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B. Civilrechtspflege.
146. Sentenza dell' 11 novembre 1892 nella causa
delta Banca Cllntonal.e ticinese contro il Cantone Ticino.
A. Nel Cantone Ticino fu istituita nel 1858 sotto il nome
di Banca cantonale ticinese una societa. per azioni, i cui sta-
tuti, approvati dal Gran Consiglio nella sua tornata deI 3 di-
cembre 1R58, contengono fra Ie altre le disposizioni seguenti:
« Art. 3. La societä. si riten·a. costituita dal giorno in cui
» saranno approvati gli statuti dal Gran Consiglio, e termi-
» nera col 31 dicembre 1890. » Lo Stato concorre alla for-
mazione deI capitale della Banca con un numero di 1000 azioni
difr. 200 ciascuna. (Art. 6.) La Banca s'incarica per conto dello
Stato, dei pubblici stabilimenti, deI commercio e dei partico-
lari, delI' incasso degIi effetti e dei conti riconosciuti ehe le
saranno rimessi a questo scopo (art. 13, lett. b); essa riceve
in conto corrente le somme che le saranno versate, e fa paga-
menti sino a eoncorrenza deI loro ammontare (lett. c); apre
sotto certe garanzie dei crediti in conto corrente (lett. e);
emette, sotto il controllo dello Stato, dei bigIietti di banca
ehe devono essere accettati in pagamento al 101'0 valore nomi-
nale in tutte le casse dello Stato (lett. c). L'art. 20, in appli-
cazione dell'art. 13, Iett. b, prescrive : « Se 10 Stato, i pubblici
» stabilimenti, il commercio ed i privati, vorranno incaricare
» la Banca delle loro operazioni cU cassa, cib potra farsi me-
» diante una convenzione scritta, che ne regolera le speciali
» condizioni. » In base alI' art. 28 la Banca pub anche entrare
in conto corrente collo Stato e con altre banche svizzere od
estere; la Direzione dovra perb riferirne previamente al con-
siglio di Amministrazione, che deliberera per la fissazione dei
crediti reciproci. Gli articoli 44 a 47 stabiliscono che la Banca
abbia ad assumere la cassa di risparmio e con esso il debito
dello Stato verso la medesima, obbligandosi il Cantone in
compenso a pagarle a11' atto fr. 300 000 in contanti, ed a ri-
lasciarle per il debito residuo un corrispondente numero di
obbligazioni coll'interesse deI 2 1/,. % per semestre, da estin-
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guersi secondo un piano determinato. N el caso di straordinarie
domande di rimborso durante i primi cinque anni dalla fonda-
zione della Banca, 10 Stato dovra intervenire in suo ajuto sino
aHa concorrenza di fr. 500 mila. A norma dell'art. 641a Banca
daconto ogni semestre agli azionisti ed al Consiglio di Stato,
e secondo l'art. 79 il Consiglio di Stato nomina un suo rap-
presentante come membro deI Consiglio di Amministrazione.
L'art. 103 accorda alla Banca il privilegio esclusivo per tutta
Ia durata della societä., e l'art. 104 pone la Banca sotto la
sorveglianza deI Consiglio di Stato. L'art. 108 prescrive :
« Le vertenze che insorgessero fm il Governo 0 altre autorita
» cantonali e la Banca, in quanta possono riferirsi al diritto
» privato, saranno rimesse alla decisione cU tre arbitri, di
» cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo
» dai due primi. Se questi non si accordano, il terzo sara
» nominato dal Tribunale supremo. » L'art. 100 dichiara
la Banca esente da ogni imposta. L'art. 110 richiede per Ia
modificazione degli art. 1-7, 10 a1. 1, 12, 13, 14, 27, 39, 44,
46, 47, 61, lett. a, 62, 64, 65, 66, 68, 75 lett. b, 80 96, 98,
103-107 e 110 il concorso deI potere legislativo. Da ultimo
l'art. 114 dispone, che dopo Ia sanzione legislativa degli sta-
tuti, gli azionisti debbano essere riconvocati dalla Commis-
sione della societa della Cassa di risparmio per dichiararsi
definitivamente costituiti in societa e passare alle nomine ed
operazioni di competenza delI' assemblea generale. -
TI
4 gennajo 1859 questi statuti vennero accettati dall'assem-
blea generale degli azionisti, e 1'8 gennajo 1859 il Gran Con-
siglio decretava : ehe -
visto che a sensi delI' art. 113 degli
statuti, diverse disposizioni nei medesimi contenute avevano
i1 carattere di Iegge -
gli statuti dovessero essere stampati,
pubblicati, affissi ai luogli soliti ed eseguiti.
B. NeI1890 essendo venute aUa Iuce le frodi commesse a
danno dell'erario deI Cantone dal Cassiere cantonale Luigi
ScazziO'a sorsero fra 10 Stato e Ia Banca delle divergenze di
'",
.conti, in seguito alle quali 10 Stato iniziava sotto 1a data deI
1 agosto 1890 un' azione provocatoria contro la Banca canto-
nale ticinese davanti al Tribunale deI distretto di Bellinzona.
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ß. Civilrechtspflege.
La Banca fece allora valere le sue pretese, ed inoltro in data
deI 15 gennajo 1891 una esposizione di causa al Tribunale
federale, chiedendo, « che 10 Stato convenuto venisse obbli-
» gato a pagare aH' istante Ia somma di fr. 734870, oitre al
» l'interesse deI 4 i/~ Ofo dal12 al 20 aprile 1890, e de16 % da
» queste giorno in avanti. » TI credito suddetto veniva fatto
dipendere da un contratto di conto corrente conchiuso in
iscritto fm l'istante ed il convenllto nell'anno 1878, e veniva
fondato essenzialmente sulle operazioni seguenti :
a) Mandati governativi conteggiati a favore della Banca;
b) Pagamenti fatti aHa cassa cantonale;
c)
«
fatti agli ufficiali pagatori;
d)
«
fatti a terzi per crediti verso 10 Stato;
e) Interessi, provvisioni e porti.
Subordinatamente, vale a dire per il caso che non venisse
ritenuto il contratto di conto corrente, la Banca attrice so-
stenne :
1
0 Che circa al contratto di conto corrente da lei soste-
nuto essa sia stata in errore essenziale, e domanda percio che
le venga retrocesso quanta ebbe aprestare, riducendo tuttavia
in tal caso il suo credito a fr. 676 925;
2° Che vi sia indebito arricchimento da parte dello Stato;
30 Che in parte, vale a dire per i pagamenti fatti agli uffi-
ciali pagatori ed ai terzi, siano da applicarsi le norme deHa
negoUorum gestio.
