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1_I_443

BGE 1 I 443

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Italiano CH
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1. Abtretung von PrivatrechteIl. No t 14 u. 115.

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2. Ausmittlung der Entschädigung. -

Fixation de l'indemnite.

115. Sentenza 9 marzo 1875, nella causa Novi e Bolla.

NeUa causa delli signori Ces are Novi di Milano, e Pietro

Bolla di Mezzana, proprietari d'una fabbrica di mattoni in

Balerna, ricorrenti, espropriati, rappresentati dall'avv. signor

Brunner di Berna, contro la Direzione della ferrovia deI

Gottardo, convenuta espropriante, rappresentata dal sig.

avv. WinkleI' di Lucerna, in punto ad indennizzi per cessione

di diritti privati.

Considerando emergere dagli Atti ed Allegati di Causa

oltre alle tircostanze di fatto gia contenute e accennate nel

preavviso della Commissione d'Inchiesta -

stato a suo

tempo communicato ad· amendue le Parti -

ancora le

seguenti, eioe:

A. 11 preavviso della Commissione d'Inchiesta stabilisee

dovere la Societa ferroviaria dei Gottardo, sotto riserva

della successiva misura per amendue le Parti, corrispondere

ai ricorrenti le seguenti indennita :

1. Centesimi trenta per cadauno dei 594 metri quadrati

dei N. 2, 2.a, 2.c, 2.g, 2.h;

2. Centesimi settantacinque per cadauno dei 971 ID. q.

deI NI' 2.h;

3. Centesimi sessantacinque per caudauno dei '1175 m. q.

dei N. 2.i e 2.f;

4. Centesimi cinquanta per cadauno dei 334 m. q. dei

N. 2.i e 2.1;

5. Francld sette e centesimi venti (fr. 7,20) per cadauno

dei 3,100 m. q. della cava di creta, diffalcandone, in base

aHa misura, gia eseguita dall'ingegnere Reali, iI valore

dell'argilla escavata prima dell'espropriazione, in ragione di

fr. 1,80 per ogni metro cubo;

6. Franchi uno e centesimi ottanta (fr. 1,80) per cadauno

dei 1830 metri cubi della scarpa;

7. Franchi quattro e centesimi trenta per cadauno dei

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871 m. q. deI fondo erroneamente attribuito al Capitolo di

Balerna;

8. Franchi duecento qttaranta per 10 stabilimento di 4

piazze di lavoro;

9. Franchi seimila settecento 't'enti incompenso degl'in-

convenienti reea,ti all'industria.

Essere la Societa ferroviaria obbligata; a tenore deI dispo-

sitivo IIIo deI giudieato della Commissione di stirna, a co-

strurre presso il kilom. 22,640-22,645 un sottopassaggio

largo 5 metri e di suffieiente altezza;

Dovere le spese d'inchiesta, sommanti afr. 1,785, essere

supportate per 1/3 dai ricorrenti e per gli altri 2/3 dalla

Societa corivenuta.

B. Questo preavviso non fu aceettato ne da una parte ne

dall'altra, e nell'udienza d'oggi i ricorrenti eonclusero a

domandare le seguenti riforme deI preavviso medesimo :

1. Che i 756 metri quadrati eostituenti la parcella indieata

nel piano al N. 2.i venissero calcolati in aggiunta allo strato

d'argilla presentante una profondita « argillare j) di 4 metri;

cosieehe detto strato venisse a presentare non gUt. una super-

ficie di 3,100, ma una inveee di 3,856 m. q.;

2. Che fosse' determinata in 5,819 metri eubi la perdita

d'argilla proveniente dalle searpe a eostruirsi;

3. Che il prezzo d'ogni metro eubo d'argilla venisse sta-

bilito in fr. 2;

4. Che fosse aumentato l'indennizzo complessivo per gli

inconvenienti recati all'industria;

5. ehe tutte le spese venissero earieate aHa ferrovia deI

Gottardo;

