidarsi in sede separata di giudizio
e pei quali i Coniugi Vanetti dichiarano che non chiederanno
meno di fr. 3800, colla condanna degli appellati neHe spese
giudiziali e ripetibili;
N el mentre i fratelli Balli, appeHati, domandano, che il
ricorso dei Coniugi Vanetti sia dichiarato irrecivibile 0 subor-
,
dinatamente infondato, e caricate le spese d'ufficio e ripe-
tibili, quest' ultime neH' importo di fr. 156.40, aHa parte
appellante;
Letti gli atti di causa e Ia sentenza deI Tribunale di
Appello, daHa quale risulta in linea di fatto :
1
0 L'edificio N° 324 deI catasto comunale di Locarno,
composto di un Iocale sotterraneo, deI piano terreno e di
un piano sllperiore, e proprietä. in parte dei fratelIi Balli, in
parte dei Conillgi Vanetti. .Ai primi appartiene il sotterraneo
il pian terreno ed una corte sitllata al nord della casa, ai se:
condi il piano superiore. Al sud di qllesto edificio, separato
unicmnente da un muro comune, trovasi altro fabbricato
deI fratelli BalIi, i quali in occasione della sua ricostruzione
avevano dovuto alzare considerevolmente il muro comune.
Secondo i disposti deI Codice civile ticinese, Ia parte deI muro
costrutta a spese degli appellati restava di 101'0 esclusiva
proprietä., salvo il diritto nei Coniugi Vanetti di acquistarne
Ia comunanza, pagando Ia meta deI relativo valore. N el 1894
882
C. Civilrechtsplleg".
i Coniugi Vanetti decisern di alzare di due piani l'edifieio
Ko 324 e dovendo appoggiare questa loro eostruzione al muro,
la eui parte superiore era stata alzata a spese esclusive degli
appellati, feeero offrire agli stessi la meta deI valore deI
muro. Avendo pero gli attori ricusato l'offerto pagamento,
aUegando di avere dei motivi irrefutabili per opporsi a11' alza-
mento progettato, i Coniugi Vanetti malgrado detta opposi-
zione diedero principio ai lavori. In conseguenza di ehe, il
20 agosto 1894, i fratelli Balli feeero intimare agli appellanti
un interdetto penale, nel quale veniva 101'0 ordinato di cessare
dai lavori intrapresi e di ristabilire 10 stato quo ante, sotto
pena di multa di fr.500. Davanti il tribunale di Locarno gli
istanti giustificarono questo loro interdetto col dire: 1
0 ehe
i muri deH' edificio N° 324 non presentavano la solidita ne-
cessaria per la costruzione intrapresa; 20 che in ogni caso i
Coniugi Vanetti non avevano diritto di appoggiare la 101'0
costruzione al muro alzato a spese degli istanti, prima di
averne acquistato la comproprieta; 3° che i convenuti inten-
devano di aprire nei piani superiori della nUt)vlt costruzione
finestre sopra una eorte degli istanti, aggravando per tal
modo la 101'0 proprieta di una servitil, ehe es si non intende-
vano di tollerare. Nel corso della causa questi due ultimi ar-
gomenti vennero pero lasciati cadere. 11 seeondo fu abbando-
nato dagli istanti stessi dietro nuova esibizione da parte dei
Coniugi Vanetti di pagare 1a meta deI prezzo deI muro. Il
terzo risulto seartato indirettamente da un deereto inciden,
tale deI Tribunale di appello in data deI 25 maggio 1894,
col quale veniva respinta una domanda di prova degli istanti
pel motivo, ehe quanto essi addueevano riguardo alle finestre
non era stato aecennato neU' interdetto penale e quindi non
poteva formare oggetto di discussione. La questione della
solidita dei muri della casa diede luogo inveee ad un rapporto
peritale, nel quale i periti dopo aver eonstatato ehe la fab-
brica progettata dai Coniugi Vanetti sopprimeva diverse tra-
mezze e sostituiva ai pavimenti in lastrico, pavimenti di legno
ed al tetto in pietra, un tetto di tegole, si pronunciarono nel
senso ehe il peso deUa nuova fabbrica sarebbe stato appena
VI. Obligationenrecht. N° 1 W.
883
eguale a queUo della vecchia, e ehe quindi i muri erano
ahbastanza solidi per sopportare l'alzamento progettato.