C. La competenza deI Tribunale federale di fronte al
l'art. 108 degli statuti viene motivata dall 'attrice colle argo-
mentazioni seguenti :
10 TI dispositive dell'art. 108 degli statuti essere nullo gia
dal suo principio. TI patto compromissorio essere stato con-
chiuso sotto il regime deHa procedura civ. deI 2/16 giugno 1843
ancora vigente, Ia quale all'art. 545 stabilisce, che il compro-
messo debba contenere il norne degli arbitri e l'oggetto di
controversia, altrimenti sia nullo. Ora l'art. 108 degli statuti
non essere evidentemente confonne a queste dispositivo di
legge. Tutto al piil doversi ritenere l'art. suddetto come un
pactum de contrahendo 'cmnpTomittendo), il quale pero se-
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condo il diritto ticinese non potrebbe dar luogo ad azione, in
quantoche l'art. 545 fa susseguire di nuIlita la non osservanza
dei suoi requisiti. L'approvazione degli statuti da parte deI
Gran Consiglio non aver potuto avere per effetto di derogare
all'art. 545 della procedura civile, non avendolo il Gran Con-
siglio ne voluto, ne potuto fare senza violare l'art. 4 della
Costituzione federale.
20 TI compromesso essere nulle in ogni caso dal 1875 in
poi. La Costituzione federale deI 29 maggio 1874 e la legge
sull'organizzazione giudiziaria federale deI 27 giugno 1874
avere avuto per conseguenza, che le questioni di diritto civiIe
fra Cantoni da una parte e corporazioni 0 privati dall'altra
debbano, a richiesta dell'una delle parti, essere decise dal
Tribunale federale, qualora l'oggetto di controversia raggiunga
i fr. 3000. Ora, avendo gli statuti della Banca carattere 0
almenD forza di legge, rart. 108 degli statuti, afferma l'attrice,
sta in contraddizione colla Costitutione federale e colla legge
sulla organizzazione giudiziaria, e secondo gli art. 2 e 3 delle
disposizioni transitorie della Costituzione federale, deve rite-
nersi percio come fuori di valore.
30 Eventualmente il dispositivo dell'art. 108 degli statuti
non essere applicabile alla presente questione. Dagli statuti
essere stati creati fra la Stato e Ia Banca diversi rapporti di
diritto privato; cos! per esempio agli art. 6, 7, 8, 18, 44, 79,
103, 104, 111. Questi rapporti, creati dagli stessi statuti, non
J>otere essere ceduti a terzi. Se a riguardo di essi sorgesse
lite, la decisione dovrebbe, a detta deHa Banca, venire de-
ferita ad arbitri . .Ma l'art. 28 degli statuti dispone solo, che
la Banca possa entrare in rapporti di conto-corrente collo
Stato e con altre banche. Se esiste dunque un simile rapporto,
esso non venne creato dagli statuti, ma e solo una relazione
esistente fra 10 Stato e Ia Banca, come quella che puo sussis-
tere fra due persone private qualunque. I crediti che ne di-
pendono, potrebbero essere ceduti, ed allom Ia clausola com-
promissoria perderebbe senz' aItro ogni suo valore.
L'opinione che l'art. 108 degli statuti non sia applicabile
alb lite presente, essere confermata anche dal fatto, che Ia
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ß. Civilreehtspflege.
proeedura civile tieinese segue i principi deI diritto franeese
ed in genere deI diritto romano, il quale anziehe favorire i
giudizi arbitrali, li limita il maggiormente possibile. DeI resto
l'art. 108 degli statuti non potrebbe trovare applieazione
in eonereto neppure seeondo il diritto germanico (§§ 851 e
seg. della procedura civ. tedesea) essendo il rapporto giuri-
dieo, su eui e fondata l'azione, sorto solo dopo. Anehe in di-
ritto italiano la clausola eompromissoria non essere applica-
bile che in merito a controversie riferentisi all'interpretazione
od aU' esecuzione di un contratto determinato. N essun giudice
tedesco, franeese 0 italiano potrebbe dunque, secondo l'attrice,
riconoscere l'applicabilitä. dell'art. 108 degli statuti al easo
eonereto.
D. Lo Stato eonvenuto, riferendosi all'art. 108 degli sta-
tuti, eontesta nella sua risposta la competenza deI Tribunale
federale e, in tesi subordinata, combatte da diversi punti di
vista, che qui non e necessario di indicare, Ia pretesa sollevata
dalla Banca. Esso conchiude pereio domandando in linea preli-
minare : che il Tribunale federale abbia a dichiararsi ineom-
petente ad oecnparsi deI petitol'io inoltratogli. Subordinata-
mente:
10 Che la domanda della Banca sia dichiarata infondata',
2
0 Che l'attrice sia obbligata a prestarsi aHa liquidazione
dei depositi presso di lei eseguiti dallo Stato deI Cantone
Tieino, p,d al pagamento allo Stato suddetto della somma capi-
tale che daHa liquidazione risultera a suo favore, coi relativi
interessi semestrali deI 3 i 12 Ofo.
Sulla quistione di competenza il convenuto si esprime in
sostanza come segue :
10 Che l'art. 54 deHa procedura civ. tic. sancisce il diritto
a chiunque abbia Ia libera amministrazione dei propri beni, di
compromettere ad uno 0 piu arbitri le liti ehe sono 0 possono
essere promosse. Che l'art. 545 descrive la forma ed i carat-
teri den' atto compromissorio, e si limita a regolarizzare il
compromesso in rapporto a eontestazioni gia insorte. Oosl
essere sempre stato interpretato rart. 544 da una giurispru-
denza uniforme. L'obbiezione della Banea desunta da! fatto
VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kan!onen und Privaten, ete. N° 146.
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ehe maneano aUa eonvenzione eompromissoria dell'art 108
degli statuti i caratteri dell'art. 545 della proeedura eivile
non essere quindi attendibile, poiche l'art. 545 suddetto non
eontempla che le quistioni ehe potessero scoppiare successiva-
mente. Ohe d'altra parte l'art. 108 non e un puro pactum de
contrahendo, specie di obbligazione di cuinon e cenno nella
Iegisiazione ticinese, bens! una formale e perfetta eonvenzione,
alla quale sono applicabili le regole generali degli art. 540
e relativi deI codiee civ. ticinese.