C. n rappresentante la soeieta convenuta propose invece

€ domando:

ad A 5 del preavviso della Commissione d'Inchiesta, ehe

venisse misurato e determinato il quantitativo dell'argilla

stata scavata, e quindi definilivamente stabilito neUa sentenza

l'indennizzo da eorrispondersi ai ricorrenti;

ad A 7 ibidem, ehe gli 871 m. q. fossero eompletamente

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laseiati in disparte, rimandando i rieorrenti, eolla loro azione

relativa ad essi, al Capitolo di Balerna, e

ad C ibidem, ehe venissero addossate ai rieorrenti tutte le

spese dell'Inehiesta, eongiuntamente ad un equo indennizzo

per la Soeieta ferroviaria.

Nel resto, eiascheduna delle parti propose e domando la

eonferma deI preavviso eommissionale.

Considerando in linea di diritto, ehe:

1. In quanta riguarda la prima domanda eonelusionale dei

rieorrenti, ehe eioe i 756 m. q. della parcella 2.i venissero

ealeolati in aggiunta aHo strato d'argilla presentante una

profondita « argillosa » di 4 metri, e dovesse di eonseguenza

la Societa convenuta corrispondere ai rieorrenti per ogni m.

q. non soltanto 65 centesimi, ma franchi sette e centesimi

venti, 0 rispettivamente franchi oUo, ~ non vi puo essere

dubbio, ehe tale pareella, trovandosi preeisamente fra due

eave d'argilla, 2.h e 2.1, dev'essa pure contenere dell'argilla,

ed e destinata. realmente a servire ai bisogni della fabbriea

di mattoni ehe appartienne ai rieorrenti.

2. La Soeieta ferroviaria non ha pero basato la di lei'

opposizione, eontro siffatta prima domanda eonclusionale,

sul fatto 0 sulla eonsiderazione ehe quella pareella non rap-

presenta una parte della eava d'argilla, ma bensi precipua-

mente sul fatto, ehe non si e peraneo ineominciato 10 seava-

menta e I'esportazione d'argilla da questa pereella, non

venendo la stessa infino ad oggi ehe eome tefreno da eolti-

vazlone utilizzata e tale essendo pure il suo aspetto, ehe

deve solo servire di base e norma aHa relativa stirna.

3. Ma il valore di un fondo non dipende gia dal modo eon

cui esso viene utilizzato, bensi dalla faeolta sua di produ-

zione e di utilizzazione. Ora, il modo e la qualitfl dell'im-

piego ponno senza dubbio eostituire un momento, un mezzo

probatorio; ma, sieeome l'espropriato ha diritto a preten-

dere un pieno eompenso per tutti i danni ehe -

senza sua

eolpa -

derivano aHa sua proprieta in eonseguenza deUa

espropriazione (art. 3 della legge federale sulle espropria-

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B. Civilrechtspflege.

zioni), eosi il modo e la qualita dell'impiego non ponno ser-

vire di norma in quanto eonsta eon eertezza ehe il fondo

potrebb'essere pio eonvenientemente utilizzato (eosi per es.

un terreno a piantagione eome area da fabbrieato, oppure,

-

eome nel easo aUuale -

per l'estrazione di materiale

idoneo aHa fabbrieazione di mattoni eee.). In questo easo

devesi eorrispondere aU'espropriato il pieno valore della

eeduta proprieta, il valore eioe eorrispondente aUa faeoM

produttiva e d'utilizzazione dei fondo in diseorso, e qui poi

speeialmente, esistendo un rap porto, una eonnessione eeo-

nomica fra il fondo espropriato e la restante proprieta dei

rieorrenti, il rapporto di valore ehe ne risulta pel prima

(fondo) dev'essere portato in eonto neUa determinazione deI

va lore spettante aHa intera proprieta residuante.

