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18_I_956

BGE 18 I 956

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Italiano CH
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956

B. Civilrechtspflege.

146. Sentenza dell' 11 novembre 1892 nella causa

delta Banca Cllntonal.e ticinese contro il Cantone Ticino.

A. Nel Cantone Ticino fu istituita nel 1858 sotto il nome

di Banca cantonale ticinese una societa. per azioni, i cui sta-

tuti, approvati dal Gran Consiglio nella sua tornata deI 3 di-

cembre 1R58, contengono fra Ie altre le disposizioni seguenti:

« Art. 3. La societä. si riten·a. costituita dal giorno in cui

» saranno approvati gli statuti dal Gran Consiglio, e termi-

» nera col 31 dicembre 1890. » Lo Stato concorre alla for-

mazione deI capitale della Banca con un numero di 1000 azioni

difr. 200 ciascuna. (Art. 6.) La Banca s'incarica per conto dello

Stato, dei pubblici stabilimenti, deI commercio e dei partico-

lari, delI' incasso degIi effetti e dei conti riconosciuti ehe le

saranno rimessi a questo scopo (art. 13, lett. b); essa riceve

in conto corrente le somme che le saranno versate, e fa paga-

menti sino a eoncorrenza deI loro ammontare (lett. c); apre

sotto certe garanzie dei crediti in conto corrente (lett. e);

emette, sotto il controllo dello Stato, dei bigIietti di banca

ehe devono essere accettati in pagamento al 101'0 valore nomi-

nale in tutte le casse dello Stato (lett. c). L'art. 20, in appli-

cazione dell'art. 13, Iett. b, prescrive : « Se 10 Stato, i pubblici

» stabilimenti, il commercio ed i privati, vorranno incaricare

» la Banca delle loro operazioni cU cassa, cib potra farsi me-

» diante una convenzione scritta, che ne regolera le speciali

» condizioni. » In base alI' art. 28 la Banca pub anche entrare

in conto corrente collo Stato e con altre banche svizzere od

estere; la Direzione dovra perb riferirne previamente al con-

siglio di Amministrazione, che deliberera per la fissazione dei

crediti reciproci. Gli articoli 44 a 47 stabiliscono che la Banca

abbia ad assumere la cassa di risparmio e con esso il debito

dello Stato verso la medesima, obbligandosi il Cantone in

compenso a pagarle a11' atto fr. 300 000 in contanti, ed a ri-

lasciarle per il debito residuo un corrispondente numero di

obbligazioni coll'interesse deI 2 1/,. % per semestre, da estin-

VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen nnd Privaten, etc. N° 146.

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guersi secondo un piano determinato. N el caso di straordinarie

domande di rimborso durante i primi cinque anni dalla fonda-

zione della Banca, 10 Stato dovra intervenire in suo ajuto sino

aHa concorrenza di fr. 500 mila. A norma dell'art. 641a Banca

daconto ogni semestre agli azionisti ed al Consiglio di Stato,

e secondo l'art. 79 il Consiglio di Stato nomina un suo rap-

presentante come membro deI Consiglio di Amministrazione.

L'art. 103 accorda alla Banca il privilegio esclusivo per tutta

Ia durata della societä., e l'art. 104 pone la Banca sotto la

sorveglianza deI Consiglio di Stato. L'art. 108 prescrive :

« Le vertenze che insorgessero fm il Governo 0 altre autorita

» cantonali e la Banca, in quanta possono riferirsi al diritto

» privato, saranno rimesse alla decisione cU tre arbitri, di

» cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo

» dai due primi. Se questi non si accordano, il terzo sara

» nominato dal Tribunale supremo. » L'art. 100 dichiara

la Banca esente da ogni imposta. L'art. 110 richiede per Ia

modificazione degli art. 1-7, 10 a1. 1, 12, 13, 14, 27, 39, 44,

46, 47, 61, lett. a, 62, 64, 65, 66, 68, 75 lett. b, 80 96, 98,

103-107 e 110 il concorso deI potere legislativo. Da ultimo

l'art. 114 dispone, che dopo Ia sanzione legislativa degli sta-

tuti, gli azionisti debbano essere riconvocati dalla Commis-

sione della societa della Cassa di risparmio per dichiararsi

definitivamente costituiti in societa e passare alle nomine ed

operazioni di competenza delI' assemblea generale. -

TI

4 gennajo 1859 questi statuti vennero accettati dall'assem-

blea generale degli azionisti, e 1'8 gennajo 1859 il Gran Con-

siglio decretava : ehe -

visto che a sensi delI' art. 113 degli

statuti, diverse disposizioni nei medesimi contenute avevano

i1 carattere di Iegge -

gli statuti dovessero essere stampati,

pubblicati, affissi ai luogli soliti ed eseguiti.

B. NeI1890 essendo venute aUa Iuce le frodi commesse a

danno dell'erario deI Cantone dal Cassiere cantonale Luigi

ScazziO'a sorsero fra 10 Stato e Ia Banca delle divergenze di

'",

.conti, in seguito alle quali 10 Stato iniziava sotto 1a data deI

1 agosto 1890 un' azione provocatoria contro la Banca canto-

nale ticinese davanti al Tribunale deI distretto di Bellinzona.

958

ß. Civilrechtspflege.

La Banca fece allora valere le sue pretese, ed inoltro in data

deI 15 gennajo 1891 una esposizione di causa al Tribunale

federale, chiedendo, « che 10 Stato convenuto venisse obbli-

» gato a pagare aH' istante Ia somma di fr. 734870, oitre al

» l'interesse deI 4 i/~ Ofo dal12 al 20 aprile 1890, e de16 % da

» queste giorno in avanti. » TI credito suddetto veniva fatto

dipendere da un contratto di conto corrente conchiuso in

iscritto fm l'istante ed il convenllto nell'anno 1878, e veniva

fondato essenzialmente sulle operazioni seguenti :

a) Mandati governativi conteggiati a favore della Banca;

b) Pagamenti fatti aHa cassa cantonale;

c)

«

fatti agli ufficiali pagatori;

d)

«

fatti a terzi per crediti verso 10 Stato;

e) Interessi, provvisioni e porti.

Subordinatamente, vale a dire per il caso che non venisse

ritenuto il contratto di conto corrente, la Banca attrice so-

stenne :

1

0 Che circa al contratto di conto corrente da lei soste-

nuto essa sia stata in errore essenziale, e domanda percio che

le venga retrocesso quanta ebbe aprestare, riducendo tuttavia

in tal caso il suo credito a fr. 676 925;

2° Che vi sia indebito arricchimento da parte dello Stato;

30 Che in parte, vale a dire per i pagamenti fatti agli uffi-

ciali pagatori ed ai terzi, siano da applicarsi le norme deHa

negoUorum gestio.

