opencaselaw.ch

1_I_63

BGE 1 I 63

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

IlI. Doppelbesteuerung. No 14 u. 15. ~ognitton badi:6et AU, 1)0 bie tantonalen ~e~örben in bieiet ~htfid)t bag ffi.id)tige getroffen ~alien ober nid)t.

2. 3m 'I.1OrIiegenben %alle ~anbelt eg fid) nun lebigHd) b\l~ rum, 1)0 bag im stanton @)d)l1)i}ls oefinblid)e unb b.ot't fteuer# ~~id)tige mermögen beg ~Munenten 20000 ifr. liettage, l1)te Die 8!egierung ~.on @)d)l1)i}~ betjau~tet, .ober oli baffellie in %olge ~ntauf bet 5Bieiliraumt in @ngelberg unter jene @)umme ge# lunten fei, f.omit um eine %rage, 'oeren @ntfd)ei'oung nad) bem G:lefagten nid)t 'oem 5Bun'oeggetid)te I fonbem augfd)1ießHd) ben tantonalen ~e~örben lsutommt.

3. G:lIaulit 'oatjet 8!etunent ben ~el1)eig füt bie mermin~ berung feineg im stanton @)d)wi}~ Hegenben mermögeltg tefV. bafüt, 'oaß baffe1lie nur nod) 10000 %t. bettage, teiften lsU tön# nen, f.o mag er nad) ~nleitung beß fd)l1)i}lserifd)en @)teuetgefe~eg (llirt. 20) ben mleg 'oeg Gs::iut1i'roöeii eg lief c!jteiten. 4. ~a bem ~Munent 'oiefet le~tete m3eg betannt fein mUßte unb itjm aud) nid)t entge~en tonnte, 'oa~ tlerfe16e bet aUein lsu~ fäffige fei, fo red)tfertigt eß fic!j, bemfe1lien eine G:letid)tgge:6ütjr auflsufegen. ~emnad) ~at bal5 5Bunbeggetic!jt ettannt: 1. ~ie 5Befd)wer'oe ift alg unoegriinbet aligel1)iefen. 2. ~em ffiehtttenien tft eine G:lcrid)tl'5gebü!jr u.on 20 %r. auferlegt.

15. Sentenza del30 aprile 1875 nella Cattsa Terr'uggia. 04,. La legge ticinese 7 uicembre 1861 sulle imposte co- munali distingue fra :

a) imposta sulla sostanza,

b) focatico e

c) testatico. Sul focatico l'art. n stabilisee : Il focatico si paga :

1. Dove si mantiene l'esercizio attivo del patriziato 0 l'at- tinenza comunale.

64 I. Abschnitt. Bundesverfassung.

2. Dove si mantiene il domicilio politieo.

3. Dove si abita materialmente piiI di sei mesi in un anno e si mantiene la propria famiglia od eeonomia. B. Mediante risoluzione 26 febbraio 1862 deI Consiglio di 8tato deI Cantone Tieino fu ordinato ai eonsigli muniei- pali di imporre il foeatico alle famiglie ineorporate hel Co- mune, sebbene dimorino materialmente in aUro comune deI Cantone, essendo appunto effetto dell'incorporazione di con- terire l'attinenza comunale. C. Add! 24 marzo 1873, Pietro Terruggia e 4 lite eon- sorti presentarono ricorso al Consiglio di 8tato e al Gran Consiglio deI Tieino, domandando in base agli asserti :

a) Che, quantunque in virtil della legge sui privi di pa- tria essi fossero stati incorporati in varii Comuni, hanno pero il propria domicilio materiale e politico in un altro Co- mune deI Cantone,