4. Dimostrata eosi la ragionevolezza in massima delta

prima domanda eonclusionale dei rieorrenti, appare perlt

I'indennizzo da loro ehiesto -

in eonseguenza ed appliea-

zione di tale massima -

troppo elevato; e da per la ragione

ehe -

avendo omesso eglino stessi i rieorrenti di fa rIo -

non e provato eontenere anehe la parcella 2.i uno strato

d'argiUa della profondita di metri quattro. Egli eben vero,

ehe la pareeUa 2.h eonfinante eon un lato deUa parcella m

diseorso (2.i) presenta uno strato argilloso d'eguale profon-

dita, ma d'altra parte inveee la parcella 2.1 ehe ne delimita

il lato opposto non ne eontiene ehe uno strato di metri due

e quaranta centimetri. Ne risulta dunque, ehe da 2.h a 2.1

la cava d'argilla diminuisee d'intensita e di spessore, e pare

quindi giusto e conveniente di ammettere par la parceUa 2.i

uno spessore medio di 3,20 metri cubiei; laonde ne deri-

verebbe per questa parcella un indennizzo 0 eompenso di

franchi r.inque e centesimi settantacinque al metro eubo.

5. In quanta eoneerne invece le altre parti dei preavviso

eommissionale state attaceate dai ricorrenti, non v'e motivo

e fondamento di riformarle. Ed e poi principalmente meno

verO, ehe la eonvenuta Soeieta abbia ammesso e riconos-

eiuto l'obbligo in lei aI pagamento di franchi due per ogni

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metro cubo d'argilla e di franehi otto per ogni metro qua-

drato di superficie argillosa. Relativamente a quello strato

d'argilla ehe si trova nelle scarpe ed all'indennizzo a eorri-

spondersi pei danni indiretti, la perizia privata dei sigri

Poneini e Bernardazzi non vale eertamente a togliere la

forza e l'importanza della perizia offieiale fatta dal perito

federale, e sulla quale soltanto il preavviso eommissionale si

basa.

6. Delle domande eonelusionali presentate dalla parte eon-

venuta, la prima non ha per iseopo una riforma materiale

deI progetto di sentenza della Commissione d'Inehiesta, im-

peroeeM detta parte convenuta desidera soltanto ehe ~ af-

fine di evitare ulteriori litigi -

quella somma eh'essa avrebbe

diritto di diffaleare dalla cifra d'indennizzo per il quantita-

tivo d'argilla ehe venne gia estratto ed esportato prima deU'

espropriazione, venga fin d'oggi definitivamente determinata.

Ma, quantunque i rieorrenti non si siano opposti a questa

istanza, pure l'istanza stessa non pub essere soddisfatta,

inquantoeM, sulla sola· base degli atti di cauea e senza

prima aver sentito il parere d'un uomo esperto neUa materia,

torna assolutamente impossible di stabilire un ealeolo esatto

dell'argilla gia stata estratta, e d'altra parte unnuovo rinvio

deUa vertenza agli esperti non potrebb'essere ragionevol-

mente legittimato.

7. Riguardo aHa seconda domanda conclusionale della

parte convenuta, none sicuramente aneora eerto e stabilito,

ehe, -

eome l'ammette il preavviso della Commissione d'!n-

chiesta, -

il terreno situato fra il riale e la possessiorie dei

Capitolo di Baierna, dei quale 871 metri quadrati furono

espropriati per la ferrovia, sia stato erroneamenle attribuito

al eapitolo di Balerna. II eertifieato pel capitolo stesso pre-

sentato, ma non eerziorato perö e senza legittimazione, in

punto alla di lui genuinita, deli' Amministratore Can. G. B.

Uboldi, sotto la data dei 29 agosto u. S., non basta sieura-

mente per eostituire la prova ineombente ai rieorrenti, ehe

ei oe gli 871 m. q. di eui sopra a loro veramente apparten-

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R Civilrechtspflege.

gano, rispettivamente, -

eia ehe sopratutto importa e neees-

sita stabilire _. siano gia stati loro proprieta prima aneora,

o almeno al tempo della esposizione dei piano parcellare;

altri mezzi probatorii poi non si trovano eontenuti negli atti

di causa.