A vuto comunieazione di questo rap porto, i fratelli Balli feeero
notifieare ai Coniugi Vanetti un atto in data deI 10 luglio
1894, nel quale sotto riserva di ogni 101'0 ragione riguardo
alle finestre, e dei 101'0 diritti pel easo ehe la causa eon ti-
Imasse, diehiaravano di desistere dalla opposizione fatta
lasciando ehe i Coniugi Vanetti eontinuassero i lavori. Non
avendo pero i Coniugi Vanetti aeeettata la diehiarazione degli
istanti, perehe vincolata a riserve, ed avendo anzi insistito
nella 101'0 domanda ehe la parte avversaria fosse condannata
aHa l11ulta ed aUa rifusione dei danni a termini deU' art. 474
§ 2, deI Codiee di proeedura civile ticinese, la causa ebbe il
suo seguito. L'art. 474, § 2, deI Codiee di proeedura civile
ticinese, invoeato dai eonvenuti, ha il seguente tenore: « Chi
» senza rieonoseinto appoggio ha fatto intimare simili inter-
» detti « (penali) » deve dal giudiee essere eondannato nella
» muIta in essi comminata, ed e tenuto aHa riparazione, oltre
» il pagamento dei danni e delle spese.» Con sel1tenza deI
25 ottobre 1894 il Tribunale di Loearno ammisse le conclu-
sioni dei Coniugi Vanetti. Appellatisi pero gli istanti al Tri-
bunale di appello, Ia sentenza di prima istanza venne Rllillll-
lata e deeiso neI modo piil sopra riferito.
2. I motivi della sentenza d'appello si possono riassumere
eome segne:
L'interdetto penale era evidentemente fondato fino a tanto
ehe i eonvenuti non avevano aequistato la comunanza deI
muro. Quindi gli stessi non potrebbero in ogni easo doman-
dare la rifusione dei danni ehe per Ia sospensione dei Iavori
postedore aU' epoca in cui questo punto fu toIto per aeeordo
delle parti. Ma anehe posteriormente a quest' epoea l'inter-
detto ha eontinuato ad essere giustificato. Il Codiee ticinese
non prevede espressamente il easo d'inalzamento di un edi-
fido, i cui piani differenti appartengono a diversi proprietari.
Il proprietario deI piano superiore non puo dunque inalzare
l'edifieio senza aver ottenuto prima l'autorizzazione deI pro-
prietario deI piano inferiore, 0 senza essere stato autorizzato
884
C. Civilrechtspflege.
dal giudice. In easo di eontestazione e a questi ehe appartiene
di conoscere, se la nuova eostruzione e eontraria 0 meno
agli interessi deI eomproprietario. Se il proprietario deI piano
supeliore proeede a nuova opera senza l'autorizzazione deI
giudice, 0 senza il eonsenso deI proprio eondomino, quest' ul-
timo e in diritto di opporvisi mediante interdetto penale
quand' anehe in appoggio deI proprio interdetto non abbi~
ehe il difetto di eonsenso 0 di autorizzazione giudiziaria. Se
dal.lato delle Ieggi ticinesi fosse possibile un dubbio in pro-
posIto, questo dubbio dovrebbe seomparire di fronte al dis-
posto dell'art. 68 deI Codice fed. obbl., ehe istituisce l'azione
di danno temuto. Dna simile azione non pUD essere esercitata
meglio ehe coll' interdetto penale. Per conseguenza Pinter-
detto intimato dai fratelli Balli doveva ritenersi fondato fino
a tanto ehe pel giudizio dei periti veniva a scomparire il ti-
more di un danno per Ia loro proprieta. Se in seguito aves-
sero mantenuto aneora l'interdizione dei Iavori i fratelli Balli
.
'
SI troverebbero nel torto. M:a invece vi hanno desistito col-
l'atto dei 10 Iuglio 1894. Da quel giorno era in facolta dei
Coniugi Vanetti di continuare i Iavori. Se non 10 feeero e se
da cib subirono un danno, 10 devono imputare a 101'0 colpa.
L'interdetto dovendosi eosl ritenere fondato, non vi e motivo
per applicare agli istanti il disposto dell'art. 474 deI Codice
di proeedura civile.
In diritto :
1. II solo punto aneora controverso e quello ehe riguarda Ia
questione di indennizzo. Anche sotto questo rapporto bisogna
pero esaminare prima di tutto se il Tribunale federale e
competente ad occuparsi dellitigio. Dei dubbi si elevano gia
dal punto di vista deI valore litigioso. Davanti le istanze ean-
tonali i convenuti non hanno precisata Ia somma ehe essi
chiedevano a titolo d'indenllizzo, ma si sono contentati di
domandare in massima la eondanna dell'attore nei danni,
risel'vandosi di farne stabilire l'importo in sede separata.
