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21_I_1211

BGE 21 I 1211

Bundesgericht (BGE) ·I · 1895-12-21 · Italiano CH
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156. Sentenza dei 21 dicembre 1895)wlla causa Schenker contro Corecco. 1211 . Il Tribunale di Appello deI Ticino, con sentenza deI 3 ot- tobre 1895, ha giudicato : «La sentenza 3 luglio 1895 pro- » ferta dal lodevole Tribunale distrettuale di Mendrisio, nella »causa promossa e vertita fm le parti come sopra, e con- » fermata. » Appellante dai dispositivi 1 e 2 di questo giudizio il signor Oscar Schenker, che con ricorso scritto ha conchiuso doman- dando : La nullita della sentenza 3 ottobre 1895 edel libello 28 ottobre 1893. Delle parti presente aHa seduta di quest' oggi solo l'appel- lante nella persona deI suo procuratore, avv. L. Berdez di Losanna, il quale riprendendo le conclusioni formulate in iscritto dal codifensore avv. Franc. Azzi di Lugano, portanti l'annuliazione della sentenza 3 luglio 1895 ed il rigetto della domanda delI' attore, domanda eventualmente, che la causa sia rinviata alle istanze cantonali aBo scopo di far completare le lacune esistenti negli atti. Ritemtto in linea di fatto : TI 3 ottobre 1891 i signori Carlo Corecco a Bodio e Oscar Schenker a Chiasso stipularono un contratto, col quale dichiaravano di costituirsi in societa sotto la ragione sociale Oscar Schenker &: Co, agenzia generale di emigrazione a Chiasso. La societa doveva cominciare col 1 gennaio 1892 e durare 5 anni, salvo modificazioni da apportarvi dopo un anno di esercizio. La nuova societa non doveva avere niente di comune colla ditta Corecco e Brivio di Bodio-, tolto che il signor Schenkel' si sarebbe astenuto di corrispondere diretta- mente coBa compagrna generale transatlantica francese, rappresentata dalla ditta Corecco, e Ia ditta Corecco &: Brivi~ colla Red Star Line e suoi rappresentanti ad Anversa, dl cui Schenker sostiene che avesse la rappresentanza esclusiva per l'Italia. Il contratto portava inoltre, che il socio Corecco si obbligava a fornire la cauzione voluta dalla legge federale

1212 C. Civilrechtsptlege. nella somma di fr. 40000; ehe la direzione degli affari da farsi in Italia sotto Ia ragione di Oscar Schenker &; Ci restava affidata al socio Schenkel'; che Ia decisione di eventuali di- vergenze che potessero sorgere fra i due soci dovesse avve- nire a mezzo di arbitri da nominarsi in un' appendice al eontratto prima deI 1 gennaio 1892; e all'art. 14, «che » quando l'uno 0 l'altro dei sottoseritti volesse rinunciare al » contratto prima della sua entrata in vigore, 1 gennaio 1892, » oppure al momento deHa nomina deI Consiglio federale, » dovesse versare al suo socio un indennizzo di fr. 5000. » TI contratto COS! conchiuso dalle parti non venne pero mai messo in vigore. Per quali motivi, non risulta chiaramente dagli atti. I soli documenti prodotti in causa, che possono dare qualche ragguaglio in proposito, sono quattro lette re scambiatesi dalle parti fra di 101'0 : l'una deI 2 gennaio 1892, colla quale Schenkel' comunica a Corecco ehe si sarebbe re- cato fra giorni da Iui a Biasca per stabilire quel ehe rimaneva da stabilire e dare principio al contratto; l'altra deI 10 gen- naio 1892 di Corecco a Schenker, colla quale Corecco rim- provera a Schenker d'avergli toIti aIcuni emigranti, a Iui indirizzati, egli fa .