C. La competenza deI Tribunale federale di fronte al

l'art. 108 degli statuti viene motivata dall 'attrice colle argo-

mentazioni seguenti :

10 TI dispositive dell'art. 108 degli statuti essere nullo gia

dal suo principio. TI patto compromissorio essere stato con-

chiuso sotto il regime deHa procedura civ. deI 2/16 giugno 1843

ancora vigente, Ia quale all'art. 545 stabilisce, che il compro-

messo debba contenere il norne degli arbitri e l'oggetto di

controversia, altrimenti sia nullo. Ora l'art. 108 degli statuti

non essere evidentemente confonne a queste dispositivo di

legge. Tutto al piil doversi ritenere l'art. suddetto come un

pactum de contrahendo 'cmnpTomittendo), il quale pero se-

VII. CiviJstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 146.

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condo il diritto ticinese non potrebbe dar luogo ad azione, in

quantoche l'art. 545 fa susseguire di nuIlita la non osservanza

dei suoi requisiti. L'approvazione degli statuti da parte deI

Gran Consiglio non aver potuto avere per effetto di derogare

all'art. 545 della procedura civile, non avendolo il Gran Con-

siglio ne voluto, ne potuto fare senza violare l'art. 4 della

Costituzione federale.

20 TI compromesso essere nulle in ogni caso dal 1875 in

poi. La Costituzione federale deI 29 maggio 1874 e la legge

sull'organizzazione giudiziaria federale deI 27 giugno 1874

avere avuto per conseguenza, che le questioni di diritto civiIe

fra Cantoni da una parte e corporazioni 0 privati dall'altra

debbano, a richiesta dell'una delle parti, essere decise dal

Tribunale federale, qualora l'oggetto di controversia raggiunga

i fr. 3000. Ora, avendo gli statuti della Banca carattere 0

almenD forza di legge, rart. 108 degli statuti, afferma l'attrice,

sta in contraddizione colla Costitutione federale e colla legge

sulla organizzazione giudiziaria, e secondo gli art. 2 e 3 delle

disposizioni transitorie della Costituzione federale, deve rite-

nersi percio come fuori di valore.

30 Eventualmente il dispositivo dell'art. 108 degli statuti

non essere applicabile alla presente questione. Dagli statuti

essere stati creati fra la Stato e Ia Banca diversi rapporti di

diritto privato; cos! per esempio agli art. 6, 7, 8, 18, 44, 79,

103, 104, 111. Questi rapporti, creati dagli stessi statuti, non

J>otere essere ceduti a terzi. Se a riguardo di essi sorgesse

lite, la decisione dovrebbe, a detta deHa Banca, venire de-

ferita ad arbitri . .Ma l'art. 28 degli statuti dispone solo, che

la Banca possa entrare in rapporti di conto-corrente collo

Stato e con altre banche. Se esiste dunque un simile rapporto,

esso non venne creato dagli statuti, ma e solo una relazione

esistente fra 10 Stato e Ia Banca, come quella che puo sussis-

tere fra due persone private qualunque. I crediti che ne di-

pendono, potrebbero essere ceduti, ed allom Ia clausola com-

promissoria perderebbe senz' aItro ogni suo valore.

L'opinione che l'art. 108 degli statuti non sia applicabile

alb lite presente, essere confermata anche dal fatto, che Ia

960

ß. Civilreehtspflege.

proeedura civile tieinese segue i principi deI diritto franeese

ed in genere deI diritto romano, il quale anziehe favorire i

giudizi arbitrali, li limita il maggiormente possibile. DeI resto

l'art. 108 degli statuti non potrebbe trovare applieazione

in eonereto neppure seeondo il diritto germanico (§§ 851 e

seg. della procedura civ. tedesea) essendo il rapporto giuri-

dieo, su eui e fondata l'azione, sorto solo dopo. Anehe in di-

ritto italiano la clausola eompromissoria non essere applica-

bile che in merito a controversie riferentisi all'interpretazione

od aU' esecuzione di un contratto determinato. N essun giudice

tedesco, franeese 0 italiano potrebbe dunque, secondo l'attrice,

riconoscere l'applicabilitä. dell'art. 108 degli statuti al easo

eonereto.

D. Lo Stato eonvenuto, riferendosi all'art. 108 degli sta-

tuti, eontesta nella sua risposta la competenza deI Tribunale

federale e, in tesi subordinata, combatte da diversi punti di

vista, che qui non e necessario di indicare, Ia pretesa sollevata

dalla Banca. Esso conchiude pereio domandando in linea preli-

minare : che il Tribunale federale abbia a dichiararsi ineom-

petente ad oecnparsi deI petitol'io inoltratogli. Subordinata-

mente:

10 Che la domanda della Banca sia dichiarata infondata',

2

0 Che l'attrice sia obbligata a prestarsi aHa liquidazione

dei depositi presso di lei eseguiti dallo Stato deI Cantone

Tieino, p,d al pagamento allo Stato suddetto della somma capi-

tale che daHa liquidazione risultera a suo favore, coi relativi

interessi semestrali deI 3 i 12 Ofo.

Sulla quistione di competenza il convenuto si esprime in

sostanza come segue :

10 Che l'art. 54 deHa procedura civ. tic. sancisce il diritto

a chiunque abbia Ia libera amministrazione dei propri beni, di

compromettere ad uno 0 piu arbitri le liti ehe sono 0 possono

essere promosse. Che l'art. 545 descrive la forma ed i carat-

teri den' atto compromissorio, e si limita a regolarizzare il

compromesso in rapporto a eontestazioni gia insorte. Oosl

essere sempre stato interpretato rart. 544 da una giurispru-

denza uniforme. L'obbiezione della Banea desunta da! fatto

VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kan!onen und Privaten, ete. N° 146.

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ehe maneano aUa eonvenzione eompromissoria dell'art 108

degli statuti i caratteri dell'art. 545 della proeedura eivile

non essere quindi attendibile, poiche l'art. 545 suddetto non

eontempla che le quistioni ehe potessero scoppiare successiva-

mente. Ohe d'altra parte l'art. 108 non e un puro pactum de

contrahendo, specie di obbligazione di cuinon e cenno nella

Iegisiazione ticinese, bens! una formale e perfetta eonvenzione,

alla quale sono applicabili le regole generali degli art. 540

e relativi deI codiee civ. ticinese.