Questo modo di agire era determinato dal fatto, che non era
possibile ai convenuti di fissare l'importo dei dallni, fintanto
ehe non conoseevano Ia durata dell'interdetto penale, di
VI. Obligationenrecht. No 116.
885
eonseguenza quella delI' interruzione dei lavori. In simili casi
perD l'art. 63, N° 1, delia Iegge org. giud. fed. dispone che
Ia domanda debba indieare almeno, se Ia somma ehe sara
esposta piu tardi raggiunga l'importo di fr. 2000. Questo dis-
posto ha evidentemente per iseopo di far conoscere alle parti
ed al giudiee gia dal principio delia causa se Ia stessa sia
suseettibile di rieorso al Tribunale federale. Üra non avendo
i convenuti ottemperato aHa prescrizione sucldetta) ne po-
trebbe naseere Ia questione, se eon cib essi siano decaduti
dal 101'0 diritto di ricorso. Dna simile conseguenza non puo
tuttavia essere ammessa. L'art. 64 della legge org. giud. fed.
non eontiene detta sanzione pel easo ehe i disposti deli' ar-
tieolo precedente non siano stati osservati. Esso non fa ehe
stabilire, ehe qualora Ia sentenza pecelri in uno dei punti
menzionati all'articolo precedente, possa essere rimandata
al giudiee cantonale per essere rettificata. La sola eosa di
eui si potrebbe essere in dubbio anche nel easo conereto
sarebbe dunque Ia questione di sapere, se la sentenza non
debba essere rinviata al Tribunale eantonale, perehe vi sia
indicata l'importanza deH' oggetto litigioso. Dn rinvio non eon-
durrebbe pero ehe aHa conferma di quantoi convenuti hanno
gia dichiarato nel 101'0 ricorso relativamente alla somma ehe
essi intendono di domandare (eioe non meno di fr. 3800),
per eui la detta misura si deve ritenere come inutile.
2. Piu importanti sono i dubbi ai quali da Iuogo Ia ques-
tione di eompetenza relativamente al diritto applieabile. E
eerto e non pUD essere contestato, ehe davanti le istanze ean-
tonali i convenuti hanno appoggiato Ia 101'0 domanda di in-
dennizzo all'art. 474 della proe. civ. ticinese. Essi sosten-
gonG perb che il Tribunale federale sia cib nondimeno compe-
tente ad oecuparsi dellitigio per un dupliee motivo: t ° per-
ehe il disposto delI' art. 474 della proeedura civile cantonale
sul risarcimento dei danni non fa che riepigolare i principi
degli art. 50 e seg. deI Cod. übbl.; 20 perehe il giudice ean-
tonale pronuneiando sulla domanda proposta dai eonvenuti, ha
invoeato anche disposti di diritto federale, e precisamente
l'art, 68 deI eod. übbl. Per eiD ehe riguarda questa seeonda
886
C. Civilrechtspflege.
ragione €I pero evidente ehe la semplice eitazione di disposti
di una Iegge federale da parte deU' istanza cantonale non
basta a fondare la competenza deI Tribunale federale, ma
che €I neeessario inoltre che i disposti citati siano anehe real-
mente applieabili, cio ehe nel easo conereto non €I stato soste-
nuto neppure dai eonvenuti. Poi nel easo presente non si
puo dire ehe il punto in litigio sia stato deciso dal giudiee di
appello anche in base al diritto federale, l'art. 68 deI C. O.
essendo stato invoeato solamente neU' esame della questione
principale eoncernente la fondatezza dell'interdetto penale,
nel mentre Ia questione dei danni, Ia sola aneora pendente,
ha avuto Ia sua soluzione anche davanti al giudiee di appelIQ
esclusivamente in base al diritto eantonale. Il punto deeisivQ
per la eompetenza deI Tribunale federale e dunque quello di
sapere, se la 'domanda di danni formulata dai Coniugi Vanetti
si possa ritenere come una domanda dipendente da un atto
illeeito,
0 in altri termini quale un' azione ex delieto.