2° Ohe Ia Oostituzione federale non ha nessuna relazione
col caso concreto, l'art. 108 degli statuti non costituendo una
legge, ma una convenzione, e Fart. 110 della Oostituzione
federale non avendo avuto in nessun modo per iscopo di inter-
dire alle parti di deferire Ia decisione di contestazioni fra 10ro
insorgibili ad un giudizio arbitrale, anche quando l'una delle
parti in lite sia un Oantone.
30 Ohe altrettanto infondata e l'asserzione della Banea, ehe
l'art. 100 degli statuti non sia eventualmente applicabile aHa
quistione presente. La eessibilita delle pretese della Banca
non avere nessuna importanza. Secondo l'art. 108 ogni quis-
tione insorgibile tra la Banea e 10 Stato, purche di diritto pri-
vato, dover essere portata davanti ad arbitri. Gli estremi vo-
luti esistere dunque in concreto. Ammesso pero anche ehe
l'art. 108 debba essere riferito solo a eontestazioni defluenti
dal contratto medesimo, esso sarebbe egualmente applicabile.
Di fatti i rapporti di conto corrente non essere un fatto acci-
dentale, ma dipendenti dagli statuti, vale a dire creati in
eseeuzione di speeiale contrattazione prevista dagli art. 20 e
28 degli statuti. L'obbligazione compromissoria aver avuto di
mira appunto i rapporti naseenti da eventuale eonto corrente,
essendo gli art. 7, 8, 13 e seg. addotti daIl' attriee, qualcosa
di assoluto, di acqnisito colla fondazione della Banca mede-
sima. Ohe deI resto Ia Banea appoggia essa stessa il suo ere-
dito a pretesi versamenti fatti aHo Stato in dipendenza di
conto corrente sorto e pattuito in eonformitä. degli art. 20 e
28 dagH statuti. Essere inesatto ehe Ia procedura ticinese sia
ealcata Bulla franeese e questa sul diritto romano e che veda
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B. Civill'echtspllege.
di malocchio i contratti compromissori. L'art. 544 della
procedura civile sancisce anzi nel mo~o ~i~ sole~ne e gene-
rale il diritto di libera scelta d'un gmdizlO arbItramentale
per qualunque contestazione insorta od insorgibile. L~ legis-
lazione ticinese avere dunque una tendenza marcata di favo-
rire il compromesso; talmente che i decreti legislativi deI
13 giugno 1853 e 14 giugno 1854, e Ia legge organica comu-
nale (art. 201 e 202) impongono il giudizio arbitrale per Ie
quistioni insorgibili di diritto comunale, patriziale ed agrario.
TI codice di procedura francese non ammettere il compro-
messo per quistioni future; cio nonostante essere 10 stesso
riconosciuto da quasi tutti gli scrittori ed anche in pareechie
sentenze. A fortiori dunque, conehiude il eonvenuto, una tale
stipulazione deve essere lecita e valida nel Cantone Tieino.
L'opinione contraria essere confutata anche giornalmente dalla
pratiea. La cIausola compromissoria e eosl valida, soggiunge
il convenuto, ehe tntte le eompagnie d'assicurazione l'inserisi
eono neHe loro polizze, non ehe il Cantone Tieino in quas-
tutti i suoi eontratti d'appaIto. Anche I'Assemblea federale
aver obbligato il Cantone Ticino, in una qnistione contro
l'Unione delle strade ferrate svizzere, eon suo deereto deI
1'8 aennaio 1872 a stare in lite davanti ad un tribunale arbi-
tra~entale stato preveduto eontingentemente dall'atto di
eoneessione. TI Tribunale federale doversi dichiarare tanto
piu ineompetente, in quanta si tratta di interpretare dei dis-
positivi di proeedura civile eantonale, materia ehe ~orm~
aneora uno degli attributi esc1usivi riservati aU' autonOIma dm
Cantoni.
E. Replieando la Banea attriee insiste nel dire ehe l'art. 108
degli statuti abbia earattere legislativo e non eonvenzionale,
ed osserva ehe neH'edizione degli statuti, pubblicati dalla
Banea esso e menzionato in un eogli altri neH' art. 103.
Esser~ vero bensl ehe neUa pubblicazione fatta nel BoUettino
officiale detto artieolo fu ommesso. Cio essere avvenuto pero
solo per errore, avendo il Gran Consiglio aeeettato senza dis-
cussione il progetto di statuti presentatogli, in em I'attuale
art. 108 (allora 106) era annoverato esso pure neU' art. 111
VII. Civilstreiti~keiten zWIschen Kantonen .und PrIvaten, ete. N0 146.
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d'allora, attualmente 113. Ora l'errore suddetto, essendo
imputabile aHo Stato solo, non poter essere invoeato da ques-
t'ultimo a suo favore. Essere provato dunque che l'intenzione
deI Gran Consiglio era queHa di creare un foro eceezionale.-
La tesi svoIta nelI' allegato di esposizione circa gli art. 544
e 545 deUa proe. civ. tie. viene essa pure mantenuta. In tutta
la giurisprudenza tieinese, afferma I'attriee, non esiste un sol
easo, in eui sia stata diehiarata la validita di una clausola eom-
promissoria eosl enorme. I eapitolati di eoncessioni ferroviarie,
in ispecie quello eonehiuso tra il Cantone Tieino e Ia Banea di
eredito di San GaUo, non proväno nuUa. Che in essi il eom-
promesso e eireoscritto alle vertenze che potevano insorgere
in dipendenza delI' atto di coneessione, oltre che i detti capi-
tolati avevano preeisamente 10 scopo di sottrarre al giudiee
tieinese le dette vertenze, e di deferire al Tribunale federale
tutte le questioni riguardanti il compromesso. N eIl' art. 108
degli statuti l'oggetto deI eontratto essere inveee assoluta-
mente indeterminato. Detta eonvenzione non essere valida
neppure per il disposto dell'art. 533 deI eodiee civile ticinese
deI 1837, ehe esige per Ia validita di una eonvenzione ehe
essa abbia per oggetto una cosa determinata. Inesatto poi il
dire, ehe i1 conto corrente sia un rapporto creato fra 10. Stato
e la Banea in relazione agli statuti. La faeolta prevista al
l'art. 28 non aver nulla a ehe fare eoi diritti ed obblighi vieen-
devoli ereati fra 10 Stato e Ia Banea in dipendenza degli sta-
tuti. La Banea poteva rifintarsi di entrare in eonto corrente
eollo, Stato e 10 Stato non avrebbe potuto eostringervela. Che
nel easo presente si tratti delI' interpretazione e deU' applica-
zione di diritto eantonale, non eostituire naturalmente un titolo
di ineompetenza per il Tribunale federale. Cio che il eonvenuto
sostiene in proposito, non essere applieabile per le cause eome
Ia presente.