2° Ohe Ia Oostituzione federale non ha nessuna relazione

col caso concreto, l'art. 108 degli statuti non costituendo una

legge, ma una convenzione, e Fart. 110 della Oostituzione

federale non avendo avuto in nessun modo per iscopo di inter-

dire alle parti di deferire Ia decisione di contestazioni fra 10ro

insorgibili ad un giudizio arbitrale, anche quando l'una delle

parti in lite sia un Oantone.

30 Ohe altrettanto infondata e l'asserzione della Banea, ehe

l'art. 100 degli statuti non sia eventualmente applicabile aHa

quistione presente. La eessibilita delle pretese della Banca

non avere nessuna importanza. Secondo l'art. 108 ogni quis-

tione insorgibile tra la Banea e 10 Stato, purche di diritto pri-

vato, dover essere portata davanti ad arbitri. Gli estremi vo-

luti esistere dunque in concreto. Ammesso pero anche ehe

l'art. 108 debba essere riferito solo a eontestazioni defluenti

dal contratto medesimo, esso sarebbe egualmente applicabile.

Di fatti i rapporti di conto corrente non essere un fatto acci-

dentale, ma dipendenti dagli statuti, vale a dire creati in

eseeuzione di speeiale contrattazione prevista dagli art. 20 e

28 degli statuti. L'obbligazione compromissoria aver avuto di

mira appunto i rapporti naseenti da eventuale eonto corrente,

essendo gli art. 7, 8, 13 e seg. addotti daIl' attriee, qualcosa

di assoluto, di acqnisito colla fondazione della Banca mede-

sima. Ohe deI resto Ia Banea appoggia essa stessa il suo ere-

dito a pretesi versamenti fatti aHo Stato in dipendenza di

conto corrente sorto e pattuito in eonformitä. degli art. 20 e

28 dagH statuti. Essere inesatto ehe Ia procedura ticinese sia

ealcata Bulla franeese e questa sul diritto romano e che veda

962

B. Civill'echtspllege.

di malocchio i contratti compromissori. L'art. 544 della

procedura civile sancisce anzi nel mo~o ~i~ sole~ne e gene-

rale il diritto di libera scelta d'un gmdizlO arbItramentale

per qualunque contestazione insorta od insorgibile. L~ legis-

lazione ticinese avere dunque una tendenza marcata di favo-

rire il compromesso; talmente che i decreti legislativi deI

13 giugno 1853 e 14 giugno 1854, e Ia legge organica comu-

nale (art. 201 e 202) impongono il giudizio arbitrale per Ie

quistioni insorgibili di diritto comunale, patriziale ed agrario.

TI codice di procedura francese non ammettere il compro-

messo per quistioni future; cio nonostante essere 10 stesso

riconosciuto da quasi tutti gli scrittori ed anche in pareechie

sentenze. A fortiori dunque, conehiude il eonvenuto, una tale

stipulazione deve essere lecita e valida nel Cantone Tieino.

L'opinione contraria essere confutata anche giornalmente dalla

pratiea. La cIausola compromissoria e eosl valida, soggiunge

il convenuto, ehe tntte le eompagnie d'assicurazione l'inserisi

eono neHe loro polizze, non ehe il Cantone Tieino in quas-

tutti i suoi eontratti d'appaIto. Anche I'Assemblea federale

aver obbligato il Cantone Ticino, in una qnistione contro

l'Unione delle strade ferrate svizzere, eon suo deereto deI

1'8 aennaio 1872 a stare in lite davanti ad un tribunale arbi-

tra~entale stato preveduto eontingentemente dall'atto di

eoneessione. TI Tribunale federale doversi dichiarare tanto

piu ineompetente, in quanta si tratta di interpretare dei dis-

positivi di proeedura civile eantonale, materia ehe ~orm~

aneora uno degli attributi esc1usivi riservati aU' autonOIma dm

Cantoni.

E. Replieando la Banea attriee insiste nel dire ehe l'art. 108

degli statuti abbia earattere legislativo e non eonvenzionale,

ed osserva ehe neH'edizione degli statuti, pubblicati dalla

Banea esso e menzionato in un eogli altri neH' art. 103.

Esser~ vero bensl ehe neUa pubblicazione fatta nel BoUettino

officiale detto artieolo fu ommesso. Cio essere avvenuto pero

solo per errore, avendo il Gran Consiglio aeeettato senza dis-

cussione il progetto di statuti presentatogli, in em I'attuale

art. 108 (allora 106) era annoverato esso pure neU' art. 111

VII. Civilstreiti~keiten zWIschen Kantonen .und PrIvaten, ete. N0 146.

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d'allora, attualmente 113. Ora l'errore suddetto, essendo

imputabile aHo Stato solo, non poter essere invoeato da ques-

t'ultimo a suo favore. Essere provato dunque che l'intenzione

deI Gran Consiglio era queHa di creare un foro eceezionale.-

La tesi svoIta nelI' allegato di esposizione circa gli art. 544

e 545 deUa proe. civ. tie. viene essa pure mantenuta. In tutta

la giurisprudenza tieinese, afferma I'attriee, non esiste un sol

easo, in eui sia stata diehiarata la validita di una clausola eom-

promissoria eosl enorme. I eapitolati di eoncessioni ferroviarie,

in ispecie quello eonehiuso tra il Cantone Tieino e Ia Banea di

eredito di San GaUo, non proväno nuUa. Che in essi il eom-

promesso e eireoscritto alle vertenze che potevano insorgere

in dipendenza delI' atto di coneessione, oltre che i detti capi-

tolati avevano preeisamente 10 scopo di sottrarre al giudiee

tieinese le dette vertenze, e di deferire al Tribunale federale

tutte le questioni riguardanti il compromesso. N eIl' art. 108

degli statuti l'oggetto deI eontratto essere inveee assoluta-

mente indeterminato. Detta eonvenzione non essere valida

neppure per il disposto dell'art. 533 deI eodiee civile ticinese

deI 1837, ehe esige per Ia validita di una eonvenzione ehe

essa abbia per oggetto una cosa determinata. Inesatto poi il

dire, ehe i1 conto corrente sia un rapporto creato fra 10. Stato

e la Banea in relazione agli statuti. La faeolta prevista al

l'art. 28 non aver nulla a ehe fare eoi diritti ed obblighi vieen-

devoli ereati fra 10 Stato e Ia Banea in dipendenza degli sta-

tuti. La Banea poteva rifintarsi di entrare in eonto corrente

eollo, Stato e 10 Stato non avrebbe potuto eostringervela. Che

nel easo presente si tratti delI' interpretazione e deU' applica-

zione di diritto eantonale, non eostituire naturalmente un titolo

di ineompetenza per il Tribunale federale. Cio che il eonvenuto

sostiene in proposito, non essere applieabile per le cause eome

Ia presente.