L'opinione sostenuta dai rieorrenti si €I, ehe l'invoeazione
dell'art. 474 della procedura civile ticinese impliehi nello
stesso tempo anehe l'invocazione degH art. 50 e seg. deI
C. 0., perche l'art. 474 proe. eiv. non fa altro ehe riassumere
i principi saneiti dal C. O. per cio che riguarda l'obbligo del-
I' interdicente aHa rifusione dei danni. Tuttavia questo modo
di veclere non pu!> esse re ammesso. L'azione seatente dall'ar-
ticolo 474 e affatto diversa da q'lella degli art. 50 e seg. deI
C. O. L'art. 474 statuisee un' obbligazione ex lege, non ex de-
ticto. Perche una domanda di danni appoggiata a quest' ar-
ticolo POSS:l essere aceolta, basta, seeondo il tenore esplicito
dell'art. 474, ehe l'interdetto penale sia stato riconosciuto
infondato, senza ehe sia neeessario di provare ehe il dalll}()
subito abbia la sua origine in un dolo 0 in una eolpa delI' au-
tore. Conseguentemente i Coniugi Vanetti nelloro allegato di
risposta non hanno punto sostenuto ehe l'intimazione delI' in-
terdetto penale doveva ritenersi infondata. Ora seeondo la
giurisprudenza eostante deI Tribunale federale una domancla
in giudizio, quantunque priva di fondamento, non eostituisce
un fatto illeeito ehe allorquando vi sill, dolo 0 eolpa da parte
VI. ObligatIOnen recht. N° 116.
ö87
dell'attore. Una risponsabilitä. ulteriore derivante dal fatto di
avere proposta una domanda infondata, non pu!> risultare
ehe da un disposto speciale di legge, ed e quindi regolata es-
clusivamente dal diritto eantonale. Se si dovesse stare percio
al punto di vista assunto dai eonvenuti nel 101'0 allegato di
risposta, Ia domanda di danni si dovrebbe eonsiderare come
appoggiata unieamente all'art. 474 della proc. ticinese e
percio fuori degli attributi deI Tribunale federale. Senonche
da diverse aeeuse sollevate dai convenuti contro gli attori
nelloro allegato di duplica, consistenti nel dire che quest' ul-
timi abbiano agito per }juro capriccio, ehe l'interdetto penale
abbia avuto solo per iseopo di intimorire i Coruugi Vanetti per
obbligarli a cedere la 101'0 porzione di easa, che prima di ri-
correre al rimedio estremo di un interdetto penale i fratelli
BalIi avrebbero dovuto indicare i motivi pei quali es si si cre-
devano autorizzati ad opporsi aHa eostruzione Vanetti ecc.,
sembra in realtä. essere stata intenzione dei eonvenuti di
intentare eontem})oraneamente a11' azione delI' art. 474 della.
proe. civ., anehe quella degli art. 50 e seg. deI C. O. Ora il
Tribunale federale sarebbe indubbiamente competente per
ein ehe riguarda questa seeonda domanda, e in questa incer-
tezza e perci!> preferibile di entrare nel merito della
questione.
3. Un indennizzo a termini degli art. 50 e seg. deI C. O.
puo essere ehiesto dai eonvenuti solo in base di un faUo ille-
cito da parte degli attori. L'esistenza di un fatto iIIeeito pre-
suppone aHa sua volta il concorso di un doppio elemento :
l'uno oggettivo consistente in un atto contrario al diritto,
l'altro soggettivo implicante colpa 0 dolo da parta di chi l'ha
commesso. Ora non vi e dubbio che l'elemento oggettivo pub
eonsistere tanto neUa violazione di un diritto garantito per
legge eantonale, quanto,neUa lesione di un disposto cU una
legge federale. Tutte le volte pero ehe l'esistenza di un atto.
illecito vien fatto dipendere dalla lesione di un diritto sancito
per legge cantonale, Ia questione pregiudiziale di sapere, se
ed in quale misura il diritto in questione sia stato violato,
seeondo la pratica eostante di questo tribunale deve essere
C. Civilrechtspllege.
decisa eonformemente ai disposti di diritto cantonale, e la
soluzione aecettata dal tribunale eantonale e percib vincolante
per questa Corte Supl'ema. Tale e anehe il easo in eoncreto.
L'argomento sul quale i Coniugi Vanetti hanno appoggiato il
101'0 ricorso, ehe eioe gli attori non avevano motivo ne diritto
per staeeare l'interdetto penale deI 20 agosto 1894, e una
questione puramente di diritto ticinese e ehe quindi e stata
decisa in modo definitivo dal giudiee di appello. Vero e benSl
ehe quest' ultimo ha fatto capo anche al disposto delI' art. 68
deI C. 0., perb i ricorrenti eoneordano anehe 101'0 nel rieo-
noscere ehe questa invocazione e affatto fuori di posto.