F. Sulla quistione di eompetenza il eonvenuto neUa sua
dupliea non fa ehe eonfermarsi in quanta ebbe ad esporre nel
suo aUegato di risposta.
G. Nei dibattimenti di quest' oggi le parti mantengono le
loro eonelusioni per Ia eompetenza e vieeversa per l'incompe-
xvm -
1892
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B. Civilrechtspflege.
tenza deI Tribunale federale. L'avvoeato dell'attriee diehiara
perb di abbandonare il propria argomento circa Ia pretesa
eontraddizione dell'obbligazione eompromissoria eoll' art. 110,
n° 4 della Costituzione federale e eoll' art. 27 della legge sul-
,
l'organizzazione giudiz. fed. e di rieonoseere ehe l'art. 10ß.
degli statuti abbia un earattere puramente privato.
Il Tribunale federale prende in considerazione :
10 Seeondo gli art. 110, n° 4, della Costituzione federale
e 27, n° 4, della legge sull'organizzazione giudiziaria fede-
rale le eause di diritto eivile fra Cantoni da una parte e cor-
,
.
porazioni 0 privati dal!' aUra, il eui oggetto litigioso raggllmge
il valore di fr. 3000, vengono giudicate, se l'una 0 l'altra delle
parti 10 domanda, dal Tribunale federale. Su questi disposi-
tivi di legge l'attriee ha fondato la competenza deI Tribuna~e
federale, e sieeome gli estremi relativi ricorrono ineontestabIl-
mente nel easo eonereto, va da se, ehe qualora il convenuto
intenda negare all'attriee il diritto di adire il Tribunale
federale toeehi a lui di provare l'esistenza di un fatto ehe
,
d'
abbia per eonseguenza di priva1'e l'attriee di questo suo
1-
ritto.Un fatto simile pub essere una convenzione implieante
una prorogazione di foro, ovvero un eompromesso. Certo e
pero ehe nessun dispositivo di legge eantonale puo derogare
alle disposizioni della Constituzione 0 delle leggi federaIi, e
ehe qualora un simile dispositivo fosse in contraddizione colle
eompetenze deI Tribunale federale sancite nella eostituzione
e nella legge d'organizzazione giudiziaria federale, sarebbe
abrogato in virtu degli art. 2 e 3 delle disposizioni t1'ansitorie
della Costituzione federale. A questa regola non fanno ecce-
zione neppure Ie preserizioni delle leggi eantonali riferentisi
alla soluzione di certe controversie a mezzo di giudizi arbi-
trali. Ne eonsegue percio ehe qualora l'art. 108 degli statuti
della Banca, dal quale il eonvenuto fa derivare Ia sua eeee-
zione dovesse ritenersi co me un dispositivo di legge, l'ecee-
zione' suddetta dovrebbe venire senz' altro respinta. L'artieolo
108 degli statuti pero non ha VaIOl"e legislativo, ma eome 10
rieonobbe nei dibattimenti l'attriee stessa, solo un carattere
convenzionale. L'attriee non e ehe una societa anonima, ed i
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suoi statuti non poterono eambia1'e di earattere ed aequistare
valore di legge ne per Ia 101'0 approvazione da parte deI Gran
Consiglio, ne per Ia 101'0 pubblicazione nella raeeolta officiale.
Detti statuti non hanno il valore di dispositivi di legge, ehe
in quanta vennero diehiarati esplicitamente come tali dallegis-
latore stesso. Ora, eio pub essere il easo bens! delle disposi-
zioni menzionate aU' art. 113 degli statuti; ma l'a1't. 108 non
si trova compreso fra esse e quanta aH' asserzione delI' attrice,
ehe detta Olll1nissione sia avvenuta solo in eonseguenza di
svista od er1'ore, nessuna prova fu fornita od offerta anche
solo daIl' attrice, a sostegno di quanto essa adduce in pro-
posito.
2° Eliminata eos! la pretesa contraddizione esistente fra
eostituzione e legge federale da una parte, e l'art. 108 degli
statuti deIla Banea dall'altra, e dimostrato ehe l'art. 108 ha il
earattere di un semplice eontratto, rimane a vedere, se e
fondata l'eeeezione di eompromesso sollevata dal convenuto
contro il giudizio deI Tribunale federale, vaIe a dire se
l'art. 108 degIi statuti eontiene un eompromesso, in forza dei
quale il convenuto sia in diritto di opporsi a ehe Ia quistione
venga giudieata daI Tribunale federale. Che gli art. 110, n° 4,
della Costituzione federale e 21, n° 4, della legge sull'orga-
nizzazione giud. non impediseano di sottoporre al giudizio di
arbitri delle eontroversie, ehe seeondo le dette disposizioni
possono essere portate davanti al Tribunale federale, venne
sempre riconosciuto da quest'ultimo, e neppure l'attriee 10
contesta. Anehe nell'ammettere ehe la quistione, se l'art. 108
degli statuti eontenga un eompromesso valido 0 meno~ debba
essere risolta dietro il diritto tieinese, in ispecie dietro gli
art. 544 e 545 della proeedura civile, le parti sono d'aeeordo
fra 101'0. TI fatto ehe iI compromesso e regolato dal diritto
eantonale non esclude tuttavia ehe in quei easi, in eui le eon-
troversie sotto poste a giudizio arbitrale sarebbero di compe-
tenza deI Tribunale federale, questi abbia anche da decidere
in easo di quistione, se e fin dove esista un compromesso
valevole, 0 nel nostro easo, quale sia il signifieato e l'esten-
sione degli art. 544 e 545 della proe. civ. tie., invoeati da
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B. Civilrechtspflege.
ambedue le parti. La tesi eontraria, sostenuta dalIo Stato
eonvenuto, eonsistente nel dire ehe il Tribunale federale non
sia in diritto di farIo, trattandosi di una quistione di proce-
dura eantonale, materia riservata alla legislazione dei Cantoni,
non e evidentem ente attendibile. Interpretando delle disposi-
zioni di proeedura cantonale e fissando il loro significato, il
Tribunale federale non lede in nessun modo i poteri legisla-
tivi dei Cantoni; anzi sarebbe addirittura impossibile al Tri-
bunale federale di adempiere alle proprie funzioni in quei
easi, nei quali €I ehiamato a deeidere eome uniea istanza,
qualora non gli fosse permesso di interpretare tutti quei dis-
positivi di legge, ehe hanno relazione eol caso in questione,
sia ehe gli stessi appartengano al diritto cantonale 0 federale.