F. Sulla quistione di eompetenza il eonvenuto neUa sua

dupliea non fa ehe eonfermarsi in quanta ebbe ad esporre nel

suo aUegato di risposta.

G. Nei dibattimenti di quest' oggi le parti mantengono le

loro eonelusioni per Ia eompetenza e vieeversa per l'incompe-

xvm -

1892

63

B. Civilrechtspflege.

tenza deI Tribunale federale. L'avvoeato dell'attriee diehiara

perb di abbandonare il propria argomento circa Ia pretesa

eontraddizione dell'obbligazione eompromissoria eoll' art. 110,

n° 4 della Costituzione federale e eoll' art. 27 della legge sul-

,

l'organizzazione giudiz. fed. e di rieonoseere ehe l'art. 10ß.

degli statuti abbia un earattere puramente privato.

Il Tribunale federale prende in considerazione :

10 Seeondo gli art. 110, n° 4, della Costituzione federale

e 27, n° 4, della legge sull'organizzazione giudiziaria fede-

rale le eause di diritto eivile fra Cantoni da una parte e cor-

,

.

porazioni 0 privati dal!' aUra, il eui oggetto litigioso raggllmge

il valore di fr. 3000, vengono giudicate, se l'una 0 l'altra delle

parti 10 domanda, dal Tribunale federale. Su questi disposi-

tivi di legge l'attriee ha fondato la competenza deI Tribuna~e

federale, e sieeome gli estremi relativi ricorrono ineontestabIl-

mente nel easo eonereto, va da se, ehe qualora il convenuto

intenda negare all'attriee il diritto di adire il Tribunale

federale toeehi a lui di provare l'esistenza di un fatto ehe

,

d'

abbia per eonseguenza di priva1'e l'attriee di questo suo

1-

ritto.Un fatto simile pub essere una convenzione implieante

una prorogazione di foro, ovvero un eompromesso. Certo e

pero ehe nessun dispositivo di legge eantonale puo derogare

alle disposizioni della Constituzione 0 delle leggi federaIi, e

ehe qualora un simile dispositivo fosse in contraddizione colle

eompetenze deI Tribunale federale sancite nella eostituzione

e nella legge d'organizzazione giudiziaria federale, sarebbe

abrogato in virtu degli art. 2 e 3 delle disposizioni t1'ansitorie

della Costituzione federale. A questa regola non fanno ecce-

zione neppure Ie preserizioni delle leggi eantonali riferentisi

alla soluzione di certe controversie a mezzo di giudizi arbi-

trali. Ne eonsegue percio ehe qualora l'art. 108 degli statuti

della Banca, dal quale il eonvenuto fa derivare Ia sua eeee-

zione dovesse ritenersi co me un dispositivo di legge, l'ecee-

zione' suddetta dovrebbe venire senz' altro respinta. L'artieolo

108 degli statuti pero non ha VaIOl"e legislativo, ma eome 10

rieonobbe nei dibattimenti l'attriee stessa, solo un carattere

convenzionale. L'attriee non e ehe una societa anonima, ed i

VII. CiviMreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 146.

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suoi statuti non poterono eambia1'e di earattere ed aequistare

valore di legge ne per Ia 101'0 approvazione da parte deI Gran

Consiglio, ne per Ia 101'0 pubblicazione nella raeeolta officiale.

Detti statuti non hanno il valore di dispositivi di legge, ehe

in quanta vennero diehiarati esplicitamente come tali dallegis-

latore stesso. Ora, eio pub essere il easo bens! delle disposi-

zioni menzionate aU' art. 113 degli statuti; ma l'a1't. 108 non

si trova compreso fra esse e quanta aH' asserzione delI' attrice,

ehe detta Olll1nissione sia avvenuta solo in eonseguenza di

svista od er1'ore, nessuna prova fu fornita od offerta anche

solo daIl' attrice, a sostegno di quanto essa adduce in pro-

posito.

2° Eliminata eos! la pretesa contraddizione esistente fra

eostituzione e legge federale da una parte, e l'art. 108 degli

statuti deIla Banea dall'altra, e dimostrato ehe l'art. 108 ha il

earattere di un semplice eontratto, rimane a vedere, se e

fondata l'eeeezione di eompromesso sollevata dal convenuto

contro il giudizio deI Tribunale federale, vaIe a dire se

l'art. 108 degIi statuti eontiene un eompromesso, in forza dei

quale il convenuto sia in diritto di opporsi a ehe Ia quistione

venga giudieata daI Tribunale federale. Che gli art. 110, n° 4,

della Costituzione federale e 21, n° 4, della legge sull'orga-

nizzazione giud. non impediseano di sottoporre al giudizio di

arbitri delle eontroversie, ehe seeondo le dette disposizioni

possono essere portate davanti al Tribunale federale, venne

sempre riconosciuto da quest'ultimo, e neppure l'attriee 10

contesta. Anehe nell'ammettere ehe la quistione, se l'art. 108

degli statuti eontenga un eompromesso valido 0 meno~ debba

essere risolta dietro il diritto tieinese, in ispecie dietro gli

art. 544 e 545 della proeedura civile, le parti sono d'aeeordo

fra 101'0. TI fatto ehe iI compromesso e regolato dal diritto

eantonale non esclude tuttavia ehe in quei easi, in eui le eon-

troversie sotto poste a giudizio arbitrale sarebbero di compe-

tenza deI Tribunale federale, questi abbia anche da decidere

in easo di quistione, se e fin dove esista un compromesso

valevole, 0 nel nostro easo, quale sia il signifieato e l'esten-

sione degli art. 544 e 545 della proe. civ. tie., invoeati da

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B. Civilrechtspflege.

ambedue le parti. La tesi eontraria, sostenuta dalIo Stato

eonvenuto, eonsistente nel dire ehe il Tribunale federale non

sia in diritto di farIo, trattandosi di una quistione di proce-

dura eantonale, materia riservata alla legislazione dei Cantoni,

non e evidentem ente attendibile. Interpretando delle disposi-

zioni di proeedura cantonale e fissando il loro significato, il

Tribunale federale non lede in nessun modo i poteri legisla-

tivi dei Cantoni; anzi sarebbe addirittura impossibile al Tri-

bunale federale di adempiere alle proprie funzioni in quei

easi, nei quali €I ehiamato a deeidere eome uniea istanza,

qualora non gli fosse permesso di interpretare tutti quei dis-

positivi di legge, ehe hanno relazione eol caso in questione,

sia ehe gli stessi appartengano al diritto cantonale 0 federale.

