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XI. Gleichstellung der Niehtkantonsbürger im Verfahren. No 66.
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Xl. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger im
Verfahren.
Assimilation des non-ressortissants aux citoyens
du canton en matiere administrative et judi-
ciaire.
tl6. Sentenza del 5 novembre 1875 nella Causa Bernasconi.
A. Sotto la data deI 28 lugtio 1873 il Tribunale deI Clr-
cola di Calanea apriva il Coneorso sulla sostanza di Gio-
vanni Bernaseoni, ehe dimorava aUora in Arvigo (Cantone
dei Grigioni.)
B. Durante il corso della liquidazione concorsuale trovö
detto Tribunale di dover aprire un'inchiesta penale contro i
Conjugi Bernasconi per aver sottratto e trafugato degH og-
getti, i quaH, a stregua della legislazione dei Grigioni, appar-
tenevano aHa massa coneorsuale. Pendente l'inchiesta e dopo
aver subito alcuni giorni di careere preventivo in Calanea, i
ricorrenti si trasferirono a Lumino (C. Tieino). Chiuso il eon-
eorso, furono eitati a comparire innanzi al ripetuto Tribunale
deI Circolo di Calanea, ma non avendo ottemperato a siffatta
citazione, il Tribunale medesimo pronunciö, sotto la data dei
17 dicembre 1874, una sentenza contumaeiale, che diehia-
rava i Conjugi Bernaseoni eolpevoli d'ingiurie e trafugamento
di enti eoneorsuali e li bandiva per quattro anni dal territo-
rio dei Grigioni.
C. Contro tale sentenza rieorsero i Conjugi B. al Piccolo
Consiglio deI Cantone dei Grigioni, qualificando la pena
contro di loro pronunciata per incostit'uzionale. Ma, con de-
cisione in data deI 14 maggio anno corrente, il Piccolo Con-
siglio respingeva il rieorso.
D. Si rivolsero aUora i detti conjugi al Consiglio federale,
domandando la cassazione di quella sentenza, ma essendone
staU rejetti per causa d'ineompetenza, s'indirizzarono final-
mente al Tribunale federale, chiedendo avesse a pronunciare
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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
la cassazione deI giudizio contumaciale deI n dicembre u. s.,.
c?ngiuntamente .all' .annullazione di tutte Ie sue conseguenze~
flservando loro m Imea eventuale il diritto di intentare civile
azione ai singoli membri deI Tribunale deI Circolo di Calanca
per titolo: danni ed interessi. A corroborare queste lor()
istanze i ricorrenti adducono quanta segue:
1. Il quereiato giudizio contumaciale viola e l'art. 67
della Costituzio~e federalö e gli art. 1 e 9 della legge fede-
rale deI 24 lugho 1852 concernente l'estradizione dei delin-
quenti, non avendo a sensi di quelle disposizioni il Tribunale
della Calanca ne veste ne competenza per prolare alcuna
sentenza contumaciale prima d'aver richiesto ed ottenuto dal
Governo Ticinese l'estradizione.
2. n ripetuto giudizio contumaciale urta poi anche contr()
l'~rt. 45 della Costit. feder., che guarentisee ad ogni citta-
dmo svizzero il diritto di prendere domicilio in qualsiasi luo-
go deI territorio svizzero; non potendo essere il domicilio
stesso. rifiutato 0 revocato se non a certe condizioni, le quali
non SI presentano nel caso concreto.
E. Il Piccolo Consiglio dei Grigioni eil Tribunale deI
Circolo di Calanca conchiudono, nelle loro risposte, a do-
mandare Ia reiezione deI ricorso, opinando essi non essere
stata dal giudizio contumaciale in discorso violata aIcuna di-
sposizione sia deI patto federale, sia della legge risguardante
l'estradizione dei delinquenti.