b) ehe debbono quindi pagare un doppio focatico e

e) che non sono perciö trattati al pari dei veri eittadini, i quali non sono tenuti a pa gare il fuocatieo nel Comune da loro abhandonato, ehe sia cassato il deereto 26 febbraio 1862. Il Gran Consiglio perö decise, addi 28 febbraio 1874, di rinviare il ricorso al Consiglio di 8tato, onde sia da ta facolta 3.i ricorrenti (li corredarlo di prove. Codesto decreto venne comunicato 3i ricorrenti 3i 24 marzo 1874. D. Agli 11 IIlarzo 1875, Terruggia e eonsorti si rivolsero al Consiglio federale riproducendo l'istanza per Ia cassazione deI decreto 26 febbraio 1862, rispettivamente delladoppia imposta, e per la equiparazione ai cittadini deI Cantone. Il Consiglio fßderale rimandava perö i ricorrenti al Tribunale federale. E. Ora il Terrnggia, invitato dal Comune d'Iseo, dove fu incorporato, a pagare il focatico, se ne querela presso il Tribunale federale, sostenendo ehe solo i privi di patria in- corporati nel comune, ma dimoranti fuori deHo stesso, sono costretti a pagare il fuocatieo, e dom:mda, in base aIl'art. 46 HI. Doppelbesteuerung. No 15. 65 .Jella costituzione federale, che sia stabilit? ~over~i paga~e n fuoeatieo solo nel luogo dove realmente SI hene II proprIO fuoeo, e doversi inoltre annuUare il deereto deI 26 febbraio 1862. F. Il Consiglio di Stato, neUa sua rispos!a, fa osserv.are ehe l'attinenza, il domicilio politico e la dimora matenale ponno esercitarsi simultaneamente in luog~i diversi, e ch~ quindi 10 stesso cittadino. puö e~ser~ obblIgat~ a pagare II fuoeatico in 2 ° 3 luoghl. Da elO rIsuIta Ioglcamente ehe anehe i privi di patria ineorporati, i quali mediante l'incor- porazione hanno aequisito tutti i diritt.i dei ci!~adini, .de~ono essere equiparati eziandio rispetto agh aggravll a tu~tl gb al- tri cittadini e devono quindi sottostare, come questI, al fuo- catico. A. Premessi in Unea di diritto i seguenti Considerandi:

1. In quanto il ricorrente sembra ritenere ~he il d~c~eto deI 26 febbraio 1862 sia contrario aHa eguaghanza deI cltta- dini dinanzi aUa legge, come all'art. 4 della Costituzione fe- derale il Tribunale federale e infatti competente ad entrare in maleria e ad esaminare il decreto (art. 1'13 cifra 3 della Costituzione federale e art. 59 della Legge federale sulla or- ganizzazione giudiziaria federale). . ...

2. Peri> l'asserto deI ricorrente, dovere solo I prm dl pa- tria incorporati, i qJali dimorano fuori deI propria c~~une~ pagare al medesimo il fuocatico e non essere perclO qU~1 tali trattati al paro dei veri cittadini, non. e esatto, ~ome n- sulta tanto dalla legge ticinese sulle taghe comunah qua~to dal rapporto deI Consiglio di Stato. In~ece .la legge obbbga tutti i cittadini assenti dal Comune dl attmenza a pagare quella imposta al detto Comune, ed il ?ecreto deI 26 !eb- !traio 1862 tende evidentemente espeClaimente ad eqUlpa- rare i privi di patria iocorporati agli aItri cit~a,dini i? punto al pagamento dei fuo~at~eo. Che p,oi. le autonta m~m­ cipali, per es. di Iseo, dove 11 flcorrente e. mc?rporato, usmo in realta diversamente, non si rileva dagh ath e sarebb~ ~el resto insignifieante, non potendo nascere da cio un 5 dIrltto

66 I. Abscbnitt. Bundesverfassung. nei privi di patria ineorporati a rifiutare il pagamento deI fuoeatieo al Comune cui apparlengono.

3. 11 rieorrenle non pUD invocare neppure l'art. 46 della Costituzione federale, poicM questo articolo si limita a dire ehe la legislazione federale statuira le disposizioni necessari& per impedire la doppia imposta, e non potrebbe quindi, a enore dell'ari. 2 delle disposizioni transitorie, entrare in vi- gore se non coUa emanazione deHa legge federale in di- scorso. I Cantoni sono dunqae sovrani in m:!teria d'impost6- fin dove Ia loro sovranita non e limitata dalla pratica sin qui seguita dalle autorita federali, le quali fino al presente non si sono mai ingerite in affari d'imposte cantonali, tranne in casi di conflitto tra Ia sovranita di dae 0 piu Cantoni, vale a dire allorquando le leggi sulle imposte di due 0 phi Cantoni si trovavano in siffatto conflitto da colpire simulta- ne amen te 10 stesso ente eon Ia medesima imposta, non gift trattandosi semplkemente dell'imposta sulla stessa coga, pro- cedente da differenti Comuni dei medesimo Cantone. n Tribunale federale ha deciso : n ricorso e infondato e viene respinto. IV. Niederlassung und Aufenthalt. - Etablisse- ment et sejour. Stellung der Ni~dergelassenen zur Heimathsgemeinde - Position des citoyens etablis vis-a-vis de leur commune d'origine. 16. Utt~cH bom 10. tScfltem"6er 1875 in tSad)ett tSdina maag. A. tSelina maag ~on :IJägetIen, Sag.,8ürid), ~attc fid) im 3a~!e 1870 mit Samb tShtcri bl1n D'6crmeU, :IJäger1en, m.o~ne ~aft gewefen in ~üttmeiren, stanton %~lttgau, bere~end)t unb eg 1it aug biefe! @t)e ein im 3a~re 1871 ge'6orener stuabe bot~Qnben. 3m Sa~re 1872 entfernte fief) fobann 'ocr @~ee