La regola ehe l'interpretazione e l'applicazione di leggi ean-
tonali non entri negli attributi deI Tribunale federale, si
riferisce solo a quei casi, in eui i1 Tribunale federale giudica
eome istanza di appello (art. 29 della legge sull'organizza-
zione giud.), oppure eome corte di diritto pubblico (art. 59
della legge sudd.), ed ha il suo fondamento in disposizioni
positive di legge, seeondo le quali il Tribunale federale ha
solo da decidere se una data sentenza violi una norma di
diritto federale, 0 stia in eontraddizione eolle eostituzioni fede-
rale 0 eantonali, 0 eoi trattati 0 eoneordati eonehiusi coIr estern
o tra Cailtone e Cantone. E benf:I vero ehe il Tribunale federale
neU' interpretare disposizioni di Ieggi eantonali, quantunque
abbia la stessa liberta ed indipendenza di un giudiee eanto-
nale, pure si asterra dal derogare sellza motivi seri dall'inter-
pretaziolle ehe le disposizioni suddette hanno trovato nella
pratiea eostante dei Tribunali deI Cantolle. Nel easo eonereto
pero l'attriee ha negato, ehe gli art. 544 e 545 della proe.
civ. tie. siano stati applieati una sola volta dai Tribunali tici-
nesi nel senso preteso dallo Stato eonvenuto, e da parte sua
quest' ultimo non €I stato in grado di introdurre una sola
sentenza di un Tribunale ticinese. Tutto quello ehe il eonve-
nuto ha invoeato sotto questo rapporto €I un deereto dell'Assem-
blea federale in data delI' 8 febbrajo 1872. Ma questo decreto,
oltre ehe esso pure non e stato prodotto dal eonvenuto, e
VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 146.
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ehe emana non da un' autorita giudiziaria, ma da un po~ere
politieo, non si oeeupa punto deI tenore e d~ll' estenslOne
degli art. 544 e 545 deHa proe. eiv tie., eome nsulta dal rap-
porto della Commissione preparatoria eontenuto nel vol. I,
paO'. 757, deU' annata 1872 deI F. F., di modo ehe esso non
pr~giudica in nessun modo la quistione di eui si tratta nel
easo presente.
30 Gli art. 544 e 545 deUa proc. civ. tie., sui quali si fon-
dann ambedue le parti, sono deI seguente tenore :
« ART. 544. Chi ha Ia libera amministrazione dei propri
'j) beni puo eompromettere ad uno 0 piu arbitri le liti ehe
» sono 0 possono essere promosse.
.
.
» § 1. TI eompromesso e obbligatorio anehe per gli eredi
dei compromettenti. »
.
E l'art. 545 : « TI eompromesso si fa per atto pubbhco, e
»privato e deve eontenere, sotto pena di nullita, l'indiea-
» zione deI luogo, mese ed anno, il nome, e~gnom.e ~ patri~
» dei eompromittenti, deU' arbitro e degh arbltn, .e. gh
'j) oggetti di eontroversia ehe si sottomettono aHa deelslone
» dei medesimi. »
Ora non €I eontestato daHe parti, ehe qualora gli art. 544 e
545 della proe. civ. tie. si riferiscano aHo stesso easo e rego-
lino il eompromesso in genere, non si possa ravvisare nel
l'art. 108 degli statuti della Banea un compro~ess~ valevole:
gia per il motivo, ehe manca in es so la deslgnazlOne degh
arbitri. TI eonvenuto nega pero la premessa suddetta e ~os
tiene, ehe nel mentre l'art. 544 della proeed. ~i:. tie. ?ane~e~
il diritto il piu illimitato cli deferire aHa deelSlone ~ arbltr~
le controversie insorte 0 insorgibili, l'art. 545 ha mveee dl
mira solo le eontese gia insorte. In appoggio di questa su~
opinione egli volle evidentem ente asserire, ehe nel caso dl
eontroversie future, sulle quali seeondo rart .. ?4~ €I pu~~
ammissibile un compromesso, e impossibil~ dl :n?lear~ gl~
avanti sia l'oggetto litigioso, ehe il nome degh arbltn. E.dlfattl
si deve eoneedere, ehe qualora l'art. 54~ de~la pro~. eiV. do-
vesse interpretarsi nel senso, ehe si~ leelto di eo~ch1Udere un
eompromesso sopra ogni e qualsiasl eontroverSIa ehe possa
968
B. Civilrechtspflege.
naseere in seguito di tempo fra due date persone in dipen-
denza da un oggetto qualsiasi, non sarebbe realmente possi-
bile di soddisfare ai requisiti delI' art. 545. Ma quest' ultima
opinione, ehe sta in contraddizione, oltre ehe colla teoria e
eolla pratiea, eon tutte le legislazioni eonoseiute, anehe eon
quelle ehe favoriseono maggiormente i giudizi arbitrali, e senza
dubbio infondata (vedi anehe Pisanelli -
Relazione sul eod.
eiv. art. 1117 -
e J[attirolo, Trattato di diritto giudiziario
eivile italiano, TII, ed., vol. I, n° 644). Perehe un eompro-
messo sia valido, deve essere desiguato aimeno il rapporto
giuridieo, dal quale debbano naseere le future eontroversie, e
in tal easo non vi e piil ostaeolo aIl' adempimento dei requi-
siti eontenuti nell'art. 545 della proeed. civ. (eosl anehe Dern-
burg, PTeussiches Privatrecht, vol. I, pag. 340). Solo quei
rapporti giuridiei, ehe fossero stati eonehiusi per un periodo
di tempo eecezionalmente lungo, potrebbero aneora offrire
quanta alla designazione degli arbitri, e malgrado 10 spe-
diente eoneesso dall'art. 560 della proe. civ. tie., qualehe dif-
fieolta; eib non basta tuttavia per far riteuere fondata l'eece-
zione deI eonvenuto, tanto piil se si riflette ehe Ia proeedura
civile tieinese non eontiene nessun dispositivo speciale sulla
forma e sul tenore dei eompromessi riferentisi a vertenze fu-
ture, nel mentre da quanta pub essere arguito dal tenore deI
l'art. 545, non e stato eerto l'intenzione dei legislatore di non
preserivere a 10ro riguardo nessuna formalita e di ammettere
eosl un eompromesso anehe solo taeito od orale. Da un esame
imparziale delle due disposizioni di Iegge si rieeve piuttosto
l'impressione ehe l'art. 544 deseriva i eriteri oggettivi e sog~
gettivi deI eompromesso, e l'art. 545 ne regoli la forma ed il
eontenuto. Questo e anehe quanta risulta da un eonfronto
eogli art. 1003-1006 deI eodice di proeedura franeese, eoI
quale gli articoli in quistione della proeedu1'a eivile ticinese
eoneordano pienamente, sia riguardo alloro ordine ehe al 101'0
tenore. In ambedue le legisiazioni -
art. 1003 della f1'aneese
e f)44 della tieinese -
sono menzionati anzi tutto i didtti ehe
pOSsono in genere formare oggetto di eomp1'omesso, poi gli
a1'ticoIi seguenti stabiliseono le formalita ehe devono essere
VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 146.