8. E tanto meno risulta dagli atti di causa con certezza

ed evidenza, ehe la pareella inqllestione -

all'epoca della

esposizione del piano parcellm'e -

appartenesse al Capitolo

"di Balerna: eosi pure, ehe i rieorrenti abbiano realmente

perduto ogni diritto a far valere la loro domanda per inden-

nizzo relativamente agli 871 m. q. in discorso per il fatto

d'avere ommesso le notificazioni dalla legge preseritte. --

RisuIta invece ehe questo punto di quistione non fu sino ad

ora rischiarato e preeisato, e sembra quindi ehe il miglior

modo di venire ad una eonvenlente risoluzione sarebbe "quello

di accordare ai rieorrenti, pel easo in cui il sovraeitato fondo

avesse realmente appartenuto ad essi gia fin "dall'epoea della

esposizione dei piani, -

a tenore della perizia deI sig. Zol-

linger, -

un indennizzo di fr. 4. 30 per ciascheduno degli

871 metri q., riserbando loro unieamente il compito di pro-

vare ehe n'erano gia proprietarii all'epoea in eui i piani fu-

rono esposti al pubblieo.

9. In quanta riguarda finalmente le spese dell'inchiesta e

l'odierna tassa di giustizia, appare eonforme al rapporto in

eui si trovano le parti relativamente alle loro reeiproehe ra-

gioni ed aHa riuscita delle stesse, la ripartizione nel senso

proposto dalla Commissionne d'Inchiesta, in guisa eioe ehe

1/3 cada a carico dei rieorrenti, e gli altri 2/3 vengano

addossati aUa Soeieta eonvenuta. Quindi

il Tribunale federale

ha giudicato e giudica :

1. « La Societa ferroviaria deI Gottardo deve pagare ai

rieorrenti i seguenti indennizzi :

a : centesimi trenta (30) par eadauno dei 594 m. q. dei

N. 2, 2.a, 2.e, 2.g, 2.k;

I. Abtretung von Privatrechten. No 115 u. 116.

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b : centesimi settantacinque (75) per eadauno dei ID. q.

deI N. 2.b;

C: centisimi settantacinque (75) per cadauno dei m. q.

deI N. 2.1;

d : franchi cinque e centesimi settantacinque (fr. 5. 75)

per cadauno dei 756 m. q. deI M. 2.i;

~ : centesimi cinquanta (50) per eadauno dei 344 m. q.

d61 N. 2.a e 2.f;

f: franchi sette e centesimi venti (fr. 7. 20) per cadauno

dei 3,100 m. q. della cava d'argilla, dedotto pera iJ valore

di quel quantitativo d'argilla eh'era gia stato estratto ed

esportato all'epoea della espropriazione, a tenore della misura

fattane dal sig. log. Reali, ed in ragione di franchi uno e

centesimi oUanta (fr. 1.80) per ogni metro cubo;

"

g : franchi uno e centesimi ottanta (fr. 1.80) per cadauno

dei 1840 metri cubi de}la searpa;

h: franchi duecento quaranta per 10 stabilimento di 4

piazze di lavoro;

i : franchi seimila settecento venti (fr. 6,720) in eompenso

degl'ineonvenienti reeati all'industria.

2. CI Relativamente agli 871 m. q. di terreno argilloso al

N. 2.1., resta riservato ai ricorrenti di provare ehe gia all'e-

poea della esposizione deI piano parcellare, erano essi i pro-

prietarj di questa pareella, e dov'essi rieseano a fornire una

tal prova, -

la Soeieta ferroviaria dovra pagare loro un in-

den~izzo di franchi quattro e centesimi tr~nta (fr. 4. 30) per

ogm m. q.

3. t: Ad amendue le parti e riservata la suecessiva misura

dei fondi espropriati. »

116.

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gegen @;entta1ba~n.

A. :Ver ~nttag beg 3uftruttionßrid)terg gef)t baf)in:

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