La regola ehe l'interpretazione e l'applicazione di leggi ean-

tonali non entri negli attributi deI Tribunale federale, si

riferisce solo a quei casi, in eui i1 Tribunale federale giudica

eome istanza di appello (art. 29 della legge sull'organizza-

zione giud.), oppure eome corte di diritto pubblico (art. 59

della legge sudd.), ed ha il suo fondamento in disposizioni

positive di legge, seeondo le quali il Tribunale federale ha

solo da decidere se una data sentenza violi una norma di

diritto federale, 0 stia in eontraddizione eolle eostituzioni fede-

rale 0 eantonali, 0 eoi trattati 0 eoneordati eonehiusi coIr estern

o tra Cailtone e Cantone. E benf:I vero ehe il Tribunale federale

neU' interpretare disposizioni di Ieggi eantonali, quantunque

abbia la stessa liberta ed indipendenza di un giudiee eanto-

nale, pure si asterra dal derogare sellza motivi seri dall'inter-

pretaziolle ehe le disposizioni suddette hanno trovato nella

pratiea eostante dei Tribunali deI Cantolle. Nel easo eonereto

pero l'attriee ha negato, ehe gli art. 544 e 545 della proe.

civ. tie. siano stati applieati una sola volta dai Tribunali tici-

nesi nel senso preteso dallo Stato eonvenuto, e da parte sua

quest' ultimo non €I stato in grado di introdurre una sola

sentenza di un Tribunale ticinese. Tutto quello ehe il eonve-

nuto ha invoeato sotto questo rapporto €I un deereto dell'Assem-

blea federale in data delI' 8 febbrajo 1872. Ma questo decreto,

oltre ehe esso pure non e stato prodotto dal eonvenuto, e

VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 146.

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ehe emana non da un' autorita giudiziaria, ma da un po~ere

politieo, non si oeeupa punto deI tenore e d~ll' estenslOne

degli art. 544 e 545 deHa proe. eiv tie., eome nsulta dal rap-

porto della Commissione preparatoria eontenuto nel vol. I,

paO'. 757, deU' annata 1872 deI F. F., di modo ehe esso non

pr~giudica in nessun modo la quistione di eui si tratta nel

easo presente.

30 Gli art. 544 e 545 deUa proc. civ. tie., sui quali si fon-

dann ambedue le parti, sono deI seguente tenore :

« ART. 544. Chi ha Ia libera amministrazione dei propri

'j) beni puo eompromettere ad uno 0 piu arbitri le liti ehe

» sono 0 possono essere promosse.

.

.

» § 1. TI eompromesso e obbligatorio anehe per gli eredi

dei compromettenti. »

.

E l'art. 545 : « TI eompromesso si fa per atto pubbhco, e

»privato e deve eontenere, sotto pena di nullita, l'indiea-

» zione deI luogo, mese ed anno, il nome, e~gnom.e ~ patri~

» dei eompromittenti, deU' arbitro e degh arbltn, .e. gh

'j) oggetti di eontroversia ehe si sottomettono aHa deelslone

» dei medesimi. »

Ora non €I eontestato daHe parti, ehe qualora gli art. 544 e

545 della proe. civ. tie. si riferiscano aHo stesso easo e rego-

lino il eompromesso in genere, non si possa ravvisare nel

l'art. 108 degli statuti della Banea un compro~ess~ valevole:

gia per il motivo, ehe manca in es so la deslgnazlOne degh

arbitri. TI eonvenuto nega pero la premessa suddetta e ~os­

tiene, ehe nel mentre l'art. 544 della proeed. ~i:. tie. ?ane~e~

il diritto il piu illimitato cli deferire aHa deelSlone ~ arbltr~

le controversie insorte 0 insorgibili, l'art. 545 ha mveee dl

mira solo le eontese gia insorte. In appoggio di questa su~

opinione egli volle evidentem ente asserire, ehe nel caso dl

eontroversie future, sulle quali seeondo rart .. ?4~ €I pu~~

ammissibile un compromesso, e impossibil~ dl :n?lear~ gl~

avanti sia l'oggetto litigioso, ehe il nome degh arbltn. E.dlfattl

si deve eoneedere, ehe qualora l'art. 54~ de~la pro~. eiV. do-

vesse interpretarsi nel senso, ehe si~ leelto di eo~ch1Udere un

eompromesso sopra ogni e qualsiasl eontroverSIa ehe possa

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B. Civilrechtspflege.

naseere in seguito di tempo fra due date persone in dipen-

denza da un oggetto qualsiasi, non sarebbe realmente possi-

bile di soddisfare ai requisiti delI' art. 545. Ma quest' ultima

opinione, ehe sta in contraddizione, oltre ehe colla teoria e

eolla pratiea, eon tutte le legislazioni eonoseiute, anehe eon

quelle ehe favoriseono maggiormente i giudizi arbitrali, e senza

dubbio infondata (vedi anehe Pisanelli -

Relazione sul eod.

eiv. art. 1117 -

e J[attirolo, Trattato di diritto giudiziario

eivile italiano, TII, ed., vol. I, n° 644). Perehe un eompro-

messo sia valido, deve essere desiguato aimeno il rapporto

giuridieo, dal quale debbano naseere le future eontroversie, e

in tal easo non vi e piil ostaeolo aIl' adempimento dei requi-

siti eontenuti nell'art. 545 della proeed. civ. (eosl anehe Dern-

burg, PTeussiches Privatrecht, vol. I, pag. 340). Solo quei

rapporti giuridiei, ehe fossero stati eonehiusi per un periodo

di tempo eecezionalmente lungo, potrebbero aneora offrire

quanta alla designazione degli arbitri, e malgrado 10 spe-

diente eoneesso dall'art. 560 della proe. civ. tie., qualehe dif-

fieolta; eib non basta tuttavia per far riteuere fondata l'eece-

zione deI eonvenuto, tanto piil se si riflette ehe Ia proeedura

civile tieinese non eontiene nessun dispositivo speciale sulla

forma e sul tenore dei eompromessi riferentisi a vertenze fu-

ture, nel mentre da quanta pub essere arguito dal tenore deI

l'art. 545, non e stato eerto l'intenzione dei legislatore di non

preserivere a 10ro riguardo nessuna formalita e di ammettere

eosl un eompromesso anehe solo taeito od orale. Da un esame

imparziale delle due disposizioni di Iegge si rieeve piuttosto

l'impressione ehe l'art. 544 deseriva i eriteri oggettivi e sog~

gettivi deI eompromesso, e l'art. 545 ne regoli la forma ed il

eontenuto. Questo e anehe quanta risulta da un eonfronto

eogli art. 1003-1006 deI eodice di proeedura franeese, eoI

quale gli articoli in quistione della proeedu1'a eivile ticinese

eoneordano pienamente, sia riguardo alloro ordine ehe al 101'0

tenore. In ambedue le legisiazioni -

art. 1003 della f1'aneese

e f)44 della tieinese -

sono menzionati anzi tutto i didtti ehe

pOSsono in genere formare oggetto di eomp1'omesso, poi gli

a1'ticoIi seguenti stabiliseono le formalita ehe devono essere

VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 146.