969
osservate in proposito. Che Ia proeedura francese non s~ ~on
tellti di preserivere in modo generico, come quella dei TIC1l1~,
ehe debbano essere diritti, dei quali si abbia la libera amml-
nistrazione Canche l'art. 544 della proc. tie. deve essere inter-
pretato in questo senso), ma indica nel suo art. 1004 anche
altri singoli easi, in eui il compromesso non possa av~r l~ogo,
e senza importanza. Una differenza fra le due legislazlOlll non
esiste neppure, come ebbe a sostenere il convenuto, ~e~ !~tto:
~he l'art. 544 della proc. civ. tic. ammette Ia posSlblhta dl
un eompromesso anche riguardo a .quis~i?ni non anco~a pro-
mosse risp. non sorte. Che anche III diritto fralleese il com-
prom~sso sopra quistioni future deri:a~ti da nn rapporto
giuridieo determinato e ammesso (vedl SIrey alIa nota .9 sul-
1'art. 1006 et aHa nota 39 sull'art. 1003). Da! ehe nsulta,
ehe le due legislazioni hanno una base affatto comune, e~e
pereib anehe in diritto ticinese l'art. 544 delIa proced. elV.
non prevede dei casi speciali di eompromessi esen~i d~ll' ~sser.
vanza di qualsiasi forma, ma regola solamente 1 enten sog-
gettivi e oggettivi dei eompromesso, percni a~ehe in di:-itto
ticinese e riehiesto per Ia validita deI medeslmo ehe :nano
state osservate le prese1'izioni delI' art. 545.
40 Ma se anche l'a1't. 108 degli statnti non eontiene per le
rarrioni superiormente aecennate un eompromesso perfett?
a ~ensi dell'art. 545 della proced. civ. tie., pnb naseere pero
la qnistione, come deonosee l'istante medesimo, s? la 1'e:
gola sancita nell'articolo suddetto non debba eonsIderarsl
almeno come un pactum de compTolnittendo, ossia eome una
dausola compromissoria. E vero che il eonv~nuto. h~ ~~?a~
dapprima (aHa pag. 147 della sua risposta) ~ ~mmI~s:bihtä d:
Ull simile patto preventivo a riguardo deI dmtto tIClllese, di
modo che se si volesse prendere esclusivamente per no1'ma
l'opinione cola manifest~ta si d~vrebbe prescindere da n~
esame in proposito, dichmrando, III base a questo fu ~etto d~
sopra la convenzione contennta nell'art. 108 degh statu~
eome' nulla senz'altro. L'opinione espressa nelI' allegato dl
risposta dal couvenuto sembra perb esser,e stata dettata ~a
un er1'ore di didtto, per eui essa non pno formare stato m
970
ß. Civilrechtsptlege.
eoncreto. Presentemente l'ammissibilita di un pactum de con-
trahendo, tanto riguardo ai eontratti reali ehe eonsensuali,
non e piu quasi materia di dubbio; eosl ha rieonoseiuto an ehe
il Tribunale federale nella sentenza sulla causa Profumo e.
Stumm 1a validita deI pactum de emendo et vendendo, quan-
tunque 10 stesso non sia eome il pactum de mtttuando (art. 331)
espressamente menzionato nel Codiee federale delle obbliga-
zioni. In quelle legislazioni poi, nelle quali il pactum de con-
trahendo non e ne espressamente eseluso, ne regolato da
disposizioni speciaIi, la sua vaHditä. dip ende dai principi gene-
raH ehe regolano la materia dei contratti. Altrettanto dieasi
anche deI pactum de compromittendo, il quale pure appar-
tiene al diritto materiale. Ora, non essendo stato addotto in
eonereto nessun dispositivo deI eod. eiv. tic., dietro il quale il
pactum de compromittendo debba riguardarsi come escluso,
la sua incompatibilitä. potrebbe essere fondata solo sul
l'art. 545 della proeedura civile. La eorte di cassazione fran-
eese, appoggiandosi alla disposizone analoga dell'art. 1005
deI eodiee di proeedura franeese, diehiaro di fatti la clausola
compromissoria inammissibile (vedi Dalloz Repertoire, sotto il
voeabolo arbitrage n° 454 e seg. -
Reeueil period. 1874, 2, .
137, nota 1). Nelia dottrina si elevarono pero delle voci in
contrario, e quest'altra opinione, conformemente a quanto
ebbe a giudieare anehe il tribunale supremo di eommereio
germanico (raceolta uff., vol. XIII, pag. 421 e seg.), sembra
di fatti preferibile. Che il pactum de compromittendo sia asso-
lutamente ineompatibiIe eoli' art. 1005, 1006 della proeedura
franeese, 0 eoll'art. 545 della ticinese, non si pub sostenere, e
neUe legislazioni moderne (vedi §§ 852 e seg. delia proeedura
tedesea, art. 12 deli' italiana e per la Svizzera art. 335 Gine-
vra, art. 335 Vaud et art. 613Vallese), non ehe nella pratiea
di diritto eomune, il pactum de compromittendo e genera1-
mente aeeettato. Ai nostri giorni esiste indubbiamente la ten-
denza di favorire i giudizi arbitrali; eosl anehe nel Cantone
Tieino, dove leggi e deeisioni reeenti deI Gran Consiglio pre-
serivono ehe certe quistioni debbano venire deeise da arbitri,
e dove la elausola eompromissoria viene anehe spesso inserita
it:
1
VII. Civilstreltigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. NQ 146.
971
in eontratti. Sono le esigenze deI eommereio ehe hanno eon-
dotto a seguire questa via, ed e possibiIe ehe, affine di gius-
tifieare 1a validitä. di simili clausole eompromissorie, si abbia
ricorso per errore all'art. 544 della proeedura eivile, nel
mentre una giustifieazione non poteva essere trovata ehe nei
prineipi ehe regolano il petctum de contrahendo.