}sservare ehe se gli avesse dato di nuovo simili dispiaceri, l'avrebbe obbligato a fargli mantenel'e il con- tratto, « il quale era abbastanza valevole e conveniente per le parti; » la terza deI 2 settembre 1892, nella quale Corecco rifel'endosi a sua anteriore deI 25 agosto 1892 ripete a Schenkel' Ia domanda, se poteva 0 meno contare sulla pro- messa d'attivazione deI contratto, tenendo egli a sua disposi- zione Ia somma per far fronte all'obbligo assunto nel con- tratto di fornire Ia eauzione, somma che «se non fosse ancora possibile a Schenker di effettuare la nuova ditta, » egli avl' 'n, occasione di impiegare altrimenti. Soggiungeva pero che lLd si sarebbe impegnato de:finitivamente se Schenkel' credeva che avrebbero potuto riunirsi in societä durante I'anno 0 neH' anno venturo; si dovesse percio pronunciare come meglio credeva; la quarta Iettera (1 settembre 1893) di Schenkel' a Corecco, in risposta aHa precedente, in cui e detto che se Corecco voleva disporre della somma destinata aHa cauzione, IV. Obligationenrecht. No 156. 1213 egli Schenkel' non avrebbbe fatto ostaeolo' bastava ehe C.or~ceo gli spedisse una dichiarazione form~le colla quale dlChlarava annullato il eontratto e Schenkel' ci avrebbe messo anehe lui la sua firma, ritenendo tuttavia che Coreeco « sa- rebbe sempre stato pronto se per il eomune interesse si poteva eombinare qualcosa.» Le altre lettere, ehe furono prodotte, so no antecedenti al 1 gennaio 1892 e si riferiscono in parte aHa conclusione deI contratto, in parte amisure da prendersi per la sua esecuzione. Qual seguito abbia avuto 1a lettera Schenker 7 settembre 1892 non risulta ne e stato ., spwgato dalle parti. DeI pari non risulta se 1a nuova soeieta prima 0 dopo il 1 gennaio 1892 sia stata iscritta 0 meno al libro di commercio. Certo e che il contratto non ebbe mai esecuzione; che una domanda al ConsigIio federale in vista di ottenere la patente neeessaria per aprire una nuova agenzia di emigrazione non venne inoltrata, e ehe anche la nomina degli arbitri, prevista all' 3rt. 8 deI contratto, non venne eseguita ne prima ne dopo il 1 gennaio 1892. In questa situazione di cose il signor Coreeco domandava il 28 ottobre 1893 davanti il Tribunale civile di Mendrisio ehe Schenkel' fosse obbligato a pagargli la somma di fr. 5000 stabilita nel- l'art. 14 deI contratto quale indennizzo nel easo di rinuncia d~ parte delI' uno 0 deU' altro dei eontraenti, ossenando ehe Im aveva da parte sua adempiuto a quanto gli incombeva mettendo a disposizione l'importo voluto per la eauzione, ehe Schenkel' invece non aveva ancora inoltrato al Consiglio federale la domanda per ottenere la patente necessaria per costituire Ia societa, eome sarebbe stato suo dovere di farJo e ehe questa omissione, 0 non adempimflnto di obbIigbi as~ sunti, doveva ritenersi come una tacita rinuncia aHa eonven- zione 3 ottobre :t891. Schenkel' rispose: il contratto 3 ot- tobre 1891 essere stato eonchiuso ad un' epoca, in cui Schenkel' aveva la rappresentazione esclusiva per l'Italia della Red Star Line, e Corecco quella della Compagnia gene- rale transatlantica. Seopo deI contratto era di permettere ai passaggeri ingaggiati da Corecco di servirsi della Red Star Line, ed a quelIi ingaggiati da Schenker di servirsi della

1214 C. Civilrechtspflege. Compagnia transatlantica. L'esecuzione deI contratto essere pero divenuta impossibile in seguito a complicazioni soprag- ginnte poco tempo dopo la sua eonclusione, Ia Compagnia generale tran~atIantica avendo vietato ai suoi agenti di accet- tare dei passagget'i proposti dagli agenti della Red Star Line. Di fronte a queste difficolta le parti essersi trovate d'accordo per ricolloscere ehe il contratto non poteva piiI essere ese- guito. - CoHa sentenza piiI sopra enuneiata il Tribunale di .Appello deI Ticino, eonfermando il giudizio di prima istanza, ammetteva Ia domanda delI' attore, fondandosi sugli argomenti seguenti: II eonvenuto non ha fornito la prova delle cil'- eostanze da lui allegate aHo scopo di dimostrare ehe l'ese- euzione deI contratto era divenuta impossiblle e ehe le parti erano eadute d'accordo per abbandonarlo. Di conseguenza Ia causa deve