- Premessi in linea di diritto i seguenti motivati :
. '~. L'art. 67 della Costituzione federale proibisce l'estra-
dlzlOne per delitti politici e di stampa, e dichiara dei resto
incombere aHa legislazione federale il compito di stabilire le
norme necessarie sulla estradizione degli accusati da un
Cantone all'altro.
Ma siccome nel caso concreto non si tratta ne di un de-
litto .politic?, ne di. un delitto di stampa, cosl non si pud dire
ehe Il succltato artIcolo deI patto federale sia stato violato
e non resta quindi piu che a vedere se sia stata violata in-
veee la legge federale deI 241uglio 1852.
XI. Gleichstellung der Nichtkantonsbiirgel' im Verfahren. 1\0 66.
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~. Ma questo non e il caso, imperocche, a tenore del-
l'art. 1 della succitata legge, la domanda d'estradizione-
contro persone le quali all'epoca dell'apertura dell'inchiesta
avevano il loro domicilio nel 11logo ove commisero l'azione
incriminata -
non e necessaria allorquando il governo deI
Canto ne, neL quale esse si sono poi piu tardi domiciliate, non
domandi di giudicarle e punirle egli stesso secondo le pro-
prie leggi. Üra, nel caso nostro, dichiarane da una parte i ri-
correnti stessi nel loro memoriale di ricorso di aver trasfe-
rito il Ioro domicilio da Arvigo a Lumino solo durante iI
corso dell'inchiesta penale, e mentre si trovavano anzi gUl
detenuti in carcere preventivo neUa Calanca, -
e d'altra
parte poi non fu mai fatta istanza presso il govern? .tici~es~,
affineM fosse lasciato ai Tribunali deI Cantone Tlcmo 11 dl-
ritto e la missione di giudicare i Coniugi Bernasconi.
3; Fuori di tuogo e quindi ed infondata l'istanza percM
venga cassata e dichiarata co me e nuUa e non avvenuta la
Procedura penale fin qui continuata dal Tribunale deUa Ca-
lanca contro i Coniugi Bernasconi.
4. Fondato e invece il ricorso dei Coniu!{i Bernasconi, in
quanta si riferisce alla pena deI bando contro di loro pro-
nunciata dal Tribunale deI Circolo di Calanca.
5. E bensi vero ehe, a stregua dell'art. 59 1. 2 ciff. 5 della
Legge sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tr~bun~l~
federale non ha competenza per giudicare sopra flcorSI 1
quali all'art 45 deUa Costituzione federale (diritti dei domi-•
ciliati) si riferiseono, appartenendo uua tale competenza a!
Consiglio e, rispettivamente, all'Assemblea. fe~erale. Ma ~
vero altresI, ehe -
in merito aHa pena dl CUl sopra -'- 11
aiudizio contumaciale in questione viola pur anche gli art. 44
~ 60 della Costituzion@ federale, l'interpretazione e appli-
cazione dei quali compete appunto al Tribunale federale.
6. A sensi deU'art. 44 delta Costituzione federale nessun
Cantone puo bandire (espellere) dal proprio territorio un suo
eittadino. Co me pena criminale pronunciata da un Cantone
a dauno di un suo attinente, il bando e dunque proibito, e
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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
per tale proibizione sono pure decadute e fuor di vigore
tutte quelle disposizioni delle legislazioni penali eantonali
che si trovassero colla stessa in opposizione, e eiö dal mo-
mento stesso in cui entrö in vigore il noveHo patto fe-
derale.
7. L'art.60 della Costituzione federale obbliga poi ciascun
Cantone a ritenere tutti i eittadini svizzeri eome eg'uaH ai
cittadini dei propria Cantone, sia neUa legislazione ehe neUa
procedura giudiziaria. Ora, tale disposizione, ehe si trovava
giä. sanzionata nell'art. 48 della vecchia Costituzione federale,
trova la sua applicazione anche neUa sfera deI diritto penale;
per cl1i qualsiasi pena, la quale, a tenor di legge, non po-
tesse venir inflitta ad
UD attinente dei Cantone, non po-
trebb'essere inflitta nepp ure ad un cittadino svizzero qua-
lunql1e.