50 Anehe un pactum de comprornittendo non puo pero
essere eonchiuso per tutte le vertenze insorgibili fra due per-
sone da un oggetto qualsiasi, indeterminato. Perehe sia valido
e necessario, ehe venga fissato suffieientemente il tenore deI
futuro eompromesso da eonehiudersi in base al patto preven-
tivo. TI patto de eompromittenclo riehiede dunque seeondo
l'art. 545 della proeed. civ. tie., non solo l'aeeordo preventivo
delle parti sopra eerte regole sie ure sulla eostituzione deI tri-
bunale arbitrale, ma anehe ehe vengano precisati e determi-
nati i rapporti giuridiei, dai quali debbano aver origine le
vertenze da risolversi in via di compromesso. Che detti rap-
porti esistano gia al momento della stipulazione delia clausola
compromissoria, non e neeessado; an ehe riguardo ad un vin-
colo giuridieo da erearsi solo in futuro, il pactum de contpro-
mittendo non e da riguardarsi eome eseluso. Cio ehe importa
perehe esso abbia a parere abbastanza preciso, non e ehe il
rapporto giuridieo a eui si riferisce, debba essere. gia sorto,
ma ehe debba presentarsi agli oeehi dei contraentl eome un
rapporto ase, quantunque in relazione solo ad una eo~a
futura, e ehe sia stato voluto eome tale nel contratto e Sla
come tale ravvisabile. Nel nostro easo pero ne il rapporto
giuridieo, dal quale l'istante fa dipendere in via prineipale 1e
sue pretese, ne il rapporto ammesso dallo Stato eonvenuto,
hanno il 101'0 fondamento negli statuti (art. 13, 20 et 28). Da
essi non deriva eioe ne un eontratto di conto-eorrente, ne un
contratto qualunque, in forza deI quale la Banea sia obbligata
di assumersi il servizio di eassa per 10 Stato fino a eoneor-
renza delle somme a lei sborsate dal medesimo; gli statuti
non eontengono in questo senso neppure un pactum de con:
trahendo ne tanto meno l'obbligo legale per la Banca dl
entrare ~ollo Stato in un simile rap porto. L'art. 13 degli sta-
972
B. Civilrechtspflege.
tuti indiea l'oggetto e 10 seopo delI' impresa ed enumera sin-
golarmente e dettagliamente tutti quegli affari, ehe entrano
nella sfera d'azione delIa Banea eantonale ticinese. Come in
tutte le imprese eonsimili, questo articolo non signifiea pero
ehe Ia Banca sia in obbligo di eonehiudere quei negozi, ai
quall essa estende il eerchio della propria attivita, ma solo
ehe essa e in diritto di appliearsi alle operazioni menzionate
aU' art· 13. Quando dunque l'artieolo suddetto (lett. b) dis-
pone per esempio, « ehe la Banea s'incarica per eonto deHo
» Stato, dei pubbliei stabilimenti, deI eommercio e dei parti-
». eolari, dell'ineasso degli effetti e dei conti riconosciuti che
» le saranno rimessi a questo scopo, » ed aHa Iett. e che
« essa apre dei erediti in conto-corrente sotto certe garanzie »
non c'e neppur dubbio, che da questi dispositivi non viene
creato aHa Banca nessun obbligo di earattere privato, che
possa dar Iuogo ad un' azione civile, nel senso ehe essa debba
eontrarre collo Stato le operazioni suddette, un obbligo simile
esistendo per lei eosi poeo di fronte aHo Stato, ehe di fronte
agli stabilimenti pubblici, alle ease di eommercio ed ai par-
tieolari. Questo modo di vedere e eonfermato pienamente, an-
che dagli art. 20 e 28 degli statuti.
L'art. 20 dispone : « Se 10 Stato, i pubblici stabilimenti, il
~ commereio ed i privati vorranno inearieare Ia Bauea delle
» 101'0 operazioni di cassa, cio potra farsi mediante una eon-
» vellzione scritta ehe ne regolera le speciali condizioni. »
Affine di creare un simile rapporto fra Ia Banea e 10 Stato, e
dunque neeessario che venga stipulato in iscritto un contratto
speciaIe, lleHo stabilire Ie cui cOlldizioni Ia Banea ha Ia stessa
liberta di fronte aHo Stato ehe di fronte ad altre persone,
eompresavi Ia facoIta di pattuire Ia decisione a mezzo di arbitri
di eventuali contese. Per quanta poi riguarda l'art. 28, il quale
stabilisee : « ehe Ia Banea eantonale potra entrare in eonto
» corrente eollo Stato e con altre banche svizzere od estere;
» ma ehe Ia Direzione dovra riferirne previamente al Consi-
» glio di Amministrazione, ehe deliberera per la fissazione
» dei crediti reciproci, » e evidente, come 10 dimostra anehe
un eonfronto cogli artieoli 23 e seg., ehe questo articolo non
VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 146.
973
hnpone aHa Banea cantonale ticinese, ne di fronte alle altre
banche, ne di fronte aHo Stato. il dovere di eonehiudere seeo
101'0 un eontratto di conto coriente, ma che es so eontiene
solo un' eccezione eireoscritta aUo Stato ed alle banche deI
divieto generale di aprire dei erediti scoperti vale a dire non
garantiti da sicurta 0 da pegno. TI eonvenut~ stesso 10 rico-
nos~e ~elle sue. argomentazioni sul merito eoI negare ehe egli
fa I eSlstenza dl un contratto di conto corrente fra 10 Stato e
Ia Banea. Egli eade pereio in eontraddizione eon se stesso
sostenendo piiI tardi, nella parte deI suo allegato riferentesi
aH, eeeezione deI compromesso, il contrario. Vero e bensl ehe
l'ammissibilita di un conto corrente seoperto dipende dagli
statuti, falso perb che gli art. 20 e 28 eontengano nna conven-
zione 0 un eontratto nel senso preteso dal eonvenuto.