essere giudieata in base ai soli documenti pro- dotti dalle parti e segnatamente deI eontratto 3 ottobre 1891, in forza deI quale in ca so di rinuncia la parte rinun- eiante deve pagare all'altra una somma di fr. 5000. Questa clausola trova la sua applicazione di pieno diritto, tostoclle sia dimostrato ehe una delle parti eontraenti e venuta meno all'adempimento degli obblighi da lei assunti, spnza ehe vi sia bisogno di una preliminare diffidazione da parte deI el'e- ditore. Nel easo eoncreto era obbligo di Schenkel' di doman- dare al Consiglo federale la patente necessaria per aprire la nuova agenzia d'emigl'azione. Questa domanda avrebbe dovllto essere fatta prima deI 1 gennaio 1892, epoca in cui doveva entrare in vigore il contratto. Ora Schenkel' non avendo adempito a questo suo obbligo, l'inadempimento da parte sua non puo essere intel'pl'etato altl'imenti ehe q uale una rinuncia tacita al eontratto, rinuncia ehe seeondo l'art. 14 deve avere per eonseguenza il pagamento della somma sti- pulata a questo seopo. [n diritto :

1. Il modo eon eui e stato introdotto Pappello non e rego- lare. Tra,ttandosi di una causa il eui valore litigioso supera i fr. 4000, la dichiarazione di rieorso avrebbe dovuto indi- eare solamente in quale misura i1 giudizio d'appello era que- IV. Obligalionenrecht. No 156. 1215 relato e su quali punti se ne domandava la riforma. L'aggiun- gervi una motivazione in iseritto, come ha fatto iI rieorrente ., era fuori di luogo e eostituisce un procedere abusivo. Tutta- via questo difetto di forma non puo avere per conseguenza 1a nullita delI' appeIlo, le concIusioni di eui all'art. 67, al. 2, della legge organiea essendo state ehiaramente formulate, ma ha solo per risultato di far dtenere la motivazione abu- siva eome un atto estraneo aHa causa, di cui il Tribunale federale non deve tener conto nel formare iI proprio giudizio . 2 0 Nel merito la domanda delI' attore e fondata sulI' art. 14 deI eontratto 3 ottobre 1891, che statuisce pel easo ehe l'llna 0 l'altra delle parti dovesse rinunciare al contratto p~ma della sua entrata in vigore (1 gennaio 1892), 0 prima dl avere ottenuto la patente da parte deI Consiglio federale, l'obbligo nel rinunciante di corrispondere al proprio socio un indennizzo di fr. 5000. Si tratta di vedere se Ie premesse delI' art. 14 esistono nel ca so presente. TI Tribunale eanto- nale l'ha ammesso, e nell'ammetterlo ha stabilito in linea di fattn: a) che il eonvenuto non aveva fornito la prova del- l'eceezione da lui sollevata ehe il contratto fosse stato abban- donato piiI tardi dalIe parti; b) ehe secondo l'intenzione dei eontraenti toecava al eonvenuto, al quaIe restava affidata Ja direzione della nuova soeieta, di fare il necessario per otte- nere la patente deI Consiglio federale. Ora, sieeome queste dichiarazioni delI' istanza cantonale si riferiseono Ia prima ad una questione di procedura, la seeonda ad una constatazione di fatto riguardante l'intenzione delle parti all'epoca in eui fu conehiuso il contratto, secondo pratiea eostante tievono far stato per questa sede di giudizio. Pel'cio che riguarda l'eeeezione deI convenuto. si trovano bensl degJi indizi negIi atti, ehe farebbero supporre eome l'attore sia stato persuaso egli pure dell'impossibilita ehe esisteva pel momento di dare eseeuzione al eontratto, motivo peI quale egli stesso sembra di non avervi insistito. Tale speeiaImente la Jettera deI 25 a- gosto1892, neUa quaIe l'attore domanda al eonvenuto, se poteva eontare suU' attivazione deI contratto durante l'annata, avendo egli oeeasione di impiegare in aItro modola eauzione XXI - 1895 77