969

osservate in proposito. Che Ia proeedura francese non s~ ~on­

tellti di preserivere in modo generico, come quella dei TIC1l1~,

ehe debbano essere diritti, dei quali si abbia la libera amml-

nistrazione Canche l'art. 544 della proc. tie. deve essere inter-

pretato in questo senso), ma indica nel suo art. 1004 anche

altri singoli easi, in eui il compromesso non possa av~r l~ogo,

e senza importanza. Una differenza fra le due legislazlOlll non

esiste neppure, come ebbe a sostenere il convenuto, ~e~ !~tto:

~he l'art. 544 della proc. civ. tic. ammette Ia posSlblhta dl

un eompromesso anche riguardo a .quis~i?ni non anco~a pro-

mosse risp. non sorte. Che anche III diritto fralleese il com-

prom~sso sopra quistioni future deri:a~ti da nn rapporto

giuridieo determinato e ammesso (vedl SIrey alIa nota .9 sul-

1'art. 1006 et aHa nota 39 sull'art. 1003). Da! ehe nsulta,

ehe le due legislazioni hanno una base affatto comune, e~e

pereib anehe in diritto ticinese l'art. 544 delIa proced. elV.

non prevede dei casi speciali di eompromessi esen~i d~ll' ~sser.

vanza di qualsiasi forma, ma regola solamente 1 enten sog-

gettivi e oggettivi dei eompromesso, percni a~ehe in di:-itto

ticinese e riehiesto per Ia validita deI medeslmo ehe :nano

state osservate le prese1'izioni delI' art. 545.

40 Ma se anche l'a1't. 108 degli statnti non eontiene per le

rarrioni superiormente aecennate un eompromesso perfett?

a ~ensi dell'art. 545 della proced. civ. tie., pnb naseere pero

la qnistione, come deonosee l'istante medesimo, s? la 1'e:

gola sancita nell'articolo suddetto non debba eonsIderarsl

almeno come un pactum de compTolnittendo, ossia eome una

dausola compromissoria. E vero che il eonv~nuto. h~ ~~?a~

dapprima (aHa pag. 147 della sua risposta) ~ ~mmI~s:bihtä d:

Ull simile patto preventivo a riguardo deI dmtto tIClllese, di

modo che se si volesse prendere esclusivamente per no1'ma

l'opinione cola manifest~ta si d~vrebbe prescindere da n~

esame in proposito, dichmrando, III base a questo fu ~etto d~

sopra la convenzione contennta nell'art. 108 degh statu~

eome' nulla senz'altro. L'opinione espressa nelI' allegato dl

risposta dal couvenuto sembra perb esser,e stata dettata ~a

un er1'ore di didtto, per eui essa non pno formare stato m

970

ß. Civilrechtsptlege.

eoncreto. Presentemente l'ammissibilita di un pactum de con-

trahendo, tanto riguardo ai eontratti reali ehe eonsensuali,

non e piu quasi materia di dubbio; eosl ha rieonoseiuto an ehe

il Tribunale federale nella sentenza sulla causa Profumo e.

Stumm 1a validita deI pactum de emendo et vendendo, quan-

tunque 10 stesso non sia eome il pactum de mtttuando (art. 331)

espressamente menzionato nel Codiee federale delle obbliga-

zioni. In quelle legislazioni poi, nelle quali il pactum de con-

trahendo non e ne espressamente eseluso, ne regolato da

disposizioni speciaIi, la sua vaHditä. dip ende dai principi gene-

raH ehe regolano la materia dei contratti. Altrettanto dieasi

anche deI pactum de compromittendo, il quale pure appar-

tiene al diritto materiale. Ora, non essendo stato addotto in

eonereto nessun dispositivo deI eod. eiv. tic., dietro il quale il

pactum de compromittendo debba riguardarsi come escluso,

la sua incompatibilitä. potrebbe essere fondata solo sul

l'art. 545 della proeedura civile. La eorte di cassazione fran-

eese, appoggiandosi alla disposizone analoga dell'art. 1005

deI eodiee di proeedura franeese, diehiaro di fatti la clausola

compromissoria inammissibile (vedi Dalloz Repertoire, sotto il

voeabolo arbitrage n° 454 e seg. -

Reeueil period. 1874, 2, .

137, nota 1). Nelia dottrina si elevarono pero delle voci in

contrario, e quest'altra opinione, conformemente a quanto

ebbe a giudieare anehe il tribunale supremo di eommereio

germanico (raceolta uff., vol. XIII, pag. 421 e seg.), sembra

di fatti preferibile. Che il pactum de compromittendo sia asso-

lutamente ineompatibiIe eoli' art. 1005, 1006 della proeedura

franeese, 0 eoll'art. 545 della ticinese, non si pub sostenere, e

neUe legislazioni moderne (vedi §§ 852 e seg. delia proeedura

tedesea, art. 12 deli' italiana e per la Svizzera art. 335 Gine-

vra, art. 335 Vaud et art. 613Vallese), non ehe nella pratiea

di diritto eomune, il pactum de compromittendo e genera1-

mente aeeettato. Ai nostri giorni esiste indubbiamente la ten-

denza di favorire i giudizi arbitrali; eosl anehe nel Cantone

Tieino, dove leggi e deeisioni reeenti deI Gran Consiglio pre-

serivono ehe certe quistioni debbano venire deeise da arbitri,

e dove la elausola eompromissoria viene anehe spesso inserita

it:

1

VII. Civilstreltigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. NQ 146.

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in eontratti. Sono le esigenze deI eommereio ehe hanno eon-

dotto a seguire questa via, ed e possibiIe ehe, affine di gius-

tifieare 1a validitä. di simili clausole eompromissorie, si abbia

ricorso per errore all'art. 544 della proeedura eivile, nel

mentre una giustifieazione non poteva essere trovata ehe nei

prineipi ehe regolano il petctum de contrahendo.