L'art. 68 C. O. non ha nulla a vedere eol easo attuale,l'inter-
detto penale non essendo una domanda di eauzione danni in-
feeti nomine, ma un' azione reale 0 possessoria, eompleta-
mente estranea alle materie regolate dal C. O. Ora dovendosi
ammettere eol giurliee cantonale ehe gli attori avevano il
diritto di staecare l'interdetto penale 20 agosto 1894, e ehiaro
ehe non esiste aleun fatto illecito a 101'0 earieo e ehe di eon-
seguenza l'azione in risareimento di danni non puo essere
ammessa. Anche la domanda eventuale degli attori, ehe la
causa sia rinviata al giudiee eantonale nel senso delI' art. 79
della legge org. giud. fed. non puo essere aeeolta. In prima
linea perehe la questione relativa al fondamentodell'inter-
detto penale, riguardo alle quale e avvenuta l'invocazione
dell'art. 68 C. 0, non forma oggetto di ricorso, poi perehe
il giudizio di appello e fondato in sostanza sopra disposti di
diritto cantonale e non sopra l'art. 68 C. 0., la cui invoeazione
fu fatta solo in via abbondanziale. Difatti non vi pub essere
dubbio, ehe il giudiee cantonale sarebbe arrivato aHo stesso
risultato, anche applicando solo i disposti deI Codiee civile
ticinese. Non e dunque il easo di invocare l'art.79 della legge
Qrganiea giudiziaria federale.
Per questi motivi,
Il Trilnmale federale pronuncia :
TI ricorso dei Coniugi Vanetti e respinto.
VII. Haftpflicht für den l'abrik- und Gewerbebetrieb. N° 07.
889
®. auel) iTCr. 121, U rtei! \,)om 13. ~un 1895 in 6ael)en
\l5f~ffer gegen 58unb.
vn, Haftpflicht für den Fabrik- und
Gewerbebetrieb.
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.
117. Urteif \,)om 17.,'Juxt 1895 in 6ad)en
~rno(b gegen
(~H~(er.
A. SDurel) UrieH tlom 13. Sll1är3 1895 l)at
ba~ Dbergeriel)t
'oe~ j'fanton~ Ud edannt: :va~ erftinjtan3Hd)e UrteU roirb be~
ftätigt mit bel' ~bänberung jeboel), bnj3 bie .))nf!:pflid)tentfd)äbigung
ftatt auf 1500 ~r. nur auf 1300 ~r. feftgefe~t rotrb.
B. @egen 'oiefe~ nm 27, ~rH 1895 3ugefteffte Urteil edlärte
'oer 58efragte unterm 15. 'Dlai 1895 bie merufung an bai3 58un~
be~gerid)t mit bem 'Xntrnge, e~ fei ba~ j'flagbegel)ren gänafiel) ao~
5 uroeifen, el>entueU nur
bi~ 3um metrage \,)on 300 ~r. But3u~
l)eij3en.
SDer merufung~bef(agte lieantragt ~limeif1tng bel' 58erufung.
SDa~ munbe~gerid)t aiel)t t n ~rm Ci. gun 9 :
L SDer 58efhtgte ~.,'J. 'Xrno(b betreibt in 58ürgten, -ltanton
Uri, eine BiegeHättel)enfao,rit
~a~ ~abrifgebäu'oe entl)lilt im
steUergefd)oj3 einen 'lRafd)htenraum, in me(el)em fief}
ba~ ~rieli~
mere liefinbet; genannter ~Raum tft bunfeL,Sm L 6tocl' befinbet
fiel) bie (1)eUe) mserfftatt mit 3roei)grilfen un'o ben @erfOiiltren.
~n bel')galirit arbeitet, unter &uffid)t
eine~ @erffül)rerß, eine
gemiHe .3al)1 junger murfd)en; biefeloen fittb im mefentnd)en ba~
mit befd)äftigt, 2ättel)en au ßiegefrCi.l)md)en 5ufammenaunage(n,
<tuf melel)en bann Biege! getrocl'net merben. Unter biefen &rbeitern
liefan'oen fid) auel) brei 58rüber @!ß(er, 6öl)ne beß l)eutigen j'flib
gerß jßeter @iß(er; fie aroeiteten teUß im ~ccorb, teH~ im ~ag~