Gli art. 13, 20 e 28 non hanno neppure il earattere cU eon-
venzione, ma sono regole, statuti di un ente giuridico. DeI
resto gli statuti non solo non hanno fondato ne un contratto
riferentesi ai rapporti della cassa cantonale eolla Banca, ne
un obbligo della Banca di conchiudere un simile contratto,
ma quando quest' ultima fu istituita, le parti non avevano evi-
dentemente neppure l'intenzione di entrare immediatamente
fra 101'0 in un simile rapporto. Difatti nel mentre la Banca ha
eominciato la sua gestione gia eolI' anno 1859, il eontratto di
conto corrente, secondo quello ehe pretende l'attrice, sarebbe
stato conchiuso solo nel 1878, e secondo il convenuto, ne
allora ne mai. Ora fu bensl detto di sopra, che un pactnm de
compromittend{j non debba riguardarsi eome escluso neppure
in merito ad un rap porto giuridico non ancora istituito; in
realta pero un simile pactum non si riseontrera quasi mai, se
non in unione ad un rapporto (fosse anche solo un pactnrn de
contrahendo) stato simultaneamente ereato. In ogni easo, gia
per la regola generale ehe i compromessi vanno sottoposti
quanta al 101'0 contenuto ad una interpretazione restrittiva,
e ehe in dubbio si debba decidere a favore della giurisdizione
ordinaria (COSt anche Dernburg, Preussisehes Privatrecht
vol. I, p. 340; raccolta delle sentenze deI Tribunale superiore
di eommercio germanico vol. II, p. 427 e altrove), un pactum
974
B. Civilrechtspflege.
de cornpromittendo non e da riferirsi ad un rapporto giuridieo,
ehe aneora non esiste, se non quando simile intenzione delle
parti risulti dal eontratto in modo evidente. In eonereto
pero ne e detto neH' art. 108 degli statuti, ehe debbano
essere rimesse ad arbitri anehe le eontese ehe avessero a
naseere fra le parti da un eontratto da eonchiudersi seeondo
gli art. 20 e 28 degli statuti, ne vi sono motivi ehe eondueano
a eredere ehe tale sia stata la volonta dei eontraenti, ne
l'art. 108 degli statuti manea di un senso ragionevole, se non
10 si riferisee alle eontese suddette, essendo stati creati dagli
statuti, eome rieonosee anehe il eonvenuto e eome risulta deI
resto ehiaramente dal loro tenore, direttamente dei rapporti
di diritto, ai quali puo essere applieato l'art 108. Oosl per
esempio dagli art. 6, 13 lett. I, e 44 dei medesimi. -
L'eeee-
zi n, auf bem fd)ttJ\j~
aerifd)en :tgeiIe be~ mierttJalbftatterfee~ bon ber ®renae 3ttJifd)en
ben meairfen 6d)ttJ\j3 unb ®erfau bi.5 aur ®ren3e 3ttJifd)en
@erfnu unb
mi~nau mald)en au fangen 1 2. mon biefem bie
$efugniij stlritter 6um mald)enfnng
nu~fd)fief3enben ~ribatred)te
VII. Civilstreiti~keiten zwischen Kantonen und Pnvaten, etc. N° 147.
975
her jfrager in .ben fnntonalen %ifd)erei:patenten mormeduug au
t9uu, unter Jt0ltenfolge für bie meflagtfd)aft 1" 6ie bringen an:
Unter bem iJtamen "ma(d)enfa~ unh mald)enfee" 'tieftege auf bem
mie~arbft;1 tl :rjee \)on mIter~ ger eine %ijd)ereigered)tigfeit, beren
?llu~ubu~g ftd) i.lon ber i0d)ttl\)3er 2anbmardj (@renae attJifd)en
ben me3trfen 6d)lU\j3 unb ®erfau) bi.5 3ur ®renae ber '6enad)~
liarten luaernifd)en @emeittbe
mil~nau erftrecft 9aUe. stliefe
@e~
red)1igfeit, beren,3n9a(t im au~fd)nef;nd)en unb, nad) ber mnfid)t
bel' .!tfager, unliefd)ränften ~ed)te 3um mafd)enfang auf bem ge~
nannten 6eegebtete beftege, fei red)tHd) ttJie eine megenfd)aft be~
~anbelt \l:)orben, inbem ffe nid)t nur
\l:)ieber~oft ®egenftanb \.lon
jfaufi.lerträgen geroefen fei, fonbern fogar eine eigene @runbliud)~
nummer et9aften 9abe unJ) mit ~)\)~otgefen befaftet ttJorben jei.
mm 30.,3uli 1889 jei ber
$ald)enfa~ unb mald)enfee burd)
jfauf an bie l)eutigen .\träger ütiergegangen. 6eit @da~ be~
$unbe~geje~e~ oetreffenb bie 1Yifd)erei be&ie9ung~ttJeife ber oe3üg~
lid)en rantona{en moU3te9ung~\)erorbnung 9atien tlerfd)iebene %ifd)er
ben merfud) gelllad)t, bie,3n9aber be~ $ald)enfate~ unb $ard)en~
feeß in i~rer ~ed)tßnu~üoung au beeintriid)tigen, unter bem mor~
\l:)anbe, baf3 ieber,3n~aber eine~ fantonafen %ifd)erei:patente~ b\t.5
~ed)t ~abe, in aUen öffentfid)en @ettJäjfern
be~ jfanton~ ben
%ifd)fang au oetreitien, 09ne babei einer anbern $efd)ranfung
untemorfen3u fein, ag ben im $unbe~gefe~e ent~anenen $e~
ftimmungen. :nie jfIäger 9aben berfd)iebene erfolgfofe merfud)e
gemad)t, fld) 9iegegen au fd)ü~en. ~ud) bie ~egierung be~ jfan~
tOltß i0d)ttJ\)3 ttJoUe
ba~ ~ed)t ber .\träger in 3ttJei
~id)tungen
liefd)ränfeu. Bunäd)ft mit $eaug auf ben,ort ba"{lin, baj3 ba~feThe
fid) nUt \tUT bie Uferftrecfen be~ 6ee~, nid)t aber auf ben offenen
6ee liqiege. mUcin in feiner Urfunbe fei
etttJa~ babon gefagt,
ban nur am Ufer $aId)en gefangen ttJerben bürfen.,3n ben mer~
trägen geifle
e~ I1mald)enfa~ unb mald)enfee." stlamit jei bod)
beutUd) gefagt, baf3
ba~ %ifd)mired)t fid) nid)t {lfO.5 bem Uter
entlang erftrecfe. stlie jfrager lie9au:pten i9r %if d)ereired)t 6i.5 an
bie ®renae be.5
.!tanton~ 91ibroa(ben. 60bann 'tie9nu:pte bie ~e~
gierung eine !8efd)ränfung be~ %ijd)ereired)te~ ber .!trager mit $e~
öug auf bie Bett ba9in, ban ba~fer6e fid) nur auf bie 2aid)aeit ber
$afd)en lieaie~e. m:Uerbing~ ttJerben nlm bie !8nld)en 9au:ptfad)fid)