50 Anehe un pactum de comprornittendo non puo pero

essere eonchiuso per tutte le vertenze insorgibili fra due per-

sone da un oggetto qualsiasi, indeterminato. Perehe sia valido

e necessario, ehe venga fissato suffieientemente il tenore deI

futuro eompromesso da eonehiudersi in base al patto preven-

tivo. TI patto de eompromittenclo riehiede dunque seeondo

l'art. 545 della proeed. civ. tie., non solo l'aeeordo preventivo

delle parti sopra eerte regole sie ure sulla eostituzione deI tri-

bunale arbitrale, ma anehe ehe vengano precisati e determi-

nati i rapporti giuridiei, dai quali debbano aver origine le

vertenze da risolversi in via di compromesso. Che detti rap-

porti esistano gia al momento della stipulazione delia clausola

compromissoria, non e neeessado; an ehe riguardo ad un vin-

colo giuridieo da erearsi solo in futuro, il pactum de contpro-

mittendo non e da riguardarsi eome eseluso. Cio ehe importa

perehe esso abbia a parere abbastanza preciso, non e ehe il

rapporto giuridieo a eui si riferisce, debba essere. gia sorto,

ma ehe debba presentarsi agli oeehi dei contraentl eome un

rapporto ase, quantunque in relazione solo ad una eo~a

futura, e ehe sia stato voluto eome tale nel contratto e Sla

come tale ravvisabile. Nel nostro easo pero ne il rapporto

giuridieo, dal quale l'istante fa dipendere in via prineipale 1e

sue pretese, ne il rapporto ammesso dallo Stato eonvenuto,

hanno il 101'0 fondamento negli statuti (art. 13, 20 et 28). Da

essi non deriva eioe ne un eontratto di conto-eorrente, ne un

contratto qualunque, in forza deI quale la Banea sia obbligata

di assumersi il servizio di eassa per 10 Stato fino a eoneor-

renza delle somme a lei sborsate dal medesimo; gli statuti

non eontengono in questo senso neppure un pactum de con:

trahendo ne tanto meno l'obbligo legale per la Banca dl

entrare ~ollo Stato in un simile rap porto. L'art. 13 degli sta-

972

B. Civilrechtspflege.

tuti indiea l'oggetto e 10 seopo delI' impresa ed enumera sin-

golarmente e dettagliamente tutti quegli affari, ehe entrano

nella sfera d'azione delIa Banea eantonale ticinese. Come in

tutte le imprese eonsimili, questo articolo non signifiea pero

ehe Ia Banca sia in obbligo di eonehiudere quei negozi, ai

quall essa estende il eerchio della propria attivita, ma solo

ehe essa e in diritto di appliearsi alle operazioni menzionate

aU' art· 13. Quando dunque l'artieolo suddetto (lett. b) dis-

pone per esempio, « ehe la Banea s'incarica per eonto deHo

» Stato, dei pubbliei stabilimenti, deI eommercio e dei parti-

». eolari, dell'ineasso degli effetti e dei conti riconosciuti che

» le saranno rimessi a questo scopo, » ed aHa Iett. e che

« essa apre dei erediti in conto-corrente sotto certe garanzie »

non c'e neppur dubbio, che da questi dispositivi non viene

creato aHa Banca nessun obbligo di earattere privato, che

possa dar Iuogo ad un' azione civile, nel senso ehe essa debba

eontrarre collo Stato le operazioni suddette, un obbligo simile

esistendo per lei eosi poeo di fronte aHo Stato, ehe di fronte

agli stabilimenti pubblici, alle ease di eommercio ed ai par-

tieolari. Questo modo di vedere e eonfermato pienamente, an-

che dagli art. 20 e 28 degli statuti.

L'art. 20 dispone : « Se 10 Stato, i pubblici stabilimenti, il

~ commereio ed i privati vorranno inearieare Ia Bauea delle

» 101'0 operazioni di cassa, cio potra farsi mediante una eon-

» vellzione scritta ehe ne regolera le speciali condizioni. »

Affine di creare un simile rapporto fra Ia Banea e 10 Stato, e

dunque neeessario che venga stipulato in iscritto un contratto

speciaIe, lleHo stabilire Ie cui cOlldizioni Ia Banea ha Ia stessa

liberta di fronte aHo Stato ehe di fronte ad altre persone,

eompresavi Ia facoIta di pattuire Ia decisione a mezzo di arbitri

di eventuali contese. Per quanta poi riguarda l'art. 28, il quale

stabilisee : « ehe Ia Banea eantonale potra entrare in eonto

» corrente eollo Stato e con altre banche svizzere od estere;

» ma ehe Ia Direzione dovra riferirne previamente al Consi-

» glio di Amministrazione, ehe deliberera per la fissazione

» dei crediti reciproci, » e evidente, come 10 dimostra anehe

un eonfronto cogli artieoli 23 e seg., ehe questo articolo non

VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 146.

973

hnpone aHa Banea cantonale ticinese, ne di fronte alle altre

banche, ne di fronte aHo Stato. il dovere di eonehiudere seeo

101'0 un eontratto di conto coriente, ma che es so eontiene

solo un' eccezione eireoscritta aUo Stato ed alle banche deI

divieto generale di aprire dei erediti scoperti vale a dire non

garantiti da sicurta 0 da pegno. TI eonvenut~ stesso 10 rico-

nos~e ~elle sue. argomentazioni sul merito eoI negare ehe egli

fa I eSlstenza dl un contratto di conto corrente fra 10 Stato e

Ia Banea. Egli eade pereio in eontraddizione eon se stesso

sostenendo piiI tardi, nella parte deI suo allegato riferentesi

aH, eeeezione deI compromesso, il contrario. Vero e bensl ehe

l'ammissibilita di un conto corrente seoperto dipende dagli

statuti, falso perb che gli art. 20 e 28 eontengano nna conven-

zione 0 un eontratto nel senso preteso dal eonvenuto.