1216 C. Civilrechtsptlege. a eui si era obbligato, se non fosse aneora possibile al eon- venuto di effettuare la nuova ditta. Anehe Ia risposta a questa Iettera e la eorrispondenza seambiatasi fra Ie parti prima deI 1 gennaio 1892 non sono eerto eontrarie a eiu ehe pre- tende il eonvenuto, ehe eioe l'attivazione deI eontratto sia stata rimandata per eomune aeeordo delle parti. Una prova in questo senso non e peru stata fornita, pereui la diehiara- zione de11' istanza cantonale, non potendosi dire in eontrad- dizione col contenuto degli atti, a termini delI' art. 81 della legge organiea e vincolante per il Tribunale federale. Dal fatto che il convenuto non ha adempito ai doveri ehe gli incombevano di fronte al proprio socio, non ne eonsegue peru l'obbligo da parte sua di pagare l'indennizzo stabilito all'art. 14. L'art. 14 non contiene una clausola penale pel caso d'inadempimento, ma prevede solo un diritto di rinuneia a favore delle parti fino al momento in eui la nuova societa dovrebbe essere attivata, mediante pagamento atF aItro eon- traente di una data somma di danaro. Questo artieolo non e percio un disposto a sensi delI' art. 179, ma delI' art. 178, alinea 3, deI C. O. Perehe es so sia applieato, non basta la prova ehe il convenuto non abbia adempito da parte sua a quanto il contratto prescrive. ma e necessario di provare, ehe in eio fare egli abbia inteso di reeedere dalla convenzione stipulata, rinunciando aU' attivazione della nuova societa. La diehiarazione di rinuneia puo bensi risultare anehe solo dalle eircostanze, eome per es. dal fatto ehe l'una delle parti non abbia adempito a quanto il contratto stabilisee, senza ehe vi sia bisogno di una diehiarazione espressa 0 in iseritto. TI semplice inadempimento di un obbligo inerente ad uno dei eontraenti, non eostituisee pero una simile prova, qualora non risulti ehe l'intenzione di quest' ultimo nel non adempire agli obblighi assunti, sia stata quella di reeedere dal eon- tratto. Ora nel easo eonereto Ia questione se il eonvenuto abbia manifestato 0 meno una simile intenzione, non puo essere dubbia. Dalle lettere deI eonvenuto prima e dopo i1 1 gennaio 1892 risuIta ehiaramente il eontrario. In tutte queste lettere il eonvenuto esprime in modo evidente la sua IV. Obligationenrecht. N0 156. 1217 intenzione di attivare il piu presto possibile Ia nuova soeieta. In quelle anteriori al 1 gennaio 1892 egli aceenna bensi a certe düficolta ehe potrebbero frapporsi alla realizzazione deI eontratto, sempre peru nel proposito di eoneertarsi sulle misure opportune onde evitare gIi ostaeoli e dare eseeuzione al eontratto col 1 gennaio 1892. Anehe la lettera deI 7 set- tembre 1892 non costituisce una diehiarazione di rinuncia ne tacita, ne espressa. In essa il eonvenuto non fa ehe diehiarare ehe se l'attore intende di disporre altrimenti della somma destinata aHa eauzione, egli non vi fa opposizione e ehe e disposto ad annullare il contI atto, se l'attore 10 desi- dera. Non diehiara pero, ne Iaseia travedere da parte sua l'intenzione di reeedere dal contratto. anzi esprime aneora la sua fidueia ehe in easo di annullazione l'attore sara sempre pronto a;conehiuderne un nuovo, qualora si laseiasse eom- binare nel eomune interesse. NeIl' ammettere quindi ehe il eontegno deI convenuto equivale ad un recesso tacito dal eontratto eonchiuso, il Tribunale di A ppeIlo ha eommesso un errore di diritto. Esso attribuisee inoltre al eonvenuto un' intenzione ehe non solo non e fondata negli atti di causa, ma ehe le risultanze deI proeesso escludono anzi in modo abbastanza evidente. La pena di recesso stabilita aU' art. 14 non e perciu appIieabiIe e Ia domanda dell'attore, essendo fondata esclusivamente su questo artieolo, deve di conse- guenza essere respinta. Per questi motivi, Il Tribunale {edemle pronmlcia : TI rieorso e ammesso e Ia sentenza deI Tribunale di appeIlo deI Ticino, 3 ottobre 1895, annullata.