8. Ne viene per necessaria conseguenza; ehe, siceome le
leggi penali cantonali non ponno eomminare il bando 0 I'e-
spulsione, a gl1iSIi di pena, contro un attinente deI Cantone, la
pena stessa non potra venir eomminata neppure contro qllal-
siasi cittadino svizzero.
9. Che se poi potessero per avveutllra insorgere dei
dubbii 0 degli scrupoli in merito ad uua siffatta interpreta-
sione dell'art. 60, e cio specialmente in considerazione dei
faUo ehe l'art. 44 della Costituzione federale paria unicamente
di cittadini deZ Cantorw edella circostanza d'essere stata
• dall'Assemblea federale espressamente respinta una proposta
tendente asostituire le parole cittadino svizzero a quelle di
cittadil10 dei Cantone, il rieorso Bernasconi sarebbe eiö
nondimeno sufficientemente fondato, grazie all'art. 45 di
detta Costitl1zione federale, non potendosi in ogni caso am-
mettere l'espulsione di un cittadino svizzero da un Cantone
ehe non sia quello d'origine, se non quando al cittadino
stesso potrebb' essere eeeezionalmente rifiutato e revocato i!
domicilio, mentre nel caso conereto mancano assolutamente
1e eondizioni volute da esso art. 45 per poter pronuneiare
un simile rifiuto od UIla siffatta revoca.
XII. Vollziehung kantonaler Urtheile. No 67.
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10. Dal fin qui detto risulta dunque doversi eassare per
titolo d'incostituzionalita il giudizio in questione dei Tribuna-
le deI Circolo di Calanca, in quanta esso pronuncia la pena
deI bando contro i Coniugi B., restando poi riservato alle
competenti autorita dei Grigioni il diritto e la facolt1t di so-
stituirvene un'altra conforme alle leggi ed aHa Costituzione
federale.
Il Tribunale federale
HA GIUDICATO E GIUDICA :
1. E ammesso il ricorso dei Coniugi B., in quanta si
riferisce 31 Dispositivo 30 della sentenza contllmaeiale 18 di-
cembre 1874 dei Tribunale deI Circolo di Calanca, e cassata
quindi la pena deI bando in detta sentenza pronunciata. Nel
resto, invece, il rieorso e respinto, percM privo di fonda-
mento.
XII. Vollziehung kantonaler Urtheile. - Execution
de jugements cantonaux.
Vergl. N° 52.
67. Urtr,eH bom 4. ~ebruar 1875 in @5acf)en ~enger.
A.
~aut S1tierat im \?rnAeigeblatt beg Stanrong @enf bom
15.))1obemver 1873 lieu Starl
~ri'oedcf), \?r'obotat in @enf,
%tmeng ~. ~eber, rolecf)aniter in Büricf),
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~ri'oericf) &: @a~, am 11.))1obem'&er 1873 gegen bett'
melocive'o ~~abtifanten JillittHg'bacf) berfcf)iebene, in ©anben beg
~. \?r. '~enger, Staufmann in @enf, befin'oticf)e @cgenftlinbe
mit mefcf)lag belegen unt ben Jillittngbacf) un'o ~enger auf be,n
10.,sanuar 1874 bor a::ibi1gericf)t @enf faben, um über ine
,@iHtigfett ber mefcf)fagnar,me befinitib urtf)etren &u «tffen. @5cf)on
am 12.))1cbem'6er 1873 gab a'ber ~eber 'oie @rfUlrung a'b,
ban er auf ben m:rref± bet~tcf)te, 'oa 'oie @egenftän'oe 'oem ~enger
ge~ßren.
B. \?rm 18.))1o~ember 1873 etHen Jillenger an Jilleber,
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~aft in Büricf), alier :!>cmi~il ~ä~len'o 'bei ~ri'oericf) &: @a~ tn