Gli art. 13, 20 e 28 non hanno neppure il earattere cU eon-

venzione, ma sono regole, statuti di un ente giuridico. DeI

resto gli statuti non solo non hanno fondato ne un contratto

riferentesi ai rapporti della cassa cantonale eolla Banca, ne

un obbligo della Banca di conchiudere un simile contratto,

ma quando quest' ultima fu istituita, le parti non avevano evi-

dentemente neppure l'intenzione di entrare immediatamente

fra 101'0 in un simile rapporto. Difatti nel mentre la Banca ha

eominciato la sua gestione gia eolI' anno 1859, il eontratto di

conto corrente, secondo quello ehe pretende l'attrice, sarebbe

stato conchiuso solo nel 1878, e secondo il convenuto, ne

allora ne mai. Ora fu bensl detto di sopra, che un pactnm de

compromittend{j non debba riguardarsi eome escluso neppure

in merito ad un rap porto giuridico non ancora istituito; in

realta pero un simile pactum non si riseontrera quasi mai, se

non in unione ad un rapporto (fosse anche solo un pactnrn de

contrahendo) stato simultaneamente ereato. In ogni easo, gia

per la regola generale ehe i compromessi vanno sottoposti

quanta al 101'0 contenuto ad una interpretazione restrittiva,

e ehe in dubbio si debba decidere a favore della giurisdizione

ordinaria (COSt anche Dernburg, Preussisehes Privatrecht

vol. I, p. 340; raccolta delle sentenze deI Tribunale superiore

di eommercio germanico vol. II, p. 427 e altrove), un pactum

974

B. Civilrechtspflege.

de cornpromittendo non e da riferirsi ad un rapporto giuridieo,

ehe aneora non esiste, se non quando simile intenzione delle

parti risulti dal eontratto in modo evidente. In eonereto

pero ne e detto neH' art. 108 degli statuti, ehe debbano

essere rimesse ad arbitri anehe le eontese ehe avessero a

naseere fra le parti da un eontratto da eonchiudersi seeondo

gli art. 20 e 28 degli statuti, ne vi sono motivi ehe eondueano

a eredere ehe tale sia stata la volonta dei eontraenti, ne

l'art. 108 degli statuti manea di un senso ragionevole, se non

10 si riferisee alle eontese suddette, essendo stati creati dagli

statuti, eome rieonosee anehe il eonvenuto e eome risulta deI

resto ehiaramente dal loro tenore, direttamente dei rapporti

di diritto, ai quali puo essere applieato l'art 108. Oosl per

esempio dagli art. 6, 13 lett. I, e 44 dei medesimi. -

L'eeee-

zi n, auf bem fd)ttJ\j~

aerifd)en :tgeiIe be~ mierttJalbftatterfee~ bon ber ®renae 3ttJifd)en

ben meairfen 6d)ttJ\j3 unb ®erfau bi.5 aur ®ren3e 3ttJifd)en

@erfnu unb

mi~nau mald)en au fangen 1 2. mon biefem bie

$efugniij stlritter 6um mald)enfnng

nu~fd)fief3enben ~ribatred)te

VII. Civilstreiti~keiten zwischen Kantonen und Pnvaten, etc. N° 147.

975

her jfrager in .ben fnntonalen %ifd)erei:patenten mormeduug au

t9uu, unter Jt0ltenfolge für bie meflagtfd)aft 1" 6ie bringen an:

Unter bem iJtamen "ma(d)enfa~ unh mald)enfee" 'tieftege auf bem

mie~arbft;1 tl :rjee \)on mIter~ ger eine %ijd)ereigered)tigfeit, beren

?llu~ubu~g ftd) i.lon ber i0d)ttl\)3er 2anbmardj (@renae attJifd)en

ben me3trfen 6d)lU\j3 unb ®erfau) bi.5 3ur ®renae ber '6enad)~

liarten luaernifd)en @emeittbe

mil~nau erftrecft 9aUe. stliefe

@e~

red)1igfeit, beren,3n9a(t im au~fd)nef;nd)en unb, nad) ber mnfid)t

bel' .!tfager, unliefd)ränften ~ed)te 3um mafd)enfang auf bem ge~

nannten 6eegebtete beftege, fei red)tHd) ttJie eine megenfd)aft be~

~anbelt \l:)orben, inbem ffe nid)t nur

\l:)ieber~oft ®egenftanb \.lon

jfaufi.lerträgen geroefen fei, fonbern fogar eine eigene @runbliud)~

nummer et9aften 9abe unJ) mit ~)\)~otgefen befaftet ttJorben jei.

mm 30.,3uli 1889 jei ber

$ald)enfa~ unb mald)enfee burd)

jfauf an bie l)eutigen .\träger ütiergegangen. 6eit @da~ be~

$unbe~geje~e~ oetreffenb bie 1Yifd)erei be&ie9ung~ttJeife ber oe3üg~

lid)en rantona{en moU3te9ung~\)erorbnung 9atien tlerfd)iebene %ifd)er

ben merfud) gelllad)t, bie,3n9aber be~ $ald)enfate~ unb $ard)en~

feeß in i~rer ~ed)tßnu~üoung au beeintriid)tigen, unter bem mor~

\l:)anbe, baf3 ieber,3n~aber eine~ fantonafen %ifd)erei:patente~ b\t.5

~ed)t ~abe, in aUen öffentfid)en @ettJäjfern

be~ jfanton~ ben

%ifd)fang au oetreitien, 09ne babei einer anbern $efd)ranfung

untemorfen3u fein, ag ben im $unbe~gefe~e ent~anenen $e~

ftimmungen. :nie jfIäger 9aben berfd)iebene erfolgfofe merfud)e

gemad)t, fld) 9iegegen au fd)ü~en. ~ud) bie ~egierung be~ jfan~

tOltß i0d)ttJ\)3 ttJoUe

ba~ ~ed)t ber .\träger in 3ttJei

~id)tungen

liefd)ränfeu. Bunäd)ft mit $eaug auf ben,ort ba"{lin, baj3 ba~feThe

fid) nUt \tUT bie Uferftrecfen be~ 6ee~, nid)t aber auf ben offenen

6ee liqiege. mUcin in feiner Urfunbe fei

etttJa~ babon gefagt,

ban nur am Ufer $aId)en gefangen ttJerben bürfen.,3n ben mer~

trägen geifle

e~ I1mald)enfa~ unb mald)enfee." stlamit jei bod)

beutUd) gefagt, baf3

ba~ %ifd)mired)t fid) nid)t {lfO.5 bem Uter

entlang erftrecfe. stlie jfrager lie9au:pten i9r %if d)ereired)t 6i.5 an

bie ®renae be.5

.!tanton~ 91ibroa(ben. 60bann 'tie9nu:pte bie ~e~

gierung eine !8efd)ränfung be~ %ijd)ereired)te~ ber .!trager mit $e~

öug auf bie Bett ba9in, ban ba~fer6e fid) nur auf bie 2aid)aeit ber

$afd)en lieaie~e. m:Uerbing~ ttJerben nlm bie !8nld)en 9au:ptfad)fid)